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Proposta di legge sulla cannabis ad uso terapeutico
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Documento 
5 dicembre 2006 14:30
 
CANNABIS AD USO TERAPEUTICO. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ACQUISTO, IL POSSESSO, LA COLTIVAZIONE, L'USO, IL TRASFERIMENTO ED IL TRASPORTO


di iniziativa dei deputati Donatella Poretti, Marco Beltrandi, Daniele Capezzone, Sergio D'elia, Bruno Mellano, Maurizio Turco (Rosa nel Pugno)

Onorevoli colleghi - La presente proposta di legge e' elaborata in collaborazione con l'Aduc (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori).
La proibizione della cannabis vale per tutti i cittadini, inclusi coloro che sono gravemente malati e che spesso soffrono in maniera insopportabile. Eppure sono numerosissimi gli studi e le sperimentazioni cliniche che dimostrano alcune importanti proprieta' terapeutiche della cannabis. Fra queste vi e' l'efficace azione terapeutica del dolore -in particolar modo di quello neuropatico- la nausea, il glaucoma, i disordini neuromotori. Inoltre la cannabis stimola l'appetito, specialmente nei pazienti affetti da Hiv, Aids, e demenza. Secondo studi recenti, la cannabis ha proprieta' inibitorie per alcuni tipi di tumori.

Sono moltissime le organizzazioni internazionali della salute che hanno espresso parere favorevole alla legalizzazione della cannabis per uso medico, sotto controllo del medico curante, e per la ricerca e sperimentazione clinica della cannabis. Secondo una indagine della Harvard University del 1991, il 44% dei medici oncologi americani ha consigliato almeno una volta ai propri pazienti l'uso della cannabis per alleviare il dolore ed i sintomi derivanti da terapie antitumorali quali la chemioterapia.
Sono moltissime anche le commissioni governative, create al fine di indagare le proprieta' terapeutiche della cannabis e formulare raccomandazioni in merito, che hanno espresso parere favorevole all'uso medico della cannabis. Tra queste l'Istituto di Medicina degli Stati Uniti, la Task Force nazionale australiana sulla cannabis, l'Isitituto Nazionale della Salute degli Stati Uniti, la Commissione della Scienza e della Tecnologia della Camera dei Lord della Gran Bretagna, l'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti.
La lista e' lunga, e cresce ogni giorno, come e' possibile verificare con una semplice ricerca negli archivi telematici della Biblioteca Nazionale di Medicina degli Stati Uniti (PubMed).

Per questo e' necessario introdurre da subito fra i farmaci che gia' sono provvisti di autorizzazione al commercio, anche i derivati sintetici della cannabis, oggi disponibili nella gran parte dei Paesi europei. Ma questo non e' sufficiente. Secondo molte sperimentazioni cliniche e le testimonianze di moltissimi pazienti, uno dei problemi dei derivati sintetici della cannabis riguarda il metodo di somministrazione, che non e' in grado di dare all'organismo la quantita' sufficiente di cannabinoidi per alleviare efficacemente il dolore. Contrariamente al consumo di cannabis in forma naturale, ad esempio, la cannabis in pillole (Marinol) impiega da 1 a 4 ore per fare effetto. Inoltre, contrariamente alla coltivazione e all'acquisto di cannabis utilizzabile in forma naturale, la forma sintetica e' costosissima per l'utente e per il sistema sanitario, ad esclusivo beneficio delle case farmaceutiche che la producono.

Tutto questo premesso, la presente proposta di legge si pone i seguenti obiettivi:
1. La possibilita' per persone affette da alcune gravi patologie di accedere sia alla cannabis in forma naturale, sia ai farmaci derivati da estratti di cannabis, sempre e comunque sotto controllo medico e previa autorizzazione dell'azienda sanitaria locale;
2. Stimolare la ricerca e la sperimentazione clinica della cannabis, dando la possibilita' al ministero della Salute, ai centri di ricerca autorizzati e alle universita' di accedere alla cannabis.

