RC Auto: le procedure di risarcimento danni
Le procedure di risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli sono fissate dal Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e sono essenzialmente due:
- la procedura di risarcimento diretto, per i sinistri tra due veicoli, rivolgendosi alla propria compagnia;
- la procedura di risarcimento ordinaria, per tutti gli altri casi, rivolgendosi alla compagnia della controparte.
In entrambi i casi accelera molto la procedura la compilazione del modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente), firmato da entrambe le parti.
Attenzione: prima di procedere per via giudiziaria è obbligatorio tentare la negoziazione assistita con un avvocato. Si veda la scheda: La negoziazione assistita obbligatoria prima di una causa.
Indice scheda
IL PRIMO PASSO: LA DENUNCIA DEL SINISTRO
PROCEDURA DI RISARCIMENTO ORDINARIA
PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO
IDENTIFICAZIONE DEI TESTIMONI
IL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
IL RIMBORSO DEL TERZO TRASPORTATO
ACCESSO AGLI ATTI
IVASS: SEGNALAZIONI E RECLAMI
CASI PARTICOLARI
ARCHIVI ANTIFRODE
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI
IL PRIMO PASSO: LA DENUNCIA DEL SINISTRO
Al verificarsi di un sinistro i conducenti — o i proprietari se diversi — sono tenuti a denunciare l'accaduto alla propria compagnia entro 3 giorni (art. 1913 c.c.). Chi omette la denuncia rischia di perdere il diritto all'indennizzo. Il diritto al risarcimento si prescrive in 2 anni dall'evento (art. 2947 c.c.).
Per la denuncia può essere utilizzato il modello CAI (detto anche modulo BLU), che semplifica la procedura sia in caso di risarcimento diretto che ordinario. Può essere usato anche quando non c'è accordo con la controparte: in quel caso si compila solo la parte relativa al proprio veicolo.
PROCEDURA DI RISARCIMENTO ORDINARIA
Si applica in tutti i casi in cui non è utilizzabile il risarcimento diretto. Il danneggiato si rivolge alla compagnia della controparte.
Danni solo alle cose: inviare richiesta di risarcimento alla compagnia della controparte (raccomandata A/R o PEC), specificando i fatti, i dati anagrafici e fiscali delle persone da risarcire, il luogo dove le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione per almeno 5 giorni non festivi.
Danni anche alle persone: la richiesta deve indicare anche età, attività, reddito del danneggiato, entità delle lesioni con certificazioni mediche (compresa quella di avvenuta guarigione), eventuale riferimento ad assicurazioni sociali, e in caso di decesso lo stato di famiglia.
Termini di risposta della compagnia (dall'invio della documentazione completa):
- 30 giorni se il modulo è sottoscritto da entrambi i conducenti o è stato usato il CAI;
- 60 giorni se sono contestati solo danni alle cose;
- 90 giorni se vi sono danni anche alle persone.
Se la compagnia ritiene la documentazione incompleta, deve richiederne l'integrazione entro 30 giorni dalla ricezione; i termini decorrono dalla ricezione degli atti integrativi.
Una volta proposto il rimborso, si aprono tre scenari:
- Accettazione: la compagnia versa le somme entro 15 giorni. Attenzione alla quietanza liberatoria: la sua firma preclude richieste di maggior danno. Se si vuole riservarsi tale diritto, far inserire la formula "salvo l'eventuale maggior danno".
- Non accettazione: la compagnia paga comunque entro 15 giorni come acconto. La riscossione non preclude ulteriori richieste, ma la firma di una quietanza liberatoria sì.
- Mancata risposta: la compagnia deve liquidare entro 30 giorni dalla proposta. Valgono le stesse avvertenze sulla quietanza.
Se la compagnia non risponde nei termini o l'offerta non è accettata, è necessario avviare la negoziazione assistita obbligatoria prima di procedere per via giudiziaria.
PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO
Prevista dagli artt. 149-150 del D.Lgs. 209/2005 e resa operativa dal D.P.R. 254/2006. Il danneggiato si rivolge alla propria compagnia assicuratrice.
Quando si applica:
- sinistri tra due veicoli con danni agli stessi, ai conducenti (lesioni lievi, da 1 a 9 punti di invalidità) o alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente;
- veicoli immatricolati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, assicurati con imprese aderenti al sistema CARD.
Come si procede:
Il danneggiato invia richiesta alla propria compagnia (raccomandata A/R consigliata), con copia per conoscenza alla compagnia dell'altra parte. La richiesta deve contenere:
- nomi degli assicurati, targhe e compagnie dei veicoli coinvolti;
- descrizione del sinistro e circostanze;
- generalità di eventuali testimoni e intervento delle forze dell'ordine;
- luogo e orari di disponibilità per le perizie;
- in caso di danni ai conducenti: età, attività, reddito, certificazioni mediche.
La propria compagnia liquida il danno per conto di quella del responsabile, sulla quale si rivalerà tramite la stanza di compensazione gestita da CONSAP.
Particolarità del risarcimento diretto:
- la compagnia deve fornire assistenza informativa e tecnica per la compilazione della richiesta;
- le spese legali eventualmente sostenute dall'assicurato non vengono rimborsate dalla compagnia se l'offerta viene accettata;
- se la compagnia ritiene che il sinistro non rientri nell'ambito del risarcimento diretto, deve comunicarlo entro 30 giorni e trasferire il fascicolo alla compagnia del danneggiante, attivando la procedura ordinaria;
- in caso di disaccordo, la negoziazione assistita e l'eventuale azione legale si fanno nei confronti della propria compagnia.
Fonte: D.Lgs. 209/2005 artt.149-150; D.P.R. 254/2006; Provvedimento IVASS 79/2018
IDENTIFICAZIONE DEI TESTIMONI
Per i sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione dei testimoni deve avvenire al momento della denuncia o al primo atto formale del danneggiato. In mancanza, la compagnia deve chiedere notizie sui testimoni entro 60 giorni dalla denuncia (raccomandata A/R); il danneggiato ha altri 60 giorni per rispondere.
Le identificazioni effettuate oltre questi termini non costituiscono prova ammissibile in giudizio, salvo che risultino da verbale delle forze dell'ordine.
Fonte: D.Lgs. 209/2005 art.135, modificato dalla Legge 124/2017
IL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
In alternativa al risarcimento in denaro, se previsto dal contratto, l'assicurato può optare per la riparazione gratuita presso officine convenzionate con la propria compagnia.
La legge prevede che il risarcimento in forma specifica possa avvenire anche presso un'officina di fiducia del danneggiato, con rimborso integrale della spesa. In questo caso l'officina deve fornire tutta la documentazione fiscale e rilasciare una garanzia sugli interventi di almeno due anni per le parti non soggette a usura ordinaria.
Fonte: D.Lgs. 209/2005 art.148, modificato dalla Legge 124/2017
IL RIMBORSO DEL TERZO TRASPORTATO
I terzi trasportati nel veicolo coinvolto nel sinistro vanno risarciti dalla compagnia che assicura il veicolo su cui si trovavano, indipendentemente dall'accertamento delle responsabilità. La richiesta va presentata seguendo la procedura di risarcimento ordinaria.
Il D.Lgs. 184/2023 ha rafforzato ulteriormente la tutela dei trasportati, garantendo il risarcimento anche nei casi in cui la responsabilità non sia ancora stata accertata.
Fonte: D.Lgs. 209/2005 art.141; D.Lgs. 184/2023
ACCESSO AGLI ATTI
L'assicurato o il danneggiato hanno diritto di consultare tutti i documenti e gli atti relativi all'iter di risarcimento (esclusi quelli inerenti all'accertamento di indizi o prove di comportamenti fraudolenti). La richiesta va inviata alla compagnia (raccomandata A/R) citando l'art. 146 del D.Lgs. 209/2005; la compagnia deve rispondere entro 60 giorni. In caso di inadempimento si può fare reclamo all'IVASS.
IVASS: SEGNALAZIONI E RECLAMI
L'IVASS è l'autorità di vigilanza in campo assicurativo. Sul suo sito si trovano informazioni pratiche, modulistica per reclami e la possibilità di verificare la regolare autorizzazione delle compagnie.
Reclami e informazioni sul sito IVASS
CASI PARTICOLARI
Sinistro in Italia con veicolo straniero
La domanda di risarcimento va inoltrata all'UCI (Ufficio Centrale Italiano), che indicherà la società incaricata della liquidazione.
Sito UCI
Sinistro all'estero (Spazio Economico Europeo)
La richiesta può essere inviata alla compagnia del responsabile o al suo rappresentante in Italia (mandatario). Il termine di risposta è di 3 mesi dalla ricezione. Informazioni sui rappresentanti in Italia sono disponibili presso il Centro di Informazione Italiano dell'IVASS.
Sinistro all'estero con veicolo non SEE
Se il Paese è aderente al sistema Carta Verde, la richiesta va indirizzata alla compagnia del responsabile o al Bureau nazionale del Paese dove è avvenuto il sinistro. Gli indirizzi dei Bureau sono sul sito UCI.
Veicolo non assicurato, non identificato o assicurato con impresa in liquidazione
Il risarcimento avviene tramite il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, gestito da CONSAP. Il D.Lgs. 184/2023 ha ampliato i casi di accesso al Fondo.
Informazioni sul Fondo di Garanzia — CONSAP
ARCHIVI ANTIFRODE
Presso l'IVASS è attivo l'AIA (Archivio Integrato Antifrode), che collega la banca dati sinistri, l'anagrafe testimoni, l'anagrafe danneggiati e altre banche dati esterne (archivio nazionale veicoli, PRA, anagrafe abilitati alla guida). Le compagnie lo consultano per rilevare anomalie prima di liquidare i sinistri. I dati sono conservati per 5 anni dalla definizione del sinistro e sono consultabili anche dai privati coinvolti tramite il sito IVASS.
Fonte: D.Lgs. 209/2005 art.135; D.L. 179/2012 art.21; Provvedimento IVASS 23/2016
- D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), artt. 137-155
- D.P.R. 254/2006 (risarcimento diretto)
- D.Lgs. 198/2007
- D.L. 1/2012 convertito nella Legge 27/2012
- D.L. 179/2012 convertito nella Legge 221/2012
- Legge 124/2017 (Concorrenza 2017), art.1 commi 9/10/15/17/18
- Provvedimento IVASS 18/2014 modificato dal 43/2016
- Provvedimento IVASS 79/2018 (criteri compensazione CARD, in vigore dal 1/1/2019)
- D.Lgs. 184/2023 (recepimento Direttiva UE 2021/2118)