Cara ADUC
Assemblea nulla
Domanda
28 febbraio 2017
In data 23 febbraio si è tenuta l'Assemblea condominiale per definire il tipo di intervento da eseguire sui nostri balconi.
La soluzione prescelta con la maggioranza dei presenti prevede la demolizione di 10 cm del parapetto con conseguente abbassamento, e l'inserimento di una ringhiera per rialzare di 24 cm e portare l'altezza a 110 cm.
La decisione dell'Assemblea si può configurare come violazione dei diritti individuali, e della privacy, anche perchè il regolamento condominiale vieta di collocare sul balcone oggetti che sporgano oltre il parapetto?
Si può pertanto notificare la nullità della delibera?
In subordine si può contestare la necessità dell'unanimità vista la modifica strutturale dell'edificio, o escludersi dalla partecipazione ad innovazioni onerose?
Grazie per la collaborazione
Giancarlo, da Melzo (MI)
La soluzione prescelta con la maggioranza dei presenti prevede la demolizione di 10 cm del parapetto con conseguente abbassamento, e l'inserimento di una ringhiera per rialzare di 24 cm e portare l'altezza a 110 cm.
La decisione dell'Assemblea si può configurare come violazione dei diritti individuali, e della privacy, anche perchè il regolamento condominiale vieta di collocare sul balcone oggetti che sporgano oltre il parapetto?
Si può pertanto notificare la nullità della delibera?
In subordine si può contestare la necessità dell'unanimità vista la modifica strutturale dell'edificio, o escludersi dalla partecipazione ad innovazioni onerose?
Grazie per la collaborazione
Giancarlo, da Melzo (MI)
Risposta ADUC
non ci pare sussistano lesioni ai diritti individuali, se la delibera sull'innovazione è stata approvata con maggioranza dei presenti che rappresentino al minimo il 50% della proprietà (il 66% nel caso che l'intervento non abbia come principale finalita' di aumentare la sicurezza dell'utilizzo della cosa comune).
Dubbi possono anche emergere in merito alla natura dell'intervento che sembra alterare il decoro architettonico originario della facciata, cio' che potrebbe portare alla necessita' di avere una unanimità nell'approvazione della delibera (art. 1120), rendendo di fatto nulla la decisione assembleare.
In questo caso è possibile procedere all'impugnazione ex art. 1137 c.c.
Qui la ns scheda pratica:
http://sosonline.aduc.it/scheda/condominio+guida_21395.php#Voce_4
Dubbi possono anche emergere in merito alla natura dell'intervento che sembra alterare il decoro architettonico originario della facciata, cio' che potrebbe portare alla necessita' di avere una unanimità nell'approvazione della delibera (art. 1120), rendendo di fatto nulla la decisione assembleare.
In questo caso è possibile procedere all'impugnazione ex art. 1137 c.c.
Qui la ns scheda pratica:
http://sosonline.aduc.it/scheda/condominio+guida_21395.php#Voce_4
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