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Incentivi 2018: agevolazioni e bonus per gli individui e le famiglie
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
17 gennaio 2018 9:12
 
Per il 2018 sono usufruibili quasi tutte le agevolazioni del 2017. Alcune erano state già finanziate per il 2018 da normative precedenti, per altre è intervenuta come al solito la legge di Bilancio/Stabilità (legge 205/2017).

Riconfermata e rifinanziata la CARTA ACQUISTI, mentre la CARTA SIA è stata abrogata e sostituita dal nuovo REI – REDDITO DI INCLUSIONE, un beneficio per le famiglie disagiate che abbina un’erogazione monetaria (sulla cosiddetta carta REI) a progetti personalizzati per l’inclusione della famiglia nella società e nel mondo del lavoro. Nello stesso ambito alcuni fondi sono stati riservati ad interventi sperimentali a favore di soggetti maggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine a causa di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Per fruire del BONUS 18ENNI di 500 euro coloro che sono diventati maggiorenni nel 2017 possono registrarsi all’apposito sito entro il 30 Giugno 2018; per gli STUDENTI DI MUSICA prorogato a tutto il 2018, con dotazione di 10 milioni di euro, il BONUS per l’acquisto di uno strumento musicale del valore unitario fino a 2.500 euro.

Il PREMIO NASCITA ci risulta ancora attivo mentre deve ancora partire il FONDO SOSTEGNO ALLA NATALITÀ, introdotto nel 2017 al posto del vecchio “Fondo credito nuovi nati” per fornire “garanzie” di Stato al credito concesso a famiglie che fanno o adottano figli, e finanziato in modo piuttosto sostanzioso (14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per il 2019, 13 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021).

Sempre in questo ambito troviamo come per gli anni scorsi il BONUS BEBE’ relativamente a figli nati o adottati nel 2018 con dotazione per questo anno di 185 milioni di euro (218 milioni di euro per il 2019) e il fondo che finanzia i VOUCHER PER LE MAMME LAVORATRICI, rifinanziato per 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed esteso anche alle lavoratrici autonome o imprenditrici.

Intoccate le novità già previste inerenti l’incremento degli ASSEGNI FAMILIARI per i lavoratori con famiglia numerosa -previsto per il triennio 2017/2019- e il fondo CONIUGI IN STATO DI BISOGNO attivato per i coniugi separati che non ricevono l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempimento dell’ex, la cui sperimentazione è partita in ritardo.

Per quanto riguarda i mutui non risulta rifinanziato il fondo di garanzia “prima casa” mentre continua ad operare il cosiddetto “plafond casa” con agevolazioni decise dalle banche che aderiscono volontariamente. Attiva fino a Luglio 2018 anche la possibilità di sospendere per 12 mesi rate di finanziamenti e mutui se la banca ha aderito al relativo accordo con l’ABI.

Per i fondi affitti gestiti localmente dai Comuni rimane quello destinato specificatamente agli inquilini morosi (cosiddetta morosità incolpevole) mentre non viene rifinanziato -se non dal 2019- il “Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione” relativo in generale a situazioni di difficoltà degli inquilini.

Una novità è lo stanziamento di fondi per gli anni dal 2018 al 2020 (20 milioni di euro per ciascun anno) riservato ad interventi normativi -futuri- a favore delle persone che assistono un familiare non autosufficiente (detti “CAREGIVER FAMILIARI”).

Rinnovati come sempre anche i bonus sulle bollette di elettricità e del gas per i meno abbienti.

Da segnalare in ultimo, attivata con un ritardo di due anni, la CARTA FAMIGLIA destinata a famiglie numerose per l'acquisto agevolato di beni e servizi. 

Indice scheda:
- CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD)
- CARTA FAMIGLIA
- CARTA SIA – SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA
- REI - REDDITO DI INCLUSIONE
- INTERVENTI PER MAGGIORENNI CHE VIVONO FUORI DALLA FAMIGLIA
- SOSTEGNO PER CHI ASSISTE UN FAMILIARE NON AUTOSUFFICIENTE (CAREGIVER FAMILIARI)
- ASSEGNI FAMILIARI A LAVORATORI CON FAMIGLIA NUMEROSA
- CARTA “CULTURA” PER MAGGIORENNI (BONUS 18ENNI)
- BONUS BEBE' 2018
- PREMIO NASCITA/ADOZIONE DI MINORE
- BONUS (VOUCHER) MAMME LAVORATRICI PER BABY SITTER O ASILO NIDO
- BONUS ASILI NIDO per i nati dal 2016
- 80 EURO IN BUSTA PAGA
- FONDO A TUTELA DEL CONIUGE IN STATO DI BISOGNO
- CONTRIBUTO PER STUDENTI DI MUSICA
- FINANZIAMENTI: FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA’
- FINANZIAMENTI E MUTUI: SOSPENSIONE RATE PER 12 MESI
- MUTUI: AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO “PRIMA CASA” E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI RESIDENZIALI (PLAFOND CASA)
- FONDI AFFITTI (inquilini morosi)
- BONUS ELETTRICITA'
- BONUS GAS
- BONUS ACQUA

CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD)
Cos'è
La carta acquisti è una tessera di pagamento -tipo bancomat- che viene "caricata" a spese dello Stato di una somma annuale di 480 euro, accreditati con rate bimestrali di 80 euro. Gli 80 euro di ciascun bimestre possono essere spesi al massimo entro i due bimestri successivi. E' una carta che non ha scadenza -quindi quelle ottenute dal 2009 in poi possono essere utilizzate anche nel 2017- ed è concessa ad anziani o famiglie con bimbi piccoli che rispondono a determinati requisiti (vedi più avanti). Va richiesta presso gli uffici postali compilando un modulo che poi le Poste inoltreranno all'INPS il quale invierà la carta inizialmente priva di fondi. Il modulo si trova anche sui siti di INPS, POSTE ITALIANE, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Prima di accreditare il bonus, l'INPS verificherà la sussistenza dei requisiti e la correttezza della richiesta.
La carta sarà poi caricata all'inizio di ogni bimestre, con inizio il bimestre successivo alla richiesta (per esempio se la richiesta viene fatta a Gennaio o Febbraio il primo accredito sarà fatto nel bimestre Marzo-Aprile). Una volta avvenuto il primo accredito, le Poste inviano a casa dell'interessato il codice PIN necessario all'utilizzo della carta.
L'interlocutore in caso di problemi, dubbi o difficoltà è e resta la Posta, che deve rilasciare, se richiesta, la stampa della posizione individuale del richiedente, contenente il riconoscimento del diritto di fruizione del bonus.
Informazioni sugli accrediti e sul saldo disponibile possono essere ottenute, oltre che presso l'ufficio postale, anche chiamando il numero verde 800-666-888 o presso gli sportelli Postamat.
La carta può essere utilizzata per l'acquisto di alimentari in negozi abilitati (che espongono un logo particolare riferito alla carta), in farmacia, per pagare bollette energetiche e spese sanitarie. In determinati negozi convenzionati è usufruibile anche uno sconto aggiuntivo del 5%. Alcuni enti locali, inoltre, incrementano i benefici della carta aumentando l'accreditamento bimestrale (per esempio la Regione Friuli, il Comune di Alessandria, etc.).

Chi la può ottenere
E' concessa ai cittadini italiani residenti in Italia anziani o genitori di bambini di età non superiore ai tre anni. Dal 1/1/2014 è estesa anche ai cittadini di un paese UE e/o loro familiari non aventi cittadinanza in uno stato membro ma titolari di diritto di soggiorno, nonchè a stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Sono inclusi gli anziani che, contemporaneamente:
- abbiano più di 65 anni e abbiano avuto un imposta Irpef netta pari a zero nell'anno precedente a quello della richiesta oppure nel secondo anno antecedente;
- non godano di trattamenti pensionistici o assistenziali che superino, cumulati a eventuali redditi propri, i 6.863,29 € annui (9.151,05€ se di età pari o superiore a 70 anni) (*);
- abbiano un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 6.863,29€ (*);
- non siano intestatari, da soli o col coniuge, di più di un'utenza elettrica domestica, di utenze elettriche non domestiche, di più di un'utenza del gas, di più di un autoveicolo, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000;
- non fruiscano di vitto pagato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in istituti di cura o in istituti di pena.

Note:
- i trattamenti pensionistici da considerare sono quelli in essere nell'anno di presentazione della domanda;
- la quattordicesima e l'importo aggiuntivo non costituiscono reddito ai fini della verifica dei requisiti necessari all'ottenimento della carta;
- (*) valori valevoli per l'anno 2018 adeguati con aggiornamento ISTAT.

Sono inclusi i bambini (e, come fruitori, i genitori, gli affidatari o i tutori) che, contemporaneamente:
- abbiano meno di tre anni;
- abbiano un ISEE inferiore a euro 6.863,29€ (*);
- non siano, insieme a chi ne esercita la potestà, l'affido o la tutela, intestatari di più di un'utenza elettrica domestica, di più di un'utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas, di più di due autoveicoli, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000.

Note:
- il possesso del requisito anagrafico anche per un solo giorno del periodo di riferimento per l'accredito (esempio: bimbo che compie tre anni il 2/1/09) dà diritto all'accredito per l'intero periodo (nell'esempio: primo bimestre 2009). Stessa cosa per la validità dell l'ISEE;
- in caso di coniugi non legalmente separati il reddito da considerare, al fine di calcolare quello del nucleo familiare, è quello di entrambi e l'ISEE deve considerare anche il coniuge che magari non vive più in casa.
- (*) valori valevoli per l'anno 2018 adeguati con aggiornamento ISTAT.

Nel primo caso la carta viene intestata all'anziano, nel secondo ai genitori (affidatari o tutori). Se questi ultimi hanno potestà su più di un bimbo con i requisiti visti sopra, viene concesso un beneficio multiplo sulla stessa carta (uno per bimbo).

I beneficiari con impedimenti fisici possono chiedere che la carta venga intestata ad una persona di fiducia. Tale persona non può essere indicata da più beneficiari a meno che non siano tutori delegati dall'Autorità giudiziaria, soggetti che usano il beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza, di comunità religiose etc.

Per approfondimenti si veda il sito del Ministero dell'economia 

Riferimenti normativi:
- Dl 112/08 convertito nella legge 133/08 art. 81 comma 32 e Decreti del Ministero dell'Economia (DM 16/9/08, DM 8/11/08, DM 11/12/08, DM 27/2/09 e DM 30/11/09)
- DM Min.economia e finanze 3/2/2014 (estensione ai cittadini comunitari e stranieri)
- Legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) art.1 comma 216 (rifinanziamento 2014 ed estensione)
- Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) art.1 commi 156/157
- Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 commi 386/387 (rifinanziamento 2016/2017)
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 commi 238/239 (rifinanziamento 2017 e anni seguenti)
Nota: il comma 15 dell'art.9 del Dl 150/2013 è stato abrogato in sede di conversione nella Legge 15/2014

CARTA FAMIGLIA
Attuata con un ritardo di due anni la “Carta Famiglia” introdotta dalla Legge di Stabilità del 2016.
Si tratta di una carta acquisti destinata a famiglie residenti in Italia con almeno tre figli minorenni ed un ISEE non superiore a 30.000 euro

Richiesta e rilascio
La richiesta va presentata al Comune di residenza che poi provvederà al rilascio della Carta.
Può presentarla uno dei genitori che diventa titolare della carta, oppure l’affidatario in caso di minori in affidamento. Va presentata certificazione ISEE.
La carta si presenta come una tessera acquisti con validità biennale, incedibile.
Beni e servizi acquistabili
I benefici fruibili vengono decisi dai soggetti pubblici (Comuni, Regioni, Ministero del lavoro, anche tramite convenzioni) e privati che volontariamente decidono di aderire all’iniziativa.
Possono essere a seconda del caso sconti, condizioni particolari di acquisto, riduzioni tariffarie, etc.
I soggetti che aderiscono all’iniziativa possono evidenziare la loro partecipazione esibendo un bollino, associato al logo della carta, con le diciture “Amico della famiglia” nel caso vengano concessi sconti/riduzioni/agevolazioni pari o superiori al 5% oppure “Sostenitore della famiglia” nel caso sconti/riduzioni/agevolazioni siano pari o superiori al 20%.
Per quanto riguarda i beni vi rientrano: prodotti alimentari e bevande analcoliche, prodotti per la pulizia della casa, prodotti per l’igiene personale, articoli di cartoleria e di cancelleria, libri e sussidi didattici, medicinali, prodotti farmaceutici e sanitari, strumenti e apparecchiature sanitarie, abbigliamento e calzature.
Per quanto riguarda i servizi: fornitura di acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili per il riscaldamento, raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, servizi di trasporto, servizi ricreativi e culturali, musei, spettacoli e manifestazioni sportive, palestre e centri sportivi, servizi turistici, alberghi e altri servizi di alloggio, impianti turistici e del tempo libero, servizi di ristorazione, servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità, istruzione e formazione professionale.
Sul sito del Ministero del lavoro sarà ospitata un’apposita sezione informativa sulla modalità di emissione della Carta, sulle agevolazioni a cui dà diritto e sui soggetti aderenti.

Riferimenti normativi:
- Dm 20/9/2017 pubblicato nella GU del 9/1/2018 in attuazione dell’art.1 comma 391 della Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015)

CARTA SIA, PROGETTO SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA
Il progetto sperimentale denominato “SIA – sostegno per l’inclusione attiva” partito nel Settembre 2016 e destinato alle famiglie disagiate con erogazione di fondi e elaborazione di progetti personalizzati (attraverso la cosiddetta carta SIA) è stato abrogato dal 1/1/2018 e sostituito dal REI – REDDITO DI INCLUSIONE.
Per chi ha ottenuto la carta prima della data suddetta i benefici rimangono fruibili fino alla sua scadenza stante la possibilità di passare al nuovo progetto “reddito di inclusione” facendo richiesta di trasformazione del SIA in REI.
Anche se non viene chiesta la trasformazione il REI può comunque essere richiesto se in presenza rei giusti requisiti.

Riferimenti normativi:
- Decreto Min.lavoro e delle politiche sociali del 26/5/2016
- D.lgs.147/2017 art. 17

REI – REDDITO DI INCLUSIONE
Dal 1 Gennaio 2018 è partita l’erogazione del REI – il reddito di inclusione-, una misura introdotta dallo Stato italiano per contrastare la povertà in continuità con la carta SIA (sostegno per l’inclusione attiva) e con l’ASDI (assegno di disoccupazione), che il REI va a sostituire.
Il REI è un beneficio che vede combinati un’erogazione economica -attraverso la carta REI che funziona come una carta acquisti- e progetti personalizzati studiati a misura dei nuclei familiari allo scopo di farli uscire dalle situazioni di povertà ed esclusione sociale.

I soggetti attuatori del REI sono i Comuni -che devono anche organizzare campagne informative- e l’INPS che si occupa di alcuni controlli e dell’erogazione. Le Regioni adottano programmi di attuazione denominati “Piani regionali per la lotta alla povertà”, e su tutti vigila il Ministero del Lavoro che opera anche attraverso il “Comitato per la lotta alla poverta'” e l’ “Osservatorio sulle poverta'”.

Informazioni dettagliate si trovano sulla scheda pratica REDDITO DI INCLUSIONE: CHI PUÒ FRUIRNE E COME

INTERVENTI PER MAGGIORENNI CHE VIVONO FUORI DALLA FAMIGLIA
A livello sperimentale per il 2018 parte dei fondi del REI- reddito di inclusione sono riservati ad interventi -da definire- a favore di ragazzi che compiono la maggiore età e vivono fuori dalla famiglia di origine a causa di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, per prevenire le loro condizioni di povertà ed esclusione sociale.
Si tratta di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020 da destinare ad interventi che consentano di completare il percorso di crescita verso l’autonomia garantento assistenza fino al compimento dei 21 anni.
Un decreto attuativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà definirne i particolari e le modalità di fruizione dei benefici.

