testata ADUC
DPCM 15/9/2016 - Criteri e modalità di attribuzione e utilizzo della carta elettronica Art.1 comma 979 Legge 208/2015 (BONUS CULTURA)
Scarica e stampa il PDF
Normativa 
28 settembre 2017 11:59
 

AVVISO - La norma qui riprodotta potrebbe essere stata recentemente modificata o abrogata dal legislatore. Facciamo il possibile per tenere aggiornati i testi normativi sul nostro sito, ma si consiglia comunque di visitare il sito istituzionale www.normattiva.it per ottenere il testo attualmente vigente. Si tenga infine presente che l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2016, n. 187 "Regolamento recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni." (GU n.243 del 17-10-2016)
Testo modificato da:
DPCM 4/8/2017 pubblicato sulla GU del 18/9/2017
- “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni."
DPCM 7/12/2018 pubblicato sulla GU del 21/12/2018 - "Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208."

Capo I Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, ai sensi del quale «a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e' assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonche' per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo» e che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili»;
Visto il comma 980 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 che ha autorizzato, per le finalita' previste dal summenzionato comma 979, la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
Visto l'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", ai sensi del quale "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017, i quali possono utilizzare la
Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di musica registrata, nonche' di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge;
Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha prorogato al 30 giugno 2017 il termine per la registrazione dei soggetti beneficiari che hanno compiuto diciotto
anni di eta' nell'anno 2016;
«Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare la Tabella n. 13 dello stato di previsione del Ministero delle attivita' culturali e del turismo che al capitolo 1430 ha stanziato, per gli anni 2018 e 2019 e per le stesse finalita' la dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015»;
«Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" e, in particolare, l'articolo 7»;
«Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'" e, in particolare l'articolo 1»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2008);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato;

A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, di seguito «Carta», prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e dall'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;

Art. 2 Carta elettronica 
1. Il valore nominale di ciascuna Carta e' pari all'importo di 500 euro.
2. La Carta e' realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalita' previste dall'articolo 5 e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui e' possibile utilizzare la Carta secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7.
4. L'applicazione prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015 e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016.

Art. 3 Beneficiari della Carta 
1. La Carta e' concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016 e negli anni 2017 e 2018.
L'Amministrazione responsabile di cui all'articolo 4, comma 1, anche in accordo con le altre Amministrazioni interessate, puo' realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta circa le modalita' di ottenimento del beneficio.
2. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione della identita' digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.

Art. 4 Soggetti responsabili per la realizzazione della Carta 
1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto e' il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito «MIBACT». A tal fine, il MIBACT si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.
2. L'attivita' di comunicazione istituzionale riguardante l'attuazione del presente decreto e' curata, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria e puo' comprendere l'invio ai soggetti che risultano beneficiari della Carta di una comunicazione postale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, i quali non possono eccedere il limite massimo di 116.000,00 euro per ciascuno degli anni 2016 2017 e 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 1.

Capo II Funzionamento della Carta
Art. 5 Attivazione della Carta 
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione e' consentita fino al 30 giugno 2017 per i beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di eta' nell'anno 2016 e fino al 30 giugno 2018 per i beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017, nonche' fino al 30 giugno 2019 per i beneficiari che compiono diciotto anni nell'anno 2018.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato e' attribuita una Carta, per un importo pari a 500 euro, per l'acquisto di:
a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
b) libri;
c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali.
2-bis. I beneficiari che compiono diciotto anni di eta' negli anni 2017 e 2018 possono utilizzare la Carta anche per l'acquisto di:
a) musica registrata;
b) corsi di musica;
c) corsi di teatro;
d) corsi di lingua straniera.

Art. 6 Uso della Carta 
1. La Carta e' utilizzabile, entro e non oltre il 31 dicembre 2017 da parte dei beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e entro e non oltre il 31 dicembre 2018 da parte dei beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017 nonche' entro e non oltre il 31 dicembre 2019 da parte dei beneficiari che compiono diciotto anni nell'anno 2018, per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all'articolo 7.
2. La Carta e' usata attraverso buoni di spesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa e' individuale e nominativo e puo' essere speso esclusivamente dal beneficiario registrato.
3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresi' essere stampati.
4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.
5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.

Art. 7 Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali 
1. Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali e' possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del MIBACT, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata.
2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 30 giugno 2019, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attivita' prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attivita', della tipologia di beni e servizi, nonche' la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
3. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali e' previsto un biglietto di ingresso, e' redatto e trasmesso al MIBACT dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIBACT puo' stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonche' con associazioni di categoria.

Art. 8 Fatturazione e liquidazione 
1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalita' di cui all'articolo 2, e' riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito e' registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata.
2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonche' dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.

Capo III Disposizioni finali
Art. 9 Controlli e sanzioni 
1. Il MIBACT vigila sul corretto funzionamento della Carta e puo' provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciale ammessi, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 10 Trattamento e riservatezza dei dati personali 
1. Il MIBACT assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015 dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016 nonche', per l'anno 2018, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205. Esso provvede alla designazione del responsabile del trattamento dei dati personali e disciplina, sentito il Garante per la per la protezione dei dati personali, le modalita' e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali.

Art. 11 Norme finanziarie 
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede, per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da impegnare entro il 31 dicembre 2016 e, per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016, da impegnare entro il 31 dicembre 2017. Per l'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi della legge n. 205 del 2017, da impegnare entro il 31 dicembre 2018. 
2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della Carta e trasmette al MIBACT, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita' precedente delle Carta attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 2, e da' tempestiva comunicazione alle Amministrazioni interessate anche al fine di adottare le necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del beneficio di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 settembre 2016
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
De Vincenti
Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
Franceschini
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2733
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS