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DPCM 7 agosto 2020 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in vigore dal 9 agosto al 7 settembre 2020
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Normativa 
9 agosto 2020 6:50
 

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2020 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.
19,   recante   misure   urgenti   per    fronteggiare    l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, recante ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20A04399) 
(GU n.198 del 8-8-2020)
 
Testo aggiornato con modifiche del DPCM 7 settembre 2020
 
                            IL PRESIDENTE 
                      DEL CONSIGLI DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata  il  31  gennaio  2020»  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 5; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
luglio  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 176; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale 27 luglio 2020, n. 187; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2020, n. 191; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 1° agosto 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 2020, n. 193; 
  Vista le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e
del 29 luglio 2020, con le quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Viste le linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e
produttive della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome
dell'11 giugno 2020, di  cui  all'allegato  9,  come  aggiornate,  da
ultimo, in data 6 agosto 2020 e trasmesse in pari data; 
  Viste le linee guida per il trasporto  scolastico  dedicato,  sulle
quali si e' espresso il Comitato tecnico-scientifico nella seduta del
5 agosto 2020; 
  Visti i verbali numeri 95, 96 e  97  di  cui  rispettivamente  alle
sedute del 16 e 20, 24, 30 luglio 2020,  nonche'  il  verbale  n.  98
della seduta del 5 agosto 2020 del  Comitato  tecnico-scientifico  di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'istruzione,  della  giustizia,  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione, per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  per  gli
affari regionali e le  autonomie,  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia,  nonche'  sentito  il  Presidente  della   Conferenza   dei
presidenti delle regioni e delle province autonome; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Misure urgenti di contenimento del contagio 
                  sull'intero territorio nazionale 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  usare  protezioni
delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico,
inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui
non sia possibile garantire continuativamente il  mantenimento  della
distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al  di
sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di  disabilita'  non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti
che interagiscono con i predetti. 
  2.  E'  fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza
interpersonale di almeno un metro,  fatte  salve  le  eccezioni  gia'
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui  all'art.
2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento
della protezione civile. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono  comunque  derogabili
esclusivamente    con    Protocolli     validati     dal     Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate  mascherine
di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita',
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di
sopra del naso. 
  5. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle  altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il
distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani)  che
restano invariate e prioritarie. 
  6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti
misure: 
  a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata  da  febbre
(maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio,
contattando il proprio medico curante; 
  b) l'accesso del pubblico ai  parchi,  alle  ville  e  ai  giardini
pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di
assembramento  di  cui  all'art.  1,  comma  8,  primo  periodo,  del
decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,  nonche'  della  distanza  di
sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente
conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all'interno  di
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita'  ludica  o
ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; 
  c) e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi  destinati
allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche
non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di  operatori
cui  affidarli  in  custodia  e  con  obbligo  di  adottare  appositi
protocolli di sicurezza predisposti in conformita' alle  linee  guida
del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui  all'allegato
8; 
  d) e' consentito svolgere attivita' sportiva  o  attivita'  motoria
all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove
accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per ogni  altra  attivita'  salvo  che  non  sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti; 
  e)  a  decorrere  dal  1°   settembre   2020   e'   consentita   la
partecipazione del pubblico  a  singoli  eventi  sportivi  di  minore
entita', che non superino il numero massimo di  1000  spettatori  per
gli stadi all'aperto e di 200 spettatori  per  impianti  sportivi  al
chiuso. La presenza di pubblico e' comunque consentita esclusivamente
nei  settori  degli  impianti  sportivi  nei  quali   sia   possibile
assicurare la prenotazione e  assegnazione  preventiva  del  posto  a
sedere, con adeguati  volumi  e  ricambi  d'aria,  nel  rispetto  del
distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente,  di
almeno  1  metro  con  obbligo  di  misurazione   della   temperatura
all'accesso e  utilizzo  della  mascherina  a  protezione  delle  vie
respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi  che  superino
il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi  all'aperto  e  di
200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il  Presidente  della
Regione o Provincia autonoma puo' sottoporre specifico protocollo  di
sicurezza    alla     validazione     preventiva     del     Comitato
tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento; 
  f)  gli  eventi  e  le  competizioni  sportive  -  riconosciuti  di
interesse nazionale  e  regionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale
italiano (CONI), dal Comitato  italiano  paralimpico  (CIP)  e  dalle
rispettive federazioni,  ovvero  organizzati  da  organismi  sportivi
internazionali - sono consentiti a  porte  chiuse  ovvero  all'aperto
senza la presenza di pubblico, nel rispetto  dei  protocolli  emanati
dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline  sportive
associate ed enti di promozione sportiva,  al  fine  di  prevenire  o
ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i
tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi  partecipano;
anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti  e  non
professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite
a porte chiuse, nel rispetto dei  protocolli  di  cui  alla  presente
lettera; 
  g) l'attivita' sportiva di base e  l'attivita'  motoria  in  genere
svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,  pubblici
e privati, ovvero presso altre strutture ove  si  svolgono  attivita'
dirette al benessere dell'individuo  attraverso  l'esercizio  fisico,
sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale  e
senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida  emanate
dall'Ufficio per lo sport, sentita  la  Federazione  medico  sportiva
italiana  (FMSI),  fatti  salvi  gli  ulteriori  indirizzi  operativi
emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai  sensi  dell'art.
1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; 
  h) e' consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle
Regioni e Province autonome che abbiano preventivamente accertato  la
compatibilita'  delle  suddette  attivita'  con   l'andamento   della
situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che  individuino
i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio
di contagio nel settore di riferimento o in settori  analoghi.  Detti
protocolli  o  linee  guida  sono  adottati  dalle  Regioni  o  dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome; 
  i) al fine di consentire il regolare  svolgimento  di  competizioni
sportive  nazionali  e  internazionali  organizzate  sul   territorio
italiano  da  Federazioni  sportive  nazionali,  Discipline  sportive
associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI  o  dal
CIP,  che  prevedono  la  partecipazione   di   atleti,   tecnici   e
accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in  Italia
e' vietato o per i quali e' prevista la  quarantena,  questi  ultimi,
prima dell'ingresso in Italia, devono  avere  effettuato  il  tampone
naso-faringeo per verificare lo stato di salute, il  cui  esito  deve
essere indicato nella dichiarazione di cui all'art.  5,  comma  1,  e
verificato dal vettore ai sensi  dell'art.  7.  Tale  test  non  deve
essere antecedente a 48  ore  dall'arrivo  in  Italia  e  i  soggetti
interessati, per essere autorizzati all'ingresso  in  Italia,  devono
essere in possesso dell'esito che  ne  certifichi  la  negativita'  e
riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al  test  per  gli
eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i  singoli
componenti della delegazione sono autorizzati a prendere  parte  alla
competizione sportiva  internazionale  sul  territorio  italiano,  in
conformita' con lo specifico protocollo adottato  dall'ente  sportivo
organizzatore dell'evento; 
  l) lo svolgimento  delle  manifestazioni  pubbliche  e'  consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai
sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
  m) le attivita' di sale giochi, sale scommesse e  sale  bingo  sono
consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; 
  n) gli spettacoli aperti al pubblico  in  sale  teatrali,  sale  da
concerto, sale cinematografiche e in  altri  spazi  anche  all'aperto
sono svolti con  posti  a  sedere  preassegnati  e  distanziati  e  a
condizione che sia comunque assicurato  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia  per  gli
spettatori che non  siano  abitualmente  conviventi,  con  il  numero
massimo di  1000  spettatori  per  spettacoli  all'aperto  e  di  200
spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le
attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui  all'allegato  10.  Restano
sospesi gli eventi che implichino assembramenti  in  spazi  chiusi  o
all'aperto quando non  e'  possibile  assicurare  il  rispetto  delle
condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese  le
attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali
assimilati, all'aperto o al chiuso. A decorrere dal 1° settembre 2020
sono consentite le manifestazione fieristiche ed i congressi,  previa
adozione di Protocolli validati dal Comitato  tecnico-scientifico  di
cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile, e secondo misure  organizzative
adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da
garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la  distanza
interpersonale di almeno un metro; e' consentito lo svolgimento delle
attivita' propedeutiche alle predette riaperture. A decorrere  dal  9
agosto 2020  sono  consentite  le  attivita'  di  preparazione  delle
manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di  spettatori.
Le Regioni e le Province autonome, in relazione  all'andamento  della
situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una
diversa data di ripresa delle attivita', nonche'  un  diverso  numero
massimo di spettatori in  considerazione  delle  dimensioni  e  delle
caratteristiche dei luoghi; 
  o) l'accesso ai luoghi di culto avviene  con  misure  organizzative
tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di
almeno un metro; 
  p) le funzioni  religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7; 
  q) il servizio di apertura al pubblico  dei  musei  e  degli  altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti  e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei
locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o
meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e
da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra
loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei
protocolli o linee guida adottati dalle Regioni  o  dalla  Conferenza
delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i
soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della
cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di
prevenzione e protezione, nonche' di tutela  dei  lavoratori,  tenuto
conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte; 
  r) ferma restando la ripresa delle attivita' dei servizi  educativi
e dell'attivita' didattica  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado
secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano
a  predisporre  ogni  misura  utile  all'avvio  dell'anno  scolastico
2020/2021.  Sono  consentiti  i  corsi  di  formazione  specifica  in
medicina generale  nonche'  le  attivita'  didattico-formative  degli
Istituti di formazione  dei  Ministeri  dell'interno,  della  difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici
in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti  delle
professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire  anche
in modalita' non  in  presenza.  Sono  altresi'  consentiti  i  corsi
abilitanti e le prove teoriche e  pratiche  effettuate  dagli  uffici
della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso
alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori  e
i corsi sul buon funzionamento del  tachigrafo  svolti  dalle  stesse
autoscuole e  da  altri  enti  di  formazione,  nonche'  i  corsi  di
formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati  o  finanziati
dal Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  gli  esami  di
qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle
singole Regioni nonche' i  corsi  di  formazione  da  effettuarsi  in
materia di salute e sicurezza, a condizione che siano  rispettate  le
misure di cui al «Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine  di
mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra
forma  di  aggregazione  alternativa.  Le   riunioni   degli   organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine
e grado possono essere svolte in presenza o  a  distanza  sulla  base
della possibilita'  di  garantire  il  distanziamento  fisico  e,  di
conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli  enti  gestori
provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli  adempimenti
amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi  educativi  per
l'infanzia. Nelle more della ripresa dell'attivita' didattica, l'ente
proprietario dell'immobile  puo'  autorizzare,  in  raccordo  con  le
istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi  per
l'organizzazione e lo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed
educative, non scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno  per
le attivita' delle istituzioni  scolastiche  medesime.  Le  attivita'
dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e  con
obbligo a carico dei  gestori  di  adottare  appositi  protocolli  di
sicurezza conformi alle linee  guida  di  cui  all'allegato  8  e  di
procedere alle attivita' di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle
medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri  sportivi
pubblici o privati; 
  s) nelle Universita' le attivita' didattiche e curriculari
sono  svolte  nel  rispetto   delle   linee   guida   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'allegato  18,  nonche'
sulla base del protocollo  per  la  gestione  di  casi  confermati  e
sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Le linee  guida  ed  il
protocollo di cui al  precedente  periodo  si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale e coreutica» 
  t) a beneficio degli studenti che non riescano a  partecipare  alle
attivita'  didattiche  o  curriculari  delle  universita'   e   delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  tali
attivita' possono essere  svolte,  ove  possibile,  con  modalita'  a
distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto
anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con
disabilita'; le universita'  e  le  istituzioni  assicurano,  laddove
ritenuto  necessario  e  in  ogni  caso  individuandone  le  relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'
ai fini delle relative valutazioni; 
  u)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,   con   decreto
direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai
rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed
organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere
universitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze
armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai  quali
siano state applicate le previsioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a
distanza e l'eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi,
ferma restando la validita' delle prove di esame  gia'  sostenute  ai
fini della formazione della graduatoria finale del corso; 
  v) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera
u), comunque connessi al fenomeno  epidemiologico  da  COVID-19,  non
concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento
comporta  il  rinvio,  l'ammissione  al  recupero  dell'anno   o   la
dimissione dai medesimi corsi; 
  z) le attivita' di  centri  benessere,  di  centri  termali  (fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli
essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della  vigente
normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a
condizione  che  le  Regioni   e   le   Province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; 
  aa) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di  permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei
pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del
personale sanitario preposto; 
  bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita'  e
lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice,
strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,
autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla
direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; 
  cc) tenuto conto delle  indicazioni  fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in
condizione di isolamento dagli altri detenuti; 
  dd) le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a  condizione
che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di  almeno  un
metro, che gli ingressi avvengano in modo  dilazionato  e  che  venga
impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo  necessario
all'acquisto dei beni; le suddette  attivita'  devono  svolgersi  nel
rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire
o ridurre il rischio di contagio nel  settore  di  riferimento  o  in
ambiti analoghi, adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10.  Si  raccomanda  altresi'
l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11; 
  ee) le attivita' dei servizi di ristorazione  (fra  cui  bar,  pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione  che
le Regioni e le Province autonome abbiano  preventivamente  accertato
la compatibilita' dello  svolgimento  delle  suddette  attivita'  con
l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e
che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida  sono  adottati
dalle Regioni o dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli  o  nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui
all'allegato 10; continuano a essere consentite  le  attivita'  delle
mense  e  del  catering  continuativo  su  base   contrattuale,   che
garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un
metro.  Resta  anche  consentita  la  ristorazione  con  consegna   a
domicilio  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia   per
l'attivita'  di  confezionamento  che  di   trasporto,   nonche'   la
ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di  rispettare  la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 
  ff) restano comunque aperti gli  esercizi  di  somministrazione  di
alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo
di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza  interpersonale
di almeno un metro; 
  gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a
condizione  che  le  Regioni   e   le   Province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato  10;  resta  fermo  lo  svolgimento
delle attivita' inerenti ai  servizi  alla  persona  gia'  consentite
sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del
26 aprile 2020; 
  hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie,
i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche'  l'attivita'  del
settore  agricolo,  zootecnico  di   trasformazione   agro-alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; 
  ii) il Presidente  della  Regione  dispone  la  programmazione  del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche
non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo
fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione
deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il
sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo'
disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche
internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori; 
  ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che: 
  a) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile, ove
possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza; 
  b) siano  incentivate  le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva; 
  c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio  e,  laddove
non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di  almeno
un metro come principale misura  di  contenimento,  con  adozione  di
strumenti di protezione individuale; 
  d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi  di
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 
    mm) le attivita' degli stabilimenti balneari  sono  esercitate  a
condizione  che  le  Regioni   e   le   Province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di
riferimento o in settori analoghi. Detti  protocolli  o  linee  guida
sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e  delle
province autonome nel rispetto di  quanto  stabilito  dalla  presente
lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato  10.
Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve  essere  in
ogni caso assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento  sociale,
garantendo comunque la distanza interpersonale  di  sicurezza  di  un
metro, secondo le  prescrizioni  adottate  dalle  Regioni,  idonee  a
prevenire o ridurre  il  rischio  di  contagio,  tenuto  conto  delle
caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I
protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: 
  1)  l'accesso  agli  stabilimenti  balneari   e   gli   spostamenti
all'interno dei medesimi; 
  2) l'accesso dei fornitori esterni; 
  3) le modalita' di utilizzo degli  spazi  comuni,  fatte  salve  le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione; 
  4)  la  distribuzione  e  il  distanziamento  delle  postazioni  da
assegnare ai bagnanti; 
  5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti; 
  6) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive; 
  7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli
utenti; 
  8) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori  circa
le misure di sicurezza  e  di  prevenzione  del  rischio  da  seguire
all'interno degli stabilimenti balneari; 
  9) le spiagge di libero accesso; 
    nn) le attivita' delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a
condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento
sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza
di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle
linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di
contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,
tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  I
protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: 
  1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 
  2) le modalita' di utilizzo degli  spazi  comuni,  fatte  salve  le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione; 
  3) le misure  igienico-sanitarie  per  le  camere  e  gli  ambienti
comuni; 
  4) l'accesso dei fornitori esterni; 
  5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive; 
  6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a  disposizione  dei
clienti; 
  7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori  circa
le misure di sicurezza  e  di  prevenzione  del  rischio  da  seguire
all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi
all'aperto di pertinenza. 
                               Art. 2 
 
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza
  delle attivita' produttive industriali e commerciali 
  1. Sull'intero territorio nazionale tutte le  attivita'  produttive
industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  1,
rispettano i contenuti del protocollo condiviso  di  regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro  sottoscritto  il  24  aprile
2020 fra il Governo e  le  parti  sociali  di  cui  all'allegato  12,
nonche',  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  il  protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il  24  aprile  2020  fra  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13,
e il protocollo condiviso di  regolamentazione  per  il  contenimento
della diffusione del COVID-19  nel  settore  del  trasporto  e  della
logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14. 
                               Art. 3 
 
                Misure di informazione e prevenzione 
                  sull'intero territorio nazionale 
 
  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le
seguenti misure: 
  a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la
prevenzione della diffusione delle  infezioni  per  via  respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le
indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti
fornite dal Ministero della salute; 
  b) e'  raccomandata  l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 19; 
  c)  nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al   decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19; 
  d)  i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono   la
diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico
sanitarie  di  cui  all'allegato  19  anche   presso   gli   esercizi
commerciali; 
  e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di
accesso alle strutture del servizio sanitario,  nonche'  in  tutti  i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui
alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani; 
  f) le aziende di  trasporto  pubblico  anche  a  lunga  percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata. 
  2.  Nel  predisporre,  anche  attraverso  l'adozione  di   appositi
protocolli,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei
propri  dipendenti  con  le  modalita'  di  cui  all'art.   263   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  le  pubbliche  amministrazioni
assicurano il rispetto  delle  prescrizioni  vigenti  in  materia  di
tutela della salute adottate dalle competenti autorita'. 
                               Art. 4 
 
           Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero 
 
  1. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori  di  cui
all'elenco  E  dell'allegato  20,  l'ingresso  e  il   transito   nel
territorio nazionale alle persone che hanno transitato o  soggiornato
negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E  nei  quattordici
giorni  antecedenti,  nonche'  gli  spostamenti  verso  gli  Stati  e
territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo  che  ricorrano
uno o piu' dei seguenti motivi, comprovati mediante la  dichiarazione
di cui all'art. 5, comma 1: 
  a) esigenze lavorative; 
  b) assoluta urgenza; 
  c) esigenze di salute; 
  d) esigenze di studio; 
  e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 
  f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati
membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di  Schengen,
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra,  del
Principato di Monaco, della Repubblica di  San  Marino,  dello  Stato
della Citta' del Vaticano; 
  g) ingresso nel territorio nazionale da parte  di  familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli  articoli
2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE) n.  1612/68  ed  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE; 
  h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati
terzi  soggiornanti  di  lungo  periodo  ai  sensi  della   direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' di cittadini di  Stati  terzi  che  derivano  il  diritto  di
residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale; 
  i) ingresso nel territorio nazionale da parte  di  familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli  articoli
2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE) n.  1612/68  ed  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE. 
 «i-bis) ingresso nel territorio nazionale  per  raggiungere
il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle  lettere
f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una  comprovata  e
stabile relazione affettiva»;
  2. Sono vietati l'ingresso e il transito nel  territorio  nazionale
alle persone  che  hanno  transitato  o  soggiornato  negli  Stati  e
territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni
antecedenti, salvo che nei seguenti casi: 
  1) persone di cui al comma  1,  lettere  f)  e  g),  con  residenza
anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata  nell'elenco
F dell'allegato 20; 
  2) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto; 
  3) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea  o
di  organizzazioni  internazionali,  agenti  diplomatici,   personale
amministrativo e tecnico delle missioni  diplomatiche,  funzionari  e
impiegati  consolari,  personale  militare,  italiano  e   straniero,
nell'esercizio delle loro funzioni. 
  3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del
territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge
n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni  disposte  in  relazione  alla
provenienza da specifici Stati e  territori  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020. 
                               Art. 5 
 
        Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso 
                nel territorio nazionale dall'estero 
 
  1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in  Italia
stabiliti all'art. 4, chiunque fa ingresso per qualsiasi  durata  nel
territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli  elenchi
B, C, D, E ed F dell'allegato 20 e' tenuto a  consegnare  al  vettore
all'atto  dell'imbarco  e  a  chiunque  sia  deputato  a   effettuare
controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e  dettagliato,   tale   da
consentire le verifiche, di: 
  a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha  soggiornato  o
transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia; 
  b) motivi dello spostamento conformemente all'art. 4, nel  caso  di
ingresso  da  Stati  e  territori  di  cui  agli  elenchi  E   ed   F
dell'allegato 20; 
  c)  nel  caso  di  soggiorno  o  transito  nei  quattordici  giorni
anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e  territori  di
cui agli elenchi C, D, E e F dell'allegato 20: 
  1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove
sara' svolto  il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  isolamento
fiduciario; 
  2) mezzo di trasporto privato che verra' utilizzato per raggiungere
il luogo di cui al  numero  1)  ovvero,  esclusivamente  in  caso  di
ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo
aereo di linea di  cui  si  prevede  l'utilizzo  per  raggiungere  la
localita' di destinazione  finale  e  il  codice  identificativo  del
titolo di viaggio; 
  3)  recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le
comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario; 
  4) eventuale sussistenza di una o piu' circostanze di cui  all'art.
6, commi 6 e 7. 
  2. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei  quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di
cui  agli  elenchi  C,  D,  E  ed  F  dell'allegato  20,   anche   se
asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il  proprio
ingresso nel territorio  nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio. 
  3. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo
per  chiunque  di  segnalare  tale   situazione   con   tempestivita'
all'Autorita'  sanitaria  per  il  tramite  dei   numeri   telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. 
                               Art. 6 
 
Sorveglianza   sanitaria   e   isolamento   fiduciario   a    seguito
  dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero 
  1. Le persone che hanno soggiornato o transitato,  nei  quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di
cui  agli  elenchi  C,  D,  E  ed  F  dell'allegato  20,   anche   se
asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi: 
  a) compiono il  percorso  dal  luogo  di  ingresso  nel  territorio
nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo  di  linea  utilizzato  per
fare ingresso in Italia esclusivamente con il mezzo privato  indicato
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), fatto  salvo  il  caso  di
transito aeroportuale di cui al comma 3; 
  b) sono sottoposte alla  sorveglianza  sanitaria  e  all'isolamento
fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o
la dimora indicata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c). 
  2. In deroga al comma 1,  lettera  a),  in  caso  di  ingresso  nel
territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, e' consentito
proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso  la
destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui  all'art.  5,
comma 1, lettera c), a condizione  di  non  allontanarsi  dalle  aree
specificamente destinate all'interno delle aerostazioni. 
  3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel
territorio nazionale o  dal  luogo  di  sbarco  dal  mezzo  di  linea
utilizzato per fare ingresso in Italia non e'  possibile  raggiungere
effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o  la
dimora,  indicata  come  luogo  di  effettuazione  del   periodo   di
sorveglianza sanitaria e di  isolamento  fiduciario,  fermo  restando
l'accertamento  da  parte  dell'Autorita'   giudiziaria   in   ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi dell'art. 5, comma  1,  lettera  c),  l'Autorita'  sanitaria
competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile
regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della  protezione
civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  determina  le
modalita' e il  luogo  dove  svolgere  la  sorveglianza  sanitaria  e
l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo  delle  persone
sottoposte alla predetta misura. In caso  di  insorgenza  di  sintomi
COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente  sono  obbligati  a
segnalare tale situazione con tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. 
  4. Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di
sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario effettuati secondo le  modalita'  previste  dai
commi da 1 a 3, e' sempre consentito per le persone sottoposte a tali
misure avviare  il  computo  di  un  nuovo  periodo  di  sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione  o  dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita'  sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista  dall'art.  5,  comma   1,   integrata   con   l'indicazione
dell'itinerario che  si  intende  effettuare,  e  garantendo  che  il
trasferimento  verso   la   nuova   abitazione   o   dimora   avvenga
esclusivamente con mezzo privato. L'Autorita' sanitaria, ricevuta  la
comunicazione di cui al precedente periodo,  provvede  ad  inoltrarla
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria
territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per
i controlli e le verifiche di competenza. 
  5. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica
territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle
comunicazioni di cui al presente articolo,  alla  prescrizione  della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: 
  a) contattano telefonicamente  e  assumono  informazioni,  il  piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; 
  b) avviata la sorveglianza  sanitaria  e  l'isolamento  fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione  ai  fini  INPS
(circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020  0000716  del  25  febbraio
2020); 
  c) in caso  di  necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per
l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per
motivi  di  sanita'   pubblica   e'   stato   posto   in   quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine; 
  d)  accertano  l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del
soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali
conviventi; 
  e) informano la persona circa  i  sintomi,  le  caratteristiche  di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di
comparsa di sintomi; 
  f)  informano  la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la
temperatura corporea due volte al giorno  (la  mattina  e  la  sera),
nonche' di mantenere: 
  1) lo  stato  di  isolamento  per  quattordici  giorni  dall'ultima
esposizione; 
  2) il divieto di contatti sociali; 
  3) il divieto di spostamenti e viaggi; 
  4)  l'obbligo  di  rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'   di
sorveglianza; 
    g) in caso di comparsa di  sintomi  la  persona  in  sorveglianza
deve: 
  1) avvertire immediatamente il medico di  medicina  generale  o  il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica; 
  2) indossare  la  mascherina  chirurgica  fornita  all'avvio  della
procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; 
  3) rimanere nella propria stanza con  la  porta  chiusa  garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in
ospedale, ove necessario; 
    h)  l'operatore  di  sanita'  pubblica  provvede   a   contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo
aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede  secondo  quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 
  6. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi
restando gli obblighi di cui all'art. 5, le disposizioni  di  cui  ai
commi da 1 a 5 non si applicano: 
  a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
  b) al personale viaggiante; 
  c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco  A
dell'allegato 20; 
  d)  agli  ingressi  per  motivi  di  lavoro  regolati  da  speciali
protocolli  di  sicurezza,  approvati  dalla   competente   autorita'
sanitaria. 
d-bis) agli ingressi per ragioni non differibili,  inclusa
la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di  livello
internazionale, previa autorizzazione del Ministero  della  salute  e
con obbligo di presentare  al  vettore  all'atto  dell'imbarco,  e  a
chiunque sia deputato ad effettuare i  controlli,  l'attestazione  di
essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti  all'ingresso   nel
territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per
mezzo di tampone e risultato negativo.
  7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non  ci
siano stati soggiorni o transiti in uno o  piu'  Paesi  di  cui  agli
elenchi C e F dell'allegato 20  nei  quattordici  giorni  antecedenti
all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di  cui  all'art.
5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano: 
  a) a chiunque fa ingresso in Italia per un  periodo  non  superiore
alle 120 ore per comprovate esigenze di  lavoro,  salute  o  assoluta
urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto  termine,  di  lasciare
immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il
periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario  conformemente  ai
commi da 1 a 5; 
  b) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio  italiano
per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di
detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale  o,
in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e  di  isolamento
fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; 
  c) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui  agli
elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per
comprovati motivi di lavoro; 
  d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio  di
qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di
cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
  e) ai lavoratori transfrontalieri  in  ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; 
  f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o  secondaria
in  Italia  per  spostamenti  all'estero  per   comprovate   esigenze
lavorative di durata non superiore a 120 ore; 
  g) ai funzionari e agli agenti,  comunque  denominati,  dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari  e  agli  impiegati  consolari,  al   personale   militare
nell'esercizio delle loro funzioni; 
  h) agli alunni e agli studenti per la  frequenza  di  un  corso  di
studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o
dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la
settimana. 
                               Art. 7 
 
                Obblighi dei vettori e degli armatori 
 
  1. I vettori e gli armatori sono tenuti a: 
  a) acquisire e verificare prima dell'imbarco  la  dichiarazione  di
cui all'art. 5; 
  b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri; 
  c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno  stato  febbrile,  nonche'
nel caso in cui la dichiarazione di  cui  alla  lettera  a)  non  sia
completa; 
  d)  adottare  le  misure  organizzative  che,  in  conformita'   al
«Protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della  logistica»
di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui  all'allegato  14,
nonche' alle  «Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti  e  le
modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di  cui  all'allegato  15,
assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale
di almeno un metro tra i passeggeri trasportati; 
  e) fare utilizzare  all'equipaggio  e  ai  passeggeri  i  mezzi  di
protezione individuali e a indicare le  situazioni  nelle  quali  gli
stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi; 
  f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che  ne  risultino
sprovvisti dei mezzi di protezione individuale. 
  2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in  presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo. 
                               Art. 8 
 
             Disposizioni in materia di navi da crociera 
                      e navi di bandiera estera 
 
  1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera
italiana possono essere svolti solo  nel  rispetto  delle  specifiche
linee guida (di cui all'allegato 17 del presente  decreto),  validate
dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2  dell'ordinanza  3
febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020. 
  2. I servizi di crociera possono essere fruiti da  coloro  che  non
siano  sottoposti  ovvero  obbligati  al  rispetto   di   misure   di
sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e  che  non  abbiamo
soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'imbarco
in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed  F  dell'allegato
20. 
  3. Ai fini dell'autorizzazione  allo  svolgimento  della  crociera,
prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorita'
marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano: 
  1) l'avvenuta predisposizione di  tutte  le  misure  necessarie  al
rispetto delle linee guida di cui al precedente comma; 
  2) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le
relative date di arrivo/partenza; 
  3) la nazionalita' e la provenienza dei  passeggeri  imbarcati  nel
rispetto delle previsioni di cui al precedente comma. 
  4. E' consentito alle navi di bandiera estera impiegate in  servizi
di crociera l'ingresso nei porti italiani  nel  caso  in  cui  queste
ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o  territori  di
cui agli elenchi  A  e  B  dell'allegato  20  e  tutti  i  passeggeri
imbarcati non abbiamo soggiornato o transitato nei quattordici giorni
anteriori all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui
agli  elenchi  C,  D,  E  ed  F  dell'allegato  20,  nonche'   previa
attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida
di cui al comma 1. Il Comandante della  nave  presenta  all'autorita'
marittima, almeno ventiquattro ore prima dell'approdo della nave, una
specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3. 
  5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e  territori  di  cui
agli elenchi A e B dell'allegato 20  e  sono  vietate  le  escursioni
libere, per le quali i servizi della crociera  non  possono  adottare
specifiche misure di prevenzione dal contagio. 
                               Art. 9 
 
          Misure in materia di trasporto pubblico di linea 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, le attivita' di  trasporto  pubblico  di  linea  terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle  acque  interne,  sono
espletate, anche  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di  settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche'  delle
«Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti   e   le   modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione  del  COVID-19  in
materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15. 
  2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da
adottarsi di concerto con il Ministro della salute, puo' integrare  o
modificare le «Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti  e  le
modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui  all'allegato  15,
nonche', previo accordo con  i  soggetti  firmatari,  il  «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di  settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14. 
                               Art. 10 
 
        Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita' 
 
  1.  Le  attivita'  sociali   e   socio-sanitarie   erogate   dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate  all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per  persone  con  disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e
socio-sanitario  vengono  riattivate  secondo   piani   territoriali,
adottati dalle Regioni, assicurando  attraverso  eventuali  specifici
protocolli il rispetto delle  disposizioni  per  la  prevenzione  dal
contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. 
  2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello  spettro
autistico, disabilita'  intellettiva  o  sensoriale  o  problematiche
psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con  necessita'
di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con  i  propri
accompagnatori  o  operatori  di  assistenza,  operanti  a  qualsiasi
titolo, al di sotto della distanza prevista. 
                               Art. 11 
 
               Esecuzione e monitoraggio delle misure 
 
  1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui al  presente  decreto,  nonche'  monitora  l'attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni  competenti.  Il
prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile  concorso
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro  e  del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche',  ove  occorra,
delle  Forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della Regione e  della  Provincia
autonoma interessata. 
                               Art. 12 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  14  luglio  2020,  e  sono
efficaci fino al 7 settembre 2020. 
  2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni  del
presente decreto. 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
    Roma, 7 agosto 2020 
 
                      Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte 
Il Ministro della salute: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri,
registrazione n. 1792 
                                                           Allegato 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 3 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 4 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 5 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 6 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 7 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 8 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 9 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato 10 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato 11 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato 12 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato 13 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato 14 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato 15 

Sostituto dall'Allegato 15 del DPCM 7 settembre 2020
    "Allegato 15" 
 
  Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti  e   le   modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione  del  covid-19  in
materia di trasporto pubblico 
 
  Il  14  marzo   2020   e'   stato   adottato   il   Protocollo   di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (d'ora   in   poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e  successivamente
in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del  Covid  19  negli  ambienti  nel
settore dei trasporti e della logistica. 
  Le presenti linee guida stabiliscono le modalita'  di  informazione
agli  utenti  nonche'  le  misure  organizzative  da  attuare   nelle
stazioni, negli aeroporti e nei  porti,  al  fine  di  consentire  lo
svolgimento del servizio di trasporto  pubblico,  indispensabile  per
l'esercizio delle funzioni pubbliche e delle attivita' private, nella
consapevolezza  della   necessita'   di   contemperare   in   maniera
appropriata il contenimento e il contrasto del rischio sanitario  con
le attivita' di istruzione, di formazione,  di  lavoro,  culturali  e
produttive del Paese quali valori essenziali per l'interesse generale
e tutelati dalla Costituzione. 
  Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non  e'
indipendente dall'adozione di altre  misure  di  carattere  generale,
definibili quali "misure di sistema". 
  Si richiamano, di seguito, le principali  misure,  fatta  salva  la
possibilita'  per  le  Regioni  e  Province  autonome  di  introdurre
prescrizioni in  ragione  delle  diverse  condizioni  territoriali  e
logistiche, nonche' delle rispettive dotazioni di parco mezzi. 
 
 
                         Misure "di sistema" 
 
  L'articolazione  dell'orario  di  lavoro  differenziato  con  ampie
finestre di inizio e fine di attivita' lavorativa e'  importante  per
modulare la mobilita' dei lavoratori e prevenire  conseguentemente  i
rischi di aggregazione connessi alla mobilita' dei  cittadini.  Anche
la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura  degli
uffici, degli esercizi commerciali,  dei  servizi  pubblici  e  delle
scuole di ogni ordine e grado -  queste  ultime  mediante  intese,  a
livello  territoriale  con  gli  enti  locali,  nell'ambito   di   un
coordinamento tra  le  Direzioni  generali  regionali  del  Ministero
Istruzione e i competenti Assessorati Regionali  all'Istruzione,  per
consentire ingressi e uscite differenziati. 
  E' raccomandata, quando possibile, l'incentivazione della mobilita'
sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.). Al riguardo, le conferenze di
servizi previste dalle Linee Guida del piano Scuola 2020-2021 emanate
dal  ministero  dell'istruzione  prevedono  specifici  raccordi   fra
autorita' locali. 
  Tale approccio e' alla base delle presenti linee guida. Tali misure
vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al  bacino
di utenza di riferimento, avendo  come  riferimento  quantitativo  la
necessita' di ridurre in modo consistente i picchi  di  utilizzo  del
trasporto  pubblico  collettivo  presenti  nel  periodo   antecedente
l'emergenza sanitaria e il lockdown. 
  La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei  servizi  di
trasporto pubblico  rimane  un  punto  essenziale  per  garantire  il
distanziamento  interpersonale  o   comunque   per   la   tenuta   di
comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga
al distanziamento di un metro sulla base di specifiche  prescrizioni,
l'attuazione di corrette  misure  igieniche,  nonche'  per  prevenire
comportamenti che possono  aumentare  il  rischio  di  contagio.  Una
chiara  e  semplice  comunicazione   in   ogni   contesto   (stazioni
ferroviarie, metropolitane, aeroporti,  stazioni  autobus,  mezzi  di
trasporto, etc.), mediante pannelli ad  informazione  mobile,  e'  un
punto essenziale per comunicare le necessarie regole  comportamentali
nell'utilizzo dei mezzi di trasporto. 
  Si richiamano  infine,  al  fine  di  implementare  i  servizi,  le
disposizioni di cui all'articolo 200  del  decreto  legge  19  maggio
2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,
n.77, con particolare riferimento al comma 6 bis, ove prevede che  in
deroga all'articolo 87, comma 2, del  codice  della  strada,  possono
essere destinate ai servizi di linea per trasporto di  persone  anche
le autovetture a uso di  terzi  ci  cui  all'articolo  82,  comma  5,
lettera b, del  medesimo  codice,  nonche'  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 concernenti  le
procedure di semplificazione per l'affidamento dei servizi. 
  L'Aumento delle corse dei mezzi di trasporto,  soprattutto  durante
le ore  di  punta,  e'  fortemente  auspicabile  anche  mediante  gli
strumenti previsti dalla recenti norme sopra richiamate. 
  Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili  dagli  Enti
di governo del trasporto pubblico  locale  in  ciascuna  Regione  per
assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico,  sulla  base
di un piano che tenga conto del numero di utenti  e  degli  orari  di
ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come
essenziali anche ai fini del  finanziamento  a  carico  di  un  fondo
straordinario ovvero del  fondo  nazionale  TPL  di  cui  alla  Legge
228/2012  e  successive  modificazioni,  per  le  Regioni  a  Statuto
Ordinario, e di un fondo  straordinario  per  le  Regioni  a  Statuto
Speciale  e  le  Province  autonome.  In  tale  contesto  il  Governo
provvedera' a stanziare nella  legge  di  bilancio  per  l'anno  2021
risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150  milioni  di
euro per le province e i comuni. Le risorse gia' stanziate  a  favore
delle Regioni per i  mancati  introiti  delle  aziende  di  trasporto
pubblico, conseguenti alla ridotta capacita' di riempimento  prevista
dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali  per  la  riduzione
delle entrate di cui al decreto  legge  n.104  del  2020  ,  potranno
essere a seguito di apposita modifica normativa utilizzate anche  per
i servizi aggiuntivi. Il Governo, a consuntivo, al netto dell'aumento
delle entrate da bigliettazione per  la  maggiore  capienza  prevista
dalle presenti linee guida, verifichera' la necessita' di riconoscere
le eventuali ulteriori risorse. 
  Servizi aggiuntivi con l'utilizzazione delle disposizioni di cui al
citato articolo 200, comma  6  bis,  di  cui  alla  legge  richiamata
possono essere  previsti  anche  per  il  trasporto  pubblico  locale
ferroviario. 
 
    a) Misure di carattere generale per il contenimento del  contagio
da COVID 19 
 
  Si  richiama,  altresi',   il   rispetto   delle   sotto   elencate
disposizioni, valide per tutte le modalita' di trasporto: 
      • La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi  di
trasporto e dei mezzi  di  lavoro  deve  riguardare  tutte  le  parti
frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le
modalita' definite dalle specifiche  circolari  del  Ministero  della
Salute e dell'Istituto Superiore di Sanita'. 
      •  Nelle  stazioni  ferroviarie,  nelle   autostazioni,   negli
aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza  e'
necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad
uso dei passeggeri. 
      • Sulle metropolitane, sugli autobus e  su  tutti  i  mezzi  di
trasporto pubblico locale devono essere  installati,  anche  in  modo
graduale, privilegiando i mezzi di trasporto maggiormente  utilizzati
dagli utenti, appositi dispenser per la  distribuzione  di  soluzioni
idroalcoliche per la frequente detersione delle mani; 
      • All'ingresso e nella permanenza  nei  luoghi  di  accesso  al
sistema del trasporto pubblico (stazioni  ferroviarie,  autostazioni,
fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, e' obbligatorio  indossare
una mascherina di comunita', per  la  protezione  del  naso  e  della
bocca. 
      • E' necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi
telematici. 
      • Nelle stazioni o nei luoghi  di  acquisto  dei  biglietti  e'
opportuno installare punti vendita e distributori di  dispositivi  di
sicurezza. 
      • Vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e  degli
operatori nel caso in cui  sia  accertata  una  temperatura  corporea
superiore a 37,5° C. 
      • Vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei
luoghi  di  transito  dell'utenza,  relativi  al  corretto  uso   dei
dispositivi di protezione individuale, nonche' sui comportamenti  che
la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle  stazioni  e
autostazioni, degli aeroporti, dei porti  e  dei  luoghi  di  attesa,
nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto  e  durante  il
trasporto medesimo. 
      • Vanno  adottati  interventi  gestionali,  ove  necessari,  di
regolamentazione   degli   accessi   alle   principali   stazioni   e
autostazioni,  agli  aeroporti,  ai  porti   al   fine   di   evitare
affollamenti e ogni possibile occasione di  contatto,  garantendo  il
rispetto della distanza interpersonale minima di un metro. 
      • Vanno adottate misure organizzative, con  predisposizione  di
specifici piani operativi,  finalizzate  a  limitare  ogni  possibile
occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo  di
trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni  e
autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate  alla
sosta dei passeggeri e  durante  l'attesa  del  mezzo  di  trasporto,
garantendo il rispetto della distanza  interpersonale  minima  di  un
metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e  i  non
vedenti se accompagnati da  persona  che  vive  nella  stessa  unita'
abitativa. Per i non vedenti non accompagnati  da  persona  che  vive
nella stessa unita' abitativa, dovra' essere predisposta  un'adeguata
organizzazione del servizio per garantire la fruibilita' dello stesso
servizio, garantendo la sicurezza sanitaria. 
      • Vanno previsti dalle aziende di gestione del  servizio  forme
di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sul  corretto  utilizzo
dei Dispositivi di Protezione Individuali. 
      • Il distanziamento di un metro non e' necessario nel  caso  si
tratti di persone che vivono nella stessa unita'  abitativa,  nonche'
tra  i  congiunti   e   le   persone   che   intrattengono   rapporti
interpersonali stabili, Nell' eventuale fase  di  accertamento  della
violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potra'
essere  resa  autodichiarazione  della  sussistenza  della   predetta
qualita', :( si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in
linea  retta  e  collaterale   non   conviventi,   ma   con   stabile
frequentazione; persone, non  legate  da  vincolo  di  parentela,  di
affinita' o di coniugio,  che  condividono  abitualmente  gli  stessi
luoghi. Cio' anche  a  ragione  della  possibile  tracciabilita'  dei
contatti tra i predetti soggetti. 
  Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto
potranno essere installati separazioni removibili in materiale idoneo
tra  i  sedili  che  non  comportino  modifiche   strutturali   sulle
disposizioni  inerenti  la  sicurezza,   prevedendo,   comunque,   la
periodica sanificazione. Su tale aspetto e' in corso un  accordo  tra
MIT- INAIL e  IIT  volto  ad  individuare  il  materiale  idoneo  per
consentire la separazione tra  una  seduta  e  l'altra,  al  fine  di
consentire l'ulteriore capacita' riempimento. La  direzione  Generale
della Motorizzazione del MIT provvede  a  disciplinare  le  modalita'
applicative ai fini della sicurezza dei predetti divisori sui veicoli
di categoria M2 ed M3, classe B, II e II, destinati al  trasporto  di
persone e scuolabus. Per quanto attiene ai separatori  da  installare
sui  treni,  le  imprese   e   gli   esercenti   ferroviari,   previa
certificazione sanitaria  del  CTS  sulla  idoneita'  del  materiale,
valutano le modifiche tecniche da apportare ai veicoli ferroviari con
gli strumenti e nel rispetto delle norme tecniche e  delle  procedure
previste dal vigente quadro normativo. 
  In tale  contesto  le  aziende  di  trasporto,  le  imprese  e  gli
esercenti ferroviari, possono, comunque, autonomamente  avviare  ogni
utile attivita' per individuare idoneo materiale, per  consentire  la
separazione  tra  un   utente   e   l'altro,   da   sottoporre   alla
certificazione sanitaria del CTS. 
  Realizzare, ove  strutturalmente  possibile,  anche  con  specifici
interventi tecnici,  la  massima  areazione  naturale  dei  mezzi  di
trasporto. 
 
    b) Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di  trasporto
pubblico 
 
      • Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi  di  infezioni
respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore). 
      •  Acquistare,  ove   possibile,   i   biglietti   in   formato
elettronico, on line o tramite app. 
      • Seguire la segnaletica  e  i  percorsi  indicati  all'interno
delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno
un metro dalle altre persone. 
      • Utilizzare le porte di  accesso  ai  mezzi  indicate  per  la
salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di
sicurezza di un metro. 
      • Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo, ove prescritto,
il distanziamento dagli altri occupanti. 
      •  Evitare  di  avvicinarsi  o  di  chiedere  informazioni   al
conducente. 
      • Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani  ed
evitare di toccarsi il viso. 
      •  Utilizzo  dell'App  IMMUNI  ai  fini  del  controllo   della
diffusione del virus. 
 
           ALLEGATO TECNICO-SINGOLE MODALITA' DI TRASPORTO 
 
                            SETTORE AEREO 
 
  Per il settore  del  trasporto  aereo  vanno  osservate  specifiche
misure di  contenimento  per  i  passeggeri  che  riguardano  sia  il
corretto  utilizzo  delle  aerostazioni  che  degli  aeromobili.   Si
richiede, pertanto, l'osservanza  delle  seguenti  misure  a  carico,
rispettivamente,  dei  gestori,  degli  operatori  aeroportuali,  dei
vettori e dei passeggeri: 
    •  gestione  dell'accesso  alle  aerostazioni   prevedendo,   ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di  uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti; 
    • interventi organizzativi e  gestionali  e  di  contingentamento
degli accessi al fine di favorire la distribuzione  del  pubblico  in
tutti gli spazi comuni dell'aeroporto al fine di evitare affollamenti
nelle zone antistanti i controlli di sicurezza; 
    • previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto
e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati  i  flussi
di utenti in entrata e uscita; 
    • obbligo di distanziamento interpersonale di un  metro  a  bordo
degli aeromobili, all'interno  dei  terminal  e  di  tutte  le  altre
facility  aeroportuali  (es.  bus  per  trasporto   passeggeri).   E'
consentito derogare al distanziamento interpersonale di un  metro,  a
bordo degli aeromobili, nel caso in cui: 
      ° l'aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi  siano
verticali e siano adottati i filtri 
  HEPA,  in  quanto  tali  precauzioni  consentono  una  elevatissima
purificazione dell'aria,  nonche'  in  caso  in  cui  siano  adottati
specifici  protocolli   di   sicurezza   sanitaria,   prevedendo   in
particolare  la  misurazione  della  temperatura  prima  dell'accesso
all'aeromobile e vietando la salita a bordo in  caso  di  temperatura
superiore a 37,5 °C; 
      ° sia garantita la durata massima di utilizzo della  mascherina
chirurgica  non  superiore  alle   quattro   ore,   prevedendone   la
sostituzione per periodi superiori; 
      ° siano disciplinate individualmente le  salite  e  le  discese
dall'aeromobile e la collocazione  al  posto  assegnato  al  fine  di
evitare  contatti  stretti   tra   i   passeggeri   nella   fase   di
movimentazione; 
      ° sia acquisita dai viaggiatori, al momento del check-in online
o   in   aeroporto   e   comunque   prima   dell'imbarco,   specifica
autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con
persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due  giorni  prima
dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza  dei
medesimi; 
      ° sia assunto l'impegno da parte dei viaggiatori,  al  fine  di
definire la tracciabilita'  dei  contatti,  di  comunicare  anche  al
vettore   ed   all'Autorita'   sanitaria   territoriale    competente
l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa  entro  otto  giorni
dallo sbarco dall'aeromobile; 
      ° siano limitati al  massimo  gli  spostamenti  e  i  movimenti
nell'ambito dello stesso aeromobile. I vettori possono definire con i
gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l'imbarco di
bagaglio a mano di dimensioni consentite per  la  collocazione  nelle
cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e  di  discesa
selettive, in relazione ai posti assegnati a  bordo  dell'aeromobile,
garantendo i dovuti  tempi  tecnici  operativi  al  fine  di  evitare
assembramenti nell'imbarco e nella discesa e riducendo al  minimo  le
fasi di movimentazione. (ad es. chiamata individuale  dei  passeggeri
al momento dell'imbarco e della discesa, in modo da evitare  contatti
in prossimita' delle cappelliere); 
      ° gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc..) da
collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito
contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento  dell'imbarco,
per evitare il contatto tra gli indumenti personali  dei  viaggiatori
nelle stesse cappelliere. 
    •  Nelle  operazioni  di  sbarco  e  imbarco  dei  passeggeri  va
utilizzato, ove possibile, il finger in via prioritaria e in caso  di
trasporto tramite navetta bus, va evitato l'affollamento,  prevedendo
una riduzione  del  50%  della  capienza  massima  prevista  per  gli
automezzi e una durata della corsa comunque inferiore ai  15  minuti,
garantendo il piu' possibile l'areazione naturale del mezzo. 
    •  Vanno  assicurate  anche  tramite  segnaletica  le   procedure
organizzative  per  ridurre  i  rischi  di  affollamento  e   mancato
distanziamento nella fase di ritiro bagagli presso i nastri  dedicati
alla riconsegna. 
    • Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree
ad essi riservate, questi ultimi predispongono  specifici  piani  per
assicurare il massimo distanziamento delle persone nell'ambito  degli
spazi interni e delle  infrastrutture  disponibili.  In  particolare,
nelle aree soggette a formazione di code  sara'  implementata  idonea
segnaletica a terra e cartellonistica per  invitare  i  passeggeri  a
mantenere il distanziamento fisico; 
    • i passeggeri sull'aeromobile dovranno indossare necessariamente
una mascherina chirurgica, che andra' sostituita ogni quattro ore  in
caso in cui sia ammessa la deroga al distanziamento interpersonale di
un metro; 
    • attivita' di igienizzazione  e  sanificazione  di  terminal  ed
aeromobili,  anche  piu'  volte  al  giorno  in  base   al   traffico
dell'aerostazione e sugli  aeromobili,  con  specifica  attenzione  a
tutte le superfici che  possono  essere  toccate  dai  passeggeri  in
circostanze ordinarie. Tutti i  gate  di  imbarco  dovrebbero  essere
dotati  di  erogatori  di  gel   disinfettante.   Gli   impianti   di
climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche  miranti  alla
prevenzione della contaminazione batterica e virale; 
    • introduzione di termo-scanner per i passeggeri  sia  in  arrivo
che in partenza, secondo modalita' da determinarsi di comune  accordo
tra gestori e vettori  nei  grandi  hub  aeroportuali.  In  linea  di
massima, potrebbero comunque prevedersi controlli  della  temperatura
all'ingresso dei filtri di sicurezza o al terminal d'imbarco, per  le
partenze, ed alla discesa dall'aereo per  gli  arrivi  in  tutti  gli
aeroporti. 
 
                    SETTORE MARITTIMO E PORTUALE 
 
                  Trasporto marittimo di passeggeri 
 
  Con riferimento al  settore  del  trasporto  marittimo,  specifiche
previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei  contatti  tra
passeggeri e personale di  bordo,  di  mantenimento  di  un  adeguato
distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti  della  nave
che  peraltro  sono  gia'  sostanzialmente  previste  nel  protocollo
condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si  richiede  l'adozione
delle sotto elencate misure: 
    • evitare, per quanto possibile,  i  contatti  fra  personale  di
terra e  personale  di  bordo  e,  comunque,  mantenere  la  distanza
interpersonale di almeno un metro; 
    • i passeggeri dovranno indossare necessariamente una  mascherina
di comunita', per  la  protezione  del  naso  e  della  bocca.  Vanno
rafforzati i  servizi  di  pulizia,  ove  necessario  anche  mediante
l'utilizzo di macchinari specifici che permettono  di  realizzare  la
disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali,  quali
uffici, biglietterie e magazzini; 
    • l'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo  appropriato
e frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza  dipendenti  dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle  navi
la disinfezione avra' luogo durante la sosta in  porto,  avendo  cura
che  le  operazioni  di  disinfezione   non   interferiscano   o   si
sovrappongano con l'attivita'  commerciale  dell'unita'.  Nei  locali
pubblici questa riguardera' in modo specifico  le  superfici  toccate
frequentemente come pulsanti, maniglie o  tavolini  e  potra'  essere
effettuata  con  acqua  e  detergente  seguita  dall'applicazione  di
disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di  sodio
opportunamente dosati. Le normali attivita' di  igienizzazione  delle
attrezzature e dei mezzi di lavoro  devono  avvenire,  con  modalita'
appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di  operatore
ed a cura dello stesso con l'uso di  prodotti  messi  a  disposizione
dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste
(aereazione, etc.); 
    • le imprese  forniscono  indicazioni  ed  opportuna  informativa
tramite il proprio personale o mediante display: 
      ›  per  evitare  contatti  ravvicinati  del  personale  con  la
clientela  ad  eccezione  di  quelli  indispensabili  in  ragione  di
circostanze emergenziali e comunque con le previste  precauzioni  dei
dispositivi individuali; 
      › per mantenere il distanziamento di  almeno  un  metro  tra  i
passeggeri; 
      › per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da
adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso
della navigazione e  durante  le  operazioni  di  imbarco  e  sbarco,
prevedendo appositi percorsi dedicati; 
      › per il TPL marittimo e' necessario l'utilizzo di  dispositivi
di sicurezza come previsto anche per il trasporto pubblico locale  di
terra e sono previste le stesse possibilita' di indici di riempimento
con gli accorgimenti previsti per il trasporto pubblico locale. 
 
  Gestione di terminal passeggeri,  stazioni  marittime  e  punti  di
imbarco/sbarco passeggeri 
 
  Negli ambiti portuali e' richiesta particolare attenzione  al  fine
di evitare una concentrazione di persone in quei  luoghi  soggetti  a
diffusa  frequentazione,  come  le  stazioni  marittime,  i  terminal
crociere  e  le  banchine  di  imbarco/sbarco  di  passeggeri.   Sono
indicate,  a  tal  fine,  le  seguenti  misure  organizzative  e   di
prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle  aree  in
concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali
in relazione al regime giuridico delle aree stesse: 
    1. Predisposizione di apposito piano di prevenzione e protezione,
contenente l'analisi del rischio e  le  misure  necessarie  alla  sua
mitigazione, in coerenza con le  vigenti  disposizioni  nazionali  in
materia di emergenza da covid-19; 
    2.       Corretta       gestione       delle       infrastrutture
portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla  sosta/transito  di
passeggeri avendo cura di: 
      a) informare l'utenza in merito ai  rischi  esistenti  ed  alle
necessarie misure di prevenzione,  quali  il  corretto  utilizzo  dei
dispositivi  individuali  di  protezione  (mascherine,  guanti),   il
distanziamento sociale, l'igiene  delle  mani.  A  tale  scopo,  puo'
costituire utile strumento oltre a cartellonistica plurilingue, anche
la disponibilita' di immagini "QR Code" associati a tali informazioni
che consentono all'utente  di  visualizzare  le  stesse  sul  proprio
smartphone o altro dispositivo simile; 
      b) promuovere la piu' ampia diffusione di  sistemi  on-line  di
prenotazione e di acquisto dei  biglietti,  limitando  al  minimo  le
operazioni di bigliettazione in porto; 
      c)  evitare  ogni  forma  di  assembramento  delle  persone  in
transito  attraverso  il  ricorso  a  forme  di  contingentamento   e
programmazione degli accessi, l'utilizzo di  percorsi  obbligati  per
l'ingresso e l'uscita; 
      d) far rispettare la distanza interpersonale di 1  (uno)  metro
tra le persone; 
      e)  installare  un   adeguato   numero   di   distributori   di
disinfettante per una costante igiene e pulizia delle mani; 
      f)  programmare  frequentemente  un'appropriata   sanificazione
degli ambienti nei quali transitano i passeggeri  e  delle  superfici
esposte al contatto, con particolare riguardo ai locali igienici; 
      g) rinforzare la presenza di personale preposto ai  servizi  di
vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza  all'interno  delle
aree portuali/terminal crociere/stazioni marittime. 
 
SETTORE     TRASPORTO      PUBBLICO      LOCALE      AUTOMOBILISTICO,
                METROPOLITANO,TRANVIARIO,FILOVIARIO, 
FUNICOLARE, LAGUNARE,  COSTIERO  E  FERROVIARIO  DI  INTERESSE  DELLE
                        REGIONI E DELLE P.A. 
 
Per il settore considerato trovano applicazione  le  seguenti  misure
                             specifiche: 
 
    •   l'azienda   procede   all'igienizzazione,   sanificazione   e
disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici  e  delle  infrastrutture
nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che  delle
ordinanze regionali e del Protocollo siglato  dalle  associazioni  di
categoria,  OO.SS.  e  MT  in  data  20   marzo   2020,   effettuando
l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al  giorno  e  la
sanificazione in relazione alle  specifiche  realta'  aziendali  come
previsto dal medesimo protocollo condiviso; 
    • i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina
di comunita', per la protezione del naso e della bocca; 
    • la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo  deve  avvenire
secondo flussi separati: 
      › negli autobus e nei tram prevedere la salita da una  porta  e
la discesa dall'altra porta, ove possibile; 
      › vanno rispettati idonei tempi di attesa al  fine  di  evitare
contatto  tra  chi  scende  e  chi  sale,  anche  eventualmente   con
un'apertura differenziata delle porte; 
      › nei vaporetti la separazione dei flussi sara' attuata secondo
le specificita' delle unita'  di  navigazione  lagunari,  costiere  e
lacuali; 
    •  dovranno  essere  contrassegnati  con  marker  i   posti   che
eventualmente  non  possono  essere   occupati.   Per   la   gestione
dell'affollamento del veicolo, l'azienda  puo'  dettare  disposizioni
organizzative al  conducente  tese  anche  a  non  effettuare  alcune
fermate; 
      E' consentito, nel caso  in  cui  le  altre  misure  non  siano
sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico,
anche extraurbano, ed in considerazione delle  evidenze  scientifiche
sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai
dati disponibili,  un  coefficiente  di  riempimento  dei  mezzi  non
superiore all' 80% dei posti consentiti dalla carta  di  circolazione
dei mezzi stessi, prevedendo una  maggiore  riduzione  dei  posti  in
piedi rispetto a quelli seduti. Il  ricambio  dell'aria  deve  essere
costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei  finestrini  o
di altre prese di aria naturale. 
      Tale  coefficiente  di  riempimento  e'  consentito  anche   in
relazione al ricambio dell'aria interna dei veicoli di  superficie  e
dei treni metropolitani, infatti la maggior parte degli  impianti  di
climatizzazione  consente   una   percentuale   di   aria   prelevata
dall'esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte  in  fermata.
Inoltre, per i tram di vecchia generazione  e'  possibile  l'apertura
permanente dei finestrini. Pertanto, ove possibile, occorre mantenere
in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo. 
  Ferme restando le precedenti prescrizioni, potra' essere  aumentata
la capacita' di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente
nel caso in cui sia garantito un ricambio di  aria  e  un  filtraggio
della stessa per mezzo di idonei strumenti di  aereazione  che  siano
preventivamente autorizzati dal CTS. 
  Le misure  in  parola  sono  naturalmente  applicabili,  in  quanto
compatibili, per le metropolitane. 
    • nelle stazioni della metropolitana: 
      °  prevedere  differenti  flussi  di  entrata  e   di   uscita,
garantendo ai passeggeri adeguata informazione  per  l'individuazione
delle banchine e  dell'uscita  e  il  corretto  distanziamento  sulle
banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi; 
      ° predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento
dei livelli di saturazione stabiliti; 
      ° prevedere l'utilizzo dei  sistemi  di  videosorveglianza  e/o
telecamere  intelligenti  per  monitorare   i   flussi   ed   evitare
assembramenti, eventualmente con la  possibilita'  di  diffusione  di
messaggi sonori/vocali scritti; 
    • applicare marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei  mezzi
di superficie e dei treni metro; 
    • sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilita'
territoriale competente e  degli  Enti  titolari,  la  vendita  e  il
controllo dei titoli di viaggio a bordo; 
    • sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli
autisti; 
    • installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service
dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte  al  giorno,
contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza; 
    • adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate  ad  alto
flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili; 
    • per il TPL lagunare l'attivita' di controlleria  potra'  essere
effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate. 
 
   SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO FUNIVIARIO (FUNIVIE E SEGGIOVIE) 
 
  Fermo restando che  la  responsabilita'  individuale  degli  utenti
costituisce elemento essenziale  per  dare  efficacia  alle  generali
misure di prevenzione, per  il  settore  funiviario,  ossia  funivie,
cabinovie e seggiovie, trovano applicazione le seguenti misure minime
di sicurezza: 
  A bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli: 
    • obbligo  di  indossare  una  mascherina  di  comunita'  per  la
protezione del naso e della bocca; 
    • disinfezione sistematica dei mezzi. 
 
  Sui sistemi di trasporto o veicoli chiusi: 
 
    • limitazione della capienza massima di ogni mezzo, per garantire
il distanziamento di un metro. 
  Sono esclusi le persone che vivono nella  stessa  unita'  abitativa
nonche' tra i congiunti  e  le  persone  che  intrattengono  rapporti
interpersonali  stabili,  (  si  riportano  alcuni  esempi:  coniuge,
parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi  ma  con
stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di  parentela,
affinita' o di coniugio,  che  condividono  abitualmente  gli  stessi
luoghi). Nell' eventuale fase di accertamento della violazione  della
prescrizione  del   distanziamento   interpersonale   potra'   essere
autocertificata la sussistenza delle predette qualita'. 
    • dalla predetta limitazione  sono  esclusi  i  nuclei  familiari
viaggianti nella stessa cabina in assenza di altri passeggeri; 
    • distribuzione delle persone  a  bordo,  anche  mediante  marker
segnaposti, in modo tale da garantire il distanziamento di  un  metro
nei mezzi; 
    • areazione continua tramite  apertura  dei  finestrini  e  delle
boccole. 
  E' consentita la deroga al distanziamento di un metro  purche'  sia
misurata la temperatura ai passeggeri prima dell'accesso e gli stessi
rilascino autocertificazione al momento dell'acquisto  dei  biglietti
di non aver avuto contatti stretti con persone affette  da  patologia
COVID-19 nei 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino  a  14
giorni dopo  l'insorgenza  dei  sintomi  medesimi,  e  il  mezzo  sia
costantemente areato tramite apertura dei finestrini e delle boccole,
purche' la durata della corsa sia inferiore a 15  minuti  e  comunque
evitando affollamenti all'interno del mezzo. 
 
  Nelle stazioni: 
 
  Disposizione di tutti i percorsi nonche'  delle  file  d'attesa  in
modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di 1metro tra
le persone,  esclusi  le  persone  che  vivono  nella  stessa  unita'
abitativa nonche' tra i congiunti  e  le  persone  che  intrattengono
rapporti interpersonali stabili( si riportano alcuni esempi: coniuge,
parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi  ma  con
stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di  parentela,
affinita' o di coniugio,  che  condividono  abitualmente  gli  stessi
luoghi ) Nell' eventuale fase di accertamento della violazione  della
prescrizione  del   distanziamento   interpersonale   potra'   essere
autocertificata la sussistenza delle predette qualita'. 
    • disinfezione sistematica delle stazioni; 
    •  installazione  di  dispenser  di  facile  accessibilita'   per
consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale. 
 
 
    SETTORE FERROVIARIO DI INTERESSE NAZIONALE E A LIBERO MERCATO 
 
  Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti  misure
specifiche: 
    • informazioni alla clientela attraverso i  canali  aziendali  di
comunicazione (call center, sito web, app) in merito a: 
    • misure di prevenzione adottate in conformita' a quanto disposto
dalle Autorita' sanitarie; 
    • notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da  evitare
l'accesso degli utenti agli  uffici  informazioni/biglietterie  delle
stazioni; 
    • incentivazioni degli acquisti di biglietti on line. 
 
  Nelle principali stazioni: 
 
    • gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di  uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti; 
    • garanzia della massima accessibilita'  alle  stazioni  ed  alle
banchine, per  ridurre  gli  affollamenti  sia  in  afflusso  che  in
deflusso; 
    • interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione  del
pubblico  in  tutti  gli  spazi  della  stazione  onde   di   evitare
affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari; 
    • uso di mascherina, anche di comunita', per  la  protezione  del
naso e della bocca, per chiunque si trovi all'interno della  stazione
ferroviaria per qualsiasi motivo; 
    • previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni
e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi
di utenti in entrata e uscita; 
    • attivita' di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e
sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni; 
    •  installazione  di  dispenser  di  facile  accessibilita'   per
permettere l'igiene delle mani dei passeggeri; 
    •  regolamentazione  dell'utilizzo  di  scale  e  tappeti  mobili
favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti; 
    • annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle
piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un
metro; 
    • limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa  e  rispetto  al
loro interno delle regole di distanziamento; 
    •  ai  gate,  dove  presenti,  raccomandabili   controlli   della
temperatura corporea; 
    • nelle attivita' commerciali: 
      ° contingentamento delle presenze; 
      ° mantenimento delle distanze interpersonali; 
      ° separazione dei flussi di entrata/uscita; 
      ° utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria; 
      ° regolamentazione delle code di attesa; 
      ° acquisti  on  line  e  consegna  dei  prodotti  in  un  luogo
predefinito all'interno della stazione o 
      ° ai margini del negozio senza necessita' di accedervi. 
 
  A bordo treno: 
 
    • distanziamento fisico di un metro a bordo con  applicazione  di
marker sui sedili non utilizzabili; 
    •  posizionamento  di  dispenser  di  gel  igienizzanti  su  ogni
veicolo, ove cio' sia possibile; 
    • eliminazione della  temporizzazione  di  chiusura  delle  porte
esterne alle fermate, al fine di  facilitare  il  ricambio  dell'aria
all'interno delle carrozze ferroviarie; 
    • sanificazione sistematica dei treni; 
    • potenziamento del personale  dedito  ai  servizi  di  igiene  e
decoro; 
    • individuazione dei sistemi  di  regolamentazione  di  salita  e
discesa in modo da  evitare  assembramenti  in  corrispondenza  delle
porte, anche ricorrendo alla  separazione  dei  flussi  di  salita  e
discesa; 
    • i passeggeri dovranno indossare necessariamente una  mascherina
di comunita', per la protezione del naso e della bocca. 
 
  Sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online): 
 
    • distanziamento interpersonale di un metro  a  bordo  assicurato
anche attraverso un meccanismo di preventiva prenotazione; 
    • adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti
i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti
o conclamati casi di positivita' al virus SARS-COV-2; 
    • e' possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a
bordo treno per i viaggi a  media  lunga  percorrenza  con  modalita'
semplificate che evitino il transito dei passeggeri  per  recarsi  al
vagone bar. In particolare, il servizio e' assicurato con la consegna
"al posto" di alimenti e bevande in confezione sigillata e  monodose,
da parte di personale dotato di mascherina e guanti; 
    • previsione obbligatoria, nelle stazioni di partenza  dei  treni
ad Alta Velocita' di ingressi dedicati per l'accesso ai  treni  AV  e
agli IC al fine  di  procedere  alla  misurazione  della  temperatura
corporea da effettuarsi prima dell'accesso al treno. Nel caso in  cui
sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5  C  non  sara'
consentita la salita a bordo treno. 
    • sia garantito l'utilizzo di una mascherina  chirurgica  per  la
protezione del naso e della bocca per una durata massima di  utilizzo
non superiore alle quattro  ore,  prevedendone  la  sostituzione  per
periodi superiori; 
    • siano disciplinate individualmente le salite e le  discese  dal
treno e la collocazione al posto assegnato, che in nessun caso potra'
essere cambiato nel corso del viaggio, al fine  di  evitare  contatti
stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione; 
  • deve essere sempre esclusa la possibilita' di  utilizzazione  dei
sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in  cui
non   sia   possibile   garantire   permanentemente    la    distanza
interpersonale di  almeno  un  metro  sotto  la  responsabilita'  del
gestore; nel caso in cui vi sia la  distanza  prescritta  nei  sedili
contrapposti,  dovra'  essere,  comunque,  nel  corso   del   viaggio
comunicato l'obbligo del rispetto di tale prescrizione; 
    • l'aria a bordo  venga  rinnovata  sia  mediante  l'impianto  di
climatizzazione sia mediante  l'apertura  delle  porte  esterne  alle
fermate, i flussi siano verticali e siano adottate procedure al  fine
di garantire che  le  porte  di  salita  e  discesa  dei  viaggiatori
permangano  aperte  durante  le  soste  programmate  nelle  stazioni,
nonche' nel caso  in  cui  siano  adottati  specifici  protocolli  di
sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione, a cura
del Gestore, della temperatura  in  stazione  prima  dell'accesso  al
treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a
37,5 °C; 
    • dovranno  essere  limitati  al  massimo,  se  non  strettamente
necessari, gli spostamenti e i movimenti nell'ambito del treno. 
  E' consentito  derogare  al  distanziamento  interpersonale  di  un
metro, a bordo dei treni a lunga percorrenza, nei soli casi in cui: 
    • siano previsti sedili singoli in verticale con  schienale  alto
da contenere il capo del passeggero; 
    • l'utilizzo  di  sedili  attigui  o  contrapposti  sia  limitato
esclusivamente all'occupazione  da  parte  di  passeggeri  che  siano
congiunti e/o conviventi nella stessa unita' abitativa, nonche'  alle
persone che abbiano una stabile frequentazione personale che, pur non
condividendo la stessa  abitazione,  non  siano  obbligate  in  altre
circostanze(es.  luoghi  di  lavoro)  al  rispetto   della   distanza
interpersonale di un metro. 
  Ferme restando le precedenti prescrizioni aggiuntive potra'  essere
aumentata la capacita' di riempimento con deroga al distanziamento di
un metro, oltre ai casi previsti, esclusivamente nel caso in cui  sia
garantito a bordo treno un ricambio di aria almeno ogni  3  minuti  e
l'utilizzo di filtri altamente  efficienti  come  quelli  HEPA  e  la
verticalizzazione del flusso dell'aria. 
 
  SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA 
 
  Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle
previsioni di carattere generale per tutti  i  servizi  di  trasporto
pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il  posto
disponibile vicino al conducente. 
  Sui  sedili  posteriori  nelle  ordinarie  vetture,  al   fine   di
rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati,
distanziati il piu' possibile, piu' di due passeggeri qualora  muniti
di idonei dispositivi di sicurezza. 
  L'utilizzo della mascherina non  e'  obbligatorio  per  il  singolo
passeggero, che occupi i  sedili  posteriori,  nel  caso  in  cui  la
vettura sia dotata di adeguata  paratia  divisoria  tra  le  file  di
sedili; 
  Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o  piu'  passeggeri
dovranno essere replicati modelli che non prevedano  la  presenza  di
piu' di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando  l'uso
di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.
Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione individuali. 
  I limiti precedentemente previsti non  si  applicano  nel  caso  di
persone che vivono nella  stessa  unita'  abitativa,  nonche'  tra  i
congiunti e le  persone  che  intrattengono  rapporti  interpersonali
stabili, Nell' eventuale fase di accertamento della  violazione  alla
prescrizione del distanziamento  interpersonale  potra'  essere  resa
autodichiarazione della sussistenza della predetta  qualita',  :(  si
riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea  retta  e
collaterale non conviventi, ma con stabile  frequentazione;  persone,
non legate da vincolo di parentela, di affinita' o di  coniugio,  che
condividono abitualmente gli stessi luoghi 
  Le presenti disposizioni per quanto  applicabili  e  comunque  fino
all'adozione di specifiche linee guida, vanno estese anche ai natanti
che svolgono servizi di trasporto non di linea. 
 
  ALTRI SERVIZI 
 
  Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus  o
unita' di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli
solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si  applicano  le
prescrizioni relative alla stessa tipologia  di  mezzo  di  trasporto
utilizzato. 
  Per i servizi con autobus non di linea (NCC) e  autorizzati  (linee
commerciali) a media e lunga percorrenza, ferme  restando  le  regole
gia' prevista circa la verticalizzazione delle  sedute,  il  ricambio
dell'aria   etc,   e'   possibile   la   deroga   al   distanziamento
interpersonale di un metro purche': 
    • siano previsti sedili singoli in verticale con  schienale  alto
da contenere il capo del passeggero; 
    •  l'utilizzo  di  sedili  attigui  sia  limitato  esclusivamente
all'occupazione da parte di passeggeri  che  siano  conviventi  nella
stessa unita' abitativa, nonche' tra i congiunti  e  le  persone  che
intrattengono     rapporti     interpersonali     stabili,     previa
autodichiarazione della sussistenza del predetta qualita' al  momento
dell'utilizzazione del  mezzo  di  trasporto.(  si  riportano  alcuni
esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta  e  collaterale  non
conviventi ma con stabile  frequentazione;  persone,  non  legate  da
vincolo di parentela, di affinita' o  di  coniugio,  che  condividono
abitualmente gli stessi luoghi) 
    • deve essere sempre esclusa la possibilita' di utilizzazione dei
sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in  cui
non   sia   possibile   garantire   permanentemente    la    distanza
interpersonale di  almeno  un  metro  sotto  la  responsabilita'  del
gestore; nel caso in cui vi sia la  distanza  prescritta  nei  sedili
contrapposti,  dovra'  essere,  comunque,  nel  corso   del   viaggio
comunicato  l'obbligo  del  rispetto  di  tale  prescrizione;  resta,
comunque, ferma la possibilita' di derogare a tale regola nel caso in
cui sussistano le condizioni di cui al punto precedente; 
    • sia prevista la misurazione della temperatura  per  gli  utenti
prima della salita a bordo del veicolo; 
    • non sia consentito viaggiare in piedi; 
    • per i viaggi di lunga percorrenza sia garantito  l'utilizzo  di
una mascherina chirurgica per la protezione del naso  e  della  bocca
per una durata massima di utilizzo non superiore  alle  quattro  ore,
prevedendone la sostituzione per periodi superiori; 
    •  ciascun  passeggero  rilasci,  al  momento  dell'acquisto  del
biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta: 
      (i) di non essere affetto da COVID-19 o  di  non  essere  stato
sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni; 
      (ii) non accusare sintomi riconducibili al  COVID-19  quali,  a
titolo esemplificativo,  temperatura  corporea  superiore  a  37,5°C,
tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con  persona  affetta
da COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 
      (iii)  l'impegno  a  rinunciare  al  viaggio  e   a   informare
l'Autorita' sanitaria competente nell'ipotesi in  cui  qualsiasi  dei
predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si  verificasse  entro
otto giorni dall'arrivo a destinazione de servizio utilizzato; 
  Siano evitati assembramenti in fase di  salita  e  di  discesa  dai
mezzi, evitando peraltro il piu' possibile  i  movimenti  all'interno
del mezzo stesso. 
  
                                                         Allegato 16 
 
Sostituto dall'Allegato 16 del DPCM 7 settembre 2020
 "Allegato 16" 
          LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO 
 
  Per il nuovo anno scolastico sara' necessario adottare le opportune
misure per la ripresa dell'attivita' didattica in presenza  adottando
su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per  il
trasporto dedicato, cui ottemperare  con  cura,  nel  rispetto  della
normativa  sanitaria  e  delle  misure  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV. 
  Pertanto ferma restando la responsabilita' genitoriale o del tutore
su alcune misure di prevenzione generale quali: 
  - La misurazione della febbre a casa  degli  studenti  prima  della
salita sul mezzo di trasporto; 
  - L'assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto  dedicato
per raggiungere  la  scuola  gli  studenti  in  caso  di  alterazione
febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto
con persone affette da  infezione  Covid-19  nei  quattordici  giorni
precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per  raggiungere
la scuola. 
 
  1)  Per  il  settore  del  trasporto  scolastico  dedicato  trovano
applicazione le seguenti misure specifiche: 
 
  -  E'  necessario  procedere  all'igienizzazione,  sanificazione  e
disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno. 
  - E' necessario assicurare  un'areazione,  possibilmente  naturale,
continua del mezzo di trasporto e mettere a disposizione  all'entrata
appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni. 
  -  La  salita  degli  alunni  avverra'  evitando  alla  fermata  un
distanziamento inferiore al  metro  e  avendo  cura  che  gli  alunni
salgano sul mezzo in maniera  ordinata,  facendo  salire  il  secondo
passeggero dopo che il primo si sia seduto; 
  - Per la  discesa  dal  mezzo  dovranno  essere  seguite  procedure
specifiche per cui dovranno scendere, uno per uno, evitando  contatti
ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite,  gli  altri  avranno
cura di non alzarsi dal proprio posto se  non  quando  il  passeggero
precedente sia sceso e cosi' via; 
  - L'alunno evitera' di occupare  il  posto  disponibile  vicino  al
conducente  (ove  esistente).  Il  conducente  dovra'   indossare   i
dispositivi  di  protezione  individuale.  Gli   alunni   trasportati
eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente. 
  - Al momento della salita  sul  mezzo  di  trasporto  scolastico  e
durante il viaggio gli alunni trasportati indosseranno una mascherina
di comunita',  per  la  protezione  del  naso  e  della  bocca.  Tale
disposizione non si applica agli alunni  di  eta'  inferiore  ai  sei
anni, nonche' agli studenti con forme di disabilita' non  compatibili
con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.
In questi casi si raccomanda agli operatori del trasporto  scolastico
addetti all'assistenza degli alunni disabili l'utilizzo di  ulteriori
dispositivi  qualora  non   sia   sempre   possibile   garantire   il
distanziamento fisico dallo studente;  in  questi  casi,  l'operatore
potra' usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile
e   dispositivi   di   protezione   per   occhi,   viso   e   mucose.
Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si  dovra'
necessariamente tener conto delle diverse  tipologie  di  disabilita'
presenti. 
  La distribuzione degli alunni a bordo sara' compiuta anche mediante
marker segnaposto, E' consentito, nel caso in cui le altre misure non
siano sufficienti ad assicurare il  regolare  servizio  di  trasporto
pubblico scolastico dedicato, ed  in  considerazione  delle  evidenze
scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi  in  relazione
alla percorrenza casa-scuola-casa, un coefficiente di riempimento dei
mezzi non superiore all' 80% dei  posti  consentiti  dalla  carta  di
circolazione dei mezzi stessi. 
  - La precondizione per la presenza  degli  alunni  e  di  tutto  il
personale a vario titolo operante sui mezzi di  trasporto  scolastico
dedicato, come gia' richiamato, e': 
    ° l'assenza di sintomatologia ( tosse,  raffreddore,  temperatura
corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti); 
    ° non essere stati a contatto con persone positive  al  Covid-19,
per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
  Chiunque ha  sintomatologia  respiratoria  o  temperatura  corporea
superiore a 37.5°C dovra' restare a casa. Pertanto  si  rimanda  alla
responsabilita' genitoriale o del tutore la verifica dello  stato  di
salute dei minori affidati alla predetta responsabilita'. 
 
  2) Possibilita' di riempimento massimo per il Trasporto  scolastico
dedicato 
 
  Fermo restando l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
e le misure di prevenzione connesse  alla  sanificazione  dei  mezzi,
alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa  dai  mezzi
di trasporto scolastico,  nonche'  la  preventiva  misurazione  della
temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore  in  materia
di  prevenzione  sanitaria  del  contagio  covid19,   di   cui   alle
prescrizioni previste dal punto precedente: e' consentita la capienza
massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la
permanenza  degli  alunni  nel  mezzo  nella  predetta  modalita'  di
riempimento non sia superiore ai 15 minuti.  In  questo  caso  dovra'
essere  quotidianamente   programmato   l'itinerario   del   percorso
casa-scuola- casa, in relazione agli alunni iscritti al  servizio  di
trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo  stesso  itinerario
consenta la massima capacita' di riempimento del mezzo per  un  tempo
massimo di 15 minuti. 
 
  - 3) Ulteriori criteri per l'organizzazione del servizio 
  - 
  - Il Comune, sentite le Istituzioni scolastiche, sulla  base  delle
indicazioni condivise con  la  Regione,  in  presenza  di  criticita'
rispetto  al  numero  di  mezzi  destinati  al  trasporto  scolastico
dedicato, in relazione a un elevato numero di  studenti  iscritti  al
servizio, determinera' le fasce orarie del trasporto,  non  oltre  le
due ore antecedenti l'ingresso usuale a scuola  e  un'ora  successiva
all'orario di uscita previsto. 
  - Per gli  alunni  in  difficolta'  come  ad  esempio  sopravvenuto
malessere, ad esclusione di sintomatologia Covid-19)  o  presenza  di
disabilita'  o  che  manifestino  necessita'  di  prossimita',  sara'
possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento. 
                                                          Allegato 17 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato 18 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato 19 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato 20 
 
Sostituito dall'Allegato 20 del DPCM 7 settembre 2020
    "Allegato 20" 
                    Spostamenti da e per l'estero 
 
  Elenco A 
  Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano 
 
  Elenco B 
  Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer  Oer
e Groenlandia), Estonia,  Finlandia,  Francia  (esclusi  i  territori
situati al  di  fuori  del  continente  europeo),  Germania,  Grecia,
Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi
i territori situati al di fuori  del  continente  europeo),  Polonia,
Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca,  Slovacchia,
Slovenia, Spagna (inclusi territori situati nel continente africano),
Svezia, Ungheria, Islanda,  Liechtenstein,  Norvegia  (incluse  isole
Svalbard e Jan Mayen), Svizzera,  Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e
Irlanda del nord (incluse Isole del Canale, Isola di Man,  Gibilterra
e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati
al di fuori del continente  europeo  per  i  quali  il  Regno  ha  la
responsabilita' delle relazioni internazionali), Andorra,  Principato
di Monaco. 
 
  Elenco C Bulgaria, Romania 
 
  Elenco D 
  Australia,  Canada,  Georgia,  Giappone,  Nuova  Zelanda,   Ruanda,
Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay 
 
  Elenco E 
  Tutti gli Stati e territori non  espressamente  indicati  in  altro
elenco. 
 
  Elenco F 
  A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia
Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman,
Panama, Peru', Repubblica dominicana 
  A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia 
  A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia" 
 
Allegati aggiunti dal DPCM 7 settembre 2020                                                           
 
                            "Allegato 21" 
       INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI 
  DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                Indicazioni operative per la gestione 
                di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 
            scuole e nei servizi educativi dell'infanzia 
 
  Versione del 28 agosto 2020 
  Gruppo  di  Lavoro   ISS,   Ministero   della   Salute,   Ministero
dell'Istruzione,   INAIL,   Fondazione   Bruno    Kessler,    Regione
Emilia-Romagna, Regione Veneto 
 
  Istituto Superiore di Sanita' 
  Fortunato "Paolo" D'ANCONA, Annalisa PANTOSTI,  Patrizio  PEZZOTTI,
Flavia RICCARDO 
  Dipartimento Malattie Infettive 
  Aurora ANGELOZZI, Luigi BERTINATO,  Gianfranco  BRAMBILLA,  Susanna
CAMINADA 
  Segreteria Scientifica di Presidenza 
  Donatella BARBINA, Debora GUERRERA, Alfonso MAZZACCARA 
  Servizio Formazione 
  Daniela D'ANGELO, Primiano IANNONE, Roberto LATINA 
  Centro Nazionale Eccelenza Clinica, Qualita' e Sicurezza dele Cure 
  Angela SPINELLI 
  Centro Nazionale  Prevenzione  dele  Malattie  e  Promozione  della
Salute 
  Anna Mirella TARANTO 
  Ufficio Stampa 
  Silvio BRUSAFERRO 
  Presidente ISS 
 
  Ministero della Salute 
  Anna CARAGLIA, Alessia D'ALISERA. Michela GUIDUCCI,  Jessica  IERA,
Francesco MARAGLINO, Patrizia PARODI, Giovanni REZZA 
  Direzione Generale dela Prevenzione Sanitaria 
  Mariadonata BELLENTANI, Simona CARBONE, Andrea URBANI 
  Direzione Generale dela Programmazione Sanitaria 
 
  Ministero dell'Istruzione 
  Laura PAZIENTI, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione
e di Formazione 
 
  INAIL 
  Benedetta PERSECHINO, Marta PETYX, Sergio IAVICOLI 
  Dipartimento  di  Medicina,  Epidemiologia,  Igiene  del  Lavoro  e
Ambientale 
 
  Fondazione Bruno Kessler 
  Stefano MERLER, Unita' DPCS 
 
  Regione Emilia-Romagna 
  Kyriakoula PETROPULACOS,  Direzione  Generale  Cura  dela  Persona,
Salute e Welfare 
 
  Regione Veneto 
  Michele MONGILLO, Francesca RUSSO, Michele TONON 
  Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria 
 
  Istituto Superiore di Sanita' 
  Indicazioni  operative  per  la  gestione  di  casi  e  focolai  di
SARS-CoV-2  nelle  scuole  e  nei  servizi  educativi  dell'infanzia.
Versione del 28 agosto 2020. 
  Gruppo  di  Lavoro   ISS,   Ministero   della   Salute,   Ministero
dell'Istruzione,   INAIL,   Fondazione   Bruno    Kessler,    Regione
Emilia-Romagna, Regione Veneto 
  2020, ii, 21 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. 
  Questo documento, in previsione  della  prossima  riapertura  delle
scuole (settembre 2020),  vuole  fornire  un  supporto  operativo  ai
decisori e agli operatori nel settore scolastico e  nei  Dipartimenti
di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel  monitoraggio  e
nella risposta a casi sospetti/probabili  e  confermati  di  COVID-19
nonche' nell'attuare strategie di prevenzione a livello  comunitario.
Al suo interno si forniscono indicazioni pratiche per la gestione  di
eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle  scuole  e  nei  servizi
educativi dell'infanzia tramite l'utilizzo di scenari  ipotetici,  in
assenza, per il momento, di modelli previsionali solidi. 
  Istituto Superiore di Sanita' 
  Operational guidance for the management  of  SARS-CoV-2  cases  and
outbreak in schools and kindergartens. Version of August 28, 2020. 
  Working   Group   ISS,   Ministero    della    Salute,    Ministero
dell'Istruzione,   INAIL,   Fondazione   Bruno    Kessler,    Regione
EmiliaRomagna, Regione Veneto 
  2020, ii, 21 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. (in Italian) 
  This document, in anticipation of the reopening of schools in Italy
(September 2020), is aimed at providing a practical support to policy
makers, workers in schools and the staff of prevention departments of
local health  units  involved  in  the  monitoring  and  response  to
suspect/probable/confirmed  cases  of  COVID-19,  and   involved   in
prevention strategies at community level. In this document, practical
instructions  are  provided  for  the  management  of  any  cases  or
outbreaks  of  SARS-CoV-2  inside  schools  and  kindergartens  using
hypothetical scenarios in  the  absence,  at  the  moment,  of  solid
forecasting models. 
  La seguente versione sostituisce la precedente, con le modifiche  e
integrazioni  richieste  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e   delle
Province  autonome  e  la  relativa  approvazione  del  documento  in
Conferenza Unificata, il 28 agosto 2020. 
  Per    informazioni    su    questo    documento    scrivere     a:
[email protected] 
  Citare questo documento come segue: 
  Gruppo  di  Lavoro   ISS,   Ministero   della   Salute,   Ministero
dell'Istruzione,   INAIL,   Fondazione   Bruno    Kessler,    Regione
Emilia-Romagna, Regione Veneto. Indicazioni operative per la gestione
di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi  educativi
dell'infanzia. Versione del 28 agosto 2020. Roma: Istituto  Superiore
di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev.) 
 
 
  _________________________________________________________ 
  La responsabilita' dei dati scientifici e tecnici  e'  dei  singoli
autori, che dichiarano di non avere conflitti di interesse. 
  Redazione e grafica a cura del Servizio  Comunicazione  Scientifica
(Sandra Salinetti e Paola De Castro) 
  © Istituto Superiore di Sanita' 2020 
  viale Regina Elena, 299 -00161 Roma 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Indice 
 
  Destinatari del rapporto Scopo del documento Glossario 
  Introduzione 
  1. Preparazione alla riapertura  delle  scuole  in  relazione  alla
risposta ad eventuali casi/focolai di COVID-19 
    1.1. Peculiarita' dei servizi  educativi  dell'infanzia  (bambini
0-6 anni) 
    1.2. Bambini e studenti con fragilita' 
    1.3. Interfacce e  rispettivi  compiti  dell'SSN  e  del  Sistema
educativo ai vari livelli 
      1.3.1. Interfaccia nell'SSN 
      1.3.2. Interfaccia nel sistema educativo 
    1.4. La tutela della salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  della
scuola 
    1.5. I test diagnostici a disposizione 
  2. Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 
    2.1. Gli scenari 
      2.1.1. Nel caso in cui un  alunno  presenti  un  aumento  della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un  sintomo  compatibile
con COVID-19, in ambito scolastico 
      2.1.2. Nel caso in cui un  alunno  presenti  un  aumento  della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un  sintomo  compatibile
con COVID-19, presso il proprio domicilio 
      2.1.3. Nel caso in cui  un  operatore  scolastico  presenti  un
aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
      2.1.4. Nel caso in cui  un  operatore  scolastico  presenti  un
aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo
compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 
      2.1.5. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 
      2.1.6. Catena di trasmissione non nota 
      2.1.7. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 
    2.2. Alunno o operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 
      2.2.1. Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 
      2.2.2. Collaborare con il DdP 
      2.2.3.  Elementi  per  la  valutazione  della  quarantena   dei
contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola 
    2.3.  Alunno  o  operatore  scolastico  contatto  stretto  di  un
contatto stretto di un caso 
    2.4. Algoritmi decisionali 
  3. Formazione, informazione e comunicazione per operatori  sanitari
e operatori scolastici 
    3.1. Formazione 
    3.2. Informazione e comunicazione 
      3.2.1. Azioni  di  informazione  e  comunicazione  raccomandate
prima dell'inizio dell'anno scolastico 
      3.2.2. Azioni di informazione e comunicazione raccomandate dopo
l'inizio dell'anno scolastico 
  4. Monitoraggio e studi 
    4.1. Obiettivi specifici 
    4.2. Proposte per la sorveglianza e gli studi 
  5. Tempistica  prevista  di  alcuni  prodotti  correlati  a  questa
tematica 
  6. Criticita' 
  Bibliografia 
    Allegato 1. Schema riassuntivo 
 
 
  Destinatari del rapporto 
  Il presente rapporto e' destinato alle  istituzioni  scolastiche  e
dei  servizi  educativi  dell'infanzia  nonche'  ai  Dipartimenti  di
Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e a  tutti  coloro
che potrebbero essere coinvolti nella risposta a  livello  di  salute
pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico
e dei servizi educativi dell'infanzia. 
 
  Scopo del documento 
  Fornire un supporto operativo per la gestione dei casi  di  bambini
con segni/sintomi  COVID-19  correlati  e  per  la  preparazione,  il
monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati
all'ambito  scolastico  e  dei   servizi   educativi   dell'infanzia,
adottando modalita' basate su evidenze e/o buone pratiche di  sanita'
pubblica, razionali, condivise e coerenti sul  territorio  nazionale,
evitando cosi' frammentazione e disomogeneita'. 
  A questo documento saranno correlati: 
    •        altri        elementi/iniziative         di         tipo
informativo/comunicativo/formativo rivolti a vari target; 
    • strumenti di indagine  volti  a  fronteggiare  la  mancanza  di
evidenze scientifiche e la relativa difficolta' di stimare  il  reale
ruolo che possono avere le attivita' in presenza nelle  scuole  nella
trasmissione di SARSCoV-2. 
 
  Glossario 
    ATA Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico 
    CTS Comitato Tecnico Scientifico 
    DDI Didattica Digitale Integrata 
    DdP Dipartimento di Prevenzione 
    DPI Dispositivi di Protezione Individuale 
    MMG Medico di Medicina Generale 
    PLS Pediatra di Libera Scelta 
    SSN Servizio Sanitario Nazionale 
 
  Introduzione 
  La  riapertura  della  scuola  attualmente  prevista  nel  mese  di
settembre 2020 pone dal punto di vista  epidemiologico  un  possibile
aumento del rischio della circolazione del virus nella comunita'.  La
questione centrale delle decisioni di riapertura scolastica non e' se
le scuole debbano riaprire o meno, ma piuttosto  come  procedere  con
una riapertura scolastica piu' sicura attraverso la comprensione e la
consapevolezza dei rischi  per  la  salute  pubblica,  non  solo  sui
bambini,  sul  personale  scolastico  e  sui  loro  contatti  sociali
immediati, ma anche su un aumento della  trasmissione  a  livello  di
virus comunitari. 
  Per  controllare/mitigare  questa  possibilita'  sono  state   gia'
considerate alcune misure di prevenzione in documenti  formali  e  in
documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico (CTS)  inviati  al
Ministro dell'Istruzione (CTS, 28  maggio  2020;  CTS,  22  giugno  e
successive specificazioni)  che  forniscono  le  indicazioni  per  la
riapertura della scuola e dei  servizi  educativi  dell'infanzia,  in
linea  con  la  situazione  epidemiologica  e   con   le   conoscenze
scientifiche finora disponibili. 
  Va sottolineato che tutte queste misure possono ridurre il  rischio
di trasmissione in  ambito  scolastico,  ma  non  possono  azzerarlo.
Pertanto, in una prospettiva di probabile circolazione  del  virus  a
settembre,  e'  necessario  sviluppare  una  strategia  nazionale  di
risposta a eventuali casi sospetti e confermati  che  ci  si  aspetta
possano avvenire in ambito scolastico o che abbiano ripercussioni  su
di esso. Anche la strategia di risposta a eventuali casi e focolai in
ambito  scolastico  sara'  strettamente  correlata  alla   situazione
epidemiologica. Le attuali  strategie  di  contenimento  sono  basate
sulle conoscenze scientifiche disponibili. Per valutare il  possibile
impatto dell'epidemia in ambito scolastico e' necessario fare  alcune
riflessioni preliminari. 
  Una valutazione  rigorosa  dell'effetto  di  diverse  strategie  di
  gestione di  SARS-CoV-2  nelle  scuole  in  termini  di  interventi
  (chiusura preventiva, reattiva, graduale1 e di trigger (eccesso  di
  assenteismo, incidenza di SARS-CoV-2  nella  popolazione  generale,
  identificazione di casi sospetti2 o casi  confermati3  richiede  la
  disponibilita' di dati su una serie di fattori  che  caratterizzano
  la  trasmissione  di  SARS-CoV-2  nelle  scuole  e  tra  scuole   e
  popolazione generale (es. famiglie degli studenti). 
  E'  nota  la  trasmissibilita'  di  SARS-CoV-2  nella   popolazione
  generale nelle diverse regioni  italiane  (R0  circa  3  prima  del
  l'identificazione del paziente 1, con Rt ridotto a valori  compresi
  tra 0,5 e 0,7 durante il lockdown) (Guzzetta et al., 2020; Riccardo
  et al., 2020;  ISTAT  et  al.,  2020).  Sono  noti  con  una  certa
  precisione tutti i tempi chiave che  regolano  la  trasmissione  di
  SARS-CoV-2 in Italia (periodo di incubazione,  intervallo  seriale,
  tempo da sintomi a ospedalizzazione, tempo da  ospedalizzazione  ad
  ammissione in terapia intensiva,  periodo  di  degenza  in  terapia
  intensiva, ecc.) (Cereda et al., 2020; Lavezzo et al., 2020).  Sono
  disponibili  stime  sulla  probabilita'  per  eta'  di   sviluppare
  sintomi, sintomi critici o morte, da cui  emerge  una  probabilita'
  molto inferiore  dei  bambini  di  ammalarsi  o  morire  a  seguito
  dell'infezione da SARS-CoV-2 (Perez-Saez et  al.  2020;  Verity  et
  al., 2020; Poletti et al. (a), 2020; Poletti et al. (b),  2020;  Wu
  et al., 2020). E' prevalente l'ipotesi che i bambini,  specialmente
  quelli sotto i 10 anni, esposti al rischio di infezione, sviluppino
  l'infezione con minor probabilita'  rispetto  agli  adulti  e  agli
  anziani, da cui  gli  autori  inferiscono  che  i  bambini  possano
  trasmettere meno l'infezione rispetto ad adulti e anziani (Zhang et
  al., 2020; Jing et al. 2020; Wu et al.,  2020;  Bi  et  al.,  2020;
  Viner et al., 2020).  E'  infine  noto  che  la  carica  virale  di
  sintomatici e asintomatici  non  e'  statisticamente  differente  e
  quindi il potenziale di trasmissione e'  verosimilmente  lo  stesso
  (Cereda et al., 2020; Lavezzo et al.,  2020;  Lee  et  al.,  2020).
  Inoltre alcuni recenti studi hanno riportato una carica virale piu'
  elevata nei bambini al di sotto dei 5 anni (Heald-Sargent  et  al.,
  2020). 
 
 
 ____________________________ 
  1 Cioe' prima la singola classe, poi il grado - es. scuola primaria
 o secondaria - o aree dell'edificio a seconda  della  organizzazione
 ed infine l'intero istituto - o su base geografica 
 
  2 Ad esempio individui con sintomi riconducibili a SARS-CoV-2 
 
  3 Ad esempio individui diagnosticati  tramite  test  molecolare  in
 RT-PCR o tramite test PCR rapido 
 
 
  Sono pero' ancora diverse le incognite, di cui alcune cruciali, che
non permettono al momento una solida valutazione dell'efficacia delle
diverse strategie di intervento attraverso i modelli. In primo luogo,
non e' nota la trasmissibilita' di SARS-CoV-2 nelle scuole, anche  se
cominciano ad essere disponibili descrizioni scientifiche di outbreak
in ambienti scolastici in altri Paesi  (Stein-Zamir  et  al.,  2020).
Piu' in generale, non  e'  noto  quanto  i  bambini,  prevalentemente
asintomatici, trasmettano SARS-CoV-2 rispetto agli adulti,  anche  se
la carica virale di sintomatici e asintomatici e quindi il potenziale
di trasmissione non e' statisticamente differente. 
  Questo non permette una realistica valutazione  della  trasmissione
di SARS-CoV-2 all'interno delle scuole nel contesto italiano. Non  e'
inoltre predicibile il livello di trasmissione (Rt) al momento  della
riapertura delle scuole a settembre. 
  Dopo molte settimane di continuo calo dei casi e di  valore  di  Rt
sotto la soglia di 1, si e' notato un aumento, a partire  dall'ultima
settimana di luglio, di Rt (con Rt  vicino  ad  1)  a  seguito  delle
maggiori aperture nel nostro Paese del 4 e 18 maggio e del 3  giugno.
Se da un lato e' evidente la  migliorata  capacita'  dei  sistemi  di
prevenzione nell'identificare rapidamente i focolai, isolare i casi e
applicare misure  di  quarantena  ai  contatti  dei  casi,  cosa  che
contribuisce in modo determinante a mantenere la  trasmissione  sotto
controllo,  non  e'  noto  al  momento  quale  sia  il   livello   di
trasmissione, ad esempio in termini  di  numero  di  focolai,  che  i
sistemi  di  prevenzione  riescono  a   gestire   efficacemente.   E'
prevedibile che gli scenari possano  cambiare  anche  notevolmente  a
seconda  che  si  riesca  o  meno  a   mantenere   Rt   sotto-soglia.
Un'ulteriore incertezza deriva dalla  probabile  co-circolazione  del
virus  dell'influenza  o  altri  virus   responsabili   di   sindromi
influenzali a partire dai mesi autunnali, che rendera'  probabilmente
piu' complesse le procedure di identificazione dei casi di COVID-1  9
e quindi i trigger di applicazione delle strategie. Un altro  aspetto
importante da considerare riguarda l'eta' media  dei  casi  e  quindi
l'impatto sul sistema  sanitario.  Recentemente  e'  stata  osservata
un'importante decrescita dell'eta' media dei casi  con  relativamente
poche nuove ospedalizzazioni da COVID-19. Non e' al momento chiaro se
questo e' un fenomeno che puo' protrarsi nel tempo o e' semplicemente
dovuto al basso livello  di  circolazione  attuale  che  permette  di
mantenere protette le categorie a rischio, ad esempio,  gli  anziani.
E' del tutto evidente che l'identificazione di strategie di controllo
ottimali dipendera' dalla conoscenza di  questo  aspetto  che  regola
l'impatto della trasmissione nelle scuole sulla popolazione  generale
e quindi sulle categorie a rischio. 
  Per questi motivi, non e' al momento possibile  sviluppare  modelli
previsionali  solidi  sull'effetto   delle   diverse   strategie   di
intervento. Questi modelli potranno essere sviluppati man mano che si
acquisira' conoscenza su questi aspetti  specifici,  derivante  dagli
studi proposti in questo documento o da studi condotti in altri Paesi
o raccolte di evidenze scientifiche aggiornate e consensus  da  parte
di istituzioni internazionali. 
  Il presente  documento  vuole  fornire  un  supporto  operativo  ai
decisori e agli operatori nel settore scolastico e  nei  Dipartimenti
di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel  monitoraggio  e
nella risposta a casi sospetti/probabili  e  confermati  di  COVID-19
nonche' nell'attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. 
 
  1. Preparazione alla riapertura delle scuole 
  in relazione alla risposta ad eventuali casi/focolai 
  di COVID-19 
 
  Ogni scuola deve seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi
COVID-19 del Ministero della Istruzione  (MI),  del  Ministero  della
Salute  (MdS)  e  del  Comitato   Tecnico   Scientifico   (CTS).   In
particolare, i seguenti documenti aggiornati rappresentano  l'attuale
riferimento: 
    MI: Documento per la pianificazione delle attivita'  scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del  Sistema  nazionale
di Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021 (26/6/2020) 
    CTS: "Ipotesi  di  rimodulazione  delle  misure  contenitive  nel
settore  scolastico  e  le  modalita'  di  ripresa  delle   attivita'
didattiche per  il  prossimo  anno  scolastico",  approvato  in  data
28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/6/2020 
    Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: "Ricerca  e  gestione  dei
contatti di casi COVID-19 (contact tracing) ed App IMMUNI" 
    Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. Indicazioni ad  interim  per
l'effettuazione  dell'isolamento   e   della   assistenza   sanitaria
domiciliare nell'attuale contesto COVID-19. Versione  del  24  luglio
2020. 
  Ai  fini  dell'identificazione  precoce  dei   casi   sospetti   e'
necessario prevedere: 
    • un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e
del personale scolastico; 
  • il coinvolgimento delle  famiglie  nell'effettuare  il  controllo
della temperatura corporea del bambino/studente a  casa  ogni  giorno
prima di recarsi al servizio educativo dell'infanzia o a scuola; 
    • la misurazione  della  temperatura  corporea  al  bisogno  (es.
malore a scuola di uno studente o di  un  operatore  scolastico),  da
parte  del  personale  scolastico  individuato,  mediante  l'uso   di
termometri che non prevedono il contatto che andranno preventivamente
reperiti; 
    • la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico
curante (PLS o MMG) per le  operativita'  connesse  alla  valutazione
clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo. 
  E' inoltre necessario  approntare  un  sistema  flessibile  per  la
gestione della numerosita' delle assenze per classe che possa  essere
utilizzato  per  identificare  situazioni  anomale  per  eccesso   di
assenze, per esempio, attraverso il registro elettronico  o  appositi
registri su cui riassumere i dati ogni giorno. 
  Si raccomanda alle scuole e ai servizi educativi dell'infanzia di: 
    •   identificare   dei   referenti   scolastici   per    COVID-19
adeguatamente formati  sulle  procedure  da  seguire  (vedi  capitolo
1.3.2); 
    • identificare dei referenti per l'ambito scolastico  all'interno
del  Dipartimento  di  Prevenzione   (DdP)   della   ASL   competente
territorialmente (vedi capitolo 1.3. 1); 
    • tenere un registro degli alunni  e  del  personale  di  ciascun
gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico  e
al di la' della normale programmazione, possa  intercorrere  tra  gli
alunni  ed  il  personale  di  classi  diverse  (es.  registrare   le
supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra
le  classi,  ecc.)  per  facilitare  l'identificazione  dei  contatti
stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente; 
    • richiedere la collaborazione dei genitori a inviare  tempestiva
comunicazione di eventuali assenze per motivi  sanitari  in  modo  da
rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 
    •  richiedere  alle  famiglie  e  agli  operatori  scolastici  la
comunicazione  immediata  al  dirigente  scolastico  e  al  referente
scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o
un componente del personale risultassero contatti stretti di un  caso
confermato COVID-19; 
    • stabilire con il DdP un protocollo nel rispetto della  privacy,
per avvisare i genitori degli studenti contatti stretti;  particolare
attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell'ambito
scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati  sensibili  nel
rispetto della GDPR 2016/679  EU  e  alle  prescrizioni  del  garante
(DL.vo 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le  opportune  informazioni
solo  al  DdP.  Questo  avra'  anche  il  compito  di  informare,  in
collaborazione  con  il  dirigente  scolastico,   le   famiglie   dei
bambini/studenti individuati come contatti stretti  ed  eventualmente
predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola; 
    • provvedere ad una adeguata comunicazione circa  la  necessita',
per gli alunni e il  personale  scolastico,  di  rimanere  presso  il
proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o
medico  di  famiglia,  in  caso  di  sintomatologia  e/o  temperatura
corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i  sintomi  piu'
comuni di COVID-19  nei  bambini:  febbre,  tosse,  cefalea,  sintomi
gastrointestinali (nausea/vomito,  diarrea),  faringodinia,  dispnea,
mialgie,  rinorrea/congestione  nasale;  sintomi  piu'  comuni  nella
popolazione   generale:   febbre,   brividi,    tosse,    difficolta'
respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del
gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea
(ECDC, 31 luglio 2020); 
    •   informare   e   sensibilizzare   il   personale    scolastico
sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e
comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19; 
    • stabilire procedure  definite  per  gestire  gli  alunni  e  il
personale scolastico che manifestano sintomi mentre  sono  a  scuola,
che prevedono il rientro al proprio  domicilio  il  prima  possibile,
mantenendoli separati dagli  altri  e  fornendo  loro  la  necessaria
assistenza utilizzando appositi DPI; 
    • identificare un ambiente dedicato all'accoglienza e  isolamento
di eventuali persone che  dovessero  manifestare  una  sintomatologia
compatibile    con    COVID-19    (senza    creare    allarmismi    o
stigmatizzazione). I minori non devono restare  da  soli  ma  con  un
adulto munito di  DPI  fino  a  quando  non  saranno  affidati  a  un
genitore/tutore legale; 
    • prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l'area di
isolamento e per i luoghi  frequentati  dal  l'alunno/componente  del
personale scolastico sintomatici; 
    • condividere le procedure e le  informazioni  con  il  personale
scolastico, i genitori e gli alunni e provvedere alla formazione  del
personale; 
    •  predisporre  nel  piano  scolastico  per  Didattica   Digitale
Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, le specifiche  modalita'
di attivazione nei casi di necessita' di contenimento  del  contagio,
nonche' qualora  si  rendesse  necessario  sospendere  nuovamente  le
attivita'  didattiche  in   presenza   a   causa   delle   condizioni
epidemiologiche contingenti. 
    • L'attivazione della didattica a distanza  nel  corso  dell'anno
scolastico 2019-2020 e' stata una delle  modalita'  di  realizzazione
del distanziamento sociale, rivelatosi intervento di sanita' pubblica
cardine per  il  contenimento  della  diffusione  dell'infezione  dal
SARS-CoV-2.  A  fronte   di   cio'   e'   opportuno,   nel   rispetto
dell'autonomia  scolastica,  che  ciascuna  scuola  ne  definisca  le
modalita' di realizzazione, per  classi  e  per  plesso,  qualora  si
dovessero verificare cluster che ne imponga la riattivazione. 
 
  1.1. Peculiarita' dei servizi educativi dell'infanzia (bambini  0-6
anni) 
  I servizi educativi  dell'infanzia  presentano  delle  peculiarita'
didattiche/educative che  non  rendono  possibile  l'applicazione  di
alcune misure di prevenzione invece possibili per  studenti  di  eta'
maggiore, in particolare il mantenimento  della  distanza  fisica  di
almeno un metro e l'uso di mascherine. Questo e' un aspetto che  deve
essere   tenuto   in   debita   considerazione   specialmente   nella
identificazione  dei  soggetti  che  ricadono  nella  definizione  di
contatto stretto. Per tale motivo e'  raccomandata  una  didattica  a
gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori). 
  Il rispetto delle norme di distanziamento fisico  e'  un  obiettivo
che puo' essere  raggiunto  solo  compatibilmente  con  il  grado  di
autonomia e di consapevolezza  dei  minori  anche  in  considerazione
dell'eta'  degli  stessi.  Pertanto,  le  attivita'  e  le  strategie
dovranno essere modulate in ogni  contesto  specifico.  Questa  parte
verra'  sviluppata  successivamente  in  seguito   alle   indicazioni
contenute nel documento di indirizzo e orientamento  per  la  ripresa
delle attivita' in presenza dei  servizi  educativi  e  delle  scuole
dell'infanzia (Ministero dell'Istruzione, 2020). 
 
  1.2. Bambini e studenti con fragilita' 
  In questo contesto si rende necessario garantire  la  tutela  degli
alunni  con  fragilita',   in   collaborazione   con   le   strutture
socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es.  PLS,  MMG,  ecc.),  le
famiglie e le associazioni che li rappresentano. La  possibilita'  di
una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe  essere  concertata
tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i  PLS
e MMG, (si ricorda che i pazienti  con  patologie  croniche  in  eta'
adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 16  anni.  Da
cio' si evince la necessita' di un accordo primario  con  i  PLS  che
hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino  a  questa
eta') nel rispetto della privacy ma con lo  scopo  di  garantire  una
maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione  dei  casi
di COVID-1 9. Particolare  attenzione,  quindi,  andrebbe  posta  per
evidenziare la necessita'  di  priorita'  di  screening  in  caso  di
segnalazione di casi nella  stessa  scuola  frequentata.  Particolare
attenzione va posta  agli  studenti  che  non  possono  indossare  la
mascherina o che hanno una fragilita' che li pone a maggior  rischio,
adottando misure idonee a garantire la  prevenzione  della  possibile
diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a
eventuali screening/test diagnostici. 
 
  1.3.  Interfacce  e  rispettivi  compiti  dell'SSN  e  del  Sistema
educativo ai vari livelli 
    1.3.1. Interfaccia nell'SSN 
  Si raccomanda  che  i  DdP  identifichino  figure  professionali  -
referenti per l'ambito scolastico e  per  la  medicina  di  comunita'
(PLS/MMG) all'interno del DdP  (a  titolo  puramente  esemplificativo
assistenti sanitari,  infermieri,  medici)  -  che,  in  collegamento
funzionale con i medici curanti di bambini e studenti  (PLS  e  MMG),
supportino la scuola e i medici curanti per le  attivita'  di  questo
protocollo e che facciano da riferimento per un contatto diretto  con
il dirigente scolastico o un suo incaricato (referente scolastico per
COVID-19 e con il medico che ha in carico il paziente. Tali referenti
devono possedere conoscenze relative alle modalita'  di  trasmissione
del SARS-CoV-2, alle misure di prevenzione e controllo, agli elementi
di base dell'organizzazione scolastica per contrastare  il  COVID-19,
alle indagini epidemiologiche, alle circolari ministeriali in materia
di contact tracing, quarantena/isolamento e devono interfacciarsi con
gli altri operatori  del  Dipartimento.  Si  suggerisce  che  vengano
identificati referenti del DdP in numero  adeguato  (e  comunque  non
meno di due) in base al territorio e alle attivita' da  svolgere,  in
modo da garantire costantemente la presenza di un punto  di  contatto
con le scuole del territorio.  Si  suggerisce  anche  di  organizzare
incontri virtuali con le scuole attraverso sistemi di teleconferenza,
che permettano la partecipazione di piu'  scuole  contemporaneamente,
al  fine   di   presentare   le   modalita'   di   collaborazione   e
l'organizzazione scelta. Devono essere definiti e  testati  i  canali
comunicativi (es. e-mail, messaggistica elettronica)  che  permettano
una pronta risposta alle richieste scolastiche e viceversa. 
 
    1.3.2. Interfaccia nel sistema educativo 
  Analogamente in ogni scuola deve essere identificato  un  referente
(Referente scolastico per COVID19), ove non si  tratti  dello  stesso
dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il DdP e
possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle  scuole  del
territorio.  Deve  essere  identificato  un  sostituto  per   evitare
interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. 
  Il referente scolastico per COVID-19 dovrebbe essere  possibilmente
identificato a livello di singola sede di struttura piuttosto che  di
istituti  comprensivi  e  i  circoli  didattici,  per  una   migliore
interazione con la struttura stessa. Il referente del DdP  e  il  suo
sostituto devono essere  in  grado  di  interfacciarsi  con  tutti  i
referenti scolastici identificati, i quali devono  ricevere  adeguata
formazione  sugli  aspetti  principali  di  trasmissione  del   nuovo
coronavirus, sui protocolli di  prevenzione  e  controllo  in  ambito
scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19  sospetti/
o confermati. 
  E' necessaria una chiara identificazione, messa a punto e  test  di
funzionamento  anche  del  canale  di  comunicazione  reciproca   tra
"scuola", medici curanti (PLS e MMG) e DdP (attraverso  i  rispettivi
referenti) che andra' adattato in  base  alla  tecnologia  utilizzata
(es. messaggistica breve, e-mail, telefono, ecc.). 
 
  1.4. La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola 
  La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della  scuola  e'
garantita - come per tutti i settori di attivita', privati e pubblici
dal DL.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonche'  da
quanto  previsto  dalla  specifica  normativa  ministeriale  (DM   29
settembre 1998, n. 382). 
  Nella "ordinarieta'", qualora il datore di  lavoro,  attraverso  il
processo di valutazione dei rischi evidenzi e riporti  nel  Documento
di Valutazione dei  Rischi  (DVR)  la  presenza  di  uno  dei  rischi
"normati" dal DL.vo 81/2008 che, a sua volta,  preveda  l'obbligo  di
sorveglianza  sanitaria,  deve  nominare  il  medico  competente  per
l'effettuazione delle visite mediche di cui all'art.  41  del  citato
decreto, finalizzate all'espressione del giudizio di  idoneita'  alla
mansione. 
  Tale previsione  non  ha  subito  modifiche  nell'attuale  contesto
pandemico; ogni datore  di  lavoro  del  contesto  scolastico  dovra'
comunque integrare il DVR con tutte le misure individuate da  attuare
per contenere il rischio da SARS-CoV-2. 
  Elemento di novita' e' invece costituito dall'art. 83  del  decreto
legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020,
n. 77 che ha  introdotto  la  "sorveglianza  sanitaria  eccezionale",
assicurata dal datore  di  lavoro,  per  i  "lavoratori  maggiormente
esposti  a  rischio  di  contagio,  in  ragione  dell'eta'  o   della
condizione  di  rischio  derivante  da  immunodepressione,  anche  da
patologia COVID-19, o da  esiti  di  patologie  oncologiche  o  dallo
svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilita' che possono
caratterizzare una maggiore rischiosita'". 
  Come  anche  evidenziato  nel  Documento  tecnico  sulla  possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione  approvato  dal  CTS,
fin  dall'inizio  della  pandemia,  i   dati   epidemiologici   hanno
chiaramente mostrato una maggiore fragilita' nelle fasce di eta' piu'
elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie
cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari,  respiratorie
e dismetaboliche) o in presenza di patologie  a  carico  del  sistema
immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente  dall'eta')  che,
in caso  di  comorbilita'  con  l'infezione  da  SARS-CoV-2,  possono
influenzare negativamente la severita' e l'esito della patologia. 
  Il concetto di fragilita' va dunque  individuato  nelle  condizioni
dello  stato  di  salute  del  lavoratore  rispetto  alle   patologie
preesistenti (due o piu' patologie) che  potrebbero  determinare,  in
caso di infezione, un esito piu' grave o infausto, anche rispetto  al
rischio di esposizione a contagio. 
  In ragione di cio' - e quindi per tali c.d. "lavoratori fragili"  -
il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a
richiesta del lavoratore interessato: 
    a. attraverso il  medico  competente  se  gia'  nominato  per  la
sorveglianza sanitaria ex art. 41 del DL.vo 81/2008; 
    b. attraverso un  medico  competente  ad  hoc  nominato,  per  il
periodo emergenziale, anche, ad esempio,  prevedendo  di  consorziare
piu' istituti scolastici; 
    c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che
vi provvedono con propri medici del lavoro. 
 
  1.5. I test diagnostici a disposizione 
  I test  diagnostici  per  COVID-1  9  rappresentano  uno  strumento
essenziale non solo per la gestione clinica dei pazienti ma  anche  e
soprattutto per controllare la pandemia, mediante il riconoscimento e
le successive misure di prevenzione e controllo dirette ad  individui
infetti, anche  asintomatici,  che  possono  diffondere  la  malattia
(ECDC, 1° aprile 2020; WHO, 8 aprile 2020). 
  Il gold  standard,  cioe'  il  metodo  diagnostico  riconosciuto  e
validato dagli organismi internazionali per rivelare la presenza  del
virus SARS-CoV-2 in un individuo infetto, e quindi lo strumento  piu'
adatto per un caso sospetto,  e'  un  saggio  molecolare  basato  sul
riconoscimento dell'acido nucleico (RNA) virale mediante un metodo di
amplificazione (Polymerase Chain  Reaction,  PCR)  effettuato  su  un
campione  di  secrezioni  respiratorie,   generalmente   un   tampone
naso-faringeo. Questo saggio deve essere effettuato in un laboratorio
di microbiologia utilizzando reagenti o kit diagnostici e  macchinari
complessi, nonche' personale specializzato.  Per  tutto  il  processo
diagnostico dal prelievo, al trasporto in laboratorio, all'esecuzione
del test e alla refertazione -possono essere richiesti di  norma  1-2
giorni. 
  Questo saggio deve essere considerato il  test  di  riferimento  in
termini  di  sensibilita'  (capacita'  di  rilevare   il   virus)   e
specificita' (capacita' di rilevare  SARS-CoV-2  e  non  altri  virus
seppur simili). 
  I test sierologici, invece, sono utili per rilevare  una  pregressa
infezione da SARS-CoV-2 e vengono utilizzati nella  ricerca  e  nella
valutazione   epidemiologica   della   circolazione   virale    nella
popolazione che non ha presentato sintomi. Pertanto  essi  hanno  una
limitata applicazione nella diagnosi di COVID-19 e nel controllo  dei
focolai. 
  Sono stati  sviluppati,  e  sono  inoltre  in  continua  evoluzione
tecnologica per migliorare la loro performance, dei test  diagnostici
rapidi che rilevano la presenza del virus in soggetti infetti. Questi
test sono in genere  basati  sulla  rilevazione  di  proteine  virali
(antigeni) nelle  secrezioni  respiratorie  (tamponi  oro-faringei  o
saliva). Se  l'antigene  o  gli  antigeni  virali  sono  presenti  in
sufficienti  quantita',  vengono  rilevati  mediante  il  legame   ad
anticorpi specifici fissati su un supporto, producendo la  formazione
di bande colorate o fluorescenti. Questi test rapidi possono  fornire
una risposta qualitativa (si/no) in tempi rapidi,  tipicamente  entro
30 minuti, e non richiedono apparecchiature di laboratorio, anche  se
per la lettura dei risultati di alcuni test e' necessaria una piccola
apparecchiatura portatile. Inoltre, tali test possono essere eseguiti
sia  nei  laboratori  (diminuendo  la  complessita'  e  i  tempi   di
lavorazione) sia anche al "punto di assistenza" (cosiddetto "point of
care"), prevalentemente presso gli studi dei  pediatri  e  medici  di
famiglia, da personale sanitario che non necessita di una  formazione
specialistica.  Sono  in  genere  pero'  meno  sensibili   del   test
molecolare classico eseguito in  laboratorio,  con  una  sensibilita'
(indicata dal produttore) nel migliore dei casi non superiore all'85%
(cioe'  possono  non  riconoscere  15  soggetti  su  100  infetti  da
SARS-CoV-2), anche se in genere la  loro  specificita'  appare  buona
(riconoscono solo SARS-CoV-2). 
  E' prevedibile che nuovi sviluppi tecnologici basati sulle evidenze
scientifiche permetteranno di realizzare test diagnostici rapidi  con
migliore  sensibilita'.  La  disponibilita'  di  questi   test   dopo
opportuna validazione potra' rappresentare un  essenziale  contributo
nel controllo della trasmissione di SARS-CoV-2. 
 
  2. Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 
  2.1. Gli scenari 
  Vengono qui presentati gli scenari  piu'  frequenti  per  eventuale
comparsa di casi e focolai da COVI D-19. Uno schema riassuntivo e' in
Allegato 1. 
  2.1.1. Nel  caso  in  cui  un  alunno  presenti  un  aumento  della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un  sintomo  compatibile
con COVID-19, in ambito scolastico 
  • L'operatore scolastico  che  viene  a  conoscenza  di  un  alunno
sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19. 
  • Il referente scolastico  per  COVID-19  o  altro  componente  del
personale    scolastico    deve    telefonare    immediatamente    ai
genitori/tutore legale. 
  • Ospitare  l'alunno  in  una  stanza  dedicata  o  in  un'area  di
isolamento. 
  • Procedere all'eventuale rilevazione della  temperatura  corporea,
da parte del personale  scolastico  individuato,  mediante  l'uso  di
termometri che non prevedono il contatto. 
  • Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di  un
adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per
una forma severa di COVID-19  come,  ad  esempio,  malattie  croniche
preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Gotzinger et al., 2020)
e che dovra' mantenere, ove possibile, il  distanziamento  fisico  di
almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non
sara' affidato a un genitore/tutore legale. 
  • Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha  un'eta'
superiore ai 6 anni e se la tollera. 
  • Dovra' essere dotato di mascherina chirurgica chiunque  entri  in
contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori  legali
che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. 
  •  Fare  rispettare,  in   assenza   di   mascherina,   l'etichetta
respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di  un  fazzoletto
di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere
riposti dallo  stesso  alunno,  se  possibile,  ponendoli  dentro  un
sacchetto chiuso. 
  • Pulire e  disinfettare  le  superfici  della  stanza  o  area  di
isolamento dopo che l'alunno sintomatico e' tornato a casa. 
  • I genitori  devono  contattare  il  PLS/MMG  per  la  valutazione
clinica (triage telefonico) del caso. 
  •  Il   PLS/MMG,   in   caso   di   sospetto   COVID-19,   richiede
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 
  • Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico. 
  •  Il   DdP   si   attiva   per   l'approfondimento   dell'indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti. 
  • Se il test e' positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca
dei  contatti  e  le  azioni  di  sanificazione  straordinaria  della
struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il  rientro  in
comunita' bisognera' attendere la guarigione clinica (cioe' la totale
assenza di sintomi).  La  conferma  di  avvenuta  guarigione  prevede
l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro.
Se  entrambi  i  tamponi  risulteranno  negativi  la  persona  potra'
definirsi guarita, altrimenti proseguira' l'isolamento. Il  referente
scolastico COVID-19 deve fornire al  DdP  l'elenco  dei  compagni  di
classe nonche' degli insegnanti del caso confermato che sono stati  a
contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti
stretti individuati dal DdP con  le  consuete  attivita'  di  contact
tracing, saranno  posti  in  quarantena  per  14  giorni  dalla  data
dell'ultimo contatto con il caso  confermato.  Il  DdP  decidera'  la
strategia  piu'  adatta  circa  eventuali  screening   al   personale
scolastico e agli alunni. 
  • Se il tampone naso-oro faringeo e' negativo, in paziente sospetto
per infezione  da  SARS-CoV-2,  a  giudizio  del  pediatra  o  medico
curante, si ripete il test a distanza di 2-3  gg.  Il  soggetto  deve
comunque restare a casa  fino  a  guarigione  clinica  e  a  conferma
negativa del secondo test. 
  • In caso di diagnosi di patologia  diversa  da  COVID-19  (tampone
negativo), il soggetto rimarra' a  casa  fino  a  guarigione  clinica
seguendo le indicazioni del PLS/MMG che  redigera'  una  attestazione
che il  bambino/studente  puo'  rientrare  scuola  poiche'  e'  stato
seguito il percorso  diagnostico-terapeutico  e  di  prevenzione  per
COVID-19 di cui sopra  e  come  disposto  da  documenti  nazionali  e
regionali. 
 
  2.1.2. Nel  caso  in  cui  un  alunno  presenti  un  aumento  della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un  sintomo  compatibile
con COVID-19, presso il proprio domicilio 
  • L'alunno deve restare a casa. 
  • I genitori devono informare il PLS/MMG. 
  • I genitori dello studente devono comunicare l'assenza  scolastica
per motivi di salute. 
  •  Il   PLS/MMG,   in   caso   di   sospetto   COVID-19,   richiede
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 
  • Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico. 
  •  Il   DdP   si   attiva   per   l'approfondimento   dell'indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti. 
  • Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come
indicato al paragrafo 2.1.1. 
 
  2.1.3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un  aumento
della temperatura corporea  al  di  sopra  di  37,5°C  o  un  sintomo
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
  •  Assicurarsi  che  l'operatore  scolastico  indossi,  come   gia'
previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla
struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando  il  proprio
MMG  per  la  valutazione  clinica  necessaria.  Il  Medico   curante
valutera' l'eventuale prescrizione del test diagnostico. 
  • Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il
test diagnostico e lo comunica al DdP. 
  • Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico. 
  •  Il   DdP   si   attiva   per   l'approfondimento   dell'indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti. 
  • Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico e si  procede
come indicato al paragrafo 2.1.1. 
  • In caso di diagnosi di patologia  diversa  da  COVID-19,  il  MMG
redigera' una attestazione  che  l'operatore  puo'  rientrare  scuola
poiche' e' stato seguito il  percorso  diagnostico-terapeutico  e  di
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e  come  disposto
da documenti nazionali e regionali. 
  • Si sottolinea che gli operatori scolastici  hanno  una  priorita'
nell'esecuzione dei test diagnostici. 
 
  2.1.4. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un  aumento
della temperatura corporea  al  di  sopra  di  37.5°C  o  un  sintomo
compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 
  • L'operatore deve restare a casa. 
  • Informare il MMG. 
  • Comunicare  l'assenza  dal  lavoro  per  motivi  di  salute,  con
certificato medico. 
  • Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il
test diagnostico e lo comunica al DdP. 
  • Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico. 
  •  Il   DdP   si   attiva   per   l'approfondimento   dell'indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti. 
  • Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come
indicato al paragrafo 2.1.1. 
  • In caso di diagnosi di patologia  diversa  da  COVID-19,  il  MMG
redigera' una attestazione  che  l'operatore  puo'  rientrare  scuola
poiche' e' stato seguito il  percorso  diagnostico-terapeutico  e  di
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e  come  disposto
da documenti nazionali e regionali. 
  • Si sottolinea che gli operatori scolastici  hanno  una  priorita'
nell'esecuzione dei test diagnostici. 
 
