Mercoledì 10 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

15 gennaio 2001
Domanda 15 gennaio 2001
Cara ADUC,
abbiamo firmato una impegnativa irrevocabile a stipulare contratto di locazione, versando una somma tramite assegno non trasferibile intestata alla societa’ immobiliare. Tale proposta contiene le seguenti clausole vessatorie:
A) il contratto di locazione verra’ stipulato entro il 31/01/01; la rinuncia alla stipula dello stesso comportera’ la perdita di quanto versato oltre al diritto della agenzia a percepire l'eventuale maggiore danno.
b) la presente impegnativa e’ irrevocabile soltanto dal sottoscritto (locatario): essa perdera’ ogni efficacia 15 giorni dopo la data indicata per la stipula del contratto e l'agenzia restituira’ le solo somme ricevute e fatto salvo quanto disposto al paragrafo A.
Dopo una nostra piu’ attenta valutazione l'appartamento non ci e’ sembrato piu’ idoneo. Vorremmo sapere quindi, nel caso in cui ci rifiutassimo di sottoscrivere il contratto vero e proprio, se fosse lecito pretendere la restituzione dell'assegno e se l'agenzia possa richiedere maggiori danni e per quale entita’.
Facciamo presente che l'importo versato non ha nessuna causale e l'impegnativa non e’ controfirmata ne’ dall'agenzia ne’ dal locatore.

Risposta ADUC
La A non e' una clausola vessatoria: perdere la caparra in caso di recesso, e' la norma. Cosi' come sono dovuti i maggiori danni dimostrabili: naturalmente, il giudice eventualmente adito optera' o per l'una o per l'altra possibilita'.
Illegittima -essendo il contratto stipulato con l'agenzia e non tra privati- e' la clausola che non consente il recesso.
Infatti, essa spesso di diritto o ad entrambe le parti od ad alcuna (se il rapporto fosse invece paritario, tra privati, la clausola sarebbe ammessa).
A nostro avviso, siete tenuti a lasciare all'agenzia la caparra. Non dovreste invece preoccuparvi di ulteriori richieste di danni.
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