Riferimenti normativi:
- Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) art.1 commi 250/251

SOSTEGNO PER CHI ASSISTE UN FAMILIARE NON AUTOSUFFICIENTE (CAREGIVER FAMILIARI)
Istituito un fondo per gli anni dal 2018 al 2020 (20 milioni di euro per ciascun anno) destinato al sostegno delle persone che assistono -non professionalmente- un familiare non autosufficiente e riconosciuto invalido a causa di malattie, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative oppure sia titolare di indennità di accompagnamento. Può trattarsi del coniuge, del convivente (di fatto) anche di coppie omosessuali, di un familiare fino al secondo grado (terzo grado nel caso di portatori di handicap). I fondi sono destinati ad interventi legislativi futuri, quindi il dettaglio dei benefici è tutto da vedere.

Riferimenti normativi:
- Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) art.1 commi 254/255/256

ASSEGNI FAMILIARI A LAVORATORI CON FAMIGLIA NUMEROSA
Per il triennio 2017/2019 è istituito un fondo per l’incremento degli assegni familiari destinati ai nuclei familiari con quattro o più figli, riservato ai cittadini italiani lavoratori nella UE e finanziato con 2 milioni di euro per il 2017 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019).

Informazioni sugli assegni familiari si trovano in questa circolare dell’INPS inerente il periodo 2017/2018

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 comma 599

CARTA “CULTURA” PER MAGGIORENNI (BONUS 18ENNI)
Rifinanziato per il 2017 il “bonus 18enni” o “bonus cultura”, 500 euro offerti dallo Stato ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2017, residenti in Italia, da utilizzare per attività culturali varie, dall’acquisto di libri e/o biglietti per cinema, teatro, concerti, alla visita di mostre, gallerie, parchi naturali, etc. La carta può essere utilizzata anche per l'acquisto di musica registrata, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

In realtà non si tratta di una vera e propria carta ma di una APP, un borsellino virtuale scaricabile al quale i ragazzi potranno attingere dopo aver preso l’identità digitale (SPID), le credenziali nazionali di accesso ai servizi online della pubblica amministrazione.
Una volta entrati nella propria area riservata, potranno poi generare buoni spesa elettronici, eventualmente stampabili, associati all’acquisto di beni e servizi nel frattempo resi disponibili dagli esercenti. L’utilizzo del bonus, a scalare, scatta al momento in cui l’esercente accetta il buono spesa. Se un buono viene generato ma non speso il bonus non viene utilizzato.

La registrazione è consentita fino al 30 Giugno 2018 mentre il termine di utilizzo scade il 31/12/2018.

Il bonus è riservato ai residenti in Italia compresi gli stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno. Il tipo di servizi fruibili dipende da quali e quanti enti locali ed esercenti -anche privati- aderirscono all’iniziativa, come i Comuni, per esempio, oppure strutture private come teatri, cinema, negozi di libri, etc.

TUTTO -iscrizione e informazioni- sul sito www.18app.italia.it

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 commi 979/980 e Dpcm 15/9/2016 pubblicato sulla Gu del 17/10/2016 in vigore dal 1/11/2016
- Legge di Stabilità 2017 (Legge 232/2016), art.1 comma 626
- Decreto Milleproroghe 2017 (Dl 244/2016) art.11 comma 2
- DPCM 4/8/2017 che ha modificato il DPCM 15/9/2016

BONUS BEBE' 2018
In essere già dal 2015, è stato rinnovato anche per il 2018 con una limitazione sulla durata (fino al primo anno del bambino anziché al terzo).
Si tratta di un assegno di 960 euro annui erogato mensilmente (per 80 euro) ai nati o adottati dal 1/1/2018 al 31/12/2018 a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare e viene corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero fino al primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. L'importo suddetto riguarda nuclei familiari con reddito/ISEE fino a 25.000 euro e sale a 1.920 euro annui (160 euro al mese) nel caso di reddito/ISEE non superiore a 7.000 euro.
Il Ministero dell’economia potrebbe rivedere l’importo dell’assegno e i requisiti di reddito qualora vi fossero scostamenti rispetto ai fondi destinati (185 milioni di euro per l'anno 2018 e 218 milioni di euro per l'anno 2019).

Chi può chiederlo
E' corrisposto a figli di cittadini italiani, di uno stato UE o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia, nati o adottati nel 2018.
l'Inps, con una circolare del 6/12/2016 (n.214) ha esteso il beneficio anche ai cittadini stranieri possessori di carta di soggiorno per familiare o di carta di soggiorno permanente per familiare (ex artt.10/17 D.lgs.20/2007).

Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve essere in condizioni economiche corrispondente ad un ISEE non superiore a 25.000 euro annui. Se l'ISEE non supera 7.000 euro annui l'importo dell'assegno annuale è raddoppiato. L'ISEE da produrre è quello rilasciato secondo le regole dettate dal Dpcm 159/2013 e al momento della presentazione della domanda non deve essere scaduto.

Come si chiede
L'assegno è corrisposto dall'INPS dietro domanda da presentarsi da parte di uno dei genitori conviventi col figlio esclusivamente con modalità telematica, utilizzando un modulo telematico predisposto dall l'INPS.
Se si procede entro 90 giorni dalla nascita o dall'ingresso dell'adottato in famiglia l'erogazione parte dal giorno della nascita o adozione. Se invece si procede successivamente l'erogazione parte dal mese di presentazione della domanda.
Va presentata una domanda una sola volta per ciascun figlio, auto-certificando il possesso dei requisiti e allegando l'ISEE.
La domanda può essere ripresentata dall'altro genitore o da un terzo solo in alcuni casi di decadenza (vedi più avanti).
Se il genitore convivente è stato dichiarato incapace di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal suo legale rappresentante. In alternativa al diretto accesso al sito la domanda può essere presentata rivolgendosi alle sedi INPS territoriali per fruire di procedure telematiche assistite.
E' disponibile anche un call center INPS al numero 803.164.

Decadenza del beneficio
Il nucleo familiare decade dal beneficio nel caso di:
- perdita del requisito legato al reddito;
- decesso del figlio o revoca dell'adozione;
- affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda. In tal caso l'assegno può essere erogato al genitore affidatario solo se questi è in possesso dei requisiti per accedervi e presenta la domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento da parte del giudice. Se la domanda viene presentata successivamente l'assegno viene erogato a decorrere dal mese di presentazione.
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha presentato la domanda. In questo caso l'assegno può essere chiesto dall'altro genitore nelle modalità viste alla voce precedente.
- affidamento del figlio a terzi. In questo caso l'assegno può essere richiesto dall'affidatario nelle modalità previste alle voci precedenti. Il requisito ISEE è verificato in tal caso in riferimento al minore affidato, anche se questi fosse considerato nucleo a sé stante.

Il genitore richiedente deve comunicare tempestivamente all'INPS il verificarsi di una delle cause di decadenza; in caso contrario L'INPS, oltre ad interrompere l'erogazione, può recuperare le somme erogate indebitamente. L'erogazione viene interrotta dal mese successivo a quello in cui si verifica la causa di decadenza.

QUI il sito INPS per accedere.

Riferimenti normativi
- Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) art.1 commi 125/126/127
- Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) art.1 commi 248/249
- DPCM 27/2/2015 pubblicato sulla GU del 10/4/2015
- Circolare INPS dell'8/5/2015 con predisposizione invio modulo telematico
- Circolare INPS del 6/12/2016 (n.214)

PREMIO NASCITA/ADOZIONE DI MINORE
Dal 4/5/2017 è fruibile il nuovo bonus nascita di 800 euro per il quale l’INPS ha predisposto una modalità di richiesta telematica, corrisposto in un’unica soluzione in relazione a nuove nascite od adozioni che si verificano nel 2017. La futura madre può presentare domanda dopo il compimento del settimo mese di gravidanza (dall’ottavo mese) oppure alla nascita o adozione o affido, e comunque improrogabilmente entro un anno dall’evento.
Per nascite/adozioni verificatesi dal 1 Gennaio al 4 Maggio 2017 il termine di un anno decorre dal 4 Maggio.
Occorre che la richiedente sia cittadina italiana o comunitaria oppure extracomunitaria in possesso di permesso di soggiorno UE di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE.

Queste le modalità di accesso telematiche:
- via WEB, utilizzando i servizi telematici del portale www.inps.it, accessibili direttamente dalla richiedente tramite PIN
- chiamando il Contact Center Integrato al numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure al numero 06164164 per le chiamate da cellulare con tariffazione a carico dell’utente;
- tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per la certificazione dello stato di gravidanza nella domanda si può indicare una delle seguenti opzioni:
- presentazione allo sportello del certificato originale o di copia autentica, oppure spedizione dello stesso a mezzo raccomandata;
- indicazione del numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o convenzionato ASL;
- indicazione di avvenuta trasmissione del certificato all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
- per le sole madri non lavoratrici, indicazione del numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso.

Se la domanda è presentata a parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare nella domanda il codice fiscale del bambino.
Le cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno valido ai fini dell’assegno di natalità devono certificare il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica.

QUI il sito INPS per accedere

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 comma 353
- Circolare INPS n.78 del 28/4/2017

BONUS (VOUCHER) MAMME LAVORATRICI PER BABY SITTER O ASILO NIDO
Rifinanziato per il biennio 2017/2018 anche il cosiddetto “voucher” baby sitting per le mamme lavoratrici (dipendenti pubbliche o private o autonome iscritte alla gestione separata INPS), esteso anche alle mamme imprenditrici o lavoratrici autonome.

Il bonus vale 600 euro mensili per massimo sei mesi e può essere utilizzato, alternativamente:
- per acquistare servizi di baby sitting attraverso dei buoni lavoro (voucher);
- per pagare l'asilo nido (pubblico o privato accreditato).

Il bonus è fruibile al termine del periodo di congedo di maternita' per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, ma anche da chi ne abbia fruito in parte. La domanda deve essere presentata telematicamente all'INPS o rivolgendosi ad un patronato. Se si sceglie la seconda soluzione (pagamento asilo nido) va scelto uno degli asili nido aderenti all'iniziativa. L'esito della domanda viene comunicato per e-mail, dopodichè l'interessata deve ritirare i voucher entro 120 giorni presso l'INPS (pena la rinuncia al beneficio). Le domande vengono valutate in base all'ISEE (il nuovo Isee minorenni) da presentare obbligatoriamente.

QUI il sito INPS per accedere

Riferimenti normativi:
- Legge 92/2012 art.4 comma 24 lettera b)
- Decreto Min.lavoro del 28/10/2014 Gu 287/2014
- Messaggio INPS 28/2015
- Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 commi 282/283
- Legge di Stabilità 2017 (Legge 232/2016) art.1 commi 356/357 (rifinanziamento 2017/2018)
Nota: l'Inps, in un comunicato stampa del 30/3/2017, ha precisato che l'abolizione dei buoni lavoro (voucher) sancita dal Dl 25/2017 NON riguarda i voucher erogati per le mamme lavoratrici, che rimangono fruibili alle stesse modalità.

BUONI ASILO PER NATI DAL 2016
Anche per il 2018 l’INPS ha dato il via al cosiddetto “bonus asilo”, una delle agevolazioni previste dalla Legge di Stabilità 2017 attuata da un decreto e destinata ai genitori di bambini sotto i 3 anni affetti da gravi patologie croniche per pagare l’asilo nido o forme di supporto alternative.
Il bonus vale 1.000 euro annui, parametrati a 11 mensilità e viene erogato dall’INPS per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Per il 2018 le domande si possono presentare entro il 31 Dicembre esclusivamente per via telematica.

Il bonus può riguardare:
- il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati; il pagamento in questo caso è mensile a fronte della presentazione da parte del genitore della documentazione di pagamento della retta;
- l’erogazione di contributi per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto di tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche. Anche in questo caso l’erogazione avviene direttamente al genitore dietro presentazione di un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, sulla scorta di idonea documentazione, che attesti, per l'intero anno di riferimento, l'impossibilita' del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

Lo possono richiedere genitori residenti in Italia e conviventi col figlio, che nel contempo sostengono la retta dell’asilo nido. L’erogazione avviene nei limiti delle disponibilità sancite dalla Legge (250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020).
Il bonus non è cumulabile con le detrazioni di imposta delle rete degli asili nido (dalle dichiarazioni dei redditi) ma può invece essere fruito insieme ai voucher per le mamme lavoratrici. Se si tratta di quello che integra i pagamenti agli asili la sua fruizione non può avvenire però in mensilità coincidenti con quelle dei voucher. Nel caso la condizione deve essere certificata al momento della presentazione della domanda telematica.

QUI sito INPS con informazioni

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 comma 355, Dpcm 17/2/2017 Circolare INPS del 22/5/2017 e Circolare INPS n.14/2018

80 EURO IN BUSTA PAGA
Reso definitivo il bonus di 80 euro in busta paga per i lavoratori dipendenti (e assimilati), introdotto da Maggio 2014 dal Dl 66/2014. Si tratta di un bonus di 960 euro annui per redditi fino a 24.000 euro, mentre per redditi tra 24.000 e 26.000 decresce gradualmente. Viene pagato mensilmente in busta paga direttamente dal datore di lavoro.

Riferimenti normativi:
- Dpr 917/1986 art.13 comma 1bis introdotto dal Dl 66/2014 e modificato dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) art.1 comma 12

FONDO A TUTELA DEL CONIUGE IN STATO DI BISOGNO
Attuata da un decreto in vigore dal Gennaio 2017 la sperimentazione per il biennio 2016/2017 del fondo per il mantenimento del coniuge in stato di bisogno. Si tratta di un fondo destinato ai soggetti separati che non ricevono l'assegno di mantenimento per inadempimento dell'ex coniuge e che si trovano in stato di bisogno e non sono in grado di mantenere se stessi né i figli minori conviventi (e/o quelli maggiorenni portatori di handicap grave), con dotazione di 250 mila euro per il 2016 e 500 mila euro per il 2017.

Tramite l'accesso a questo fondo il soggetto potrà ottenere l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno di mantenimento (art.156 codice civile). La domanda deve essere presentata presso il Tribunale di residenza; se la stessa non viene rigettata a erogare le somme sarà il Ministero della Giustizia che si rivarrà poi sul coniuge inadempiente. L'eventuale decreto di rigetto non è impugnabile. Per la presentazione dell'istanza non è dovuto il contributo unificato.

QUI una guida sul sito del Ministero della Giustizia e QUI il modulo per la richiesta

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 commi 414/415
- Decreto Min.Giustizia 15/12/2016 pubblicato sulla GU 14/1/2017

CONTRIBUTO PER STUDENTI DI MUSICA
Anche per il 2018 è fruibile da parte degli studenti di musica il bonus per l’acquisto di strumenti musicali. Si tratta di un contributo una tantum concesso per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, con un fondo di 10 milioni di euro.
E’ destinato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il contributo è anticipato dal venditore sotto forma di sconto, dietro presentazione di un certificato di iscrizione al corso (senza bollo) contenente i dati fiscali dello studente e il corso a cui lo stesso è iscritto, con recupero poi tramite applicazione di un credito fiscale. Per poter fruirne lo studente deve risultare in regola con il pagamento delle tasse e contributi dovuti.

Lo strumento deve essere, oltre che nuovo, coerente con il proprio corso di studi o considerato “affine” o “complementare” in base alle dichiarazioni di conformità agli obiettivi disciplinari del corso di studi rilasciate dalle istituzioni di appartenenza o dichiarato coerente con il corso di studi dai licei musicali ai quali lo studente è iscritto.

Nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate che dà attuazione a questo bonus si trova un elenco degli istituti e scuole coinvolte e degli strumenti musicali, nonché istruzioni sulla certificazione necessaria.

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 comma 626
- Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) art.1 comma 643
- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 15/3/2017

FINANZIAMENTI: FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA’
Per favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o adottati a decorrere dal 1/1/2017 e senza scadenza è istituito un fondo finanziato in modo piuttosto sostanzioso (14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per il 2019, 13 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021), utilizzabile per rilasciare garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche/finanziarie.

Nonostante nel Settembre 2017 sia entrato in vigore il decreto attuativo (DPCM 8/6/2017), questo fondo ci risulta ad oggi ancora inutilizzabile in mancanza del PROTOCOLLO di intesa tra ABI e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 commi 348/349
- DPCM 8/6/2017 pubblicato sulla GU del 12/9/2017

FINANZIAMENTI e MUTUI: SOSPENSIONE RATE PER 12 MESI
Possibile ancora fino a Luglio 2018 ottenere la sospensione delle rate del finanziamento di credito al consumo o del mutuo se la banca erogatrice avesse aderito all’apposito PIANO dell’ABI sottoscitto in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 per il triennio 2015/2017.

E’ possibile ottenere la sospensione della quota capitale delle rate per 12 mesi per i crediti al consumo di durata superiore a 24 mesi e per i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale. La sospensione è richiedibile in alcuni casi particolari come la perdita del lavoro, la morte del contraente o un suo handicap grave e la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

Qui informazioni dettagliate (sito ABI)

Riferimenti normativi:
- Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) art.1 comma 246

MUTUI: AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO “PRIMA CASA” E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI RESIDENZIALI (PLAFOND CASA)
Partito a Marzo 2014 un nuovo fondo destinato ai mutui accesi da persone fisiche, fruibile grazie ad accordi tra l'ABI e la Cassa depositi e prestiti in virtù di una normativa di Agosto 2013.

Il fondo, con relativi benefici, riguarda l'erogazione di mutui immobiliari per l'acquisto della “prima casa” (intesa come casa di abitazione principale), preferibilmente di classe energetica A, B o C, e di mutui accesi per la ristrutturazione e l'accrescimento dell'efficienza energetica degli immobili residenziali. Possono beneficiarne tutte le persone fisiche, con priorità per le giovani coppie, i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e le famiglie numerose.

Le agevolazioni non sono predeterminate ma lasciate alla discrezione di ogni banca aderente, che deve darne ampia pubblicità. L'utilizzo del fondo deve comunque portare un miglioramento delle condizioni finanziarie del mutuo rispetto a quelle “standard” applicate ai mutui dello stesso tipo. Il contratto dovrà contenere informazioni dettagliate sui vantaggi riconosciuti, anche in termine di riduzione del tasso (TAN).

I mutui agevolati possono avere tre tipi di durata (10,20 o 30 anni) con tre limiti di importo: 100 mila euro per i mutui per la ristrutturazione e l'efficientamento energetico di immobili residenziali, 250 mila euro per i mutui per l'acquisto della “prima casa” senza ristrutturazione, 350 mila euro per i mutui che abbinano le due finalità.

Per fruire del fondo ci si deve rivolgere direttamente ad una delle banche aderenti, informarsi bene delle caratteristiche del mutuo di interesse ed eventualmente chiederne l'accesso presentando una specifica modulistica che si può anche scaricare dal sito dell'ABI.

Informazioni si trovano sul sito dell’ABI e sul sito della Cassa depositi e prestiti

Riferimenti normativi
- Dl 102/2013 convertito nella Legge 124/2013 art.6 comma 1
- Convenzione ABI/CDP del 20/11/2013 con modifiche successive

FONDI AFFITTI
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
E' un fondo nazionale previsto dalla Legge 431/1998 e ripartito tra i Comuni (dalle Regioni) per finanziare iniziative riguardanti inquilini che hanno difficoltà a pagare l'affitto.
Non ci risulta finanziato per il 2018 ma per gli anni successivi si (10 milioni di euro per ciascuno degl anni 2019 e 2020).
Con un decreto ministeriale verrà stabilito come le Regioni potranno destinare a questo fondo parte delle risorse del fondo inquilini morosi.
Quindi per le iniziative locali inerenti gli affitti vanno tenuti d’occhio i Comuni e le iniziative da questi messe in atto.

Fondo inquilini morosi
Nuovo, istituito presso il Min.infrastrutture e trasporti, è destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con dotazione di fondi a partire dal 2014 e fino al 2020. Come il precedente può essere utilizzato dai comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati attivati bandi per l'erogazione dei contributi in tal senso. L'erogazione deve avvenire in forme tali da assicurare la sanatoria della morosità.
Ogni anno un decreto ministeriale deve fissare il tetto di questi contributi e i requisiti per accedervi.
Anche per questo fondo gli interessati devono rivolgersi al proprio comune.

Si veda in merito la scheda Locazioni e fondo per la copertura della “morosità incolpevole”:chi può fruirne e come

Riferimenti normativi:
- Dl 102/2013 convertito nella Legge 124/2013, art.6 commi 4/5; si vedano modifiche ed integrazioni del Dl 47/2014 convertito nella Legge 80/2014 art.2.
- Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) art.1 commi 20/21/22

BONUS ELETTRICITA'
Dal 1/1/2009 è usufruibile un bonus nella bolletta della luce per i clienti disagiati. Ne possono usufruire:
a) utenti in condizioni di disagio economico, ovvero quei nuclei familiari che dispongono di un ISEE di valore inferiore od uguale a 8.107,5 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 3 kw (4,5 Kw se il numero di familiari con stessa residenza supera i 4);
b) utenti in condizioni di disagio fisico. Sono intesi come tali quelli nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita;
c) utenti con quattro o più figli (famiglie numerose) a carico, con ISEE non superiore a 20.000 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 4,5 Kw.

