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Condominio - delibere annullabili - Giudici e Sentenze

24 febbraio 2016
Domanda 24 febbraio 2016
Assemblea STRAORDINARIA condominiale avente all’OdG i seguenti 2 punti:
punto 1- esame preventivo ripristino malte di una parete del condominio
punto 2- esame atto di citazione da parte di un condomino
A verbale l’assemblea ha deliberato:
punto 1 - rivestimento a cappotto della parete condominiale “ per un costo preventivato di € 13.000,00 + I.V.A
Nessuna corrispondenza, quindi, tra quanto previsto e riportato all’ordine del giorno (1- esame preventivo ripristino malte di una parete del condominio) con quanto deliberato dall’assemblea condominiale (“rivestimento a cappotto della parete condominiale” per un costo preventivato di € 13.000,00 + I.V.A).
Oltre tutto la delibera per il rivestimento a Cappotto (punto 1) è stata presa senza prima far fare nessuna perizia tecnica da un professionista. Senza poi contare che il rivestimento a cappotto di una sola parete dell’edificio condominiale è LESIVO DEL DECORO ARCHITETTONICO dell’edificio = una sola parete con una struttura isolante avente spessore di almeno 10/15 cm. = porte e finestre non si presenterebbero più “a raso” rispetto al muro diversamente dagli altri 3 lati del condominio.= perdita di valore degli appartamenti.
Punto 2 - L’assemblea esamina l’atto ed incarica l’avvocato xy di costituirsi in giudizio.
L’assemblea ha deliberato con un quorum di soli 486 millesimi (inferiore ai 501 millesimi previsti dall’art. 1136 commi 4 e 2 C.C.) e quindi sono stato costretto ad impugnare la delibera per la quale dopo 4 anni è stata emessa la sentenza ed il Giudicante mi ha dato torto e condannato a pagare tutte le spese (circa 7000€)
Il giudicante non ha considerato nulla di quanto sopra argomentato al punto 1 e relativamente al punto 2 si è così espresso in sentenza:
Quanto infine al punto due….. richiamando l’art. 1136 cc …“la deliberazione relativa a liti passive e autorizzazione all’amministratore a resistere in giudizio sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti E ALMENO LA META’ PIU’ UNO DEI CONDOMINI
Faccio notare che:
A) i condomini NON hanno autorizzato l’amministratore a resistere in giudizio” ma CONTRARIAMENTE hanno autorizzato UN AVVOCATO = DIVERSA verità presente nella Sentenza rispetto a quanto è stato deliberato in Assemblea
B) Il giudice commette a mio avviso una errata trascrizione dell’art 1136cc in quanto detto Art. 1136cc commi 4 e 2 NON dice “sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti E ALMENO LA META’ PIU’ UNO DEI CONDOMINI” ma bensì dice al comma secondo “…E ALMENO LA META’ DEL VALORE DELL’EDIFICIO" (che tradotto significa 500 millesimi + uno).
NELLA SOSTANZA QUINDI, L’ART.1136 CC COMMA SECONDO DICE ESATTAMENTE UNA COSA DIVERSA DA QUELLA RIPORTATA DAL GIUDICE.
Mi chiedo: A CHI MI DOVEVO RIVOLGERE, SE NON ALTRIBUNALE, PER VEDERE TUTELATI I MIEI DIRITTI?
Tutto questo è successo a Vicenza
Raffaele, da Padova (PD)

Risposta ADUC
se effettivamente vi sono errori nella sentenza, e da quanto ci dice ci pare questo il caso, l'unico rimedio che lei ha a disposizione è impugnare in appello la sentenza entro 6 mesi dalla pubblicazione o entro un mese dalla notifica della sentenza. Solo impugnando potrà far valere le sue ragioni.
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