Lunedì 8 giugno 2026
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Auto e moto

Bollo auto: la tassa di possesso del veicolo

Scheda · Rita Sabelli ·
Ultimo aggiornamento: marzo 2026


Il bollo auto è una tassa di possesso che si paga indipendentemente dall'utilizzo del mezzo, calcolata sulla potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt (kW), dato riportato sulla carta di circolazione.

Dal 1999 la competenza è delle Regioni a statuto ordinario e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Per le Regioni a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta) le funzioni sono svolte dal Ministero delle Finanze. Ogni Regione può prevedere regole, tariffe, esenzioni e scadenze proprie: è sempre bene verificare le disposizioni della propria Regione di residenza.

Indice scheda
CHI DEVE PAGARE E QUANDO
COME SI PAGA
COME SI CALCOLA L'IMPORTO
RIDUZIONI ED ESENZIONI
QUANTO COSTA PAGARE IN RITARDO (RAVVEDIMENTO OPEROSO)
RIMBORSI
DUPLICATI DI RICEVUTE
ACCERTAMENTI E PRESCRIZIONE
RICORSI
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

 


CHI DEVE PAGARE E QUANDO

È obbligato al pagamento chi risulta intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) l'ultimo giorno utile per il pagamento. È importante trascrivere tempestivamente al PRA passaggi di proprietà, perdite di possesso per furto o demolizione e ogni variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo.

Nel caso di leasing il bollo è a carico esclusivo dell'utilizzatore del mezzo, calcolato secondo i criteri della Regione di residenza dello stesso.

Quando si paga:

 

  • Veicoli già circolanti: entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo bollo. Se il veicolo è stato demolito o cancellato dal PRA entro la data di scadenza del pagamento, il pagamento può essere evitato.
  • In caso di vendita: è sufficiente che l'atto risulti autenticato entro il termine utile per il pagamento perché il nuovo bollo sia a carico dell'acquirente.
  • Veicoli nuovi: il primo bollo va pagato entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se l'immatricolazione avviene negli ultimi dieci giorni del mese, si può pagare entro il mese successivo.

Se l'ultimo giorno utile cade di sabato o festivo, il termine slitta al giorno feriale immediatamente successivo.

Le ricevute di pagamento vanno conservate per almeno quattro anni (l'anno di competenza più i tre successivi).

 


COME SI PAGA

Il bollo auto si può pagare:

  • presso gli sportelli ACI;
  • agli uffici postali;
  • in tabaccheria (tramite il sistema del Lotto);
  • presso le agenzie di pratiche automobilistiche;
  • online tramite il sito ACI (www.aci.it), il sito della propria Regione, o tramite app e portali bancari abilitati;
  • tramite F24 (modalità disponibile in alcune regioni);
  • in alcune banche convenzionate.

I costi di pagamento variano da 1 a 1,55 euro a seconda della Regione e del canale utilizzato.

 


COME SI CALCOLA L'IMPORTO

L'importo si calcola moltiplicando il numero di kilowatt (kW) del veicolo per la tariffa regionale vigente. Le tariffe variano a seconda della Regione di residenza e della categoria del veicolo.

Dal 2007 le tariffe sono differenziate in base alla classe ambientale del veicolo (Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6): i veicoli più inquinanti pagano di più. I veicoli alimentati esclusivamente a energia elettrica, gas metano, GPL o idrogeno beneficiano di tariffe agevolate o esenzioni (variabili per Regione).

Per il calcolo preciso si consulti il sito ACI o il sito della propria Regione.

 


RIDUZIONI ED ESENZIONI

Le riduzioni e le esenzioni variano per Regione. Le categorie generalmente previste includono:

 

  • veicoli elettrici (spesso esenti per i primi anni dall'immatricolazione);
  • veicoli ibridi o a basse emissioni (agevolazioni variabili per Regione);
  • veicoli storici (oltre 30 anni, con omologazione storica);
  • veicoli destinati ai disabili;
  • veicoli di ONLUS e organizzazioni di volontariato;
  • veicoli destinati al soccorso sanitario o antincendio;
  • veicoli consegnati in concessionaria per la rivendita;
  • veicoli rubati o demoliti (per il periodo successivo alla denuncia o alla rottamazione).

Per verificare le esenzioni valide nella propria Regione si consulti il sito ACI o il sito della Regione di residenza.

 


QUANTO COSTA PAGARE IN RITARDO (RAVVEDIMENTO OPEROSO)

Chi paga spontaneamente il bollo in ritardo, prima di ricevere un accertamento, può beneficiare del ravvedimento operoso con sanzioni ridotte. Occorre versare contestualmente:

  • la tassa non pagata;
  • la sanzione ridotta, calcolata come segue:
  • 0,1% per giorno (fino a un massimo del 1%) per pagamenti entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1,5% per pagamenti dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
  • 1,67% per pagamenti dal 31° al 90° giorno;
  • 3,75% per pagamenti oltre il 90° giorno ma entro 1 anno dalla scadenza;
  • 4,29% per pagamenti oltre 1 anno ma entro 2 anni;
  • 5% per pagamenti oltre 2 anni.

Agli importi sopra indicati vanno aggiunti gli interessi legali, calcolati su base giornaliera dal giorno successivo alla scadenza. Il tasso di interesse legale varia di anno in anno per decreto ministeriale; verificare il tasso vigente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Se non ci si regolarizza spontaneamente, in caso di accertamento si applica la sanzione intera del 30% sull'importo non pagato, oltre agli interessi. Il mancato pagamento per tre anni consecutivi può portare alla cancellazione d'ufficio del veicolo dal PRA, previa notifica di un preavviso con 30 giorni di tempo per regolarizzare.

 


RIMBORSI

In caso di pagamento superiore al dovuto, doppio o non dovuto (per furto, demolizione, vendita debitamente registrata), si può presentare istanza di rimborso entro il terzo anno successivo a quello del versamento.

La richiesta va indirizzata all'Assessorato al Bilancio e Tributi della Regione di residenza e presentata presso gli uffici provinciali ACI o le delegazioni ACI (per le Regioni convenzionate ACI), oppure direttamente alla Regione (per le Regioni non convenzionate).

Documentazione da allegare:

  • pagamento doppio: copia carta di circolazione, originale ricevuta da rimborsare, copia del pagamento regolare;
  • pagamento eccessivo: copia carta di circolazione e copia della ricevuta;
  • pagamento non dovuto: originale ricevuta e prova del diritto al rimborso (denuncia di furto, atto di vendita, certificato di demolizione, ecc.).

Molte Regioni mettono a disposizione moduli precompilati sui propri siti. Informazioni anche sul sito ACI.

 


DUPLICATI DI RICEVUTE

Per ottenere un duplicato di ricevuta smarrita o rubata ci si deve recare presso un Ufficio Provinciale ACI o una Delegazione ACI, esibendo un documento d'identità. La richiesta può essere presentata dall'intestatario o da persona delegata.

Per verificare online la regolarità dei pagamenti si può utilizzare il servizio disponibile sul sito ACI o sul portale dell'Agenzia delle Entrate per i veicoli nelle Regioni di competenza statale.

 


ACCERTAMENTI E PRESCRIZIONE

La riscossione coattiva del bollo auto spetta alle Regioni, che possono agire tramite avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale. In caso di mancato pagamento possono scattare fermo amministrativo, ipoteca e altre azioni esecutive.

Le azioni di recupero devono essere avviate entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (prescrizione di fatto quadriennale, contando anche l'anno di competenza).

Nel calcolare la prescrizione vanno considerati eventuali atti interruttivi (notifiche di solleciti, avvisi, ecc.) che fanno ripartire i termini.

 

 


RICORSI

In presenza di errori evidenti (errore di persona, calcoli sbagliati, tassa già pagata) è possibile tentare l'autotutela presso l'ente che ha emesso l'atto, chiedendone l'annullamento. Molte Regioni mettono a disposizione moduli appositi.

Se l'autotutela non ha esito positivo o vi sono questioni di merito, il ricorso va presentato alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale (già Commissione Tributaria Provinciale, denominazione cambiata dalla Legge 130/2022) entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Per approfondimenti si vedano le schede:
AutotutelaRicorso alla Corte di Giustizia Tributaria

 

 


RIFERIMENTI NORMATIVI

 

  • DPR 39/1953 — testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche
  • D.Lgs. 504/1992 artt.23-25
  • Legge 449/1997 artt.8 e 17
  • DM Ministero delle Finanze 418/1998 — trasferimento competenze alle Regioni
  • D.L. 78/2015 convertito nella Legge 125/2015, art.9 commi 9bis e 9ter (leasing)
  • D.Lgs. 158/2015 — riforma del ravvedimento operoso
  • Legge 130/2022 — riforma della giustizia tributaria (Corti di Giustizia Tributaria)

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