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CONDOMINIO - Riparto spese Pulizia e luci scale e spese d'uso ascensore

30 giugno 2015
Domanda 30 giugno 2015
Buongiorno.
La presente solo per segnalarvi che amministratori iscritti all’ANACI e all’A.N.AMM.I. non sanno suddividere correttamente le spese condominiali di “Pulizia e Luci delle scale” e le spese d’uso dell’ascensore Condominiale dette anche “spese della Comodità“.
Essi infatti applicano erroneamente i criteri dettati dall’Art. 1124 c.c. “La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo” anziché applicare correttamente il criterio legale dettato dall’Art. 1123cc comma secondo o per analogia il criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano come stabilito dalla Legge e dalla pressoché unanime giurisprudenza sin dal 1996.
Infatti detti criteri dell’art. 1124 C.C. attengono alla specifica tipologia di spese che servono per la conservazione delle parti comuni e a tutelare l'integrità e il valore capitale delle cose e cioè spese di “Manutenzione e Sostituzione” delle Scale e degli Ascensori”.
Diversamente le “Spese di Pulizia e Luci delle Scale” sono da considerarsi, invece, come spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie e la cui ripartizione va, pertanto, effettuata in conformità al dettato dell’ art. 1123 c.c. comma secondo “Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne“ o in applicazione analogica solamente in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano Stessa cosa dicasi per le “Spese d’uso necessarie al funzionamento dell’Ascensore condominiale” dette anche ”Spese della Comodità Ascensore” (Energia elettrica – Linea Telefonica Ascensore – Contratto Assistenza ecc.) requisiti senza i quali l’ascensore condominiale NON può essere messo in funzione dalla ditta Installatrice e NON può funzionare.
Per quanto sopra, la disposizione di riparto contenuta nell’art. 1124 cod. civ. prima parte del primo comma, “La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari”, secondo la quale la metà (il 50%) delle spese per la ricostruzione e manutenzione delle scale e degli ascensori va effettuata in base ai millesimi di Proprietà, non può trovare applicazione analogica con riferimento a spese diverse da quelle espressamente considerate.
Servono quindi amministratori informati e competenti
Cass., sez. II, n. 432 del 12/01/2007
Tribunale Milano Sez XIII 26.01.2012
Tribunale di Potenza 07.05. 2012
Cass. civ., sez. II, 3 ottobre 1996, n. 8657, Calvigioni c. Condominio
di via Fucini n. 284
in Roma, in Arch. loc. e cond., 1997, 80
Trib. civ. Bologna, sez. V, 27 febbraio 1986, n. 357, Cond. Via
Marconi 6 c. Zerbini e altri, in Arch. loc. e cond. 1986, 477
Raffaele, da Vicenza (VI)

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