Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
14 dicembre 2000
Gentile ADUC,
mi e’ stata notificata a mezzo posta una multa di 255.600 lire per eccesso di velocita’ in un tratto stradale di ampia scorrevolezza di un comune vicino a quello dove risiedo io. Il limite era di 50 km/h, e a me e’ stata rilevata una velocita’ di 79 km/h, poi ridotti a 74. Al bollettino postale e’ allegato un foglio dove viene descritta l'infrazione al codice della strada, con relativa velocita’ accertata, senza pero’ specificare il tipo di strumentazione usata per tale accertamento. In piu’ viene descritto, come modalita’ di contestazione, il seguente: " il servizio e’ stato organizzato con la predisposizione di due pattuglie auto (una a monte ed una a valle) alla distanza di circa 400 m. l'una dall'altra onde consentire l'immediata contestazione dell'illecito. Nel caso di specie non e’ stato possibile contestare immediatamente l'infrazione in quanto gli addetti della pattuglia posta a valle rispetto al posto di accertamento/rilevamento automatico, erano intenti a contestare analoga violazione ad altro veicolo, e quindi risultavano impossibilitati fino al termine di detta operazione, a fermare in tempo utile e nei modi regolamentari il veicolo fatto oggetto del presente verbale di contestazione, che nella circostanza era lanciato ad eccessiva velocita’." Sono stato al Comando dei Vigili Urbani di quel comune e, a richiesta di copia del verbale dove fosse specificato che tipo di strumento avessero usato, mi hanno risposto che il verbale era gia’ il foglio che possedevo io. Mi hanno poi fornito fotocopia conforme della foto della mia auto che riporta in calce anche la dicitura Autovelox 104 C-2. Vorrei sapere in che modo e’ necessario formulare la richiesta di annullamento della multa al Giudice di Pace, che formalita’ burocratiche bisogna adempiere (bisogna presentarsi personalmente? I documenti in mio possesso sono sufficienti? Devo prendere domicilio presso quel comune ed
eventualmente cosa comporta questo? ) e se per far tutto cio’ ci sono spese da sostenere. Inoltre vorrei sapere quanto dura l'iter e se in caso di mia sconfitta (che probabilita’ ho di aver ragione? ) oltre alla sopra citata multa c'e’ da pagare qualcos'altro.
mi e’ stata notificata a mezzo posta una multa di 255.600 lire per eccesso di velocita’ in un tratto stradale di ampia scorrevolezza di un comune vicino a quello dove risiedo io. Il limite era di 50 km/h, e a me e’ stata rilevata una velocita’ di 79 km/h, poi ridotti a 74. Al bollettino postale e’ allegato un foglio dove viene descritta l'infrazione al codice della strada, con relativa velocita’ accertata, senza pero’ specificare il tipo di strumentazione usata per tale accertamento. In piu’ viene descritto, come modalita’ di contestazione, il seguente: " il servizio e’ stato organizzato con la predisposizione di due pattuglie auto (una a monte ed una a valle) alla distanza di circa 400 m. l'una dall'altra onde consentire l'immediata contestazione dell'illecito. Nel caso di specie non e’ stato possibile contestare immediatamente l'infrazione in quanto gli addetti della pattuglia posta a valle rispetto al posto di accertamento/rilevamento automatico, erano intenti a contestare analoga violazione ad altro veicolo, e quindi risultavano impossibilitati fino al termine di detta operazione, a fermare in tempo utile e nei modi regolamentari il veicolo fatto oggetto del presente verbale di contestazione, che nella circostanza era lanciato ad eccessiva velocita’." Sono stato al Comando dei Vigili Urbani di quel comune e, a richiesta di copia del verbale dove fosse specificato che tipo di strumento avessero usato, mi hanno risposto che il verbale era gia’ il foglio che possedevo io. Mi hanno poi fornito fotocopia conforme della foto della mia auto che riporta in calce anche la dicitura Autovelox 104 C-2. Vorrei sapere in che modo e’ necessario formulare la richiesta di annullamento della multa al Giudice di Pace, che formalita’ burocratiche bisogna adempiere (bisogna presentarsi personalmente? I documenti in mio possesso sono sufficienti? Devo prendere domicilio presso quel comune ed
eventualmente cosa comporta questo? ) e se per far tutto cio’ ci sono spese da sostenere. Inoltre vorrei sapere quanto dura l'iter e se in caso di mia sconfitta (che probabilita’ ho di aver ragione? ) oltre alla sopra citata multa c'e’ da pagare qualcos'altro.
Risposta ADUC
La contestazione del fermo immediato puo' essere fatta: sara' poi il giudice a valutare l'opportunita' o meno di tale omissione, studiando il caso specifico. Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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