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Legge 46/2021 - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale
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Normativa 
13 aprile 2021 9:31
 

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LEGGE 1 aprile 2021, n. 46 - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
GU Serie Generale n.82 del 06-04-2021 - Entrata in vigore: 21/4/2021
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
    Oggetto della delega e principi e criteri direttivi generali 
 
  1. Al fine di favorire la natalita', di sostenere la genitorialita'
e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile,  il  Governo
e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega  per
la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, uno o piu'  decreti  legislativi  volti  a  riordinare,
semplificare e potenziare, anche in  via  progressiva,  le  misure  a
sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e  universale.
Tale assegno, basato sul principio  universalistico,  costituisce  un
beneficio economico attribuito  progressivamente  a  tutti  i  nuclei
familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili ai
sensi dell'articolo 3. A tale fine, i criteri per l'assegnazione  del
beneficio indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e  d),
sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle
predette risorse. 
  2.  Oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi  specifici  di   cui
all'articolo 2, i decreti legislativi di cui al comma 1  osservano  i
seguenti principi e criteri direttivi generali: 
    a) l'accesso all'assegno di cui al comma 1 e' assicurato per ogni
figlio a carico con criteri di universalita'  e  progressivita',  nei
limiti stabiliti dalla presente legge; 
    b) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 e'  modulato  sulla
base  della  condizione  economica   del   nucleo   familiare,   come
individuata  attraverso  l'indicatore  della   situazione   economica
equivalente (ISEE) o sue  componenti,  tenendo  conto  dell'eta'  dei
figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro  per
il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare; 
    c) ai fini  dell'accesso  e  per  il  calcolo  delle  prestazioni
sociali agevolate diverse dall'assegno di cui al comma 1, il  computo
di quest'ultimo puo' essere differenziato nell'ambito dell'ISEE  fino
al suo eventuale azzeramento; 
    d) l'assegno di cui al comma 1 e' pienamente compatibile  con  la
fruizione del reddito di cittadinanza,  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed e' corrisposto congiuntamente ad
esso con le modalita' di  erogazione  del  reddito  di  cittadinanza.
Nella   determinazione   dell'ammontare    complessivo    si    tiene
eventualmente conto della quota del beneficio economico  del  reddito
di cittadinanza attribuibile ai componenti di  minore  eta'  presenti
nel  nucleo  familiare,  sulla  base  di  parametri  della  scala  di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del  decreto-legge  n.  4
del 2019; 
    e) l'assegno di  cui  al  comma  1  non  e'  considerato  per  la
richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali  agevolate,  dei
trattamenti assistenziali e di altri benefici e  prestazioni  sociali
previsti da altre norme in favore dei figli con disabilita'. Le borse
di lavoro  volte  all'inclusione  o  all'avvicinamento  in  attivita'
lavorative di persone con disabilita' non sono  considerate  ai  fini
dell'accesso all'assegno e per il calcolo di esso; 
    f) l'assegno di cui al comma 1 e' ripartito in pari misura tra  i
genitori ovvero, in loro assenza, e'  assegnato  a  chi  esercita  la
responsabilita'  genitoriale.  In  caso  di  separazione  legale   ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli  effetti
civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di  accordo,  al
genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto  o  condiviso
l'assegno, in mancanza di accordo, e' ripartito in pari misura tra  i
genitori; 
    g) l'assegno di cui al comma 1 e' concesso nella forma di credito
d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro; 
    h) l'assegno di cui al comma 1 e' pienamente compatibile  con  la
fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore  dei  figli  a
carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e  di
Bolzano e dagli enti locali; 
    i) e' istituito un organismo  aperto  alla  partecipazione  delle
associazioni  familiari  maggiormente  rappresentative,  al  fine  di
monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno di cui al
comma 1. Dall'istituzione e dal funzionamento del predetto  organismo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Ai suoi  componenti  non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  3. Al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale  dello
stato  civile  informa  le  famiglie  sul  beneficio  previsto  dalla
presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h),  della
legge 7 agosto 2015, n. 124. Alle  attivita'  previste  dal  presente
comma si provvede nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 2 
 
           Assegno unico e universale per i figli a carico 
 
  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1  sono  adottati  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) riconoscimento  di  un  assegno  mensile  per  ciascun  figlio
minorenne  a  carico.  Il  beneficio  decorre  dal  settimo  mese  di
gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno
e' maggiorato; 
    b) riconoscimento di un assegno mensile, di importo  inferiore  a
quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a
carico,  fino  al  compimento  del  ventunesimo  anno  di  eta',  con
possibilita' di corresponsione dell'importo direttamente  al  figlio,
su sua richiesta, al fine  di  favorirne  l'autonomia.  L'assegno  e'
concesso solo nel caso in cui  il  figlio  maggiorenne  frequenti  un
percorso di  formazione  scolastica  o  professionale,  un  corso  di
laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attivita'  lavorativa  limitata
con reddito complessivo inferiore a un determinato  importo  annuale,
sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro
per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio  civile
universale; 
    c) riconoscimento di un assegno  mensile  di  importo  maggiorato
rispetto agli importi di cui alla lettera a) a favore delle madri  di
eta' inferiore a quella indicata alla lettera b); 
    d) riconoscimento di un assegno  mensile  di  importo  maggiorato
rispetto agli importi di cui alle lettere  a)  e  b)  in  misura  non
inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun
figlio  con  disabilita',  con  maggiorazione  graduata  secondo   le
classificazioni  della  condizione  di  disabilita';   riconoscimento
dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche  dopo
il compimento del ventunesimo anno di eta',  qualora  il  figlio  con
disabilita' risulti ancora a carico; 
    e) mantenimento delle misure e degli importi  in  vigore  per  il
coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli
di cui alle lettere a) e b); 
    f)  con  riferimento  ai  requisiti  di  accesso,   cittadinanza,
residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente: 
      1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro  dell'Unione
europea, o suo familiare, titolare del diritto  di  soggiorno  o  del
diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato
non appartenente all'Unione  europea  in  possesso  del  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  o  del  permesso  di
soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale; 
      2) essere soggetto al pagamento  dell'imposta  sul  reddito  in
Italia; 
      3) essere residente e domiciliato  con  i  figli  a  carico  in
Italia per la durata del beneficio; 
      4) essere stato o essere residente in  Italia  per  almeno  due
anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un  contratto
di lavoro a tempo indeterminato  o  a  tempo  determinato  di  durata
almeno biennale; 
    g) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari  e
per periodi definiti, su proposta  dei  servizi  sociali  e  sanitari
territoriali deputati alla tutela della natalita', della  maternita',
dell'infanzia e dell'adolescenza, possono essere concesse  specifiche
deroghe ai criteri  previsti  alla  lettera  f)  da  una  commissione
nazionale, istituita con decreto  del  Ministro  con  delega  per  la
famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali.  Dall'istituzione  e  dal   funzionamento   della   predetta
commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Ai  suoi  componenti  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati; 
    h)  graduale  superamento  o  soppressione  di  tutte  le  misure
indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b). 
                               Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli
1 e 2 si provvede nei limiti  delle  risorse  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, nonche' delle risorse rivenienti: 
    a) dal graduale superamento o dalla soppressione  delle  seguenti
misure: 
      1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori,  di
cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
      2) assegno di natalita' di cui all'articolo 1, comma 125, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e  2,
del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.   119,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,  e  all'articolo
1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
      3) premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
      4) fondo di sostegno alla natalita' previsto  dall'articolo  1,
commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
    b) dal graduale superamento o dalla soppressione, nel  quadro  di
una piu' ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure: 
      1) detrazioni  fiscali  previste  dall'articolo  12,  commi  1,
lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917; 
      2) assegno per il nucleo familiare,  previsto  dall'articolo  2
del  decreto-legge  13   marzo   1988,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.  153,  nonche'  assegni
familiari previsti  dal  testo  unico  delle  norme  concernenti  gli
assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
30 maggio 1955, n. 797. 
  2. All'attuazione delle deleghe di cui  agli  articoli  1  e  2  si
provvede nei limiti delle risorse di cui  al  comma  1  del  presente
articolo. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi  o
maggiori oneri che non trovino compensazione  al  proprio  interno  o
mediante l'utilizzo delle risorse  di  cui  al  comma  1,  essi  sono
adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore
dei provvedimenti legislativi  che  stanzino  le  occorrenti  risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
                               Art. 4 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con  riferimento  all'articolo  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
                               Art. 5 
 
         Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi 
 
  1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  all'articolo  1  sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, che si pronunciano nel termine  di  trenta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi  possono
essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione  del  parere
scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di  cui
all'articolo 1, comma 1, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato
di novanta giorni. 
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura  di
cui al comma 1, il Governo puo' adottare disposizioni  integrative  e
correttive dei decreti medesimi. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 1° aprile 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
   

 
 
 
 
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