D.l. 79/2021 convertito nella Legge 112/2021 - Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori
Normativa
·
9 agosto 2021
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 giugno 2021, n. 79
Testo del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 135 dell'8 giugno 2021), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2021, n. 112 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori.». (21A04820) (GU Serie Generale n.188 del 07-08-2021)
Avvertenza
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Assegno temporaneo per i figli minori
1. In via temporanea, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31
dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto
all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e' riconosciuto un assegno
temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della
presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio,
siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e
soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato
non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno
semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in
Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a
carico di eta' inferiore ai diciotto anni compiuti;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non
continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno
semestrale;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare
del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, in corso di validita', calcolato ai sensi
dell'articolo 7 del medesimo regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Art. 2
Criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli
minori
1. L'ammontare dell'assegno temporaneo a favore dei soggetti di cui
all'articolo 1 e' determinato in base alla tabella di cui
all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE
e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per
ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.
2. Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per
ciascun figlio minore con disabilita' riconosciuta ai sensi della
normativa vigente.
3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4, comma 3, e'
riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nel
limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo
periodo, pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 8.
Art. 3
Modalita' di presentazione della domanda e decorrenza
1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui
all'articolo 1 e' presentata in modalita' telematica all'INPS ovvero
presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
152, secondo le modalita' indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021.
L'assegno e' comunque corrisposto con decorrenza dal mese di
presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 30
settembre 2021, sono corrisposte le mensilita' arretrate a partire
dal mese di luglio 2021.
2. Fino all'adozione da parte dell'INPS delle procedure idonee
all'erogazione dell'assegno ai sensi del comma 2-bis, l'erogazione
dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente
ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto
all'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei
familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di affido
condiviso dei minori, l'assegno puo' essere accreditato in misura
pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore.
2-bis. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' ripartito in pari
misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un
solo conto corrente. In assenza dei genitori, l'assegno e'
corrisposto a chi esercita la responsabilita' genitoriale.
L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero
mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori
di reddito di cittadinanza. In caso di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al
genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso,
l'assegno, in mancanza di accordo, e' ripartito in pari misura tra i
genitori.
3. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 4
Compatibilita'
1. Il beneficio di cui all'articolo 1 e' compatibile con il Reddito
di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, e con la fruizione di
eventuali altri benefici in denaro a favore dei figli a carico
erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano
e dagli enti locali, nonche', nelle more dell'attuazione della legge
aprile 2021, n. 46, con le misure indicate all'articolo 3, comma 1,
lettere a) e b), della medesima legge n. 46 del 2021, con esclusione
dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
2. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione
dell'assegno di cui all'articolo 1, il richiedente presenta la
dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prevista dall'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiornata, entro due mesi dalla
data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione
della DSU aggiornata, la prestazione decade d'ufficio, ovvero e'
adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato
contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.
3. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza,
l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sul limite di spesa di cui
all'articolo 2, comma 3, l'assegno di cui all'articolo 1
congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalita' di
erogazione del medesimo, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno
spettante in ciascuna mensilita' ai sensi di quanto previsto dal
presente comma. Il beneficio complessivo e' determinato sottraendo
dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza
relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare
calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo
2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
4. Per la determinazione del reddito familiare di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), numero 4), del citato decreto-legge n. 4 del
2019, l'assegno temporaneo non si computa nei trattamenti
assistenziali di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo
decreto-legge.
Art. 5
Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare
1. In via temporanea, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31
dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore,
superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi
all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e' riconosciuta una maggiorazione
di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due
figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di
almeno tre figli.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.390 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
Art. 6
Rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale
1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni
sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE, connesso anche al
beneficio di cui all'articolo 1, nonche', piu' in generale, al
riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso
l'assegno unico e universale previsto dalla legge 1 aprile 2021, n.
46, per l'anno 2021 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 30 milioni
di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
Art. 7
Disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi
ai trattamenti di integrazione salariale
1. All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini
dell'integrazione del complessivo limite di spesa di cui al primo
periodo del presente comma e' in ogni caso reso disponibile l'importo
di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12,
comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale e'
trasferito all'INPS e, qualora dovessero verificarsi le condizioni di
cui all'ultimo periodo del comma 12 del presente articolo, attribuito
dall'INPS medesimo, previa comunicazione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze,
per l'integrazione degli specifici limiti di spesa di cui al primo
periodo del presente comma in ragione delle risultanze del
monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa.».
2. A seguito dell'attivita' di monitoraggio prevista dal terzo
periodo dell'articolo 8, comma 13, del citato decreto-legge n. 41 del
2021 e in coerenza con le finalita' ivi indicate, il complessivo
limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai trattamenti di cassa
integrazione salariale operai agricoli (CISOA) di cui al primo
periodo del medesimo articolo 8, comma 13, e' ridotto di 300 milioni
di euro ed e' corrispondentemente incrementato il complessivo limite
di spesa per l'anno 2021 relativo ai trattamenti di cassa
integrazione in deroga di cui allo stesso primo periodo del predetto
articolo 8, comma 13.
3. La verifica del raggiungimento, anche in via prospettica, dei
limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del
predetto decreto-legge n. 41 del 2021 e' effettuata, sulla base del
monitoraggio previsto, in base a quanto effettivamente fruito dai
datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale
per l'anno 2021, individuando la quota delle ore autorizzabili, sulla
base delle risultanze del monitoraggio al 31 maggio 2021 della quota
delle ore di integrazione salariale fruite rispetto alle ore
autorizzate relative all'anno 2020.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6, pari a 1.610 milioni
di euro per l'anno 2021 e agli oneri derivanti dall'articolo 5
valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione per 3.000 milioni di euro per
l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →