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DECRETO MIN.SVILUPPO ECONOMICO 26/3/2010 - Ecoincentivi 2010
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Normativa 
9 aprile 2010 10:48
 

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DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  26/03/2010
Gazzetta Ufficiale  06/04/2010  n.79
Modalita' di erogazione delle risorse del Fondo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilita' e di miglioramento della sicurezza sul lavoro.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, che prevede l'istituzione di un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilita' e di miglioramento della sicurezza sul lavoro;
Ritenuto di dover definire le modalita' di erogazione delle risorse del fondo di cui alla medesima disposizione in relazione alle esigenze specifiche di sostegno alla domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica ed informatica, ecocompatibilita' e sicurezza sul lavoro, in un disegno di interventi per la ripresa produttiva, secondo importi congruenti con gli obiettivi ed i limiti delle risorse disponibili;
Ritenuta l'esigenza, al fine di assicurare un'attuazione rapida ed efficace dell'intervento agevolativo, di corrispondere i contributi per il sostegno della domanda per obiettivi di efficienza energetica ed informatica, ecocompatibilita' e sicurezza sul lavoro, sotto forma di una riduzione, di pari importo, del prezzo di vendita praticato dal cedente all'atto dell'acquisto dei beni rientranti nelle categorie interessate, con diritto al rimborso della riduzione medesima;
Ritenuto di avvalersi di organismi esterni alla pubblica amministrazione, anche in relazione a rapporti convenzionali eventualmente gia' in corso con lo Stato italiano ovvero con nuove convenzioni in relazione alla esperienza tecnologica ed informatica da assicurare nell'attivita' richiesta per le specificita' del servizio a fronte delle esigenze di diffusa operativita' sul territorio, nonche' alla disponibilita' di tecnologie e mezzi per conseguire in maniera ottimale e con immediata operativita' lo scopo prefissato dal legislatore secondo le modalita' stabilite dal presente decreto;

Decreta:

Art.1 Finalizzazioni del fondo
1. Le risorse del fondo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, di seguito denominato «fondo», sono erogate mediante contributi finalizzati agli interventi di seguito indicati, nei limiti massimi complessivi di spesa stabiliti:
60 milioni di euro per i contributi per la sostituzione dei mobili per cucina in uso con cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza, nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui all'art. 2 comma 1, lettera a);
50 milioni di euro per i contributi per la sostituzione di lavastoviglie, forni elettrici, piani cottura, cucine di libera installazione, cappe, scaldacqua elettrici, in conformita' ai requisiti ed alle modalita' di cui all'art. 2 comma 1, rispettivamente dalla lettera b) alla lettera g);
12 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di motocicli, nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui all'art. 2 comma 1, lettera h);
20 milioni di euro per i contributi per la sostituzione di motori fuoribordo e per l'acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale, in conformita' ai requisiti ed alle modalita' di cui all'art. 2 comma 1, rispettivamente dalla lettera i) alla lettera j);
8 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di rimorchi, nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui all'art. 2 comma 1, la lettera k);
20 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di macchine agricole e movimento terra, nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui all'art. 2 comma 1, la lettera l);
40 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di gru a torre per l'edilizia, nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui all'art. 2 comma 1, lettera m);
10 milioni di euro per i contributi per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocita' (inverter), per l'acquisto di motori ad alta efficienza (IE2), per l'acquisto di UPS (gruppi statici di continuita') ad alta efficienza e per l'acquisto di batterie di condensatori che contribuiscano alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti media e bassa tensione, in conformita' ai requisiti ed alle modalita' di cui all'art. 2 comma 1, rispettivamente dalla lettera n) alla lettera q);
20 milioni di euro per i contributi per una nuova attivazione di banda larga, nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui all'art. 2 comma 1, lettera r);
60 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui all'art. 2 comma 1, lettera s), ed all'art. 3.
2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, possono disporsi anche variazioni compensative dei limiti di cui al predetto comma 1 in relazione alle disponibilita' di risorse per effetto degli andamenti delle erogazioni.

Art.2 Contributi unitari
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1 e fatto salvo quanto specificamente previsto per i contributi all'acquirente di immobili ad alta efficienza energetica dall'art. 3, le risorse del fondo sono erogate mediante contributi, nelle percentuali di costo di seguito indicate, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato dal cedente all'atto dell'acquisto dei seguenti beni, al netto dei costi di gestione:
a) per il 10% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 1000 euro, per la sostituzione dei mobili per cucina in uso con nuove cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza aventi le seguenti caratteristiche:
a.1) i nuovi mobili per cucina siano accompagnati dalla «scheda prodotto» secondo quanto previsto dalla legge n. 126, del 10 aprile 1991 e decreto ministeriale 101 dell'8 febbraio 1997 e circolare del 3 agosto 2004, n. 1 del Ministero delle attivita' produttive - «indicazioni per la compilazione e la distribuzione della scheda identificativa dei prodotti in legno e del settore legno - arredo» Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2005;
a.2) i nuovi mobili per cucina rispettino quanto stabilito dal decreto del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008 - «disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno» - Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2008;
a.3) la nuova cucina componibile sia corredata di almeno due dei seguenti elettrodomestici di classe energetica ad alta efficienza e piu' specificamente: frigorifero/congelatore in classe A+ e A++, forno in classe A, piano di cottura a gas (se inserito) con dispositivo di sorveglianza fiamma, lavastoviglie (se inserita) non inferiore alla classe A/A/A (A di efficienza energetica, A di efficienza di lavaggio, A di efficienza di asciugatura);
a.4) la nuova cucina componibile sia gia' predisposta per la raccolta differenziata con la dotazione di contenitori appositi;
a.5) il produttore attesti tramite autocertificazione o dichiarazione l'ottemperanza dei requisiti di cui ai punti a.1), a.2), a.3) ed a.4);
a.6) il venditore dichiari, tramite autocertificazione, che l'acquisto e' avvenuto in sostituzione di una cucina in uso;
a.7) per gli elettrodomestici che non rientrassero nelle classi energetiche ad alta efficienza specificate al punto a.3), il rispettivo prezzo di acquisto non concorre a formare il valore in base al quale viene calcolato il contributo;
b) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 130 euro, per la sostituzione di lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe energetica, capacita' di lavaggio, efficienza di asciugatura non inferiore alla classe A (A/A/A);
c) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 80 euro, per la sostituzione di forni elettrici con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore alla classe A;
d) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 80 euro, per la sostituzione di piani cottura con analoghi apparecchi dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma (FSD);
e) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 100 euro, per la sostituzione di cucine di libera installazione con analoghe cucine di libera installazione dotate di forno elettrico di classe A e piano cottura dotato di valvola di sicurezza gas (FSD);
f) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 500 euro, per la sostituzione di cappe con analoghe cappe climatizzate;
g) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 400 euro, per la sostituzione di scaldacqua elettrici con installazione di pompe di calore ad alta efficienza con COP = 2,5 secondo la norma EN 255-3 dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria;
h) per il 10% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 750 euro, per l'acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata ovvero con potenza non superiore a 70 kW nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma 233 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; nel caso di acquisto di motocicli, dotati di alimentazione elettrica, doppia o esclusiva, l'incentivo e' del 20% sino a un massimo di 1500€;
i) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 1000 euro, per la sostituzione di motori fuoribordo di vecchia generazione con motori a basso impatto ambientale conformi alla direttiva 2003/44/CE fino alla potenza di 75kW compresa;
j) per il 50% del prezzo di acquisto e sino ad un massimo di 200.000 euro per azienda, per l'acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale;
k) contributo pari a 1500 euro, per l'acquisto di un nuovo rimorchio a timone o ad assi centrali, categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE e contestuale radiazione di un rimorchio con piu' di 15 anni di eta', non dotato di dispositivo di frenata «ABS», a condizione che il nuovo rimorchio sia dotato di dispositivo di frenata «ABS»; il contributo e' aumentato ad euro 2000 se il nuovo rimorchio e' dotato, in aggiunta al dispositivo di frenata «ABS», di sistemi di controllo elettronico della stabilita'; contributo pari a 3000 euro, per l'acquisto di un nuovo semirimorchio di categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE e contestuale radiazione di un semirimorchio con piu' di 15 anni di eta', non dotato di dispositivo di frenata «ABS», a condizione che il nuovo semirimorchio sia dotato di dispositivo di frenata «ABS»; il contributo e' aumentato ad euro 4000 se il nuovo semirimorchio e' dotato, in aggiunta al dispositivo di frenata «ABS», di sistemi di controllo elettronico della stabilita';
l) per il 10% del costo di listino, a condizione che il concessionario o il venditore pratichi uno sconto di pari misura sul prezzo di listino, per l' acquisto di macchine agricole e movimento terra, comprese quelle operatrici, a motore rispondenti alla categoria «Fase IIIA», di cui agli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni: attrezzature agricole portate, semiportate, attrezzature fisse, in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 1999 della stessa categoria di quelle sostituite; le macchine dovranno essere esclusivamente della stessa tipologia e con potenza non superiore del 50% all'originale rottamato; entro quindici giorni dalla data di consegna del nuovo macchinario, il destinatario del contributo ha l'obbligo di demolire il macchinario sostituito e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione, fornendo idoneo certificato di rottamazione al concessionario o venditore che avra' cura di trasmetterne copia all'ente erogatore, a pena di decadenza dal contributo; nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale del mezzo rottamato o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del beneficiario del contributo, attestanti l'avvenuta demolizione;
m) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 30.000 euro, per l'acquisto di gru a torre per l'edilizia, previa rottamazione, documentata attraverso il certificato di rottamazione, di gru a torre per l'edilizia messe in esercizio anteriormente al 1° gennaio 1985;
n) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 40 euro, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocita' (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 0,75 e 7,5 kW;
o) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 50 euro, per l'acquisto di motori ad alta efficienza (IE2) di potenza compresa tra 1 e 5 kw;
p) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 100 euro, per l'acquisto di UPS (gruppi statici di continuita') ad alta efficienza di potenza fino a 10 kVA;
q) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 200 euro, per l'acquisto di batterie di condensatori che contribuiscano alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti media e bassa tensione;
r) contributo di 50 euro a favore di persone fisiche con eta' compresa tra diciotto e trenta anni per una nuova attivazione di banda larga;
s) contributo pari a 83 euro per metro quadrato di superficie utile e nel limite massimo di 5000 euro, per l'acquisto di immobili di nuova costruzione, come prima abitazione della famiglia, con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e contributo pari a 116 euro per metro quadrato di superficie utile e nel limite massimo di 7000 euro, per l'acquisto di immobile con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 50% rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni; il raggiungimento delle prestazioni energetiche di cui al precedente comma deve essere certificato sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, da un soggetto accreditato.
2. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti per operazioni di vendita stipulate non anteriormente alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
3. Per i beni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), m), del comma 1, il contributo e' corrisposto per operazioni di vendita in sostituzione di corrispondenti beni, con documentazione a carico del venditore sulla relativa dismissione secondo le vigenti disposizioni.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore «de minimis» (in Gazzetta Ufficiale L.379 del 28 dicembre 2006).
5. I contributi previsti dal presente decreto non sono cumulabili con altri benefici previsti sul medesimo bene dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera s).

Art.3 Acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica

1. In caso di acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica di cui alla lettera s) del comma 1 dell'art. 2, per i quali il preliminare di compravendita sia stato stipulato, con atto di data certa successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione del contributo all'acquirente e' subordinata alla sussistenza dell'attestato di certificazione energetica sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, rilasciato da un soggetto accreditato, senza oneri a carico del fondo. A tal fine, entro venti giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di compravendita, il venditore, in possesso della predetta documentazione, cura la prenotazione della misura nei confronti del soggetto di cui all'art. 4. La stessa viene confermata in sede di stipula del contratto di compravendita, al quale, ai soli fini dell'ottenimento dei contributi, deve essere allegato l'attestato di certificazione energetica. Entro quarantacinque giorni dalla stipula l'acquirente trasmette al predetto soggetto copia autentica dell'atto munita degli estremi della registrazione.

Art.4 Modalita' di gestione delle risorse
1. Per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 e per quanto previsto dall'art. 3, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, si avvale della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, dotati di esperienza tecnologica ed informatica tale da assicurare per le specificita' del servizio richiesto una diffusa operativita' sul territorio, mediante strumenti convenzionali, non esclusi quelli eventualmente gia' in atto con lo Stato italiano, con i quali sono regolati i reciproci rapporti nell'ambito della gestione dei contributi e le relative modalita' attuative.
2. I fondi necessari per l'erogazione dei contributi vengono trasferiti da parte del Ministero dello sviluppo economico all'organismo di cui al comma 1 in relazione alla effettiva erogazione dei contributi per le agevolazioni regolate dal presente decreto.
3. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica su apposito sito Internet una pagina informativa, contenente l'aggiornamento periodico sulle disponibilita' residue e con l'avviso di esaurimento del fondo.

Art.5 Revoca del contributo
1. In caso di assenza di uno o piu' requisiti per la erogazione dei contributi, ovvero di documentazione incompleta o irregolare ovvero di mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, per fatti non sanabili comunque imputabili ai soggetti delle operazioni di vendita, il Ministero dello sviluppo economico procede alla revoca dei contributi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art.6 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 
 
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