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Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 gennaio 2001
Domanda 14 gennaio 2001
Ho ricevuto a casa due multe per aver percorso in due giorni consecutivi un tratto di corsia riservata ai mezzi pubblici.
Entrambe le multe indicano:
"ACCERTAMENTO EFFETTUATO DA PERSONALE dell'azienda consortile ATAF ABILITATO AI SENSI DELL'ART. 17 LEGGE 127/97" (l'ATAF e’ l'azienda che gestisce gli autobus di Firenze).
Su entrambi i verbali viene anche indicato il motivo per cui non e’ stata possibile la contestazione sul posto: "impossibilitato ad intimare l'alt al veicolo in movimento per mancanza di segnale distintivo, perche’ non previsto".
La domanda sorge spontanea (copyright Antonio Lubrano): e’ lecito tutto questo?
Se mi avessero fermato la prima volta forse la seconda volta non avrei commesso la stessa infrazione.
La funzione del personale ATAF in questo caso e’ ravvisabile nella pura e semplice attivita’ di "procacciatori di denaro" in quanto non vedo quale altra funzione potessero svolgere (sempre che ne avessero titolo) in quel contesto se non annotare targhe su targhe.
Ammesso sia possibile, come si deve procedere per fare ricorso e sulla base di quali articoli del codice?

Risposta ADUC
Gli ausiliari sono abilitati a comminare sanzioni: nello specifico, possono multare chi viaggia in tali corsie.
Ne consegue che la contestazione e' possibile in merito alla mancanza di fermo immediato, contestando la legittimita' di quanto addotto da parte loro per giustificarsi.
E' pero' il giudice che deve decidere: e mentre e' plateale in alcuni casi, come ad esempio nel caso di multe tramite rilevatori automatici, il presupporre la finalita' diretta della pattuglia tra rilievo e multa (con la conseguenza che non puo' essere scusante il sostenere di "non essere in condizione" di effettuare il fermo immediato, loro scopo precipuo) non si puo' dire lo stesso nel caso in cui l'infrazione venga rilevata, "en passant", mentre l'agente e' impegnato in un diverso compito -costituendo (l'infrazione rilevata) un "incidente". Tuttavia, se ritiene di voler tentare il ricorso, puo' farlo:
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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