Questa, onorevoli colleghi, non e' una iniziativa legislativa che mira a legalizzare la cannabis; si vuole semplicemente dare corpo alla liberta' di ricerca medica, alla liberta' terapeutica, e all'esercizio pieno della libera professione medica. Chi violera' questa legge o ne fara' uso per fini diversi da quelli medici e di ricerca, sara' sempre e comunque soggetto alle sanzioni amministrative e penali previste nel Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 e successive modifiche).

All'articolo 1 si specificano le condizioni mediche per le quali il paziente puo' ottenere l'autorizzazione alla coltivazione o all'acquisto di cannabis. Si specifica altresi' la quantita' massima di cannabis che il paziente autorizzato puo' detenere. Si introduce la figura del coltivatore autorizzato, il quale potra' coltivare e fornire cannabis utilizzabile solo ed esclusivamente all'azienda sanitaria locale. Sia il paziente sia il coltivatore autorizzato dovranno coltivare e conservare la cannabis in luoghi sicuri, ovvero in luoghi dove l'accesso e' impedito a chiunque non sia autorizzato. E' stato necessario infine introdurre anche la figura del "fornitore autorizzato", ovvero colui a cui il paziente incapace di muoversi delega l'acquisto di cannabis. Sia il fornitore sia il coltivatore non devono mai essere stati condannati per reati legati al traffico di droga.
All'articolo 2 si stabiliscono le procedure per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'uso medico della cannabis per il paziente con condizione medica debilitante.
All'articolo 3 si stabiliscono le procedure per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione per il fornitore autorizzato.
All'articolo 4 si stabiliscono le procedure per la richiesta ed il suo rilascio per il coltivatore che, oltre a coltivare e conservare la cannabis in un luogo chiuso e sicuro, dovra' tenere un dettagliato registro sulle piante e la cannabis utilizzabile in suo possesso. L'azienda sanitaria locale, nonche' le forze dell'ordine, potranno in qualsiasi momento verificare che non vi sia coltivazione o vendita non autorizzata di cannabis.
All'articolo 5 si specificano le sanzioni per la violazione delle norme del presente testo di legge e gli effetti sulle leggi gia' in vigore. Nei commi da 1 a 3, si esplicita la non punibilita' o sanzionabilita' per i pazienti, i coltivatori, ed i fornitori autorizzati ai sensi del Testo Unico sugli Stupefacenti. Al comma 4, si stabilisce che qualora il coltivatore commetta un errore colposo, incorrerebbe in una sanzione pecuniaria. Se l'errore e' commesso almeno tre volte nell'arco di cinque anni, l'autorizzazione alla coltivazione viene definitivamente revocata. Se invece la violazione del coltivatore avviene al fine di cedere o vendere cannabis a persone non autorizzate, questa sara' punibile a tutti gli effetti secondo il Testo Unico sugli Stupefacenti.
All'articolo 6 si incarica il ministro della Salute di emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento attuativo.

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PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

(Definizioni)


1. Per "condizione medica debilitante" si intende:
a. trattamento di fine vita per pazienti affetti da cancro o da sindrome da immunodeficienza;
b. cancro, sindrome da immunodeficienza, virus da immunodeficienza, sclerosi multipla, glaucoma, o il trattamento di queste malattie o condizioni mediche se:
- la malattia o la condizione medica o il trattamento provoca sintomi severi, persistenti e non trattabili;
- nel contesto della malattia o condizione, sono stati fatti ragionevoli sforzi terapeutici durante un periodo di tempo ragionevole senza che questo sia risultato in un significativo alleviamento dei sintomi.
c. tutte quelle condizioni mediche che il ministro della Salute, con suo decreto, riterra' opportuno specificare di cui alle lettere a. e b..

2. Per "limite al possesso" si intende la quantita' di cannabis posseduta dal paziente, che non puo' superare tre piante di cannabis e 100 grammi di cannabis utilizzabile.

3. Per "coltivatore autorizzato" si intende una persona di almeno 18 anni senza condanne per reati legati al traffico di droga a cui e' stata rilasciata l'autorizzazione all'acquisto, alla coltivazione, al trasporto, al trasferimento, e alla vendita di cannabis.

