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DL 99/2021 - Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.
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Normativa 
2 luglio 2021 9:54
 

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DECRETO-LEGGE 30 giugno 2021, n. 99 

Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.(GU Serie Generale n.155 del 30-06-2021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2021

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, commi da 288 a 290,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160; 
  Visto, in particolare, il comma 290 dell'articolo 1 della legge  27
dicembre 2019, n. 160, che prevedeva lo stanziamento nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  su  apposito
fondo, dell'importo pari ad euro 3.000  milioni  per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.»; 
  Visto l'articolo 265, comma 7, lettera  b),  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, che ha ridotto  di  3.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Visto l'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, che ha incrementato la dotazione del fondo di  cui  all'articolo
1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  di  2,2  milioni
per l'anno 2020 e di 1.750 milioni per l'anno 2021; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
novembre 2020, n.  156  recante  «Regolamento  recante  condizioni  e
criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli
strumenti di pagamento elettronici»; 
  Considerata la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  stanziare
ulteriori risorse per misure di sostegno a tutela del lavoro  nonche'
di disporre  proroghe  in  materia  di  riscossione,  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
ulteriori misure di sostegno alle imprese; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 giugno 2021; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro  dello  sviluppo
economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  in  materia  di  utilizzo  di  strumenti  di  pagamento
  elettronici:  sospensione  del  programma  «cashback»   e   credito
  d'imposta POS 
 
  1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti
effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento  elettronici
disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
del 24 novembre 2020, n. 156  e'  sospeso  per  il  semestre  di  cui
all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto. 
  2. L'articolo 8 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 24 novembre 2020, n. 156 si applica per i semestri di cui
all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), del medesimo decreto. 
  3. Al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  24
novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  I
rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2,
lettere a) e c) sono erogati, rispettivamente entro  il  30  novembre
2021 ed entro il 30 novembre 2022,  sulla  base  di  una  graduatoria
elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine
per  la  decisione  sui  reclami  da  parte  di   Consap   ai   sensi
dell'articolo 10, comma 5.»; 
    b) all'articolo 10: 
      1) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Avverso  il
mancato o inesatto accredito del rimborso  previsto  per  il  periodo
sperimentale  di  cui  all'articolo  7,  l'aderente  puo'  presentare
reclamo  entro  120  giorni  successivi  alla  scadenza  del  termine
previsto per il pagamento ai sensi  dell'articolo  7,  comma  5.  Per
quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere  a)
e c),  l'aderente  puo'  presentare  reclamo  avverso  la  mancata  o
inesatta contabilizzazione  nella  APP  IO  o  nei  sistemi  messi  a
disposizione dagli issuer convenzionati, del rimborso cashback e  del
rimborso speciale, a partire dal quindicesimo  giorno  successivo  al
termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e  c),
ed entro rispettivamente il 29 agosto 2021 e il 29 agosto 2022»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Consap decide  il
reclamo  dell'aderente,   sulla   base   del   quadro   normativo   e
regolamentare che disciplina  il  programma  entro  trenta  giorni  a
partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai sensi
del comma 2.»; 
    c) all'articolo 11: 
      1) il comma 2 e' sostituto dal seguente: «2. L'attribuzione dei
rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei limiti dell'importo  di
euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) del comma
2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo  di
cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le  predette  risorse
finanziarie  non  consentano  il  pagamento  integrale  del  rimborso
spettante, questo e' proporzionalmente ridotto»; 
      2)  dopo  il  comma  3  e'  inserito   il   seguente:   «3-bis.
L'attribuzione del rimborso  previsto  dall'articolo  8  avviene  nei
limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei semestri  di
cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e  c).  Qualora  le  predette
risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso
spettante, questo e' proporzionalmente ridotto.». 
  4. Le somme eventualmente riconosciute agli  aderenti  in  caso  di
accoglimento dei reclami presentati avverso  il  mancato  o  inesatto
accredito del rimborso  cashback  nel  periodo  sperimentale  di  cui
all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 24 novembre 2020, n. 156, sono erogate nell'ambito delle  risorse
complessivamente disponibili per l'anno 2021. 
  5. Le convenzioni stipulate dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze con PagoPA s.p.a.  e  con  Consap  -  Concessionaria  servizi
assicurativi s.p.a. ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter
della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  sono  modificate  per  tenere
conto della sospensione di cui al comma 1. 
  6. Per l'anno 2022 e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  un  Fondo,  con  una
dotazione di 1.497,75 milioni  di  euro  destinato  a  concorrere  al
finanziamento di interventi di riforma in materia  di  ammortizzatori
sociali.  I  predetti   interventi   sono   disposti   con   appositi
provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di  cui  al
primo periodo. 
  7. Sono abrogate tutte le disposizioni  del  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  del  24  novembre  2020,   n.   156
incompatibili con le disposizioni del presente articolo. 
  8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75  milioni  di  euro
per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rinvenienti dal comma 1. 
  9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia  e
delle finanze effettua rilevazioni periodiche  relative  all'utilizzo
degli strumenti di pagamento elettronici,  sulla  base  del  supporto
informativo fornito dalla Banca d'Italia. 
  10. All'articolo 22 del decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente comma: 
  «1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio  2021
al 30 giugno 2022,  il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
incrementato al cento per cento delle commissioni, nel  caso  in  cui
gli  esercenti  attivita'  di  impresa,  arte  o   professioni,   che
effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio  nei  confronti
di consumatori finali, adottino strumenti  di  pagamento  elettronico
collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del  decreto
legislativo 5 agosto 2015,  n.  127  ovvero  strumenti  di  pagamento
evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo.». 
  11. Dopo l'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
e' aggiunto il seguente: 
  «Articolo 22-bis. Credito d'imposta per l'acquisto, il  noleggio  o
l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico
e per il collegamento con i registratori telematici. 
  1. Agli esercenti attivita' di  impresa,  arte  o  professioni  che
effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio  nei  confronti
di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021  e  il  30  giugno
2022, acquistano, noleggiano o utilizzano  strumenti  che  consentono
forme di  pagamento  elettronico  collegati  agli  strumenti  di  cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
127, spetta un credito di imposta, parametrato al costo di  acquisto,
di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonche' delle  spese
di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il  collegamento
tecnico tra i predetti strumenti. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nel limite massimo
di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure: 
    a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e  compensi  relativi
al periodo d'imposta precedente siano di ammontare  non  superiore  a
200.000 euro; 
    b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e  compensi  relativi
al periodo  d'imposta  precedente  siano  di  ammontare  superiore  a
200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 
    c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e  compensi  relativi
al periodo d'imposta precedente siano  di  ammontare  superiore  a  1
milione di euro e fino a 5 milioni di euro. 
  3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso  dell'anno
2022,  acquistano,  noleggiano  o  utilizzano  strumenti  evoluti  di
pagamento  elettronico  che  consentono   anche   la   memorizzazione
elettronica e trasmissione telematica di cui al all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta  un  credito
d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle
seguenti misure: 
    a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi  relativi
al periodo d'imposta precedente siano di ammontare  non  superiore  a
200.000 euro; 
    b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e  compensi  relativi
al periodo  d'imposta  precedente  siano  di  ammontare  superiore  a
200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 
    c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e  compensi  relativi
al periodo d'imposta precedente siano  di  ammontare  superiore  a  1
milione di euro e fino a 5 milioni di euro. 
  4.  I  crediti  d'imposta  di  cui  al   presente   articolo   sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente  al
sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del  credito
e nelle dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi  d'imposta
successivi fino a quello nel  quale  se  ne  conclude  l'utilizzo.  I
crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  recante
testo unico delle imposte sui redditi. 
  5. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea  per  gli  aiuti  de  minimis,  del
regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18  dicembre  2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore
agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione,  del  27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.». 
  12. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  10  e  11,
valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 7. 
                               Art. 2 
 
       Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI 
 
  1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto
2021». 
  2.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 145, comma 1, le parole  «30  aprile  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021». 
    b) all'articolo 152, comma 1, le parole  «30  giugno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021». 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 120,6  milioni
di euro per l'anno 2021 e, in termini di  indebitamento  netto  e  di
fabbisogno, in 494,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede  ai
sensi dell'articolo 7. 
  4. All'articolo 30, comma 5, primo periodo,  del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di  legge
le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e  fino  all'entrata
in vigore della presente disposizione. 
                               Art. 3 
 
                   Misure per il settore elettrico 
 
  1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti  delle  tariffe
del settore  elettrico  fissate  dall'Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente previsti per il  terzo  trimestre  dell'anno
2021: 
    a) quota parte dei proventi delle aste delle quote  di  emissione
di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo  2013,
n. 30 e all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,
per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica
e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico,
e' destinata nella misura complessiva  di  697  milioni  di  euro  al
sostegno delle misure di incentivazione delle energie  rinnovabili  e
dell'efficienza  energetica,  che  trovano  copertura  sulle  tariffe
dell'energia; 
    b)  sono  trasferite  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 503 milioni di
euro. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede: 
    a) quanto a 503 milioni di euro ai sensi dell'articolo 7; 
    b) quanto a 517 milioni di euro, mediante utilizzo delle  risorse
disponibili, anche in conto residui,  sui  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero della transizione ecologica e del  Ministero
dello sviluppo economico, finanziati con  quota  parte  dei  proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2, di  cui  all'articolo  19
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,  di  competenza  delle
medesime amministrazioni. A  tal  fine  le  disponibilita'  in  conto
residui sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  la
successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa  dello  stato
di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini  del
trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; 
    c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte
dei proventi delle aste delle  quote  di  emissione  di  CO2  di  cui
all'articolo 23  del  decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,
destinata  al  Ministero  della   transizione   ecologica,   giacenti
sull'apposito  conto  aperto  presso  la  tesoreria  dello  Stato  da
reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. 
                               Art. 4 
 
