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Imposta municipale propria (IMU): guida all'uso
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
3 febbraio 2020 9:24
 
Ultimo aggiornamento a cura di Redazione del 10 febbraio 2022

Dal 2012 e' applicata l'IMU, l'imposta municipale (propria) introdotta in termini generali dal Governo Berlusconi con il decreto sul federalismo fiscale municipale (d.lgs. 23/2011) e poi ripresa e ridefinita dal decreto salva-Italia (dl 201/2011) e dal decreto di semplificazione fiscale (dl 16/2012) del Governo Monti.
In prima fase era previsto che l'IMU sostituisse le imposte ICI e IRPEF gravanti sugli immobili dal 2014, ma il decreto Monti ha anticipato i tempi di due anni, facendo partire la nuova imposta, in regime sperimentale fin dal 2012.
Nel corso del biennio 2012/2013 sono state tante le variazioni alla norma sull'IMU. Nel primo anno di applicazione (2012) sono state nuovamente colpite le "prime case" intese come case di abitazione principale, che dal 2008 erano esenti rispetto alla “vecchia” ICI. L'esenzione e' poi tornata, dopo molti travagli, nel 2013, passata a regime dal 2014.
Sempre nel primo anno di applicazione (2012) parte dell'IMU andava allo Stato (il 50%), con esclusione di quella per le “prime case”. Dal 2013 invece il pagamento va tutto ai comuni , con esclusione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
La fase sperimentale, in ogni caso, si e' conclusa e dal 2014 l'IMU va a regime e diventa parte della nuova IUC (imposta unica comunale), insieme alle nuove TARI e TASI che sostituiscono la TARES. Alcune regole, riferite alla IUC, diventano comuni (come quelle relative alla denuncia e alla riscossione coattiva).
Nel periodo 2016/2018 c'è stato il blocco di legge delle tariffe, sancito a livello nazionale.

Dal 2020 infine l’IMU è rinnovata a seguito dell'assorbimento della TASI, cancellata con l’abolizione dell’imposta unica comunale IUC. Nel funzionamento essa mantiene globalmente le caratteristiche precedenti, aliquote a parte.

indice scheda 
REGOLAMENTI COMUNALI E LORO EFFICACIA
OGGETTO DELL'IMPOSTA
ESENZIONI
DICHIARAZIONE IMU
QUANTO SI PAGA - 1) CALCOLO DELL'IMPONIBILE
QUANTO SI PAGA - 2) APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IMU
QUANTO SI PAGA - 3) APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI
CHI DEVE PAGARE, SUDDIVISIONI
COME (E QUANDO) SI PAGA
ESENZIONE/RIMBORSO IMU 2021 IN CASO DI SFRATTO PER MOROSITA' NEL 2020
ACCERTAMENTI E SANZIONI
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI

REGOLAMENTI COMUNALI E LORO EFFICACIA
La normativa nazionale è completata dai regolamenti comunali che dettagliano l'applicazione dell’IMU. In termini generali i regolamenti devono essere approvati entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e, una volta adottati, devono essere comunicati telematicamente al Ministero dell'economia e finanze (MEF) per la pubblicazione sull'apposito sito www.finanze.it.
Per l’IMU la pubblicazione sul suddetto sito e' condizione di efficacia del regolamento: le aliquote applicabili per l'anno in corso sono efficaci, per la seconda rata di conguaglio (la prima rata e' calcolata con le aliquote deliberate per l'anno precedente) se pubblicate sul sito del MEF entro il 28/10.

Per il 2020 sono state previste diverse eccezioni alla suddetta regola. L'ultima sposta la scadenza di pubblicazione delle aliquote (per il 2020) al 31 gennaio 2021 (in precedenza c'era già stato uno spostamento al 16 novembre), mantenendo comunque la scadenza della rata di saldo/conguaglio al 16 dicembre. Per le eventuali differenze da pagare sarà possibile regolarsi entro il 28/2/2021. Tutte le informazioni al riguardo si trovano in questo articolo. Si veda anche la sezione "Come e quando si paga". 

OGGETTO DELL'IMPOSTA
L'IMU, al pari della vecchia ICI, colpisce il possesso di:
- fabbricati, intesi come unita' immobiliare iscritti, o che devono esserlo, al catasto, comprese le pertinenze.
- aree fabbricabili, intese come aree utilizzabili a scopo edificatorio in base ai piani urbanistici ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione. Cio' vale, si ricorda, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del piano urbanistico locale (vedi DL 223/2006 art.36 c.2). Non vi rientrano le aree utilizzate per attivita' agro-silvo-pastorali (agricoltura, silvicoltura, allevamento animali) da coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola;
- terreni agricoli, intesi come terreni iscritti in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' utilizzato.
Per le definizioni di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale si veda la Circolare MEF del 18/5/2012 (tra i link utili).

ESENZIONI
Per legge sono esenti dall'IMU i beni dello Stato e degli enti locali (Regioni, Province e Comuni), delle comunità montane, dei consorzi tra detti enti, degli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
I fabbricati della Chiesa, gli edifici pubblici in generale (stazioni, porti, cimiteri, etc.), gli edifici con destinazione ad usi culturali o di culto, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali nonche' gli edifici utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Per quanto riguarda i terreni agricoli sono esenti, dal 2016:
- i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 D.lgs.99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 448/2001;
- i terreni ubicati nei comuni specificati (per l'ici) nella circolare Ministero finanze 9/1993 (nelle aree montane o di collina);
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile.

ESENZIONE DELLA "PRIMA CASA" E CASI ASSIMILATI
Dal 2013, a regime dal 2014, sono esenti IMU le “prime case” intese come case di abitazione principale, comprese le pertinenze, ad esclusione di quelle considerate "di lusso" (categorie catastali A1,A8 e A9).

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto come unica unita' immobiliare nel quale il possessore e i componenti del proprio nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Vengono quindi accoppiati due requisiti: la dimora abituale e la residenza in una casa iscritta al catasto come unica unita' immobiliare. Se i componenti del nucleo familiare dimorano o risiedono in immobili diversi all'interno dello stesso territorio comunale o in comuni diversi, l'esenzione si applica ad un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare (articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019, modificata dal Decreto fiscale 2021).
Da osservare, quindi, che non sono inclusi i casi di abitazione principale composta da due unita' immobiliari catastalmente distinte (per esempio due appartamenti contigui uniti abbattendo un muro). In questi casi si puo' continuare a fruire dell'esenzione solo con la "fusione" catastale dei due appartamenti. Diversamente il contribuente deve scegliere l'unita' da ritenere esente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (cantine o magazzini), C6 (autorimesse, garages) e C7 (tettoie, posti auto), al massimo per una unita' per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.

Sono considerate abitazioni principali, e quindi esenti IMU, anche:
- le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e relative pertinenze incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del DM 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo allo stesso;
- un unico immobile (a contribuente) posseduto dal personale in servizio permanente delle forze armate, di polizia, del corpo dei vigili del fuoco, etc., a condizione che non sia di lusso o concesso in locazione (si veda per i riferimenti l'art.2 comma 5 Dl 102/2013). Non importa in questo caso che vi sia il requisito della dimora abituale.

I comuni possono, con proprio regolamento, assimilare all'abitazione principale anche:
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Se le unità sono più di una l’esenzione è applicabile solo ad una.

ULTERIORI ESENZIONI
La circolare ministeriale relativa all'IMU chiarisce che rimangono valide le disposizioni in vigore per l'ICI che permettono ai Comuni di prevedere riduzioni od esenzioni per:
- le ONLUS;
- esercizi commerciali ed artigianali che si trovano in strade precluse al traffico a causa di lavori pubblici stradali che si protraggono per oltre sei mesi;
- istituzioni riordinate in aziende pubbliche si servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato;

DICHIARAZIONE IMU
I soggetti tenuti a pagare l'IMU devono presentare una dichiarazione entro il 30/6 dell'anno successivo a quello in cui inizia il possesso o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell'imposta.
Non sono soggetti all'obbligo coloro che hanno gia' presentato una dichiarazione ai fini ICI, o IMU, senza che sia nel frattempo avvenuta alcuna variazione rilevante ai fini dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non si verifichino modifiche dei dati.

Va presentata al Comune ove si trova l’immobile con le modalità da questo previste, che comunque devono prevedere, oltre alla classica presentazione agli sportelli dell’ufficio tributi, l’invio per raccomandata o per PEC. Fino a che un decreto non apporterà variazioni il modello utilizzabile è quello approvato con DM 30/10/2012.

Qui il sito Finanze con modello e istruzioni

QUANTO SI PAGA - 1) CALCOLO DELL'IMPONIBILE
Al pari della vecchia ICI l'IMU si calcola applicando le aliquote deliberate dal Comune sulla base imponibile che e' costituita dal valore del fabbricato (o del terreno) moltiplicata per alcuni coefficienti di legge. Questi ultimi sono decisamente aumentati, e maggiormente diversificati, rispetto a quelli previsti per la vecchia ICI.

Per i fabbricati la base imponibile di ottiene moltiplicando la rendita catastale (risultante al 1 Gennaio dell'anno in corso) per il coefficiente di rivalutazione (fissato al 5%) e poi moltiplicando nuovamente il risultato ottenuto per un altro coefficiente, diverso a seconda della categoria dell'immobile:
- per i fabbricati di categoria A (abitazioni) esclusa la categoria A/10 (vedi sotto), quelli di categoria C/2 (magazzini e locali di deposito) C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro), e C/7 (tettoie chiuse od aperte) il coefficiente e' 160;
- per i fabbricati di categoria B (collegi, case di cura senza fini di lucro, scuole, etc.) e per quelli di categoria C/3 (laboratori), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi senza fini di lucro) e C/5 (stabilimenti balneari senza fini di lucro), il coefficiente e' 140;
- per i fabbricati di categoria A/10 (uffici e studi privati), e D/5 (banche, assicurazioni) il coefficiente e' 80;
- per i fabbricati di categoria D (alberghi, teatri, case di cura, etc.) esclusa la categoria D/5, il coefficiente e' 65 dal 2013;
- per i fabbricati di categoria C1 (negozi e botteghe) il coefficiente e' 55.

Per le aree fabbricabili la base imponibile e' data dal valore commerciale al 1 gennaio dell'anno in corso. Tale valore deve tener conto di:
- ubicazione dell'area,
- indice di edificabilità territoriale,
- destinazione d'uso consentita,
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione,
- prezzi medi rilevati dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

La base imponibile e' il valore dell'area anche in caso di edificazione, di demolizione, o di realizzazione di interventi di recupero. In questi casi l'area e' considerata edificabile anche in deroga a quanto stabilito dalla legge. Non si computa il valore del fabbricato in corso d'opera finche' non sono terminati i lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino a che il fabbricato non viene utilizzato.

Si ricorda che il passaggio da area non fabbricabile ad area fabbricabile va comunicato dai Comuni per iscritto al proprietario. Ogni Comune può prevedere proprie modalità di comunicazione, ma in ogni caso a fronte di ritardi od omissioni del Comune al proprietario che agisce in buona fede non sono addebitabili sanzioni e/o interessi. Per approfondimenti si veda la Circolare MEF del 18/5/2012 (tra i link utili).

Per i terreni agricoli la base imponibile si ricava moltiplicando il reddito dominicale (risultante al catasto al 1 Gennaio dell'anno in corso) per il coefficiente di rivalutazione del 25%. Il risultato va ulteriormente moltiplicato per il coefficiente di categoria, 135.

Per i fabbricati di categoria D posseduti da imprese e contabilizzati distintamente, la base imponibile e' calcolata sulla base del costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento, attualizzato mediante l'applicazione dei coefficienti di adeguamento stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze.

Riduzione base imponibile
La base imponibile si riduce del 50% per:
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono queste condizioni. La condizione di inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dal Comune con perizia a carico del proprietario. Questi, insieme alla richiesta, deve presentare documentazione a sostegno oppure, in alternativa, può consegnare una propria dichiarazione (della quale e' responsabile a tutti gli effetti di legge). Ai fini dell'applicazione della riduzione ogni Comune puo' prevedere, sul proprio regolamento, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
- unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (figli o genitori) che le utilizzano come abitazioni principali. Le condizioni di fruizione sono:
- che l'immobile non rientri nelle categorie catastali A1, A8 o A9.
- che il contratto sia registrato; Il Ministero delle finanze ha precisato, relativamente a questo punto, che rientrano nella categoria sia i contratti di comodato redatti in forma scritta sia quelli verbali che però vanno registrati nonostante non vi sia obbligo, utilizzando il modello 69 e specificando “contratto verbale di comodato”.
-che il comodante possieda solo un immobile ad uso abitativo in Italia oppure possieda, oltre a quello concesso in comodato, un altro immobile nello stesso Comune adibito ad abitazione principale. Se vi sono due proprietari (per esempio genitori), perde il beneficio solo quello che eventualmente possieda un'altra casa in Comune diverso.
- che il comodante risieda anagraficamente (o dimori abitualmente) nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Note:
- dal 2019 la riduzione suddetta (per unità immobiliari concesse in comodato) si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- sono incluse nell'agevolazione anche le eventuali pertinenze dell'immobile dato in comodato, una per ogni categoria catastale (C2, C6 e C7), a prescindere dal fatto che il comodante ne possegga altre.
- per fruire di questo beneficio il soggetto passivo deve presentare un'apposita dichiarazione al Comune.
- il Ministero delle finanze precisa che i requisiti devono essere posseduti tutti, pena la perdita dell'agevolazione (Risoluzione 1/DF del 17/2/2016).

QUANTO SI PAGA - 2) APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IMU
All'imponibile ottenuto con i metodi suddetti si applica l'aliquota decisa dal comune ove e' ubicato il fabbricato o l'area. I Comuni possono infatti decidere di applicare, con limitazioni fissate dalla legge stessa, aumenti o diminuzioni rispetto all'aliquota base.
  Aliquota di legge  
Abitazione principale "di lusso" e pertinenze (max una per ogni categoria catastale) 0,50% - aliquota di legge ridotta Il comune può aumentarla dello 0,1% o diminuirla fino all'azzeramento
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% - aliquota di legge ridotta Il comune può diminuirla fino all'azzeramento
Terreni agricoli 0,76% aliquota di legge ridotta Il comune può aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D 0,86% aliquota di legge di base (*) Il comune può aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati
(fino al 2021, dal 2022 saranno esenti)
0,10% aliquota di legge ridotta Il comune può aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento
Immobili diversi dall'abitazione principale e da tutti quelli descritti sopra 0,86% aliquota di legge di base (**) Il comune può aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento

Note:
- (*) per gli immobili ad suo produttivo del gruppo catastale D la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato.
- (**) A decorrere dal 2020 i comuni che negli anni precedenti avevano applicato la maggiorazione TASI  possono deliberare un aumento ulteriore dell’aliquota di base IMU nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 % (percentuale massima di maggiorazione abbassata dall'1,14% allo 0,08% dal decreto agosto, dl 104/2020 art.108).
- Dal 2021 possono diversificare le aliquote solo nel rispetto di quanto previsto da un futuro decreto del ministero dell’economia. Il decreto specificherà anche come elaborare le delibere e il prospetto delle aliquote sul “Portale del federalismo fiscale”.
- Dal 2016 l'imposta calcolata con l'aliquota base sugli immobili locali a canone concordato (contratti 3+2, per studenti, transitori) è ridotta al 75%.

QUANTO SI PAGA - 3) APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI
Detrazione per la "prima casa"
Per le prime case, intese come case di abitazione principale, di categoria catastale A1, A8 oppure A9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli o palazzi storici o pregiati), l'IMU e' dovuta con applicazione dell'aliquota ridotta fissata dal regolamento comunale.

Va poi applicata la detrazione stabilita dal comune (quella di base e' di 200 euro, elevabili a discrezione del comune) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si e' protratta l'abitazione.
Se i soggetti passivi sono piu' di uno (per esempio due comproprietari che abitano la casa come abitazione principale) la detrazione spetta a ciascuno di essi per la quota posseduta.

La detrazione -cosi' come l'aliquota agevolata- e' applicabile inoltre alle pertinenze, massimo una per ogni categoria catastale ammessa dalla legge, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. Le categorie ammesse sono: C/2 (cantine o magazzini), C/6 (autorimesse, garages) e C/7 (tettoie, posti auto). Alle eventuali pertinenze eccedenti si applica l'aliquota di base.

