DM 11/3/2020 - Definizione del 'contratto base' di assicurazione obbligatoria r.c.auto
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare
l'articolo 22, comma 4, il quale rinvia ad apposito decreto, adottato
dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS,
l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA, le
principali associazioni rappresentative degli intermediari
assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente
rappresentative, la definizione del «contratto base» di assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le
clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di
legge, articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato,
nonche' la definizione dei casi di riduzione del premio e di
ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base»;
l'articolo 22, commi 5 e 6, che prevedono, rispettivamente, la
libera determinazione del prezzo del «contratto base» e delle
ulteriori garanzie e clausole, da parte di ciascuna impresa di
assicurazione, che formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al
consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente
mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo, ferma restando
la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia
aggiuntiva o diverso servizio assicurativo, nonche' la
predisposizione da parte del Ministero dello sviluppo economico,
sentito l'IVASS, del modello elettronico da utilizzare per l'offerta
di cui al comma 5, in modo che ciascun consumatore possa ottenere -
ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un
unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le
ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate;
l'articolo 22, comma 7, secondo cui le disposizioni di cui ai
commi 5 e 6 trovano applicazione decorsi centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del suddetto decreto;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
codice delle assicurazioni private, come modificato dalla legge 4
agosto 2017, n. 124, e in particolare l'articolo 132-bis, comma 1,
secondo cui gli intermediari prima della sottoscrizione di un
contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono
tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed
esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di
cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dal
citato articolo 22 del decreto-legge n. 179 del 2012;
l'articolo 132-bis, comma 3, secondo cui l'IVASS adotta
disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta
per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari,
esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione
per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli; con le
stesse disposizioni sono definite le modalita' attraverso le quali,
ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel
servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, e'
consentita la conclusione del contratto, a condizioni non
peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o
presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo
prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di
ciascuna compagnia di assicurazione;
l'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), secondo cui i meccanismi
elettronici che registrano l'attivita' del veicolo, denominati
«scatola nera» o equivalenti, sono installati su proposta
dell'impresa di assicurazione o sono gia' presenti e portabili;
Visto il provvedimento IVASS 3 marzo 2015, n. 8, recante
«Regolamento concernente la definizione delle misure di
semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti
contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela
in attuazione dell'art. 22, comma 15-bis, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221»;
Ritenuto di dover provvedere a dare attuazione alle richiamate
disposizioni legislative, contenute nell'articolo 22, commi 4 e 6,
del decreto-legge n. 179 del 2012, nonche' nell'articolo 132-bis del
codice delle assicurazioni private;
Sentito l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che
ha espresso il proprio parere con nota n. 0071866/18 del 2 marzo
2018;
Sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA,
le principali associazioni rappresentative degli intermediari
assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente
rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota del 18 settembre 2018, protocollo n. 7490;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) codice delle assicurazioni: il codice delle assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) modello elettronico: modello standard telematico predisposto
dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, utilizzato
dall'impresa di assicurazione per formulare l'offerta del contratto
base al consumatore, via internet, anche attraverso il proprio sito
web, ovvero integrato con i sistemi di preventivazione ed offerta
online pubblici;
c) Nuovo preventivatore pubblico: il servizio informativo
predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione
con l'IVASS, che consente al consumatore e all'intermediario,
esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione
per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli,
l'accesso e la risposta per via telematica ai premi offerti da tutte
le imprese di assicurazione;
d) impresa di assicurazione: l'impresa di assicurazione con sede
legale in Italia autorizzata all'esercizio dell'attivita'
assicurativa nel ramo r.c. auto, l'impresa di assicurazione con sede
legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo
abilitata in Italia all'esercizio dell'assicurazione nel ramo r.c.
auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi,
nonche' l'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo
autorizzata in Italia all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel
ramo r.c. auto in regime di stabilimento;
e) consumatore: la persona fisica come definita ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206;
f) punti vendita: i locali ovvero le sedi o le dipendenze
dell'intermediario o dell'impresa, accessibili al pubblico o adibiti
al ricevimento del pubblico ove sia possibile sottoscrivere il
contratto;
g) r.c. auto: assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua e definisce, nell'«Allegato A», le
condizioni del contratto base di assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli,
limitatamente ai soli veicoli a motore, quali le autovetture, i
motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei consumatori, ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di legge di cui all'articolo 122 del
codice delle assicurazioni.