               Misure in materia di tutela del lavoro 
 
  1. Dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  31
dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all'articolo  44,  comma
1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  puo',  in  via
eccezionale, essere concessa, previo accordo presso il Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero
dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili  e  delle  regioni  interessate,  anche  per  i
trattamenti  di   integrazione   salariale   straordinaria   di   cui
all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel limite di
12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e la dotazione del Fondo di solidarieta' per  il  settore
del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito  ai  sensi
dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,  n.  291,
e' incrementata di 7,4 milioni di euro  per  l'anno  2021  e  di  3,7
milioni di euro per l'anno  2022.  Agli  oneri  derivanti  dal  primo
periodo del presente comma complessivamente pari a  19,7  milioni  di
euro per l'anno per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di  euro  per  l'anno
2022 si provvede  a  valere  sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni  di
articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle
fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la
classificazione delle attivita' economiche Ateco2007,  con  i  codici
13, 14 e 15,  che,  a  decorrere  dalla  data  del  1°  luglio  2021,
sospendono o riducono l'attivita' lavorativa, possono presentare, per
i lavoratori in forza alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  domanda  di  concessione  del  trattamento   ordinario   di
integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27 per una durata massima  di  diciassette  settimane
nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31  ottobre  2021.  Per  i
trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e' dovuto  alcun
contributo addizionale. 
  3. Per la presentazione delle domande si seguono  le  procedure  di
cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6,  del  decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69. 
  4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2, resta precluso fino al 31
ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5  e  24
della legge 23 luglio 1991, n. 223  e  restano  altresi'  sospese  le
procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  gia'
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di  appalto.  Fino  alla  medesima
data di cui al primo periodo, resta altresi' preclusa  al  datore  di
lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la  facolta'  di
recedere dal contratto per giustificato  motivo  oggettivo  ai  sensi
dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604  e  restano,
altresi', sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7  della
medesima legge. 
  5. Le sospensioni e le  preclusioni  di  cui  al  comma  4  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresi', esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto
per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 
  6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo
di spesa pari a  185,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS
provvede al monitoraggio del limite  di  spesa  di  cui  al  presente
comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'   stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6 pari a 185,4  milioni  di  euro
per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 7. 
  8. Dopo l'articolo 40 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 40-bis (Ulteriore trattamento di cassa integrazione  guadagni
straordinaria). - 1. Anche per fronteggiare situazioni di particolare
difficolta'  economica  presentate  al   Ministero   dello   sviluppo
economico, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8,  comma  1,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n.  69,  che  non  possono  ricorrere  ai
trattamenti di integrazione salariale di cui al  decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 148 , e' riconosciuto, nel limite di  spesa  di
351 milioni di euro per l'anno 2021, un trattamento straordinario  di
integrazione salariale in deroga agli articoli 4,  5,  12  e  22  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  per  un  massimo  di
tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. L'INPS  provvede
al monitoraggio del limite di spesa  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  2. Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per
la durata del trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il
31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese nel medesimo  periodo  le
procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  gia'
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai  medesimi  soggetti
di cui al  primo  periodo  resta,  altresi',  preclusa  nel  medesimo
periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta'  di
recedere dal contratto per giustificato  motivo  oggettivo  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi'
sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7  della  medesima
legge. 
  3. Le sospensioni e le  preclusioni  di  cui  al  comma  2  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto
per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.». 
  9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 351 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 7. 
  10. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  10,  comma  8,
primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.  41,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementata
di 146,4 milioni di euro per l'anno 2021 e l'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 42, comma 8, primo periodo, del decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73 e' incrementata di 97,6 milioni di euro per l'anno
2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma  pari
a 244 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede: 
    a)  quanto  a  70  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, 
    b)  quanto  a  70  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
    c) quanto a 104 milioni di euro  per  l'anno  2021,  ai  fini  di
assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e
fabbisogno delle pubbliche amministrazioni,  mediante  riduzione  per
126,6 milioni di euro per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 2, comma 8,  primo  periodo,  del  decreto-legge  13
marzo 2021, n. 30,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
maggio 2021, n. 61. 
  11. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e  delle  politiche  sociali  un  fondo  denominato:  «Fondo  per  il
potenziamento delle competenze e la  riqualificazione  professionale»
(FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per  l'anno
2021. Il Fondo e'  finalizzato  a  contribuire  al  finanziamento  di
progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari  di  trattamenti
di integrazione salariale per i quali e'  programmata  una  riduzione
dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12
mesi, nonche' ai percettori della Nuova prestazione di  Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI).  Agli  oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 50 milioni di euro per  l'anno  2021,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 7. 
  12. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  entro
sessanta giorni dalla entrata in vigore del  presente  decreto,  sono
individuati i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui
al comma 11. 
  13. Con effetto dal 1° gennaio 2021: 
    a) il primo periodo dell'articolo 19 comma 3,  del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24
aprile  2020,  n.  27  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e'
sostituito dal seguente:  «I  periodi  di  trattamento  ordinario  di
integrazione salariale e assegno  ordinario  concessi  ai  sensi  del
comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma  3,  30,
comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»; 
    b)  gli  oneri  relativi  alle  domande  autorizzate  di  assegno
ordinario con causale COVID19, di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7
del   predetto   decreto-legge   n.   18   del   2020,   sono   posti
prioritariamente a carico delle disponibilita' dei  rispettivi  Fondi
di solidarieta' di  cui  agli  articoli  26,  29  e  40  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  anche  in  deroga  a  quanto
previsto dalla normativa vigente; 
    c)  gli  oneri  relativi  alle  domande  autorizzate   di   cassa
integrazione ordinaria con causale COVID19, di cui agli articoli  19,
comma 1, e 20 del citato decreto-legge n. 18 del 2020  sono  posti  a
carico della gestione di cui all'articolo  24  della  legge  9  marzo
1989, n. 88 ai sensi di quanto previsto alla lettera a). 
  14. L'INPS e' autorizzato ad aggiornare,  previa  comunicazione  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti
di spesa di cui al primo periodo del comma  8  dell'articolo  13  del
decreto-legge 22 marzo 2021,  n.  41,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 in ragione di  quanto  previsto  al
comma 13 e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai  fini  del
rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando  il  limite  di
spesa complessivo. 
                               Art. 5 
 
                  Semplificazione e rifinanziamento 
                     della misura Nuova Sabatini 
 
  1. Al fine di accelerare i processi di  erogazione  dei  contributi
agli investimenti produttivi delle micro,  piccole  e  medie  imprese
previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, il Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  riferimento  alle
domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1°  gennaio
2021 per le quali sia stata gia'  erogata  in  favore  delle  imprese
beneficiarie almeno la prima quota di  contributo,  procede,  secondo
criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate  dal  comma
2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica
soluzione,  anche  se  non  espressamente  richieste  dalle   imprese
beneficiarie, previo positivo esito  delle  verifiche  amministrative
propedeutiche al pagamento. 
  2. Per le necessita' derivanti dal comma 1 e al fine di  assicurare
continuita' alle misure  di  sostegno  agli  investimenti  produttivi
delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 e' integrata  di  425
milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  cui  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 7. 
                               Art. 6 
 
Disposizioni in materia di Alitalia - Societa' Aerea Italiana s.p.a. 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre  2019,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio  2020,  n.
2, le parole:  «entro  il  30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 16 dicembre 2021». 
  2. Nelle more della decisione della  Commissione  europea  prevista
dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
nonche'  della  conseguente  modifica  del  programma  in  corso   di
esecuzione di cui al comma 4,  Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana
s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in  amministrazione  straordinaria
sono autorizzate alla prosecuzione  dell'attivita'  di  impresa,  ivi
compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente perseguita
anche ai fini di  cui  all'articolo  69,  primo  comma,  del  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 
  3. A seguito della  decisione  della  Commissione  europea  di  cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e  in
conformita' al piano industriale valutato dalla  Commissione  stessa,
Alitalia - Societa' Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a.
in   amministrazione   straordinaria   provvedono,   anche   mediante
trattativa privata, al trasferimento, alla societa' di cui al  citato
articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e  pongono
in essere le ulteriori  procedure  necessarie  per  l'esecuzione  del
piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso  alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  dirette,  anche  ai
sensi  dell'articolo  1  del  decreto-legge  n.  137  del  2019,   al
trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con
il piano integrato o modificato tenendo conto della  decisione  della
Commissione. 
  4. I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma
della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo
alla  decisione  della  Commissione  europea  di  cui  al  richiamato
articolo 79 del decreto-legge n. 18 del  2020.  A  tal  fine  possono
procedere  all'adozione,  per  ciascun  ramo  d'azienda  oggetto   di
cessione,  di  distinti  programmi  nell'ambito  di  quelli  previsti
dall'articolo  27  del  decreto  legislativo  n.  270  del  1999.  Le
modifiche al programma, la  cui  durata  si  computa  dalla  data  di
autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche  dopo  la
scadenza del termine  del  primo  programma  autorizzato,  e  possono
prevedere la cessione a trattativa  privata  anche  di  singoli  rami
d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3. La
stima del valore dei complessi oggetto  della  cessione  puo'  essere
effettuata tramite perizia disposta  da  soggetto  terzo  individuato
dall'Organo   Commissariale,   previo   parere   del   comitato    di
sorveglianza, da rendere  nel  termine  massimo  di  3  giorni  dalla
richiesta. 
  5. Il programma di cui al  comma  4  puo'  essere  autorizzato,  in
quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a  prescindere  dalle
verifiche   di   affidabilita'   del   piano   industriale   previste
dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 270  del  1999,
che potranno non essere effettuate dall'amministrazione straordinaria
in  quanto  assorbite  dalla  positiva  valutazione  da  parte  della
Commissione europea del piano medesimo. 
  6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i  Commissari
straordinari di Alitalia - Societa' Aerea Italiana s.p.a. e  Alitalia
Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria possono  procedere,
anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quinto comma,  del
regio decreto 16 marzo 1942, n., 267, al pagamento degli oneri e  dei
costi  funzionali  alla  prosecuzione  dell'attivita'  d'impresa   di
ciascuno dei rami del compendio aziendale nonche' di tutti i costi di
funzionamento della procedura che potranno essere antergati  ad  ogni
altro credito, fatti salvi i crediti dello Stato. 
  7. I Commissari straordinari di Alitalia - Societa' Aerea  Italiana
s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione  straordinaria,
ferma la disciplina in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a
sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata  o  periodica,
ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da  entrambe  le  parti,
che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei
compendi  aziendali  e  che  non  risultino  piu'   funzionali   alla
procedura. 
  8.  L'esecuzione  del  programma  nei  termini   rivenienti   dalla
decisione della  Commissione  europea  di  cui  all'articolo  79  del
decreto-legge  n.  18  del  2020,  integra  il  requisito   richiesto
dall'articolo 73, primo comma, del decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270. A far data dal decreto di revoca dell'attivita' d'impresa  di
Alitalia - Societa' Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a.
in amministrazione straordinaria, che potra'  intervenire  a  seguito
dell'intervenuta cessione di tutti i compendi  aziendali  di  cui  al
programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue,  con
finalita' liquidatoria. 
  9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e' istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di  euro  per
l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di  titoli
di viaggio e voucher  emessi  dall'amministrazione  straordinaria  in
conseguenza delle misure di  contenimento  previste  per  l'emergenza
epidemiologica  da  Covid-19  e  non   utilizzati   alla   data   del
trasferimento dei compendi aziendali di cui al comma 3.  L'indennizzo
e' erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non  sia  garantito  al
contraente analogo servizio  di  trasporto,  ed  e'  quantificato  in
misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalita' attuative
sono  stabilite  con  provvedimento  del  Ministero  dello   sviluppo
economico che provvede al trasferimento ad Alitalia - Societa'  Aerea
Italiana  s.p.a.  e  Alitalia  Cityliner  s.p.a.  in  amministrazione
straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia
conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri  derivanti
dal presente comma, quantificati in euro 100 milioni, si provvede  ai
sensi dell'articolo 7. 
                               Art. 7 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo  1,  comma  12,
del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,  gia'  nella  disponibilita'
della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia delle  entrate
sono  quantificate  in  2.127  milioni  di  euro  per  l'anno   2021.
Conseguentemente, il comma 30 dell'articolo 1, del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73 e' abrogato. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 10 e 11, 2,  3,  4,
commi 7, 9 e 11, 5 e 6 determinati in 1.929,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, 186,1 milioni  di  euro  nel  2022,  che  aumentano,  in
termini di saldo netto da finanziare di cassa in 2.214,7  milioni  di
euro per  l'anno  2021,  e,  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno in 2.158,35 milioni di euro per l'anno 2021, 398,6 milioni
di euro per l'anno 2022 e 148,75 milioni di euro per l'anno 2023,  si
provvede: 
    a) quanto a 2.127 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo degli importi di cui al  comma  1,  che  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, da  parte  dell'Agenzia
delle entrate ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per
l'anno 2021; 
    b) quanto a 68,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 8 milioni di
euro per l'anno 2022 e a 22,86  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
    c) quanto a  141  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto  in  termini  di
competenza e cassa sul capitolo 4339 dello stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardanti le  somme
da trasferire all'INPS a titolo  di  anticipazioni  di  bilancio  sul
fabbisogno  finanziario  delle  gestioni   previdenziali   nel   loro
complesso; 
    d) quanto a 22,6 milioni di euro per l'anno 2021, 45,4 milioni di
euro per l'anno 2022, 147,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2022  in
termini di -saldo netto da finanziare di cassa, a 391,533 milioni  di
euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno e
125,89 milioni di euro  per  l'anno  2023,  mediante  utilizzo  delle
maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 2, 4,  comma
10, e 5. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto  dei  residui.  Il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa. 
                               Art. 8 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
contestualmente a tale pubblicazione e sara' presentato  alle  Camere
per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 30 giugno 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Giorgetti, Ministro dello  sviluppo
                                  economico 
 
                                  Orlando,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
   
 
 
 
 
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