Quantificazione
Per i clienti in stato di disagio economico l'importo annuale varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare. Per il 2018 i valori sono:
- euro 125 annui per nucleo familiare di 1-2 componenti;
- euro 153 annui per nucleo familiare di 3-4 componenti;
- euro 184 annui per nucleo familiare di oltre 4 componenti.

L'importo annuale viene ripartito sulle bollette del periodo, in proporzione rispetto ai giorni considerati -ai fini degli addebiti di consumo di energia- da ogni bolletta. La formula utilizzata è ìimporto bonus annuale diviso 365 e poi moltiplicato per il numero di giorni. Il risultato è arrotondato alla seconda cifra decimale.

Per i soggetti in gravi condizioni di salute (disagio fisico) il valore del bonus, dal 2013, varia in base al numero di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita utilizzate e al tempo giornaliero del loro utilizzo. Per approfondimenti si veda la scheda BONUS ELETTRICO PER MALATI GRAVI CHE UTILIZZANO APPARECCHI MEDICALI: come cambia dal 2013

Erogazione
Deve essere presentata una richiesta di ammissione presso il proprio Comune di residenza o presso altri istituti delegati (come i CAF) compilando un modulo predisposto che può essere ritirato presso gli uffici comunali o scaricato dal sito dell'Autorità garante. Il Comune rilascia un certificato e lo inoltra al distributore locale che, effettuate tutte le verifiche del caso, autorizza il venditore ad erogare il bonus all'utente.
Per i casi di disagio economico il bonus è riconosciuto per un anno e può essere rinnovato per altri 12 mesi. Ciò dietro apposita richiesta da presentarsi in Comune entro il penultimo mese del periodo (annuale) di godimento. Se la richiesta di rinnovo è presentata in ritardo essa viene trattata come se fosse la prima (quella di ammissione), e si seguono i tempi e i modi della prima attivazione.
Il bonus viene erogato dal venditore nella prima bolletta successiva al momento in cui riceve, a sua volta, la fatturazione dello stesso da parte del distributore locale. L'erogazione avviene tramite accredito di una specifica "componente tariffaria compensativa" espressa in euro.

Per controllare l’erogazione ci si può rivolgere:
- all’Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
- chiamando il numero verde 800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
- sul sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata "Controlla on line la tua pratica" cui si accede con il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso. Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

Informazioni dettagliate QUI 

Riferimenti normativi:
- D.M. (Ministero dello sviluppo economico) del 28/12/07, emesso in ottemperanza alle disposizioni della Finanziaria 2006 (legge 266/05), art.1 comma 375.
- Delibera AEEGSI 402/2013/R/COM

BONUS GAS
L'autorità garante per l'energia ed il gas ha definito, con provvedimento del 6/7/2009, i criteri per fruire del cosiddetto BONUS GAS che va ad aggiungersi al bonus energia già detto.

Beneficiari:
Clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro (20.000 euro se vi sono 4 o più figli a carico), solo per la fornitura di gas nell'abitazione di residenza, compresi gli utenti che utilizzano impianti di riscaldamento condominiali a gas naturale.
Valore bonus:
Varia a seconda della zona climatica, della tipologia di utilizzo (solo cottura e acqua calda, solo riscaldamento, oppure cottura acqua calda e riscaldamento insieme), e del numero di residenti nell'abitazione. Per l'anno 2018 il bonus può variare da 32 a 189 euro (per le famiglie con meno di quattro componenti) oppure da 50 a 273 euro (per le famiglie con più di quattro componenti).
Come chiederlo:
Si può presentare domanda al proprio Comune di residenza o presso altro istituto incaricato (come per esempio i CAF).

L'erogazione è analoga a quella del bonus elettrico (vedi sopra). Il Comune trasmette i dati al distributore locale che a sua volta colloquia con il venditore che provvede all'accredito in bolletta. Il bonus GAS è cumulabile sia con il bonus elettrico che con la carta acquisti.

QUI informazioni e modulistica

Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:
- presso l'Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
- chiamando il numero verde 800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
- sul sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata "Controlla on line la tua pratica" cui si accede con il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso. Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

Riferimenti normativi:
- D.l. 248/07 (legge 31/08), art.46, Dl 185/08 (legge 2/09) art.3
- Delibera AEEGSI 402/2013/R/COM

BONUS ACQUA
La fornitura di acqua è gestita localmente (dai vari gestori del servizio idrico che fanno capo all'autorità idrica regionale) e conseguentemente gli eventuali bonus dedicati alle famiglie a basso reddito sono decisi allo stesso modo, dalle Autorità locali.
Ogni utente interessato deve quindi informarsi presso il proprio gestore o direttamente presso le autorità idriche competenti.
Per quanto riguarda la Toscana (quindi Publiacqua, Gaia, Nuove Acque, etc.) le agevolazioni ci sono e sono disciplinate da un Regolamento consultabile QUI
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS