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LA CONCILIAZIONE IN CAMERA DI COMMERCIO
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
15 aprile 2007 0:00
 
Ultimo aggiornamento: 20/9/2013

La conciliazione e', in termini generali, un metodo di risoluzione delle controversie alternativo alla classica causa, metodo che spesso consente di risolvere “amichevolmente” i problemi senza coinvolgere avvocati ed a costi contenuti.

Il conciliatore, sia esso un giudice o un soggetto nominato dalla camera di commercio, e' presente solo come paciere e ha il compito di aiutare le parti a raggiungere un accordo. Non viene emessa alcuna sentenza ed il risultato e' vincolante solo se viene trovato un punto d'incontro. Diversamente le parti sono libere di avviare una causa giudiziaria, scelta che puo' comunque essere fatta anche durante il procedimento di conciliazione, dandone opportuna comunicazione.

Ricorrere alla conciliazione prima di affrontare una causa puo' essere un'atto volontario (frutto di una scelta) oppure un obbligo. Spesso vengono inserite, nei contratti, clausole che prevedono la facolta', o l'obbligo, di ricorrere al tentativo conciliativo.

A volte e' la legge stessa che dispone l'obbligo, come per esempio e' accaduto per le controversie in materia di telecomunicazione, per le quali gli organi a cui rivolgersi sono il CORECOM oppure, in alternativa,  proprio le camere di commercio. Si veda in proposito la scheda CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA E RISOLUZIONE CONTROVERSIE DAVANTI AL CORECOM.

Dal 20/9/2013, inoltre, il tentativo di conciliazione e' (ri)diventato obbligatorio -prima dell'eventuale causa- anche in diversi ambiti civili (diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, responsabilita' medica, responsabilita' da diffamazione con mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari).
In questi ambiti e' possibile rivolgersi, oltre che alle camere di commercio, anche ad altri organismi pubblici (ordini professionali) o ad organismi privati, purche' siano iscritti in un apposito registro presso il Ministero della Giustizia.
Attenzione! Non vige piu', ormai dal 13/12/2012, l'obbligo di conciliazione per le controversie che riguardano risarcimenti danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti (incidenti stradali e navali).
Per approfondimenti si veda la scheda LA NUOVA CONCILIAZIONE CIVILE, OBBLIGATORIA E NON

PER QUANTO RIGUARDA LE CAMERE DI COMMERCIO
La conciliazione e' un servizio istituito dalla legge 580/93 che ha individuato in tali istituzioni (le varie camere di commercio presenti sul territorio) l'organo ideale per la risoluzione amichevole di controversie commerciali tra consumatori e imprese.

Norme successive hanno ampliato le competenze delle camere di commercio che ad oggi riguardano:

- Controversie tra imprese e tra imprese e consumatori (legge 580/1993 e d.lgs.206/2005);
- Controversie in materia di fornitura di servizi di energia e gas (legge 481/1995);
- Controversie in materia di subfornitura (legge 192/1998);
- Controversie in materia di turismo (legge 135/2001);
- Controversie in materia di telecomunicazioni (del. n. 182/02/cons. dell’Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni), in alternativa alla conciliazione presso i CORECOM.
- Controversie in materia societaria (d.lgs. 5/2003);
- Controversie in materia di franchising (legge 129/2004);
- Controversia in materia di patto di famiglia (legge 55/2006);
- Controversie in materia di tintolavanderia (legge 84/2006).
- Controversie nelle materie per le quali vige l'obbligo di mediazione (legge 69/2009 e d.lgs.28/2010)

La conciliazione in camera di commercio e' inoltre stata inserita tra quelle adibili dal consumatore dal codice del consumo (d.lgs.206/05. art.141), il quale ha stabilito tra l'altro che non sono considerabili vessatorie le clausole contrattuali che prevedessero il ricorso agli organi conciliativi.

La procedura di conciliazione camerale e' disciplinata a livello nazionale dal d.lgs.28/2010 e dal regolamento di UNIONCAMERE, emesso allo scopo di uniformare il piu' possibile le regole.
Ogni Camera poi adotta, con delibera del consiglio camerale, un proprio regolamento specifico che e' quello di riferimento per i soggetti che vogliono usufruire della procedura

.
Nel rispetto delle regole generali ogni camera di commercio, trattandosi di organi autonomi, ha facolta' di personalizzare le procedure e prevedere condizioni particolari, magari migliorative (si pensi alle agevolazioni riservate ai consumatori e agli utenti).

E' necessario che ognuno si riferisca al regolamento della Camera di commercio di propria competenza, quindi, contattando direttamente l'ufficio conciliazioni o consultando il sito internet (si veda tra i link utili).

LE REGOLE GENERALI - Indice scheda
ATTIVAZIONE
PROCEDURA
RISERVATEZZA
DIRITTI DI ACCESSO
COSTI
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

ATTIVAZIONE
La procedura puo' essere attivata sia da una sola delle parti coinvolte in un rapporto commerciale o contrattuale (consumatore o imprenditore) o da ambedue, nel caso per esempio in cui sul contratto vi sia una clausola che prevede l'obbligo di esperire un tentativo conciliativo presso la Camera di commercio. In taluni casi, negli ambiti dove la legge prevede l'obbligo di conciliazione, puo' essere il Giuidice ad invitare le parti ad esperire il tentativo.

In ogni caso, chi vuole attivarla deve presentare una domanda allo sportello di conciliazione della Camera di commercio di pertinenza (quella della provincia di residenza) indicando la tipologia della controversia e tutti gli elementi richiesti (generalita' delle parti, oggetto della controversia, ragioni della pretesa, etc.).
La domanda puo' essere presentata, spesso anche online, utilizzando il modulo proposto dalla specifica Camera. Per i dettagli consigliamo di rivolgersi direttamente alla segreteria della Camera di commercio di pertinenza, o di collegarsi al sito ufficiale (dove spesso, oltre agli specifici regolamenti, si trovano moduli pronti con tutte le istruzioni per la presentazione).

La segreteria dello sportello esegue un'istruttoria che comprende il controllo della documentazione preesntata. Se essa non fosse ritenuta corretta o sufficiente, o non risultassero pagate le spese di avvio, alla parte richiedente verrebbero richieste integrazioni da produrre entro 7 giorni.

La data del primo incontro deve essere fissata entro 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo, e deve essere comunicata a tutte le parti coinvolte. Queste, a loro volta, devono confermare la propria presenza specificando chi sara' presente all'incontro. La mancata conferma entro il termine fissato equivale al rifiuto a partecipare alla mediazione.

PROCEDURA
Dal 20/9/2013 diventa cruciale il primo incontro di conciliazione, durante il quale le parti, eventualmente assistite da un legale (vedi sotto) sono informate dal mediatore sulla funzione della conciliazione e sono invitate a scegliere se procedere o meno in tal senso. In caso di mancato accordo o comunque nel caso in cui le parti decidano di non procedere, la mediazione gia' fallisce. Se si tratta di una mediazione obbligatoria questo primo incontro assolve, pur in caso di fallimento, all'obbligo stesso. Non e' dovuto, in questo caso, alcun compenso al mediatore (salve le spese di avvio, che devono essere pagate alla presentazione della domanda).

Al primo incontro, come ai successivi -che vengono fissati nel caso le parti decidano di proseguire- le parti devono essere assistite da un legale se si tratta di una conciliazione obbligatoria.
Per le conciliazioni libere la legge non e' chiara, ed e' bene sentire direttamente l'ufficio della camera di commercio preposto. In ogni caso le parti possono farsi assistere da un rappresentante, avvisando in tempo la segreteria della Camera. In casi particolari il conciliatore potra' nominare dei consulenti tecnici, a condizione che tutte le parti siano d'accordo a sostenere gli eventuali oneri in egual misura.

Nel caso non si trovi l'accordo o comunque se le parti lo richiedono il mediatore puo' redigere una proposta di conciliazione che deve essere notificata per iscritto e puo' essere accettata entro 7 giorni. Se cio' non avviene la proposta si intende rifiutata. La proposta non puo' essere redatta in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una delle parti.

Al termine degli incontri viene redatto un verbale inerente l'esito della procedura. Se la controversia e' stata risolta il verbale impegna le parti come un contratto e ha valore di titolo esecutivo.
Diversamente riporta semplicemente l'esito negativo senza alcuna conseguenza in termini di impegno reciproco.

Se la mediazione e' obbligatoria (in uno degli ambiti dove c'e' obbligatorieta' ) il verbale di "insuccesso" deve essere accluso agli atti dell'eventuale causa.

Tutta l'organizzazione e' in mano alla segreteria, che puo' concludere il procedimento dandone notizia alle parti qualora:
- le parti dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il tentativo di conciliazione e chiedano che esso termini. Cio' puo' avvenire in qualsiasi momento.
- siano decorsi tre mesi dal deposito della domanda, salvo diversa concorde volonta' delle parti:
- se la parte chiamata in conciliazione rifiuta di partecipare o non si presenta all'incontro e l'altra parte chiede un'attestazione scritta di conclusione del procedimento (cio' solo per le conciliazioni obbligatorie)..

RISERVATEZZA

Il procedimento di conciliazione e' riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell’incontro non puo' essere registrato ne' verbalizzato. Tutte le parti, conciliatore compreso, devono firmare apposite dichiarazioni che le impegnano a non divulgare i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento. Esse, inoltre, non possono utilizzare, in eventuali cause successive e relative al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante la conciliazione. Il conciliatore, i funzionari o chiunque abbia preso parte alla conciliazione non potranno essere chiamati come testimoni in eventuali cause successive relative agli stessi fatti.

