Mercoledì 10 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

19 giugno 2001
Domanda 19 giugno 2001
Spett.le ADUC,
in data 18/06/2001 mi e' stata notificata una violazione dell'art.142 del C.D.S. relativo ad un eccesso di velocita' pari a 61 km/h, rispetto al limite di 50 km/h, a seguito ad una rilevazione a mezzo apparecchio autovelox, in data 03/03/01.
Dato che l'auto procedeva oltre i 10 km/h in eccesso (11 km/h!) l'importo della notifica e' pari a lire 254030 piu' lire 20700 (spese notifica).
Non potendo ricordare l'episodio per eventuali dubbi (si tratta di piu' di 3 mesi fa!) ho notato che nel documento di notifica (peraltro consegnatomi in fotocopia: non dovrei avere l'originale?) si parla della "tolleranza dovuta all'apparecchio di rilevamento". Non potrebbe essere questa tolleranza a far si che la velocita' in eccesso superasse i 10 km/h di limite di 1 km/h, e farmi cosi' raggiungere una cifra di notifica cosi' elevata?
Grazie dell'attenzione.

Risposta ADUC
In realta', la tolleranza dovrebbe averle gia' ridotto la velocita', di 5 Km. Questa tolleranza e' quella prevista dalla legge: se vuole metterla in dubbio, dovrebbe contestare la funzionalita' dell'Autovelox in quanto tale, mettendo in discussione la regolarita' della taratura. Questo sarebbe possibile, ma e' difficile da fare in concreto, essendo alquanto laborioso.
Il verbale va bene in copia: purche' possa reperire l'originale presso l'Accertatore.
Eventualmente, puo' provare a contestare la multa, riferendosi anche alla mancanza di fermo immediato.
Non c'e' ad ogni modo certezza sull'esito.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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