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Cara ADUC

ICI, Roma, assimilazione prima casa, abitazione principale

24 giugno 2009
Domanda 24 giugno 2009
Spettabile ADUC, spero sappiate darmi un consiglio! Ho visto la scheda pratica sulla prima casa, ma in questo caso le info sono contraddittorie.
Ho comprato la mia prima casa casa a roma a fine giugno 2008 e ho appena preso la residenza lì (entro i 12 mesi dal rogito), forse però mi tocca pagare l'ici al 7 per mille in quanto hanno cambiato il 26 marzo le carte in tavola. Il call center del comune di roma su 4 chiamate 3 volte mi ha detto non pagare 1 sì, l'uff tributi del comune a me ha detto no ad un amico mio amico sì.
Il D.L. 27 maggio 2008, n. 93 poi convertito in legge toglie l'ici sulle abitazioni principali e precisava nell'ar t1 "Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs.30/12/1992, 504, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 "
Il regolamento ICI di Roma del 2008 nella definizione di abitazione principale (art 11) assimilava le case acquistate come 1 casa ad abitaz.princ. purché si prendesse la residenza entro 12 mesi. Pertanto fino a marzo non dovevo pagare l'ici.
Poi vi furono 2 risoluzioni del ministero delle finanze: la N. 12/DF del 5/6/08 che che esplicitava che nel concetto di "assimilazione" andavano ricomprese tutte le ipotesi in cui il comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, aveva inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali; e la N. 1/DF del 4/3/09 in cui c'è stato il voltafaccia e le ipotesi di assimilazione sono state ricondotte solo a: a)unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale. Felicissimo il comune con la circolare 132471 del 11/5/09 precisa proprio che siccome non vi era una esplicita previsione normativa né alcuna interpretazione ministeriale a conforto, l'ipotesi "immobili acquistati dal soggetto passivo al fine di essere destinati ad abitazione principale purché lo stesso vi prenda la residenza entro 12 mesi" è stata eliminata dall'assimilazione ad ad abitazione principale e nel regolamento ICI 2009 del 26/3/09 ha tolto dall'art 11 l'assimilazione, la considera come 2 casa. Pertanto dovrei pagare l'ici, ma è ingiusto!
Vi fareste promotori di una causa comune contro il/i comuni che hanno stravolto lo spirito della legge? Infatti per esempio io avrei preso la residenza a casa subito se lo avessi saputo. Inoltre i call center continuano a dare info contraddittorie e non se ne viene a capo. Può il min finanze fare 2 risoluzioni contraddittorie? Il cittadino non ha proprio nessuna difesa!
Vi prego di aiutarci a fare chiarezza perché siamo in molti giovani con questo problema. Cordiali saluti.
Roberta, da Roma (RM)

Risposta ADUC
le informazioni sulle nostre non ci paiono contraddittorie, sinceramente. Nel caso specifico piu' che la scheda AGEVOLAZIONI PRIMA CASA, che riguarda l'acquisto, deve visionare quella relativa all'ICI (ICI: GUIDA ALL'USO). Siamo al corrente del problema da lei sollevato tanto da aver inserito due righe su tale scheda (veda la "Nota importante sull'identificazione degli immobili assimilabili all'abitazione principale") dove diciamo che a nostro parere la questione merita un contenzioso (in commissione provinciale tributaria), perche' la legge e' chiara sancendo la validita' dei regolamenti di Maggio 2008 nonche' il potere decisionale dei comuni in tale ambito. Il problema e' che lo Stato non sta rimborsando ai Comuni l'ICI non riscossa grazie e queste assimilazioni non propriamente contemplate dalla legge. E la cosa grave e' proprio il cambio di rotta del Ministero, che nella prima risoluzione aveva addirittura sancito che i Comuni non potevano eliminare assimilazioni gia' previste nel regolamento di Maggio 2008. Un ricorso e' a nostro parere opportuno, ma viste le premesse lo vediamo non facile. Per tale motivo le consigliamo, se non se la sentisse di agire da solo, di rivolgersi ad un legale di fiducia esperto in materia. Azioni collettive non sono fattibili, ancora, in Italia, e quindi dovra' agire sul suo caso specifico. Questa la scheda da leggere:
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