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Decreto 27/6/2019 - Rilascio della Carta della famiglia
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Normativa 
6 settembre 2019 11:53
 

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Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia

DECRETO 27 GIUGNO 2019 - Rilascio della Carta della famiglia
(GU n.203 del 30/8/2019)
 
                     IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA 
                          E LE DISABILITA' 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86,  convertito  con  la
legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in  materia
di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri  dei  beni  e  delle
attivita'  culturali  e  del  turismo,   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, nonche' in materia di famiglia e di disabilita'»,  ed  in
particolare l'art. 3 che attribuisce al Presidente del Consiglio  dei
ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'
le funzioni statali di competenza del Ministero del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  concernenti  la  carta  della  famiglia,  di  cui
all'art. 1, comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed  in
particolare l'art. 1, comma 391, sostituito dall'art.  1,  comma  487
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021» che istituisce la Carta della famiglia, destinata
alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti  a
paesi  membri  dell'Unione   europea   regolarmente   residenti   nel
territorio italiano, con almeno tre  figli  conviventi  di  eta'  non
superiore a ventisei anni; 
  Visto l'art. 1, comma  391  della  legge  n.  208  del  2015,  come
sostituito dall'art. 1, comma 487 della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, il quale prevede che, con successivo decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri ovvero del  Ministro  per  la  famiglia  e  le
disabilita', di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, vengano stabiliti i  criteri  e
le modalita' per  il  rilascio  della  carta  alle  famiglie  che  ne
facciano richiesta; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  31  maggio  2018,
con il quale l'on. le Lorenzo  Fontana  e'  stato  nominato  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
giugno 2018, con il quale e' stato conferito al Ministro, on. Lorenzo
Fontana, l'incarico per la famiglia e le disabilita'; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
giugno 2018 con il quale al Ministro senza  portafoglio  on.  Lorenzo
Fontana e' stata conferita  la  delega  di  funzioni  in  materia  di
politiche per la famiglia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Per il triennio 2019-2021 il presente decreto: 
    a) specifica i criteri per l'individuazione dei beneficiari della
Carta della famiglia (di seguito denominata «Carta»); 
    b) definisce le modalita' di rilascio della Carta; 
    c) definisce le agevolazioni previste per i titolari della Carta. 
                               Art. 2 
 
               Destinatari della Carta della famiglia 
 
  1. I  destinatari  della  Carta  sono  le  famiglie  costituite  da
cittadini italiani ovvero appartenenti  a  Paesi  membri  dell'Unione
europea regolarmente residenti nel territorio  italiano,  con  almeno
tre figli conviventi di eta' non superiore a ventisei anni.  Ai  fini
del presente regolamento, il nucleo familiare regolarmente  residente
e' costituito dai soggetti componenti la famiglia  anagrafica  tra  i
quali sussiste un rapporto di filiazione, anche adottiva, con  almeno
uno dei due genitori. 
  2. La richiesta della Carta e' presentata da uno dei  genitori  del
nucleo familiare  ed  e'  utilizzabile  da  tutti  i  componenti  del
medesimo nucleo familiare come definito dal comma 1. 
                               Art. 3 
 
                 Rilascio della Carta della famiglia 
 
  1. La Carta viene emessa in  via  telematica,  su  richiesta  degli
interessati, dal Dipartimento per le politiche della  famiglia  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  mediante  una  piattaforma
digitale articolata  in  un  portale  internet  e  in  corrispondenti
applicazioni per i principali sistemi operativi di telefonia  mobile.
Mediante  accesso  alla  piattaforma,  il  richiedente  e'  tenuto  a
dichiarare il possesso dei requisiti di  cui  all'art.  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, nonche' ad aggiornare  le  informazioni  fornite  entro
trenta giorni dall'evento modificativo delle precedenti dichiarazioni
rese, a pena di revoca della Carta. 
  2. Il  Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia  favorisce
l'accesso alla piattaforma di cui al comma 1 dei soggetti pubblici  e
privati che aderiscono all'iniziativa,  per  consentire  la  verifica
della titolarita' e della validita' della Carta. 
  3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza
del Consiglio  dei  ministri  effettua  controlli  a  campione  sulle
dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi del citato  art.  71  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  4. In caso di falsa dichiarazione si applicano le  disposizioni  di
cui all'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e  si  procede  alla  revoca  della  Carta  con
effetto immediato. 
  5. La Carta reca il logo dell'iniziativa  di  cui  all'art.  6  del
presente  decreto  e  riporta  le  informazioni  necessarie  al   suo
utilizzo. 
  6. Per le attivita' di cui ai commi da 1 a  3  e  dell'art.  7,  il
Dipartimento per le politiche della  famiglia  puo'  avvalersi  della
Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a. 
                               Art. 4 
 
