Sabato 6 giugno 2026
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Auto e moto

RC Auto: i contratti e le regole

Scheda · Rita Sabelli ·
Ultimo aggiornamento: marzo 2026


I contratti RC auto sono regolati dal codice civile e dal Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), il testo unico che dal 2006 ha accorpato tutta la normativa di settore, più volte aggiornato. L'ultima riforma significativa è il D.Lgs. 184/2023, che ha recepito la Direttiva UE 2021/2118 e ha introdotto importanti novità su massimali, risarcimento e tutela delle vittime.

Come noto, vi è l'obbligo di assicurare i veicoli a motore per la responsabilità civile verso terzi. La copertura vale anche per i danni causati all'estero (nell'UE), con la carta verde dell'UCI (Ufficio Centrale Italiano).

Indice scheda
INFORMAZIONI E PREVENTIVI PERSONALIZZATI
IL CONTRATTO
CLASSE DI MERITO, VALIDITÀ, VARIAZIONE E MANTENIMENTO
SCADENZA DELLA POLIZZA E ATTESTATO DI RISCHIO
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E CONTROLLI A DISTANZA
L'AGENTE PLURIMANDATARIO
CONTESTAZIONI, RICHIESTE, RECLAMI
IL CONTRATTO SOTTOSCRITTO A DISTANZA
SCATOLA NERA, CONTRATTO BASE E SCONTI OBBLIGATORI
NOVITÀ D.LGS. 184/2023
FONTI NORMATIVE
LINK UTILI

 


INFORMAZIONI E PREVENTIVI PERSONALIZZATI

Presso i punti vendita e sui siti internet, gli agenti assicurativi devono rendere disponibili:

 

  • i documenti precontrattuali previsti dalla legge (tra cui l'informativa del Regolamento IVASS 40/2018);
  • le condizioni generali e speciali di polizza;
  • il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato, con indicazione del premio globale, della provvigione riconosciuta all'intermediario e dell'eventuale sconto applicato.

Ogni preventivo ha validità non inferiore a 60 giorni. Per confrontare preventivi RC auto il sito dell'IVASS mette a disposizione il preventivatore gratuito e anonimo, utile anche per verificare che la compagnia scelta sia regolarmente autorizzata.

Fonte: D.Lgs. 209/2005 art.131 e segg.; Provvedimento IVASS 23/2008 aggiornato dal 76/2018

 


IL CONTRATTO

Il contratto è il documento che sancisce i diritti dell'assicurato. È bene distinguere cosa deriva dalla legge e cosa deve essere esplicitamente previsto dal contratto.

DISPOSIZIONI FISSATE DALLA LEGGE

Obbligo a contrarre
Le imprese di assicurazione devono accettare le richieste di copertura obbligatoria, nel rispetto delle condizioni di polizza e di tariffa. In caso di legittima mancata accettazione devono ricalcolare il premio e inviare un nuovo preventivo.
Fonte: D.Lgs. 209/2005 art.132, modificato dalla Legge 124/2017

Massimali minimi
Con il D.Lgs. 184/2023 i massimali minimi obbligatori sono stati aggiornati:

  • 6,45 milioni di euro per sinistro per danni alla persona (indipendentemente dal numero delle vittime);
  • 1,3 milioni di euro per sinistro per danni alle cose.

I nuovi massimali si applicano ai contratti stipulati o rinnovati dal 23 dicembre 2023.
Fonte: D.Lgs. 209/2005 art.128, modificato dal D.Lgs. 184/2023

Soggetti esclusi dalla copertura
Sono esclusi, salvo diversa previsione contrattuale, il conducente responsabile del sinistro, il proprietario, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, e i loro coniugi non separati, conviventi, parenti ascendenti e discendenti e affini fino al terzo grado conviventi o a loro carico.
Fonte: D.Lgs. 209/2005 art.129

Clausole bonus/malus o franchigia
Devono essere indicate ad ogni scadenza annuale, in valore assoluto e in percentuale, già dal preventivo. In alternativa devono essere previste clausole di franchigia o formule miste.
Fonte: D.Lgs. 209/2005 art.133, modificato dalla Legge 124/2017

Copertura utenti vulnerabili della strada
Il contratto RC auto copre i danni alle persone e alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati coinvolti in sinistri, accertata la responsabilità del conducente assicurato. Il D.Lgs. 184/2023 ha rafforzato ulteriormente questa tutela.
Fonte: D.Lgs. 209/2005 art.142 ter; D.Lgs. 184/2023

Nullità dei contratti e divieto di abbinamento
Sono nulli i contratti stipulati con compagnie non autorizzate dall'IVASS. Le compagnie non possono subordinare la copertura obbligatoria alla sottoscrizione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.
Fonte: D.Lgs. 209/2005 artt.167 e 170

Rimborso del premio residuo
In caso di furto del mezzo, il contratto cessa il giorno successivo alla denuncia e il contraente ha diritto al rimborso del premio residuo (esclusi eventuali premi per garanzie volontarie aggiuntive). Stesso diritto in caso di rottamazione o cessazione dalla circolazione.
Fonte: D.Lgs. 209/2005 art.122 comma 3; DM 86/2008 art.10

Passaggio di proprietà del mezzo assicurato
In caso di vendita del mezzo il contratto può: risolversi con rimborso del premio residuo; passare all'acquirente con la classe di merito di quest'ultimo; essere trasferito a un nuovo mezzo acquistato dal venditore con mantenimento della classe di merito.
Fonte: D.Lgs. 209/2005 art.171; DM 86/2008

Riduzione premio per automobilisti virtuosi
La riduzione del premio per chi non ha causato sinistri deve essere automatica e indicata preventivamente in valore assoluto e percentuale. Dal secondo anno la compagnia può applicare incrementi tariffari, ma deve comunicarli con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
Fonte: D.Lgs. 209/2005 art.133, modificato dalla Legge 124/2017

Sconto per più polizze con guida esclusiva
Le imprese devono applicare uno sconto significativo a chi contrae più polizze per veicoli di propria proprietà con clausola di guida esclusiva per ciascuno.
Fonte: Legge 124/2017 art.1 comma 11

Aree riservate sui siti delle compagnie
Sui siti delle compagnie devono essere disponibili aree riservate ai clienti per consultare coperture in essere, condizioni contrattuali, stato dei pagamenti e attestato di rischio telematico. Il servizio è gratuito.
Fonte: D.L. 179/2012; Provvedimento IVASS n.7 del 16/7/2013

DISPOSIZIONI ESCLUSIVAMENTE CONTRATTUALI

Sospensione della polizza
Non è un obbligo per le compagnie ma viene solitamente concessa. Il periodo massimo di sospensione è di cinque anni, entro i quali è possibile riattivare il contratto con la vecchia classe di merito. Se alla sospensione non segue la riattivazione, è rimborsabile la parte di premio non goduta.

Mantenimento classe di merito in caso di sinistro
È possibile quando il contratto lo preveda esplicitamente, dietro rimborso da parte dell'assicurato dell'importo liquidato dalla compagnia al danneggiato.

 


CLASSE DI MERITO, VALIDITÀ, VARIAZIONE E MANTENIMENTO

Classe di merito universale (CU)
La classe di riferimento è quella universale (CU) fissata dall'IVASS. In caso di prima immatricolazione si applica la CU 14. La classe varia in base alla sinistrosità registrata; la classe "peggiore" è la CU 18.
Fonte: Provvedimento IVASS 72/2018

Classe di merito valida cinque anni
In caso di mancato rinnovo, sospensione o cessazione del rischio (vendita, rottamazione, furto, ecc.), l'ultimo attestato di rischio conserva validità per cinque anni.
Fonte: D.Lgs. 209/2005 art.134 comma 3; Provvedimento IVASS n.72/2018

Mantenimento della classe di merito — casi specifici

 

  • Nucleo familiare (dal 16/2/2020): per tutti i conviventi, sia in caso di nuova polizza che di rinnovo, deve essere applicata la classe di merito più favorevole già maturata da uno dei componenti, a prescindere dal tipo di veicolo. In caso di rinnovo è necessario che non risultino sinistri con colpa nell'ultimo quinquennio.
  • Veicoli già assicurati all'estero: si consegna una dichiarazione dell'assicuratore estero per individuare la CU applicabile. In mancanza si applica la CU 14.
  • Cambio titolarità, trasferimento tra coniugi/conviventi, leasing, rottamazione, furto, eredità: in tutti questi casi la classe maturata può essere trasferita o mantenuta secondo le regole dettagliate nel Provvedimento IVASS n.72/2018 art.7.


Variazione della classe in seguito a sinistro
Le compagnie non possono applicare variazioni peggiorative senza aver prima accertato la responsabilità principale del contraente. Per chi ha installato una scatola nera, gli eventuali aumenti devono essere inferiori a quelli normalmente applicati.
Fonte: D.Lgs. 209/2005 art.134, commi 4ter e 4quater, modificato dalla Legge 124/2017

 

 


SCADENZA DELLA POLIZZA E ATTESTATO DI RISCHIO

Le polizze RC auto non prevedono rinnovo automatico: scadono ogni anno e la compagnia deve avvisare l'assicurato con almeno 30 giorni di anticipo. La copertura rimane operante fino all'attivazione della nuova polizza, ma non oltre 15 giorni dalla scadenza.

L'attestato di rischio viene consegnato esclusivamente per via telematica, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'area riservata del sito della compagnia. Il passaggio da una compagnia all'altra avviene interamente per via telematica, senza che il contraente debba "produrre" fisicamente l'attestato.

L'attestato di rischio contiene:

 

  • dati del contraente, del proprietario e del veicolo;
  • numero del contratto e forma tariffaria;
  • data di scadenza del contratto;
  • classe di merito CU di provenienza e di assegnazione per l'annualità successiva;
  • tabella di sinistrosità degli ultimi 10 anni (con indicazione di sinistri a responsabilità principale e paritaria);
  • tipologia del danno pagato (cose, persone o misto);
  • Codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR).

Fonte: D.Lgs. 209/2005 art.170bis; Provvedimenti IVASS n.9/2015, n.71/2018 e n.72/2018

 


CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E CONTROLLI A DISTANZA

Il certificato di assicurazione viene consegnato all'atto del pagamento del premio e costituisce prova della regolare copertura. È bene tenerlo a bordo del veicolo per identificare la polizza in caso di incidente e per i controlli.

Il contrassegno cartaceo da esporre sul parabrezza è stato abolito dal 18 ottobre 2015 e sostituito dalla circolazione telematica dei dati. Le apparecchiature automatiche omologate possono rilevare a distanza la mancanza di copertura assicurativa e inviare il verbale a casa senza contestazione immediata. La sanzione per mancata copertura è compresa tra 849 e 3.396 euro (art.193 C.d.S.), con riduzioni se si ottempera entro certi termini.

Fonte: D.L. 1/2012 art.31; D.L. 179/2012 art.21; Legge 124/2017 art.1 comma 23; Regolamento IVASS 40/2018

 

 


L'AGENTE PLURIMANDATARIO

L'agente assicurativo deve essere iscritto al RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi) tenuto dall'IVASS. Dal 2008 è sempre più diffuso l'agente plurimandatario, che lavora per più compagnie, poiché la legge vieta i contratti di esclusiva. Gli agenti possono collaborare tra loro utilizzando i rispettivi mandati, rispondendo in solido per eventuali danni al cliente.

Fonte: D.L. 223/2006; D.L. 179/2012; D.Lgs. 68/2018

 

 


CONTESTAZIONI, RICHIESTE, RECLAMI

In caso di mancato rispetto delle normative è possibile inviare un reclamo alla compagnia (si consiglia raccomandata A/R o PEC). La risposta deve pervenire entro 45 giorni. In caso di risposta mancante o insoddisfacente il reclamo può essere "girato" all'IVASS, che apre un'istruttoria della durata massima di 120 giorni. Questa procedura non è attivabile se ci si è già rivolti all'autorità giudiziaria.

Modulistica e informazioni sul sito IVASS

Si veda anche la scheda: Polizze assicurative: procedure di gestione dei reclami

 

 


IL CONTRATTO SOTTOSCRITTO A DISTANZA

Tutte le regole descritte si applicano anche ai contratti RC auto sottoscritti a distanza (internet, telefono, ecc.). In questi casi la legge prevede l'obbligo di fornire informazioni precontrattuali complete e il diritto di recesso entro 14 giorni, pagando solo il premio per i giorni di copertura effettiva e a condizione che non si sia verificato un sinistro.

Per approfondimenti: Banche, assicurazioni e finanziarie: contratti a distanza

 

 


SCATOLA NERA, CONTRATTO BASE E SCONTI OBBLIGATORI

Contratto base
Il contratto base RC auto è una polizza standard con clausole minime uniformi per tutte le compagnie, a prezzo libero. Prima della sottoscrizione le compagnie devono fornire al cliente informazioni sui propri contratti base tramite collegamento al preventivatore IVASS. Sul contratto deve apparire la dichiarazione del cliente di aver ricevuto tali informazioni.
Fonte: D.Lgs. 209/2005 art.132bis introdotto dalla Legge 124/2017

Sconti obbligatori
Le compagnie devono applicare sconti significativi (indicati in valore assoluto e in percentuale sul preventivo) in caso di:

 

  • accettazione di ispezione del veicolo a spese della compagnia;
  • installazione di una scatola nera (o dispositivo equivalente) per la registrazione dell'attività del veicolo;
  • installazione di dispositivi che impediscano l'avvio del motore in caso di tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Il costo dei dispositivi e della loro installazione e manutenzione è a carico delle compagnie; la titolarità spetta all'assicurato. A chi installa la scatola nera e non ha causato sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria negli ultimi quattro anni, e risiede in zone ad alta sinistrosità individuate dall'IVASS, deve essere praticato uno sconto aggiuntivo.

Gli sconti applicati da ciascuna compagnia devono essere pubblicati sul sito ufficiale entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Fonte: D.Lgs. 209/2005 art.132ter introdotto dalla Legge 124/2017; Provvedimento IVASS 73/2018

 


NOVITÀ D.LGS. 184/2023

Il D.Lgs. 184/2023 ha recepito la Direttiva UE 2021/2118 e ha introdotto modifiche rilevanti in vigore dal 23 dicembre 2023:

  • Massimali aumentati: come indicato nella sezione "Il contratto", i massimali minimi sono saliti a 6,45 milioni di euro per danni alla persona e 1,3 milioni di euro per danni alle cose.
  • Estensione della copertura: l'obbligo assicurativo è esteso ai veicoli utilizzati in aree private ma accessibili al pubblico (es. parcheggi privati aperti). I veicoli fermi in proprietà privata chiusa sono invece esclusi.
  • Tutela rafforzata delle vittime vulnerabili: pedoni e ciclisti godono di maggiori tutele risarcitorie, con presunzione di non colpa salvo prova contraria.
  • Veicoli storici: introdotta la possibilità di stipulare polizze specifiche per i veicoli d'epoca con utilizzo limitato.
  • Insolvenza della compagnia: rafforzate le tutele per le vittime in caso di insolvenza dell'impresa assicuratrice.

Fonte: D.Lgs. 184/2023 (recepimento Direttiva UE 2021/2118)

 


FONTI NORMATIVE

 

  • Codice civile artt. 1882-1932
  • D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private)
  • D.L. 223/2006 convertito nella Legge 248/2006
  • D.L. 7/2007 convertito nella Legge 40/2007 (Bersani bis)
  • D.Lgs. 198/2007 (direttiva 2005/14/CE)
  • D.L. 1/2012 convertito nella Legge 27/2012
  • D.L. 179/2012 convertito nella Legge 221/2012
  • DM Ministero Sviluppo Economico 86/2008
  • Legge 124/2017 (Legge Concorrenza 2017)
  • D.Lgs. 68/2018 (distribuzione assicurativa)
  • D.Lgs. 184/2023 (recepimento Direttiva UE 2021/2118)


Provvedimenti IVASS:

  • Provvedimento IVASS n.9/2015 (aggiornato dal n.71/2018)
  • Provvedimento IVASS n.71/2018
  • Provvedimento IVASS n.72/2018 (classi di merito)
  • Provvedimento IVASS n.73/2018 (scatola nera)
  • Regolamento IVASS 40/2018

LINK UTILI

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