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CIRCOLARE Min.Economia e Finanze del 4/11/2011 - Obblighi di comunicazione in materia di antiriciclaggio
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Normativa 
28 febbraio 2012 12:27
 

AVVISO - La norma qui riprodotta potrebbe essere stata recentemente modificata o abrogata dal legislatore. Facciamo il possibile per tenere aggiornati i testi normativi sul nostro sito, ma si consiglia comunque di visitare il sito istituzionale www.normattiva.it per ottenere il testo attualmente vigente. Si tenga infine presente che l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V - IL CAPO DELLA DIREZIONE

CIRCOLARE prot. 989136 del 4 Novembre 2011

OGGETTO: Circolare esplicativa in materia di disciplina antiriciclaggio; obblighi di comunicazione ai sensi dell’articolo 51 del D. Lgs.231/2007.

Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge del 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
In particolare, l’articolo 2, comma 4, del D.L.138/2011, “a fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”, ha ridotto il limite per l’utilizzo del denaro contante, dei libretti e dei titoli al portatore (art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13) a 2.500 euro.
Il D.L.138/2011, nel confermare l’impianto normativo previgente, ha dunque unicamente inteso abbassare la soglia rilevante ai fini dell’uso di denaro contante, libretti e titoli al portatore.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno ribadire che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una
violazione dell'articolo 49 e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al
Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 51. Tale comunicazione è obbligatoria
solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. I suddetti
elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all’Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione
dell’articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante.

Con riferimento, infine, ai libretti di deposito al portatore si chiarisce che:
- la segnalazione al MEF per la mancata estinzione di un libretto al portatore di importo superiore al limite di legge, ovvero per la mancata riduzione del saldo, entro il 30 settembre 2011 (nota 1) deve essere effettuata non oltre trenta giorni dal momento in cui l’intermediario ha notizia della violazione. Tale momento è individuato nell’atto di presentazione, in banca o presso Poste italiane S.p.a., del libretto al portatore escludendo, quindi, un obbligo, per l’intermediario, di accertare l’esistenza di librettial portatore “irregolari” attraverso il ricorso, ad esempio, ad estrazioni informatiche;
- per i libretti al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, non regolarizzati entro il 30 giugno 2011 e presentati per la regolarizzazione entro il 30 settembre 2011, è obbligatoria la segnalazione al Ministero dell’economia e delle finanze. La novella all’articolo 49, comma 13, del D.Lgs. 231/2007 non può, infatti, interpretarsi come una rimessione in termini per l’adempimento dell’obbligo in parola sotto la vigenza della precedente normativa;
- per i libretti di deposito al portatore oggetto di procedura di ammortamento, stante l’impossibilità ad operare sul libretto e, quindi, a ricondurre sotto soglia il saldo, non è obbligatoria la segnalazione al Ministero dell’economia e delle finanze. La procedura di ammortamento una volta avviata (ex legge n. 948 del 1951) rende, infatti, il librettoindisponibile.

La presente circolare è condivisa con la Banca d’Italia, l’Unità di informazione finanziaria e
la Guardia di finanza.

(Giuseppe Maresca)
Firmatario

Note
1) Articolo 2, comma 4, D.L. 138/2011.
 
 
 
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