DIRITTO DI ACCESSO
Ogni parte ha diritto ad accedere alla documentazione inerente il procedimento di conciliazione, facendo richiesta alla segreteria dell'ufficio.

COSTI
Per le conciliazioni in camera di commercio e' previsto il pagamento di un'indennita' formata dalle spese di avvio (fisse di 40 euro piu' iva) e dalle spese di mediazione, variabili a seconda del valore della lite.

L'indennita' e' dovuta da ambedue le parti. La parte che avvia il procedimento paga le spese di avvio al momento del deposito dell'istanza, la controparte al momento dell'adesione.
Le spese di mediazione devono essere pagate prima del primo incontro di mediazione, in misura non inferiore alla meta'.

Spese di mediazione presso le Camere di Commercio

Valore della lite
Spese per ciascuna parte
fino a 1.000 euro
43 euro
da euro 1.001 a euro 5.000
86 euro
da euro 5.001 a euro 10.000
160 euro
da euro 10.001 a euro 25.000
240 euro
da euro 25.001 a euro 50.000
400 euro
da euro 50.001 a euro 250.000
666 euro
da euro 250.001 a euro 500.000
1.000 euro
a euro 500.001 a euro 2.500.000
1.900 euro
da euro 2.500.001 a euro 5.000.000
2.600 euro
oltre euro 5.000.000
4.600 euro

I suddetti costi:
- sono soggetti all'IVA ordinaria del 22%;
- aumentano in misura non superiore al 25% in caso di successo nella mediazione;
- si riducono ad euro 40 per il primo scaglione e ad euro 50 per gli altri se la controparte chiamata in mediazione non vi partecipa, in tutti i casi (conciliazione obbligatoria e non);
- aumentano del 20% se il mediatore formula una proposta di conciliazione, su richiesta delle parti o di propria iniziativa (escluse le conciliazioni obbligatorie); 
- possono essere aumentate in misura non superiore al 20% in caso di controversie particolarmente difficili o complesse (escluse le conciliazioni obbligatorie).
- si riducono di un terzo per i primi sei scaglioni e della meta' per i successivi se la conciliazione e' obbligatoria (nota*)

Per i riferimenti si veda il DM 18/10/2010 (n.180/2010) del Ministero della Giustizia aggiornato dal DM 145/2011 e il regolamento UNIONCAMERE 2013 scaricabile qui.

Note:
- (*) per mediazioni obbligatorie si intendono tali quelle su una delle materie elencate al comma 1bis dell'art.5 del d.lgs. 28/2010, ovvero condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari.
- se la mediazione e' obbligatoria o se e' disposta dal giudice si puo' essere esentati dal pagamento dell'indennita' se si ha diritto al gratuito patrocinio secondo quanto previsto dalla legge, presentando all'organo mediatore un'apposita dichiarazione.
- non e' dovuto alcun compenso di mediazione anche nel caso in cui al primo incontro non venga trovato accordo con la controparte sull'intenzione di proseguire la mediazione (vedi settore "La procedura").

In caso di successo della mediazione i costi sostenuti costituiscono credito d'imposta fino a massimo 500 euro. In caso di insuccesso e' detraibile dalle tasse solo la cifra massima di 250 euro.
E' il ministero della giustizia che comunica agli interessati, entro la fine di Maggio di ogni anno, il credito di imposta spettante e relativo alle mediazioni svolte l'anno precedente.

Per quanto riguarda l'utente consumatore, e' bene sapere che ogni Camera potrebbe prevedere riduzioni od esenzioni.
E' bene sempre informarsi presso l'ufficio conciliazione della Camera di commercio di competenza o visionarne il sito ufficiale, scaricandosi modulistica e regolamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 580/1993 modificata in ultimo dal D.lgs. 23/2010, art.2 comma 2 lettera g)
- D.lgs.28/2010 e DM Ministero della Giustizia 18/10/2010 n.180 (decreto attuativo) che sostituisce, anche per quanto riguarda le indennita', il DM 23 luglio 2004 n.223
- DM Ministero della Giustizia 6/7/2011 n.145 (modifica DM 180/2010)
- Dl 69/2013 convertito nella Legge 98/2013 art.84

- Regolamento UNIONCAMERE 2013: clicca qui

LINK UTILI
- Per contattare on-line la “propria” camera di commercio e scaricare informazioni specifiche, moduli, etc.: clicca qui
- Siti Unioncamere di riferimento nazionale:
http://www.unioncamere.gov.it
http://www.conciliazione.camcom.it
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS