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LA CONCILIAZIONE IN CAMERA DI COMMERCIO
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
15 aprile 2007 0:00
 
Ultimo aggiornamento 23/3/2011

La conciliazione e', in termini generali, un metodo di risoluzione delle controversie alternativo alla classica causa, metodo che spesso consente di risolvere “amichevolmente” i problemi senza coinvolgere avvocati ed a costi contenuti.

Il conciliatore, sia esso un giudice o un soggetto nominato dalla camera di commercio, e' presente solo come paciere e ha il compito di aiutare le parti a raggiungere un accordo. Non viene emessa alcuna sentenza ed il risultato e' vincolante solo se viene trovato un punto d'incontro. Diversamente le parti sono libere di avviare una causa giudiziaria, scelta che puo' comunque essere fatta anche durante il procedimento di conciliazione, dandone opportuna comunicazione.

Ricorrere alla conciliazione prima di affrontare una causa puo' essere un'atto volontario (frutto di una scelta) oppure un obbligo. Spesso vengono inserite, nei contratti, clausole che prevedono la facolta', o l'obbligo, di ricorrere al tentativo conciliativo.

A volte e' la legge stessa che dispone l'obbligo, come per esempio e' accaduto per le controversie in materia di telecomunicazione, per le quali gli organi a cui rivolgersi sono il CORECOM o, in alternativa, proprio le Camere di commercio: clicca qui

Dal 21/3/2011, inoltre, il tentativo di conciliazione e' diventato obbligatorio (prima dell'eventuale causa) anche in diversi ambiti civili (diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, responsabilita' medica, responsabilita' da diffamazione con mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari).
In questi ambiti e' possibile rivolgersi, oltre che alle camere di commercio, anche ad altri organismi pubblici (ordini professionali) o ad organismi privati, purche' siano iscritti in un apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

Per approfondimenti si veda questa scheda

PER QUANTO RIGUARDA LE CAMERE DI COMMERCIO
La conciliazione e' un servizio istituito dalla legge 580/93 che ha individuato in tali istituzioni (le varie camere di commercio presenti sul territorio) l'organo ideale per la risoluzione amichevole di controversie commerciali tra consumatori e imprese.

Norme successive hanno ampliato le competenze delle camere di commercio che ad oggi riguardano:

- Controversie tra imprese e tra imprese e consumatori (legge 580/1993 e d.lgs.206/2005);
- Controversie in materia di fornitura di servizi di energia e gas (legge 481/1995);
- Controversie in materia di subfornitura (legge 192/1998);
- Controversie in materia di turismo (legge 135/2001);
- Controversie in materia di telecomunicazioni (del. n. 182/02/cons. dell’Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni), in alternativa alla conciliazione presso i CORECOM.
- Controversie in materia societaria (d.lgs. 5/2003);
- Controversie in materia di franchising (legge 129/2004);
- Controversia in materia di patto di famiglia (legge 55/2006);
- Controversie in materia di tintolavanderia (legge 84/2006).
- Controversie nelle materie per le quali vige l'obbligo di mediazione dal 21/3/2011 (legge 69/2009 e d.lgs.28/2010)

La conciliazione in camera di commercio e' inoltre stata inserita tra quelle adibili dal consumatore dal codice del consumo (d.lgs.206/05. art.141), il quale ha stabilito tra l'altro che non sono considerabili vessatorie le clausole contrattuali che prevedessero il ricorso agli organi conciliativi.

La procedura di conciliazione camerale e' disciplinata a livello nazionale dal d.lgs.28/2010 e dal regolamento di UNIONCAMERE, emesso allo scopo di uniformare il piu' possibile le regole.
Ogni Camera poi adotta, con delibera del consiglio camerale, un proprio regolamento specifico che e' quello di riferimento per i soggetti che vogliono usufruire della procedura

.
Nel rispetto delle regole generali ogni camera di commercio, trattandosi di organi autonomi, ha facolta' di personalizzare le procedure e prevedere condizioni particolari, magari migliorative (si pensi alle agevolazioni riservate ai consumatori e agli utenti).

E' necessario che ognuno si riferisca al regolamento della Camera di commercio di propria competenza, quindi, contattando direttamente l'ufficio conciliazioni o consultando il sito internet (si veda tra i link utili).

LE REGOLE GENERALI
ATTIVAZIONE
La procedura puo' essere attivata sia da una sola delle parti coinvolte in un rapporto commerciale o contrattuale (consumatore o imprenditore) o da ambedue, nel caso per esempio in cui sul contratto vi sia una clausola che prevede l'obbligo di esperire un tentativo conciliativo presso la Camera di commercio. In taluni casi, negli ambiti dove la legge prevede l'obbligo di conciliazione, puo' essere il Giuidice ad invitare le parti ad esperire il tentativo.

In ogni caso, chi vuole attivarla deve presentare una domanda allo sportello di conciliazione della Camera di commercio di pertinenza (quella della provincia di residenza) indicando la tipologia della controversia e tutti gli elementi richiesti (generalita' delle parti, oggetto della controversia, ragioni della pretesa, etc.).
La domanda puo' essere presentata, spesso anche online, utilizzando il modulo proposto dalla specifica Camera. Per i dettagli consigliamo di rivolgersi direttamente alla segreteria della Camera di commercio di pertinenza, o di collegarsi al sito ufficiale (dove spesso, oltre agli specifici regolamenti, si trovano moduli pronti con tutte le istruzioni per la presentazione).

La segreteria dello sportello esegue un'istruttoria che comprende il controllo della documentazione preesntata. Se essa non fosse ritenuta corretta o sufficiente, o non risultassero pagate le spese di avvio, alla parte richiedente verrebbero richieste integrazioni da produrre entro 7 giorni.

La data del primo incontro deve essere fissata entro 15 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo, e deve essere comunicata a tutte le parti coivolte. Queste, a loro volta, confermano la propria presenza entro 7 giorni specificando chi sara' presente all'incontro. La mancata conferma equivale al rifiuto a partecipare alla mediazione.

PROCEDURA
Nel giorno fissato le parti si incontrano alla presenza del mediatore, che non prende decisioni ne emette "sentenze" ma semplicemente cerca di attenuare i conflitti tra le parti per aiutare le stesse a trovare una soluzione soddisfacente. Per far cio' puo' decidere di fissare ulteriori incontri.

Le parti partecipano all'incontro personalmente e possono inviare un proprio rappresentante solo in casi particolari. Possono in ogni caso farsi assistere da un avvocato, un rappresentante di un'associazione di consumatori o da altre persone di fiducia, avvisando per tempo la segreteria della Camera. In casi particolari il conciliatore potra' nominare dei consulenti tecnici, a condizione che tutte le parti siano d'accordo a sostenere gli eventuali oneri in egual misura.

Nel caso non si trovi l'accordo o comunque se le parti lo richiedono il mediatore puo' redigere una proposta di conciliazione che deve essere notificata per iscritto e puo' essere accettata entro 7 giorni. Se cio' non avviene la proposta si intende rifiutata. La proposta non puo' essere redatta in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una delle parti.

Al termine dell'incontro viene redatto un verbale inerente l'esito della procedura. Se la controversia e' stata risolta il verbale impegna le parti come un contratto e ha valore di titolo esecutivo.
Diversamente riporta sempicemente l'esito negativo senza alcuna conseguenza in termini di impegno reciproco.

Se la mediazione era obbligatoria (in uno degli ambiti dove c'e' obbligatorieta' ) il verbale di "insuccesso" deve essere accluso agli atti dell'eventuale causa.

Tutta l'organizzazione e' in mano alla segreteria, che puo' concludere il procedimento dandone notizia alle parti qualora:
- le parti dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il tentativo di conciliazione e chiedano che esso termini. Cio' puo' avvenire in qualsiasi momento.
- siano decorsi quattro mesi dal deposito della domanda, salvo diversa concorde volonta' delle parti:
- se la parte chiamata in conciliazione rifiuta di partecipare o non si presenta all'incontro e l'altra parte chiede un'attestazione scrittadi conclusione del procedimento (cio' solo per le conciliazioni obbligatorie)..

RISERVATEZZA

Il procedimento di conciliazione e' riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell’incontro non puo' essere registrato ne' verbalizzato. Tutte le parti, conciliatore compreso, devono firmare apposite dichiarazioni che le impegnano a non divulgare i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento. Esse, inoltre, non possono utilizzare, in eventuali cause successive e relative al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante la conciliazione. Il conciliatore, i funzionari o chiunque abbia preso parte alla conciliazione non potranno essere chiamati come testimoni in eventuali cause successive relative agli stessi fatti.

DIRITTO DI ACCESSO
Ogni parte ha diritto ad accedere alla documentazione inerente il procedimento di conciliazione, facendo richiesta alla segreteria dell'ufficio.

COSTI
Il nuovo riferimento per i costi delle conciliazioni e' il DM 18/10/2010 del Ministero della Giustizia

E' previsto il pagamento di un'indennita' formata da spese di avvio (fisse di 48 euro compresa IVA) e dalle spese di mediazione, variabili a seconda del valore della lite.

L'indennita' e' dovuta da ambedue le parti. La parte che avvia il procedimento paga le spese di avvio al momento del deposito dell'istanza, la controparte al momento dell'adesione.
Le spese di mediazione devono essere pagate prima del primo incontro di mediazione.

Spese di mediazione presso le Camere di Commercio
Valore della lite
Costo mediazioni facoltative e di telecomunicazione
Costo mediazioni obbligatorie (*)
fino a 1.000 euro
78 euro
52 euro
da euro 1.001 a euro 5.000
156 euro
104 euro
da euro 5.001 a euro 10.000
288 euro
192 euro
da euro 10.001 a euro 25.000
432 euro
288 euro
da euro 25.001 a euro 50.000
720 euro
480 euro
da euro 50.001 a euro 250.000
1200 euro
800 euro
da euro 250.001 a euro 500.000
2400 euro
1.600 euro
a euro 500.001 a euro 2.500.000
4.560 euro
3.040 euro
da euro 2.500.001 a euro 5.000.000
6.240 euro
4.160 euro
oltre euro 5.000.000
11.040 euro
7.360 euro

I suddetti costi
- sono comprensivi dell'IVA ordinaria del 20%;
- aumentano del 20% se il mediatore formula una proposta di conciliazione, su richiesta delle parti o di propria iniziativa;
- aumentano in misura non superiore al 20% in caso di successo nella mediazione;
- possono essere aumentate in misura non superiore al 20% in caso di controversie particolarmente difficili o complesse.
- si riducono di un terzo se la controparte chiamata alla mediazione non vi partecipa .

Note:

- (*) per mediazioni obbligatorie si intendono tali quelle su una delle materie elencate al comma 1 dell'art.5 del d.lgs. 28/2010, ovvero diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari. Vi rientrano anche il condominio e il danno da incidenti stradali, anche se per queste due materie l'obbligatorieta' e' stata rimandata al Marzo 2012.
- se la mediazione e' obbligatoria si puo' essere esentati dal pagamento dell'indennita' se si ha diritto al gratuito patrocinio secondo quanto previsto dalla legge, presentando all'organo mediatore un'apposita dichiarazione.
- il valore della lite che viene preso in considerazione e' quello indicato sulla domanda di conciliazione. Se esso e' indeterminato o indeterminabile o vi siano divergenze tra le parti riguardo la sua individuazione, la tariffa e' decisa dalla segreteria.

Per quanto riguarda l'utente consumatore, e' bene sapere che le nuove regolamentazioni non prevedono agevolazioni ne' riduzioni dei costi a loro riservate, ne' ci risulta che vi siano disposizioni del Ministero dello Sviluppo economico come in passato. Al momento tutto dipende dalle singole Camere che, per agevolare l'utente e il consumatore, dovrebbero agire di propria iniziativa e con proprie risorse.

Per questo motivo, e in generale per avere un preciso riferimento, e' bene consultare il regolamento della Camera di Commercio di competenza, rivolgendosi di persona all'ufficio conciliazioni o cercando l'informazione sul sito Internet (si veda tra i link utili).

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 580/1993 modificata in ultimo dal D.lgs. 23/2010, art.2 comma 2 lettera g)
- D.lgs.28/2010 e DM Ministero della Giustizia 18/10/2010 n.180 (decreto attuativo) che sostituisce, anche per quanto riguarda le indennita', il DM 23 luglio 2004 n.223
- Regolamento Unioncamere (prossimamente sul sito unioncamere.gov.it)

LINK UTILI:
- Per contattare on-line la “propria” camera di commercio e scaricare informazioni specifiche, moduli, etc.: clicca qui
- Siti Unioncamere di riferimento nazionale:
http://www.unioncamere.gov.it
http://www.conciliazione.camcom.it

Ha collaborato Barbara Vallini
 
ADUC - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori