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Decreto Min.sviluppo economico 20/3/2019 - ECO BONUS per l'acquisto di veicoli nuovi
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Normativa 
12 aprile 2019 9:43
 

AVVISO - La norma qui riprodotta potrebbe essere stata recentemente modificata o abrogata dal legislatore. Facciamo il possibile per tenere aggiornati i testi normativi sul nostro sito, ma si consiglia comunque di visitare il sito istituzionale www.normattiva.it per ottenere il testo attualmente vigente. Si tenga infine presente che l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 20 marzo 2019 
Disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1 ed L3e elettrici o ibridi. (GU n.82 del 6-4-2019)


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto l'art. 1 della suddetta legge n. 145 del 2018, ed, in particolare, i commi da 1031 a 1038, che riconoscono ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica un contributo, parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), corrisposto dal venditore mediante compensazione col prezzo di acquisto ed a quest'ultimo rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo medesimo, che, a loro volta lo recuperano quale credito d'imposta;
Visto il comma 1039 del citato art. 1 della legge n. 145 del 2018, che riconosce una detrazione fiscale per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
Visto il comma 1040 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, e' dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1031 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al comma 1031 e della detrazione di cui al comma 1039;
Visti i commi 1042 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, che dispongono il pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, a carico di chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica o immatricola in Italia un veicolo di categoria M1, gia' immatricolato in un altro Stato;
Visti i commi da 1057 a 1062 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, che riconoscono ai soggetti che nell'anno 2019 acquistano, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e ed L3e, e consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, un contributo corrisposto dal venditore mediante compensazione col prezzo di acquisto ed a quest'ultimo rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo medesimo, che, a loro volta, lo recuperano quale credito d'imposta;
Visto il comma 1064 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione della disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1057 e seguenti;
Visto il comma 1041 dell'art. 1 della suddetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per l'erogazione dei contributi di cui al citato comma 1031 con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
Visto altresi' il comma 1063 dell'art. 1 della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 per la concessione del contributo di cui al comma 1057;
Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni; Visti gli articoli 47, 54, 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4 comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 3 relativo ai procedimenti e moduli organizzativi;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' la delibera ANAC n. 484 del 30 maggio 2018;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi la cui fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ed, in particolare, l'art. 16-ter, inserito dal sopra citato art. 1, comma 1039, della legge n. 145 del 2018;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; Visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;
Visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;
Ritenuta l'opportunita' di consolidare in un unico provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le disposizioni necessarie a disciplinare la concessione e la fruizione dei contributi di cui ai commi 1031 e 1057 e la fruizione della detrazione di cui al comma 1039 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per veicoli di categoria M1 i veicoli, come definiti al comma 2, lettera b), dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
b) per veicoli di categoria L1e i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h, e di categoria L3e i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h, come definiti al comma 2, lettera a), dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) per veicoli a due ruote elettrici, i veicoli di cui al precedente punto b) dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;
d) per veicoli a due ruote ibridi, i veicoli di cui al precedente punto b) aventi una delle seguenti caratteristiche:
1) dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
2) dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
3) dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale);
e) per soggetto gestore si intende il soggetto di cui all'art. 6 cui e' affidata la gestione dei contribuiti tramite la realizzazione di un apposito sistema informatico. f) per demolitore o centro di raccolta appositamente autorizzato si intende un impianto individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 209.

Art. 2 Veicoli agevolabili
1. Nel limite di spesa delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ammessi al contributo i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica acquistati, anche in locazione finanziaria, ed immatricolati in Italia, nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.
2. Il contributo e' riconosciuto ai veicoli di cui al comma 1, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2 ) allo scarico non superiori a 70 g/km. Ai sensi dell'art. 1, comma 1046, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo e' relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo.
3. Nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ammessi al contributo i veicoli a due ruote elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e e L3e, acquistati, anche in locazione finanziaria, e immatricolati in Italia nell'anno 2019.

Art. 3 Contributo per l'acquisto di un veicolo di categoria M1
1. A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di categoria M1, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, qualora si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo immatricolato in Italia della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti contributi:
a) 6.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO2 non superiori a 20 g/km;
b) 2.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.
2. A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di categoria M1, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti contributi: a) 4.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO2 non superiori a 20 g/km;
b) 1.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.
3. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 1, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) che alla data di acquisto del nuovo veicolo, il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
b) che nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
4. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 2, nell'atto di acquisto deve essere indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
5. Il contributo statale e' corrisposto dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non e' cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Art. 4 Contributo per l'acquisto di un veicolo delle categorie L1e e L3e
1. A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile a due ruote, di cui all'art. 2, comma 3, qualora si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo immatricolato in Italia delle medesime categorie omologato alle classi Euro 0, 1, 2 di cui siano proprietari o utilizzatori, nel caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, e' riconosciuto un contributo statale pari al 30 per cento del prezzo d'acquisto del veicolo IVA esclusa fino a un massimo di 3.000 euro.
2. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 1, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) che alla data di acquisto del nuovo veicolo, il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo;
b) nell'atto di acquisto deve essere dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione; deve, inoltre, essere indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
3. Il contributo statale e' corrisposto dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i successivi. Ai fini di cui al periodo precedente, il credito e' utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Art. 5 Risorse disponibili
1. Le risorse dei fondi di cui all'art. 1, commi 1041 e 1063, della legge n. 145 del 2018 sono trasferite alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le regolazioni contabili conseguenti alla fruizione dei crediti di imposta concessi, al netto delle somme spettanti all'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa-Invitalia, per la realizzazione e la gestione del sistema informatico di cui al successivo art. 6.

Art. 6 Condizioni e modalita' di accesso e fruizione
1. Per la gestione dei contributi il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione e' affidata, sulla base di apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa-Invitalia, societa' in house dello stesso Ministero, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. I relativi costi, in misura non superiore allo 0,5 per cento annuo, sono a carico delle risorse di cui all'art. 5.
2. I venditori dei veicoli agevolabili, per la prenotazione dei contributi, devono provvedere a registrarsi nel sistema informatico e a inserire i dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo, ivi compresa l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto, secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it - ottenendo, secondo la disponibilita' di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione. Entro centottanta giorni dalla prenotazione, i venditori confermano l'operazione, comunicando, tra l'altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonche' il codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo.
3. I venditori, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale di cui agli articoli 3 e 4, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
4. I veicoli usati non possono in nessun caso essere rimessi in circolazione e, ai fini del comma 3, devono essere consegnati dal venditore, anche per il tramite delle case costruttrici, ai centri di raccolta appositamente autorizzati, eventualmente convenzionati con le stesse case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
5. Le operazioni effettuate dal venditore di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo vengono sottoposte dal Ministero dello sviluppo economico ad un controllo di completezza e regolarita' della documentazione.
6. Per ognuna delle operazioni ammissibili viene riconosciuto il contributo statale spettante, nei limiti delle risorse disponibili.
7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo ricevendo dallo stesso la documentazione di cui ai commi 8 e 9.
8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della seguente documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto del veicolo nuovo;
b) in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, copia del relativo contratto di locazione e copia della dichiarazione rilasciata dalla societa' di leasing sul veicolo concesso in locazione finanziaria che attesta la tipologia di veicolo concesso in locazione finanziaria e l'ammontare del contributo risultante dalla fattura di acquisto.
9. Nel caso in cui sia prevista la rottamazione del veicolo usato ai sensi dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 4, comma 1, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano altresi' copia della seguente documentazione, trasmessa dal venditore:
a) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
b) certificato di cancellazione dalla circolazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
c) certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del veicolo usato oggetto della rottamazione sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 1;
d) documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore.
10. Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6 e dell'art. 4, comma 4, successivamente all'avvenuto rimborso del contributo al venditore, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui e' stata confermata l'operazione ai sensi del comma 2, nei limiti dell'importo spettante, pena lo scarto del modello F24. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, con modalita' telematiche definite d'intesa, i dati delle imprese costruttrici o importatrici beneficiarie del credito d'imposta, con i relativi codici fiscali e importi, sulla base delle operazioni confermate nel mese precedente ai sensi del comma 2, nonche' le eventuali variazioni e revoche.

Art. 7 Apertura e chiusura dei termini
1. Il Ministero dello sviluppo economico, con avviso pubblicato sul sito www.mise.gov.it - comunica l'avvio delle operazioni di prenotazione dei contributi ed il termine delle stesse per esaurimento delle risorse. Sul medesimo sito saranno rese pubbliche periodicamente le informazioni sull'andamento della misura, con particolare riferimento al tempestivo monitoraggio della disponibilita' dei fondi di cui all'art. 5.
2. Per la gestione dei contributi previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, relativi ai veicoli della categoria M1, in una prima fase sperimentale, al fine di valutare l'andamento temporale dell'assorbimento delle risorse e la possibilita' di aprire la fase prenotativa in piu' finestre temporali durante l'anno, sara' reso disponibile l'ammontare di 20 milioni di euro a partire dal primo giorno di avvio della fase prenotativa sul sistema informatico, per una durata di 120 giorni. Con uno o piu' decreti del direttore generale della Direzione generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese, verranno messe a disposizione le residue risorse della dotazione per il 2019, 2020 e 2021 su una o piu' finestre prenotative per ogni anno.

Art. 8 Revoca del credito d'imposta
1. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste, e' disposta la revoca del credito d'imposta concesso e si procede contestualmente al recupero dello stesso, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fatte salve le eventuali responsabilita' di ordine civile, penale ed amministrativo.
2. Ai fini di cui al comma precedente, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dello sviluppo economico, con modalita' telematiche definite d'intesa, i dati analitici dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione nell'anno precedente.

Art. 9 Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
1. Per fruire della detrazione, di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, inserito dall'art. 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i pagamenti sono effettuati dai contribuenti, sia soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il pagamento, ai sensi del periodo precedente, non e' richiesto per i versamenti da effettuare, con modalita' obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente e' tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
2. Ai fini del riconoscimento della detrazione di cui all'art. 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la parte relativa alla detrazione dei costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale, il valore in Kw della potenza addizionale e' arrotondato al numero intero piu' vicino. 3. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite ulteriori modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 10 Oneri informativi
1. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato A e' riportato l'elenco degli oneri informativi delle imprese e dei cittadini derivanti dal presente decreto.

Art. 11 Disposizioni finali
1.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, le pubbliche amministrazioni interessate operano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto e' sottoposto al visto degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico:www.mise.gov.it

Roma, 20 marzo 2019
Il Ministro dello sviluppo economico Di Maio
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Toninelli Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 242
Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
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