Mercoledì 10 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 giugno 2001
Domanda 14 giugno 2001
Subject: AUTOVELOX
Buongiorno a tutti,
mi chiedevo se una delle associazioni a cui sto scrivendo mi puo' aiutare per quanto in oggetto.
Mi hanno infatti notificato una bella multa per eccesso di velocita' 91 su 50 su una strada urbana a tre corsie per senso di marcia e doppia carreggiata. Avevo letto da qualche parte che se l'infrazione non veniva contestata subito si poteva fare ricorso per non pagarla.
Ringrazio anticipatamente, nell'eventualita' si possa fare qualcosa saro' piu' preciso nel fornire i dati del tipo di autovelox etc. etc.

Risposta ADUC
Per essere esatti, in assenza di fermo immediato e' possibile contestare la legittimita' di una simile procedura, atta ad omettere la contestazione immediata. Cio' non comporta tuttavia l'accoglimento automatico dell'opposizione: il giudice valutera' se -nel caso specifico- sia o meno legittima la mancanza di una tempestiva contestazione, o se l'omissione sia giustificata.
Volendo tentare il ricorso, occorrera' ricordare che:
deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Qui e' linkato un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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