Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Acquisto moto usata, multato per mancanza di conformita' del porta-targa

14 ottobre 2008
Domanda 14 ottobre 2008
Gentile ADUC,
a gennaio di quest'anno (2008) ho acquistato una moto usata da un concessionario e a marzo ho fatto l'esame per la patente A con il suddetto veicolo.
A fine agosto stavo tornando da un fine settimana passato in montagna con altri motociclisti quando sono stato fermato e multato dai carabinieri per un problema col portatarga. I carabinieri hanno riscontrato una difformità delle caratteristiche del veicolo con la carta di circolazione, secondo l'articolo 78 del codice della strada sono stato multato per 370 euro piu' ritiro della carta di circolazione.
Quello che vado a contestare è che la moto era stata acquistata usata da un concessionario e mi era stata venduta come idonea alla circolazione su strada. Il veicolo è stato acquistato a gennaio di quest'anno e la multa l'ho presa a fine agosto. Preciso che non ho apportato alcuna modifica rispetto allo stato in cui mi è stata venduta, questo lo posso testimoniare con il riscontro delle foto fatte dopo la multa e quelle che aveva fatto il concessionario per presentare il veicolo su internet.
Per fortuna ho rispettato tutti i termini di notifica dei disagi, entro 5 giorni ho informato il concessionario tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Prima sono andato di persona per cercare di risolvere la questione. Ho proposto al concessionario di fornire solo i pezzi del veicolo da sostituire e il resto lo avrei pagato io ma non si è dimostrato disponibile al dialogo.
A metà settembre ho iniziato la trafila epistolare.
La prima lettera esplicitava la responsabilità del vizio al concessionario e poneva a lui la scelta su come affrontare la sanzione: se fare ricorso al giudice di pace o cambiare le parti fuori norma a sue spese naturalmente.
Il concessionario si è rivolto ad un avvocato perchè secondo lui spettava a me accorgermi delle parti sostituite e si appella al contratto "visto-piaciuto": sarebbe spettato a me riconoscere qualsiasi vizio sul veicolo comunque prima dell'acquisto dello stesso, se non mi andavano bene le condizioni del mezzo avrei potuto acquistare un altro modello.
Il concessionario ha tenuto a precisare che non è stato lui a vendermi il veicolo perché questo era in conto-vendita e che al massimo potrei chiedere i danni al vecchio proprietario. Preciso che il concessionario vende moto per uso stradale di diverse marche e non tratta veicoli particolari (come moto da pista) che avrebbero giustificato le modifiche. La modifica nello specifico della mia moto consiste nella sostituzione del parafango posteriore con un altro più piccolo, unica caratteristica non congruente allo stato della moto appena uscita dalla fabbrica.
Preso atto della mancanza di collaborazione ho inviato un'altra lettera in cui comunicavo ancora che il vizio non era mia responsabilità, che avrei aspettato cinque giorni per sapere come il concessionario pensava di risolvere la questione. In mancanza di risposta avrei proceduto al pagamento della multa, del collaudo e dei pezzi per poi presentare il conto al suddetto soggetto.
Ho parlato con degli avvocati amici di famiglia e mi hanno consigliato di iniziare un processo civile vista la mancata collaborazione del rivenditore a trovare una forma di dialogo. Mi hanno detto di fare riferimento al D.Lgs. Governo n° 24 del 02/02/2002, attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.
Ora sono passati dieci giorni dall'invio dell'ultima lettera e non ho ricevuto alcuna risposta, posso procedere all'estinzione della sanzione e alla rimessa a norma del veicolo?
Ho possibilità di vincere in caso di processo civile? Posso fare riferimento alla garanzia? Ormai sono passati 40 giorni dal momento in cui ho chiuso la moto in garage, ho saltato il periodo dell'anno migliore girare su due ruote. Posso chiedere risarcimento danni?
Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione dedicatami.
Massimo, da Ravenna (RA)

Risposta ADUC
la materia e' ora confluita nel Codice del consumo, in particolare agli artt. 1128 e ss. Qui la nostra scheda pratica sulla garanzia legale che contiene all'interno la scheda sulla vendita di beni usati:
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Se il concessionario era titolare del mezzo la responsabilita' sulla non conformita' del prodotto ricade su di questo (come risulta dalla scheda sopra richiamata). A questo punto puo' procedere giudizialmente chiedendo il risarcimento del danno. Quanto alla clausola "visto e piaciuto", riteniamo che con questa il concessionario non possa sottrarsi a quanto stabilito dall'art. 1491 che impone la garanzia sui vizi occulti (e riteniamo che il suo caso rientri in questa definizione).
Se, invece, il concessionario aveva la disponibilita' del mezzo perche' era in conto-vendita, cio' dovrebbe risultare da una procura rilasciatagli dal precedente proprietario:
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Se effettivamente cosi' fosse, non si applica il codice del consumo ma la responsabilita' della non conformita' del mezzo cade sul precedente proprietario, il quale risponde comunque se il vizio si presenta entro un anno dalla consegna (art. 1495 c. 3 c.c.).
Se questo aspetto, ossia la titolarita' del mezzo al momento della vendita non sicuro, puo' rivolgersi al vecchio proprietario chiedendo informazioni, ed eventualmente chiedendo la sostituzione delle parti non conformi, nonche' il risarcimento del danno (la multa e il corrispettivo del mancato godimento del mezzo).
Ad ogni modo, questa la nostra scheda sul Giudice di Pace:
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