4. Per "paziente autorizzato" si intende una persona a cui e' stata rilasciata dall'azienda sanitaria locale l'autorizzazione all'uso di cannabis per uso medico.

5. Per "intermediario autorizzato" si intende una persona di almeno 18 anni, senza condanne per reati legati al traffico di droga, delegata dal paziente autorizzato al prelievo ed al trasporto di cannabis dall'azienda sanitaria locale al domicilio del paziente autorizzato.

6. Per "luogo sicuro" si intende un edificio o spazio chiuso il cui accesso e' permesso solo ai coltivatori, fornitori e pazienti autorizzati.

7. Per "cannabis utilizzabile" sono da intendersi le foglie ed i fiori secchi di cannabis, e ogni mistura o preparazione a base di cannabis, escluso i semi, gli steli, e le radici della pianta.

8. Per "uso medico" si intende l'acquisto, il possesso, la coltivazione in luogo sicuro, l'uso ed il trasporto della cannabis o della attrezzatura necessaria alla sua somministrazione per alleviare i sintomi o gli effetti collaterali della condizione medica debilitante del paziente autorizzato.


Articolo 2
(Pazienti autorizzati, requisiti e procedure)


1. Per divenire un paziente autorizzato all'uso medico della cannabis, il medico curante deve aver diagnosticato una condizione medica debilitante.

2. L'azienda sanitaria in cui e' domiciliato il paziente esamina la richiesta di autorizzazione, da accogliere o rigettare secondo le seguenti procedure:
a. Il paziente con una condizione medica debilitante deve presentare la domanda presso l'azienda sanitaria locale. Se il paziente e' minore di diciotto anni di eta', la domanda deve essere firmata dai genitori o dal tutore legale. Il paziente deve allegare alla domanda la parte della propria cartella clinica o documentazione sanitaria rilevante alla natura della sua malattia ed i sintomi.
b. L'azienda puo' accogliere o rigettare la richiesta di autorizzazione entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui e' stata presentata in forma completa. Se la domanda e' accettata, l'azienda rilascia l'autorizzazione, valida su tutto il territorio nazionale.
c. E' istituita presso ciascuna azienda sanitaria locale una commissione per il riesame composta da tre medici, di cui almeno uno specialista in cure palliative. La commissione e' nominata dal dirigente dell'azienda sanitaria.
Se l'azienda sanitaria locale rigetta la domanda del paziente, lo stesso puo' ricorrere presso la commissione di riesame entro 7 giorni dalla data della notifica del rifiuto. La commissione di riesame decidera' a maggioranza se accettare o meno la domanda, entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui e' stato inoltrato il ricorso.
I membri della commissione di riesame per le autorizzazioni all'uso terapeutico della cannabis rimangono in carica per tre anni. Nel caso in cui un membro debba essere sostituito per qualsiasi motivo, il sostituto rimane in carica fino al termine naturale della nomina originale.


Articolo 3
(Intermediari autorizzati, requisiti e procedure)


1. Il paziente che per motivi di salute ha difficolta' a prelevare personalmente la cannabis per uso medico, puo' fare richiesta di un intermediario autorizzato presso l'azienda sanitaria locale.

2. Contestualmente o successivamente alla richiesta del paziente, il fornitore da autorizzare presenta una richiesta di autorizzazione nonche' il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti.

3. Il paziente autorizzato potra' in qualunque momento scegliere di non avvalersi del suo fornitore autorizzato o sceglierne un altro nelle modalita' indicate al comma 2.


Articolo 4
(Coltivatori autorizzati, requisiti e procedure)


1. Una persona puo' richiedere all'azienda sanitaria locale l'autorizzazione a divenire coltivatore autorizzato di cannabis. L'azienda puo' approvare o rigettare la domanda entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta. Se la domanda e' accettata, l'azienda rilascia l'autorizzazione dopo aver verificato che il richiedente non sia mai stato condannato per traffico di droga.
L'autorizzazione riporta il numero massimo di piante di cannabis coltivabili e la quantita' massima di cannabis utilizzabile da produrre per lo specifico coltivatore.

