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Decreto Min.infrastrutture e trasporti 14/5/2014 - Locazioni, contributi per morosità incolpevole
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Normativa 
17 luglio 2014 9:14
 

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DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 maggio 2014 (in Gazz. Uff., 14 luglio 2014, n. 161). - Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Morosita' incolpevole.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
Visto, in particolare, il comma 5 dell'articolo 6 del citato decreto-legge (Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare) che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
Considerato che il richiamato comma 5 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si provveda al riparto delle risorse assegnate al predetto Fondo nonche' a stabilire i criteri e le priorita' da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosita' incolpevole che consentono l'accesso ai contributi;
Considerato, altresi', che il medesimo comma stabilisce che le risorse del Fondo siano assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali e che, a tal fine, le Prefetture -Uffici territoriali del Governo adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto;
Visto il rapporto dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero dell'interno sugli sfratti in Italia aggiornato all'anno 2012, acquisito dall'Osservatorio nazionale della condizione abitativa della Direzione generale per le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita ed esaminata la documentazione trasmessa dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, pervenuta per il tramite del coordinamento tecnico regionale in materia di politiche abitative, relativa ai provvedimenti regionali che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali;
Considerato che dalla citata documentazione risulta che solo le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania hanno emanato, entro il termine di entrata in vigore della citata legge 28 ottobre 2013, n. 124, norme per la riduzione del disagio abitativo che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali, ed impegnato a tal fine proprie risorse;
Considerata l'opportunita' di stabilire criteri e priorita' da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosita' incolpevole che consentono l'accesso ai contributi, al fine di destinare le somme disponibili per fronteggiare le situazioni di maggior disagio abitativo;
Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1 gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che conseguentemente non sono dovute alle province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore;
Considerato che, a seguito di richiesta dell'ANCI di sottoporre il decreto in argomento alla Conferenza Unificata anziche' alla Conferenza Stato-Regioni, come invece previsto dall'art. 6, comma 5, del richiamato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto di poter accogliere tale richiesta;
Visti gli esiti delle riunioni tecniche della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata, tenutesi in data 17 marzo 2014 e in data 3 aprile 2014;
Sentita la Conferenza Unificata nella seduta del 10 aprile 2014 sulla proposta effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del menzionato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

Decreta:
Art.1 Riparto della dotazione assegnata per l'anno 2014
1. La disponibilita' del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, pari per l'annualita' 2014 a 20 milioni di euro e' ripartita, in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosita' emessi, registrato dal Ministero degli interni al 31 dicembre 2012, per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania e per il restante 70% tra tutte le regioni e le province autonome, come riportato nella seguente tabella:

(formato grafico per vedere la tabella)

2. Le regioni individuano i comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, ivi compresi i comuni capoluogo di provincia non inclusi nella predetta delibera, cui sono destinate le risorse del Fondo disponibili unitamente ad eventuali stanziamenti regionali. Qualora le regioni adottino linee guida da seguire da parte degli organismi comunali incaricati delle attivita' di cui al presente decreto ne danno comunicazione alle Prefetture competenti per territorio e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art.2 Criterio di definizione di morosita' incolpevole
1. Per morosita' incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilita' a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare.
2. La perdita o la consistente riduzione della capacita' reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attivita' libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita' dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art.3 Criteri per l'accesso ai contributi
1. Il comune, nel consentire l'accesso ai contributi di cui al presente decreto, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, verifica che il richiedente:
a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attivita' lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosita', con citazione per la convalida;
c) sia titolare di un contratto di locazione di unita' immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
d) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.
2. Il comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprieta', usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
3. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidita' accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Art.4 Dimensionamento dei contributi
1. L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosita' incolpevole accertata non puo' superare l'importo di euro 8.000,00.

Art.5 Priorita' nella concessione dei contributi
1. I provvedimenti comunali di cui al presente decreto sono destinati alla concessione di contributi in favore:
a) di inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosita' incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
b) di inquilini la cui ridotta capacita' economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalita' per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
c) di inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilita' di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Art.6 Graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica
1. I comuni adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Art.7 Monitoraggio
1. Le regioni assicurano il monitoraggio sia sull'utilizzo dei fondi di cui al presente decreto che degli eventuali stanziamenti regionali, secondo specifiche definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 
 
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