2. Nell'allegato di cui al comma 1, sono altresi' definite le
condizioni aggiuntive al contratto base, liberamente offerte
dall'impresa, ovvero le clausole limitative e di ampliamento della
copertura assicurativa r.c. auto che incidono sulla diminuzione o
aumento del premio e le ulteriori clausole di riduzione o di aumento
del premio.
Art. 3
Offerta contrattuale e modello elettronico
1. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il
prezzo del contratto base e delle condizioni aggiuntive di cui al
precedente articolo 2, comma 2, dando evidenza della riduzione o
dell'incremento del premio conseguente alla stipulazione di ciascuna
di esse, e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al
consumatore anche tramite il proprio sito internet dandone adeguata
evidenza, eventualmente mediante link ad altre societa' del medesimo
gruppo, ferma restando la liberta' di offrire separatamente qualunque
tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.
2. L'offerta di cui al comma 1, deve utilizzare il modello
elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico,
sentito l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere -
ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un
unico prezzo complessivo annuo.
3. Al fine di consentire l'ampliamento dell'offerta di clausole
contrattuali e garanzie non obbligatorie da parte delle imprese,
favorendo ove possibile la progressiva maggiore confrontabilita'
dell'offerta assicurativa relativa al contratto r.c. auto, il modello
elettronico di cui al comma 2 puo' prevedere e standardizzare
ulteriori specifiche contrattuali connesse a condizioni aggiuntive, e
a clausole accessorie, ad integrazione di quelle gia' contenute
nell'«Allegato A» al presente decreto.
4. Il modello elettronico costituisce lo standard informativo
comune su cui si basa l'offerta fornita mediante i siti internet
delle imprese, nonche' mediante il servizio Nuovo preventivatore
pubblico.
5. All'offerta di cui al comma 2, si applicano le condizioni di
validita' previste dal comma 5, articolo 5, del regolamento ISVAP n.
23 del 9 maggio 2008, in materia di preventivo gratuito
personalizzato presso i punti vendita e sul sito internet, nonche' le
eventuali ulteriori disposizioni in materia adottate dall'IVASS, ai
sensi dell'articolo 132-bis, comma 3, del codice delle assicurazioni.
Art. 4
Norme di rinvio e finali
1. Resta ferma l'applicazione della normativa di settore adottata
dall'Autorita' di vigilanza nelle materie oggetto del presente
regolamento.
2. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a
decorrere dal sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da data non anteriore
a quella prevista dal decreto ministeriale per l'adozione del modello
elettronico di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 11 marzo 2020
Il Ministro: Patuanelli
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2020
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 421
«Allegato A
(Articolo 2, comma 1, del presente regolamento)»
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Sezione I
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
per «Codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni;
per «Codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni;
per «r.c. auto»: assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore;
per «Impresa»: l'impresa con la quale il Contraente stipula il
contratto di assicurazione r.c. auto;
per «Contratto Base»: il contratto r.c. auto offerto
dall'Impresa ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, presso i «punti vendita» dell'Impresa stessa ovvero,
disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico
standard previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le
finalita' di cui all'articolo 132-bis del Codice, per i veicoli di
cui all'art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i
ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti
dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e
successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi
con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida
libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge
vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di
assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico
ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del
premio del contratto da parte dell'impresa;
per «Contraente»: colui che stipula il contratto di
assicurazione con l'Impresa;
per «Assicurato»: il soggetto, anche diverso dal Contraente, la
cui responsabilita' civile e' coperta dal contratto; il conducente,
chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso
di veicolo in leasing o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di
riservato dominio (articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91 del
Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285);
per «Terzi danneggiati»: i soggetti, sia trasportati sia non
trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a
seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto
al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell'incidente
e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall'art. 129 del
Codice;
per «Carta Verde»: il certificato internazionale di
assicurazione, con cui l'impresa estende agli Stati indicati, le cui
sigle non siano barrate, l'assicurazione r.c. auto prestata con il
contratto;
per «Veicolo»: il veicolo indicato in polizza;
per «Aree equiparate alle strade di uso pubblico»: le aree di
proprieta' di soggetti pubblici o privati cui puo' accedere una
molteplicita' di veicoli, persone e animali quali, a titolo di
esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i
cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese
di logistica;
per «Aree private»: le aree di proprieta' di soggetti pubblici
o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali,
a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili;
per «Bonus Malus»: la tariffa Bonus Malus, o la tariffa
assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente
predisposta dall'Impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che
prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in
diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in
relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di
osservazione;
per «Periodo di osservazione»: il periodo di effettiva
copertura assicurativa preso in considerazione per l'osservazione di
eventuali sinistri, e cosi' distinto: a) periodo iniziale: inizia dal
giorno della decorrenza del contratto r.c. auto e termina sessanta
giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione
corrispondente alla prima annualita' intera di premio; b) periodo
successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del
periodo precedente;
per «Classe di merito CU»: la classe di merito di conversione
universale, spettante al veicolo secondo i «criteri di individuazione
della classe di merito di conversione universale» previsti dal
regolamento ISVAP n. 9/2015 e successive modificazioni, indicati
nell'eventuale documentazione informativa richiesta dalla legge;
per «Massimali minimi obbligatori di legge»: i limiti minimi
della copertura assicurativa del contratto base r. comma auto
stabiliti dall'art.128 del Codice;
per «Aggravamento del rischio»: mutamenti che aggravano il
rischio secondo quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile.
Sezione II
CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.
Art. 1.
Oggetto del contratto base r.c.
L'Impresa assicura i rischi della responsabilita' civile per i
danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da
chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste
equiparate, per i quali e' obbligatoria l'assicurazione ai sensi
dell'articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il
limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per
capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di
risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla
circolazione del veicolo indicato in polizza.
La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le
operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate
alla circolazione.
L'Impresa assicura anche la responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento
del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive
equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione
delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree
previste dall'articolo 6, comma 7, del Codice della strada e
dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia
di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la
copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.
Non sono assicurati i rischi della responsabilita' per i danni
causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni
sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove
ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel
regolamento particolare di gara.
Art. 2.
Esclusioni e rivalse
L'assicurazione non e' operante esclusivamente nelle seguenti
ipotesi:
se il conducente non e' abilitato alla guida a norma delle
disposizioni in vigore, sempreche', al momento del verificarsi del
sinistro, al conducente risulti gia' comunicato il totale esaurimento
dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti
scaduta da oltre sei mesi;
in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida,
durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al
fianco di quest'ultimo non vi e' una persona abilitata a svolgere le
funzioni di istruttore e sempreche' la presenza dell'istruttore sia
prescritta dalla legge vigente;
per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non
e' effettuato in conformita' alle disposizioni vigenti od alle
indicazioni della carta di circolazione;
nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o
sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia
stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187
del Codice della Strada.
Nei predetti casi, in cui e' applicabile l'articolo 144 del
Codice, l'impresa esercitera' diritto di rivalsa per le somme che
abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilita' di
eccezioni previste dalla citata norma.
Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del
conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal
proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in
leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato
dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94,
comma 4-bis, del Codice della strada), l'Impresa puo' esercitare il
diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del
locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario
temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del
Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in
circolazione contro la volonta' del proprietario.
Art. 3.
Dichiarazioni inesatte e reticenze
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative
a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo,
nonche' la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al
riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice
civile.
Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi
rilevanti ai fini tariffari che l'impresa puo' acquisire direttamente
ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione
che siano state emanate le disposizioni attuative per l'accesso, da
parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici
previsti dalle predette norme del Codice.
Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa
esercitera' diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare
al terzo in conseguenza dell'inopponibilita' di eccezioni previste
dalla citata norma.
Art. 4.
Aggravamento di rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta
all'impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di
rischio non noti all'impresa possono comportare la perdita parziale
del diritto all'indennizzo nonche' la stessa cessazione
dell'assicurazione (articolo 1898 del codice civile).
Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa
esercitera' diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare
al terzo in conseguenza dell'inopponibilita' di eccezioni previste
dalla citata norma.
Art. 5.
Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana,
della Citta' del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli
Stati dell'Unione europea, nonche' per il territorio dell'Islanda,
del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della
Svizzera, la Serbia e di Andorra.
L'assicurazione vale altresi' per il territorio degli altri Stati
le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano
barrate. L'Impresa e' tenuta a rilasciare la Carta Verde.
La garanzia e' operante secondo le condizioni ed entro i limiti
della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria
r.c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le
maggiori garanzie previste dal contratto.
Qualora il contratto in relazione al quale e' rilasciata la Carta
Verde cessi di avere validita' nel corso del periodo di assicurazione
e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il
Contraente e' obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa.
