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H3G - AUTORICARICA: RESTITUZIONE CREDITO
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10 agosto 2007 0:00
 
Da inviare per raccomandata A/R

Spett.le H3G S.p.a.
C.P. 133
00173 Roma Cinecitta'

E per conoscenza

- Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni
Centro Direzionale, Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli
Fax 081/7507616 - Tel. 081/7507111

- Aduc - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori
Via Cavour 68, 50129 Firenze (per posta ordinaria) (*)


(luogo e data) .......


Oggetto:  Restituzione del credito residuo - messa in mora

Utenza n...... intestata a ..... abitante in via .... n. .. cap/citta' ...

Spettabile H3G,
con la presente si chiede la restituzione del credito residuo presente sull'utenza mobile n. .......al momento della disattivazione, avvenuta in data ......
Tale credito ammonta ad euro ...., di cui euro .... accumulati mediante il meccanismo di autoricarica associato al piano tariffario .......

Tale importo deve essere interamente restituito poiche':
1) il decreto Bersani sulle liberalizzazioni espressamente prevede che non possano essere posti limiti temporali al traffico acquistato;

2) nella dizione "traffico acquistato" e' ricompreso anche il traffico derivante da autoricarica che, come previsto dallo stesso contratto H3G, diventa utilizzabile alla sua maturazione, che avviene con cadenza mensile; da quel momento entra, in tutto e per tutto, a far parte del credito disponibile sull'utenza telefonica, e dunque del credito residuo che deve essere restituito;

3) ne'puo' essere opposto in tal senso che l'Agcom, nell'adottare le linee guida per l'attivita' di vigilanza, abbia individuato il "credito residuo" nell'"importo netto che in un dato momento del rapporto contrattuale tra l'operatore e il suo cliente, relativo all'acquisto di una carta ricaricabile prepagata o al pagamento di una ricarica, non risulta ancora essere stato speso dall'utente che lo ha anticipatamente corrisposto". Cio' perche' tali linee guida afferiscono esclusivamente alla propria attivita' di vigilanza. Qualsiasi altra interpretazione contrasterebbe con il precedente provvedimento della stessa autorita', questo si vincolante, n. 7/02/CIR

4) in tal senso, infatti, occorre precisare che la delibera dell'Agcom n. 7/02/CIR espressamente obbliga i gestori telefonici ad indicare "le condizioni di trattamento del credito residuo nel caso di cessazione del rapporto contrattuale [.]. In caso di offerte promozionali ed altre forme equivalenti, i gestori di servizi mobili e personali evidenziano le eventuali restrizioni alla restituzione del credito accumulato in virtù dell'offerta stessa", e che il contratto da me sottoscritto non esclude espressamente dal credito residuo quello derivante da autoricarica, come invece avviene nel contratto H3G attualmente visionabile sul sito internet www.tre.it;

5) eventuali modifiche successive delle condizioni di contratto in tal senso non sono nei miei confronti applicabili, in quanto la clausola contenuta all'art. 22.1 delle condizioni di contratto, per la quale Tre s.p.a. si riserva di modificare le condizioni del servizio per sopravvenute esigenze tecniche ed organizzative di carattere generale, contrasta con l'art. 33, comma 2, lett. m del codice al Consumo (d.lgs. 206 del 2005) e da ritenersi vessatoria. Il codice del consumo prevede infatti che il gestore possa riservarsi la prerogativa di modificare unilateralmente le condizioni di servizio solo qualora fornisca un "giustificato motivo indicato nel contratto stesso" e poiche' il contratto H3G non prevede alcuno specifico giustificato motivo, limitandosi a rimandare generiche sopravvenute esigenze, tale clausola e' da considerarsi vessatoria e dunque inefficace.

6) il Codice del Consumo detta principi generali che regolano il rapporto fra consumatori/utenti privati e gestori/professionisti, incluso quello fra gestori e utenti delle comunicazioni elettroniche. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), l'utente finale ha il diritto di recedere senza penali in caso di modifiche contrattuali unilaterali quando comunicate entro 30 giorni. Ma questo articolo (peraltro inserito nella sezione "Diritti degli utenti finali" e non gia' in quella dei "Diritti del gestore"!) non deroga in alcun modo al Codice del Consumo, ed in particolare all'articolo 33, comma 2, lettera m). Quest'ultimo e' quindi ad integrazione della norma precedente, e pienamente applicabile alle comunicazioni elettroniche (le uniche eccezioni sono elencate ai commi 3-6 dello stesso articolo). Non solo quindi un preavviso di 30 giorni e' possibilita' di recesso senza penali per l'utente (come da Codice delle Comunicazioni elettroniche), ma anche indicazione nel contratto dei "giustificati motivi" per modifiche contrattuali (come da Codice del Consumo);

Tutto cio' premesso, si intima
a provvedere, entro e non oltre 15 gg dal ricevimento della presente raccomandata, alla restituzione del credito residuo per un importo di euro..... con l'avviso che in difetto si adiranno le vie legali, onde ottenere quanto richiesto nonche' la rifusione del danno subito.

Distinti saluti,

(firma)


Note
(*) Ribadiamo che non importa che inviate all'Aduc la copia conoscenza per raccomandata, e sufficiente spedire la lettera per posta ordinaria. Molto gradito, invece, sarebbe un contributo inserito in busta.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS