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Cara ADUC

Condominio - Rampa per disabile

6 maggio 2008
Domanda 6 maggio 2008
Nel condominio un disabile ha richiesto l'installazione di una rampa di accesso dal cortile. Il condominio ha consultato alcuni fabbri per dei preventivi ma il disabile ne aveva urgenza e - interamente a sue spese - se l'è realizzata.
L'opera è stata fatta da un fabbro specializzato a regola d'arte con le pendenze previste, le sponde, il piano antiscivolo, ecc.
Tuttavia un condomino del primo piano sostiene che con la rampa eventuali malintenzionati sarebbero agevolati a salire sul balcone e ha intimato al condominio di smantellare l'opera ed eventualmente realizzarne un'altra di tipo diverso (tipo scala elettrica, ecc), con spese di smantellamento e ricostruzione a totale carico del condominio. Nel frattempo ha richiesto un'assemblea straordinaria.
Che fare ?
Grazie.
Giuseppe, da Torino (TO)

Risposta ADUC
gli unici limiti posti alla realizzazione di opere per eliminare le barriere architettoniche sono quelli previsti dall'art. 1120 secondo comma c.c., per cui queste opere non devono recare pregiudizio alla stabilita' ed alla sicurezza dello stabile. Bisognerebbe dunque vedere nel caso concreto quale sia l'effettivo nocumento che la rampa può creare al condominio o ai singoli condomini. Solo cosi' sarebbe possibile dare una risposta al caso concreto. Per quanto riguarda le spese, se il condomino disabile perde la causa, potrebbe essere condannato al ripristino dello status quo ante a proprie spese.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: clicca qui
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