La Carta Verde e' valida per lo stesso periodo di assicurazione per
il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al
contratto.
Art. 6.
Decorrenza e durata
Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore
24,00 del giorno in cui sono stati pagati il premio o la prima rata
di premio relativi al contratto; in ipotesi di pagamento rateale, se
alla scadenza convenuta il Contraente non paga la rata successiva,
l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno
successivo a quello della scadenza del pagamento (articolo 1901,
commi 1 e 2, del codice civile).
Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di
anno piu' frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza
naturale e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga
all'articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile. L'Impresa e'
tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con
preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre
il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la
garanzia prestata con il precedente contratto fino all'effetto della
nuova polizza (art. 170-bis del Codice).
Il premio e' sempre interamente dovuto anche se sia stato
pattuito il frazionamento dello stesso in piu' rate.
Art. 7.
Pagamento del premio
Salvo quanto previsto dall'articolo 23, il premio deve essere
pagato in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del
contratto con le modalita' indicate dall'impresa, contro rilascio di
quietanza emessa dall'impresa stessa che indica la data del pagamento
e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Al pagamento del premio, l'Impresa, o un soggetto da questa
autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.
Art. 8.
Trasferimento di proprieta' del veicolo e cessazione del rischio
Il trasferimento di proprieta' del veicolo o il suo deposito in
conto vendita, nonche' le ipotesi di cessazione del rischio per
demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione
(articolo 103 del Codice della strada), di cessazione del rischio per
furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per
qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle
disposizioni vigenti, determinano, a scelta del Proprietario
venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del
Contraente, uno dei seguenti effetti:
a) risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al
rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di
assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo
obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; nel caso di cessazione
del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l'impresa
effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere
dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia
all'Autorita' competente;
b) sostituzione del contratto per altro veicolo che rientri
nella medesima classe, come indicata dall'art. 47 del Codice della
strada, di quello precedentemente assicurato e di proprieta' dello
stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con
eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al
contratto sostituito;
c) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente del
veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di
proprieta', e' tenuto a dare immediata comunicazione della cessione
del contratto all'acquirente ed all'impresa, la quale prendera' atto
della cessione provvedendo al rilascio all'acquirente dei documenti
previsti dalla normativa vigente.; ai sensi dell'articolo 1918 del
codice civile il venditore del veicolo e' tenuto al pagamento dei
premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto
ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'impresa non
rilascera' l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione
dello stesso veicolo il cessionario dovra' stipulare un nuovo
contratto.
Art. 9.
Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi
delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, reg. IVASS n.
9/2015, e successive modificazioni), l'Impresa rilascia
l'attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario,
ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato
dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via
telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell'area a
questi riservata del proprio sito web, consentendo altresi', su
richiesta degli aventi diritto, modalita' di consegna aggiuntive
(commi 4 e 8 dell'art. 7 del regolamento IVASS, n. 9/2015).
Nei casi di:
annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto
alla scadenza;
cessazione del contratto per alienazione del veicolo
assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per
demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della
circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada);
efficacia inferiore all'anno per il mancato pagamento di una
rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile);
l'impresa rilascia l'attestazione solo a condizione che sia concluso
il periodo di osservazione.
All'atto della stipulazione di altro contratto l'impresa
acquisisce direttamente l'attestazione dello stato del rischio
relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati
ATRC, di cui al comma 2 dell'art. 134 del Codice.
Art. 10.
Denuncia di sinistro
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato
dall'IVASS ai sensi dell'articolo 143 del Codice e successive
modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti
i dati relativi alla polizza ed al sinistro cosi' come richiesto nel
modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre
giorni da quello in cui il sinistro si e' verificato o l'Assicurato
ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 del codice civile).
Alla denuncia devono far seguito, nel piu' breve tempo possibile,
le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della
denuncia di sinistro, nonche' nell'invio di documentazione o atti
giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per
le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del
pregiudizio sofferto (articolo 1915 del codice civile).
Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle
procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo
X, Capo III, IV e V del Codice.
Art. 11.
Gestione delle vertenze
L'impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a
quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione
stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in
qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno,
designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresi' facolta' di
provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino
all'atto della tacitazione dei danneggiati.
L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i
legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non
sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od
ammende ne' delle spese di giustizia penali.
Art. 12.
Oneri a carico del contraente
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge,
presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da
esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento
ne sia stato anticipato dall'impresa.
Art. 13.
Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto
valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Art. 14.
Bonus Malus / Sconto sul premio in assenza di sinistro (da compilarsi
a cura dell'impresa)
La seguente clausola disciplina la specifica formula tariffaria
«Bonus Malus» o la tariffa assimilata «Sconto sul premio in assenza
di sinistro», liberamente predisposta dall'impresa per determinare il
prezzo del contratto base.
L'impresa mette a disposizione nel proprio sito internet e presso
i «punti vendita» la Tabella contenente le regole di corrispondenza
con il sistema di puro raffronto delle 18 classi di merito di
conversione universale CU di cui al regolamento IVASS n. 9/2015, e
successive modificazioni.
Sezione III
CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE
Le seguenti condizioni, la cui offerta e' rimessa alla libera
valutazione ed iniziativa dell'impresa, possono comportare una
limitazione o un'estensione del rischio assicurato e della copertura
assicurativa e possono determinare una diminuzione o un aumento dei
premi o diverse modalita' di gestione del contratto.
Nell'offrire dette condizioni, l'Impresa deve dare evidenza agli
effetti contrattuali di ciascuna di esse.
Parte I
Clausole limitative della copertura assicurativa con riduzione del
premio
Art. 15.
Guida esclusiva
(clausola limitativa della copertura assicurativa in ragione del
vincolo di guida esclusiva del veicolo indicato in polizza da parte
del Contraente).
Art. 16.
Guida esperta
(clausola limitativa della copertura assicurativa in ragione del
vincolo di guida riservato solo a conducenti con eta' superiore a
quella prevista dall'impresa).
Parte II
Clausole di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del
premio
Art. 17.
Aumento dei Massimali minimi di legge
(clausola di ampliamento della copertura assicurativa in ragione
dell'innalzamento dei massimali rispetto a quanto disciplinato dal
precedente articolo 1 - Oggetto del Contratto base r. c. auto).
Art. 18.
Limitazione delle esclusioni e rivalse
(clausola di ampliamento della copertura assicurativa in ragione
di limitazioni alla disciplina delle esclusioni e delle rivalse di
cui al precedente articolo 2 - Esclusioni e rivalse).
Art. 19.
Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal
rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato
(Qualora installato ed omologato, sono inoltre compresi nella
copertura assicurativa i danni involontariamente cagionati a terzi
dal gancio di traino del veicolo e, qualora venga dichiarato in
polizza che il veicolo e' adibito al traino di un rimorchio munito di
targa propria, i danni involontariamente cagionati dal rimorchio
regolarmente trainato dal veicolo).
Parte III
Clausole attinenti alle modalita' di gestione del contratto con
riduzione del premio assicurativo
Art. 20.
Sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del veicolo
(Nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di
assicurazione, o sono gia' presenti e portabili meccanismi
elettronici che registrano l'attivita' del veicolo, denominati
«scatola nera» o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi,
individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a
garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini
tariffari e della determinazione della responsabilita' in occasione
dei sinistri, di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 132-ter del
Codice.)
Art. 21.
Ispezione preventiva del veicolo
(Nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i
soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria
accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese
dell'impresa di assicurazione, di cui al comma 1, lettera a),
dell'art. 132-ter del Codice).
Art. 22.
Sistemi di rilevazione del tasso alcolemico
(Nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di
assicurazione, o sono gia' presenti, meccanismi elettronici che
impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore
un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la
conduzione di veicoli a motore, di cui al comma 1, lettera c)
dell'art. 132-ter del Codice).
Parte IV
Clausole attinenti alle modalita' di gestione del contratto con
possibile aumento del premio assicurativo
Art. 23.
Pagamento del premio in rate
(In parziale deroga del precedente articolo 7 - Pagamento del
premio, il premio puo' essere pagato in rate____ di pari importo,
delle quali la prima all'atto della stipulazione del contratto e la/e
successiva/e entro la/e data/e indicata/e in polizza, con le
modalita' indicate dall'impresa.
Al pagamento della prima rata del premio, l'impresa, o un
soggetto da questa autorizzato, rilascia il certificato di
assicurazione e la Carta Verde secondo quanto previsto dalle
disposizioni in vigore).
Art. 24.
Sospensione della copertura assicurativa
(clausola attinente alle modalita' di gestione del contratto).
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