Canone Rai nella bolletta della luce: la guida
Dal 1° gennaio 2016 il canone RAI per le abitazioni private viene addebitato direttamente in bolletta elettrica. La logica di fondo non è cambiata: chi ha un'utenza elettrica residenziale è presunto possessore di un apparecchio televisivo, salvo dichiarazione contraria.
Il canone speciale (per attività commerciali, negozi, ristoranti, uffici, ecc.) resta invece separato e non è toccato da questa disciplina.
Indice scheda
PRESUNZIONE DEL POSSESSO DELLA TV
CHI PAGA
IMPORTO E SCADENZE
RISCOSSIONE COATTIVA
RIMBORSI
NON HO LA TV: DICHIARAZIONE DI NON POSSESSO
CASI PARTICOLARI
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI
PRESUNZIONE DEL POSSESSO DELLA TV
Il canone RAI è una tassa che grava sul possesso di apparecchi "atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive". È dovuto una sola volta all'anno per ogni famiglia anagrafica, per tutti gli apparecchi posseduti nei luoghi di residenza e/o domicilio dei componenti del nucleo.
Per "famiglia anagrafica" si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti con dimora abituale nello stesso Comune. Vi rientrano di norma anche le coppie di fatto.
Cosa si intende per apparecchio televisivo
Secondo le indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, è apparecchio televisivo soggetto al canone quello in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite decoder o sintonizzatore esterno.
Non sono soggetti al canone: computer, smartphone, tablet e qualsiasi altro dispositivo privo di sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.
Le radio non sono soggette al canone ordinario (solo a quello speciale per usi commerciali).
La presunzione dal 2016
Dal 1° gennaio 2016 chi è intestatario di un'utenza elettrica residenziale nella propria casa di residenza anagrafica è presunto possessore di un apparecchio TV. La presunzione opera solo dal 2016 in avanti, senza retroattività.
CHI PAGA
Paga il canone RAI chi ha intestata un'utenza elettrica residenziale nella propria casa di residenza anagrafica. Il pagamento vale per tutto il nucleo familiare e per tutti gli apparecchi televisivi posseduti in quell'abitazione e in eventuali altre.
Se nessun componente della famiglia anagrafica è titolare di un contratto di fornitura elettrica, il pagamento avviene tramite modello F24, con i codici tributo dell'Agenzia delle Entrate (TVRI per il rinnovo, TVNA per i nuovi abbonamenti), entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Soggetti esenti
Oltre ai non possessori di apparecchi televisivi (che devono però farne dichiarazione, vedi sotto), sono esenti:
- agenti diplomatici, funzionari consolari, funzionari di organizzazioni internazionali e militari non italiani o non residenti in Italia appartenenti alle forze NATO;
- over 75 con reddito annuo proprio e del coniuge non superiore a 8.000 euro: per questa categoria l'esenzione spetta per l'intero anno se la domanda è presentata entro il 31 gennaio, per il secondo semestre se presentata entro il 30 giugno. Si veda la scheda CANONE RAI: ESENZIONE E RIMBORSO PER GLI ULTRA 75ENNI.
IMPORTO E SCADENZE
Il canone viene addebitato in dieci rate mensili, scadenti il primo giorno dei mesi da gennaio a ottobre, e addebitato dal venditore di energia elettrica sulle fatture emesse successivamente a tali scadenze. Se non è prevista l'emissione di fatture mensili, il venditore invia le fatture con le rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi, comunque entro ottobre.
Importo annuale
Dal 2017 al 2024 l'importo annuale del canone è stato di 90 euro (9 euro a rata).
Dal 2025 l'importo scende a 70 euro, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024, art. 1 comma 30). Le rate diventano quindi 7 euro ciascuna.
L'importo addebitato non è imponibile ai fini IVA. Il mandato di addebito bancario (RID) già autorizzato per la fornitura elettrica si intende automaticamente esteso al canone.
Mancato o parziale pagamento della bolletta
In caso di pagamento parziale senza indicazioni del cliente, la legge dà priorità alla fornitura elettrica. Il mancato pagamento del canone, parziale o totale, non comporta mai il distacco della fornitura di energia elettrica.
RISCOSSIONE COATTIVA
L'attività di riscossione rimane in capo all'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Le azioni di recupero partono qualora il canone non venga pagato entro l'anno solare successivo, con addebito di sanzioni (30%) e interessi, tramite cartella esattoriale.
Se la tardività del pagamento dipende da riversamenti tardivi, incompleti o errati da parte del venditore di energia, le sanzioni e gli interessi restano a carico dell'impresa elettrica, non del cliente.
RIMBORSI
Per addebiti di canone non dovuti è possibile chiedere il rimborso in bolletta, presentando apposita domanda su modulo predisposto dall'Agenzia delle Entrate, inviabile per raccomandata A/R o tramite il sito dell'Agenzia.
Per dettagli pratici si veda:
Canone RAI errato in bolletta: come chiedere il rimborso
NON HO LA TV: DICHIARAZIONE DI NON POSSESSO
Chi è intestatario di un'utenza elettrica residenziale ma non possiede apparecchi televisivi deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (quadro A del modulo predisposto dall'Agenzia delle Entrate) per ottenere l'esenzione.
La dichiarazione va presentata anche:
- quando più componenti del nucleo familiare sono intestatari di bollette elettriche distinte (per indicare su quale addebitare il canone unico, compilando il quadro B);
- dagli eredi del contribuente defunto (per cancellare la posizione del parente deceduto, compilando il quadro B);
- da chi viene in possesso di una TV dopo aver già presentato dichiarazione di non possesso (per comunicare la variazione, sezione apposita del quadro A).
Scadenze
- Presentazione entro il 31 gennaio: esenzione per l'intero anno;
- Presentazione entro il 30 giugno: esenzione per il secondo semestre;
- Presentazione dopo il 1° luglio: effetto dall'anno successivo.
Come inviare la dichiarazione:
- per posta raccomandata A/R, senza busta, all'indirizzo indicato sul modulo;
- per PEC (con firma digitale) all'indirizzo: [email protected];
- telematicamente tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate.
Si veda anche:
Canone RAI: modulo per dichiarare il non possesso della TV
CASI PARTICOLARI
Titolare utenza elettrica diverso dal "vecchio" intestatario RAI
Se il titolare dell'utenza elettrica non è lo stesso soggetto che fino al 2015 era intestatario del canone, la voltura avviene d'ufficio. Non è necessaria alcuna dichiarazione.
Nessun componente della famiglia titolare della bolletta elettrica
Il pagamento avviene tramite modello F24 con i codici tributo dell'Agenzia delle Entrate (TVRI o TVNA) entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Conviventi residenti
Per le coppie di fatto (famiglia anagrafica) il canone è uno solo, addebitato sulla bolletta dell'intestatario. Se i conviventi non formano un unico nucleo familiare (es. coinquilini, studenti, badanti) ciascuno è in linea di principio soggetto al proprio canone.
Proprietario di casa affittata con bolletta intestata al proprietario
Se l'utenza risulta residenziale, il canone viene addebitato al proprietario. Per evitarlo, il proprietario deve richiedere la variazione della tipologia di utenza da "residenziale" a "non residenziale". Il canone sarà poi a carico dell'inquilino, che provvederà tramite F24 entro il 31 gennaio.
Studenti fuori sede
Lo studente residente presso la famiglia di origine non deve pagare un canone autonomo: è già "coperto" dal nucleo familiare. Lo studente che ha invece la propria residenza anagrafica nell'abitazione in affitto è soggetto al canone come qualsiasi altro intestatario.
Residenti all'estero (iscritti AIRE)
I cittadini iscritti all'AIRE titolari di un'utenza elettrica in Italia non sono soggetti al canone, in quanto privi di residenza anagrafica in Italia. È tuttavia consigliabile verificare che il tipo di utenza risulti correttamente classificato come "non residenziale".
Contribuente che si trasferisce in casa di riposo
Il canone è dovuto se il contribuente possiede ancora un apparecchio TV nella propria abitazione. Va presentata dichiarazione di non possesso se la TV non è detenuta o viene ceduta al momento del trasferimento.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Regio Decreto 246/1938 (testo base sul canone RAI)
- Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015), art. 1, commi 152-164
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016), art. 1, comma 40
- Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017), art. 1, comma 1147
- Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018), art. 1, comma 89
- Legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024), art. 1, comma 30 (riduzione canone a 70 euro dal 2025)
- Decreto Min. Sviluppo Economico 13/5/2016, GU 4/6/2016
- Circolare Agenzia delle Entrate 21/6/2016, n. 29
- Nota Ministero Sviluppo Economico 20/4/2016, n. 9668