Note:
- la detrazione di 200 euro puo' essere aumentata dai comuni anche fino a copertura totale del dovuto;
- la detrazione si applica anche agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o da altri enti aventi stesse finalita';

Ulteriori detrazioni o esenzioni
La circolare ministeriale relativa all'IMU chiarisce che rimangono valide le disposizioni in vigore per l'ICI che permettono ai Comuni di prevedere riduzioni od esenzioni (con esclusione della parte di imposta che va allo Stato), per:
- le ONLUS;
- esercizi commerciali ed artigianali che si trovano in strade precluse al traffico a causa di lavori pubblici stradali che si protraggono per oltre sei mesi;
- istituzioni riordinate in aziende pubbliche si servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato.

CHI DEVE PAGARE, SUDDIVISIONI
Sono tenuti al pagamento
- il proprietario del fabbricato, dell'area edificabile o del terreno agricolo ovvero
- il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli immobili predetti;
- il titolare del diritto d'enfiteusi (godere un fondo altrui con l'obbligo di apportarvi migliorie e di corrispondere un canone in denaro o in natura) o di superficie;

nei seguenti casi particolari, deve pagare:
- il locatario, se sull'immobile vi e' una locazione finanziaria (leasing);
- il locatore (di solito il proprietario), se l'immobile e' dato in affitto;
- il comodante (di solito il proprietario), se l'immobile e' dato in comodato d'uso;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- l’amministratore del bene, nel caso di multiproprietà;
- l’amministratore di condominio, nel caso di parti comuni condominiali accatastate per via autonoma.
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce diritto di abitazione del genitore affidatario dei figli;
- il soggetto che ha acquistato l'immobile nell'anno in corso.

L'imposta e' dovuta per anno solare, proporzionalmente ai mesi di possesso (il possesso per 15 giorni vale per un mese). Nel caso i soggetti obbligati siano più di uno, l'imposta dovuta è proporzionale alla propria quota di possesso.

Questi i casi che si possono distinguere:
- Unico soggetto passivo:
se si e' proprietari (o titolari di altro diritto di godimento) dal 1 gennaio, si moltiplica la base imponibile per l'aliquota deliberata dal Comune decurtando le eventuali detrazioni e si ottiene l'imposta per tutto l'anno in corso.
Se si e' diventati proprietari dopo il 1 gennaio, occorre dividere l'imposta annua (decurtata delle eventuali detrazioni) per 12 e moltiplicare il risultato per i mesi di possesso. Per fare 1 mese occorrono almeno 15 giorni di possesso. Il giorno di trasferimento del possesso si imputa all’acquirente.
- Piu' soggetti passivi:
L'imposta annua, calcolata moltiplicando la base imponibile per l'aliquota stabilita dal Comune e decurtando le eventuali detrazioni, va suddivisa secondo le quote di possesso.

COME (E QUANDO) SI PAGA
A differenza dell'ICI e' unicamente la legge -e non anche il regolamento comunale- a fissare le modalità di pagamento dell'imposta. La prima cosa da sapere e' che dal 2013 l'IMU e' dovuta interamente ai comuni, con esclusione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Il pagamento avviene col modello F24 utilizzando i codici forniti dall'Agenzia delle Entrate, o con bollettino postale specificatamente dedicato reperibile presso gli uffici postali. L'IMU, come l'ICI, puo' anche essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi e compensata con eventuali crediti d'imposta. In quest'ultimo caso il contribuente deve comunque presentare alla banca il modello F24 con l'evidenziazione della compensazione, anche se questo avesse saldo zero.
Una novità dal 2020 -per la quale però occorre un decreto attuativo che dovrebbe arrivare entro Giugno- è il pagamento tramite la piattaforma PagoPA della pubblica amministrazione.

Le rate sono due, scadenti il 16/6 (acconto) e 16/12 (saldo) di ogni anno, con facoltà al contribuente di pagare l’intero entro il 16/6.

Il calcolo della prima rata e' eseguito applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal comune per l'anno precedente e poi dividendo il risultato a metà. Il calcolo della seconda rata e' invece eseguito -a conguaglio per l'imposta dovuta per l'intero anno in corso- sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dal comune per l'anno in corso, pubblicate sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28/10. (www.finanze.it).
Se la pubblicazione non avviene entro la suddetta data, anche la rata di saldo può essere calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente.

Per il 2020 (prima applicazione della nuova IMU) sono previste eccezioni: la prima rata del 16/6 è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Per quanto riguarda il saldo, scadente il 16/12, ci sono state delle precisazioni da parte di una norma di dicembre che ha spostato al 31/1/2021 la scadenza di pubblicazione delle delibere con le aliquote 2020 sul sito del Mef (in precedenza già spostata al 16/11). Il saldo si paga con le aliquote che al 16/12 risultano dal sito suddetto e semmai poi si effettua un ulteriore conguaglio entro il 28/2/2021 o si chiede un rimborso. Tutte le informazioni in questo articolo

In ogni caso i riferimenti per il pagamento (talvolta con programmi che consentono la “produzione” del proprio modello F24 gia' compilato) si trovano sui siti ufficiali comunali.
Altrimenti e' a disposizione il sito dell'Agenzia delle entrate, sia per reperire il modello F24 sia per conoscere i codici tributo.

Note:
- per gli enti non commerciali le modalità di pagamento sono un po' diverse: il versamento avviene in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta nell'anno precedente, devono essere versate il 16/6 e il 16/12 di ogni anno. L'ultima, a conguaglio, va versata entro il 16/6 dell'anno successivo. Possono fare il pagamento anche applicando compensazioni maturate presso il comune.
- I Comuni possono stabilire, nel regolamento IMU, la regolarità di pagamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
- I Comuni possono stabilire, nel regolamento IMU, anche diversi termini per i versamenti, legati a situazioni particolari.

ESENZIONE/RIMBORSO IMU 2021 IN CASO DI SFRATTO PER MOROSITA' NEL 2020
Con decreto 30 settembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze  prevista l'esenzione  dal  versamento   dell'imposta municipale  propria  (IMU)  per  l'anno  2021  relativa  all'immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno concesso in locazione  a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosita':
- entro il 28 febbraio 2020,  la cui esecuzione e' stata sospesa sino al 30  giugno  2021;
- successivamente al 28 febbraio 2020, la cui  esecuzione e' sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
Questi soggetti hanno diritto  al  rimborso  della prima rata dell'IMU relativa  all'anno  2021,  versata  entro  il  16 giugno 2021. Coloro che hanno  versato  l'imposta  in  un'unica soluzione  entro  il  16  giugno  2021,  hanno  diritto  al  rimborso dell'intero importo corrisposto.
Gli aventi diritto al  rimborso  dell'IMU  devono presentare al  comune competente un'istanza di rimborso  nella  quale  vengono  dichiarati, oltre alle generalita' del  contribuente  e  ai  dati  identificativi dell'immobile, i seguenti elementi che danno diritto al rimborso: 
a) possesso dell'immobile; 
b) concessione dello stesso in locazione a uso abitativo; 
c) estremi del  provvedimento  con  cui  e'  stata  ottenuta  una convalida di sfratto per morosità; 
d) estremi del versamento della  prima  rata  o  dell'unica  rata dell'IMU riferita all'anno 2021; 
e) importo di cui si chiede il rimborso; 
f) coordinate bancarie. 
Il decreto stabilisce, inoltre, che i beneficiari dovranno attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione dall’Imu 2021 e al rimborso dell’importo versato nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione, presentata secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 769, della legge di bilancio 2020 e, quindi, entro il 30 giugno 2022.

ACCERTAMENTI E SANZIONI
Per la riscossione coattiva della tassa rifiuti, così come per tutti i tributi locali dei comuni, ci sono novità dal 2020.
Gli avvisi di accertamento emessi dal 1/1/2020, anche relativamente ad annualità pregresse, sono diventati "esecutivi" ovvero consentono di aprire le porte ad azioni di riscossione coattiva (come il fermo amministrativo, l'iscrizione di ipoteca e i pignoramenti) SENZA l'ulteriore notifica di cartella esattoriale o ingiunzione fiscale. 
Per gli avvisi di accertamento notificati prima della data suddetta si applicano le procedure di riscossione previgenti.

Dettagli si trovano sulla scheda Tributi locali, la riscossione potenziata dal 2020 e sulla scheda (per la parte di interesse)
Tributi locali (IMU, TASSE RIFIUTI, TOSAP, etc): regole sugli accertamenti, sulla riscossione coattiva e sui rimborsi

Sanzioni
Sono applicabili sanzioni per inadempienze in merito alle dichiarazioni (omesse, insufficienti, infedeli) e in merito ai pagamenti (omessi od insufficienti).
É possibile regolarizzare la propria posizione in qualsiasi momento, escludendo i casi in cui sia stato notificato un avviso di accertamento.

Per ogni dettaglio si vedano le schede:
- Sanzioni tributarie amministrative per le abitazioni
- Il ravvedimento operoso

RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
Imu dal 2020
- Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) art.1 commi da 738 a 783
- Dl 104/2020 (decreto agosto), art.108
- Legge 159/2020 di conversione del Dl 125/2020, art. 1 commi 4 quinquies, 4 sexies e 4 septies (ultimo aggiornamento eccezioni per il 2020)
Riscossione
- Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) art.1 commi da 784 a 815

Norme precedenti ancora in vigore
- D.lgs. 23/2011 art. 8 comma 1 (altri commi abrogati), art. 9 comma 9 (altri commi abrogati), art. 14 commi 1 e 6
- Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011, art.13 in parte abrogato (IMU)
con modifiche e/o integrazioni da
- Dl 16/2012 convertito nella legge 44/2012 (anche esenzione IMU sisma Abruzzo 6/4/2009)
- Dl 174/2012 convertito nella legge 213/2012, art.9 comma 3 (slittamento termini)
- DM Min.economia e finanze 30/10/2012 (approvazione modello dichiarazione)
- Legge 296/2006 art.1 commi da 161 a 170 (per la riscossione coattiva, almeno fino a Luglio 2013).
- Legge di stabilita' 2013 (Legge 228/2012) art. 1 comma 380 (IMU) e comma 518 (IVIE).
- Dl 35/2013 convertito nella Legge 64/2013 art.10 comma 4 (modifica scadenze dichiarazioni e pubblicazione delibere comunali)
- Dl 54/2013 convertito nella Legge 85/2013 art.1/2 (sospensione prima rata 2013 per alcune categorie di immobili)
- Dl 102/2013 convertito nella Legge 124/2013 art.1/2 e art.8 c.2 (abrogazione prima rata 2013 per alcune categorie di immobili e altre disposizioni)
- Dl 133/2013 convertito nella Legge 5/2014 art.1
- Legge di Stabilita' 2014 (legge 147/2013) art.1 commi 707/708,713/717, 719/731
- Dl 47/2014 convertito nella Legge 80/2014 art.9bis
- Dl 4/2015 convertito nella Legge 34/2015
- Dl 74/2012 convertito nella Legge 122/2012 modificato dalla Legge di Stabilità 2015
- Dl 78/2015 convertito nella Legge 125/2015 art.8 comma 13bis
- Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 commi 10/11/12/13/15/16/26/53
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 comma 42 (blocco tariffe per 2017)
- Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) art.1 comma 37 (blocco tariffe per 2018)
- Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) art.1 comma 1092 (estensione al coniuge riduzione 50% base imponibile)

- Risoluzione Agenzia dell'entrate 35/E del 12/4/2012
- Provvedimenti Agenzia delle entrate Prot. n. 2012/53909 e Prot. n. 2012/53906
- Circolare Ministero Economia e Finanze n.3DFdel 18/5/2012
- Circolare Agenzia delle entrate n.5/E del 11/3/2013 (rapporti tra Imu e Irpef)
- Circolare Ministero Economia e Finanze n.1/DF del 29/4/2013 (chiarimenti, anche sul ravvedimento operoso)
- Circolare Ministero Economia e Finanze n.2/DF del 23/5/2013 (chiarimenti sulle modalita' di calcolo della prima rata del 2013)
- Risoluzione MEF 1DF del 17/2/2016 (sulle novità dal 2016)

Link Portale del federalismo fiscale
 
PER ASSISTENZA DIRETTA SUL CALCOLO DELL'IMU
L'ufficio Aduc di Roma mette a disposizione un servizio di consulenza utile per coloro che intendono avvalersi di una valutazione esatta di quanto e come si dovra' pagare l'imposta per la casa.
Il servizio e' tramite posta elettronica, all'indirizzo [email protected]
Dopo una prima valutazione i cittadini saranno contattati per definire i passaggi successivi relativi al calcolo e alle modalita' di versamento dell'IMU.

Versione precedente del 11/5/2012 aggiornata in ultimo al 24/1/2019 
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS