Mercoledì 10 giugno 2026
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Cara ADUC

Condominio - pulizia rampa garage

30 giugno 2008
Domanda 30 giugno 2008
Buongiorno,
vi scrivo in quanto ho già avuto modo di apprezzare in passate occasioni il lavoro da voi svolto in materia di supporto a noi "poveri" utenti finali.
Ho una domanda legata ad un aspetto condominiale che si potrebbe venire a verificare; ipotizziamo di essere 2 palazzine quadrifamiliari con una parte comune costituita dalla rampa di accesso ai box. Si definisce in assemblea congiunta fra le due palazzine di effettuare le pulizie della parte comune a mesi alterni. Nella nostra palazzina (che chiamerò A) si decide di non avvalerci di alcuna risorsa esterna per effettuare quanto sopra, a turno facciamo noi condomini le pulizie. L'altra palazzina decide di pagare delle persone non coperte dal punto di visto assicurativo (leggi in nero) per fare lo stesso lavoro. Noi della palazzina A, se dovesse capitare qualcosa (un infortunio o simile), si potrebbe andare incontro a dei problemi? Siamo ritenuti anche noi penalmente e civilmente perseguibili?
Un'ultima domanda riguardo le spese delle parti comuni: il regolamento condominiale definisce parte comune la rampa di accesso alla corsia boxes; questo vuol dire che le corsie di manovra dinanzi agli stessi box non sono da considerare parte comune ai 2 condomini ? (sono 2 aree di corsia di manovra distinte separate da una corsia comune che arriva dalla rampa di accesso)
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto che vorrete darmi.
Salvatore, da La Loggia (TO)

Risposta ADUC
dal 2006 questa è la situazione per i condomini:
I committenti non esercenti attività commerciale, quindi le amministrazioni
condominiali, sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni dirette ad incrementare il livello di adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assistenziali degli appaltatori e subappaltatori (con relative sanzioni), ma rimane fermo l'obbligo solidale del committente-condominio con l'appaltatore (legge Biagi art.29.2), entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, per la relativa corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori, dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali. L'amministratore dovrà quindi richiedere all'appaltatore copia dei
DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ed è' consigliabile escludere, in contratto, la possibilità dei subappalto.
Sarebbe meglio convocare far convocare un'assemblea e mettersi al riparo da possibili guai.
Per le parti comuni, da quanto ci dice dovrebbe essere solo la rampa, per cui la ripartizione delle spese dovrebbe riguardare solo quella.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: clicca qui
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