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Ordinanza Min.Salute 12/8/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Normativa 
14 agosto 2020 11:54
 

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MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 12 agosto 2020 
Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04514) 
(GU n.202 del 13-8-2020)
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli  artt.  32,  117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata  il  31  gennaio  2020»  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198; 
  Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020  e
del 29 luglio 2020, con le quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Ritenuto, nelle more dell'adozione di  un  successivo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma  1,
del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure
urgenti per  la  limitazione  della  diffusione  della  pandemia  sul
territorio nazionale; 
  Sentiti il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
                   Misure urgenti di contenimento 
                 e gestione dell'emergenza sanitaria 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione  del  virus  COVID-19,
alle persone che intendono fare ingresso nel territorio  nazionale  e
che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato
in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di
cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  7  agosto
2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra
loro: 
    a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e  a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione  di
essersi  sottoposte,  nelle  72  ore  antecedenti  all'ingresso   nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo; 
    b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o  antigenico,  da
effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in
aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero  entro  48
ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria
locale di  riferimento;  in  attesa  di  sottoporsi  al  test  presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono  sottoposte
all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. 
  2. Le persone di cui al  comma  1,  anche  se  asintomatiche,  sono
obbligate  a  comunicare  immediatamente  il  proprio  ingresso   nel
territorio nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda
sanitaria competente per territorio. 
  3. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo
per  chiunque  di  segnalare  tale   situazione   con   tempestivita'
all'Autorita'  sanitaria  per  il  tramite  dei   numeri   telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. 
                               Art. 2 
 
                   Divieti di ingresso e transito 
 
  1. All'elenco F dell'allegato 20  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: 
    «A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia». 
                               Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti dal 13  agosto  2020  sino
all'adozione di un successivo decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma  1,  del  decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 agosto 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

 
                             ---------- 
 
Avvertenza: 
    A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase  del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a  norma  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
 
 
 
 
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