La conciliazione e', in termini generali, un metodo di risoluzione delle controversie alternativo alla classica causa, metodo che spesso consente di risolvere “amichevolmente” i problemi senza coinvolgere avvocati ed a costi contenuti.
Il conciliatore, sia esso un giudice o un soggetto nominato dalla camera di commercio, e' presente solo come paciere e ha il compito di aiutare le parti a raggiungere un accordo. Non viene emessa alcuna sentenza ed il risultato e' vincolante solo se viene trovato un punto d'incontro. Diversamente le parti sono libere di avviare una causa giudiziaria, scelta che puo' comunque essere fatta anche durante il procedimento di conciliazione, dandone opportuna comunicazione.
Ricorrere alla conciliazione prima di affrontare una causa puo' essere un'atto volontario (frutto di una scelta) oppure un obbligo. Spesso vengono inserite, nei contratti, clausole che prevedono la facolta', o l'obbligo, di ricorrere al tentativo conciliativo.
A volte e' la legge stessa che dispone l'obbligo, come per esempio e' accaduto per le controversie in materia di telecomunicazione, per le quali gli organi a cui rivolgersi sono il CORECOM o, in alternativa, proprio le Camere di commercio:
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PER QUANTO RIGUARDA LE CAMERE DI COMMERCIO
La conciliazione e' un servizio istituito dalla legge 580/93 che ha individuato in tali istituzioni (le varie camere di commercio presenti sul territorio) l'organo ideale per la risoluzione amichevole di
controversie commerciali tra consumatori e imprese.
Norme successive hanno ampliato le competenze delle camere di commercio che ad oggi riguardano:
- Controversie tra imprese e tra imprese e consumatori (l.580/93 e d.lgs.206/05);
- Controversie in materia di fornitura di servizi di energia e gas (l. 481/95);
- Controversie in materia di subfornitura (l. 192/98);
- Controversie in materia di turismo (l. 135/2001);
- Controversie in materia di telecomunicazioni (del. n. 182/02/cons. dell’Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni), in alternativa alla conciliazione presso i CORECOM.
- Controversie in materia societaria (d.lgs. 5/03);
- Controversie in materia di franchising (l.129/04);
- Controversia in materia di patto di famiglia (l. 55/06);
- Controversie in materia di tintolavanderia (l. 84/06).
La conciliazione in camera di commercio e' inoltre stata inserita tra quelle adibili dal consumatore dal codice del consumo (d.lgs.206/05. art.141), il quale ha stabilito tra l'altro che non sono considerabili vessatorie le clausole contrattuali che prevedessero il ricorso agli organi conciliativi.
La procedura di conciliazione camerale e' specificatamente disciplinata, a livello nazionale, da un regolamento redatto da
UNIONCAMERE nel Maggio 2005. Tale accordo garantisce l'applicazione uniforme delle regole, soprattutto riguardo la gestione degli aspetti operativi della procedura ed i suoi costi.
Ogni Camera poi deve approvare, con delibera del consiglio camerale, un proprio regolamento specifico che e' quello di riferimento per i soggetti che vogliono usufruire della procedura.
LE REGOLE GENERALI
ATTIVAZIONE
La procedura puo' essere attivata sia da una sola delle parti coinvolte in un rapporto commerciale o contrattuale (consumatore o imprenditore) o da ambedue, nel caso per esempio in cui sul contratto vi sia una clausola che prevede l'obbligo di esperire un tentativo conciliativo presso la Camera di commercio.
In ogni caso, chi vuole attivarla deve presentare una domanda allo sportello di conciliazione della Camera di commercio di pertinenza (quella della provincia di residenza) indicando la tipologia della controversia e tutti gli elementi richiesti. La domanda puo' essere presentata utilizzando il modulo proposto dalla Camera oppure su carta libera, inserendo tutti gli elementi presenti sul modulo.
Per i dettagli consigliamo di rivolgersi direttamente alla segreteria della Camera di commercio di pertinenza, o di collegarsi al sito ufficiale (dove spesso, oltre agli specifici regolamenti, si trovano moduli pronti con tutte le istruzioni per la presentazione).
La Segreteria dello sportello avverte la controparte invitandola a rispondere entro 15 giorni. Se la controparte accetta di partecipare viene avviata la procedura, con nomina del conciliatore e scelta -con l'accordo delle parti- di una data per l'incontro che dovra' tenersi entro i 30 giorni dall'adesione.
Il conciliatore viene scelto dalla segreteria tra i nominativi inseriti in un’apposita lista formata sulla base di standard definiti dall’Unione Italiana delle Camere di commercio nel rispetto della normativa vigente. L'individuazione puo' anche essere fatta dalle parti, congiuntamente. Il conciliatore non deve ovviamente trovarsi in situazioni di incompatibilita' e a tal fine deve firmare, al momento dell'accettazione dell'incarico, un'apposita dichiarazione.
PROCEDURA
Come gia' detto il compito del conciliatore non e' prendere decisioni od emettere “sentenze”, ma attenuare i conflitti tra le parti e aiutare le stesse a trovare una soluzione soddisfacente. Per far cio' puo' decidere di fissare piu' incontri, in modo da sentire le parti anche separatamente.
Le parti partecipano all'incontro personalmente e possono inviare un proprio rappresentante solo in casi particolari. Possono in ogni caso farsi assistere da un avvocato, un rappresentante di un'associazione di consumatori o da altre persone di fiducia, avvisando per tempo la segreteria della Camera. In casi particolari il conciliatore potra' nominare dei consulenti tecnici, a condizione che tutte le parti siano d'accordo a sostenere gli eventuali oneri in egual misura.
Tutta l'organizzazione e' in mano alla segreteria, che puo' concludere il procedimento dandone notizia alle parti qualora:
- la parte invitata a partecipare alla conciliazione rifiuti espressamente di aderire o non comunichi la propria adesione;
- le parti dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il tentativo di conciliazione e chiedano che esso termini. Cio' puo' avvenire in qualsiasi momento.
Al termine dell'incontro viene redatto un verbale inerente l'esito della procedura. Se la controversia e' stata risolta il verbale ha pieno valore giuridico ed impegna le parti come un contratto, diversamente esso riporta semplicemente l'esito negativo, senza alcuna conseguenza ne' impegno reciproco.
RISERVATEZZA
Il procedimento di conciliazione e' riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell’incontro non puo' essere registrato ne' verbalizzato. Tutte le parti, conciliatore compreso, devono firmare apposite dichiarazioni che le impegnano a non divulgare i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento. Esse, inoltre, non possono utilizzare, in eventuali cause successive e relative al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante la conciliazione. Il conciliatore, i funzionari o chiunque abbia preso parte alla conciliazione non potranno essere chiamati come testimoni in eventuali cause successive relative agli stessi fatti.
COSTI
E' previsto un
diritto di segreteria fissato in 30 euro, a carico di entrambe le parti. Questo onere non e' dovuto:
- quando una delle parti della controversia e' un consumatore;
- quando il tentativo di conciliazione e' previsto come obbligatorio dalla legge;
- quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.
Vi sono poi le
spese di conciliazione, da pagarsi prima dell'incontro e commisurate al valore della controversia. Le tariffe, fissate da Unioncamere, variano a seconda del valore della controversia, e sono dovute da ciascuna parte.
Esse partono da 40 euro (per controversie fino a 1.000 euro) per arrivare fino a 10.000 euro (per controversie di valore superiore ai 5 milioni di euro).
Il valore della controversia che viene preso in considerazione e' quello indicato sulla domanda di conciliazione. Se esso e' indeterminato o indeterminabile o vi siano divergenze tra le parti riguardo la sua individuazione, la tariffa e' decisa dalla segreteria.
Molte camere di commercio si riservano, in casi di particolare complessita', di aumentare le tariffe di una percentuale di solito del 5%.
Per le conciliazioni che coinvolgono un consumatore e che si concludono positivamente (con il raggiungimento di un accordo tra le parti) sono previste per legge delle riduzioni della tariffa di conciliazione.
Cio' per effetto del decreto del Ministero delle attivita' produttive del 2/3/06 (vedi tra i link), il cui art.10 stabilisce che la riduzione deve andare a beneficio del soggetto consumatore, al quale non e' addebitabile alcun onere (che rimane a carico della controparte). Le disposizioni sono legate allo stanziamento di determinati fondi, e valgono per due anni dall'entrata in vigore del decreto (25/3/06) e comunque fino all'esaurimento degli stessi.
Alcune camere di commercio, come Firenze e Milano, hanno integrato queste agevolazioni rendendo gratuite le conciliazioni anche per la controparte del consumatore, tipicamente un'impresa, o estendendo la gratuita' anche ai casi in cui non venga raggiunto l'accordo. I termini precisi delle disposizioni vanno verificati presso le segreterie delle specifiche Camere di Commercio.
In tutti i casi e' sempre bene riferirsi al listino della Camera di Commercio di competenza, rivolgendosi di persona all'ufficio conciliazioni o cercando l'informazione sul sito Internet (si veda tra i link).
LINK UTILI:
- Per contattare on-line la “propria” camera di commercio e scaricare informazioni specifiche, moduli, etc.:
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- Sito legato alla Unioncamere fonte delle informazioni di questa scheda:
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Ha collaborato Barbara Vallini