  2.1.5. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 
  • Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se
si verifica un numero elevato di assenze improvvise  di  studenti  in
una classe  (es.  40%;  il  valore  deve  tenere  conto  anche  della
situazione delle altre classi) o di insegnanti. 
  • Il DdP effettuera' un'indagine  epidemiologica  per  valutare  le
azioni di sanita' pubblica  da  intraprendere,  tenendo  conto  della
presenza di casi confermati nella scuola o  di  focolai  di  COVID-19
nella comunita'. 
 
  2.1.6. Catena di trasmissione non nota 
  Qualora un alunno risultasse contatto stretto  asintomatico  di  un
caso di cui non e' nota la catena di trasmissione, il  DdP  valutera'
l'opportunita'  di  effettuare  un   tampone   contestualmente   alla
prescrizione  della  quarantena.  Il  tampone  avra'  lo   scopo   di
verificare il ruolo dei minori asintomatici  nella  trasmissione  del
virus nella comunita'. 
 
  2.1.7. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 
  Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse
convivente  di  un  caso,  esso,  su  valutazione  del   DdP,   sara'
considerato contatto stretto e posto in  quarantena.  Eventuali  suoi
contatti  stretti  (esempio  compagni  di   classe   dell'alunno   in
quarantena), non necessitano di  quarantena,  a  meno  di  successive
valutazioni del DdP  in  seguito  a  positivita'  di  eventuali  test
diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso  (si  consulti
il capitolo 2.3). 
 
  2.2. Alunno o operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 
 
  2.2.1. Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 
  La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da
quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura: 
  • Chiudere le  aree  utilizzate  dalla  persona  positiva  fino  al
completamento della sanificazione. 
  • Aprire porte e finestre per favorire  la  circolazione  dell'aria
nell'ambiente. 
  • Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla
persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 
  • Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 
 
  2.2.2. Collaborare con il DdP 
  In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al  DdP  della  ASL
competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica
volta ad  espletare  le  attivita'  di  contact  tracing  (ricerca  e
gestione dei contatti). Per gli alunni  ed  il  personale  scolastico
individuati come contatti stretti del caso confermato COVID19 il  DdP
provvedera' alla  prescrizione  della  quarantena  per  i  14  giorni
successivi all'ultima esposizione. 
  Per  agevolare  le  attivita'  di  contact  tracing,  il  referente
scolastico per COVID-19 dovra': 
  • fornire l'elenco  degli  studenti  della  classe  in  cui  si  e'
verificato il caso confermato; 
  • fornire  l'elenco  degli  insegnati/educatori  che  hanno  svolto
l'attivita' di insegnamento all'interno della classe  in  cui  si  e'
verificato il caso confermato; 
  • fornire  elementi  per  la  ricostruzione  dei  contatti  stretti
avvenuti nelle 48 ore prima  della  comparsa  dei  sintomi  e  quelli
avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei  sintomi.  Per  i
casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la  raccolta  del
campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni  successivi  alla
diagnosi; 
  • indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilita'; 
  • fornire eventuali elenchi  di  operatori  scolastici  e/o  alunni
assenti. 
 
  2.2.3. Elementi per la valutazione della  quarantena  dei  contatti
stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola 
  La valutazione dello stato di contatto stretto e' di competenza del
DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della  eventuale
esposizione.  Se  un  alunno/operatore  scolastico  risulta  COVID-19
positivo, il DdP valutera' di prescrivere la quarantena a  tutti  gli
studenti della stessa classe e agli  eventuali  operatori  scolastici
esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di  una
scuola o parte della stessa dovra' essere valutata dal DdP in base al
numero di casi confermati e di eventuali cluster  e  del  livello  di
circolazione del virus all'interno della comunita'. Un  singolo  caso
confermato in  una  scuola  non  dovrebbe  determinarne  la  chiusura
soprattutto se  la  trasmissione  nella  comunita'  non  e'  elevata.
Inoltre, il  DdP  potra'  prevedere  l'invio  di  unita'  mobili  per
l'esecuzione di test diagnostici presso la  struttura  scolastica  in
base alla necessita' di definire eventuale circolazione del virus. 
 
  2.3. Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un  contatto
stretto di un caso 
  Si sottolinea che, qualora un  alunno  o  un  operatore  scolastico
risultasse contatto stretto di un  contatto  stretto  (ovvero  nessun
contatto diretto con il  caso),  non  vi  e'  alcuna  precauzione  da
prendere a  meno  che  il  contatto  stretto  del  caso  non  risulti
successivamente positivo ad eventuali test diagnostici  disposti  dal
DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.  In
quel caso si consulti il capitolo 2.2.3. 
 
  2.4. Algoritmi decisionali 
  In una prima fase, con circolazione limitata del virus,  si  potra'
considerare un approccio individuale sui casi sospetti  basata  sulla
loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG, scuola e  DdP  per
mantenere un livello di rischio accettabile. 
  In caso di una aumentata circolazione del  virus  localmente  o  di
sospetto tale, sara'  necessario  definire  trigger  di  monitoraggio
appropriati per attivare azioni di  indagine/controllo.  Ad  esempio,
potrebbe essere preso in considerazione un trigger indiretto come  il
numero di assenze in ambito scolastico che potrebbe rappresentare  un
elevato numero di studenti/staff ammalato. 
 
  3. Formazione, informazione e comunicazione per operatori  sanitari
e operatori scolastici 
 
  3.1. Formazione 
  L'impatto dell'emergenza COVID-1 9 su tutto il settore "formazione"
e' stato notevole, con una progressiva rapida cessazione delle  fonti
di erogazione degli eventi formativi residenziali  e  la  contestuale
necessita'/urgenza  di  formare  il  maggior  numero   di   operatori
possibile in tutto il territorio nazionale. 
  L'urgenza temporale, congiuntamente all'esigenza  di  garantire  il
distanziamento fisico, impone la scelta di utilizzare la Formazione A
Distanza (FAD) come modalita' di erogazione dei  percorsi  formativi.
L'Istituto Superiore  di  Sanita'  (ISS)  dispone  della  piattaforma
EDUISS (http://www.eduiss.it) attraverso la quale,  dal  2004,  eroga
formazione a distanza in salute pubblica. 
  L'ISS,  inoltre,  e'  sia  provider  nazionale  ECM  sia   soggetto
certificato SOFIA. In  questo  contesto,  attraverso  opportuna  fase
preparatoria, come sintetizzato a seguire, il gruppo di lavoro ISS  e
le altre istituzioni coinvolte nella preparazione  di  questo  piano,
attraverso la piattaforma EDUISS fornira' un  percorso  formativo  in
tema di COVID-19 per la gestione dei casi sospetti  o  confermati  di
COVID-19. 
  I destinatari della formazione FAD sono i  referenti  COVID-19  per
ciascuna istituzione o struttura scolastica e gli operatori  sanitari
dei DdP referenti COVID-19 per le scuole. 
  Il corso FAD asincrono sara' accessibile e fruibile alla coorte  di
utenti (previsti tra i 50.000 e 100.000 utenti) nel periodo 28 agosto
- 31 dicembre 2020. 
 
  3.2. Informazione e comunicazione 
  Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di  prevenzione
assume un ruolo molto importante per potere mitigare gli  effetti  di
eventuali focolai estesi in ambito scolastico.  Vengono  raccomandate
le seguenti azioni. 
  3.2.1. Azioni di informazione e  comunicazione  raccomandate  prima
dell'inizio dell'anno scolastico 
    • Target: stampa 
      - Comunicazione delle azioni  di  contenimento/mitigazione  del
SARS-CoV-2 in ambito scolastico  a  ridosso  dell'apertura  dell'anno
scolastico attraverso la diffusione alla stampa di un press  release.
Nel press release si raccomanda vengano descritti il piano, i criteri
su cui si basano le  azioni  previste  e  sara'  sottolineato  tra  i
messaggi centrali l'obiettivo di garantire per  quanto  possibile  le
attivita' didattiche. 
    • Target: famiglie e operatori scolastici 
      - Preparazione brochure,  prodotte  in  collaborazione  tra  le
  istituzioni  coinvolte   scaricabili   dal   sito   del   Ministero
  dell'Istruzione e linkate dal Ministero della  Salute  e  dall'ISS,
  destinate agli insegnanti, al personale ATA,  alle  famiglie  e  ai
  ragazzi. 
      - Valutazione dell'opportunita'  di  un  video  per  il  target
  ragazzi da promuovere e viralizzare a cura dell'ISS e condiviso con
  il coordinamento per la comunicazione. 
      - Valutazione della possibilita' di mettere a  disposizione  un
  numero gratuito a cura  del  Ministero  della  Salute  per  fornire
  informazioni e supporto alle scuole e i alle famiglie. 
      - Promuovere l'uso della App Immuni anche in ambito scolastico4
  . 
 
 
 ___________________________ 
  4 E' necessario avere almeno 14 anni per usare Immuni. Se si  hanno
 almeno 14 anni ma meno di 18, per  usare  l'App  si  deve  avere  il
 permesso di almeno uno  dei  genitori  o  di  chi  esercita  la  tua
 rappresentanza legale. 
 
 
  3.2.2. Azioni di informazione  e  comunicazione  raccomandate  dopo
l'inizio dell'anno scolastico 
    • Aggiornamento costante delle pagine web dedicate. 
    •• Supporto da parte del Coordinamento per la  comunicazione,  in
base alla  situazione  epidemiologica,  ai  casi  e/o  focolai  e  ai
provvedimenti   conseguenti,   nella   gestione    di    un'eventuale
comunicazione del rischio o di crisi, i Dirigenti scolastici, le  ASL
e tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell'emergenza. 
 
  4. Monitoraggio e studi 
 
  4.1. Obiettivi specifici 
    • Definire le caratteristiche e modalita' di  raccolta  dei  dati
necessari ad un  monitoraggio  piu'  stringente  delle  infezioni  da
SARS-CoV-2 in contesti scolastici, anche esplorando  la  possibilita'
di integrare dati di sorveglianza epidemiologica con quelli di  altri
flussi informativi (es. dati su assenteismo scolastico o da luogo  di
lavoro). 
    • Per fronteggiare la attuale limitatezza di  evidenze  circa  il
reale ruolo che possono avere le attivita' in presenza  nelle  scuole
nella trasmissione di SARS-CoV-2 all'interno delle  scuole  stesse  e
nella comunita', l'ISS proporra' strumenti di indagine  ad  hoc  (es.
protocolli di studio FFX adattati al contesto scolastico). 
 
  4.2. Proposte per la sorveglianza e gli studi 
    • Sviluppare una analisi ad  hoc  della  trasmissione  in  ambito
scolastico introducendo nella sorveglianza  integrata  nazionale  per
COVID-19 gestita dall'ISS una variabile  che  permetta  di  segnalare
casi che lavorano o  frequentano  una  scuola  utilizzando  i  codici
meccanografici gia' in uso per identificare  le  scuole  e  un  campo
ulteriore che permetta di specificare l'istituto frequentato.  Questi
dati  andrebbero  a  complementare   la   rilevazione   dei   focolai
settimanali gia' realizzata nell'ambito del monitoraggio di fase 2 da
cui sarebbe possibile estrapolare i  focolai  attivi  nell'ambito  di
interesse. La modifica alla  sorveglianza  andrebbe  comunicata  alle
regioni per tempo per renderla operativa sin dall'inizio della scuola
in tutto il territorio nazionale. Una sezione dedicata a monitoraggio
COVID-19  nelle  scuole  potra'  essere   presente   nel   bollettino
epidemiologico settimanale. 
    • Realizzare una rapida indagine esplorativa di  eventuali  altre
fonti dati complementari utili al monitoraggio epidemiologico e  loro
possibile  integrazione,   nonche'   definire,   dalle   fonti   dati
identificate, potenziali trigger per attivare le azioni  di  risposta
sul territorio (vedere capitolo 3). 
    • Valutare la preparazione di un protocollo di  indagine  modello
FFX per i primi focolai identificati nelle  scuole  a  seguito  della
riapertura da proporre alle regioni per poter realizzare studi  volti
ad accertare la reale suscettibilita' a COVID-19 e  la  capacita'  di
trasmettere  SARS-CoV-2  nelle  varie  fasce  di  eta'  nel  contesto
scolastico e nella comunita'. 
 
  5. Tempistica  prevista  di  alcuni  prodotti  correlati  a  questa
tematica 
    •  Disponibilita'  della  FAD  per  i  referenti  COVID-19  delle
istituzioni scolastiche e dei DdP: 28 agosto. 
    •  Inizio   della   sorveglianza   scolastica   integrata   nella
sorveglianza nazionale integrata  su  COVID-19  gestita  da  ISS:  14
settembre. 
 
  6. Criticita' 
    • Dovrebbe essere identificato il meccanismo  con  il  quale  gli
insegnanti  posti  in  quarantena  possano  continuare   a   svolgere
regolarmente la didattica a distanza,  compatibilmente  con  il  loro
stato di lavoratori in quarantena. 
    • Dovrebbe essere identificato regolamentato e condiviso con  gli
attori coinvolti, ll meccanismo di attestazione da parte  dei  PLS  e
MMG per il rientro degli studenti/staff  a  scuola  dopo  sospetto  o
conferma di caso di COVID-19. 
 
  Bibliografia 
  Bi Q, et al. Epidemiology and transmission of COVID-19 in 391 cases
and 1286 of their close contacts in Shenzhen, China: a  retrospective
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Lombardy, Italy. Arxiv. 2020 
  Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Documento tecnico  sull'ipotesi
di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico.  28
maggio 2020 
  Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Documento tecnico  sull'ipotesi
di rimodulazione delle misure  contenitive  nel  settore  scolastico.
Aggiornamento 22 giugno 2020 
  European Centre for  Disease  Prevention  and  Control  (ECDC).  An
overview of the rapid test situation for COVID-19  diagnosis  in  the
EU/EEA. 1 April 2020. Stockholm: ECDC; 2020 
  European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). COVID-19
in children and the role of school settings in COVID-19 transmission.
DRAFT TECHNICAL REPORT 31 July 2020 
  Gotzinger F et al. COVID-19 in children and adolescents in  Europe:
a multinational, multicentre cohort study [published online ahead  of
print,  2020  Jun  25].  Lancet  Child  Adolesc  Health.  2020;S2352-
4642(20)30177-2. doi:10.1016/S2352-4642(20)30177-2 
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  Lavezzo E, et al. Suppression  of  a  SARS-CoV-2  outbreak  in  the
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2020 
  Ministero  Istruzione.  Adozione  del  "Documento  di  indirizzo  e
orientamento per la ripresa delle attivita' in presenza  dei  servizi
educativi   e   delle   scuole   dell'infanzia"   3    agosto    2020
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf
/95304f45-f961-bffc-5c6a8eed6b60fc92?t=1596533993277 
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  Stein-Zamir C, et al. A large COVID-19 outbreak in a high school 10
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study. The Lancet. 2020 
  Verity R, et al. Estimates of the severity of  coronavirus  disease
2019: a model-based analysis. Lancet Infectious Diseases. 2020 
  Viner RM, et al. Susceptibility to  and  transmission  of  COVID-19
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review and meta-analysis. MedRxiv. 2020 
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  Wu JT, et al. Estimating clinical severity  of  COVID-19  from  the
transmission dynamics in Wuhan, China. Nature Medicine. 2020 
  Zhang J, et al. Changes in contact patterns shape the  dynamics  of
the COVID-19 outbreak in China. Science. 2020 
 
 
 
                   Allegato 1. Schema riassuntivo 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Rapporti ISS COVID-19 
 
  Accessibili da https://www.iss.it/rapporti-covid-19 
    1. Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle  Infezioni.
Indicazioni ad interim per  l'effettuazione  del'isolamento  e  della
assistenza  sanitaria  domiciliare  nel'attuale  contesto   COVID-19.
Versione del 24 luglio 2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';
2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 1/2020 Rev.) 
    2. Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle  Infezioni.
Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale dele protezioni  per
infezione da SARS-Co V-2 nelle attivita' sanitarie  e  sociosanitarie
(assistenza a soggetti  affetti  da  COVID-19)  nel'attuale  scenario
emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 10 maggio 2020. Roma:  Istituto
Superiore di Sanita'; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 2/2020 Rev. 2) 
    3.  Gruppo  di  lavoro  ISS  Ambiente  e  Gestione  dei  Rifiuti.
Indicazioni  ad  interim  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  in
relazione  ala  trasmissione  dell'infezione  da  virus   SARS-CoV-2.
Versione del 31 maggio 2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';
2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 3/2020 Rev. 2) 
    4. Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle  Infezioni.
Indicazioni  ad  interim  per   la   prevenzione   e   il   controllo
del'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie.
Versione del 17 aprile 2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';
2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 4/2020 Rev.) 
    5. Gruppo di lavoro ISS Ambiente  e  Qualita'  dell'aria  indoor.
Indicazioni ad per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in
relazione  ala  trasmissione  del'infezione  da   virus   SARS-CoV-2.
Versione del 25 maggio 2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';
2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 5/2020 Rev. 2). 
    6. Gruppo di lavoro ISS Cause di morte  COVID-19.  Procedura  per
l'esecuzione  di  riscontri  diagnostici  in  pazienti  deceduti  con
infezione da SARS-CoV-2. Versione del 23 marzo 2020.  Roma:  Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 6/2020). 
    7. Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19 e Gruppo di  lavoro  ISS
Ambiente e Rifiuti COVID-19. Raccomandazioni per la  disinfezione  di
ambienti  esterni  e  superfici  stradali  per  la  prevenzione  dela
trasmissione del'infezione da SARS-CoV-2. Versione del 29 marzo 2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n.
7/2020). 
    8. Osservatorio Nazionale Autismo ISS. Indicazioni ad interim per
un  appropriato  sostegno  dele  persone   nelo   spettro   autistico
nel'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 30  aprile
2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS
COVID-19, n. 8/2020 Rev.). 
    9. Gruppo di Lavoro ISS Ambiente - Rifiuti COVID-19.  Indicazioni
ad interim sula gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione
dela diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione  del  3  aprile  2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n.
9/2020). 
    10. Gruppo di Lavoro ISS Ambiente-Rifiuti  COVID-19.  Indicazioni
ad interim su acqua e servizi igienici in  relazione  ala  diffusione
del virus SARS-CoV-2 Versione  del  7  aprile  2020.  Roma:  Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 10/2020). 
    11.   Gruppo   di   Lavoro   ISS   Diagnostica   e   sorveglianza
microbiologica COVID-19: aspetti di analisi molecolare e  sierologica
Raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul
tampone oro/rino-faringeo per la diagnosi di COVID-19.  Versione  del
17 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020.  (Rapporto
ISS COVID-19, n. 11/2020). 
    12. Gabbrielli F, Bertinato L, De Filippis G, Bonomini M, Cipolla
M. Indicazioni ad interim per servizi assistenziali  di  telemedicina
durante l'emergenza sanitaria COVID-19. Versione del 13 aprile  2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n.
12/2020). 
    13.  Gruppo  di  lavoro  ISS  Ricerca   traslazionale   COVID-19.
Raccomandazioni per raccolta, trasporto e conservazione  di  campioni
biologici COVID-19. Versione  del  15  aprile  2020.  Roma:  Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 13/2020). 
    14. Gruppo di lavoro ISS Malattie Rare COVID-19.  Indicazioni  ad
interim per un appropriato sostegno dele persone con enzimopenia G6PD
(favismo) nel'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. Versione  del
14 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020.  (Rapporto
ISS COVID-19, n. 14/2020). 
    15. Gruppo di lavoro ISS Farmaci COVID-19.  Indicazioni  relative
ai rischi di acquisto online di farmaci per la prevenzione e  terapia
del'infezione  COVID-19  e  ala  diffusione  sui  social  network  di
informazioni false sule terapie. Versione del 16 aprile  2020.  Roma:
Istituto Superiore di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS  COVID-19,  n.
15/2020). 
    16. Gruppo di lavoro ISS Sanita' Pubblica Veterinaria e Sicurezza
Alimentare COVID-19. Animali da compagnia e SARS-CoV-2: cosa  occorre
sapere, come occorre comportarsi. Versione del 19 aprile 2020.  Roma:
Istituto Superiore di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS  COVID-19,  n.
16/2020). 
    17. Gruppo di lavoro ISS Sanita' Pubblica Veterinaria e Sicurezza
Alimentare COVID-19. Indicazioni ad interim sul'igiene degli alimenti
durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2. Versione del 19 aprile  2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n.
17/2020). 
    18.  Gruppo  di  lavoro  ISS  Ricerca   traslazionale   COVID-19.
Raccomandazioni per la raccolta e analisi dei dati  disaggregati  per
sesso relativi a incidenza, manifestazioni, risposta  ale  terapie  e
outcome dei pazienti COVID-19. Versione del  26  aprile  2020.  Roma:
Istituto Superiore di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS  COVID-19,  n.
18/2020). 
    19. Gruppo di lavoro ISS  Biocidi  COVID-19.  Raccomandazioni  ad
interim sui disinfettanti  nel'attuale  emergenza  COVID-19:  presidi
medico-chirurgici e biocidi.  Versione  del  25  aprile  2020.  Roma:
Istituto Superiore di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS  COVID-19,  n.
19/2020). 
    20. Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni.
Indicazioni ad interim per la sanificazione  degli  ambienti  interni
nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la  trasmissione
di SARS-CoV 2. Versione del 14 maggio 2020. Roma: Istituto  Superiore
di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 20/2020 Rev.). 
    21. Ricci ML, Rota MC, Scaturro  M,  Veschetti  E,  Lucentini  L,
Bonadonna L, La Mura S. Guida per la prevenzione dela  contaminazione
da Legionela negli impianti idrici di strutture turistico recettive e
altri edifici ad uso civile e industriale, non utilizzati durante  la
pandemia  COVID-19.  Versione  del  3  maggio  2020.  Roma:  Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 21/2020). 
    22. Gruppo di lavoro ISS Salute  mentale  ed  emergenza  COVID-19
Indicazioni ad interim per un appropriato  supporto  degli  operatori
sanitari e sociosanitari durante lo scenario emergenziale SARS-CoV-2.
Versione del 28 maggio. Roma: Istituto Superiore  di  Sanita';  2020.
(Rapporto ISS COVID-19, n. 22/2020 Rev.) 
    23. Gruppo di lavoro ISS Salute  mentale  ed  emergenza  COVID-19
Indicazioni di un programma di intervento dei Dipartimenti di  Salute
Mentale per la gestione del'impatto del'epidemia COVID-19 sula salute
mentale. Versione del 6 maggio  2020.  Roma:  Istituto  Superiore  di
Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 23/2020). 
    24. Gruppo di lavoro ISS Malattie Rare COVID-19.  Indicazioni  ad
interim per una appropriata  gestione  dell'iposurrenalismo  in  eta'
pediatrica  nell'attuale  scenario  emergenziale  da   infezione   da
SARS-CoV-2. Versione del 10 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore  di
Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 24/2020) 
    25. Gruppo di Lavoro ISS  Biocidi  COVID-19.  Raccomandazioni  ad
interim sula sanificazione di  strutture  non  sanitarie  nel'attuale
emergenza COVID-19:  superfici,  ambienti  interni  e  abbigliamento.
Versione del 15 maggio 2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';
2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020) 
    26. Gruppo di Lavoro  ISS  Ambiente  e  Rifiuti.  Indicazioni  ad
interim sula gestione e smaltimento di mascherine  e  guanti  monouso
provenienti da utilizzo domestico e non domestico.  Versione  del  18
maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS
COVID-19 n. 26/2020) 
    27. Ricci ML, Rota  MC,  Scaturro  M,  Nardone  M,  Veschetti  E,
Lucentini L, Bonadonna L, La Mura S. Indicazioni per  la  prevenzione
del rischio Legionela nei riuniti odontoiatrici durante  la  pandemia
da COVID-19. Versione del 17 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di
Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 27/2020). 
    28. Gruppo di Lavoro ISS Test Diagnostici COVID-19  e  Gruppo  di
Lavoro ISS Dispositivi Medici COVID-19.  Dispositivi  diagnostici  in
vitro per COVID-19. Parte 1: normativa e tipologie. Versione  del  18
maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS
COVID-19 n. 28/2020) 
    29. Gruppo di lavoro ISS Malattie Rare COVID-19.  Indicazioni  ad
interim su  malattia  di  Kawasaki  e  sindrome  infiammatoria  acuta
multisistemica  in  eta'  pediatrica  e  adolescenziale   nel'attuale
scenario emergenziale da infezione da SARS-CoV-2. Versione 21  maggio
2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS
COVID-19, n. 29/2020) 
    30. Gruppo  di  lavoro  Salute  mentale  ed  emergenza  COVID-19.
Indicazioni  sull'intervento   telefonico   di   primo   livelo   per
l'informazione personalizzata e  l'attivazione  del'empowerment  dela
popolazione nell'emergenza COVID-19. Versione  del  14  maggio  2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19  n.
30/2020) 
    31. Gruppo  di  lavoro  Salute  mentale  ed  emergenza  COVID-19.
Indicazioni ad interim per  il  supporto  psicologico  telefonico  di
secondo  livelo  in  ambito  sanitario  nello  scenario  emergenziale
COVID-19. Versione del 26 maggio 2020. Roma:  Istituto  Superiore  di
Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 31/2020) 
    32. Gruppo di lavoro ISS Sanita' Pubblica Veterinaria e Sicurezza
Alimentare COVID-19. Indicazioni  ad  interim  sul  contenimento  del
contagio da SARS-CoV-2 e sull'igiene degli alimenti  nel'ambito  dela
ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del  27  maggio
2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS
COVID-19, n. 32/2020). 
    33. Gruppo di Lavoro ISS Ambiente-Rifiuti  COVID-19.  Indicazioni
sugli   impianti   di   ventilazione/climatizzazione   in   strutture
comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici  in  relazione  ala
diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio  2020.  Roma:
Istituto Superiore di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS  COVID-19,  n.
33/2020). 
    34. Gruppo di Lavoro Bioetica COVID-19. Sorveglianza territoriale
e  tutela  dela  salute  pubblica:  alcuni  aspetti  etico-giuridici.
Versione del 25 maggio 2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';
2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 34/2020) 
    35. Gruppo di Lavoro Bioetica COVID-19.  Il  Medico  di  Medicina
Generale e la pandemia di COVID-19: alcuni  aspetti  di  etica  e  di
organizzazione. Versione del 25 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore
di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 35/2020) 
    36. Gruppo di Lavoro ISS Ambiente-Rifiuti  COVID-19.  Indicazioni
sule attivita' di balneazione, in relazione alla diffusione del virus
SARS-CoV-2. Versione del 31 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore  di
Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 36/2020). 
    37. Gruppo di Lavoro ISS Ambiente-Rifiuti  COVID-19.  Indicazioni
per le piscine, di cui al'Accordo  16/1/2003  tra  il  Ministro  dela
salute, le Regioni e le Province Autonome di  Trento  e  Bolzano,  in
relazione ala diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 31 maggio
2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS
COVID19, n. 37/2020). 
    38. Silano M, Bertinato L, Boirivant M, Pocchiari M, Taruscio  D,
Corazza  GR,  Troncone  R  Indicazioni  ad  interim  per  un'adeguata
gestione dele  persone  affette  da  celiachia  nel'attuale  scenario
emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 29 maggio 2020. Roma:  Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 38/2020). 
    39. Gruppo di lavoro ISS Malattie Rare  COVID-19  Censimento  dei
bisogni (23 marzo - 5 aprile 2020) dele persone con malattie rare  in
corso di pandemia da SARS-CoV-2. Versione del 30 maggio  2020.  Roma:
Istituto Superiore di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS  COVID-19,  n.
39/2020). 
    40.  Gruppo  di  Lavoro  Bioetica  COVID-19.   Comunicazione   in
emergenza nei reparti COVID-19. Aspetti di  etica.  Versione  del  25
maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS
COVID-19 n. 40/2020). 
    41. Gruppo di lavoro ISS Salute mentale  ed  emergenza  COVID-19.
Indicazioni per prendersi cura delle difficolta' e  dei  bisogni  dei
familiari di pazienti ricoverati  in  reparti  ospedalieri  COVID-19.
Versione del 29 maggio 2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';
2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 41/2020). 
    42. Gruppo di Lavoro ISS Bioetica COVID-19. Protezione  dei  dati
personali nel'emergenza COVID-19. Versione del 28 maggio 2020.  Roma:
Istituto Superiore  di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS  COVID-19  n.
42/2020). 
    43. Gruppo di lavoro ISS Salute mentale  ed  emergenza  COVID-19.
Indicazioni ad  interim  per  un  appropriato  sostegno  dela  salute
mentale nei minori di eta' durante la pandemia COVID-19. Versione del
31 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020.  (Rapporto
ISS COVID-19 n. 43/2020) 
    44. Gruppo di lavoro ISS Salute mentale  ed  emergenza  COVID-19.
Indicazioni di un programma di intervento per la gestione  dell'ansia
e  della  depressione  perinatale  nel'emergenza  e   post   emrgenza
COVID-19. Versione del 31 maggio 2020. Roma:  Istituto  Superiore  di
Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 44/2020) 
    45. Giusti A, Zambri F, Marchetti  F,  Sampaolo  L,  Taruscio  D,
Salerno P, Chiantera A, Colacurci N, Davanzo R, Mosca F,  Petrini  F,
Ramenghi L, Vicario M, Villani A,  Viora  E,  Zanetto  F,  Donati  S.
Indicazioni ad interim per gravidanza, parto, allattamento e cura dei
piccolissimi 0-2 anni in risposta all'emergenza COVID-19. Versione 31
maggio 2020. Roma: Istituto Suprire di Sanita';  2020  (Rapporto  ISS
COVID-19 n. 45/2020) 
    46. Gruppo di Lavoro ISS Test Diagnostici COVID-19  e  Gruppo  di
Lavoro ISS Dispositivi Medici COVID-19.  Dispositivi  diagnostici  in
vitro per COVID-19. Parte 2: evoluzione del  mercato  e  informazioni
per gli stakeholder. Versione del  23  maggio  2020.  Roma:  Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVI D-19 n. 46/2020) 
    47. Gruppo di Lavoro ISS Bioetica COVID-19.  Etica  dela  ricerca
durante  la  pandemia  di  COVID-19:  studi   osservazionali   e   in
particolare  epidemiologici.  Versione  del  29  maggio  2020.  Roma:
Istituto Superiore  di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS  COVID-19  n.
47/2020) 
    48.  Gruppo  di   Lavoro   Immunologia   COVID-1   9.   Strategie
immunologiche ad interim per la terapia e prevenzione della COVID-19.
Versione del 4 giugno 2020.  Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';
2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 48/2020). 
    49. Gruppo di Lavoro ISS  Cause  di  morte  COVID-19,  Gruppo  di
lavoro Sovrintendenza sanitaria centrale -  INAIL,  ISTAT.  COVID-19:
rapporto ad interim su definizione, certificazione e  classificazione
delle cause di morte. Versione dell'8  giugno  2020.  Roma:  Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 49/2020) 
    50. Perilli R, Grigioni M,  Porta  M,  Cruciani  F,  Bandello  F,
Mastropasqua  L.  S  Contributo  del'innovazione   tecnologica   alla
sicurezza del paziente diabetico da sottoporre  ad  esame  del  fondo
oculare in tempi di COVID-19. Versione  del  31  maggio  2020.  Roma:
Istituto Superiore  di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS  COVID-19  n.
50/2020). 
    51. Gruppo di Lavoro ISS Farmaci COVID-19. Integratori alimentari
o farmaci? Regolamentazione e raccomandazioni per un uso  consapevole
in tempo di COVID-19. Versione del 31  maggio  2020.  Roma:  Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 51/2020) 
    52.  Gruppo  di  lavoro  SISVet-ISS.   Protocollo   di   gestione
dell'emergenza   epidemiologica   da   SARS-CoV-2   nelle   strutture
veterinarie  universitarie.  Versione  dell'11  giugno  2020.   Roma:
Istituto Superiore  di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS  COVID-19  n.
52/2020) 
    53. Filia A, Urdiales  AM,  Rota  MC.  Guida  per  la  ricerca  e
gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID19. Versione
del 25 giugno  2020.  Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';  2020.
(Rapporto ISS COVID-19, n. 53/2020). 
    54. Giansanti D, D'Avenio G, Rossi  M,  Spurio  A,  Bertinato  L,
Grigioni M. Tecnologie a supporto del rilevamento della  prossimita':
riflessioni per il cittadino, i professionisti e gli  stakeholder  in
era COVID-19. Versione del 31 maggio 2020. Roma:  Istituto  Superiore
di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 54/2020). 
    55. Cisbani E, Dini V, Grande S, Palma A, Rosi A, Tabocchini  MA,
Gasparrini  F,  Orlacchio  A.  Stato  dell'arte  sull'impiego   della
diagnostica per immagini per COVID-19. Versione del  7  luglio  2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19  n.
55/2020) 
    56. Gruppo di lavoro ISS-INAIL. Focus on: utilizzo  professionale
dell'ozono anche in riferimento al COVID-19. Versione del  21  luglio
2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS
COVID-19 n. 56/2020) 
    57. Gruppo di lavoro ISS Formazione COVI D-1 9. Formazione per la
preparedness nel'emergenza COVID-19:  il  case  report  dell'Istituto
Superiore di Sanita'. Versione del 31  maggio  2020.  Roma:  Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 57/2020) 
    58. Gruppo di  Lavoro  ISS,  Ministero  della  Salute,  Ministero
dell'Istruzione,   INAIL,   Fondazione   Bruno    Kessler,    Regione
Emilia-Romagna, Regione  Veneto,  R.  Indicazioni  operative  per  la
gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nele  scuole  e  nei  servizi
educativi dell'infanzia. Versione del 28 agosto 2020. Roma:  Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev.) 
 
                                                           Allegato E 
 
                            "Allegato 22" 
      PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI 
                DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE 
 
  1. Il presente protocollo per la  gestione  di  casi  confermati  e
sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie - proposto dalla CRUI e
modificato per recepire  il  parere  espresso  dal  Comitato  Tecnico
Scientifico di supporto al Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile per l'emergenza di COVID-19 nella riunione del 28 agosto 2020,
trasmesso dal Ministro della salute con nota  del  3  settembre  u.s.
(prot. n. 63) - integra le  linee  guida  per  lo  svolgimento  delle
attivita' didattiche e curriculari nelle universita', applicabili  in
quanto  compatibili  anche  alle   istituzioni   a.f.a.m.,   di   cui
all'allegato 18 del d.P.C.M. 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020. 
  Tali linee guida - che a loro volta traggono origine dal  documento
CRUI "Modalita' di ripresa  delle  attivita'  didattiche  AA  2020/21
nelle Universita'"  con  le  allegate  raccomandazioni  del  predetto
Comitato Tecnico Scientifico, trasmesso dal Ministro dell'universita'
e della ricerca con nota prot. 0002833 del 30/07/2020  -  descrivono,
infatti, tutte  le  misure  ed  i  comportamenti  da  tenere  per  la
"prevenzione primaria" dell'infezione da  SARS-CoV-2,  atti  cioe'  a
ridurre l'esposizione al virus. 
  Il presente protocollo, invece, specifica una  linea  di  attivita'
(gestione dei casi confermati  e  sospetti  di  COVID-19  nelle  aule
universitarie) che rientra nella cosiddetta "prevenzione  secondaria"
dei focolai epidemici di COVID-19,  attraverso  l'individuazione  dei
casi confermati o sospetti di COVID-19 e la gestione  tempestiva  dei
relativi contatti stretti o casuali. 
  2. La procedura descritta  nel  presente  protocollo  richiede  una
collaborazione stretta tra gli Uffici della Sicurezza degli Atenei  e
l'Autorita' Sanitaria Competente, rappresentata dai Servizi di Igiene
e Sanita' Pubblica dei  Dipartimenti  di  Prevenzione  delle  Aziende
Sanitarie  Locali,  al  fine  di   predisporre   tempestivamente   ed
efficacemente le appropriate misure di prevenzione. 
  In  proposito,  in  ciascun  Ateneo  deve  essere  identificato  un
referente (Referente Universitario per COVID-19) che svolga un  ruolo
di interfaccia con  il  Dipartimento  di  Prevenzione.  Il  Referente
Universitario per COVID-19, di norma  individuato  tra  il  personale
degli Uffici della Sicurezza dell'Ateneo ed eventualmente  coadiuvato
dal  Gruppo  di  Lavoro/Task  Force  COVID-19   laddove   costituita,
rappresenta l'anello  di  congiunzione  tra  l'Ateneo  e  l'Autorita'
Sanitaria Competente sia per i protocolli di prevenzione e  controllo
in ambito universitario sia per le procedure  di  gestione  dei  casi
COVID-19  sospetti  e  confermati.  Il  Referente  Universitario  per
COVID-19 e il Delegato di Ateneo per la Disabilita' mettono in  atto,
inoltre, quanto necessario per  il  supporto  e  la  comunicazione  a
studenti con disabilita', eventualmente, ove  necessario,  disponendo
procedure dedicate. 
  3. Presupposto importante per la gestione  dei  casi  confermati  e
sospetti di COVID-19 e' che gli  Atenei  si  dotino  di  sistemi  che
consentano di conoscere il nominativo degli studenti iscritti a  ogni
corso o a  ogni  turno  del  corso,  ove  presenti  (con  riferimento
all'aula e al giorno). 
  Tali elenchi devono essere predisposti e devono  essere  conservati
per almeno 14 giorni dalla data di ogni lezione per  essere  messi  a
disposizione del Dipartimento di prevenzione che potrebbe richiederli
per eventuali attivita' di  contact  tracing.  Tali  sistemi  possono
essere i  sistemi  informatizzati  di  prenotazione  da  parte  degli
studenti e/o la rilevazione fisica delle presenze (tramite lettura di
codice a barre, appello nominale in aula da parte del docente, ...  )
e/o infine l'elenco degli iscritti all'insegnamento o  al  turno.  E'
importante infatti ricordare che le linee guida prevedono  che  nella
fase 3 la didattica sia erogata con modalita' mista, con  il  docente
in aula e gli studenti in parte in aula e in parte collegati da casa.
Cio' impone la suddivisione della classe degli studenti in gruppi, in
modo da programmare  le  opportune  turnazioni.  Tale  organizzazione
dell'erogazione implica  la  conoscenza  dell'elenco  degli  studenti
ammessi a frequentare in presenza. 
  4.  Nel  caso  in  cui  l'Ateneo  venga  a  conoscenza,  attraverso
l'Autorita' Sanitaria Competente, di un caso confermato  di  COVID-19
riferito a uno studente  o  a  un  docente  presente  in  aula  o  al
personale tecnico amministrativo preposto alle attivita' di  supporto
alla didattica, in un determinato giorno, collabora,  attraverso  gli
Uffici  della  Sicurezza   con   l'autorita'   sanitaria   competente
(Dipartimento di Prevenzione) all'adozione delle  misure  necessarie.
In particolare sempre in raccordo con il DdP dispongono  la  chiusura
dell'aula e la disinfezione e sanificazione della stessa, secondo  le
procedure previste dai protocolli in vigore;  supportano  l'attivita'
di  contact  tracing   trasmettendo   contestualmente   all'Autorita'
Sanitaria Competente l'elenco  dei  docenti,  del  personale  tecnico
amministrativo e degli  studenti  iscritti  all'insegnamento  e/o  al
turno con il caso confermato nel periodo compreso tra  i  due  giorni
precedenti l'inizio dei sintomi o l'effettuazione del  tampone  e  la
data d'inizio dell'isolamento. Inoltre a  tali  studenti,  docenti  e
personale tecnico amministrativo gli Uffici della Sicurezza  inviano,
sempre  in  accordo  con  DdP  comunicazione  raccomandando,  in  via
cautelativa, di isolarsi a casa e la sorveglianza passiva dei sintomi
e invitando a seguire pedissequamente le disposizioni  dell'Autorita'
Sanitaria  Competente.   Spetta   infatti   all'Autorita'   Sanitaria
Competente    l'effettuazione    dell'indagine    epidemiologica    e
l'individuazione  delle  eventuali  misure   da   attuare   (ad   es.
quarantena, isolamento, sorveglianza attiva, etc). La  ripresa  delle
attivita'  didattiche  in   presenza   sono   subordinate   all'esito
dell'indagine epidemiologica e alle raccomandazioni del  Dipartimento
di Prevenzione. 
  In ogni caso, fatte salve diverse comunicazioni e  disposizioni  da
parte  dell'Autorita'  Sanitaria  Competente  si  consiglia  per  gli
studenti, i docenti e il personale tecnico amministrativo a  supporto
della didattica la ripresa dell'attivita' in presenza solo al termine
di un  periodo  di  quindici  giorni,  anche  in  considerazione  che
l'attivita'  didattica  puo'  proseguire  on-line  e  non  e'  quindi
sospesa. La medesima procedura viene attivata anche per le  attivita'
curriculari (esami di profitto, esami di lauree, ...) 
  5. Nel caso in cui si identifichi in  aula  e/o  durante  attivita'
curriculare (esami, lauree, ...) un caso sospetto (cioe' un  soggetto
con temperatura corporea al di  sopra  di  37,5°C,  o  sintomatologia
compatibile  con  Covid-19),  questo  va  immediatamente  dotato   di
mascherina  chirurgica  (qualora  non  ne  fosse   gia'   dotato)   e
adeguatamente isolato  (in  una  stanza  dedicata  o  in  un'area  di
isolamento)  dalle  altre  persone,  se   non   quelle   strettamente
necessarie a una sua assistenza e  che  comunque  dovranno  indossare
mascherine  chirurgiche  e  cercare,  nei  limiti  consentiti   dalla
situazione di stare ad almeno un metro  di  distanza.  E'  necessario
provvedere a che lo stesso possa ritornare al  proprio  domicilio  al
piu' presto possibile, invitandolo a contattare il proprio medico  di
base (MMG) o in sua assenza  l'USCA  o  il  DdP  per  la  valutazione
clinica necessaria e l'eventuale prescrizione del  test  diagnostico.
L'area di  isolamento  e  quella  frequentata  dal  soggetto  con  la
sintomatologia dovranno essere sanificate in via straordinaria. 
  Non e' indicata, in  questo  caso,  la  sospensione  dell'attivita'
didattica in presenza, che  ovviamente  sara'  disposta  in  caso  di
conferma del caso sospetto.  Il  caso,  a  questo  punto  confermato,
inneschera' la procedura di cui al precedente punto 4. 
  6. Al fine di facilitare il tracciamento  e  l'identificazione  dei
contatti stretti e di quelli casuali laddove si verificassero i  casi
di cui ai punti 4 e 5, gli studenti, i docenti e il personale tecnico
amministrativo degli Atenei sono fortemente invitati a dotarsi  della
app IMMUNI tenendola attiva durante i periodi di presenza negli spazi
dell'Ateneo 
 
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS