Mercoledì 10 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 marzo 2001
Domanda 14 marzo 2001
Buon giorno e complimenti per il sito.
In data 29.05.1998 ho sostituito un contratto assicurativo polizza malattia/diaria da ricovero, con scadenza al 15.03.2008.
In data 08.02.2000 ho subito un ricovero ospedaliero che avrebbe dovuto essermi risarcito con detta polizza.-
In data 20.04.2000, dopo aver prodotto una quantità industriale di documenti, la Compagnia mi rispondeva con Lettera Raccomandata: "(...) non ci consente di accogliere la richiesta di risarcimento da Lei avanzata, in quanto la Pol. n.*** (V. delimitazioni ed esclusioni) precisa che l'assicurazione non è operante per le conseguenze di malattie diagnosticate prima della stipula del contratto, sottaciute alla Compagnia con dolo o colpa grave".-
Ok, mi può star bene, in quanto non sono in grado di poter contestare se al momento della sottoscrizione mi è stato chiesto se c'erano malattie nuove in famiglia (la polizza è di circa L.650.000 annue e copre tutta la famiglia!!!) e se il questionario anamnestico è stato compilato da noi o dall'agente.
Comunque, ho provveduto il 18.05.00, a mezzo Raccomandata, ed in base alle condizioni generali di polizza, ad effettuare il RECESSO IN CASO DI SINISTRO. A tale raccomandata non ho ricevuto risposta, ed oggi, alla scadenza del contratto mi è arrivato l'avviso di scadenza premio. In Agenzia la segretaria mi ha informato che DEVO pagare fino alla fine del contratto, 15.03.2008!!!
Il recesso ha effetto o no?
La mia lettera raccomandata era la seguente:
OGGETTO:Recesso in caso di sinistro da Pol. n.xxx sc. 15.03.2001, contraente XY via xxx
In base alle condizioni generali di Polizza art. 4, Recesso in caso di sinistro, con riferimento al sinistro n.xxxx del 08.02.2000, recedo dall'intera polizza con effetto dal 15.03.2001.-
Colgo l'occasione per porgere:
Allegato Copia R.R. Ufficio Liquidazione Sinistri Udine rifiuto indennizzo sinistro n.xxxx

Aspetto Vs. comunicazioni in merito, se è valido il recesso o meno.
L'art. 4 recita: -Dopo ogni denuncia di sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino al 60° giorno giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il contraente e/o la compagnia possono recedere dall'assicurazione relativa alla persona cui si riferisce la denuncia o recedere dalla garanzia interessata o dall'intera polizza con preavviso di 30 giorni.
Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, da quella annua successiva.
Il recesso non può essere esercitato trascorsi due anni alla data di stipulazione della polizza.-
Grazie per la risposta.

Risposta ADUC
Se i termini dell'art.4 sono stati rispettati interamente, il recesso e' legittimo ed operativo dal 2001: consigliamo di riportare gli estremi della precedente raccomandata A/R e -con preciso riferimento alla polizza di cui richiedono il pagamento del premio- diffidarli dall'esigere tale indebito pagamento, ricordando i termini di contratto pienamente rispettati e sottolineando la conseguente risoluzione del contratto secondo le modalita' disposte.
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