testata ADUC
Decreto Min.economia e finanze 3/5/2018 - Conto di base, comparabilita' delle spese, trasferimento del conto, accesso
Scarica e stampa il PDF
Normativa 
21 giugno 2018 12:27
 

AVVISO - La norma qui riprodotta potrebbe essere stata recentemente modificata o abrogata dal legislatore. Facciamo il possibile per tenere aggiornati i testi normativi sul nostro sito, ma si consiglia comunque di visitare il sito istituzionale www.normattiva.it per ottenere il testo attualmente vigente. Si tenga infine presente che l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  -  DECRETO 3 maggio 2018, n. 70
Regolamento recante attuazione degli articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126-vicies quater del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), introdotti dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. 
(GU n.140 del 19-6-2018)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto l'articolo 126-vicies semel, comma 1, del citato testo unico bancario, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti il numero di operazioni annue del conto di base effettuabili senza addebito di ulteriori spese, nonche' il numero di operazioni sufficienti a coprire l'uso personale da parte del consumatore al quale il conto di base e' destinato;
Visto l'articolo 126-vicies bis, comma 2, del citato testo unico bancario, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, e' stabilito quando il canone annuo del conto di base e il costo delle operazioni si considera ragionevole e coerente con finalita' di inclusione finanziaria;
Visto l'articolo 126-vicies quater del citato testo unico bancario, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base e' offerto senza spese, nonche' definite le condizioni e le modalita' per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuto di adottare con un unico decreto i regolamenti attuativi dei citati articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis, 126-vicies
quater del testo unico bancario;
Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il proprio parere con nota n. 0960542/17 del 31 luglio 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017;
Vista la comunicazione resa alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. n. 1040 del 24 gennaio 2018;

Adotta il presente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per:
a) consumatore: il soggetto definito ai sensi dell'articolo 126-decies, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) prestatore di servizi di pagamento: i soggetti di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
c) conto di pagamento: il conto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
d) conto di base: il conto di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
e) operazioni in numero superiore: le operazioni di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
f) operazioni aggiuntive: le operazioni di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 2 Caratteristiche del conto di base
1. Il conto di base include, a fronte del solo pagamento di un canone annuale onnicomprensivo e senza addebito di altre spese, oneri o commissioni di alcun tipo e natura, il numero di operazioni annue stabilito nell'allegato A, per i servizi indicati, e le relative eventuali scritturazioni contabili.

Art. 3 Spese applicabili
1. L'importo del canone annuo onnicomprensivo si considera ragionevole e coerente con finalita' di inclusione finanziaria quando risulta uguale o superiore ai costi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle operazioni e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, e non eccede in ogni caso l'importo mediano delle spese applicate nel semestre precedente ai consumatori dal medesimo prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle operazioni e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, nel numero stabilito nell'allegato A.
2. Il costo delle operazioni aggiuntive o delle operazioni in numero superiore si considera ragionevole e coerente con finalita' di inclusione finanziaria quando risulta uguale o superiore ai costi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle operazioni stesse e non eccede in ogni caso l'importo mediano delle spese applicate nel semestre precedente ai consumatori dal medesimo prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle stesse operazioni e servizi.

Art. 4 Fasce socialmente svantaggiate
1. Il conto di base e' offerto senza spese ed e' esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 28 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per i consumatori il cui ISEE in corso di validita' e' inferiore ad euro 11.600,00. E' fatta salva la possibilita' di addebitare le spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza con finalita' di inclusione finanziaria di cui all'articolo 3.
2. I consumatori che richiedono l'apertura del conto di base esente da spese ai sensi del comma 1 dichiarano per iscritto nella relativa richiesta di non essere titolari di altro conto di base e autocertificano che il proprio ISEE e' inferiore all'importo di cui al comma 1.
3. Il conto puo' essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base e' stato calcolato l'ISEE.
4. I titolari del conto di base esente da spese ai sensi del comma 1 comunicano al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, entro il 31 maggio di ogni anno, il proprio ISEE in corso di validita'. In caso di mancata comunicazione entro il termine stabilito, il prestatore di servizi di pagamento addebita le spese nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza con finalita' di inclusione finanziaria di cui all'articolo 3 e, ove applicabile, l'imposta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio, salva l'applicazione del comma 5.
5. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 4, o se l'ISEE comunicato ai sensi del comma 4 comporta la perdita dell'esenzione dalle spese e dall'imposta di bollo, il prestatore di servizi di pagamento ne da' comunicazione al titolare, che puo' recedere entro due mesi, senza che siano dovute spese ne' l'imposta di bollo.
6. Resta fermo l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento di effettuare, relativamente ai conti di cui al presente articolo, le comunicazioni all'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 5 Soggetti aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di € 18.000
1. Gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di € 18.000 che non rientrano nella categoria di cui all'articolo 4, comma 1, hanno diritto a chiedere l'apertura di un conto di base gratuito per la tipologia di servizi e il numero di operazioni di cui all'allegato B. E' fatta salva la possibilita' per il prestatore di servizi di pagamento di addebitare le spese per le operazioni di cui all'allegato B aggiuntive o in numero superiore,
fermo il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3.
2. I soggetti che richiedono l'apertura del conto di base di cui al comma 1 dichiarano per iscritto nella relativa richiesta di non essere titolari di altro conto di base e di avere diritto a trattamenti pensionistici d'importo complessivo non superiore a quello stabilito dal comma 1.
3. I titolari del conto di base di cui al comma 1 comunicano al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, entro il 31 maggio di ogni anno, l'importo del trattamento pensionistico dell'anno cui hanno diritto.
4. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 3 o se l'importo del trattamento pensionistico comunicato eccedente l'importo stabilito nel comma 1 comporta la perdita dell'esenzione dalle spese, il prestatore di servizi di pagamento ne da' comunicazione al titolare, che puo' recedere entro due mesi, senza che siano dovute le spese.

Art. 6 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 maggio 2018
Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato A (di cui agli articoli 2 e 3)
Tipologie di servizi inclusi nel canone annuale del conto di base Numero di operazioni annue incluse nel canone
Canone annuale del conto (con possibilita' di addebito periodico) comprensivo dell'accesso ai canali alternativi ove offerti                     -
Elenco movimenti                  6
Prelievo contante dallo sportello                  6
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sui territorio nazionale             illimitate
Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento sul territorio nazionale                 12
Operazioni di addebito diretto SEPA             illimitate
Pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA (inclusi accredito stipendio e pensione)                 36
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico SEPA effettuati con addebito in conto                 12
Pagamenti effettuati tramite bonifico SEPA con addebito in conto                  6
Versamenti contanti e versamenti assegni                 12
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)                  1
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali)                  4
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito             illimitate 
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito                  1

Allegato B (di cui all'art.5)
Tipologie di servizi offerti ai soggetti di cui all'art.5 Numero di operazioni annue
Elenco movimenti             6
Prelievo contante allo sportello            12
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale        illimitate 
Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale            6
Operazione di addebito diretto SEPA        illimitate
Pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA        illimitate
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico SEPA con addebito in conto            6
Versamenti contanti e versamenti assegni            6
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)            1
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali)            4
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito        illimitate
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito            1






 
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS