Martedì 9 giugno 2026
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Il credito al consumo (finanziamenti, carte revolving, ecc.): le regole

Scheda · Rita Sabelli ·
Ultimo aggiornamento: marzo 2026


Il credito al consumo è disciplinato principalmente dal Testo Unico Bancario (TUB, D.Lgs. 385/1993), artt. 121-128bis, come modificati dal D.Lgs. 141/2010 (recepimento Direttiva 2008/48/CE) e aggiornati dal D.Lgs. 136/2024 (recepimento Direttiva UE 2023/2225), che ha introdotto importanti novità in vigore dal 20 novembre 2026 (con alcune disposizioni già applicabili).

Indice scheda
COS'È IL CREDITO AL CONSUMO
IL DATO PIÙ IMPORTANTE: IL TAEG
PUBBLICITÀ
INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE
OBBLIGO DI POLIZZE ASSICURATIVE
VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO
IL CONTRATTO
MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
OFFERTE E CONTRATTI A DISTANZA O FUORI SEDE
IL RECESSO
L'ESTINZIONE ANTICIPATA
L'INADEMPIMENTO DEL VENDITORE
MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE: CONSEGUENZE
SEGNALAZIONI E RECLAMI
CONCILIAZIONE E ABF
NOVITÀ 2024: NUOVA DIRETTIVA E BNPL
FONTI NORMATIVE
LINK UTILI

 


COS'È IL CREDITO AL CONSUMO

Per credito al consumo si intende il contratto con cui una banca o finanziaria concede a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, prestito o altra facilitazione finanziaria.

Rientrano nella disciplina:

 

  • Prestiti personali: finanziamenti con versamento diretto al richiedente, scadenza fissa e rate prestabilite;
  • Prestiti finalizzati (crediti collegati): finanziamenti collegati all'acquisto di un bene o servizio (auto, elettrodomestici, corsi, ecc.), dove la finanziaria paga direttamente il venditore;
  • Aperture di credito revolving: fido variabile, spesso collegato a una carta revolving, che si ricostituisce man mano che si rimborsa;
  • Cessione del quinto dello stipendio o della pensione: prestiti con trattenuta diretta sulla busta paga o sulla pensione, fino a un quinto del netto mensile.

Non rientrano nella disciplina (tra i principali):

  • finanziamenti inferiori a 200 euro o superiori a 100.000 euro (soglia alzata da 75.000 a 100.000 euro dal D.Lgs. 136/2024);
  • mutui immobiliari e finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili con durata superiore a 5 anni;
  • finanziamenti senza interessi o altri oneri;
  • contratti di locazione senza clausola di trasferimento della proprietà.
     

IL DATO PIÙ IMPORTANTE: IL TAEG

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è l'indicatore del costo totale del credito espresso in percentuale annua. È l'unico dato che permette di confrontare correttamente offerte diverse, perché include interessi e tutte le spese obbligatorie.

Il TAEG si distingue dal TAN (Tasso Annuo Nominale), che indica solo gli interessi. Il "tasso zero" spesso pubblicizzato può riferirsi al solo TAN, non al costo complessivo: il TAEG può comunque risultare superiore a zero per la presenza di spese.

Il TAEG include obbligatoriamente:

  • gli interessi;
  • le spese di istruttoria e apertura pratica;
  • le spese di riscossione delle rate, se stabilite dal creditore;
  • le spese per assicurazioni o garanzie imposte dal creditore;
  • i costi di gestione del conto corrente eventualmente obbligatorio per il pagamento;
  • tutte le altre spese contemplate nel contratto.

Sono esclusi dal TAEG: penali per inadempimento, spese indipendenti dal tipo di acquisto (tasse, ecc.), spese per assicurazioni scelte volontariamente.

Per verificare se il TAEG supera le soglie antiusura si confronti con i tassi soglia trimestrali pubblicati dalla Banca d'Italia. Si veda la scheda Usura e tassi soglia.

 


PUBBLICITÀ

Gli annunci pubblicitari devono essere riconoscibili come tali e indicare: tasso di interesse applicato, tutti i costi, il TAEG, gli importi finanziabili, la durata, le rate e il totale dovuto (quando predeterminabili). Va indicato anche il periodo di validità dell'offerta.

 

 


INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

Prima della firma del contratto il consumatore deve ricevere il documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", contenente almeno:

 

  • tipo di contratto e dati del finanziatore e dell'eventuale intermediario;
  • importo totale del credito e condizioni di utilizzo;
  • durata del contratto;
  • TAN e TAEG con le ipotesi di calcolo;
  • numero e importo delle rate;
  • tutte le spese, compresi i servizi accessori obbligatori;
  • tasso di mora applicabile;
  • diritto di recesso (14 giorni) e diritto all'estinzione anticipata;
  • diritto a ricevere copia del contratto prima della firma.

