Ordinanza Min.Salute 12/8/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04514)(GU n.202 del 13-8-2020)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in
particolare, l'art. 1, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e
del 29 luglio 2020, con le quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1,
del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure
urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul
territorio nazionale;
Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell'interno;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento
e gestione dell'emergenza sanitaria
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19,
alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e
che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato
in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra
loro:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di
essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da
effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in
aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48
ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria
locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte
all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
2. Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono
obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel
territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria competente per territorio.
3. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo
per chiunque di segnalare tale situazione con tempestivita'
all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.
Art. 2
Divieti di ingresso e transito
1. All'elenco F dell'allegato 20 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 e' aggiunto, infine, il seguente
periodo:
«A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia».
Art. 3
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal 13 agosto 2020 sino
all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 agosto 2020
Il Ministro: Speranza
----------
Avvertenza:
A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del
controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →