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AUTOCERTIFICAZIONE
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
30 novembre 2009 13:31
 
Ultimo aggiornamento: 24/1/2012

Ormai da anni (precisamente dal 7/3/2001, data di entrata in vigore del Dpr 445/2000), nessun ufficio della pubblica amministrazione puo' richiedere atti o certificati che gia' siano in suo possesso o in possesso di altro ufficio pubblico.

Tutte le informazioni personali del soggetto che si rivolge ad un ufficio pubblico (dati anagrafici, stato di famiglia, nascite e decessi, titolo di studio etc. etc., vedi piu' avanti) possono essere "certificate" da dichiarazioni sottoscritte dallo stesso soggetto, dette dichiarazioni sostitutive.

In alternativa le informazioni dovranno essere accertate d'ufficio con richiesta, a chi presenta la pratica, di indicazione degli elementi utili per il loro reperimento.

La cosiddetta "legge di stabilita'" 2012, la legge 183/2011, e' entrata nel merito rafforzando ancor piu' il concetto, e prevedendo che nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori dei servizi pubblici e' sempre sufficiente l'autocertificazione, ovvero, a seconda dei casi, la "dichiarazione sostitutiva di certificazioni" o la "dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'". 
Le certificazioni rilasciate dagli uffici della pubblica amministrazione (anagrafiche o di altro genere) sono utilizzabili sono nei rapporti tra privati. Su di esse, infatti, dal 1/1/2012 deve apparire la scritta "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"

Le pubbliche amministrazioni, in altre parole, sono tenute ad accettare le autocertificazioni pena la possibiita' di essere denunciate per violazione dei doveri d'ufficio.

Si ricorda che I dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza) possono essere comprovati esibendo un documento di identita' in corso di validita'. Esso e' sufficiente e non possono essere richiesti certificati attestanti quanto risulta nel documento stesso. Se il documento e' scaduto occorre una dichiarazione firmata, sulla copia del documento, che i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Utile sapere anche che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni sono considerati equipollenti alla carta di identita' il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il porto d'armi e le tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione statale munite di foto e timbro (dpr 445/2000 art.35).

La mancata accettazione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da parte degli uffici pubblici o degli uffici dei gestori di servizi pubblici o la richiesta, al posto di queste, dei certificati che esse sostituiscono, nonche' il rifiuto di accettare il documento di identita' per comprovare i dati in esso contenuti, costituiscono, come gia' detto,  violazione dei doveri di ufficio.

Indice scheda
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (AUTOCERTIFICAZIONE)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI
IMPEDIMENTO ALLA FIRMA
FALSE DICHIARAZIONI
FONTE NORMATIVA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (AUTOCERTIFICAZIONE)
E' una dichiarazione scritta su carta semplice, senza bolli ne' timbri, con la quale il cittadino puo' attestare sotto la propria responsabilita':
- la data e il luogo di nascita;
- la residenza;
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a o stato libero);
- lo stato di famiglia;
- l'esistenza in vita;
- la nascita dei figli, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l'appartenenza a ordini professionali;
- il titolo di studio, gli esami sostenuti;
- la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- il possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- lo stato di disoccupazione;
- la qualita' di pensionato/a e categoria di pensione;
- la qualita' di studente;
- la qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- l' iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali;
- di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al d.lgs. 231/2001 (responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni);
- la qualita' di vivenza a carico (essere a carico fiscale di qualcuno);
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato/a contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Puo' essere redatta anche contestualmente all'istanza, non necessita di autentica di firme e non deve esservi apposto alcun bollo. Ha validita' sei mesi.

Come gia' detto, deve essere obbligatoriamente accettata da tutti gli uffici della pubblica amministrazione (enti statali e locali comprese scuole, universita', etc.) nonche' da tutte le societa' e gli enti (anche privati) che gestiscono servizi pubblici.
Sono escluse da questo obbligo tutte le societa' che svolgono attivita' privata, quindi banche, assicurazioni, notai, etc. Per quanto riguarda le banche, esse sono tenute ad accettare l'autocertificazione sono nell'attivita' di tesoreria (riscossione tributi per conto dello Stato o di enti locali).

Considerando che deve contenere determinati elementi (le sanzioni previste per le dichiarazioni false o mendaci e l'informativa sulla privacy) e' bene utilizzare, per la sua redazione, i moduli messi a disposizione dalla stessa pubblica amministrazione a cui ci si rivolge.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
Occorre, in generale, per attestare tutti gli stati, i fatti, le qualita' personali non inclusi nella lista gia' vista, ovvero per le quali non e' sufficiente l'autocertificazione.
Si puo' trattare di stati, fatti e qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato anche relativi ad altri soggetti (per fare degli esempi: immobili posseduti, essere erede di una certa persona, aver condonato un abuso edilizio, essere titolari di una ditta, etc.).

Nella richiesta di duplicati di documenti smarriti puo' sostituire la denuncia all'autorita' di polizia, esclusi i casi in cui sia espressamente previsto, per legge, la denuncia come presupposto necessario.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' puo' esser anche utilizzata per dichiarare la conformita' all'originale di copie di atti o documenti conservati o rilasciati dalla pubblica amministrazione, di pubblicazioni, di titoli di studio e di documenti fiscali. In questi casi, la dichiarazione puo' essere scritta in calce al documento da "autenticare".
Essa pero' non puo' sostituire certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformita' CE, e di marchi e brevetti, a meno che cio' non sia consentito da leggi del settore.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' devono essere sottoscritte davanti al dipendente della pubblica amministrazione addetto all'ufficio a cui ci si rivolge, oppure presentate -per posta o fax- con allegata copia (non autenticata) di un documento di identita' in corso di validita'.

La classica autentica della firma ci vuole solo se la dichiarazione e' presentata al fine della riscossione, da parte di terzi, di benefici economici.

La dichiarazione e' esente da bollo ha validita' di sei mesi. Se "autentica" un atto/documento/titolo di studio con validita' maggiore, la sua validita' coincide con quella dell'atto/documento/titolo in questione.
Considerando che deve contenere determinati elementi (le sanzioni previste per le dichiarazioni false o mendaci e l'informativa sulla privacy) e' bene utilizzare, per la sua redazione, i moduli messi a disposizione dalla stessa pubblica amministrazione a cui ci si rivolge.

Nota: la dichiarazione sostitutiva di notorieta' puo' essere utilizzata anche nei rapporti con i privati, quando questi ne consentano espressamente l'uso. In tal caso pero' la firma va autenticata in modo classico (da notaio, pubblico ufficiale, ufficio comunale, etc.) e vanno pagati il relativo bollo (attualmente di 14,62 euro) e gli eventuali diritti di segreteria.

PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI
Qualsiasi dichiarazione o istanza che va presentata alla pubblica amministrazione (enti statali e/o locali comprese scuole, universita', etc.) o ai gestori od esercenti di servizi pubblici (per esempio le poste, Trenitalia, Enel, i gestori nel settore dell'energia e telefonia, la Rai, la societa' Autostrade, etc.) puo' essere consegnata personalmente o inviata per posta, per fax o per via telematica.
Se si consegna personalmente la firma va apposta davanti dipendente addetto all'ufficio (fanno eccezione le autocertificazioni).
Se viene inviata per posta o fax e' sufficiente allegare copia (non autenticata) di un documento di identita' in corso di validita'.

Utilizzando la via telematica occorre, alternativamente:
- la sottoscrizione mediante firma digitale (a discrezione della singola pubblica amministrazione) oppure
- l'identificazione dell'autore tramite la carta di identita' elettonica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS), nei limiti stabiliti da ciascuna amministrazione oppure
- l'identificazione dell'autore attraverso il sistema informatico della pubblica amministrazione nei modi da questa stabiliti (con l'acquisizione di una semplice password, per esempio), oppure
- l'identificazione dell'autore attraverso il sistema PEC (posta elettronica certificata)

Ricordiamo che il possesso di una carta di identita' elettronica o di una carta nazionale dei servizi deve sempre permettere l'accesso ai servizi online di qualsiasi pubblica amministrazione, anche se queste prevedono sistemi diversi.

Fonte: D.lgs.82/2005 art.64/65

Per approfondire gli argomenti carta di identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS) e PEC (posta elettronica certificata) si vedano queste schede pratiche:
- DOCUMENTI E CARTE DI RICONOSCIMENTO: ottenimento ed uso: clicca qui
- Posta elettronica certificata (PEC): guida all'uso: clicca qui

IMPEDIMENTO ALLA FIRMA
Se il soggetto e' nell'impossibilita' di avvalersi della forma scritta, perche' analfabeta o perche' fisicamente impossibilitato a firmare, la dichiarazione (escluse quelle fiscali) e' raccolta dal dipendente addetto nelle vesti di pubblico ufficiale, il quale riporta egli stesso il contenuto della dichiarazione facendo presente l'impedimento.
Se l'interessato fosse invece nell'impossibilita' di sottoscrivere per un impedimento temporaneo dovuto a motivi di salute, la sua dichiarazione (escluse quelle fiscali) puo' essere sostituita da quella di un parente (nell'ordine: coniuge, figli, parente entro il terzo grado), che deve riportare l'esistenza dell'impedimento.
Per chi invece e' soggetto a potesta' dei genitori oppure a tutela o curatela, le dichiarazioni sono sottoscritte rispettivamente dai genitori, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.

FALSE DICHIARAZIONI
Le dichiarazioni sono ovviamente rilasciate sotto la propria responsabilita', e in caso di affermazioni mendaci o false sono applicabili sanzioni penali.
I reati contestabili possono andare dalla "falsa sottoscrizione di atto pubblico" (art.483 codice penale: reclusione fino a due anni), all'"uso di atto falso" (art.489 c.p.), alla "falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualità personali proprie o di altri" (art.495 c.p.: reclusione fino a sei anni), alle "false dichiarazioni sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri" (art.496 c.p.: reclusione da uno a cinque anni).
Se il reato e' commesso per ottenere la nomina in un pubblico ufficio o l'autorizzazione ad esercitare arti e professioni, il giudice puo' applicare l'interdizione temporanea da pubblici uffici o dall'arte o professione.

FONTE NORMATIVA
- D.p.r.445/2000 "testo unico documentazione amministrativa"
- D.lgs. 82/2005 "codice amministrazione digitale"
- Legge 183/2011 (legge di stabilita' 2012), art.15 che modifica il Dpr 445/2000
 
 
 
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