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Cara ADUC

Chiarificazioni sul D.Lgs 15/01/1992 n.50 e DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

30 marzo 2009
Domanda 30 marzo 2009
Buongiorno,
desidero innanzitutto sapere se il "codice di consumo" o DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 sostituisce effettivamente, inglobandolo, il D.Lgs. N.50 o "Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali", soprattutto nel caso di un bene ordinato a un produttore (un mobile a un falegname).
Inoltre vorrei avere alcune delucidazioni sui contratti stipulati in base al D.Lgs N.50:
1) Nel caso il contratto che si avvale del D.Lgs. N.50 sia stato stipulato in locale commerciale (presso il produttore di un bene) e non, come previsto per legge, fuori dai locali commerciali, è possibile negarne la validità anche dopo averlo firmato?
2) Il diritto di recesso notificato su un contratto del genere in cui sia scritto solamente:
"Art.4/9 (diritto di recesso) D.Lgs 15/01/1992, n.50 - Il consumatore che intenda esercitare il diritto di cui all'art. 4 deve inviare all'operatore commerciale o al soggetto indicato nel precedente art.5, ove sia diverso, una comunicazione in tal senso nel termine di 7 giorni che decorrono... (Omissis)"
è valido anche nel caso che la merce ordinata dal produttore sia stata consegnata direttamente dal produttore SENZA che sia stato richiesto di firmare alcun foglio che attesti l'effettiva consegna del bene prodotto? E, in caso contrario, quale data deve ritenersi adeguata al fine di espletare il diritto di recesso: la data dell'ordine o la data di consegna del prodotto (non registrata però da nessun documento)?
Ringrazio per l'attenzione e confido in una sollecita risposta da parte vostra.
Pasquale, da Calci (PI)

Risposta ADUC
1. non in astratto.
2. non ci pare che, in assenza di contratto a distanza, si possa esercitare (salvo patti contrari) il diritto di recesso invocato. Qui la nostra scheda pratica sul diritto di recesso:
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