Cessione del credito e sconto in fattura: la situazione attuale
La cessione del credito e lo sconto in fattura erano strumenti che consentivano di monetizzare immediatamente le detrazioni fiscali per interventi edilizi, senza dover aspettare anni di dichiarazione dei redditi. Dal 17 febbraio 2023 il D.L. 11/2023 (convertito dalla Legge 38/2023, il cosiddetto "decreto blocca cessioni") ha eliminato queste opzioni per la quasi totalità dei casi.
Indice scheda
COM'ERA: CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA PRIMA DEL 2023
IL BLOCCO DEL 2023
ECCEZIONI ANCORA VALIDE
CHI HA GIÀ CEDUTO IL CREDITO PRIMA DEL BLOCCO
COSA FARE SE NON SI HA CAPIENZA IRPEF
RIFERIMENTI NORMATIVI
COM'ERA: CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA PRIMA DEL 2023
Dal 2020 il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) aveva esteso a tutti gli interventi edilizi agevolati la possibilità di optare, in alternativa alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, per:
- Lo sconto in fattura: il fornitore che eseguiva i lavori applicava direttamente uno sconto pari alla detrazione spettante, recuperandolo poi come credito d'imposta;
- La cessione del credito: il beneficiario cedeva il credito corrispondente alla detrazione a banche, intermediari finanziari, fornitori o altri soggetti privati, che potevano a loro volta cederlo ulteriormente.
Questo meccanismo aveva consentito a milioni di cittadini — compresi quelli senza sufficiente capienza IRPEF (pensionati a basso reddito, lavoratori a basso reddito) — di beneficiare concretamente delle detrazioni. Aveva però generato un enorme debito fiscale per lo Stato e numerosi casi di frode, spingendo il Governo a intervenire.
IL BLOCCO DEL 2023
Il D.L. 11/2023 (convertito nella Legge 38/2023) ha disposto, con effetto dal 17 febbraio 2023, il divieto di cessione del credito e di sconto in fattura per tutti gli interventi le cui spese danno diritto a detrazioni fiscali, inclusi:
- superbonus (qualunque percentuale);
- ecobonus (tutte le aliquote);
- bonus ristrutturazioni 50%;
- sismabonus;
- bonus facciate (già scaduto);
- bonus barriere architettoniche 75%.
Da quella data chi esegue interventi edilizi può accedere alle detrazioni solo direttamente in dichiarazione dei redditi, in rate annuali (da 4 a 10 anni a seconda del bonus), senza possibilità di cedere il credito o ottenere lo sconto dal fornitore.
ECCEZIONI ANCORA VALIDE
Il blocco non si applica in alcuni casi specifici, dove cessione del credito e sconto in fattura restano possibili:
- Soggetti ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di legge;
- IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari) e enti con finalità analoghe;
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Condomìni in zone sismiche 1, 2 e 3 per interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus condomini), se i lavori erano già stati avviati prima del blocco con contratto firmato;
- Soggetti con ISEE non superiore a 15.000 euro per interventi di superbonus su prime case, in alcune condizioni specifiche previste dai decreti attuativi.
Per queste categorie è indispensabile verificare con un commercialista le condizioni precise, poiché le regole applicabili sono complesse e soggette a interpretazioni.
CHI HA GIÀ CEDUTO IL CREDITO PRIMA DEL BLOCCO
Le cessioni del credito effettuate prima del 17 febbraio 2023 (o nei casi in cui esisteva un contratto firmato prima di tale data) rimangono valide e seguono le regole precedenti. I cessionari (banche, intermediari, ecc.) che hanno acquisito questi crediti possono continuare a utilizzarli in compensazione nelle proprie dichiarazioni dei redditi, nelle rate annuali previste.
Tuttavia il mercato della cessione dei crediti edilizi ha subito significative tensioni: molte banche hanno smesso di acquistare crediti o li acquistano con forti sconti, e rimangono numerose situazioni di crediti incagliati non ancora ceduti o compensati.
COSA FARE SE NON SI HA CAPIENZA IRPEF
Il blocco della cessione del credito ha creato un problema concreto per i soggetti con bassa o nulla capienza IRPEF (pensionati a basso reddito, lavoratori part-time, ecc.) che non riescono a recuperare le detrazioni in dichiarazione dei redditi perché pagano poche o nessuna imposta.
Allo stato attuale, per questi soggetti non esistono soluzioni generali alternative alla detrazione diretta. Le opzioni da valutare caso per caso sono:
- verificare se si rientra in una delle eccezioni previste dalla legge (vedi sezione precedente);
- considerare di non effettuare interventi per cui non si ha capienza sufficiente, o di limitarli agli importi recuperabili;
- per i condòmini: in sede di assemblea si possono valutare soluzioni che consentano ai singoli di non partecipare agli interventi se non in grado di fruire della detrazione.
Si consiglia di consultare un commercialista prima di avviare qualsiasi intervento edilizio agevolato.
- D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), art.121 — introduzione cessione del credito e sconto in fattura generalizzati
- D.L. 11/2023 convertito nella Legge 38/2023 — blocco cessione del credito e sconto in fattura dal 17/2/2023
- D.L. 63/2013 art.14 — disciplina ecobonus
- D.L. 63/2013 art.16 — disciplina sismabonus
- Art. 16-bis DPR 917/86 — bonus ristrutturazioni
Per le detrazioni ancora applicabili si vedano le schede: