Cara ADUC
Condominio - ripartizione spese per lastrico solare
Domanda
20 giugno 2009
"Buongiorno,
avrei bisogno di chiarimenti in merito alla vicenda che di seguito Vi espongo:
abito in un condominio che ha la terrazza di un condomino posta sopra il "rimessaggio auto".
Le parti sottostanti il rimessaggio,sono state dichiarate "pericolose" senza aver fatto redigere alcuna perizia da organismo preposto.
Il condomino proprietario della terrazza ha fatto redigere un unico preventivo da parte di un'impresa e senza attendere delibera "scritta" da parte dei condomini ha iniziato e concluso i lavori.
Non è stato recapitato NESSUN altro preventivo in modo da confrontare altri prezzi e i lavori hanno riguardato esclusivamente il rifacimento della pavimentazione del terrazzo e tutto ciò che ne concerne (demolizione/smaltimento macerie/etc...etc...).
Successivamente è stato presentato ai condomini il preventivo e le quote da pagare in relazione ai millesimi e,giustamente, ripartito per 2/3 ai condomini ed 1/3 al proprietario del terrazzo.
Volevo solo capire se la procedura adottata,un solo preventivo e inizio dei lavori senza delibera dei condomini, può essere impugnata nel caso in cui uno dei condomini non sia d'accordo con la modalità con la quale è stata fatta questa cosa,quindi nel caso in cui il proprietario del terrazzo intenti causa nei confronti di chi non è d'accordo..
In buona sostanza le parti che venivano ritenute "pericolose" dai condomini non sono state interessate dai lavori fatto salvo per la PAVIMENTAZIONE del terrazzo soprastante il rimessaggio auto (parte comune)"
Fulvio, da Vignate (MI)
avrei bisogno di chiarimenti in merito alla vicenda che di seguito Vi espongo:
abito in un condominio che ha la terrazza di un condomino posta sopra il "rimessaggio auto".
Le parti sottostanti il rimessaggio,sono state dichiarate "pericolose" senza aver fatto redigere alcuna perizia da organismo preposto.
Il condomino proprietario della terrazza ha fatto redigere un unico preventivo da parte di un'impresa e senza attendere delibera "scritta" da parte dei condomini ha iniziato e concluso i lavori.
Non è stato recapitato NESSUN altro preventivo in modo da confrontare altri prezzi e i lavori hanno riguardato esclusivamente il rifacimento della pavimentazione del terrazzo e tutto ciò che ne concerne (demolizione/smaltimento macerie/etc...etc...).
Successivamente è stato presentato ai condomini il preventivo e le quote da pagare in relazione ai millesimi e,giustamente, ripartito per 2/3 ai condomini ed 1/3 al proprietario del terrazzo.
Volevo solo capire se la procedura adottata,un solo preventivo e inizio dei lavori senza delibera dei condomini, può essere impugnata nel caso in cui uno dei condomini non sia d'accordo con la modalità con la quale è stata fatta questa cosa,quindi nel caso in cui il proprietario del terrazzo intenti causa nei confronti di chi non è d'accordo..
In buona sostanza le parti che venivano ritenute "pericolose" dai condomini non sono state interessate dai lavori fatto salvo per la PAVIMENTAZIONE del terrazzo soprastante il rimessaggio auto (parte comune)"
Fulvio, da Vignate (MI)
Risposta ADUC
dipende dalla proprieta' del terrazzo. Se e' di proprieta' esclusiva allora pur dovendo essere piu' trasparente il condomino che ha fatto eseguire le riparazioni ha agito nel giusto. In questi casi, infatti si applica solo l'art. 1126 c.c. per la ripartizione delle spese ma non serve una delibera.
Nel caso il terrazzo fosse di uso esclusivo (ma di proprieta' condominiale) allora dovrebbe applicarsi la normativa condominiale con applicazione dell'ast. 1134 c.c.
"Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente".
Tuttavia per far valere una simile norma potrebbe anche essere necessario andare in causa. Prima di tutto controllare i titoli di proprieta'.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: clicca qui
Nel caso il terrazzo fosse di uso esclusivo (ma di proprieta' condominiale) allora dovrebbe applicarsi la normativa condominiale con applicazione dell'ast. 1134 c.c.
"Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente".
Tuttavia per far valere una simile norma potrebbe anche essere necessario andare in causa. Prima di tutto controllare i titoli di proprieta'.
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