Legge 46/2021 - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale
LEGGE 1 aprile 2021, n. 46 - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
GU Serie Generale n.82 del 06-04-2021 - Entrata in vigore: 21/4/2021
GU Serie Generale n.82 del 06-04-2021 - Entrata in vigore: 21/4/2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto della delega e principi e criteri direttivi generali
1. Al fine di favorire la natalita', di sostenere la genitorialita'
e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo
e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega per
la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi volti a riordinare,
semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a
sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un
beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei
familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili ai
sensi dell'articolo 3. A tale fine, i criteri per l'assegnazione del
beneficio indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d),
sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle
predette risorse.
2. Oltre ai principi e criteri direttivi specifici di cui
all'articolo 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 osservano i
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) l'accesso all'assegno di cui al comma 1 e' assicurato per ogni
figlio a carico con criteri di universalita' e progressivita', nei
limiti stabiliti dalla presente legge;
b) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 e' modulato sulla
base della condizione economica del nucleo familiare, come
individuata attraverso l'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'eta' dei
figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per
il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
c) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni
sociali agevolate diverse dall'assegno di cui al comma 1, il computo
di quest'ultimo puo' essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino
al suo eventuale azzeramento;
d) l'assegno di cui al comma 1 e' pienamente compatibile con la
fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed e' corrisposto congiuntamente ad
esso con le modalita' di erogazione del reddito di cittadinanza.
Nella determinazione dell'ammontare complessivo si tiene
eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito
di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore eta' presenti
nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4
del 2019;
e) l'assegno di cui al comma 1 non e' considerato per la
richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei
trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali
previsti da altre norme in favore dei figli con disabilita'. Le borse
di lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attivita'
lavorative di persone con disabilita' non sono considerate ai fini
dell'accesso all'assegno e per il calcolo di esso;
f) l'assegno di cui al comma 1 e' ripartito in pari misura tra i
genitori ovvero, in loro assenza, e' assegnato a chi esercita la
responsabilita' genitoriale. In caso di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al
genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso
l'assegno, in mancanza di accordo, e' ripartito in pari misura tra i
genitori;
g) l'assegno di cui al comma 1 e' concesso nella forma di credito
d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;
h) l'assegno di cui al comma 1 e' pienamente compatibile con la
fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a
carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano e dagli enti locali;
i) e' istituito un organismo aperto alla partecipazione delle
associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di
monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno di cui al
comma 1. Dall'istituzione e dal funzionamento del predetto organismo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale dello
stato civile informa le famiglie sul beneficio previsto dalla
presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della
legge 7 agosto 2015, n. 124. Alle attivita' previste dal presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2
Assegno unico e universale per i figli a carico
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio
minorenne a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di
gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno
e' maggiorato;
b) riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a
quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a
carico, fino al compimento del ventunesimo anno di eta', con
possibilita' di corresponsione dell'importo direttamente al figlio,
su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno e'
concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un
percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di
laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attivita' lavorativa limitata
con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale,
sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro
per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile
universale;
c) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato
rispetto agli importi di cui alla lettera a) a favore delle madri di
eta' inferiore a quella indicata alla lettera b);
d) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato
rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non
inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun
figlio con disabilita', con maggiorazione graduata secondo le
classificazioni della condizione di disabilita'; riconoscimento
dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo
il compimento del ventunesimo anno di eta', qualora il figlio con
disabilita' risulti ancora a carico;
e) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il
coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli
di cui alle lettere a) e b);
f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza,
residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato
non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in
Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in
Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due
anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto
di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata
almeno biennale;
g) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e
per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari
territoriali deputati alla tutela della natalita', della maternita',
dell'infanzia e dell'adolescenza, possono essere concesse specifiche
deroghe ai criteri previsti alla lettera f) da una commissione
nazionale, istituita con decreto del Ministro con delega per la
famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. Dall'istituzione e dal funzionamento della predetta
commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
h) graduale superamento o soppressione di tutte le misure
indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli
1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, nonche' delle risorse rivenienti:
a) dal graduale superamento o dalla soppressione delle seguenti
misure:
1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di
cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
2) assegno di natalita' di cui all'articolo 1, comma 125, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2,
del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo
1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
3) premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232;
4) fondo di sostegno alla natalita' previsto dall'articolo 1,
commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) dal graduale superamento o dalla soppressione, nel quadro di
una piu' ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:
1) detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1,
lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917;
2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2
del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonche' assegni
familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli
assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1955, n. 797.
2. All'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 si
provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1 del presente
articolo. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o
maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o
mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono
adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore
dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
Art. 4
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 5
Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono
essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere
scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui
all'articolo 1, comma 1, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato
di novanta giorni.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di
cui al comma 1, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive dei decreti medesimi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° aprile 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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