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DM 11/3/2020 - Definizione del 'contratto base' di assicurazione obbligatoria r.c.auto
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Normativa 
19 giugno 2020 17:18
 

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 11 marzo 2020, n. 54 
Regolamento recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
(GU Serie Generale n.152 del 17-06-2020)


Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/2020

 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in  particolare
l'articolo 22, comma 4, il quale rinvia ad apposito decreto, adottato
dal   Ministro   dello   sviluppo   economico,    sentiti    l'IVASS,
l'Associazione  nazionale  tra  le  imprese  assicuratrici-ANIA,   le
principali   associazioni    rappresentative    degli    intermediari
assicurativi  e  le   associazioni   dei   consumatori   maggiormente
rappresentative, la definizione del «contratto base» di assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  contenente  le
clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento  dell'obbligo  di
legge, articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato,
nonche' la  definizione  dei  casi  di  riduzione  del  premio  e  di
ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base»; 
    l'articolo 22, commi 5 e 6, che  prevedono,  rispettivamente,  la
libera  determinazione  del  prezzo  del  «contratto  base»  e  delle
ulteriori garanzie e  clausole,  da  parte  di  ciascuna  impresa  di
assicurazione, che formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al
consumatore anche tramite il  proprio  sito  internet,  eventualmente
mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo,  ferma  restando
la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di  garanzia
aggiuntiva   o   diverso   servizio    assicurativo,    nonche'    la
predisposizione da parte  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
sentito l'IVASS, del modello elettronico da utilizzare per  l'offerta
di cui al comma 5, in modo che ciascun consumatore possa  ottenere  -
ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo -  un
unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni  indicate  e  le
ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate; 
    l'articolo 22, comma 7, secondo cui le  disposizioni  di  cui  ai
commi 5 e 6 trovano applicazione  decorsi  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del suddetto decreto; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
codice delle assicurazioni private, come  modificato  dalla  legge  4
agosto 2017, n. 124, e in particolare l'articolo  132-bis,  comma  1,
secondo  cui  gli  intermediari  prima  della  sottoscrizione  di  un
contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore,  sono
tenuti a informare il consumatore in modo  corretto,  trasparente  ed
esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di  assicurazione  di
cui sono mandatari  relativamente  al  contratto  base  previsto  dal
citato articolo 22 del decreto-legge n. 179 del 2012; 
    l'articolo  132-bis,  comma  3,  secondo   cui   l'IVASS   adotta
disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e  la  risposta
per  via  telematica,  sia  ai  consumatori  che  agli  intermediari,
esclusivamente per i premi applicati dalle imprese  di  assicurazione
per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli;  con  le
stesse disposizioni sono definite le modalita' attraverso  le  quali,
ottenuti i preventivi sulla  base  delle  informazioni  inserite  nel
servizio  informativo  di  cui  all'articolo  136,  comma  3-bis,  e'
consentita  la  conclusione   del   contratto,   a   condizioni   non
peggiorative rispetto a quanto  indicato  nel  preventivo  stesso,  o
presso un'agenzia della compagnia  ovvero,  per  le  imprese  che  lo
prevedano, attraverso un collegamento diretto  al  sito  internet  di
ciascuna compagnia di assicurazione; 
    l'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), secondo cui i meccanismi
elettronici  che  registrano  l'attivita'  del  veicolo,   denominati
«scatola  nera»  o   equivalenti,   sono   installati   su   proposta
dell'impresa di assicurazione o sono gia' presenti e portabili; 
  Visto  il  provvedimento  IVASS  3  marzo  2015,  n.   8,   recante
«Regolamento   concernente   la   definizione   delle    misure    di
semplificazione delle procedure  e  degli  adempimenti  nei  rapporti
contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari  e  clientela
in attuazione  dell'art.  22,  comma  15-bis,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge  17  dicembre  2012,  n.
221»; 
  Ritenuto di dover provvedere  a  dare  attuazione  alle  richiamate
disposizioni legislative, contenute nell'articolo 22, commi  4  e  6,
del decreto-legge n. 179 del 2012, nonche' nell'articolo 132-bis  del
codice delle assicurazioni private; 
  Sentito l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che
ha espresso il proprio parere con nota  n.  0071866/18  del  2  marzo
2018; 
  Sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA,
le  principali  associazioni   rappresentative   degli   intermediari
assicurativi  e  le   associazioni   dei   consumatori   maggiormente
rappresentative; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2018; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
con nota del 18 settembre 2018, protocollo n. 7490; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) codice delle  assicurazioni:  il  codice  delle  assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
    b) modello elettronico: modello standard  telematico  predisposto
dal Ministero dello sviluppo economico, sentito  l'IVASS,  utilizzato
dall'impresa di assicurazione per formulare l'offerta  del  contratto
base al consumatore, via internet, anche attraverso il  proprio  sito
web, ovvero integrato con i sistemi  di  preventivazione  ed  offerta
online pubblici; 
    c)  Nuovo  preventivatore  pubblico:  il   servizio   informativo
predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione
con  l'IVASS,  che  consente  al  consumatore  e   all'intermediario,
esclusivamente per i premi applicati dalle imprese  di  assicurazione
per  il  contratto  base  relativo  ad  autovetture  e   motoveicoli,
l'accesso e la risposta per via telematica ai premi offerti da  tutte
le imprese di assicurazione; 
    d) impresa di assicurazione: l'impresa di assicurazione con  sede
legale   in   Italia   autorizzata    all'esercizio    dell'attivita'
assicurativa nel ramo r.c. auto, l'impresa di assicurazione con  sede
legale in un  altro  Stato  membro  dello  Spazio  economico  europeo
abilitata in Italia all'esercizio dell'assicurazione  nel  ramo  r.c.
auto in regime di stabilimento o di libera  prestazione  di  servizi,
nonche' l'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo
autorizzata in Italia all'esercizio dell'attivita'  assicurativa  nel
ramo r.c. auto in regime di stabilimento; 
    e)  consumatore:  la  persona  fisica  come  definita  ai   sensi
dell'articolo 3, comma  1,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206; 
    f) punti vendita:  i  locali  ovvero  le  sedi  o  le  dipendenze
dell'intermediario o dell'impresa, accessibili al pubblico o  adibiti
al ricevimento  del  pubblico  ove  sia  possibile  sottoscrivere  il
contratto; 
    g) r.c. auto: assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. 
                               Art. 2 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto individua e definisce, nell'«Allegato A», le
condizioni del contratto base  di  assicurazione  obbligatoria  della
responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli,
limitatamente ai soli veicoli  a  motore,  quali  le  autovetture,  i
motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei  consumatori,  ai  fini
dell'adempimento dell'obbligo di legge di cui  all'articolo  122  del
codice delle assicurazioni. 
  2. Nell'allegato di cui al  comma  1,  sono  altresi'  definite  le
condizioni  aggiuntive  al  contratto   base,   liberamente   offerte
dall'impresa, ovvero le clausole limitative e  di  ampliamento  della
copertura assicurativa r.c. auto che  incidono  sulla  diminuzione  o
aumento del premio e le ulteriori clausole di riduzione o di  aumento
del premio. 
                               Art. 3 
 
             Offerta contrattuale e modello elettronico 
 
  1. Ciascuna  impresa  di  assicurazione  determina  liberamente  il
prezzo del contratto base e delle condizioni  aggiuntive  di  cui  al
precedente articolo 2, comma 2,  dando  evidenza  della  riduzione  o
dell'incremento del premio conseguente alla stipulazione di  ciascuna
di  esse,  e  formula,  obbligatoriamente,  la  relativa  offerta  al
consumatore anche tramite il proprio sito internet  dandone  adeguata
evidenza, eventualmente mediante link ad altre societa' del  medesimo
gruppo, ferma restando la liberta' di offrire separatamente qualunque
tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo. 
  2. L'offerta  di  cui  al  comma  1,  deve  utilizzare  il  modello
elettronico  predisposto  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,
sentito l'IVASS, in modo che ciascun  consumatore  possa  ottenere  -
ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo -  un
unico prezzo complessivo annuo. 
  3. Al fine di consentire  l'ampliamento  dell'offerta  di  clausole
contrattuali e garanzie non  obbligatorie  da  parte  delle  imprese,
favorendo ove  possibile  la  progressiva  maggiore  confrontabilita'
dell'offerta assicurativa relativa al contratto r.c. auto, il modello
elettronico di  cui  al  comma  2  puo'  prevedere  e  standardizzare
ulteriori specifiche contrattuali connesse a condizioni aggiuntive, e
a clausole accessorie,  ad  integrazione  di  quelle  gia'  contenute
nell'«Allegato A» al presente decreto. 
  4. Il  modello  elettronico  costituisce  lo  standard  informativo
comune su cui si basa l'offerta  fornita  mediante  i  siti  internet
delle imprese, nonche'  mediante  il  servizio  Nuovo  preventivatore
pubblico. 
  5. All'offerta di cui al comma 2, si  applicano  le  condizioni  di
validita' previste dal comma 5, articolo 5, del regolamento ISVAP  n.
23  del  9  maggio  2008,   in   materia   di   preventivo   gratuito
personalizzato presso i punti vendita e sul sito internet, nonche' le
eventuali ulteriori disposizioni in materia adottate  dall'IVASS,  ai
sensi dell'articolo 132-bis, comma 3, del codice delle assicurazioni. 
                               Art. 4 
 
                      Norme di rinvio e finali 
 
  1. Resta ferma l'applicazione della normativa di  settore  adottata
dall'Autorita'  di  vigilanza  nelle  materie  oggetto  del  presente
regolamento. 
  2. Le disposizioni recate  dal  presente  decreto  si  applicano  a
decorrere dal  sessantesimo  giorno  dalla  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da data non  anteriore
a quella prevista dal decreto ministeriale per l'adozione del modello
elettronico di cui all'articolo 22, comma  6,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
    Roma, 11 marzo 2020 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2020 
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 421 
 
                                                          «Allegato A 
                     (Articolo 2, comma 1, del presente regolamento)» 
 
                     CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 
 
                              Sezione I 
                             DEFINIZIONI 
 
    Nel testo che segue si intendono: 
      per «Codice»: il codice delle assicurazioni private di  cui  al
decreto  legislativo  7  settembre  2005,   n.   209   e   successive
modificazioni; 
      per «Codice della strada»: il  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni; 
      per   «r.c.    auto»:    assicurazione    obbligatoria    della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore; 
      per «Impresa»: l'impresa con la quale il Contraente stipula  il
contratto di assicurazione r.c. auto; 
      per  «Contratto  Base»:  il   contratto   r.c.   auto   offerto
dall'Impresa ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, presso i «punti vendita»  dell'Impresa  stessa  ovvero,
disponibile  sul  sito  internet  mediante  il  modello   elettronico
standard previsto dall'articolo 22, comma  6,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito con  modificazioni  dalla  legge  17
dicembre 2012,  n.  221,  e  consultato  dagli  intermediari  per  le
finalita' di cui all'articolo 132-bis del Codice, per  i  veicoli  di
cui all'art.133 del Codice, quali le autovetture, i  motocicli  ed  i
ciclomotori  ad  uso   privato   dei   Consumatori   (come   definiti
dall'articolo 3 del decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.206  e
successive modificazioni, c.d. Codice del  consumo),  da  assicurarsi
con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale  «Guida
libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi  di  legge
vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di
assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico
ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del
premio del contratto da parte dell'impresa; 
      per  «Contraente»:  colui   che   stipula   il   contratto   di
assicurazione con l'Impresa; 
      per «Assicurato»: il soggetto, anche diverso dal Contraente, la
cui responsabilita' civile e' coperta dal contratto;  il  conducente,
chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in  caso
di veicolo in leasing o l'usufruttuario o l'acquirente con  patto  di
riservato dominio (articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91  del
Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285); 
      per «Terzi danneggiati»: i soggetti, sia  trasportati  sia  non
trasportati, aventi  diritto  al  risarcimento  dei  danni  subiti  a
seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno  diritto
al risarcimento dei danni: il conducente responsabile  dell'incidente
e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall'art. 129  del
Codice; 
      per   «Carta   Verde»:   il   certificato   internazionale   di
assicurazione, con cui l'impresa estende agli Stati indicati, le  cui
sigle non siano barrate, l'assicurazione r.c. auto  prestata  con  il
contratto; 
      per «Veicolo»: il veicolo indicato in polizza; 
      per «Aree equiparate alle strade di uso pubblico»: le  aree  di
proprieta' di soggetti pubblici  o  privati  cui  puo'  accedere  una
molteplicita' di veicoli,  persone  e  animali  quali,  a  titolo  di
esempio, le stazioni di servizio, i  parcheggi  dei  supermercati,  i
cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese
di logistica; 
      per «Aree private»: le aree di proprieta' di soggetti  pubblici
o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali,
a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili; 
      per «Bonus  Malus»:  la  tariffa  Bonus  Malus,  o  la  tariffa
assimilata Sconto sul premio  in  assenza  di  sinistro,  liberamente
predisposta dall'Impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che
prevede ad ogni scadenza annuale  la  variazione  in  aumento  od  in
diminuzione del  premio  applicato  all'atto  della  stipulazione  in
relazione  al  verificarsi  o  meno  di  sinistri  nel   periodo   di
osservazione; 
      per  «Periodo  di  osservazione»:  il  periodo   di   effettiva
copertura assicurativa preso in considerazione per l'osservazione  di
eventuali sinistri, e cosi' distinto: a) periodo iniziale: inizia dal
giorno della decorrenza del contratto r.c. auto  e  termina  sessanta
giorni  prima   della   scadenza   del   periodo   di   assicurazione
corrispondente alla prima annualita' intera  di  premio;  b)  periodo
successivo: ha durata di dodici mesi e  decorre  dalla  scadenza  del
periodo precedente; 
      per «Classe di merito CU»: la classe di merito  di  conversione
universale, spettante al veicolo secondo i «criteri di individuazione
della classe  di  merito  di  conversione  universale»  previsti  dal
regolamento ISVAP n.  9/2015  e  successive  modificazioni,  indicati
nell'eventuale documentazione informativa richiesta dalla legge; 
      per «Massimali minimi obbligatori di legge»:  i  limiti  minimi
della  copertura  assicurativa  del  contratto  base  r.  comma  auto
stabiliti dall'art.128 del Codice; 
      per «Aggravamento del  rischio»:  mutamenti  che  aggravano  il
rischio secondo quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile. 
 
                             Sezione II 
                 CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C. 
 
                               Art. 1. 
 
                   Oggetto del contratto base r.c. 
 
    L'Impresa assicura i rischi della responsabilita'  civile  per  i
danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza,  da
chiunque guidato, su strade di  uso  pubblico  o  in  aree  a  queste
equiparate, per i quali  e'  obbligatoria  l'assicurazione  ai  sensi
dell'articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro  il
limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che,  per
capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di
risarcimento di  danni  involontariamente  cagionati  a  terzi  dalla
circolazione del veicolo indicato in polizza. 
    La sosta, la  fermata,  il  movimento  del  veicolo  e  tutte  le
operazioni preliminari e  successive  sono  espressamente  equiparate
alla circolazione. 
    L'Impresa assicura anche la responsabilita' civile  per  i  danni
causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento
del veicolo  e  da  tutte  le  operazioni  preliminari  e  successive
equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione
delle aree aeroportuali  civili  e  militari  salvo  che  nelle  aree
previste  dall'articolo  6,  comma  7,  del  Codice  della  strada  e
dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme  in  materia
di circolazione stradale nelle  aree  aeroportuali)  ove  permane  la
copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione. 
    Non sono assicurati i rischi della responsabilita'  per  i  danni
causati dalla  partecipazione  del  veicolo  a  gare  o  competizioni
sportive di cui all'articolo 124  del  Codice,  alle  relative  prove
ufficiali  e  alle  verifiche  preliminari  e  finali  previste   nel
regolamento particolare di gara. 
 
                               Art. 2. 
 
                        Esclusioni e rivalse 
 
    L'assicurazione non e'  operante  esclusivamente  nelle  seguenti
ipotesi: 
      se il conducente non e' abilitato  alla  guida  a  norma  delle
disposizioni in vigore, sempreche', al momento  del  verificarsi  del
sinistro, al conducente risulti gia' comunicato il totale esaurimento
dei punti della patente, ovvero  l'abilitazione  alla  guida  risulti
scaduta da oltre sei mesi; 
      in caso di veicolo utilizzato  per  esercitazione  alla  guida,
durante la guida dell'allievo, esclusivamente  nel  caso  in  cui  al
fianco di quest'ultimo non vi e' una persona abilitata a svolgere  le
funzioni di istruttore e sempreche' la presenza  dell'istruttore  sia
prescritta dalla legge vigente; 
      per i danni subiti dai terzi trasportati, se il  trasporto  non
e' effettuato  in  conformita'  alle  disposizioni  vigenti  od  alle
indicazioni della carta di circolazione; 
      nel caso di veicolo guidato da persona in stato di  ebbrezza  o
sotto l'influenza di sostanze  stupefacenti  ovvero  alla  quale  sia
stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis  e  187
del Codice della Strada. 
    Nei predetti casi, in  cui  e'  applicabile  l'articolo  144  del
Codice, l'impresa esercitera' diritto di rivalsa  per  le  somme  che
abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza  dell'inopponibilita'  di
eccezioni previste dalla citata norma. 
    Fermo  restando  il  diritto  di  rivalsa   nei   confronti   del
conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente  diverso  dal
proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo  in
leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato
dominio o dall'intestatario temporaneo  ai  sensi  dell'articolo  94,
comma 4-bis, del Codice della strada), l'Impresa puo'  esercitare  il
diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario  (ovvero  del
locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente  o  dell'intestatario
temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del
Codice, comma 1 e comma 3,  nelle  quali  il  veicolo  sia  posto  in
circolazione contro la volonta' del proprietario. 
 
                               Art. 3. 
 
                 Dichiarazioni inesatte e reticenze 
 
    Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente  relative
a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio,  possono
comportare la perdita totale o parziale del  diritto  all'indennizzo,
nonche' la stessa cessazione  dell'assicurazione;  si  applicano,  al
riguardo, le disposizioni degli articoli 1892,  1893  e  1894  codice
civile. 
    Resta salva la buona fede del Contraente per tutti  gli  elementi
rilevanti ai fini tariffari che l'impresa puo' acquisire direttamente
ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a  condizione
che siano state emanate le disposizioni attuative per  l'accesso,  da
parte  delle  imprese  di  assicurazione,  agli  archivi  informatici
previsti dalle predette norme del Codice. 
    Qualora sia applicabile  l'articolo  144  del  Codice,  l'Impresa
esercitera' diritto di rivalsa per le somme che abbia  dovuto  pagare
al terzo in conseguenza dell'inopponibilita'  di  eccezioni  previste
dalla citata norma. 
 
                               Art. 4. 
 
                       Aggravamento di rischio 
 
    Il Contraente o  l'Assicurato  deve  dare  comunicazione  scritta
all'impresa di ogni aggravamento del  rischio.  Gli  aggravamenti  di
rischio non noti all'impresa possono comportare la  perdita  parziale
del   diritto   all'indennizzo   nonche'   la    stessa    cessazione
dell'assicurazione (articolo 1898 del codice civile). 
    Qualora sia applicabile  l'articolo  144  del  Codice,  l'impresa
esercitera' diritto di rivalsa per le somme che abbia  dovuto  pagare
al terzo in conseguenza dell'inopponibilita'  di  eccezioni  previste
dalla citata norma. 
 
                               Art. 5. 
 
                       Estensione territoriale 
 
    L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana,
della Citta' del Vaticano, della Repubblica  di  S.  Marino  e  degli
Stati dell'Unione europea, nonche' per  il  territorio  dell'Islanda,
del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato  di  Monaco,  della
Svizzera, la Serbia e di Andorra. 
    L'assicurazione vale altresi' per il territorio degli altri Stati
le cui sigle internazionali indicate  sulla  Carta  Verde  non  siano
barrate. L'Impresa e' tenuta a rilasciare la Carta Verde. 
    La garanzia e' operante secondo le condizioni ed entro  i  limiti
della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria
r.c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le
maggiori garanzie previste dal contratto. 
    Qualora il contratto in relazione al quale e' rilasciata la Carta
Verde cessi di avere validita' nel corso del periodo di assicurazione
e comunque prima  della  scadenza  indicata  sulla  Carta  Verde,  il
Contraente e' obbligato a farne immediata  restituzione  all'Impresa.
La Carta Verde e' valida per lo stesso periodo di  assicurazione  per
il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi  al
contratto. 
 
                               Art. 6. 
 
                         Decorrenza e durata 
 
    Salvo diversa pattuizione, il  contratto  ha  effetto  dalle  ore
24,00 del giorno in cui sono stati pagati il premio o la  prima  rata
di premio relativi al contratto; in ipotesi di pagamento rateale,  se
alla scadenza convenuta il Contraente non paga  la  rata  successiva,
l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno
successivo a quello della  scadenza  del  pagamento  (articolo  1901,
commi 1 e 2, del codice civile). 
    Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di
anno piu' frazione, si  risolve  automaticamente  alla  sua  scadenza
naturale  e  non  puo'  essere  tacitamente  rinnovato,   in   deroga
all'articolo 1899, commi 1 e  2,  del  Codice  civile.  L'Impresa  e'
tenuta ad avvisare il Contraente della  scadenza  del  contratto  con
preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante,  non  oltre
il quindicesimo giorno successivo alla  scadenza  del  contratto,  la
garanzia prestata con il precedente contratto fino all'effetto  della
nuova polizza (art. 170-bis del Codice). 
    Il premio  e'  sempre  interamente  dovuto  anche  se  sia  stato
pattuito il frazionamento dello stesso in piu' rate. 
 
                               Art. 7. 
 
                        Pagamento del premio 
 
    Salvo quanto previsto dall'articolo 23,  il  premio  deve  essere
pagato  in  un'unica  soluzione  all'atto  della   stipulazione   del
contratto con le modalita' indicate dall'impresa, contro rilascio  di
quietanza emessa dall'impresa stessa che indica la data del pagamento
e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. 
    Al pagamento del premio,  l'Impresa,  o  un  soggetto  da  questa
autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente. 
 
                               Art. 8. 
 
  Trasferimento di proprieta' del veicolo e cessazione del rischio 
 
    Il trasferimento di proprieta' del veicolo o il suo  deposito  in
conto vendita, nonche' le  ipotesi  di  cessazione  del  rischio  per
demolizione, esportazione, cessazione definitiva  della  circolazione
(articolo 103 del Codice della strada), di cessazione del rischio per
furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per
qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle
disposizioni  vigenti,  determinano,  a   scelta   del   Proprietario
venditore nel caso di vendita o  consegna  in  conto  vendita  e  del
Contraente, uno dei seguenti effetti: 
      a) risoluzione del contratto di assicurazione, con  diritto  al
rimborso  del  rateo  di  premio  relativo  al  residuo  periodo   di
assicurazione,  al  netto  dell'imposta  pagata  e   del   contributo
obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; nel caso di  cessazione
del rischio per furto o rapina o appropriazione  indebita,  l'impresa
effettua il rimborso del residuo rateo di premio  netto  a  decorrere
dal giorno successivo  alla  data  di  presentazione  della  denuncia
all'Autorita' competente; 
      b) sostituzione del contratto per  altro  veicolo  che  rientri
nella medesima classe, come indicata dall'art. 47  del  Codice  della
strada, di quello precedentemente assicurato e  di  proprieta'  dello
stesso soggetto Assicurato (o  da  questo  locato  in  leasing),  con
eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al
contratto sostituito; 
      c) cessione del contratto di assicurazione  all'acquirente  del
veicolo; in tal caso  il  venditore,  eseguito  il  trasferimento  di
proprieta', e' tenuto a dare immediata comunicazione  della  cessione
del contratto all'acquirente ed all'impresa, la quale prendera'  atto
della cessione provvedendo al rilascio all'acquirente  dei  documenti
previsti dalla normativa vigente.; ai sensi  dell'articolo  1918  del
codice civile il venditore del veicolo e'  tenuto  al  pagamento  dei
premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto
ceduto si  estingue  alla  sua  naturale  scadenza  e  l'impresa  non
rilascera' l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione
dello  stesso  veicolo  il  cessionario  dovra'  stipulare  un  nuovo
contratto. 
 
                               Art. 9. 
 
                 Attestazione dello stato di rischio 
 
    In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi
delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, reg. IVASS  n.
9/2015,   e    successive    modificazioni),    l'Impresa    rilascia
l'attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario,
ovvero  all'usufruttuario,  all'acquirente  con  patto  di  riservato
dominio o al locatario in caso  di  contratti  di  leasing,  per  via
telematica mettendola a disposizione dei propri clienti  nell'area  a
questi riservata del  proprio  sito  web,  consentendo  altresi',  su
richiesta degli aventi  diritto,  modalita'  di  consegna  aggiuntive
(commi 4 e 8 dell'art. 7 del regolamento IVASS, n. 9/2015). 
    Nei casi di: 
      annullamento o anticipata risoluzione  del  contratto  rispetto
alla scadenza; 
      cessazione  del   contratto   per   alienazione   del   veicolo
assicurato,  per  deposito  in  conto  vendita,  per  furto   o   per
demolizione, esportazione definitiva o  definitiva  cessazione  della
circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada); 
      efficacia inferiore all'anno per il mancato  pagamento  di  una
rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile); 
l'impresa rilascia l'attestazione solo a condizione che sia  concluso
il periodo di osservazione. 
    All'atto  della  stipulazione  di   altro   contratto   l'impresa
acquisisce  direttamente  l'attestazione  dello  stato  del   rischio
relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati
ATRC, di cui al comma 2 dell'art. 134 del Codice. 
 
                              Art. 10. 
 
                        Denuncia di sinistro 
 
    La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato
dall'IVASS  ai  sensi  dell'articolo  143  del  Codice  e  successive
modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti
i dati relativi alla polizza ed al sinistro cosi' come richiesto  nel
modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro  tre
giorni da quello in cui il sinistro si e' verificato  o  l'Assicurato
ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 del codice civile). 
    Alla denuncia devono far seguito, nel piu' breve tempo possibile,
le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. 
    A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione  della
denuncia di sinistro, nonche' nell'invio  di  documentazione  o  atti
giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per
le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione  del
pregiudizio sofferto (articolo 1915 del codice civile). 
    Per la disciplina relativa al  risarcimento  del  danno  ed  alle
procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui  al  Titolo
X, Capo III, IV e V del Codice. 
 
                              Art. 11. 
 
                       Gestione delle vertenze 
 
    L'impresa, previa comunicazione  al  Contraente  assume,  fino  a
quando  ne  ha  interesse,  a  nome  dell'Assicurato,   la   gestione
stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi  in
qualunque sede nella quale si discuta  del  risarcimento  del  danno,
designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha  altresi'  facolta'  di
provvedere  per  la  difesa  dell'Assicurato  in  sede  penale,  sino
all'atto della tacitazione dei danneggiati. 
    L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i
legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina  non
sia stata preventivamente autorizzata e  non  risponde  di  multe  od
ammende ne' delle spese di giustizia penali. 
 
                              Art. 12. 
 
                    Oneri a carico del contraente 
 
    Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge,
presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli  atti  da
esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se  il  pagamento
ne sia stato anticipato dall'impresa. 
 
                              Art. 13. 
 
                     Rinvio alle norme di legge 
 
    Per quanto non  espressamente  regolato  dal  presente  contratto
valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. 
 
                              Art. 14. 
 
Bonus Malus / Sconto sul premio in assenza di sinistro (da compilarsi
                        a cura dell'impresa) 
 
    La seguente clausola disciplina la specifica  formula  tariffaria
«Bonus Malus» o la tariffa assimilata «Sconto sul premio  in  assenza
di sinistro», liberamente predisposta dall'impresa per determinare il
prezzo del contratto base. 
    L'impresa mette a disposizione nel proprio sito internet e presso
i «punti vendita» la Tabella contenente le regole  di  corrispondenza
con il sistema di  puro  raffronto  delle  18  classi  di  merito  di
conversione universale CU di cui al regolamento IVASS  n.  9/2015,  e
successive modificazioni. 
 
                             Sezione III 
               CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE 
 
    Le seguenti condizioni, la cui offerta  e'  rimessa  alla  libera
valutazione  ed  iniziativa  dell'impresa,  possono  comportare   una
limitazione o un'estensione del rischio assicurato e della  copertura
assicurativa e possono determinare una diminuzione o un  aumento  dei
premi o diverse modalita' di gestione del contratto. 
    Nell'offrire dette condizioni, l'Impresa deve dare evidenza  agli
effetti contrattuali di ciascuna di esse. 
 
                               Parte I 
Clausole limitative della copertura assicurativa  con  riduzione  del
                               premio 
 
                              Art. 15. 
 
                           Guida esclusiva 
 
    (clausola limitativa della copertura assicurativa in ragione  del
vincolo di guida esclusiva del veicolo indicato in polizza  da  parte
del Contraente). 
 
                              Art. 16. 
 
                            Guida esperta 
 
    (clausola limitativa della copertura assicurativa in ragione  del
vincolo di guida riservato solo a conducenti  con  eta'  superiore  a
quella prevista dall'impresa). 
 
                              Parte II 
Clausole di ampliamento della copertura assicurativa con aumento  del
                               premio 
 
                              Art. 17. 
 
                Aumento dei Massimali minimi di legge 
 
    (clausola di ampliamento della copertura assicurativa in  ragione
dell'innalzamento dei massimali rispetto a  quanto  disciplinato  dal
precedente articolo 1 - Oggetto del Contratto base r. c. auto). 
 
                              Art. 18. 
 
               Limitazione delle esclusioni e rivalse 
 
    (clausola di ampliamento della copertura assicurativa in  ragione
di limitazioni alla disciplina delle esclusioni e  delle  rivalse  di
cui al precedente articolo 2 - Esclusioni e rivalse). 
 
                              Art. 19. 
 
Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante  la  marcia,  dal
  rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato 
 
    (Qualora installato ed omologato,  sono  inoltre  compresi  nella
copertura assicurativa i danni involontariamente  cagionati  a  terzi
dal gancio di traino del  veicolo  e,  qualora  venga  dichiarato  in
polizza che il veicolo e' adibito al traino di un rimorchio munito di
targa propria, i  danni  involontariamente  cagionati  dal  rimorchio
regolarmente trainato dal veicolo). 
 
                              Parte III 
Clausole attinenti alle  modalita'  di  gestione  del  contratto  con
                  riduzione del premio assicurativo 
 
                              Art. 20. 
 
   Sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del veicolo 
 
    (Nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa  di
assicurazione,  o  sono  gia'   presenti   e   portabili   meccanismi
elettronici  che  registrano  l'attivita'  del  veicolo,   denominati
«scatola  nera»  o   equivalenti,   ovvero   ulteriori   dispositivi,
individuati, per i  soli  requisiti  funzionali  minimi  necessari  a
garantire l'utilizzo dei  dati  raccolti,  in  particolare,  ai  fini
tariffari e della determinazione della responsabilita'  in  occasione
dei sinistri, di cui al comma 1, lettera b),  dell'art.  132-ter  del
Codice.) 
 
                              Art. 21. 
 
                  Ispezione preventiva del veicolo 
 
    (Nel caso in cui, su proposta dell'impresa  di  assicurazione,  i
soggetti che presentano  proposte  per  l'assicurazione  obbligatoria
accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da  eseguire  a  spese
dell'impresa di  assicurazione,  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
dell'art. 132-ter del Codice). 
 
                              Art. 22. 
 
             Sistemi di rilevazione del tasso alcolemico 
 
    (Nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa  di
assicurazione, o  sono  gia'  presenti,  meccanismi  elettronici  che
impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel  guidatore
un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per  la
conduzione di veicoli a  motore,  di  cui  al  comma  1,  lettera  c)
dell'art. 132-ter del Codice). 
 
                              Parte IV 
Clausole attinenti alle  modalita'  di  gestione  del  contratto  con
              possibile aumento del premio assicurativo 
 
                              Art. 23. 
 
                    Pagamento del premio in rate 
 
    (In parziale deroga del precedente  articolo  7 -  Pagamento  del
premio, il premio puo' essere pagato in  rate____  di  pari  importo,
delle quali la prima all'atto della stipulazione del contratto e la/e
successiva/e  entro  la/e  data/e  indicata/e  in  polizza,  con   le
modalita' indicate dall'impresa. 
    Al pagamento  della  prima  rata  del  premio,  l'impresa,  o  un
soggetto  da  questa  autorizzato,   rilascia   il   certificato   di
assicurazione  e  la  Carta  Verde  secondo  quanto  previsto   dalle
disposizioni in vigore). 
 
                              Art. 24. 
 
              Sospensione della copertura assicurativa 
 
    (clausola attinente alle modalita' di gestione del contratto). 
 
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS