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GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
13 agosto 2007 0:00
 
Ultimo aggiornamento 7/4/2016

L'art.186 del codice della strada sancisce che e' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e stabilisce che tale stato possa individuarsi quando il tasso alcolemico -ovvero la concentrazione di alcol nell'aria alveolare espirata- superi gli 0,5 grammi per litro.

Via via negli anni le sanzioni, diversificate per fasce di tasso alcolemico accertato, sono state inasprite (vedi i dl 117/07 e 92/08).
L'ultima riforma al codice della strada, diventata legge 120/2010, ha introdotto un nuovo articolo del codice della strada (186 bis) che disciplina la guida sotto effetto dell'alcool per particolari soggetti (minori, neopatentati, autisti di mezzi pesanti e di mezzi destinati al trasporto pubblico) prevedendo il divieto totale di consumare bevande alcoliche prima di mettersi alla guida.

Indice scheda 
SANZIONI E PENE
SANZIONI E PENE PER CATEGORIE PARTICOLARI DI CONDUCENTI (di eta' inferiore a 21 anni, professionali e di mezzi pesanti)
LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO
DIVIETI PARTICOLARI 
MULTA AGGIUNTIVA NOTTURNA
LINK UTILI

SANZIONI E PENE
- nel caso in cui sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico compreso tra lo 0,5 e lo 0,8 grammi per litro (g/l): sanzione amministrativa (*) da 500 a 2.000 euro.  La sanzione accessoria e' la sospensione della patente da tre a sei mesi, con restituzione condizionata all'esito di una visita medica;
- nel caso in cui sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico compreso tra lo 0,8 ed 1,5 grammi per litro (g/l):  ammenda da 800 a 3.200 euro ed arresto fino a sei mesi (vedi note). La sanzione accessoria e' la sospensione della patente da sei mesi ad un anno, con restituzione condizionata all'esito di una visita medica;
- nel caso in cui sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l):  ammenda da 1.500 a 6.000 euro ed arresto da sei mesi ad un anno. La sanzione accessoria e' la sospensione della patente da uno a due anni, raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. In caso di recidiva in un biennio scatta sempre la revoca della patente.

In quest'ultimo caso (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), con la sentenza di condanna o di applicazione della pena viene disposta anche la confisca del veicolo, salvo il caso in cui lo stesso appartenga a persona estranea al reato. La confisca e' effettuata in conformita' al nuovo art.224 ter del codice della strada, introdotto dalla legge 120/2010, ovvero con sequestro preventivo del veicolo stesso, e si applica anche in caso di patteggiamento o sospensione condizionale della pena. Il sequestro preventivo puo' riguardare anche un motoveicolo o un ciclomotore.

Ricordiamo, in proposito, che il codice della strada (art.213 comma 2 sexies) prevede sempre la confisca del ciclomotore e del motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia utilizzato per compiere un reato (indipendentemente dall'eta' del conducente). Quindi la disposizione scatta anche se il tasso alcolemico rilevato e' inferiore ai 1,5 g/l.

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le pene di cui sopra sono raddoppiate e puo' essere disposto un fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. 

Se vi sono morti o vengono causate lesioni a una o più persone si applicano le regole dei nuovi reati dell'omicidio stradale o lesioni personali stradali applicabili dal 25/3/2016 (nuovi artt. 589 bis e ter e 590 bis e ter del codice penale), con pena detentiva fino a 12 anni e revoca della patente.
Si veda per approfondimenti la scheda Omicidio stradale e lesioni personali stradali: guida alle nuove norme

Note:
- se in fase processuale la pena detentiva viene convertita in pena pecuniaria ad ogni giorno di detenzione corrisponde la cifra di 250 euro (vedi art.135 cp cosi' modificato dalla legge 94/09).
- sempre in fase processuale, nei casi di processo per guida sotto l'effetto dell'alcol, esclusi quelli ove sia stato provocato un indicente, le pene, detentive e pecuniarie, possono essere sostituite con prestazioni di lavoro di pubblica utilita' (attivita' non retribuita a favore della collettivita').
- (*) la cosiddetta ebbrezza leggera (guida con tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l), e' stata depenalizzata dalla riforma entrata in vigore il 30/7/2010 con la legge 120/2010. La Corte di Cassazione, con relazione III/08/10 del 3/8/2010 ha precisato che nei procedimenti pendenti il trasgressore ha diritto all'archiviazione o alla sentenza liberatoria, perche' il fatto non e' piu' considerato reato. 

SANZIONI E PENE PER CATEGORIE PARTICOLARI DI CONDUCENTI
Dal 30/7/2010 e' sempre vietata la guida dopo l'assunzione di bevande alcoliche (in qualsiasi quantita'):
- per i conducenti di eta' inferiore ai 21 anni (anche se guidano mezzi che non richiedono la patente) e per quelli che hanno conseguito la patente B da meno di tre anni;
- per i conducenti professionali che trasportano persone o cose (alla guida di taxi, autobus, veicoli noleggiati con conducente), nonche' per qualsiasi conducente di veicoli che possano trasportare piu' di otto persone..
- per i conducenti di mezzi pesanti, anche con rimorchio, autoarticolati e autosnodati (vedi definizione precisa all'art.186 bis codice della strada).

In caso di violazione:
- se viene accertato un valore alcolemico superiore a zero e inferiore a 0,5 g/l. la sanzione applicabile varia da 155 a 624 euro, con raddoppio se viene provocato un indicente;
- se viene accertato un valore alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l la sanzione varia da 667 a 2.667 euro, con sospensione della patente da quattro a otto mesi;
- se viene accertato un valore alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l l'ammenda base variabile da 800 a 3.200 euro, l'arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente da sei mesi ad un anno possono aumentare, a discrezione del giudice, da un terzo alla meta'.
- se viene accertato un valore alcolemico superiore a 1,5 g/l l'ammenda base variabile da 1.500 a 6.000 euro, l'arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della patente da uno a due anni possono aumentare, a discrezione del giudice, da un terzo alla meta'. Per il conducente di mezzi pesanti, di autobus e di autoveicoli che possono trasportare piu' di otto persone e' sempre applicata la revoca della patente. Per gli altri la revoca scatta in caso di recidiva in un triennio. Il veicolo puo' essere sottoposto a confisca, a meno che non appartenga a persona estranea al reato, con sequestro preventivo.

Nel particolare caso in cui il conducente abbia meno di 18 anni e gli venga accertato un valore alcolemico tra zero e 0,5 g/l scatta il divieto di conseguire la patente B fino al compimento del 19simo anno di eta'. Se il tasso alcolemico rilevato e' superiore, il divieto vige fino al compimento del 21simo anno di eta'.

LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO
La polizia puo' sottoporre i conducenti, anche senza il loro consenso ed in assenza di particolari sintomi, ad accertamenti alcolimetrici fatti “a campione”, attraverso rilevazioni fatte con strumenti portatili (gli etilometri) che misurano la quantita' di alcool contenuta nell'aria respirata con due prove fatte a distanza di cinque minuti e rilasciano prova cartacea della misurazione.
In caso di conducente appartenente alle categorie per le quali dal 30/7/2010 e' sanzionabile anche l'accertamento di un tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l (minore di 21 anni, neopatentato, guidatore di autobus o mezzi pesanti, vedi sopra la relativa sezione), sono necessarie invece tre prove fatte con gli etilometri gia' in dotazione alle forze dell'ordine (dettami contenuti nella circolare del Ministero dell'interno del 30/7/2010 n.300/A/10777).

Se l'etilometro non e' disponibile possono essere fate prove preliminari comportamentali o tramite strumenti che non rilevano misurazioni. Se queste danno esito positivo o se comunque il conducente dia motivo di ritenere di essere in stato di ebbrezza, la polizia puo' disporre l'accompagnamento del conducente presso il piu' vicino ufficio o comando perche' siano effettuati gli accertamenti “legali” tramite elitometro.

Nel caso in cui i conducenti siano coinvolti in un incidente e vengano sottoposti a cure mediche, le analisi vengono effettuate, su richiesta della Polizia, presso l'ospedale. Se l'esito delle analisi non e' immediatamente disponibile, e se vi sono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di ebrezza, la Polizia puo' disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni (disposizione cautelare disciplinata dall'art.216 del c.d.s e meglio esposta nella scheda riportata tra i link).
In caso gli accertamenti abbiano esito positivo, scattano le sanzioni gia' dette, dopo un procedimento penale davanti al giudice.
(per i riferimenti si veda la circolare Ministero dell'interno del 20/8/07 n.300/A/1/26352).

Per quanto riguarda la sospensione della patente, si applicano le disposizioni relative alla “sospensione a seguito di ipotesi di reato”, disciplinate dall'art.223 del c.d.s e meglio esposte nella scheda riportata tra i link.

Se in conseguenza ad un incidente provocato sotto l'influenza dell'alcool vi sono morti o vengono causate lesioni a una o più persone si applicano le regole dei nuovi reati dell'omicidio stradale o lesioni personali stradali applicabili dal 25/3/2016 (nuovi artt. 589 bis e ter e 590 bis e ter del codice penale), con ritiro immediato della patente e sospensione provvisoria che può arrivare a 5 anni, e successiva revoca.
Si veda per approfondimenti la scheda Omicidio stradale e lesioni personali stradali: guida alle nuove norme

Per quanto riguarda i provvedimenti che gravano sul mezzo (fermo amministrativo o confisca), e' da rilevare che dal 30/7/2010 ambedue possono essere applicati in via preventiva e provvisoria con immediato sequestro del veicolo. Il veicolo ritirato dovra' essere affidato ad appositi custodi-acquirenti convenzionati col Ministero dell'interno (variano a seconda della zona e possono essere centri di soccorso stradale, un'officina, etc.), ma successivamente potra' essere affidato in custodia al proprietario o altro obbligato in solido, previa specifica richiesta e comunque solo fino all'eventuale sentenza di confisca. Nel caso di fermo amministrativo applicato a seguito di incidente, il veicolo puo' subito essere affidato ad uno dei soggetti solidalmente obbligati con il conducente, se presente (es.proprietario del veicolo, usufruttuario, etc.).
(per i riferimenti si veda il nuovo art.224 ter inserito nel codice della strada dalla legge 120/2010 e le circolari del Ministero interno del 30/7/2010 -n.300/A/10777- del 12/8/2010 -n.300/A/11310- e del 22/4/2011 -n.6535).


L'assenza di condanne precedenti, in questi processi penali, non costituisce piu' circostanza attenuante. Costituisce invece circostanza aggravante il fatto che il soggetto che ha commesso il reato si trovi in quel momento illegalmente in Italia (vedi come riferimento la legge 125/08)..

Il conducente che si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti puo' subire l'applicazione di un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto da sei mesi ad un anno. Le sanzioni accessorie sono la sospensione della patente da sei mesi a due anni (con obbligo di visita medica) e la confisca del veicolo secondo le procedure gia' dette, applicabile salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato scatta la revoca della patente.
Se il rifiuto viene da uno dei soggetti sottoposti a pene particolari (minore di 21 anni, neopatentato, autista di autobus o mezzi pesanti, vedi sopra), le sanzioni possono essere aumentate, a discrezione del giudice, da un terzo alla meta'. La sospensione della patente rimane variabile da sei mesi a due anni e puo' scattare la confisca del veicolo quando lo stesso non appartenga a persona estranea al reato. In quest'ultimo caso, pero', la sospensione della patente raddoppia.

DIVIETI PARTICOLARI
Niente alcolici in autostrada
Dal 13/8/2010 nelle aree di servizio lungo le autostrade (autogrill) e' vietata:
- la somministrazione di bevande superalcoliche (in qualsiasi orario) e la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6, pena il pagamento di una multa variabile da 3.500 a 10.500 euro;
- la vendita per asporto delle bevande superalcoliche dalle 22 alle 6 (multa variabile da 2.500 a 7.000 euro).
Riferimenti normativi: art.14 legge 125/2001 modificato dalla legge 120/210

Niente alcolici di notte
Esteso a tutti i locali, anche circoli e associazioni il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 3 di notte fino alle 6, salvo diversa e piu' restrittiva disposizione del Questore.
I locali che stanno aperti oltre mezzanotte devono disporre, almeno presso un'uscita, di un apparecchio per rilevare il tasso alcolemico (etilometro) messo a disposizione dei clienti. Devono anche esporre delle tabelle che descrivano i sintomi collegati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica e che riportino le quantita' -per le bevande alcoliche piu' comuni- che determinato il superamento del tasso alcolemico oltre il quale vige il divieto di guida, stabilite a seconda del peso corporeo.
Ricordiamo che tali obblighi gravano gia' dal 2008 sui locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento. Per gli altri tipi di locali ci sono tre mesi di tempo dal 13/8/2010.

Gli esercizi "di vicinato" (con superficie di vendita inferiore a 150 mq se posti nei comuni con meno di 10.000 abitanti, e inferiore a 250 mq se posti nei Comuni con piu' di 10.000 abitanti) devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle 6 del mattino, salvo piu' restrittive disposizioni del Questore.

Sono escluse da queste limitazioni le notti tra il 31/12 e il 1/1 e tra il 15/8 e il 16/8.

Riferimenti normativi: art.6 Dl 117/2007 modificato dalla legge 120/210

Alcolici in spiaggia solo il pomeriggio
Per gli stabilimenti balneari e' possibile organizzare feste e somministrare alcolici qualsiasi giorno della settimana nel rispetto dei regolamenti locali e comunque solo tra le 17 e le 20 (non oltre), salvo che sia stata gia' rilasciata autorizzazione per altri orari.
Forti sanzioni, fino alla sospensione della licenza, per chi sgarra.

Riferimenti normativi: art.6 Dl 117/2007 modificato dalla legge 120/2010

MULTA AGGIUNTIVA NOTTURNA

Attualmente varia da un terzo alla meta' di quella originaria (relativa alla guida sotto l'effetto dell'alcool o della droga), per infrazioni accertate nella fascia oraria oraria 22 (dieci di sera) - 7 del mattino.
Il 20% di questa multa aggiuntiva va ad alimentare il Fondo per l'incidentalita' notturna costituito nel 2007.

Fonte: codice della strada art.186 commi 2 sexies e 2 octies, e art.6 bis d.l.117/2007, rispettivamente introdotti e modificato dalla legge 94/2009

LINK UTILI
- Codice della strada aggiornato alla legge 120/2010: clicca qui
- Scheda pratica “PATENTE DI GUIDA: revisione, ritiro, sospensione, revoca” clicca qui
- Scheda “Patente di guida: sospensione a seguito di ipotesi di reato, ex art..223 c.d.s.” clicca qui
 
 
 
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