Giovedì 4 giugno 2026
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Ambiente

TARI, la tassa sui rifiuti: una guida

Scheda · Rita Sabelli ·
Ultimo aggiornamento: marzo 2026


La TARI è la tassa sui rifiuti istituita dal 2014 in sostituzione della TARES. Il presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono deliberate autonomamente dai Comuni, con l'obbligo di coprire integralmente i costi del servizio. Le regole tariffarie e di qualità sono fissate da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), che dal 2018 ha competenza anche sul ciclo dei rifiuti.

Indice scheda
REGOLAMENTI COMUNALI E LORO EFFICACIA
CHI PAGA E DICHIARAZIONE DI INIZIO POSSESSO
SU COSA SI PAGA
QUANTO SI PAGA
COME E QUANDO SI PAGA
ESENZIONI E RIDUZIONI
BONUS TARI PER I NON ABBIENTI
METODO TARIFFARIO ARERA
REGOLE DI TRASPARENZA
LA TARIFFA PUNTUALE (TARIP)
ACCERTAMENTI, SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA
RIFERIMENTI NORMATIVI

 


REGOLAMENTI COMUNALI E LORO EFFICACIA

I regolamenti comunali sulla TARI devono essere approvati entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e comunicati telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) per la pubblicazione su www.finanze.gov.it. La pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento è condizione di efficacia del regolamento. Per verificare i regolamenti del proprio Comune si consulti il sito del MEF o il sito comunale.

 

 


CHI PAGA E DICHIARAZIONE DI INIZIO POSSESSO

Il soggetto obbligato è chi possiede o detiene i locali o le aree. I co-possessori sono obbligati in solido. In caso di detenzione temporanea non superiore a 6 mesi nello stesso anno solare, la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.

Per i locali in multipropietà e i centri commerciali integrati, è responsabile del pagamento il soggetto che gestisce i servizi comuni.

Dichiarazione di inizio possesso: va presentata compilando i moduli messi a disposizione dal Comune (spesso in modo contestuale alla variazione di residenza). Vale per gli anni successivi salvo modifiche che comportino una variazione del tributo. Restano fermi i dati delle superfici dichiarate per le precedenti imposte sui rifiuti (TARSU, TIA, TARES).

 

 


SU COSA SI PAGA

La TARI si applica sul possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative, e le aree comuni condominiali non detenute in via esclusiva.

La superficie tassabile è quella calpestabile per tutte le categorie di immobili. Per l'applicazione della tariffa si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei tributi precedenti.

 

 


QUANTO SI PAGA

La tariffa è commisurata all'anno solare e deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento) e dei costi di investimento.

Il Comune può scegliere tra due criteri di determinazione della tariffa:

 

  • il criterio tradizionale del DPR 158/1999, con una parte fissa (commisurata alla superficie) e una parte variabile (commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare);
  • il criterio "chi inquina paga", che commisura la tariffa alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, tenendo conto del tipo di attività svolta.

Per le occupazioni temporanee (inferiore a 183 giorni nello stesso anno) i Comuni stabiliscono una tariffa giornaliera.

Sull'importo della TARI si aggiunge il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (art. 19 D.Lgs. 504/1992), applicato in percentuale deliberata dalla Provincia.

 


COME E QUANDO SI PAGA

Il Comune stabilisce il numero e le scadenze delle rate, garantendo almeno due rate semestrali. È ammesso il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il pagamento può avvenire tramite:

  • modello F24;
  • bollettino di conto corrente postale;
  • strumenti elettronici bancari o postali (pagoPA, app bancarie).

A differenza dell'IMU, la TARI è pre-calcolata dal Comune che invia bollettini precompilati. Le prime rate sono calcolate sulle tariffe dell'anno precedente, con conguaglio sull'ultima rata in base ai regolamenti dell'anno in corso.

 


ESENZIONI E RIDUZIONI

Esenzione di legge: solo per le superfici dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono i produttori a proprie spese.

Riduzioni obbligatorie per legge:

  • fino al 20% della tariffa in caso di mancato o irregolare svolgimento del servizio o interruzione per cause di forza maggiore;
  • fino al 40% nelle zone dove non è effettuata la raccolta (graduale in base alla distanza dal punto di raccolta più vicino);
  • riduzioni in caso di raccolta differenziata dell'utenza domestica;
  • riduzioni proporzionate alle quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero.