2. Il richiedente dovra' allegare alla domanda di autorizzazione:
a. certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti;
b. documentazione necessaria a dimostrare che il luogo in cui coltivera' e conservera' la cannabis e' sicuro ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b).

3. Il coltivatore e' autorizzato all'acquisto, al possesso, alla coltivazione, al trasferimento, al trasporto e alla vendita di cannabis. Il coltivatore potra' vendere esclusivamente alle aziende sanitarie locali, che a loro volta saranno gli unici autorizzati a vendere al paziente autorizzato per gli scopi di cui alla presente legge.

4. Il coltivatore autorizzato dovra' tenere un dettagliato registro delle piante di cannabis e della cannabis utilizzabile in suo possesso, nonche' dell'acquisto, del trasporto e della vendita. Nel registro dovranno essere annotate:
- la data in cui ogni pianta e' stata acquistata, piantata, trasportata, venduta e la quantita' di cannabis utilizzabile estratta da ogni pianta;
- la quantita' di cannabis utilizzabile acquistata, prodotta, conservata, trasportata e venduta.


Articolo 5
(Effetti)


1. La persona che e' in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 che non viola le disposizioni e gli scopi della presente legge, non e' punibile, per le sole condotte ivi previste, ai sensi degli articoli 73, 74, 75 e 75bis del d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.

2. Un medico che ha partecipato alla richiesta di autorizzazione per uso medico della cannabis non e' mai soggetto ad arresto, prosecuzione, o azione disciplinare dell'Ordine dei Medici, eccetto quando fornisce informazioni false sulla condizione del paziente.

3. Nessuno e' punibile ai sensi degli articoli 73, 75 e 75bis del d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 per il fatto di assistere un paziente autorizzato ad assumere cannabis per uso medico secondo le disposizioni della presente legge.

4. Il coltivatore autorizzato che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, e' punibile con una sanzione da 5.000 a 15.000 euro. Se tale violazione e' ripetuta tre volte nell'arco di cinque anni incorre nel ritiro definitivo dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.
La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, non e' punibile ai sensi degli articoli 73, 75 e 75bis del d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 a meno che tale violazione sia stata commessa ai fini della cessione o vendita a persone non autorizzate secondo quanto disposto dalla presente legge.

5. Ai procedimenti amministrativi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 7 agosto 1990.


Articolo 6
(Disposizioni di attuazione ed integrazione)


Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della Salute, con proprio decreto, stabilisce:
a. i termini, le forme e le modalita' attraverso i quali le aziende sanitarie locali rilasciano l'autorizzazione all'uso terapeutico della cannabis a pazienti, fornitori e coltivatori;
b. i criteri di sicurezza a cui devono attenersi i pazienti, i fornitori ed i coltivatori autorizzati per la coltivazione, la conservazione ed il trasporto di cannabis;
c. i termini, le forme e le modalita' attraverso i quali le aziende sanitarie locali acquistano, conservano e distribuiscono cannabis ai pazienti autorizzati e ai loro fornitori autorizzati;
d. i termini, le forme e le modalita' attraverso cui destinare la cannabis alle universita' e ai centri di ricerca autorizzati per lo studio e la sperimentazione clinica della cannabis e dei suoi derivati;
d. i termini, le forme e le modalita' attraverso cui effettuare controlli sull'attivita' dei coltivatori autorizzati;
e. le modalita' attraverso le quali i soggetti affetti da condizione medica debilitante sono informati sull'uso medico della cannabis attraverso l'azione dei medici di medicina generale;
f. l'inserimento nella tabella II, sezione B di cui all'articolo 14 del d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, dopo la sostanza Delorazepam, le sostanze seguenti: denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC); denominazione comune: Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC); denominazione chimica: (6aR,10aR) - 6a,7,8,10° - tetraidro-6,6,9 - trimetil - 3 - pentil - 6H -dibenzo[b,d]piran - 1 - olo.
 
 
 
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