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Cara ADUC

Lettera del consumatore

30 gennaio 2001
Domanda 30 gennaio 2001
Sempre in merito alla sospensione della patente come pena accessoria ho trovato alcune differenze su diverse edizioni del Codice della strada.
In particolare tutti riportano all'art. 218 che :
... omissis...
L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del LUOGO DELLA COMMESSA VIOLAZIONE. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione,... omissis.
L'art. 129 riporta
... omissis...
Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida e' sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.. Nei restanti casi la patente di guida e' sospesa dal PREFETTO DEL LUOGO DI RESIDENZA DEL TITOLARE e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove e' stato commesso il fatto... omissis
Ora ho trovato tre differenti versioni di questo articolo:
Quale riportata e’ presente sul sito del Comune di Torino, su un altro sito l'articolo dice che e’ il prefetto del luogo dove e’ stata commessa l'infrazione ad emettere il provvedimento, mentre su una copia cartacea in mio possesso (edizioni Maggioli, 1993) viene riportato che e’ il prefetto che ha emesso la patente a sospenderla.
Vorrei conoscere la vostra interpretazione e, nel caso dovesse essere il Prefetto del comune di residenza, il limite di 15 giorni entro il quale il Prefetto deve emettere il provvedimento da quando decorre?
Se il provvedimento venisse emesso da un Prefetto diverso esistono gli estremi per appellarsi ed ottenere l'annullamento per vizio di forma?
Inoltre come posso avere certezza che il provvedimento sia stato emesso entro quindici giorni dal ricevimento (?) e non (mi dicono pratica comune) successivamente e poi notificato retrodatato.

Risposta ADUC
Per quanto concerne il rispetto del termine di 15 gg, puo' recarsi dal Prefetto e chiedere l'emissione di un decreto di archiviazione passati i 15 gg: potrebbe essere un modo per evitare la retrodatatura.
Per quanto concerne gli articoli, identifichi quello relativo al suo caso e prenda visione del CdS sul seguente sito: clicca qui   dentro a "Per Circolare": trovera' il testo vigente.
In caso di errore, puo' ricorrere al giudice di pace del luogo dove il fatto e' avvenuto, entro 30 gg, chiedendo sospensione ed annullamento.
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