Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
24 gennaio 2001
Violazione L.197/91: compravendita immobiliare tra privati con pagamento per contanti di somma superiore ai 20.000.000 di lire senza il tramite di intermediari abilitati.
Violazione commessa nel maggio 1995 e contestata da verbale GdF nell'ottobre 2000. LA contestazione di infrazione al D.L. 3/5/91, n.143 conv. L. 5/7/91, n. 197 inviata dal Ministero del Tesoro e’ stata ricevuta nel 2001.
Si chiede un Vs. gentile parere sulla prescrizione della violazione suddetta in riferimento al termine di 5 anni dal giorno in cui e’ stata commessa la violazione previsto dall'art. 28 della L.24/11/81, n. 689. Vi chiedo inoltre quali siano le modalita’ di applicazione della sanzione di cui all'art.5 L.191/91 (fino al 40% dell'importo trasferito) in quanto sembra non sia previsto un importo minimo e le modalita’ di opposizione alla contestazione, in considerazione della mia assoluta buona fede.
Violazione commessa nel maggio 1995 e contestata da verbale GdF nell'ottobre 2000. LA contestazione di infrazione al D.L. 3/5/91, n.143 conv. L. 5/7/91, n. 197 inviata dal Ministero del Tesoro e’ stata ricevuta nel 2001.
Si chiede un Vs. gentile parere sulla prescrizione della violazione suddetta in riferimento al termine di 5 anni dal giorno in cui e’ stata commessa la violazione previsto dall'art. 28 della L.24/11/81, n. 689. Vi chiedo inoltre quali siano le modalita’ di applicazione della sanzione di cui all'art.5 L.191/91 (fino al 40% dell'importo trasferito) in quanto sembra non sia previsto un importo minimo e le modalita’ di opposizione alla contestazione, in considerazione della mia assoluta buona fede.
Risposta ADUC
Il testo e' inutile, poiche' non contiene i dati necessari per consentire una valutazione specifica.
Pertanto, allo stato dei fatti si puo' solo far presente che la prescrizione di ogni atto e' interrotta -facendo decorrere nuovamente i termini- ogni volta che un atto di contestazione viene notificato.
L'argomento ci compete solo marginalmente, ma potremo esserle d'aiuto se dettaglia il caso.
Pertanto, allo stato dei fatti si puo' solo far presente che la prescrizione di ogni atto e' interrotta -facendo decorrere nuovamente i termini- ogni volta che un atto di contestazione viene notificato.
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