                            Agevolazioni 
 
  1. La Carta consente l'accesso a sconti  sull'acquisto  di  beni  o
servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici
o privati che intendano contribuire all'iniziativa. In ogni caso, gli
sconti e/o le riduzioni concesse devono essere almeno pari al  cinque
per cento del prezzo offerto al pubblico. 
  2. In seguito alla pubblicazione di un avviso per l'acquisizione di
manifestazioni  d'interesse,  i  benefici  sono   attivati   mediante
protocolli  d'intesa  o  convenzioni  tra  il  Dipartimento  per   le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei  ministri
e soggetti pubblici e privati, previa verifica della  coerenza  della
manifestazione  d'interesse  con   i   requisiti   e   le   finalita'
dell'iniziativa. 
  3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza
del Consiglio dei ministri puo' avviare forme di  collaborazione  con
la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Unione delle
province d'Italia e l'Associazione nazionale comuni italiani al  fine
di promuovere i protocolli  d'intesa  e  le  convenzioni  nonche'  la
diffusione della Carta. 
  4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza
del Consiglio  dei  ministri  provvede  ad  aggiornare  l'elenco  dei
soggetti aderenti sul proprio sito istituzionale nonche' sul  portale
di cui al comma 1, dell'art. 3, del presente decreto. 
                               Art. 5 
 
      Modalita' di fruizione dei benefici della Carta famiglia 
 
  1.  La  Carta  e'  utilizzabile  dai  soli  componenti  del  nucleo
familiare come definito all'art. 2 del presente decreto  e  non  puo'
essere ceduta a terzi. 
  2. La Carta  puo'  essere  utilizzata  unicamente  per  ottenere  i
benefici spettanti. E' esclusa ogni forma di utilizzo come  carta  di
credito o di debito. 
                               Art. 6 
 
                          Logo della Carta 
 
  1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza
del Consiglio dei ministri predispone un logo  della  Carta,  con  lo
scopo di identificare in forma originale ed efficace l'iniziativa. 
  2. I soggetti pubblici  e  privati  che  aderiscono  all'iniziativa
hanno facolta' di utilizzare il logo in ogni pratica commerciale,  ai
sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d)  del  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni. 
                               Art. 7 
 
                      Sito internet della Carta 
 
  1. Sul sito istituzionale del Dipartimento per le  politiche  della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri  e'  predisposta
una specifica sezione informativa dedicata alla  Carta,  con  accesso
diretto al portale di cui all'art. 3, comma 1  del  presente  decreto
ovvero  alle  piattaforme  per  l'acquisizione  delle  corrispondenti
applicazioni per la telefonia mobile. 
                               Art. 8 
 
            Carta della famiglia di precedente emissione 
 
  1. Le carte gia' emesse ai sensi della  normativa  precedente  alla
legge 30 dicembre  2018,  n.  145  hanno  validita'  sino  alla  loro
scadenza naturale, indicata nella Carta medesima. 
                               Art. 9 
 
                  Dispositivi similari preesistenti 
 
  1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza
del Consiglio dei ministri puo' concludere appositi accordi  con  gli
enti territoriali e locali emittenti dispositivi similari alla  Carta
per identificare forme di reciproco sostegno e valorizzazione. 
                               Art. 10 
 
                          Oneri finanziari 
 
  1. L'attuazione del presente decreto grava  sull'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 391, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, cosi' come sostituito dal comma 487, dell'art. 1, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. 
  Il  presente  decreto  viene  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo. 
 
    Roma, 27 giugno 2019 
 
                                          Il Ministro per la famiglia 
                                               e le disabilita'       
                                                     Fontana          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Tria 

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2019 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. succ. n. 1565 
 
 




 
 
 
 
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