Il consumatore ha diritto a ricevere gratuitamente copia di questo documento e, su richiesta, anche una copia completa del contratto prima di firmarlo.

 


OBBLIGO DI POLIZZE ASSICURATIVE

Se la banca o finanziaria condiziona l'erogazione del credito all'accensione di un'assicurazione (es. sulla vita), deve presentare al cliente almeno due preventivi di compagnie assicurative non riconducibili a sé. Il cliente ha 10 giorni per cercare sul mercato un'offerta più vantaggiosa, che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni del finanziamento.

La banca non può condizionare il finanziamento alla stipula di propri contratti assicurativi. Comportamenti contrari possono essere segnalati all'Antitrust come pratica commerciale scorretta.
Fonte: D.L. 1/2012 convertito nella Legge 27/2012, art.28

 


VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Prima di concedere il credito la banca o finanziaria valuta il merito creditizio del consumatore, consultando le informazioni fornite dallo stesso e/o le banche dati (Centrale Rischi della Banca d'Italia, CRIF, Experian, CTC, ecc.).

Il D.Lgs. 136/2024 ha rafforzato questo obbligo: la valutazione deve essere più approfondita e documentata, e il finanziatore non può concedere credito se dalla valutazione emerge che il consumatore non è in grado di rimborsarlo.

Se il credito viene rifiutato a causa di una consultazione di banca dati, il consumatore deve essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto e del nome della banca dati consultata.

Si veda la scheda Cattivi pagatori e centrali rischi.

 

 


IL CONTRATTO

I contratti devono essere redatti per iscritto e una copia deve essere consegnata al cliente. Il mancato rispetto di queste disposizioni può portare all'annullamento del contratto.

Il contratto deve contenere obbligatoriamente:

 

  • tipo di credito e dati del finanziatore;
  • durata e condizioni di utilizzo;
  • TAN e TAEG;
  • importo, numero e scadenza delle rate;
  • tutte le spese a carico del cliente;
  • tasso di mora per i ritardi;
  • avvertenze sulle conseguenze del mancato pagamento;
  • diritto di recesso e modalità di esercizio;
  • diritto all'estinzione anticipata;
  • diritto a ottenere gratuitamente in qualsiasi momento il piano di ammortamento;
  • modalità di reclamo e di ricorso all'ABF.

Sono nulle le clausole che prevedono il rinvio agli usi per la determinazione dei tassi, che fissano condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, o relative a costi non inclusi nel TAEG pubblicizzato.

Al consumatore non può essere chiesta nessuna spesa non prevista nel contratto.

 


MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per i contratti a scadenza fissa non sono modificabili il tasso di interesse e le spese incluse nel TAEG. Per i contratti a tempo indeterminato (es. carte revolving) le variazioni dei tassi sono possibili se previste contrattualmente, con comunicazione scritta ("proposta di modifica unilaterale del contratto") con preavviso minimo di 2 mesi. Entro lo stesso termine il cliente può recedere alle condizioni precedenti.

 

 


OFFERTE E CONTRATTI A DISTANZA O FUORI SEDE

In caso di offerta fuori sede o a distanza si applicano le stesse regole sui documenti precontrattuali. Per le offerte telefoniche l'intermediario deve dichiarare la propria identità e il fine commerciale della chiamata all'inizio della conversazione. Il contratto deve essere inviato su supporto cartaceo o durevole prima della firma.

 

 


IL RECESSO

Il consumatore può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla firma, senza necessità di motivazione, con raccomandata A/R o PEC. Se il finanziamento è già partito, entro 30 giorni dal recesso va restituito il capitale e gli interessi maturati fino a quel momento, senza penali aggiuntive.

Il recesso vale automaticamente anche per i contratti di servizi accessori collegati. Non comporta automaticamente il recesso dal contratto di acquisto collegato (salvo che anch'esso sia stato concluso a distanza o fuori sede).

Per i contratti a tempo indeterminato (es. revolving) il recesso è possibile in qualsiasi momento senza penali, con preavviso massimo di un mese.

 

 


L'ESTINZIONE ANTICIPATA

Il consumatore può estinguere anticipatamente il finanziamento in qualsiasi momento, anche parzialmente. Ha diritto alla riduzione proporzionale degli interessi e di tutti i costi inclusi nel costo totale del credito, per la vita residua del contratto.

Il finanziatore può richiedere un indennizzo (se previsto contrattualmente) pari a:

 

  • 1% dell'importo rimborsato anticipatamente, se la durata residua è superiore a un anno;
  • 0,5%, se la durata residua è pari o inferiore a un anno.

L'indennizzo non può superare l'importo degli interessi residui e non è dovuto se:

  • l'importo rimborsato è l'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro;
  • il rimborso avviene per effetto di un'assicurazione stipulata a garanzia del credito;
  • si tratta di un'apertura di credito revolving.

Per formalizzare la richiesta è consigliabile inviare una raccomandata A/R o PEC.

 


L'INADEMPIMENTO DEL VENDITORE

In caso di contratto di finanziamento collegato a un acquisto, se il venditore è gravemente inadempiente (es. non consegna il bene) e l'inadempienza persiste anche dopo formale messa in mora, il consumatore può chiedere l'annullamento del contratto di finanziamento con rimborso delle rate già pagate.

Il procedimento consigliato è: inviare al venditore una diffida ad adempiere (raccomandata A/R, con termine minimo di 15 giorni) e, in caso di mancata risposta, comunicare al finanziatore l'inadempienza per ottenere l'annullamento del contratto. Non è escluso che la vicenda debba essere risolta in sede giudiziaria.
Fonte: TUB art.125-quinquies

 


MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE: CONSEGUENZE

Il mancato pagamento delle rate può comportare:

 

  • solleciti formali, azioni di riscossione coattiva (decreto ingiuntivo, ecc.) e applicazione degli interessi di mora previsti dal contratto;
  • risoluzione del contratto e richiesta di rimborso immediato dell'intero debito residuo (ma solo se il mancato pagamento non riguarda una sola rata che non superi l'ottava parte del credito garantito dal bene acquistato);
  • segnalazione alle banche dati rischi (CRIF, Experian, CTC, ecc.), con conseguente difficoltà ad ottenere futuri finanziamenti. Il consumatore deve essere informato preventivamente della segnalazione e delle sue conseguenze.

Si veda la scheda Cattivi pagatori e centrali rischi.

 


SEGNALAZIONI E RECLAMI

Per violazioni delle norme sulla trasparenza si può segnalare alla Banca d'Italia, che può applicare sanzioni o sospendere l'attività della banca.

Per reclami specifici il primo passo è rivolgersi all'ufficio reclami della banca o finanziaria (raccomandata A/R o PEC). La risposta deve pervenire entro 30 giorni.

 


CONCILIAZIONE E ABF

In caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo, il consumatore può:

 

  • rivolgersi all'ABF — Arbitro Bancario Finanziario (entro 12 mesi dall'inizio della controversia): procedura gratuita per il consumatore, vincolante per la banca se aderente;
  • attivare la mediazione presso le Camere di Commercio o altri organismi accreditati;
  • ricorrere all'autorità giudiziaria (previa obbligatoria tentata mediazione).

Si veda la scheda Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

 


NOVITÀ 2024: NUOVA DIRETTIVA E BNPL

Il D.Lgs. 136/2024 ha recepito la Direttiva UE 2023/2225 sul credito al consumo, introducendo novità rilevanti:

  • Soglia massima alzata a 100.000 euro (era 75.000 euro): i finanziamenti fino a 100.000 euro rientrano nella disciplina del credito al consumo;
  • BNPL (Buy Now Pay Later): i servizi "compra ora, paga dopo" (Klarna, Scalapay, Afterpay, ecc.) che prevedono pagamento dilazionato anche senza interessi espliciti ma con commissioni al venditore sono ora assoggettati alla disciplina del credito al consumo, con obbligo di informativa precontrattuale, valutazione del merito creditizio e diritto di recesso;
  • Merito creditizio rafforzato: il finanziatore non può concedere credito se la valutazione indica che il consumatore non è in grado di rimborsarlo;
  • Educazione finanziaria: obbligo per i finanziatori di fornire al consumatore informazioni sull'impatto finanziario del credito richiesto.

Le nuove disposizioni si applicano progressivamente; alcune sono in vigore già dal 2024, le restanti entreranno a regime il 20 novembre 2026.

 


FONTI NORMATIVE

  • TUB (D.Lgs. 385/1993), artt. 121-128bis — disciplina del credito al consumo
  • D.Lgs. 141/2010 — recepimento Direttiva 2008/48/CE
  • D.Lgs. 136/2024 — recepimento Direttiva UE 2023/2225 (nuova disciplina credito al consumo)
  • D.L. 1/2012 convertito nella Legge 27/2012, art.28 — polizze assicurative abbinate
  • D.L. 73/2021 convertito nella Legge 106/2021, art.11-octies — riduzione proporzionale costi per estinzione anticipata
  • Provvedimento Banca d'Italia 29/7/2009 e successive modifiche — trasparenza

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