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IL CREDITO AL CONSUMO (finanziamenti, carte revolving, etc.): LE REGOLE
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
1 giugno 2011 11:27
 
Ultimi aggiornamenti:  23/7/2014 e 28/7/2021

Il D.lgs.141/2010, di recepimento della Direttiva 2008/48/Ce, ha apportato notevoli cambiamenti alla disciplina del credito al consumo, modificando sia il Testo Unico Bancario (TUB) che il Codice del Consumo.
Dal 19/9/2010 la normativa di riferimento e' principalmente il TUB, il d.lgs. 385/93 nei nuovi articoli dal 121 al 128bis, e in parte il Codice del consumo (d.lgs.206/2005), essenzialmente per il recesso.

Il quadro normativo e' stato completato inoltre dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 3/2/2011 e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 9/2/2011 (VII sezione) che ha modificato il Provvedimento del 29/7/2009 armonizzando la normativa sulla trasparenza con le nuove disposizioni.
Alle banche e finanziarie sono stati dati 90 giorni di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni, conteggiati a partire dall'entrata in vigore del Provvedimento (3/3/2011). Esse devono quindi essere in regola a partire dal 1/6/2011.

Indice scheda 
COS'E'
IL PRIMO E PIU' IMPORTANTE DATO: IL TAEG
PUBBLICITA'
INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE
OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE
VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO
IL CONTRATTO
MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI
OFFERTE E CONTRATTI FUORI SEDE O A DISTANZA
IL RECESSO
L'ESTINZIONE ANTICIPATA
L'INADEMPIMENTO DEL VENDITORE
MANCATO PAGAMENTO DELLE  RATE: COSA SUCCEDE
SEGNALAZIONI, RECLAMI E CONTESTAZIONI
LA CONCILIAZIONE
NOVITA' IN ARRIVO: L'ARCHIVIO ANTIFRODE
FONTI NORMATIVE
LINK UTILI

COS'E'
La legge definisce credito al consumo (nella nuova formulazione semplicemente "contratto di credito") "il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria". All'interno della categoria, il "credito collegato" e' invece "il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, prestito o altra facilitazione finanziaria, finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio".
Perche' si possa parlare di contratto di "credito collegato" la finanziaria (o banca) deve promuovere o concludere il finanziamento avvalendosi del fornitore del bene (venditore) oppure -in alternativa- sul contratto di finanziamento devono essere ben identificati il bene o il servizio acquistati. I contratti collegati sono quelli che tipicamente si sottoscrivono comprando un'auto o un elettrodomestico, in genere nella stessa sede del venditore e con modulistica da questi fornita.

Rientrano nella disciplina del CREDITO AL CONSUMO:
- I prestiti personali, ovvero forme di finanziamento che possono o meno essere finalizzate ad uno specifico scopo (si va dai prestiti per gli studenti, a quelli per la cui richiesta non deve essere data alcuna giustificazione), con versamento dell'importo finanziato direttamente al richiedente e per le quali vi e' una scadenza fissa e un numero prestabilito di rate. Talvolta viene data la possibilita' di variare la rata, sospenderla o spostarla, e si possono trovare prestiti dove non e' richiesto il pagamento delle spese di istruttoria. Fa fede ovviamente il contratto.
- I prestiti finalizzati (crediti collegati), ovvero i finanziamenti collegati ad un contratto di acquisto di un bene di consumo (auto, elettrodomestici, etc.) o di un servizio (corsi vari, palestra, vacanze, etc). In questo caso la finanziaria, spesso convenzionata col venditore, paga direttamente quest'ultimo. Le rate sono prestabilite e la loro flessibilita' dipende, come per i prestiti personali, esclusivamente dal contratto.
- Le aperture di credito rotativo (revolving), spesso appoggiate ad una carta magnetica (detta appunto "carta revolving"), tramite le quali si ottiene un fido che puo' variare a richiesta -come per il numero ed importo delle rate- e che viene "ricostruito" man mano che si effettuano i rimborsi.
- Le operazioni di cessione del quinto dello stipendio. Si tratta di prestiti personali riservati ai dipendenti (pubblici e privati) con delega di pagamento di una quota dello stipendio di massimo un quinto. Essi normalmente prevedono che il richiedente conferisca delega irrevocabile al proprio datore di lavoro a trattenere dallo stipendio l’importo corrispondente alla rata del prestito che la banca -o la finanziaria- ha concesso. Le rate vengono quindi pagate direttamente dal datore di lavoro, con trattenuta sulla busta paga. Non sono rare le convenzioni tra banche -o finanziarie- e grandi aziende o aziende pubbliche. La legge 80/2005, all.art.13 bis, ha esteso la possibilita' di usufruire di tali forme di prestito anche ai pensionati pubblici e privati, per periodi non superiori ai 10 anni e garantiti da un'assicurazione sulla vita.

Non vi rientrano, invece:
* i finanziamenti -di qualsiasi natura- di importo inferiore ai 200 euro o superiore ai 75.000 euro;
* i contratti di somministrazione disciplinati dal codice civile art.1559 e segg. (prestazioni periodiche o continuative, come i contratti di fornitura di servizi -gas, energia elettrica, etc.- o di uso di beni);
* i contratti di appalto disciplinati dal codice civile art.1677;
* i finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro tre mesi dall'utilizzo delle somme, con il solo eventuale addebito di oneri diversi dagli interessi (commissioni, spese, etc.) di importo non significativo;
* i finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di aggiunta di interessi o altri oneri, con eccezione del rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
* i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprieta' su un terreno o su un immobile edificato o progettato (mutui);
* i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili con durata superiore a 5 anni (mutui ipotecari) e quelli garantiti da pegno su un bene mobile, se il loro importo non eccede il valore del bene;
* i finanziamenti aventi per oggetto strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi di investimento, titoli, etc.), concessi da banche o imprese di investimento, con partecipazione del finanziatore all'operazione;
* i finanziamenti concessi in base ad accordi raggiunti davanti all'autorita' giudiziaria o altra autorita';
* dilazioni di pagamento di debiti preesistenti concesse gratuitamente dal finanziatore;
* i contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprieta' della cosa locata possa trasferirsi -con o senza corrispettivo- al locatario.
*i contratti di "microcredito" (finanziamenti a persone fisiche o societa' per avvio od esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, di ammontare fino a 25.000 senza garanzie reali) o altre forme di credito riservate ad un pubblico ristretto per finalita' di interesse generale, che NON prevedano pagamento di interessi o prevedano tassi inferiori a quelli prevalenti di mercato
* i contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente (con particolare distinzione di quelli che si protraggono per oltre un mese).

In breve le caratteristiche principali e generali dei finanziamenti che rientrano nella disciplina del credito al consumo sono l'addebito degli interessi -oltre che delle eventuali spese- e la rateizzazione del rimborso. Ne restano fuori, pur avendo tali caratteristiche, i mutui immobiliari.

IL PRIMO E PIU' IMPORTANTE DATO: IL TAEG
Il primo dato su cui soffermarsi nel valutare la sottoscrizione di un contratto di finanziamento e' il TAEG, ovvero il tasso annuo effettivo globale, il valore che esprime il COSTO totale del credito espresso in percentuale annua e che, per questo tipo di contratti, costituisce il cosiddetto "indicatore sintetico di costo (ISC)".

Esso comprende infatti gli interessi e tutti i costi, conosciuti dal finanziatore, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di finanziamento e dei servizi accessori, compresi quelli relativi all'eventuale interposizione di un terzo ai fini della sottoscrizione del contratto (escluse le eventuali spese notarili).

Il Taeg si distingue dal TAN, che rappresenta invece il tasso di interesse annuale legato al finanziamento.
Attenzione, quindi, il "tasso zero" spesso sbandierato nelle pubblicita' potrebbe facilmente corrispondere al solo TAN e non ad un reale "costo zero" del finanziamento. Il vero ed utile indicatore del costo complessivo e' solo il TAEG, che comprende -oltre agli interessi- tutte le altre spese.

Il TAEG deve comprendere, per legge:
- gli interessi;
- le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
- le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
- le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore (intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidita', infermita' o disoccupazione del debitore/consumatore) e comunque tutte le spese relative a servizi accessori connessi con il contratto, se la sottoscrizione di detti servizi e' obbligatoria;
- il costo dell'attivita' di mediazione eventualmente svolta da un terzo;
- i costi di gestione del c/c aperto ad hoc per pagare le rate (anche attraverso una carta), se l'apertura di tale conto e' prevista dal contratto come obbligatoria;
- tutte le altre spese contemplate nel contratto.

Sono invece escluse dal calcolo del TAEG:
- le somme che il consumatore deve pagare -anche a titolo di penale- per l'inadempimento di qualsiasi suo obbligo contrattuale, compresi gli interessi di mora;
- le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente che si tratti di un acquisto in contanti o a credito (imposte, tasse, etc.);
- le spese di gestione del c/c aperto ad hoc per pagare le rate (anche attraverso una carta) se l'apertura del conto e' prevista dal contratto come facoltativa e se tutti i detti costi sono indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito;
- le spese per le assicurazioni o garanzie scelte volontariamente dal consumatore, diverse da quelle imposte dalla banca o finanziaria.

Per il calcolo del Taeg viene utilizzata una formula che prende in considerazione l'entita' del credito e la durata del rimborso. Esso viene calcolato al momento della stipula del contratto e si puo' considerare fisso fino alla scadenza finale a meno che il contratto non preveda una possibile modifica gia' pre-quantificata. Cio' vale anche per tutte le spese che compongono il TAEG.

Ricordiamo che per valutare se i tassi del finanziamento rientrano nelle soglie previste dalle norme anti-usura, il TAEG puo' essere confrontato con i tassi soglia fissati trimestralmente dalla Banca d'Italia e diversificati per tipo di finanziamento (i cosiddetti TAG). Si veda in proposito lo specchietto contenuto in questa scheda

La formula di calcolo per il TAEG e' nell'allegato 5C del Provvedimento 29/7/2009 aggiornato (vedi link utili).

Riferimento normativo: Provvedimento della Banca d'Italia del 9/2/2011 che ha aggiornato testo previgente, il Provvedimento 29/7/2009 recependo le novita' introdotte dal D.lgs. 141/2010.

PUBBLICITA'
Gli annunci pubblicitari e le offerte, con qualsiasi mezzo effettuate (volantini, Internet, spot televisivi, etc.) devono innanzitutto essere riconoscibili come tali esplicitando la propria natura di messaggio pubblicitario. Vi deve essere indicata la necessita' di fare riferimento ai fogli informativi indicando le modalita' con cui questi sono messi a disposizione.

Devono inoltre essere date informazioni sul tasso di interesse applicato, sui costi del credito e sul TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale), e sugli importi finanziabili con la durata del finanziamento. Quando predeterminabili, devono anche essere dettagliate le rate e il totale dovuto dal consumatore. Per ogni offerta inoltre va indicato il periodo di validita'.

INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE
Secondo le nuove regole il consumatore deve essere messo in grado di confrontare l'offerta di credito con altre, in modo da prendere una decisione consapevole PRIMA di sottoscrivere il contratto.
A tal scopo deve essergli fornita una serie di informazioni attraverso un documento nominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che deve contenere le condizioni offerte alla generalita' della clientela oppure, se le stesse sono personalizzabili, quelle offerte allo specifico consumatore dietro manifestazione delle sue preferenze.
Il finanziatore (banca o finanziaria che sia) e' il soggetto che deve adempiere a questi obblighi, come ogni eventuale intermediario di cui il finanziatore si avvalga.
Non hanno invece particolari obblighi di informazione i venditori di merce o servizi che propongono la sottoscrizione del contratto di finanziamento come collegato a quello di vendita. In questo caso il venditore deve comunque chiarire la sua posizione, ma e' il finanziatore che deve fare in modo che al consumatore giunga tutta la documentazione informativa prevista dalla legge.

Il documento suddetto deve contenere, almeno:
- il tipo di contratto di credito offerto;
- i dati del finanziatore (banca o finanziaria che sia) e dell'eventuale intermediario coinvolto direttamente nel rapporto col consumatore;
- l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;
- la durata del contratto di credito;
- se si tratta di un credito collegato ad un acquisto, il bene o servizio acquistato e il suo prezzo;
- il tasso di interesse applicato (TAEN) e le condizioni della sua eventuale modifica;
- l'indicatore sintetico di costo, ovvero il TAEG (tasso annuo effettivo globale) e l'importo totale dovuto dal consumatore. Queste indicazioni devono essere date illustrando ipotesi sulle quali si basa il calcolo del TAEG.
- il numero e l'importo delle rate;
- tutte le spese legate al contratto, comprese quelle relative a conti correnti o altri mezzi di pagamento che debbano contrattualmente essere aperti od utilizzati
- le eventuali spese notarili a carico del consumatore;
- gli eventuali servizi accessori obbligatori connessi al contratto (per esempio un'assicurazione).
- il tasso degli interessi di mora applicabile ai ritardati pagamenti;
- le avvertenze sulle conseguenze del mancato pagamento delle rate;
- le eventuali garanzie richieste;
- l'esistenza del diritto di recesso (entro 14 giorni dalla stipula, vedi piu' avanti);
- l'esistenza del diritto al rimborso anticipato (vedi piu' avanti);
- il diritto del consumatore, in caso di rigetto della domanda di finanziamento, di essere informato di tale rifiuto e di conoscere il nome della banca dati rischi eventualmente consultata;
- il diritto del consumatore a ricevere una copia completa del contratto prima della stipula;
- l'eventuale limite di validita' temporale dell'offerta.

Per messa a disposizione si intende la possibilita' non solo di visionare il documento ma anche di prenderne una copia, gratuitamente. Le banche che operano online rendono disponibile tutto cio' sul proprio sito Internet.

Una bozza del documento suddetto si puo' trovare all'allegato 4C del Provvedimento della Banca d'Italia 29/7/2009 aggiornato: clicca qui

Oltre al documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" al potenziale cliente va consegnata -su richiesta, a meno che il finanziatore non abbia gia' rifiutato la domanda di finanziamento- anche una copia completa del contratto idonea per la stipula.

Prima della stipula, e comunque anche nei 14 giorni successivi ad essa (termine per esercitare il recesso) il finanziatore deve dare completa assistenza al consumatore fornendogli tutte le informazioni necessarie, sia per valutare il tipo di finanziamento piu' adatto alle proprie esigenze, sia per avere informazioni sulla documentazione fornita e sulle caratteristiche del prodotto. L'accesso a questa consulenza deve essere facilitato mettendo a disposizione uffici, numeri di telefono, colloqui individuali, etc.

Prima del 1 Giugno 2011
Fino al 1/6/2011 l'informazione precontrattuale minima obbligatoria consisteva in un documento denominato "Principali diritti del cliente", contenente tutti i diritti pre e post-contrattuali, e nel "Foglio informativo".

OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE
A partire dal 1/7/2012 se la banca o la finanziaria condiziona l'erogazione del credito (prestito personale, finanziamento, cessione del quinto, etc.) all'accensione di un'assicurazione sulla vita, deve sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi NON riconducibili a se'. Il cliente e' comunque libero di scegliere sul mercato la polizza piu' conveniente che la banca e' obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte.

In merito l'ISVAP ha fissato i contenuti minimi delle offerte che devono essere presentate, uniformate in modo da poter facilmente essere confrontate tra loro. Il potenziale cliente ha poi 10 giorni di tempo per cercare sul mercato un'offerta piu' vantaggiosa che, se scelta, deve essere accettata dalla banca o finanziaria.

Entro il 1/9/2012 le imprese di assicurazione che commercializzano polizze vita devono fornire tramite il proprio sito internet, gratuitamente, preventivi personalizzati conformi ai parametri fissati dall'ISVAP.

Il punto importante da tenere in considerazione, fulcro della novita', e' che la banca -o finanziaria- NON puo' condizionare l'erogazione del finanziamento alla stipula di propri contratti di assicurazione di alcun tipo. Una cosa del genere, se avvenisse, potrebbe essere denunciata all'Antitrust come "pratica commerciale scorretta". L'Antritrust, a sua volta, puo' aprire istruttorie ed applicare le sanzioni previste dal Codice del consumo.

Riferimento normativo: Dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012 art.28; vedi anche il Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011 art.36bis che ha integrato il Codice del Consumo.  Per i prestiti con cessione del quinto si veda il nuovo art. 6bis del Dpr 180/1950 introdotto dal D.lgs.169/2012.
Per i parametri comuni delle offerte si veda Regolamento ISVAP n.40 del 3/5/2012


VALUTAZIONE DEL "MERITO CREDITIZIO"
Prima della conclusione del contratto il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore, facendo riferimento alle informazioni fornite dal consumatore stesso e/o recepite da banche dati apposite. Le informazioni devono essere rivalutate nell'ipotesi in cui dopo la stipula venga chiesto un aumento del credito.

Ogni banca e finanziaria decide autonomamente le modalita' di valutazione, stante il rispetto di una serie di regole generali fissate dalla Banca d'Italia

Puo' essere consultata una banca dati pubblica come la Centrale Rischi della Banca d'Italia (detta CR) o una delle tante banche dati private, CRIF, EXPEDIAN, CTC, etc.

Quando una banca o finanziaria rifiuta la concessione di credito dopo la consultazione di una banca dati (centrale rischi) deve informare il cliente immediatamente e gratuitamente del rifiuto e dei dati della centrale rischi consultata.

Per contro. la banca o finanziaria che segnala in termini negativi il nome di un soggetto ad una centrale rischi (nei casi previsti dalla legge, ovvero per mancato o ritardato pagamento delle rate) deve informare preventivamente il soggetto interessato.

L'informazione preventiva deve anche informare il soggetto sugli effetti negativi dell'iscrizione. Per approfondire vedi piu' avanti, la sezione "mancato pagamento delle rate: le conseguenze".

E' possibile, in ogni caso, contattare direttamente le centrali rischi private che sono tenute a dare informazioni alle persone direttamente interessate. Si veda in merito la nostra scheda contenente anche le regole di gestione dei dati: clicca qui

Riferimento normativo: TUB art.124bis introdotto dal D.lgs.141/2010 e Provvedimento Banca Italia del 29/7/2009 modificato dal Provvedimento 9/2/2011, sezione VII punti 4.3 e 4.4.

IL CONTRATTO
I contratti devono essere stipulati per iscritto e una copia dev'essere consegnata al cliente. La consegna della copia e' attestata mediante firma del cliente sull'originale conservato presso la banca o finanziaria. Il mancato rispetto di queste disposizioni puo' portare all'annullamento del contratto.

Il cliente ha diritto di ottenere una copia completa del contratto (comprensiva del documento di sintesi) gia' prima di aderirvi, per poter cosi' effettuare una valutazione approfondita. Considerato che i contratti di finanziamento sono preceduti da un'attivita' di istruttoria, per poter visionare in modo preventivo il contratto completo il cliente dovra' pagare una somma -non superiore comunque alle spese della stessa istruttoria-. La consegna gratuita e' possibile solo per un contratto parziale, privo delle condizioni economiche (riportate in un semplice preventivo).

La consegna preventiva della copia NON impegna in nessun caso il cliente alla conclusione del contratto, e la banca non puo' sottoporre il potenziale cliente a termini o condizioni. Se tra la consegna preventiva del contratto e la stipulazione dello stesso le condizioni cambiassero la banca/finanziaria dovra' informare il cliente ed eventualmente consegnarli una nuova copia del contratto o del documento di sintesi.

La forma del contratto e' libera, tuttavia la Banca d'italia indica le informazioni che obbligatoriamente devono apparirvi:
- il tipo di credito e i dati completi del finanziatore,
- la durata del finanziamento e tutte le condizioni di utilizzo;
- se il contratto di credito e' collegato ad un acquisto, l'indicazione del bene o servizio acquistato e il suo prezzo;
- i tassi di interesse (TAN eTAEG);
- l'ammontare del finanziamento, il numero, l'importo e la scadenza delle rate;
- tutte le voci di spesa a carico del cliente, comprese quelle relative alle comunicazioni periodiche e della gestione del c/c eventualmente previsto come obbligatorio per regolare i pagamenti;
- gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, ovvero il tasso di interesse di mora applicabile sulle rate non pagate alla scadenza. Tale tasso e' distinto da quello di interesse annuo relativo al rimborso del finanziamento.
- avvertenze sulle conseguenze del mancato pagamento delle rate;
- le eventuali spese notarili;
- le eventuali garanzie ed assicurazioni richieste;
- l'esistenza del diritto di recesso con informazioni per esercitarlo (vedi piu' avanti);
- l'esistenza del diritto all'estinzione anticipata con informazioni per esercitarlo (vedi piu' avanti);
- il diritto ad ottenere in qualsiasi momento e gratuitamente una tabella di ammortamento del finanziamento contenente, per ogni scadenza, gli importi dovuti (con separazione del capitale dagli interessi) e il saldo residuo;
- per i contratti di credito collegati ad un acquisto, le regole in caso di inadempimento del venditore (vedi piu' avanti).
- i mezzi di tutela stragiudiziale (reclami, ricorsi e Arbitro Finanziario;

Per quanto riguarda le condizioni economiche, esse si ritengono comunicate correttamente anche solo con il rinvio al documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", a condizione che esso sia allegato come parte integrante del contratto;

Nullita'
l contratto e' nullo se non contiene le informazioni sul tipo di contratto e sulle parti, oppure se non specifica l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso dello stesso.

Sono nulle le clausole:
- che prevedono il rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati;
- che fissano tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati;
- relative a costi NON inclusi nel TAEG pubblicizzato;

Nei casi di assenza o nullita' delle clausole contrattuali si applicano le seguenti condizioni:
- mancanza di indicazione del tasso di interesse (TAEG): si applica il tasso nominale minimo dei BOT annuali o titoli similari indicati dal Min.Economia ed emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessun'altra somma e' dovuta a titolo di interesse;
- mancanza di indicazione di altri oneri e prezzi inclusi i maggiori oneri in caso di mora: si applicano gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione e' effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto;
- mancanza di indicazione della scadenza del credito: si applica la durata di trentasei mesi.

Al consumatore non puo' essere chiesta o addebitata nessuna spesa che non sia prevista nel contratto.

Al contratto e' unito il documento di sintesi, che raccoglie le piu' significative condizioni contrattuali ed economiche applicate. Esso costituisce in pratica il frontespizio del contratto e riproduce lo schema del foglio informativo relativo al tipo di operazione e servizio.

Almeno una volta all'anno dev'essere inviata una comunicazione periodica analitica relativa allo svolgimento del rapporto con un quadro aggiornato delle condizioni applicate (rendiconto e documento di sintesi), che si intende poi approvata decorsi 60 giorni.

La nullita', sia di una clausola che dell'intero contratto, deve sempre essere fatta valere dal consumatore davanti ad un giudice. Il riconoscimento della nullita' di una clausola non comporta la nullita' del contratto. In caso di nullita' del contratto al consumatore non puo' essere chiesto di restituire piu' delle somme utilizzate, e il pagamento puo' avvenire a rate con la stessa periodicita' prevista dal contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.

Riferimento normativo: TUB art.125bis introdotto dal D.lgs.141/2010 e Provvedimento Banca Italia del 29/7/2009 modificato dal Provvedimento 9/2/2011, sezione VII punto 5.

Prima del 1 Giugno 2011
I contratti redatti prima del 1/6 potrebbero seguire schemi leggermente diversi, conformi alle regole precedenti (Provvedimento 29/7/2009 non aggiornato).

MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI
Almeno una volta all'anno la banca o finanziaria deve inviare al cliente una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, una sorta di riassunto delle condizioni del finanziamento.

Per quanto riguarda la modifica delle condizioni contrattuali essa deve essere prevista con una clausola approvata dal cliente e puo' avvenire solo se sussiste un giustificato motivo.

Per i contratti di credito di durata (i finanziamenti a scadenza) NON sono in ogni caso modificabili il tasso di interesse e le spese incluse del TAEG.
Per i contratti di credito a tempo indeterminato (le linee di credito magari collegate alle carte cosiddette "revolving") i tassi invece possono essere variati a condizione che il contratto preveda questa possibilita'. La comunicazione di variazione, inoltre, deve indicare le eventuali conseguenze sull'importo e sulla periodicita' delle rate.

Il cliente deve essere avvisato per iscritto con un documento detto "proposta di modifica unilaterale del contratto), inviato o reso disponibile con preavviso minimo di 2 mesi. Entro lo stesso termine il cliente puo', se non accetta le nuove condizioni, recedere a quelle precedenti.

Riferimento normativo: TUB art.118 e 125bis modificati dal D.lgs.141/2010 e Provvedimento Banca Italia del 29/7/2009 modificato dal Provvedimento 9/2/2011, sezione VII punto 6.

Prima del 1 Giugno 2011
Fino al 1/6/2011, teoricamente, le banche e finanziarie possono modificare le condizioni contrattuali alle vecchie regole, stante il rispetto del contratto: con preavviso scritto di almeno 30 giorni e con 60 giorni di tempo per il cliente di rescindere alle vecchie condizioni.

OFFERTE E CONTRATTI FUORI SEDE O A DISTANZA
In caso di offerta fuori sede il foglio informativo deve anche contenere i dati e la qualifica dell'eventuale soggetto terzo che entra in rapporto con il cliente come intermediario per la contrattazione (dipendente, promotore finanziario, agente, etc.) nonche' gli eventuali costi aggiuntivi derivanti da tale modalita' di offerta. Il soggetto terzo deve consegnare al cliente, prima della sottoscrizione del contratto, il documento denominato "Principali diritti del cliente" e il foglio informativo, nonche' un documento contenente i tassi medi previsti dalla legge antiusura (i cosiddetti "tassi soglia" fissati trimestralmente dalla Banca d'Italia e differenziati per ogni tipo di finanziamento).

In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (telefono, Internet, etc.), i documenti sono messi a disposizione sul sito della banca/finanziaria rendendoli trasferibili su carta o altro supporto durevole (per esempio un cd), disponibile ed accessibile per il cliente.

Le stesse regole si applicano ai contratti, specificatamente al diritto di riceverne copia PRIMA della sottoscrizione, copia che dev'essere fornita su supporto cartaceo o comunque durevole (qualsiasi sistema che consenta di memorizzare e/o riprodurre il testo).

Nel caso di comunicazioni mediante telefonia vocale all'inizio della conversazione l'intermediario della banca/finanziaria dovra' dichiarare in modo chiaro la propria identita' e il fine commerciale della chiamata. In caso di consenso -esplicito- del consumatore dovra' poi fornire una serie di informazioni sul contratto (caratteristiche del servizio, costo totale, esistenza del diritto di recesso, modalita' di reperimento dei documenti precontrattuali.

Per quanto riguarda le comunicazioni periodiche obbligatorie le parti possono decidere che la trasmissione avvenga attraverso modalita' particolari quali l'invio di posta elettronica o l'accesso a particolari aree del sito della banca (magari attraverso un codice). Sul contratto vi deve essere una specifica clausola al riguardo, accettata dal cliente.

IL RECESSO
Una grossa novita' in vigore dal 19/9/2010 e' la possibilita' per il consumatore di recedere dai contratti di finanziamento entro 14 giorni dalla stipula, in qualsiasi caso e senza una motivazione particolare se non il semplice ripensamento. In precedenza cio' era possibile solo nei casi in cui il contratto fosse stato concluso a distanza oppure fuori dai locali commerciali del venditore.

Occorre procedere nelle modalita' specificate nel contratto e comunque con una raccomandata a/r da inviare alla banca/finanziaria.
Se il finanziamento e' gia' partito il consumatore dovra' restituire alla banca/finanziaria -nei 30 giorni successivi- il capitale e gli interessi maturati fino a quel momento nonche' le tasse dovute (bolli, etc.). Oltre a tali somme al consumatore non puo' essere chiesto altro pagamento, ne' a titolo di penale ne' altro. Per i dettagli fare riferimento al contratto firmato.

Il recesso vale automaticamente anche per tutti i contratti di servizi accessori eventualmente collegati (carte di credito, revolving, etc.).
Attenzione, pero'. Al recesso dal contratto di finanziamento non consegue automaticamente il recesso dall'eventuale contratto collegato (ma in realta' principale) di acquisto di un bene o servizio.
Se l'intento e' quello di recedere dall'acquisto e' bene sapere che si puo' procedere solo in caso di acquisti fatti a distanza o fuori dai locali commerciali del venditore inviando la raccomandata a/r, entro 14 giorni, direttamente al venditore (codice del consumo art.52). Se a tale contratto di acquisto e' collegato un finanziamento quest'ultimo subira' identica sorte, in modo automatico

Per chiarirsi, questi sono gli scenari possibili per il recesso:
- contratto di finanziamento NON collegato ad acquisto: e' sempre possibile recedere entro 14 gg;
- contratto di finanziamento collegato ad acquisto (*) sottoscritti entrambi presso la sede del venditore: si puo' recedere entro 14gg dal contratto di finanziamento ma non da quello di acquisto, a meno che in esso non vi sia una clausola diversa;
- contratto di finanziamento collegato ad acquisto (*) sottoscritti entrambi a distanza o fuori dai locali commerciali del venditore: si puo' recedere da entrambi inviando il recesso al venditore oppure si puo' recedere solo dal contratto di finanziamento inviando il recesso al finanziatore. 

L'automaticita' "recesso dal contratto di acquisto->recesso dal contratto di finanziamento" deriva dall'obbligo a carico del venditore di comunicare al finanziatore l'avvenuto esercizio del diritto di recesso, con rimborso delle somme gia' eventualmente incamerate.

Nel caso di contratti di finanziamento a tempo indeterminato (si pensi ad una carta di credito "revolving) il recesso e' sempre possibile, in qualsiasi momento, senza addebito di penali, con un preavviso che non puo' superare il mese. La banca o finanziaria puo' a sua volta recedere con un preavviso minimo di due mesi, o sospendere per giusta causa l'utilizzo del credito. Ovviamente il consumatore dovra' comunque rimborsare il capitale residuo (vedi sezione "estinzione anticipata").

Nota (*) Ricordiamo che per poter dirsi "collegato" ad un acquisto, il contratto di finanziamento deve essere stato promosso dal venditore -o concluso col venditore- oppure deve contenere la descrizione dei beni o dei servizi acquistati (vedi nuovo art.121 c.1 lett.D del d.lgs.385/93).

Riferimento normativo: Dal 19/9/2010 si applica il nuovo art.125-ter del TUB (d.lgs.385/93) introdotto dal D.lgs.141/2010 e il Codice del consumo (d.lgs.206/05) art. 52 (per i contratti di acquisto) e art. 67 comma 6 come modificato da d.lgs.141/2010. Non sono piu' applicabili gli artt.67 duodecies e 67 ter decies del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) facenti parte della disciplina della "Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori", che rimane comunque applicabile per altri aspetti (formazione precontrattuale, regole di sottoscrizione, etc.).

L'ESTINZIONE ANTICIPATA
La legge consente al consumatore di estinguere anticipatamente un prestito o un finanziamento in qualsiasi momento, anche parzialmente. Cio' avviene restituendo il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento nonche' -se prevista dal contratto- una somma a titolo di "indennizzo" per il creditore, calcolata sull'importo rimborsato in anticipo nella misura dell'1% se la durata residua e' superiore ad un anno, o dello 0,5% se e' pari od inferiore ad un anno. L'importo dell'indennizzo non puo' comunque superare quello degli interessi residui.

Per i contratti stipulati dal 25/7/2021 il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. In questi casi i contratti di credito devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

Il capitale residuo e' desumibile dal contratto o piu' specificatamente dal "piano di ammortamento" del prestito, un prospetto su cui viene riportata la situazione del debito originaria e quella residua ottenuta allo scadere di ogni singola rata, con separazione tra quote capitale e quote interessi.
Diversamente esso e' ottenibile sommando il valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato, calcolata con un'apposita -e non facile- formula e tramite applicazione del tasso di interesse (previsto dal contratto) vigente in quel momento.

L'indennizzo non e' dovuto
- se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000 euro;
- se il rimborso anticipato avviene a seguito dell'intervento di un'assicurazione stipulata per garantire il credito;
- se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
- se il rimborso anticipato avviene in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse fisso predeterminato dal contratto.

Per ottenere l'estinzione anticipata e' bene procedere con le modalita' previste dal contratto, inviando in tutti i casi una raccomandata a/r per formalizzare la richiesta.

Riferimento normativo: Testo unico bancario (d.lgs.385/93) nuovo art. 125 sexies  inserito dal d.lgs. 141/2010 e DM 3/2/2011 e Provvedimento Banca Italia del 29/7/2009 modificato dal Provvedimento 9/2/2011, sezione VII punto 9.4. Per quanto riguarda le cessioni del quinto dello stipendio, si rileva che il d.lgs.141/2010 ha abrogato i vincoli temporali previsti dall'art.38 comma 1 del Dpr 180/1950. Per le modifiche in vigore dal 25/7/2021 vedi Dl 73/2021 convertito nella Legge 106/2021, art. 11 octies.

L'INADEMPIMENTO DEL VENDITORE
Nel caso di contratti di finanziamento collegati ad acquisti di beni o servizi puo' capitare di avere a che fare con situazioni sgradevoli legate all'inadempimento del venditore mentre magari si e' gia' iniziato a pagare le rate del finanziamento.

E' bene chiarire che in questi casi non e' cosi' automatica come si crede la possibilita' di smettere di pagare le rate, soprattutto quando si ritiene, agendo cosi', di "sollecitare" il venditore (pensiero del tutto errato, considerando che il venditore e' gia' stato totalmente pagato).

Tuttavia, il d.lgs. 141/2010 ha introdotto del Testo unico bancario uno strumento di tutela per il consumatore, ovvero la possibilita' di ottenere l'"annullamento" dell contratto di finanziamento quando il venditore del bene o servizio del contratto di acquisto collegato (*) si rende gravemente inadempiente e la sua inadempienza continua anche dopo sollecito formale (messa in mora). L'inadempimento grave e' genericamente disciplinato dal codice civile (art.1455), e si puo' identificare, tipicamente, con la mancata o incompleta consegna del bene (o resa del servizio).

Ovvio che l'annullamento del contratto di finanziamento ha senso se il consumatore intende arrivare anche all'annullamento del contratto di acquisto. Quindi la cosa migliore sarebbe l'invio al venditore di una diffida ad adempiere per raccomandata a/r, dettando un termine non inferiore ai 15 giorni per adempiere con minaccia, in difetto, di ritenere il contratto risolto (ai sensi dell'art.1454 codice civile). Successivamente, in caso di mancata risposta, il consumatore potra' tentare di ottenere l'annullamento del contratto di finanziamento collegato (*) con rimborso delle rate gia' pagate, facendo presente al finanziatore l'inadempienza del venditore e il suo protrarsi dopo l'invio della diffida (dopo i 15 gg intimati, per la precisione). Non e' escluso che la vicenda finisca davanti ad un giudice, anche quella relativa alla sorte del contratto di acquisto, che solo in teoria dovrebbe risolversi "automaticamente" come quello di finanziamento. Molto dipende, comprensibilmente, da come reagiscono venditore e finanziatore.

A favore del consumatore c'e' da dire che il principio generale esisteva gia' sia nella normativa (Codice del Consumo art. 42, ora abrogato) sia nella giurisprudenza (si veda per esempio la sentenza della Corte di Giustizia europea del 23/4/2009 n.C-509/07). Adesso e' maggiormente formalizzato, ma, come gia' detto, non e' detto che nella pratica risulti facile da applicare senza ricorso alla giustizia.

Sul punto si veda questo interessante approfondimento legale.

Nota (*) Ricordiamo che per poter dirsi "collegato" ad un acquisto, il contratto di finanziamento deve essere stato promosso dal venditore -o concluso col venditore- oppure deve contenere la descrizione dei beni o dei servizi acquistati (vedi nuovo art.121 c.1 lett.D del d.lgs.385/93).

Riferimento normativo: Testo unico bancario (d.lgs.385/93) nuovo art. 125 quinques in vigore dal 19/9/2010 inserito dal d.lgs. 141/2010 (che ha anche abrogato l'art.42 del Codice del Consumo) e Provvedimento Banca Italia del 29/7/2009 modificato dal Provvedimento 9/2/2011, sezione VII punto 9.3.

MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE: CONSEGUENZE
La prima classica conseguenza del mancato pagamento delle rate e' il dover subire tutte le azioni di riscossione coattiva che il creditore puo' legittimamente mettere in atto (solleciti formali, ricorso all'autorita' giudiziaria, decreto ingiuntivo, etc.) anche rifacendosi sulle garanzie previste dal contratto. Sono applicabili, in tal caso, tutte le spese e gli interessi di mora previsti dal contratto.

Altra conseguenza potrebbe essere la risoluzione del contratto per volonta' della finanziaria e quindi la richiesta di immediato rimborso totale del prestito. Valgono, in questi casi, le condizioni previste dal contratto, sia riguardo ai termini di rimborso che alle spese, penali e interessi di mora da pagare. In merito la legge garantisce parzialmente il consumatore stabilendo che la risoluzione contrattuale non puo' avvenire se il mancato pagamento riguarda una sola rata che non superi l'ottava parte del credito finanziato qualora il credito sia garantito dal bene acquistato (codice civile art.1525).

Altra diffusa e temuta conseguenza del mancato o ritardato pagamento delle rate e' l'iscrizione alle banche dati rischi (CRIF, EXPEDIAN, CTC, etc.), iscrizione che puo' condizionare il rilascio di ulteriori finanziamenti da parte di altre banche o finanziarie.

Si tratta di banche dati consultate da banche e finanziarie per conoscere eventuali "pendenze" o "cattivi comportamenti" dei potenziali clienti. Non di rado ci si vede rifiutare un prestito proprio perche' si risulta iscritti in queste banche dati.

La novita' introdotta dal d.lgs. 141/2010 e' che il consumatore deve essere preventivamente informato dell'iscrizione del proprio nominativo dalla banca/finanziaria e delle conseguenze che cio' comporta, all'atto di invio di solleciti di pagamento o con lettera separata. Il consumatore deve anche essere informato dell'eventuale rifiuto di credito motivato dall'iscrizione del proprio nominativo in una banca dati, in modo che possa prendere provvedimenti.

Per approfondire il funzionamento di queste banche dati (termini massimi di conservazione dei dati, richiesta di cancellazione, etc.) si veda la scheda CATTIVI PAGATORI E CENTRALI RISCHI: clicca qui

SEGNALAZIONI, RECLAMI E CONTESTAZIONI
Le segnalazioni inerenti il mancato rispetto delle norme sulla pubblicita' e in generale sulla trasparenza delle condizioni contrattuali possono essere fatte rivolgendosi alla Banca d'Italia (si vedano i riferimenti del sito tra i link). Questa puo' comminare le sanzioni pecuniarie previste dal Testo unico bancario oppure addirittura sospendere l'attivita' della banca.

In caso di reclami e contestazioni il primo passo e' rivolgersi all'apposito ufficio all'interno della banca o finanziaria, di persona o inviando una raccomandata a/r (magari di messa in mora, si veda piu' avanti).
E' bene sapere che la banca o finanziaria deve pubblicizzare presso i propri locali e su tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale le modalita' di reclamo e di contestazione.

LA CONCILIAZIONE
L'ufficio reclami deve provvedere alle richieste o comunque dare una risposta entro 30 giorni.
In caso di mancata risposta o di disaccordo tra l'utente e la banca, l'interessato puo' scegliere tra:
- rivolgersi all'Arbitro bancario finanziario, ABF, entro 30 giorni (e improrogabilmente entro 12 mesi);
- attivare la conciliazione presso un altro organismo (presso le Camere di Commercio o uno dei tanti organismi di mediazione civile registrati presso il Ministero della giustizia).
- attivare forme di conciliazione "convenzionate", magari previste dal contratto. Si tratta delle cosiddette conciliazioni paritetiche frutto di accordi tra le banche (o finanziarie) e alcune associazioni di consumatori.

E' bene sapere, in ogni caso, che prima di rivolgersi all'autorita' giudiziaria per un'eventuale causa (presso il giudice di pace se il valore della lite non supera i 5000 euro) e' obbligatorio -ormai dal 21/3/2011- tentare la conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'elenco presso il Ministero della Giustizia (per esempio le camere di commercio) oppure presso l'ABF, l'Arbitro Bancario Finanziario.

Per ogni informazione sulla messa in mora si veda qui
Per ogni informazioni sulla conciliazione obbligatoria si veda qui
Per ogni informazione sull'ABF Arbitro Bancario Finanziario si veda qui

NOVITA' IN ARRIVO: L'ARCHIVIO ANTIFRODE
Il d.lgs. 64/2011 ha istituito un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, intese specificatamente come furti di identita'.
Questo sistema si attua con la creazione di un archivio pubblico gestito dalla Consap che le banche e finanziarie potranno consultare per verificare la veridicita' dei dati dichiarati da chi richiede un finanziamento, smascherando coloro che tentano di sostituirsi, in parte o del tutto, a terze persone inconsapevoli.
L'archivio sara' alimentato da segnalazioni delle stesse banche e finanziarie e di chiunque sospetti di essere stato vittima di un furto di identita'. Le verifiche potranno avvenire in vari modi, tra cui il confronto con dati gia' detenuti da organismi pubblici e privati. Il funzionamento dell'archivio è stato messo a punto dal DM del Ministero economia e finanze del 19/5/2014 pubblicato sulla GU del 1/7/2014. Per informazioni si veda il sito della Consap.

FONTI NORMATIVE
- Legge 142/92 parzialmente abrogata e sostituita (art.18 e segg.) dal TUB, Testo Unico Bancario;
- Testo Unico Bancario (TUB), d.lgs.385/93, art.121-128bis, cosi' come modificati dal D.lgs. 141/2010 che al Titolo I (art.1,2,3) ha recepito la Direttiva 2008/48/Ce;
- Codice del consumo, d.lgs.206/05, in cui e' confluito il D.lgs.63/2000 che ha recepito la direttiva 98/7/Ce che modifica la direttiva 87/102/Ce, art. 43 e 67 comma 6 (essenzialmente per il recesso) e artt. dal 67-bis al 67 vicies bis (commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori);
- Deliberazione CICR del 4/3/2003 (trasparenza offerte e contratti), modificata dal DM 3/2/2011;
- Decreto Ministero economia e finanze n.50571 del 3/2/2011 (che ha abrogato il DM 8/7/1992);
- Provvedimento Banca d'Italia del 29/7/2009 in vigore dal 1/1/2010 (trasparenza offerte e contratti), modificato dal Provvedimento del 9/2/2011, sezione VII;

Norme sulla conciliazione
- D.lgs.385/1993 art.128 bis (Testo unico bancario sull'Arbitro Bancario Finanziario)
- D.lgs. 28/2010 "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" in vigore dal 20/3/2010, applicazione obbligatoria dal 20/3/2011
- DM Ministero della Giustizia 18/10/2010 n.180 (decreto attuativo) che sostituisce il DM 23 luglio 2004 n.223

Norme sull'archivio antifrode
- D.lgs.141/2010 art. 30bis e seguenti inseriti dal D.lgs.64/2011 "Istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identita'."

LINK UTILI
- Normativa Banca d'Italia sulla trasparenza con allegati e testi dei Provvedimenti: clicca qui
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS