Cara ADUC
Condominio
Domanda
26 febbraio 2009
Abito in un'isola della laguna veneta. A seguito dell'aggravarsi della mia patologia sono costretto in carrozzina. Per accedere alla mia abitazione, bisogna percorrere una calletta privata dove insiste un cancello e due gradini. Vista la necessità acquisita dalla assemblea condominiale (8 proprietari delle villette che danno sulla calletta che viene considerata perciò spazio privato condominiale) di rifare la pavimentazione della calletta, ho chiesto che in corso d'opera venisse creata una rampa per eliminare i due gradini esistenti. Premesso che la rampa sarebbe di una lunghezza inferiore ai 10 metri e con una pendenza dell'8%, non ostacolerebbe alcun accesso alle altre abitazioni. La maggioranza dei condomini ha negato l'autorizzazione alla costruzione della rampa, con le più assurde motivazioni. Teniamo conto che l'accesso alla calletta è chiuso da un cancello condominiale.
Chiedo pertanto: dato che per me non è possibile pensare ad una cosa amovibile e provvisoria:
1) posso imporlo con forza legislativa vista la mia patologia? Delle spese di realizzazione e progettazione me ne farei completamente carico io.
2) che alternative potrei optare contro il loro rifiuto?
Attendo vd gentile risposta
Gianfranco, da Pellestrina (VE)
Chiedo pertanto: dato che per me non è possibile pensare ad una cosa amovibile e provvisoria:
1) posso imporlo con forza legislativa vista la mia patologia? Delle spese di realizzazione e progettazione me ne farei completamente carico io.
2) che alternative potrei optare contro il loro rifiuto?
Attendo vd gentile risposta
Gianfranco, da Pellestrina (VE)
Risposta ADUC
la legge di riferimento è la n. 13 del 1989. La norma specifica cui appellarsi è l'art. 2 che le riporto:
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (ora d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503- n.d.r.), nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: clicca qui
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (ora d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503- n.d.r.), nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
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