Riduzioni facoltative (decise con regolamento comunale):

  • abitazioni con un unico occupante;
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo;
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedono all'estero per più di 6 mesi all'anno;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo;
  • bassa capacità contributiva della famiglia (valutata con ISEE).
     

BONUS TARI PER I NON ABBIENTI

Dal 2021 è operativo il bonus sociale TARI per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico, introdotto dal D.L. 124/2019 e disciplinato da ARERA. Il bonus consiste in una riduzione della TARI applicata automaticamente ai nuclei familiari che hanno già accesso ai bonus sociali per energia elettrica, gas e acqua (ovvero con ISEE sotto la soglia prevista, attualmente intorno a 9.530 euro, elevata a 20.000 euro per nuclei familiari con almeno 4 figli).

Il bonus viene applicato d'ufficio senza necessità di fare domanda specifica, purché il nucleo familiare abbia già presentato la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per l'ISEE. L'entità della riduzione varia a seconda del Comune e del gestore del servizio.

 


METODO TARIFFARIO ARERA

Dal 2020 ARERA ha introdotto un metodo tariffario uniforme a livello nazionale (MTR — Metodo Tariffario Rifiuti) che fissa i costi ammissibili nella tariffa e i criteri di calcolo, con aggiornamenti biennali. Il metodo distingue tra:

 

  • costi fissi (spazzamento, raccolta, gestione tariffe e rapporti con gli utenti);
  • costi variabili (trattamento e recupero differenziata, smaltimento indifferenziata).

Sono esclusi dalla tariffa i costi di servizi non strettamente connessi alla gestione dei rifiuti (derattizzazione, neve, verde pubblico, ecc.). ARERA fissa anche limiti di variazione annua delle tariffe per evitare aumenti eccessivi.

 


REGOLE DI TRASPARENZA

ARERA ha stabilito obblighi di trasparenza per i gestori del servizio rifiuti. I siti internet dei gestori devono contenere:

  • calendario e orari della raccolta dei rifiuti e dello spazzamento;
  • istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti;
  • informazioni su tariffe, modalità di pagamento e contatti per reclami.

Gli avvisi di pagamento devono riportare importi dettagliati, dati utili per le forme di pagamento previste e informazioni sui recapiti per reclami e richieste di rettifica.

 


LA TARIFFA PUNTUALE (TARIP)

I Comuni che hanno realizzato un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti (tramite chip sui contenitori, pesatura, ecc.) possono applicare una tariffa corrispettiva (TARIP) al posto della TARI. Non si tratta di una tassa ma di un corrispettivo, riscosso dal gestore del servizio. Il metodo di applicazione deve rispettare i criteri del DM 20/4/2017. La TARIP incentiva la riduzione e la differenziazione dei rifiuti, poiché lega direttamente la spesa alla quantità di rifiuti prodotti dall'utenza.

 


ACCERTAMENTI, SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA

In fase di accertamento il Comune può considerare come superficie tassabile quella pari all'80% della superficie catastale. Gli avvisi di accertamento emessi dal 1° gennaio 2020 sono esecutivi: consentono di avviare le azioni di riscossione coattiva (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento) senza la notifica di una cartella esattoriale separata.

Per le sanzioni applicabili si veda la scheda Sanzioni tributarie amministrative per le abitazioni.
Per i dettagli sulla riscossione coattiva si veda la scheda Tributi locali: la riscossione potenziata dal 2020.

 

 


RIFERIMENTI NORMATIVI

 

  • Legge 147/2013 (Stabilità 2014), art.1 commi 641-668 — istituzione TARI
  • DPR 158/1999 — metodo di calcolo tariffe rifiuti
  • DM 20/4/2017 — tariffa puntuale (TARIP)
  • D.L. 124/2019 convertito nella Legge 157/2019, art.57bis — bonus TARI
  • Legge 160/2019 (Bilancio 2020), commi 784-815 — riscossione coattiva
  • Delibere ARERA 443/2019 e 444/2019 — metodo tariffario e trasparenza
  • Delibere ARERA successive — aggiornamenti MTR biennali
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