D.l. 73/2021 convertito nella Legge 106/2021 - Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (decreto sostegni bis)
Normativa
·
25 luglio 2021
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
Testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 123 del 25 maggio 2021), coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.». (21A04536) (GU Serie Generale n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25)
Titolo I
SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI
MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE
MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI
ENTI TERRITORIALI
GIOVANI, SCUOLA E RICERCA
CULTURA
AGRICOLTURA E TRASPORTI
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI
Avvertenza
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2021 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Contributo a fondo perduto
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti
dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», e' riconosciuto un
ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che
hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto e, inoltre, presentano istanza e ottengono il
riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e che non abbiano
indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.
2. Il nuovo contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta
nella misura del cento per cento del contributo gia' riconosciuto ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ed e'
corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento
diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato
erogato il precedente contributo, ovvero e' riconosciuto sotto forma
di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale
scelta per il precedente contributo.
3. Al contributo di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7, primo
periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
sono valutati in 5.873 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente
colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», e' riconosciuto un
contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono
attivita' d'impresa, arte o professione o che producono reddito
agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio
dello Stato. Il contributo di cui al presente comma e' alternativo a
quello di cui ai commi da 1 a 3. I soggetti che, a seguito della
presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano
beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno
ottenere l'eventuale maggior valore del contributo determinato ai
sensi del presente comma. In tal caso, il contributo gia' corrisposto
o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle
entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verra' scomputato da quello da
riconoscere ai sensi del presente comma. Se dall'istanza per il
riconoscimento del contributo di cui al presente comma emerge un
contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi
da 1 a 3, l'Agenzia non dara' seguito all'istanza stessa.
6. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non spetta, in
ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti
pubblici di cui all'articolo 74, nonche' ai soggetti di cui
all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
7. Il contributo di cui al comma 5 spetta esclusivamente ai
soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del
citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui
redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo
d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente
decreto.
8. Il contributo di cui al comma 5 spetta a condizione che
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del
periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del
30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al
fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa
riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di
beni o di prestazione dei servizi.
9. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo
perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
l'ammontare del contributo di cui al comma 5 e' determinato in misura
pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza
tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del
periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile
2019 al 31 marzo 2020 come segue:
a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi
indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;
b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi
indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a
quattrocentomila euro;
c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi
indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1
milione di euro;
d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
10. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo
perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
l'ammontare del contributo di cui al comma 5 e' determinato in misura
pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza
tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del
periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile
2019 al 31 marzo 2020 come segue:
a) novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi
indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;
b) settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi
indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a
quattrocentomila euro;
c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi
indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1
milione di euro;
d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi
indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni
di euro;
e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
11. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma
5 non puo' essere superiore a centocinquantamila euro.
12. Il contributo di cui al comma 5 non concorre alla formazione
della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi'
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre
alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del
contribuente, il contributo a fondo perduto e' riconosciuto nella sua
totalita' sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili
dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non
si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
13. Al fine di ottenere il contributo di cui al comma 5, i soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza
all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei
requisiti definiti dai commi da 5 a 10. L'istanza puo' essere
presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un
intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione
della stessa. Le modalita' di effettuazione dell'istanza, il suo
contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni
altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni dei commi
da 5 a 12 sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, che individua, altresi', gli elementi da dichiarare
nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti
previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti
sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)
1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19», e
successive modificazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione
delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui
all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
l'istanza puo' essere presentata esclusivamente dopo la presentazione
della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
14. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a
13 sono valutati in 3.400 milioni di euro per l'anno 2021.
15. Ai fini del contributo di cui ai commi da 5 a 13 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9
e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
16. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente
colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», e' riconosciuto un
contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono
attivita' d'impresa, arte o professione o che producono reddito
agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio
dello Stato. 17. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 non
spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non
attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,
agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonche' ai soggetti di cui
all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
18. Il contributo di cui al comma 16 spetta esclusivamente ai
soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del
citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui
redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo
d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente
decreto.
19. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta a
condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico
d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
20. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 16
e' determinato applicando la percentuale che verra' definita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla differenza
del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a
fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate
ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, dell'articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,
dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e del
presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.
21. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma
16 non puo' essere superiore a centocinquantamila euro.
22. Il contributo di cui al comma 16 non concorre alla formazione
della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi'
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre
alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del
contribuente, il contributo a fondo perduto e' riconosciuto nella sua
totalita' sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili
dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non
si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
23. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al
comma 16, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via
telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione
della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 16 a 20.
L'istanza puo' essere presentata, per conto del soggetto interessato,
anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni
dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione
della stessa. Le modalita' di effettuazione dell'istanza, il suo
contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni
altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del
presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono
individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi
relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31
dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati
economici d'esercizio di cui ai commi 19 e 20.
24. L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma
16 puo' essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e'
presentata entro il 10 settembre 2021.
25. Per le finalita' di cui ai commi da 16 a 24 e' destinata una
somma pari a 4.000 milioni di euro. Ai predetti oneri si fa fronte
per un importo pari a 3.150 milioni di euro con le risorse di cui
all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata
all'Agenzia delle entrate, e per un importo pari a 850 milioni di
euro ai sensi dell'articolo 77.
25-bis. Per le finalita' di cui ai commi da 16 a 24 e' destinata,
in aggiunta a quanto previsto dal comma 25, un'ulteriore somma di
452,1 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
26. Ai fini del contributo di cui ai commi da 16 a 24 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9
e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
27. L'efficacia delle misure previste dai commi da 16 a 26 del
presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.
28. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese presentano
un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza
delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo
precedente.
29. Agli oneri di cui ai commi 4 e 14, valutati in 9.273 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
30. (Soppresso).
30-bis. In favore dei soggetti titolari di reddito agrario ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' ai soggetti che hanno conseguito ricavi di cui all'articolo
85, comma 1, lettere a) o b), o compensi di cui all'articolo 54,
comma 1, del medesimo testo unico superiori a 10 milioni di euro, ma
non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta
antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per
il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o di cui ai commi da 5 a 13 del
presente articolo, e' riconosciuto:
a) il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, determinato in misura pari all'importo ottenuto
applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno
2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
dell'anno 2019; in tale caso, e' riconosciuto anche il contributo di
cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, alle condizioni e con le
modalita' ivi previste;
b) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo,
determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del
contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari
all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla
differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del
periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non e'
riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente
articolo;
c) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo,
determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del
contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari
all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento alla
differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del
periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
30-ter. Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma
30-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e le
disposizioni dei commi da 5 a 13 e 15 del presente articolo.
30-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 30-bis
e 30-ter, valutati in 529 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 1 bis
Detassazione di contributi, di indennita' e di ogni altra misura a
favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da
COVID-19
1. Il comma 9 dell'articolo 6-bis e il comma 2 dell'articolo 10-bis
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono abrogati.
Art. 1 ter
Contributi per i settori del wedding,
dell'intrattenimento e dell'HORECA
1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del
wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e
cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA),
sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di
60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di
spesa. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un
importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e' destinato alle
imprese operanti nel settore dell'HORECA e un importo pari a 10
milioni di euro e' destinato alle imprese operanti nel settore,
diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di
feste e cerimonie.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di applicazione del presente articolo, anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e
tenendo altresi' conto della differenza tra il fatturato annuale del
2020 e il fatturato annuale del 2019.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
Art. 1 quater
Incremento del Fondo straordinario
per il sostegno degli enti del Terzo settore
1. La dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti
del Terzo settore, di cui all'articolo 13-quaterdecies del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementata di 60 milioni
di euro per l'anno 2021. A valere sul Fondo di cui al primo periodo,
una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e' destinata al
riconoscimento di un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa
di 20 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite massimo
di spesa, in favore degli enti non commerciali di cui al titolo II,
capo III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonche' delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella
relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel
territorio dello Stato e che svolgono attivita' di prestazione di
servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno,
semiresidenziale e residenziale, in favore di anziani non
autosufficienti o disabili, ancorche' svolte da enti pubblici ai
sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 1 quinquies
Sostegno economico delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza
1. Al fine di assicurare, nel limite di spesa di cui al presente
comma, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza un
sostegno economico utile a garantire la continuita' nell'erogazione
delle prestazioni, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione
di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo
di spesa.
2. Nel limite di spesa di cui al comma 1, e' riconosciuto, a titolo
compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 in
ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un contributo
straordinario in favore di ciascuna delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, sulla base dei seguenti parametri:
a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali;
b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione individuale
per gli ospiti e gli operatori;
c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali.
3. Il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1 tra le
regioni e le province autonome interessate e' disposto, anche al fine
del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il riparto tra le regioni e le
province autonome interessate e' effettuato in proporzione al numero
di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza presenti nel
relativo territorio. Con il decreto di cui al primo periodo sono
individuati i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi straordinari di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.
Art. 1 sexies
Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione
agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione
1. Il comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
e' sostituito dal seguente:
«3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di
quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e
il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli
articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo
16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1,
commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato
tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se
effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni
dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del
2018:
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il
28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il
31 maggio 2020;
c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza
il 31 luglio 2020;
d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il
30 novembre 2020;
e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza
il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021».
Art. 1 septies
Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali
nei contratti pubblici
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni
materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno
2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili rileva, entro il
31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in
aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel
primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai
commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti
regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni
dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice,
determinate al netto delle compensazioni eventualmente gia'
riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno
2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).
3. La compensazione e' determinata applicando alle quantita' dei
singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al
30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi
prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla
data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente
all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a
piu' anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore
presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la
procedura e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro
quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento
accerta con proprio provvedimento il credito della stazione
appaltante e procede a eventuali recuperi.
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni
precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti
adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216,
comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei
limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per
imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le
somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le
eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresi',
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non
ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i
quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i
certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure
contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata
disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei
soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice,
ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo
164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero
affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui
al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si
provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro,
che costituisce limite massimo di spesa, con le modalita' di cui al
comma 8 del presente articolo.
8. Per le finalita' di cui al comma 7, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e'
istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di
100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo,
garantendo la parita' di accesso per le piccole, medie e grandi
imprese di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi
diritto, nell'assegnazione delle risorse.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 2
Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse
1. Al fine di favorire la continuita' delle attivita' economiche
per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sia stata
disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni, nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e'
istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno delle attivita'
economiche chiuse», con una dotazione di 140 milioni di euro per
l'anno 2021.
2. I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono
determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma
1, sulla base dei criteri individuati, tenendo conto delle misure di
ristoro gia' adottate per specifici settori economici nonche' dei
contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dell'articolo 1 del presente
decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Con il medesimo decreto si provvede altresi' ad individuare
modalita' di erogazione della misura tali da garantire il pagamento
entro i successivi trenta giorni.
3. I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive
modificazioni.
4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 140
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
77.
4-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementata di 50 milioni di
euro per l'anno 2021 al fine di provvedere, nel limite di spesa
autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto di
spesa massima, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento,
dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, delle fiere nonche' al ristoro dei
soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di
allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei
ricavi derivante da attivita' riguardanti fiere e congressi.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.
4-quater. L'efficacia delle disposizioni del comma 4-bis e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
Art. 2 bis
Incremento della dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell'usura
1. La dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo
1996, n. 108, e' integrata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.
Art. 3
Incremento delle risorse
per il sostegno ai comuni a vocazione montana
1. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.
69, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
L'incremento di cui al primo periodo e' assegnato alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quote determinate
dalla tabella seguente, per essere erogato in favore delle imprese
turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati
all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio
provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro
interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresi' a
definire criteri e modalita' di assegnazione dei contributi a titolo
di ristoro.
Parte di provvedimento in formato grafico
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2-bis. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della loro
destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere
locale, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di
inno-tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di
sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli
impianti di innevamento programmato. Le medesime risorse sono
ripartite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
2-ter. Per l'anno 2021, per far fronte alle esigenze connesse
all'incidente della funivia del Mottarone, e' assegnato un contributo
di 0,5 milioni di euro ai comuni di Stresa e Omegna, proporzionato al
numero degli esercizi presenti nella porzione del rispettivo
territorio situata sulla sommita' del Mottarone e finalizzato al
ristoro delle attivita' alberghiere, di ristorazione e di bar, in
possesso di licenza annuale non stagionale alla data del 25 maggio
2021.
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter del presente
articolo, pari a 30,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Art. 3 bis
Incremento del Fondo
per il ristoro delle citta' portuali
1. All'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10
milioni di euro».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.
Art. 3 ter
Valorizzazione turistica del Paese in relazione
alle Olimpiadi invernali 2026
1. Al fine di incrementare l'attrattivita' turistica del Paese in
relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici
invernali Milano Cortina 2026, e' autorizzata la spesa di 35 milioni
di euro per l'anno 2021. Con uno o piu' decreti del Ministro del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province
autonome interessate, sono individuati gli interventi per le
infrastrutture sportive da finanziare, con l'indicazione del Codice
unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, e del relativo cronoprogramma. Il monitoraggio
sull'attuazione degli interventi infrastrutturali e' eseguito ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 35 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.
Art. 4
Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 30 aprile 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021».
2. Ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione,
con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo
periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del
presente decreto, nonche' agli enti non commerciali, compresi gli
enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 28 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni
versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio
2021. Ai soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito
d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile
2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento
rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31
marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei
requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019.
2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche alle
imprese esercenti attivita' di commercio al dettaglio, con ricavi
superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta
antecedente a quello della data di entrata in vigore del presente
decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno
dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso
tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30
per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31
marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei
requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019. Alle imprese di cui al
presente comma il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nelle
misure del 40 per cento e del 20 per cento.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del
presente articolo, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro
1.910,6 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
77.
Art. 4 bis
Modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.
69
1. L'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 6-novies (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle
locazioni commerciali). - 1. Le disposizioni del presente articolo
sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione
dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei
casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione
del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante
dalle restrizioni sanitarie, nonche' dalla crisi economica di taluni
comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi
pandemica in atto.
2. Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di
accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di
sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti
delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19
ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di
carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in
funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il
locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in
buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione
per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
esclusivamente ai locatari esercenti attivita' economica che abbiano
registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30
giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso
tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attivita' sia stata
sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche
non consecutivi a partire dall'8 marzo 2020».
Art. 4 ter
Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore
dei proprietari locatori
1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in
locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore
l'emissione di una convalida di sfratto per morosita' entro il 28
febbraio 2020, la cui esecuzione e' sospesa sino al 30 giugno 2021,
e' riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento
dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto.
L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio
delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione
ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione
di una convalida di sfratto per morosita' successivamente al 28
febbraio 2020, la cui esecuzione e' sospesa fino al 30 settembre 2021
o fino al 31 dicembre 2021.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della
prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16
giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti
dai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di
euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le modalita' relative
al riparto del fondo di cui al presente comma.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 115 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 5
Proroga della riduzione degli oneri
delle bollette elettriche
1. La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche
connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, prevista
dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
trova applicazione con le medesime modalita' ivi previste anche per
il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra
il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200 milioni
di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 5 bis
Misure per il settore elettrico
1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe
del settore elettrico fissate dall'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno
2021:
a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di
anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e all'articolo 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota di competenza del
Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza
del Ministero dello sviluppo economico, e' destinata nella misura
complessiva di 609 milioni di euro al sostegno delle misure di
incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza
energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 591 milioni di
euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 551 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77;
b) quanto a 429 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse
disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di
previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero
dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle
medesime amministrazioni. A tal fine le disponibilita' in conto
residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato
di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini del
trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte
dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,
destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti
sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da
reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
Art. 6
Agevolazioni Tari
1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', e' istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con
una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato
alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di
cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della
medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si
provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione
alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile
alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica
stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma
1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto
di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse
assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1
allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021,
escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della
rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in
ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile
dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di
semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti
telematici, le modalita' per l'eventuale presentazione della
comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attivita'
economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non
utilizzate per le finalita' di cui al comma 1, come certificate
nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno
2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 6 bis
Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi
1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, le parole: «con qualunque finalita'» e «, comunque,» sono
soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno
2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo
dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per
attivita' sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali,
svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per
finalita' di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti
locali territorialmente competenti non puo' essere inferiore a euro
500».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.
Art. 6 ter
Misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il
potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo
dell'alluminio piccolo e leggero
1. Al fine di assicurare il sostegno, nel limite di spesa di cui al
presente articolo, delle societa' di gestione degli impianti di
riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da
COVID-19, hanno continuato con difficolta' a operare nonostante la
crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale
riciclato, nello stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica e' istituito un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita'
di attuazione del fondo di cui al comma 1 nel rispetto del Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione
C(2020)1863 final della Commissione del 19 marzo 2020.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Art. 7
Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attivita'
economiche e commerciali nelle Citta' d'Arte e bonus alberghi
1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 160 milioni di euro.
2. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «per i beni e le attivita' culturali e per il» sono
sostituite dalla seguente «del».
3. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
e successive modifiche, dopo la parola «ricettive,» sono aggiunte le
parole: «dalle agenzie di viaggi e tour operator»
4. Per il rilancio della attrattivita' turistica delle citta'
d'arte, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
turismo un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno
2021, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni
classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e
paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti
dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanita', tenendo conto delle
riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da
destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri
storici e delle citta' d'arte. Con decreto del Ministero del turismo,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le disposizioni di attuazione
del presente comma. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al
presente comma, una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021
e' destinata in favore della citta' di Roma capitale della
Repubblica.
5. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «per i due periodi di
imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per i tre
periodi di imposta successivi»;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «degli anni 2020 e
2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 100 milioni di euro per il
2022».
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 220 milioni di
euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100
milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto
a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.
6-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 4 e' incrementata di
15 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sull'incremento di cui
al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di euro e' destinato
all'erogazione di contributi in favore dei comuni italiani che fanno
parte della rete delle citta' creative dell'UNESCO. All'onere
derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto.
6-ter. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e
a valere sul fondo di cui al secondo periodo, sono concessi
contributi in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori
turistici titolari di partita IVA non risultati beneficiari del
contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo n. 440 del 2 ottobre 2020, recante
disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di
cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
destinate a guide turistiche e accompagnatori turistici. A tale fine
il fondo di cui al citato articolo 182, comma 1, del decreto-legge n.
34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del
2020 e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
6-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma
1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'
incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
6-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26,
comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e'
incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 6-ter, 6-quater e
6-quinquies, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Art. 7 bis
Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a
carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione
1. Al comma 1 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, dopo la parola: «servizi» sono inserite le seguenti: «e di
pacchetti turistici come definiti dall'articolo 34 del codice di cui
all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,».
2. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, dopo le parole: «imprese turistico-ricettive» sono inserite le
seguenti: «, le agenzie di animazione per feste e villaggi
turistici».
3. Presso il Ministero del turismo e' istituito un fondo, con una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce
limite massimo di spesa, da destinare al sostegno delle strutture
ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di
codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate
mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attivita'
ricettiva di bed & breakfast. I criteri di riparto del fondo sono
stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine del rispetto
del limite di spesa di cui al presente comma.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7
dell'articolo 77 del presente decreto.
Art. 7 ter
Aree naturali protette
1. Sono consentiti interventi di recupero, di riconversione
funzionale e di valorizzazione di beni demaniali ad uso militare
situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni
d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere
fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso.
2. Gli Enti parco si esprimono sugli interventi di cui al comma 1
del presente articolo, anche avvalendosi del supporto tecnico
qualificato dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, previa verifica della
sostenibilita' degli impatti ambientali degli interventi proposti,
ferma restando l'acquisizione degli atti di assenso previsti dalla
parte seconda e dalla parte terza del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 8
Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonche' per altre
attivita' economiche particolarmente colpite dall'emergenza
epidemiologica
1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «limitatamente al periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020,»
sono inserite le seguenti: «ed a quello in corso al 31 dicembre
2021,»; le parole «in corso alla data di entrata in vigore del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020,» sono
sostituite dalle seguenti: «di spettanza del beneficio»; le parole:
«45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa» sono sostituite
dalle seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di
euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa»;
b) al comma 3, le parole: «in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «di maturazione»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Fermi restando i
controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti che intendono
avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la
corretta individuazione dei settori economici in cui operano i
soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1. Le
modalita', i termini di presentazione e il contenuto della
comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, con il quale sono stabilite le modalita'
per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonche' le ulteriori
disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.»;
d) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso.
2. Il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.
69, e' incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20
milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi
tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
2-bis. Per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare le filiere
e la programmazione di attivita' di progettazione, di
sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario,
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e'
istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno
2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 2-bis sono destinate ai
distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale
riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti
gia' beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, commi 157 e
158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' di
erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter, i
criteri per la selezione dei programmi e delle attivita'
finanziabili, le spese ammissibili nonche' le modalita' di verifica,
di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando
le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di
spesa di cui al citato comma 2-bis.
2-quinquies. Le risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter
sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della
Commissione, del 19 marzo 2020.
2-sexies. All'onere di cui al comma 2-bis del presente articolo,
pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 170 milioni di
euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022 si provvede ai
sensi dell'articolo 77.
Art. 8 bis
Modifica all'articolo 33-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la
vendita di fuochi artificiali
1. All'articolo 33-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, le parole: «dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021».
Art. 9
Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente della
riscossione, dei termini relativi all'imposta sul consumo dei
manufatti in plastica con singolo impiego e del termine per la
contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al
catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni
colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017
1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 aprile» sono
sostituite dalle seguenti: «31 agosto».
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo,
pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.
1-quater. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29
settembre 1999, n. 381, le parole: «svolte in regime di convenzione
con il Dipartimento della protezione civile» sono sostituite dalle
seguenti: «svolte in coordinamento con il Dipartimento della
protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV».
1-quinquies. Per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, e' assegnato
all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia un contributo di
15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 1-quater e 1-quinquies del
presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.
1-septies. Al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2023»;
b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per l'anno
2021 i soggetti beneficiari dell'esenzione dall'imposta municipale
propria di cui al secondo periodo hanno diritto al rimborso della
prima rata dell'imposta relativa all'anno 2021, versata entro il 16
giugno 2021».
1-octies. Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, dopo le parole: «ciascuno degli anni 2019 e
2020» sono inserite le seguenti: «e nel limite massimo complessivo di
1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».
1-novies. Agli oneri derivanti dai commi 1-septies e 1-octies, pari
a 1,55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli
adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1°
maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base dei medesimi; restano altresi' acquisiti, relativamente ai
versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi
di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' le
sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27,
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli
accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto
periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo
152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate
nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153,
comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
3. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole: «dal 1° luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal
1° gennaio 2022».
4. All'articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2022».
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «50 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «70 per cento, previa certificazione del
Commissario straordinario relativamente all'effettivo avvio delle
operazioni di recupero nel sito interessato».
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 379,9
milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni di euro per l'anno
2022 e 20,1 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di
indebitamento netto e di fabbisogno, in 1.114,8 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 9 bis
Differimento della TARI
1. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge
le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 9 ter
Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici
di affidabilita' fiscale
1. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di
cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e
che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di
imposta regionale sulle attivita' produttive e da quelle dell'imposta
sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in
deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che
presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale, compresi quelli che adottano il
regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui
all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, nonche' ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e
imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al
comma 1 del presente articolo.
Art. 10
Misure di sostegno al settore sportivo
1. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14
agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n.126, si applicano anche per le spese sostenute
durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti
sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
2. Ai fini del comma 1 e' autorizzata la spesa, per un importo
complessivo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2021, che
costituisce tetto di spesa.
3. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo
interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per
contenere la diffusione dell'epidemia di COVID-19, e' istituito, per
l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una
dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al
fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle
spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione
di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle
societa' sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno
superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle
societa' ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al
registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e
paralimpici.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalita'
ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del
contributo, i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione,
nonche' le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione
delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al
comma 3.
5. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione
delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, la dotazione del «Fondo unico per il sostegno delle
associazioni sportive e societa' sportive dilettantistiche»,
istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176, e' incrementata di 190 milioni di euro per l'anno 2021.
6. L'importo di cui al comma 5 costituisce limite di spesa ed e'
destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche che hanno sospeso
l'attivita' sportiva.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati, ai fini
dell'attuazione del comma 6, le modalita' e i termini di
presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri
di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le procedure di
verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.
8. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, puo' prestare garanzia, fino al 31 dicembre
2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo
o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidita' previste
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,
delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di
discipline olimpiche e paralimpiche, e delle societa' sportive
professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato
derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del
fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. A tali fini, e'
utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che e' incrementato con una
dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse
sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato
all'Istituto per il Credito Sportivo per la gestione del
summenzionato comparto, per essere utilizzate in base al fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
9. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi,
fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per
il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di
liquidita' di cui al comma 8, secondo le modalita' stabilite dal
Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito
Sportivo. Per tale funzione e' utilizzato, nei limiti della sua
dotazione, il comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, incrementato di 13 milioni di
euro per l'anno 2021.
10. Le garanzie di cui al comma 8 sono rilasciate, a titolo
gratuito, alle seguenti condizioni:
a) le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre 2021, in
favore di soggetti che non abbiano gia' pienamente utilizzato la loro
capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come documentato e
attestato dal beneficiario;
b) la garanzia copre fino al:
1) 100 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito,
della durata massima di 120 mesi, con un importo massimo garantito
per singolo beneficiario di euro 30 mila e, a decorrere dal 1° luglio
2021, fino al 90 per cento;
2) 90 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito,
della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per
singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e fino ad un massimo
di 5 milioni di euro;
c) a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla
precedente lettera b), numero 2) sono concesse nella misura massima
dell'80% e il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie e'
innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla
precedente lettera b), numero 2), aventi durata non superiore a 72
mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della
durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, puo'
essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo restando il
predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione
finanziaria.»;
d) la garanzia non puo' essere concessa a imprese che si
trovavano gia' in difficolta' il 31 dicembre 2019, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,
del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento
(UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, salvo che si tratti di
microimprese o piccole imprese che risultavano gia' in difficolta' al
31 dicembre 2019, purche' non siano soggette a procedure concorsuali
per insolvenza;
e) l'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie di cui al
presente comma non puo' superare, alternativamente:
1) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel
2019;
2) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per
costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e
medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese;
tale fabbisogno e' attestato mediante apposita autocertificazione
resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
11. Gli impegni per il rilascio di garanzie assunti sulla base
dell'incremento della dotazione del comparto di garanzia ai sensi dei
commi 8, 9 e 10 e del rifinanziamento per 30 milioni di euro operato
dall'articolo 31, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
non superano l'importo complessivo massimo di euro 225.000.000,00. I
benefici accordati ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19» non superano le soglie ivi
previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da
qualunque soggetto erogate, di cui i soggetti beneficiari di cui al
comma 9 hanno beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1.
12. L'efficacia delle misure di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 e'
subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
13. Sono a carico dell'Istituto per il credito sportivo gli
obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato
previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all'articolo
14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
13-bis. Le risorse destinate alla societa' Sport e salute Spa ai
sensi del comma 630 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono incrementate di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, anche in considerazione dello svolgimento delle
attivita' preparatorie dei Campionati europei di nuoto che si
svolgeranno a Roma nell'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo
sono destinate a interventi di riqualificazione degli impianti
natatori situati all'interno del complesso del Parco del Foro italico
e delle aree e manufatti a essi connessi.
13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis del presente
articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
?13-quater. Ai decreti legislativi emanati in attuazione della
legge 8 agosto 2019, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli
articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2022»;
b) all'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
al comma 1, alinea, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023»;
c) all'articolo 15-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
37, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2023»;
d) all'articolo 12-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
38, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2023»;
e) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
39, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «31 agosto 2022»;
f) all'articolo 43-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
40, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2022».
13-quinquies. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 39, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Alla domanda e' allegata la documentazione attestante:
a) la ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice
fiscale ed eventuale partita IVA dell'associazione o societa'
sportiva dilettantistica;
b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
c) la data dello statuto vigente;
d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e
le attivita' sportive, didattiche e formative;
e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e
della durata dell'organo amministrativo e delle generalita' del
legale rappresentante e degli amministratori;
f) i dati dei tesserati.
3. Ogni associazione e societa' sportiva dilettantistica trasmette,
in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una
dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2,
l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica
intervenuta nell'anno precedente.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'autorita' di Governo delegata in materia di sport possono essere
rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando
requisiti ulteriori».
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 409 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 369 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi
dell'articolo 77;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi
dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Art. 10 bis
Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo
1. Alle associazioni e alle societa' sportive iscritte nel registro
del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di
promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione
di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, e'
riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di
spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di
spesa, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
31 gennaio 2020, e successive proroghe, per la gestione e la
manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui
utilizzo e' stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia
di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle
attivita' sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'autorita' di Governo competente in materia di sport, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuati le modalita' e i
termini di presentazione delle richieste di erogazione del
contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalita' di
erogazione del contributo stesso.
2. Per l'anno 2021 e' riconosciuto un contributo a fondo perduto,
nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, in favore degli
organizzatori di eventi del campionato del mondo MotoGP,
limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti
dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico disposto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e
dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorita' di
Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla
data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del
presente comma.
3. A favore della societa' Sport e salute Spa e' autorizzata la
spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di finanziare,
nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il
progetto «Sport nei parchi», promosso dalla medesima societa',
d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.
Art. 10 ter
Proroga delle concessioni di impianti sportivi
per le associazioni sportive dilettantistiche
1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere
le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro
colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a
tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni
demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero
in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31
dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio
economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle
procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative».
Art. 11
Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione
1. La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' incrementata di
1,2 miliardi di euro per l'anno 2021.
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 400 milioni di
euro per l'anno 2021, per le finalita' di cui alla lettera d) del
medesimo comma. Sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto di
cui al presente comma le richieste di sostegno alle operazioni di
patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge.
3. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), primo periodo, la parola «cinquanta»
e' sostituita dalla seguente: «dieci» e dopo le parole «dalla legge
29 luglio 1981, n. 394,» sono inserite le seguenti: «quale incentivo
da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche
finalita' o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari,» e
dopo la parola «criteri» e' inserita la seguente: «selettivi»;
b) al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo la parola
«concessi» sono inserite le seguenti: «tenuto conto delle risorse
disponibili e»;
c) al comma 1, lettera d), dopo il secondo periodo e' aggiunto,
in fine, il seguente: «Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a
fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per cento
dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse
disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di
finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni
stabilite con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni»;
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.600 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 11 bis
Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento
elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito
d'imposta POS
1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti
effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici
disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, e' sospeso
per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del
predetto decreto.
2. L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica
per i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), del
medesimo regolamento.
3. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo 6,
comma 2, lettere a) e c), sono erogati, rispettivamente entro il 30
novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una
graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza
del termine per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A.
ai sensi dell'articolo 10, comma 5»;
b) all'articolo 10:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto
per il periodo sperimentale di cui all'articolo 7, l'aderente puo'
presentare reclamo entro centoventi giorni successivi alla scadenza
del termine previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma
5. Per quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6, comma 2,
lettere a) e c), l'aderente puo' presentare reclamo avverso la
mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi
a disposizione dagli issuer convenzionati del rimborso cashback e del
rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al
termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c),
e rispettivamente entro il 29 agosto 2021 ed entro il 29 agosto
2022»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo dell'aderente, sulla base
del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma,
entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per
presentare il reclamo ai sensi del comma 2»;
c) all'articolo 11:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene
nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni per il periodo di
cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di euro
1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera c) del medesimo
comma. Qualora le predette risorse finanziarie non consentano il
pagamento integrale del rimborso spettante, questo e'
proporzionalmente ridotto»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8
avviene nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei
periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Qualora le
predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del
rimborso spettante, questo e' proporzionalmente ridotto».
4. Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di
accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto
accredito del rimborso cashback nel periodo sperimentale previsto
dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono erogate
nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per l'anno
2021.
5. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle
finanze con le societa' PagoPA S.p.a. e Consap S.p.A. ai sensi
dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, sono modificate per tenere conto della sospensione di
cui al comma 1 del presente articolo.
6. Per l'anno 2022 e' istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una
dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al
finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori
sociali. I predetti interventi sono disposti con appositi
provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al
primo periodo.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, incompatibili
con le disposizioni del presente articolo.
8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75 milioni di euro
per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rivenienti dal comma 1.
9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia e
delle finanze effettua rilevazioni periodiche relative all'utilizzo
degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto
informativo fornito dalla Banca d'Italia.
10. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021
al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli
esercenti attivita' di impresa, arte o professione, che effettuano
cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di
consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel
rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma
3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di
pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo».
11. Al capo I del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis (Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o
l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico
e per il collegamento con i registratori telematici). - 1. Agli
esercenti attivita' di impresa, arte o professione che effettuano
cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di
consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022,
acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di
pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da
stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, spetta un credito d'imposta, parametrato al costo di acquisto,
di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonche' alle spese
di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento
tecnico tra i predetti strumenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, nel limite
massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:
a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al
periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a
200.000 euro;
b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al
periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000
euro e fino a 1 milione di euro;
c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al
periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione
di euro e fino a 5 milioni di euro.
3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell'anno
2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di
pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito
d'imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto,
nelle seguenti misure:
a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al
periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a
200.000 euro;
b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al
periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000
euro e fino a 1 milione di euro;
c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al
periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione
di euro e fino a 5 milioni di euro.
4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al
sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I
crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura».
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11,
valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
13. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al
presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche,
secondo le modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, conseguentemente, ad assumere
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le
esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del medesimo Ministero, nei limiti della vigente
dotazione organica, un contingente di personale pari a cinquanta
unita' da inquadrare nel livello iniziale dell'area III del comparto
funzioni centrali.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13 del presente
articolo, pari a 388.412 euro per l'anno 2021 e a 2.330.469 euro
annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
15. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al
presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto
dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di
dieci unita' di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027.
Una quota parte, non inferiore a otto unita' di personale, e'
riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 2003, n. 227. Per i medesimi anni di cui al primo periodo del
presente comma, in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del
comma 1 del citato articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 227 del 2003, presso la struttura ivi
prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello
dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di
gabinetto. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata
la spesa di 547.279 euro per l'anno 2021 e di 1.094.558 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
16. La dotazione finanziaria destinata all'indennita' prevista
dall'articolo 7, comma 7, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, anche per le
esigenze di cui al comma 15, secondo periodo, del presente articolo,
e' incrementata di 250.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
17. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15 e 16, pari a
797.279 euro per l'anno 2021 e a 1.594.558 euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
18. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 19
giugno 2019, n. 56, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
asseverate dai relativi organi di controllo».
Art. 11 ter
Semplificazione e rifinanziamento
della misura «Nuova Sabatini»
1. Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi
agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese
previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle
domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio
2021 per le quali sia stata gia' erogata in favore delle imprese
beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo
criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi
del comma 2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti
in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle
imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche
amministrative propedeutiche al pagamento.
2. Per le necessita' derivanti dal comma 1 e al fine di assicurare
continuita' alle misure di sostegno agli investimenti produttivi
delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di
spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 e' integrata di 425
milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
Art. 11 quater
Disposizioni in materia
di Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a.
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n.
2, le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 16 dicembre 2021».
2. Nelle more della decisione della Commissione europea prevista
dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
nonche' della conseguente modifica del programma in corso di
esecuzione di cui al comma 4 del presente articolo, l'Alitalia -
Societa' Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in
amministrazione straordinaria sono autorizzate alla prosecuzione
dell'attivita' di impresa, compresa la vendita di biglietti, che si
intende utilmente perseguita anche ai fini di cui all'articolo 69,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
3. A seguito della decisione della Commissione europea di cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in
conformita' al piano industriale valutato dalla Commissione stessa,
l'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner
S.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante
trattativa privata, al trasferimento, alla societa' di cui al citato
articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono
in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del
piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99,
dirette, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del
2019, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, al
trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con
il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della
Commissione europea.
4. I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma
della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo
alla decisione della Commissione europea di cui al citato articolo
79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020. A tal fine possono
procedere all'adozione, per ciascun ramo d'azienda oggetto di
cessione, di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti
dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le
modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di
autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche dopo la
scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono
prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami
d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3. La
stima del valore dei complessi oggetto della cessione puo' essere
effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato
dall'organo commissariale, previo parere del comitato di
sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni dalla
richiesta.
5. Il programma di cui al comma 4 del presente articolo puo' essere
autorizzato, in quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a
prescindere dalle verifiche di affidabilita' del piano industriale
previste dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, che potranno non essere effettuate dall'amministrazione
straordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte
della Commissione europea del piano medesimo.
6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i Commissari
straordinari dell'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e
dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria
possono procedere, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis,
quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al pagamento
degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attivita'
d'impresa di ciascuno dei rami del compendio aziendale nonche' di
tutti i costi di funzionamento della procedura che potranno essere
antergati ad ogni altro credito.
7. I Commissari straordinari dell'Alitalia - Societa' Aerea
Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione
straordinaria, ferma restando la disciplina in tema di rapporti di
lavoro, sono autorizzati a sciogliere i contratti, anche ad
esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non
interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano oggetto di
trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che
non risultino piu' funzionali alla procedura.
8. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla
decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma
4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito
richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270. A far data dal decreto di revoca dell'attivita'
d'impresa dell'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e
dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che
potra' intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i
compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione
straordinaria prosegue con finalita' liquidatoria, i cui proventi
sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione
dei crediti verso lo Stato.
9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e' istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per
l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli
di viaggio e di voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in
conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del
trasferimento dei complessi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo
e' erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al
contraente un analogo servizio di trasporto ed e' quantificato in
misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalita' attuative
sono stabilite con provvedimento del Ministero dello sviluppo
economico che provvede al trasferimento all'Alitalia - Societa' Aerea
Italiana S.p.a. e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione
straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia
conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 11 quinquies
Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese
di medie dimensioni
1. Fermi restando i requisiti, i criteri e le condizioni previsti
dall'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa - Invitalia e' autorizzata a effettuare entro il 31 dicembre 2021
la sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al comma 18 del
predetto articolo 26, limitatamente alle istanze presentate entro il
30 giugno 2021.
2. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento del
relativo apporto sono effettuati entro i limiti della dotazione del
Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12 dell'articolo 26 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. L'efficacia del presente articolo e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 11 sexies
Modifiche al comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, in materia di contrasto della deindustrializzazione
1. Al primo periodo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e impoverimento del tessuto produttivo e
industriale» sono soppresse;
b) le parole: «da destinare ai comuni dei» sono sostituite dalle
seguenti: «da destinare in pari misura ai consorzi industriali
ricadenti nei».
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.
Art. 11 septies
Misure per il sostegno al settore pirotecnico
1. Al fine di promuovere la fruizione di spettacoli pirotecnici da
parte di privati, nello stato di previsione del Ministero della
cultura e' istituito il Fondo per gli spettacoli pirotecnici, con una
dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del
Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
definite le modalita' di attuazione del presente articolo, nel limite
della dotazione del Fondo di cui al primo periodo, che costituisce
limite massimo di spesa.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concesse nel
rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui
alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo
2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.
Titolo IIMISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE
Art. 11 octies
Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti
le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle
famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 120-quaterdecies e' inserito il seguente:
«Art. 120-quaterdecies.1 (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore
puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in
parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione
del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli
interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»;
b) il comma 1 dell'articolo 120-noviesdecies e' sostituito dal
seguente:
«1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si
applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter e
120-quater»;
c) l'articolo 125-sexies e' sostituito dal seguente:
«Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore puo'
rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla
riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto,
degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del
credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la
riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi,
indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della
proporzionalita' lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove
non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo
ammortizzato.
3. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario
del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti
dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato
al consumatore relativa al compenso per l'attivita' di
intermediazione del credito.
4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un
indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi
direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.
L'indennizzo non puo' superare l'1 per cento dell'importo rimborsato
in anticipo, se la vita residua del contratto e' superiore a un anno,
ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del
contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo
non puo' superare l'importo degli interessi che il consumatore
avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
5. L'indennizzo di cui al comma 4 non e' dovuto:
a) se il rimborso anticipato e' effettuato in esecuzione di un
contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di
credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si
applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica
fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero
debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000 euro».
2. L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente
articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni
dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle
disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia
vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
Art. 12
Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo
termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di
investimento
1. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo
termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a
499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione o di programmi di investimenti, sono applicate le
seguenti misure:
a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti e'
innalzato a euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non
superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per cento a
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di
investimenti;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione
economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del
portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la
probabilita' di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base
dei propri modelli interni;
e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota non superiore
all'80 per cento della tranche junior del portafoglio di
finanziamenti;
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non puo'
superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di
finanziamenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio
garantito, il Fondo copre l'80 per cento della perdita registrata sul
singolo finanziamento;
h) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di
finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti
richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potra' comunque
superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del
Fondo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 sono destinati
complessivamente 1.000 milioni di euro. Allo scopo la dotazione del
Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementata di 1.000
milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai
sensi dell'articolo 77.
Art. 12 bis
Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle societa'
di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del
patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati
1. All'articolo 71, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, le parole: «fino ad ulteriori tre mesi e comunque non oltre il
31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2021».
Art. 13
Misure per il sostegno alla liquidita' delle imprese
1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis le parole
«30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole «non
superiore a 6 anni» sono aggiunte le seguenti «ovvero al maggior
termine di durata previsto dalla lettera a-bis)»;
c) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a), e' inserita la
seguente:
«a-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione
europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e
1-bis.1 del presente decreto e' innalzata a 10 anni. Su richiesta
delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni,
gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del
presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di
10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a
10 anni ai sensi della presente lettera a-bis). Le commissioni
annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione
delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto saranno
determinate in conformita' alla Comunicazione della Commissione
europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa
notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato
sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.»;
d) all'articolo 1, comma 14-ter, le parole «trenta per cento»
sono sostituite dalle parole «quindici per cento». Tale previsione si
applica anche alle operazioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
e) all'articolo 1-bis.1, le parole «30 giugno 2021» sono
sostituite dalle parole «31 dicembre 2021» e, al secondo periodo, le
parole «lettera l)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere i) e
l)»;
f) all'articolo 13, comma 1, lettera c), al primo periodo, dopo
le parole: «con durata fino a 72 mesi» sono aggiunte le seguenti:
«ovvero del maggior termine di durata previsto dalla lettera c-bis).
A decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla presente
lettera sono concesse nella misura massima dell'80 per cento»;
g) all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la
seguente:
«c-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione
europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie di
cui alla lettera c) garantibili dal Fondo e' innalzato a 120 mesi.
Per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata
non superiore a 72 mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di
prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto
finanziatore, puo' essere richiesta la pari estensione della
garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di
durata dell'operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della
Commissione europea.».
h) all'articolo 13, comma 1, lettera m) dopo le parole «con
copertura al 100 percento» sono aggiunte le seguenti: «e, a decorrere
dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 per cento,» e dopo le parole
«con durata analoga al finanziamento» e' inserito il seguente
periodo: «A decorrere dal 1° luglio 2021, per i finanziamenti con
copertura al 90 per cento, puo' essere applicato un tasso di
interesse diverso da quello previsto dal periodo precedente»;
i) all'articolo 13, comma 12-bis, le parole «Fino al 31 dicembre
2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».
2. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2021».
3. All'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e
non superiore a 499» sono sostituite dalle seguenti «imprese con un
numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base
delle unita' di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di
imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese,
piccole e medie imprese».
4. All'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, al primo periodo, dopo le parole «per finanziamenti
sotto qualsiasi forma» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi
portafogli di finanziamenti,».
5. Per le finalita' di cui ai commi 1, lettere da f) a i), e 2, la
dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementata di
euro 1.860.202.000 per l'anno 2021.
6. Sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021. Le
predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria
centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie.
7. All'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.
225, le parole «La garanzia dell'ISMEA e' concessa a titolo gratuito,
nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai
regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de
minimis» sono sostituite dalle seguenti: «La garanzia dell'ISMEA e'
concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE)
nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e successive
modifiche e integrazioni».
7-bis. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e
altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia
esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021
al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le
constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al
30 settembre 2021 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' riscosso.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.940,202
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
77.
Art. 13 bis
Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in
materia di sostegno alla liquidita' delle imprese
1. Alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «per l'estensione
delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto» sono
inserite le seguenti: «e la durata effettiva delle garanzie
medesime».
Art. 14
Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione
di partecipazioni in start up innovative
1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e
c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate
da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al
capitale di imprese start up innovative di cui all'articolo 25, comma
2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, acquisite
mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31
dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a
imposizione. Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono
agevolati gli investimenti di cui agli articoli 29 e 29-bis del
decreto-legge n. 179 del 2012.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
plusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da
persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al
capitale di piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, acquisite mediante
sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre
2025 e possedute per almeno tre anni. Al fine dell'esenzione di cui
al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo
4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015.
3. Non sono soggette a imposizione le plusvalenze di cui
all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche,
derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societa' di
cui agli articoli 5, escluse le societa' semplici e gli enti ad esse
equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico,
qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento,
siano reinvestite in imprese start up innovative di cui all'articolo
25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, o in piccole
e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, mediante la sottoscrizione del capitale sociale
entro il 31 dicembre 2025.
4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo
Economico.
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «15 novembre 2021»;
b) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «15 novembre 2021».
5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in
7,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,8 milioni di euro per l'anno
2023, 9,5 milioni di euro per l'anno 2024, 29,6 milioni di euro per
l'anno 2025, 43,9 milioni di euro per l'anno 2026, 29,7 milioni di
euro per l'anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni
2028 e 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 14 bis
Imposta di consumo sui prodotti succedanei
dei prodotti da fumo per l'anno 2021
1. Al fine di sostenere la filiera italiana dei prodotti liquidi da
inalazione senza combustione, al primo periodo del comma 1-bis
dell'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «al quindici per
cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021» sono inserite le
seguenti: «fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per
cento dal 1° agosto 2021,».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui
al comma 1 del presente articolo, pari a 2.363.750 euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Art. 15
Misure per lo sviluppo di canali alternativi
di finanziamento delle imprese
1. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di
finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non
superiore a 499, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e' istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di
garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese
a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo
aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo
tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.
2. Ai fini dell'ammissibilita' alla garanzia, l'importo delle
obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro
2 milioni ed euro 8 milioni.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti le
modalita', i termini, i limiti e le condizioni per la concessione
della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo
finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni
di cartolarizzazione ammissibili nonche' le modalita' e i criteri di
loro selezione e le modalita' di coinvolgimento nell'operazione di
eventuali investitori istituzionali o professionali.
4. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di
cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro
100 milioni per l'anno 2021 e 100 milioni per l'anno 2022. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 16
Proroga moratoria per le PMI
1. Previa comunicazione delle imprese gia' ammesse, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno
previste dall'articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e
dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, da far pervenire al soggetto
finanziatore entro il 15 giugno 2021 secondo le medesime modalita' di
cui al comma 2 del suddetto articolo 56, e' prorogato il termine
delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota
capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente
sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i termini
di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.
2. La presente disposizione opera in conformita' all'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
3-bis. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 24 del testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per
l'anno 2022 nel caso in cui le societa' partecipate abbiano prodotto
un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019».
Art. 17
Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato
1. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo
il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Gli interventi del
Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni previste dal
quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come
definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati entro il
31 dicembre 2021.».
2. All'articolo 27, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, dopo le parole «possono esserlo», sono inserite
le seguenti «, in alternativa all'apporto di liquidita',».
2-bis. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «sono investiti» sono inserite le seguenti: «, a
cura della societa' Poste italiane Spa,»;
b) le parole: «a cura di Poste Italiane Spa» sono soppresse;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', nel limite
del 30 per cento di tale ultima quota, in crediti d'imposta, cedibili
ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero in altri
crediti d'imposta cedibili ai sensi della normativa vigente».
Art. 18
Recupero dell'IVA su crediti non riscossi
nelle procedure concorsuali
1. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole «o per mancato pagamento in tutto o in
parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive
individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato
ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo
regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese»
sono soppresse;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. La
disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato
pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del
cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e' assoggettato a una
procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo
di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel
registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo
67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste
infruttuose.»;
c) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di
procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a).»;
d) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Nel caso in
cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il
corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la
disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o
committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta
corrispondente alla variazione in aumento.»;
e) al comma 8, le parole «ai commi 2, 3 e 5» sono sostituite
dalle seguenti «ai commi 2, 3, 3-bis e 5»;
f) dopo il comma 10, e' inserito il seguente comma: «10-bis. Ai
fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la
procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi.»;
g) al comma 12, le parole «ai fini del comma 2» sono sostituite
dalle seguenti «ai fini del comma 3-bis, lettera b),».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a),
e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle
modifiche apportate dal comma 1 si applicano alle procedure
concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in
340 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
Art. 18 bis
Disposizioni in materia di aliquota ridotta
dell'imposta sul valore aggiunto
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, per fronteggiare gli
effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta
dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte I,
numero 4), e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, negli animali vivi
destinati all'alimentazione umana sono compresi anche gli animali
vivi ceduti per l'attivita' venatoria.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.
Art. 19
Proroga degli incentivi per la cessione
di crediti e ACE innovativa 2021
1. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021»;
b) al comma 1, dopo le parole «2 miliardi di euro» sono aggiunte
le seguenti parole «per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
2. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio
rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta
precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma
287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' pari al
15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente
comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un
ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo
del patrimonio netto risultante dal bilancio.
3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, valutato
mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 2
corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo
comma 2, puo' essere alternativamente fruita tramite riconoscimento
di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento
nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta
puo' essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle
entrate da effettuarsi ai sensi del comma 7, secondo le modalita'
stabilite al comma 6, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto
versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla
rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo
alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a
riserva l'utile di esercizio.
4. Nel caso di applicazione del comma 3, qualora la differenza tra
la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo
d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si
e' usufruito del credito d'imposta ai sensi del comma 3, il credito
d'imposta e' restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora
nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore
rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta e'
restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la
variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto
a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2021, il credito
d'imposta e' restituito in proporzione alla differenza tra la
variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021
rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito
nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della
variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto
del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.
5. Nel caso di mancata applicazione del comma 3, qualora la
variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore
rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta
precedente, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi
e' aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza
tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla
chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla
chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel secondo periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la
variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto
a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2021, il reddito
complessivo ai fini dell'imposta sui redditi e' aumentato di un
ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in
aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla
chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale
aumento del reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi
effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della
determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi
precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto
risultante dal bilancio.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 3 non e' produttivo di
interessi. Puo' essere utilizzato, senza limiti di importo, in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, oppure puo' essere chiesto a rimborso. In
alternativa, il credito d'imposta puo' essere ceduto, con facolta' di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed e' usufruito
dal cessionario con le stesse modalita' previste per il soggetto
cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale
utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura
maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui
al comma 3 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle
entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti le
modalita', i termini di presentazione e il contenuto della
comunicazione nonche' le modalita' attuative per la cessione del
credito.
8. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
le parole «e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo
competente per legge, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021,» sono
sostituite dalle seguenti: «qualora il progetto sia stato approvato
dall'organo amministrativo competente delle societa' partecipanti, in
caso di fusioni e scissioni, o l'operazione sia stata deliberata
dall'organo amministrativo competente della conferente, in caso di
conferimenti, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021,».
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.881,2
milioni di euro per l'anno 2021, 5,28 milioni di euro per l'anno
2022, 106,64 milioni di euro per l'anno 2023, 2,02 milioni di euro
per l'anno 2024, 1,57 milioni di euro per l'anno 2025, 1,13 milioni
di euro per l'anno 2026, 0,75 milioni di euro per l'anno 2027, 0,43
milioni di euro per l'anno 2028, 0,40 milioni di euro per l'anno
2029, 0,29 milioni di euro per l'anno 2030, 40,58 milioni di euro per
l'anno 2031, 0,24 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,25 milioni di
euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 19 bis
Proroga degli incentivi per le societa' benefit
1. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Tra i costi di costituzione o trasformazione di cui al
comma 1 sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro
delle imprese nonche' le spese inerenti all'assistenza professionale
e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla
costituzione o alla trasformazione in societa' benefit. L'importo
massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 e' fissato
in 10.000 euro per ciascun contribuente».
Art. 20
Modifiche alla disciplina del credito d'imposta
per beni strumentali nuovi
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il
comma 1059, e' aggiunto il seguente:
«1059-bis. Per gli investimenti in beni strumentali materiali
diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e
fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del
comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non
inferiore a 5 milioni di euro e' utilizzabile in compensazione in
un'unica quota annuale.».
2. All'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: «a 3.976,1 milioni di euro per l'anno 2021, a
3.629,05 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.370,18 milioni di euro
per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«, a 5.280,90 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.012,95 milioni di
euro per l'anno 2022, a 2.699,68 milioni di euro per l'anno 2023, a
2.063,97 milioni».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.304,80
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
77.
Art. 21
Fondo di liquidita' per il pagamento dei debiti commerciali degli
enti territoriali
1. La dotazione del «Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», di cui
all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e'
incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento
e' attribuito alla «Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e
delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli
finanziari e sanitari». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
2. Al fine di garantire l'immediata operativita' del Fondo di cui
al comma 1, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con
la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un addendum alla convenzione
sottoscritta, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e trasferisce l'importo attribuito alla «Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi
ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome
per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» al corrispondente
conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai
sensi del medesimo articolo 115 del decreto-legge n. 34 del 2020. Per
le finalita' di cui alla predetta Sezione, la Cassa depositi e
prestiti S.p.A. e' autorizzata a effettuare operazioni di prelievo e
versamento sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale
dello Stato. Nell'addendum alla convenzione sono definiti, tra
l'altro, criteri e modalita' per l'accesso da parte degli enti locali
e delle regioni e province autonome alle risorse della Sezione,
secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore
generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero
dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti
S.p.A., nonche' i criteri e le modalita' di gestione da parte di
Cassa depositi e prestiti S.p.A. L'addendum alla convenzione e'
pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle
finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
3. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano che in caso di carenza di liquidita', anche a
seguito del protrarsi della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non
possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili
maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni,
forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali,
possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo
intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 alla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidita' da destinare
ai predetti pagamenti, secondo le modalita' stabilite nell'addendum
di cui al comma 2. L'anticipazione di liquidita' per il pagamento di
debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni, forniture, appalti
e a obbligazioni per prestazioni professionali e' subordinata al
relativo riconoscimento.
4. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 3 non comportano
la disponibilita' di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma
consentono di superare temporanee carenze di liquidita' e di
effettuare pagamenti relativi a spese per le quali e' gia' prevista
idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai
sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n.
350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con
riferimento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, le
anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione,
gli enti richiedenti iscrivono nel titolo 4 di spesa, riguardante il
rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidita' di
importo pari alle anticipazioni di liquidita' accertate
nell'esercizio, non impegnabile e pagabile.
5. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai sensi
del comma 3 e' corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta
dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco
dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al
medesimo comma 3, redatta utilizzando il modello generato dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria
delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento,
verificata dall'organo di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile.
6. L'anticipazione e' concessa entro il 23 luglio 2021 a valere
sulla Sezione di cui al comma 1, proporzionalmente alle richieste di
anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme
disponibili.
7. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a rate
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata
fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del
ripristino della normale gestione della liquidita', alle condizioni
di cui al contratto tipo di cui al precedente comma 2. La rata
annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il
31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla
data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno
lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di
preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette
anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro alla data
della pubblicazione del presente decreto, con un minimo pari a zero,
e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.
8. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in
caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del
contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base
dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia
delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni
interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta
municipale propria, e, per le citta' metropolitane e le province,
all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile, derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni
concesse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano,
in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi
del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si puo'
procedere al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi
titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
9. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 3
entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione
dell'anticipazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine
di cui al primo periodo e' rilevante ai fini della misurazione e
della valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica,
attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 5, l'avvenuto
pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato
pagamento, puo' chiedere per il corrispondente importo, la
restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalita' di
cui al comma 8.
10. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 3,
gli enti utilizzano eventuali somme residue per la parziale
estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla prima
scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La
mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al
periodo precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili
e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare, ai sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni.
11. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti
territoriali delle somme anticipate dallo Stato sono annualmente
versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la
quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota
capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le
eventuali somme, di cui al comma 1, non richieste alla data del 31
dicembre 2021.
12. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma 2 e'
autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2021 cui
si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 22
Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili
ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021
1. Per l'anno 2021, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1,
primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 2
milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.607,1 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 23
Capitalizzazione societa' controllate dallo Stato
1. All'articolo 79, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e all'articolo 66 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, le parole «nell'anno 2020» sono soppresse.
Art. 23 bis
Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, in materia di morte del socio delle banche popolari
1. Al titolo II, capo V, sezione I, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
«Art. 32-bis (Morte del socio). - 1. In caso di morte del socio,
gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.
2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a
socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento
dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto
della domanda di ammissione a socio o all'accertamento
dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i
diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2.
3. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia
rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia
accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto
al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 2-ter.
Art. 32-ter (Criteri di valutazione delle azioni in caso di
rimborso). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28,
comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di
recesso, morte nel caso previsto dall'articolo 32-bis, comma 3, o
esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di
rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all'articolo
2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in cui
le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i
criteri di cui all'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice
civile».
2. All'articolo 150-bis, comma 2, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «2530, primo, secondo, terzo,
quarto e quinto comma,» sono inserite le seguenti: «2534, 2535,
secondo comma, primo periodo,».
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le banche popolari adeguano i
propri statuti sociali alle disposizioni degli articoli 32-bis e
32-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti
dal presente articolo. Anche in deroga a quanto previsto da altre
disposizioni normative o dagli statuti sociali delle banche popolari,
non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437,
primo comma, lettere f) e g), e secondo comma, lettera b), del codice
civile.
Art. 23 ter
Introduzione dell'articolo 150-quater del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di
partecipazione azionaria a banche popolari
1. Dopo l'articolo 150-ter del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' inserito il seguente:
«Art. 150-quater (Disposizioni in materia di partecipazione a
banche popolari). - 1. Le banche popolari possono emettere le azioni
previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi
previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto
sociale.
2. I soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento
anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 30, comma 2. Lo statuto
stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci
finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti, anche in deroga
ai limiti previsti dall'articolo 30, comma 1, e ne assicura la
computabilita' come capitale di qualita' primaria. L'emissione deve
essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
3. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee
delle banche popolari emittenti azioni di finanziamento e per la
validita' delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono
calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e
ai soci finanziatori.
4. Le banche popolari che versino in una situazione di
inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad amministrazione
straordinaria possono emettere le azioni di finanziamento anche in
deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo
periodo, del codice civile. Non si applicano gli articoli 2542, terzo
comma e quarto comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, e 2544,
secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile».
Art. 24
Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure
per la continuita' del trasporto aereo di linea di passeggeri
1. Il Fondo di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno
2021.
2. Al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio
di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuita'
territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione europea
sul piano di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e' concesso, per l'anno 2021, ad Alitalia -
Societa' Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e
alle altre societa' del medesimo gruppo in amministrazione
straordinaria, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un
finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro e
della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuita'
operativa e gestionale. Il finanziamento di cui al comma 1 e'
concesso, anche mediante anticipazioni di tesoreria, con
l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il
giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di
1.000 punti base, ed e' restituito alla scadenza, per capitale e
interessi, in prededuzione, con priorita' rispetto ad ogni altro
debito della procedura.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 25
Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali
1. All'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «1. I
versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi
ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n.
808, in scadenza nel 2020 e nel 2021, sono sospesi e sono effettuati,
senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione
rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre
2023 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate
mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre
2022 e dal 31 dicembre 2023.».
b) al comma 2, le parole «e di diritti di regia» sono soppresse;
c) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con
riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di
sviluppo nell'area della sicurezza nazionale, nelle more della
definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre
2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti
utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti
finanziati, puo' procedersi all'erogazione delle quote relative ai
finanziamenti gia' oggetto di liquidazione.».
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
77.
Art. 25 bis
Misure di sostegno del settore aeroportuale
1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31
dicembre 2021, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di
passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei
passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno
registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari
o inferiore a un milione di unita'. A tale fine, i gestori degli
scali aeroportuali di cui al primo periodo comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione
civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun
mese entro il giorno 25 del mese successivo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente
articolo, pari complessivamente a 5,7 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Titolo IIIMISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE
Art. 26
Disposizioni in materia di liste di attesa
e utilizzo flessibile delle risorse
1. Per le finalita' del Piano di cui all'articolo 29 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un maggior
recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in
regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali
non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020,
a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla
diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021:
a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per
acuti in regime di elezione, agli istituti gia' previsti
dall'articolo 29, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n.126;
b) per il recupero delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, agli istituti gia' previsti dall'articolo 29, comma 3,
lettere a), b) e c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle prestazioni
aggiuntive prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, opera soltanto con riferimento alle prestazioni
aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo 29 e della
presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il
raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, fermo restando il
prioritario ricorso alle modalita' organizzative di cui al comma 1,
possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di
specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi
contrattuali stipulati per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in
deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e, ferma restando la garanzia dell'equilibrio
economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando
eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. A
tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le
liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n.126, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento
delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando
l'utilizzo delle relative risorse. Le strutture private accreditate
eventualmente interessate dal periodo precedente rendicontano alle
rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attivita' effettuate
nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini della
valutazione della predetta deroga.
3. Per l'attuazione delle finalita' di cui ai commi 1, 2 e 6-bis le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le
risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29,
comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche' quota
parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano utilizzate per
le finalita' indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, secondo le
modalita' indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste
d'attesa opportunamente aggiornati e dando priorita' agli utilizzi
secondo le modalita' organizzative di cui al comma 1 e solo in via
residuale alle modalita' individuate ai sensi del comma 2. Il
Ministero della salute monitora le attivita' effettuate dalle regioni
e province autonome a valere sui finanziamenti di cui al presente
comma.
3-bis. Relativamente alle prestazioni di genetica medica, clinica e
di laboratorio, considerati la rilevanza delle indagini diagnostiche
e l'ampio bacino di utenza necessario per garantire un idoneo numero
di prestazioni da parte degli operatori accreditati, e' possibile
ricorrere a forme di collegamenti in rete anche tra strutture che
operano in regioni confinanti. Al fine di garantire l'erogazione di
un livello adeguato di prestazioni di cui al periodo precedente, in
particolare a favore di pazienti fragili, e al fine di contrastare le
malattie genetiche, le regioni promuovono la possibilita' di
effettuare prelievi domiciliari da parte delle strutture di
laboratorio accreditate per le medesime prestazioni, con oneri a
carico dell'assistito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro
il 15 luglio 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione
dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno
2020 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
La relazione fornisce altresi' evidenza della coerenza tra le
prestazioni assistenziali erogate e le rilevazioni del centro di
costo dedicato contrassegnato dal codice univoco «COV 20», di cui
all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Entro
quindici giorni dalla ricezione della relazione, il Ministero della
salute verifica la completezza delle informazioni ivi contenute.
Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero
della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari
le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020
previste dai decreti-legge n. 18 del 2020, n. 34 del 2020 e n. 104
del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai
medesimi decreti, prescindendo dagli importi stabiliti dalle singole
disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento, e degli
interventi effettuati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, diversi da quelli previsti nei citati decreti, concernenti
l'effettuazione dei tamponi alla popolazione, l'acquisizione di beni
e servizi, il ricorso a contratti di somministrazione di personale e
la realizzazione di investimenti finanziati da contributi in conto
esercizio. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia
trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si
intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione
delle prestazioni assistenziali nell'anno 2021 nell'ambito delle
risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per l'anno 2021, i termini del 15 giugno e del 15 luglio, di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono differiti,
rispettivamente, al 10 agosto e al 20 settembre e i termini di cui al
comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, sono cosi' modificati:
a) i bilanci di esercizio per l'anno 2020 degli enti di cui alle
lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta
regionale entro il 15 settembre 2021;
b) il bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale per
l'anno 2020 e' approvato dalla giunta regionale entro il 15 ottobre
2021.
6. Alla copertura degli oneri, in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per l'anno 2021 si
provvede ai sensi dell'articolo 77.
6-bis. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza
di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
anche gli stabilimenti termali concorrono a fronteggiare l'emergenza
epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2. A
tale fine sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario
nazionale, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, nel limite massimo di
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, i
cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la
riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della
funzione respiratoria e cardiorespiratoria gia' riconosciuti agli
assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65
del 18 marzo 2017. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere
erogati altresi' agli assistiti che presentano postumi riconducibili
all'infezione da SARS-CoV-2.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi
dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Conseguentemente il
fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni 2021
e 2022 e' incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022.
6-quater. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale
mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica
da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' incrementato di 10 milioni di
euro per l'anno 2021.
6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-quater, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.
Art. 27
Esenzione prestazioni di monitoraggio
per pazienti ex COVID
1. Al fine di garantire la presa in carico omogenea su tutto il
territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro clinico
COVID-19 correlato, mediante un programma di monitoraggio dedicato
tale da assicurare un'attivita' clinico-diagnostica assistenziale
modulata in base alla severita' della sintomatologia presentata,
anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della
malattia, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni
di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di
assistenza, incluse nella tabella A, che forma parte integrante del
presente decreto, senza compartecipazione alla spesa da parte
dell'assistito, per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 e' garantita
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con la
frequenza massima stabilita nella tabella A, variabile in funzione
dell'evoluzione o dell'indicazione clinica, ai soli dimessi a seguito
di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
attivano i programmi di monitoraggio previsti dal comma 1, per la
presa in carico di pazienti COVID-19 di cui al comma 2, garantendo le
prestazioni e le indicazioni riportate nella tabella A.
4. In considerazione dell'esigenza di comprensione, analisi e
studio degli esiti della malattia COVID-19, particolarmente rilevanti
per gli effetti in termini di coordinamento delle risposte del
Servizio sanitario nazionale, al termine del programma di
monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero della salute effettua
studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo e'
autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 28.802.000, per l'anno
2022 di euro 24.993.000 e per l'anno 2023 di euro 4.441.000. A tal
fine e' conseguentemente incrementato, per gli anni 2021, 2022 e
2023, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al
finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali
il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, in proporzione al numero di prestazioni da erogare ai
pazienti dimessi e risultati guariti dal COVID-19 come risulta dai
dati dell'Istituto superiore di sanita' alla data del 9 maggio 2021.
La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo
e' riportata nella tabella B che costituisce parte integrante del
presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per
ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 28
Iniziative internazionali per il finanziamento
dei «beni pubblici globali» in materia di salute e clima
1. Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle
iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici
globali in materia di salute e clima e' istituito un apposito Fondo
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno
2021.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al
contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle
organizzazioni facenti parte dell'Access to COVID-19 Tools
Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo,
dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi
informali;
b) a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di
sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015, nell'ambito
delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di
sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi
intergovernativi informali.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo
77.
Art. 29
Incentivo al processo di riorganizzazione della rete
dei laboratori del Servizio sanitario nazionale
1. Al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai
processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a
metodiche automatizzate, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano favoriscono il completamento dei processi di
riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private
accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di
laboratorio, attivati mediante l'approvazione dei piani previsti
dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e inseriscono tra le strutture qualificate gli istituti di
ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di
nuova generazione (NGS). Per gli anni 2021 e 2022, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle
strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard non
oltre il 31 dicembre 2022, al fine di garantire la soglia minima di
efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni
specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, un
contributo da stabilirsi con provvedimento della regione o della
provincia autonoma, nei limiti dell'importo di cui al comma 2.
2. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano e' assegnato, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23
novembre 1996, n. 662, l'importo di 46 milioni di euro per l'anno
2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022, al cui riparto si
provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione dei Livelli di
assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, il
cronoprogramma di cui al comma 1 ai fini degli adempimenti di
competenza in materia di accesso alla quota premiale ai sensi
dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009,
n. 191. L'erogazione delle risorse di cui al comma 2 e' subordinata
all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato di cui al
primo periodo e alla relativa positiva attuazione.
Art. 30
Misure per lo sviluppo della sanita' militare e della capacita'
produttiva nel settore vaccinale e antidotico
1. Al fine di sostenere lo sviluppo della Sanita' militare, anche
attraverso la sua piena integrazione nella rete di telemedicina
nazionale, nonche' di potenziare la capacita' di intervento sul
territorio a sostegno del Sistema sanitario nazionale, e' autorizzata
la spesa di 63.249.247 euro per l'anno 2021.
1-bis. Al fine di procedere alla dematerializzazione e alla
digitalizzazione degli archivi della Sanita' militare, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
1-ter. Al fine di procedere alla dematerializzazione degli archivi
e alla digitalizzazione dei processi di lavoro del Servizio sanitario
del Corpo della guardia di finanza, e' autorizzata la spesa di 1,5
milioni di euro per l'anno 2021.
1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter del presente
articolo, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
2. Al fine di conseguire l'autonomia produttiva di anticorpi
nazionali per il contrasto al Coronavirus, di selezionati vaccini e
di specifici antidoti per il bioterrorismo, e' autorizzata la spesa
di 16.500.000 euro per l'anno 2021 per la realizzazione di un reparto
di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello
stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per le esigenze
della sanita' militare e della sanita' pubblica.
3. Per l'approvvigionamento di mezzi, dispositivi medici e presidi
igienico-sanitari e per incrementare le capacita' di prevenzione,
diagnostiche, di profilassi e di cura necessarie al fine di
affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento
dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, al Servizio
sanitario della Guardia di finanza e' altresi' assegnata la somma di
euro 2.000.000 per l'anno 2021.
4. A decorrere dal 1° maggio 2021 e fino al 31 luglio 2021, per
consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e
del compenso forfetario di impiego al personale militare medico,
paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale
operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo
svolgimento delle molteplici attivita' aggiuntive necessarie a
contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero
territorio nazionale, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa
complessiva di euro 6.502.918.
5. Per il medesimo periodo di cui al comma 4, al fine di consentire
il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del compenso
forfetario di impiego e dell'indennita' di missione al personale
militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attivita'
di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini dall'hub di
Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i
diversi punti vaccinali, nonche' a consentire l'impiego di team
vaccinali mobili per contrastare l'eccezionale diffusione del
COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 1.122.835.
6. I compensi accessori di cui ai commi 4 e 5 possono essere
corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo
10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti
dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
11 settembre 2007, n. 171.
7. All'articolo 2197-ter.1 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, e successive modificazioni, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
«3-bis. Per i posti eventualmente non coperti con il concorso di
cui al comma 1, nell'anno 2021 puo' essere bandito un ulteriore
concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2
e secondo le modalita' di cui al comma 3. Con determinazione del Capo
di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono
ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di
personale, come determinate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo
2207».
7-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto, per l'anno
2021 e' autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale
dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare in servizio a tempo determinato, con una ferma fino al 31
dicembre 2021, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali
dell'Ispettorato generale della Sanita' militare, nella misura
complessiva dei posti non coperti con le procedure di arruolamento
previste dall'articolo 19-undecies del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176, pari a:
a) 16 ufficiali medici con il grado di tenente o grado
corrispondente;
b) 7 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo.
7-ter. Agli arruolamenti di cui al comma 7-bis, ripartiti per Forza
armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, si
applicano le disposizioni dell'articolo 19-undecies, commi 2, 3, 4 e
6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
7-quater. In relazione alla specificita' del ruolo prevista
dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e ai peculiari
compiti svolti dal personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connessi anche
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021,
in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 436, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di 77 milioni di
euro annui, destinata al personale di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, per i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021.
7-quinquies. Per le medesime finalita' di cui al comma 7-quater:
a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma
996 e' sostituito dal seguente:
«996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno 2021, e' istituito un
Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro da destinare,
nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al
triennio 2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti
economici accessori»;
b) all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In
relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal
2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente
periodo»;
2) al comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «In
relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal
2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente
periodo».
7-sexies. In considerazione delle maggiori funzioni e compiti
svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio,
di monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica e del debito
pubblico, compresi i peculiari compiti connessi anche all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le risorse dei fondi per il trattamento
accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze
sono incrementate di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
7-septies. Agli oneri derivanti dal comma 7-quater, pari a 77
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, 53 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, 43 milioni di euro per
l'anno 2030 e 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196;
d) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 3.038.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021;
2) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per
1.838.400 euro per l'anno 2021, 3.861.200 euro per l'anno 2022 e
1.838.400 euro annui a decorrere dall'anno 2023;
3) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per
6.568.800 euro per l'anno 2021, 4.546.000 euro per l'anno 2022 e
6.568.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per
12.554.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
8. All'articolo 19 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del
Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con
almeno quattro anni di anzianita' di servizio, previo conseguimento
del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta
delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi
di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le
esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate
nonche' con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere
attivita' di medicina generale, subordinatamente all'espletamento
delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti
dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale- del
23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore
del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi
familiari, secondo i criteri, le modalita' e i limiti stabiliti con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della
difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle
finanze.».
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a euro 89.375.000 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 30 bis
Modifica all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, in materia di agevolazioni all'Agenzia industrie
difesa
1. All'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 13 e'
aggiunto il seguente:
«13-bis. Per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali e per
l'iscrizione al registro nazionale, l'Agenzia industrie difesa e'
esentata dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli
articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'Agenzia
industrie difesa assicura l'annotazione delle operazioni svolte con
operatori economici e con altri soggetti privati negli appositi
registri previsti dagli articoli 35 e 55 del citato testo unico di
cui al regio decreto n. 773 del 1931, anche allo scopo di consentire
le previste verifiche da parte degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni vigenti».
Art. 31
Disposizioni in materia di ricerca
e sviluppo di vaccini e farmaci
1. Alle imprese che effettuano attivita' di ricerca e sviluppo per
farmaci nuovi, inclusi i vaccini, spetta un credito d'imposta nella
misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31
dicembre 2030.
2. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito
d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole
generali di effettivita', pertinenza e congruita', tutti i costi
sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo
sperimentale e studi di fattibilita' necessari per il progetto di
ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati
dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad
esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni di cui al
paragrafo 3, lettera c), del medesimo articolo 25. Il credito
d'imposta di cui al presente articolo non e' cumulabile, in relazione
ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di
credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo.
3. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti che eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo in Italia
nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate
in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti
all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi
nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre
1996.
4. Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo di euro
20 milioni annui per ciascun beneficiario ed e' utilizzabile in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a
decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. Al credito
d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento,
che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.
6. La fondazione di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, assume la denominazione di «Enea Tech e Biomedical»;
conseguentemente, ogni richiamo alla Enea Tech contenuto in
disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Enea
Tech e Biomedical.
7. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «ricerca applicata,» sono inserite le seguenti:
«compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la
riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione
di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le
patologie infettive emergenti, oltre a quelle piu' diffuse, anche
attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione,»;
2) le parole: «con particolare riferimento alle start-up» sono
sostituite dalle seguenti: «anche con riferimento alle start-up»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota parte di
almeno 250 milioni di euro e' destinata ai settori dell'economia
verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del
deep tech»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere assegnate
ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro, destinate
alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del
settore biomedicale di cui al medesimo comma. A tale fine, il
Ministero dello sviluppo economico provvede al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di
tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 400 milioni di euro
e comunque nel limite delle risorse disponibili, da riassegnare al
pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo.
Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il
Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi della Fondazione di
cui al comma 5»;
c) al comma 2:
1) dopo le parole: «pubblici e privati» sono inserite le seguenti:
«, anche attraverso strumenti di partecipazione,»;
2) le parole: «di progetti di innovazione e spin-off» sono
sostituite dalle seguenti: «delle iniziative di cui al comma 1»;
d) al comma 4, le parole: «previa stipula» sono sostituite dalle
seguenti: «anche tramite stipulazione»;
e) al comma 5:
1) i periodi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: «Per le
medesime finalita' di cui al presente articolo, compresa la
realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e
della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al
rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature
e dispositivi medicali nonche' di tecnologie e di servizi finalizzati
alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'ENEA e' autorizzata
alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito
denominata "Fondazione Enea Tech e Biomedical", sottoposta alla
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante
l'adozione di un atto di indirizzo, puo' definirne gli obiettivi
strategici. Lo statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical e'
adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Lo statuto puo' prevedere la costituzione di strutture
dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al primo periodo
del presente comma»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tramite apposita
convenzione il Ministero dello sviluppo economico puo' procedere al
trasferimento alla Fondazione delle risorse di cui ai commi 1 e
1-bis»;
f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea Tech e
Biomedical:
a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e ha la
rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del Fondatore
d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;
b) il Consiglio direttivo, al cui interno puo' essere nominato un
consigliere delegato, con funzioni di direttore, per lo svolgimento
delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo
e' formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a), e da
quattro membri, due dei quali nominati su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, uno nominato su proposta del Ministro della
salute e uno nominato su proposta del Ministro dell'universita' e
della ricerca. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo sono
scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilita' e
indipendenza nonche' di specifica competenza professionale in campo
economico, medico-scientifico e ingegneristico;
c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri
effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, su proposta
del Fondatore, del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalita' sono
nominati i membri supplenti.
6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma
6-bis si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima della data di
entrata in vigore della presente disposizione restano in carica fino
alla nomina dei nuovi organi ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter»;
g) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei
treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS Italiane e' concesso
un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021».
7-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera
g) del comma 7, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
ai sensi dell'articolo 77.
8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono adottati i conseguenti adeguamenti dello statuto della
fondazione Enea Tech.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 valutati in 19,3 milioni
di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno 2023, 68,3
milioni di euro per l'anno 2024, 76,8 milioni di euro per l'anno
2025, 83,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031,
55,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 27,7 milioni di euro per
l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 31 bis
Credito d'imposta per la ricerca biomedica
1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la
capacita' degli enti di ricerca nazionali di competere a livello
europeo, e' riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel
limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un
contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per
cento delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza
finalita' di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature
destinati alla ricerca scientifica.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del
riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, le procedure
di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalita' di verifica
e controllo dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di
decadenza e di revoca del beneficio e le modalita' di restituzione
del credito d'imposta indebitamente fruito.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
Art. 31 ter
Riduzione dell'aliquota dell'IVA su reagenti e apparecchiature
diagnostiche nell'ambito di progetti di ricerca integralmente
finanziati da fondi europei
1. In considerazione degli effetti connessi alla emergenza
epidemiologica da COVID-19, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021,
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai reagenti e
alle apparecchiature diagnostiche destinati a essere utilizzati per
progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della
biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati
dalle universita', dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca
privati senza fini di lucro e' ridotta al 5 per cento.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
24,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.
Art. 31 quater
Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in materia di
finanziamento dei crediti all'esportazione
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 3:
1) sono premesse le seguenti parole: «La tipologia e le
caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e»;
2) le parole: «, le modalita' e i tempi» sono sostituite dalle
seguenti: «e le modalita'»;
b) all'articolo 15, comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «operatori nazionali» sono
inserite le seguenti: «e le loro societa' controllate e collegate
estere nella loro attivita' con l'estero e di internazionalizzazione
dell'economia italiana,» e le parole da: «da intermediari» fino alla
fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «da operatori
finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati principi di
organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operativita' o da
sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie,
di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al
processo di internazionalizzazione di imprese italiane»;
2) alla lettera b), le parole da: «e gli intermediari» fino a: «n.
385,» sono sostituite dalle seguenti: «gli operatori finanziari
italiani o esteri che rispettano adeguati principi di organizzazione,
vigilanza, patrimonializzazione e operativita' e i sottoscrittori di
prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito
e di altri strumenti finanziari connessi al processo di
internazionalizzazione di imprese italiane,» e dopo le parole:
«nazionali» sono inserite le seguenti: «o alle loro societa'
controllate e collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana»;
c) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Piano strategico annuale e piano previsionale dei
fabbisogni finanziari). - 1. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il
piano strategico annuale e il piano previsionale dei fabbisogni
finanziari del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'anno successivo,
previamente approvati dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il piano strategico di cui al comma 1 e' redatto considerando le
aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario e indica
la misura massima del contributo agli interessi, tenuto conto delle
risorse disponibili, sulla base della metodologia di cui all'articolo
16, comma 1-bis.
3. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al fondo
di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre
1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
1970, n. 1034, per le finalita' di cui all'articolo 14 del presente
decreto, e' stabilito annualmente con la legge di bilancio».
Art. 32
Credito d'imposta per la sanificazione
e l'acquisto di dispositivi di protezione
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e
contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti
attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, nonche' alle strutture ricettive extra-alberghiere a
carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo
regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante
autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attivita'
ricettiva di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura
pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio
ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti
utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale
e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e
degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi
per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di
60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200
milioni di euro per l'anno 2021.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata
l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati
nell'ambito di tali attivita';
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la
propria opera nell'ambito delle attivita' lavorative e istituzionali
esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione
e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea;
d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di
cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e
vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea,
ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi
incluse le eventuali spese di installazione.
3. Il credito d'imposta e' utilizzabile nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa
ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del
credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 32 bis
Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale
presso le rivendite di generi di monopolio
1. Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla
vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque
tipologia, nonche' di guanti chirurgici e no, di occhiali protettivi,
visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di
ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle
medesime finalita' protettive. Al fine di garantire la sicurezza dei
dispositivi di cui al presente comma, le rivendite di generi di
monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante
in relazione alla destinazione d'uso degli stessi.
Art. 33
Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e
dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi
1. Nelle more di un intervento organico strutturale a regime, al
fine di potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di
Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e di garantire la
prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e
delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito
sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute
connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai vincoli previsti
dalla legislazione vigente in materia di personale e fino alla
concorrenza dell'importo massimo complessivo di 8 milioni di euro,
possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare
forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di
professionisti sanitari e di assistenti sociali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, per l'anno
2021, la spesa di 8 milioni di euro. Conseguentemente il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo
Stato e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021. Al
relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla
base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione
complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro e' riportata nella
tabella C allegata al presente decreto.
3. Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico
individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme
di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti, conseguenti
alla pandemia da COVID-19, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono autorizzare le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale a conferire, in deroga all'articolo 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre
2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al
relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni
psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori
sanitari, nonche' di garantire le attivita' previste dai livelli
essenziali di assistenza (LEA) per una spesa complessiva non
superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia
autonoma nella tabella di cui al comma 5.
4. Gli psicologi di cui al comma 3 svolgono la propria attivita',
per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell'ambito
dei servizi territoriali e agli stessi e' riconosciuto un compenso
lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
5. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata, per l'anno
2021, la spesa complessiva di 19.932.000 euro. Conseguentemente il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato e' incrementato di 19.932.000 euro per l'anno
2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla
base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione
complessiva del finanziamento pari a 19.932.000 euro e' riportata
nella tabella D allegata al presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,932
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
77.
?6-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute e'
istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno
2021 destinato a promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi
del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai
servizi psicologici delle fasce piu' deboli della popolazione, con
priorita' per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonche'
per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in eta'
scolare.
6-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinate le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis, anche al fine del rispetto del
limite di spesa autorizzato.
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.
Art. 33 bis
Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico
Istituto Giannina Gaslini e degli altri Istituti pediatrici di
ricovero e cura a carattere scientifico per il ristoro dei costi
sostenuti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi
del presente comma che costituisce limite massimo di spesa, i
maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonche' quelli derivanti dal conseguente
incremento delle prestazioni di alta complessita' nell'anno 2020,
all'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini e' attribuito un
contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi
del presente comma che costituisce limite massimo di spesa, i
maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza da
COVID-19, nonche' quelli derivanti dal conseguente incremento delle
prestazioni di alta complessita', a favore degli Istituti pediatrici
di ricovero e cura a carattere scientifico e' attribuito un
contributo pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di attuazione del comma 2, anche al fine del rispetto del limite di
spesa autorizzato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.
Art. 34
Altre disposizioni urgenti in materia di salute
1. Per l'anno 2021, e' autorizzata la spesa di 1.650 milioni di
euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario
di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da
trasferire sull'apposita contabilita' speciale ad esso intestata,
previa motivata richiesta avanzata dal medesimo Commissario al
Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del
Dipartimento della Protezione civile. Le predette risorse finanziarie
sono trasferite al Commissario previa presentazione, da parte del
medesimo, di rendiconto amministrativo relativo alla gestione
successiva al 1° marzo 2021.
2. Ai fini di una migliore allocazione delle risorse confluite a
legislazione vigente sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 ed
in relazione alle necessita' di spesa connesse all'emergenza
pandemica, su richiesta del commissario straordinario, mediante
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro della Salute,
le predette risorse possono essere rimodulate tra le finalita' di cui
all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Il commissario straordinario presenta alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e
alle Camere il rendiconto attestante l'effettivo utilizzo delle somme
di cui al comma 1, decorsi sei mesi dalla data del loro trasferimento
sulla contabilita' speciale ad esso intestata. Successivamente, la
rendicontazione e' effettuata ogni quattro mesi.
4. Per l'attuazione della Raccomandazione (UE) 2021/472 della
Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per
istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue
varianti nelle acque reflue, e' autorizzata la spesa complessiva di
euro 5.800.000, di cui euro 2.500.000, per l'anno 2021, ed euro
3.300.000, per l'anno 2022.
5. Le attivita' di sorveglianza di cui al comma 4 sono coordinate,
con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto superiore
di sanita', che si avvale del supporto delle regioni e delle province
autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
6. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti
i criteri e le modalita' per il riparto delle risorse di cui al comma
4.
7. All'articolo 1, comma 465 della legge 30 dicembre 2020 n. 178,
dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Le regioni e province
autonome possono prevedere anche il coinvolgimento degli erogatori
privati accreditati nell'attivita' di somministrazione dei vaccini
contro il SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale finalita',
degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno
2021, anche in deroga, per la quota destinata alle prestazioni di
somministrazione dei vaccini, all'articolo 15, comma 14, primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ferma restando la
garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale».
8. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n.
29, la parola: «retribuiti» e' soppressa e le parole
«Conseguentemente non e' erogato il trattamento previdenziale per le
mensilita' per cui l'incarico e' retribuito.» sono sostituite dalle
seguenti: «Il predetto personale opta per il mantenimento del
trattamento previdenziale gia' in godimento ovvero per l'erogazione
della retribuzione connessa all'incarico da conferire.».
9. In considerazione del contributo fornito per far fronte alle
esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale
sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis
del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel
senso che esse non si applicano, per l'anno 2021, agli incarichi di
cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
9-bis. Al fine di sostenere il settore delle cerimonie colpito
dalle restrizioni imposte dalle esigenze di contenimento del virus
SARS-CoV-2 e in conformita' alla proposta di raccomandazione di cui
alla comunicazione COM(2021) 294 final del Consiglio, del 31 maggio
2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13 ottobre
2020, per un approccio coordinato alla limitazione della liberta' di
circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, al decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei
protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i
bambini di eta' inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del
possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9
per la partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di
eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti»;
b) all'articolo 9, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri
dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il
genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad
autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non e' imposto
al genitore o ai genitori perche' in possesso di un certificato di
vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di
sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio
non si applica ai bambini di eta' inferiore a sei anni».
9-ter. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione
sociosanitaria e di fare fronte al perdurare dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di
assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario, gia'
collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione
di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3,
e' collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal presente comma,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9-quater. Al fine di garantire, nel limite di spesa autorizzato ai
sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa,
l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi per
l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o del
certificato COVID digitale dell'UE, di cui all'articolo 3 del
regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2021, per i cittadini con disabilita' o in condizione di
fragilita' che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2
a causa di patologie ostative certificate, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuita'
dei tamponi, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
9-quinquies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le
disabilita' ovvero con l'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita', da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa
previsto, i criteri e le modalita' di riparto del Fondo di cui al
comma 9-quater tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.
10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
10-bis. Al fine di rafforzare i programmi di sorveglianza
epidemiologica e di garantire l'aderenza alla terapia farmacologica,
realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, il
sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata, di
cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e' esteso a tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione
in commercio, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e
a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme
della distribuzione per conto, secondo i termini e le modalita'
previsti dall'articolo 50, commi 5 e 8, del citato decreto-legge n.
269 del 2003, utilizzando l'infrastruttura del sistema tessera
sanitaria.
10-ter. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 10-bis e'
prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi
all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici
tramite il canale di dispensazione delle farmacie.
10-quater. Ai dati di cui ai commi 10-bis e 10-ter possono accedere
il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle
finanze, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Istituto nazionale di
statistica, l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali, secondo le modalita' fissate dal
decreto del Ministro della sanita' 18 giugno 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999.
10-quinquies. Dall'attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e 10-quater
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono alla ricezione dei dati
previsti dai commi 10-bis, 10-ter e 10-quater, i cui oneri di
acquisizione e di trasmissione sono posti ad esclusivo carico delle
associazioni di categoria, utilizzando le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10-sexies. Al fine di potenziare l'attivita' di screening polmonare
su tutto il territorio nazionale, e' autorizzata la spesa di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare ai
centri della Rete italiana screening polmonare per la realizzazione
di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone nei
limiti della spesa autorizzata.
10-septies. Con decreto del Ministro della salute, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma
10-sexies, anche al fine del rispetto del limite di spesa
autorizzato. Con il medesimo decreto sono individuati i centri che
costituiscono la Rete italiana screening polmonare, garantendo il
piu' ampio livello di copertura del territorio nazionale.
10-octies. Agli oneri derivanti dai commi 10-sexies e 10-septies,
pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Art. 34 bis
Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2
e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle
risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini
1. Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della
circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti
genetiche, l'Istituto superiore di sanita' si avvale di una rete di
laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico
individuati ai sensi del comma 2. Allo scopo di promuovere il
monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione da SARS-CoV-2
e ai vaccini somministrati per la prevenzione del medesimo virus,
nonche' attivita' di formazione e ricerca nel settore specifico che
comprendono studi sui meccanismi patogenetici dell'infezione da
SARS-CoV-2 e sull'individuazione di nuove strategie diagnostiche,
preventive e terapeutiche, l'Istituto superiore di sanita' coordina
lo svolgimento di attivita' in collaborazione con laboratori e centri
appositamente identificati nel territorio nazionale, anche mediante
bandi pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1, ciascuna regione e provincia autonoma
costituisce una rete di laboratori di microbiologia e di centri di
sequenziamento genomico, individuati da un laboratorio pubblico di
riferimento regionale che, in coordinamento con l'Istituto superiore
di sanita', ai fini dell'accreditamento, verifica il possesso dei
requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute. Ai medesimi
fini, sono individuati laboratori di microbiologia e centri di
sequenziamento genomico afferenti alla Sanita' militare che operano
in diretto coordinamento con l'Istituto superiore di sanita'.
3. Allo scopo di assicurare la sorveglianza epidemiologica del
virus SARS-CoV-2, i laboratori di cui al comma 2 hanno l'obbligo di
trasmettere i dati relativi ai casi di pazienti positivi ai test per
l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente
competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati
relativi ai casi positivi, li trasmettono all'Istituto superiore di
sanita', nel rispetto delle indicazioni dallo stesso fornite,
mediante la piattaforma per la sorveglianza integrata del COVID-19
istituita presso il medesimo Istituto ai sensi dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020.
Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate
adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la
riservatezza dei dati stessi.
4. Per lo svolgimento delle specifiche attivita' di sorveglianza
delle varianti genetiche del virus SARS-CoV-2, i laboratori e i
centri di sequenziamento genomico di cui al comma 2, nel rispetto
delle modalita' indicate dall'Istituto superiore di sanita' e
accedendo all'apposito sistema informativo predisposto presso il
medesimo Istituto, trasmettono, in forma anonima, i dati relativi
alla sequenza genica di una determinata percentuale di campioni di
casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2.
5. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche
all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2, l'Istituto superiore di sanita' si
avvale dei dati individuali acquisiti con le modalita' di cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.
6. L'Istituto superiore di sanita', le regioni e le province
autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Per lo svolgimento delle attivita' di sorveglianza delle
varianti genetiche del virus SARS-CoV-2 e di monitoraggio delle
risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati,
nonche' per l'avvio delle attivita' di formazione specifica nel campo
e di ricerca sull'infezione da SARS-CoV-2, e' autorizzata la spesa di
10.000.000 di euro per l'anno 2021. Alla copertura degli oneri
derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse di cui all'articolo 34, a valere sul Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, destinate agli interventi del Commissario straordinario di cui
all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Art. 35
Disposizioni finanziarie in materia sanitaria
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: «5-ter. Ai fini
della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali
dell'anno 2021 sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni
indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.».
b) alla fine del comma 7 e' inserito il seguente periodo: «In via
transitoria, per il solo anno 2021, nelle more dell'applicazione di
quanto previsto al secondo periodo del presente comma ed in deroga a
quanto previsto dal quarto periodo del presente comma, al fine di
tenere conto della proposta regionale presentata dal Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021,
l'85 per cento delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno
standard nazionale per il medesimo anno 2021 sono ripartite secondo i
criteri di cui al presente comma e il restante 15 per cento delle
medesime risorse e' ripartito sulla base della popolazione residente
riferita al 1° gennaio 2020».
2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Limitatamente all'anno 2021, la percentuale indicata al
citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari
allo 0,32 per cento.».
2-bis. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 23, 31 e 38,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, di definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, il Ministero della salute, previa
istruttoria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGENAS) da concludere entro il 30 dicembre 2021, effettua una
ricognizione delle attivita' svolte dalle singole regioni e province
autonome ed elabora un programma triennale per l'attuazione della
legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine di assicurare, entro il 31
dicembre 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui
ai citati articoli 23, 31 e 38, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio
nazionale, fissando per ciascuna regione e provincia autonoma i
relativi obiettivi. L'attuazione del predetto programma triennale da
parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento
ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma
68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a
decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano presentano periodicamente
una relazione sullo stato di attuazione del citato programma
triennale al Comitato permanente per l'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
2-ter. Entro il 30 giugno 2022, previa istruttoria dell'AGENAS, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tariffe nazionali
massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure
palliative in ambito domiciliare e residenziale e in hospice, in
coerenza con la programmazione economico-finanziaria del Servizio
sanitario nazionale.
2-quater. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter
le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-quinquies. In caso di mancata attuazione del programma triennale
nei termini previsti si applica la procedura per l'esercizio del
potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131.
Art. 35 bis
Disposizione in materia di proroga di contratti dell'Agenzia italiana
del farmaco
1. I commi 431 e 432 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, sono sostituiti dai seguenti:
«431. L'AIFA puo' prorogare e rinnovare, fino al completamento
delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2021, i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa scaduti il 30 giugno 2021 o in essere alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, nel limite di 35
unita', nonche' i contratti di prestazione di lavoro flessibile di
cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
scaduti il 30 giugno 2021, nel limite di 39 unita'. Ferma restando la
durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e' fatto divieto all'AIFA di instaurare
rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle
procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per
una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.
432. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'AIFA e' fatto divieto di
stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il
divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.213.888
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.
Art. 35 ter
Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei
farmaci oncologici innovativi
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 393, la parola: «400,» e' soppressa;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 400 e' abrogato;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 401 e' sostituito dal
seguente:
«401. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo,
con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui, per il concorso al
rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei
farmaci innovativi. Resta ferma la competenza del Ministero della
salute a disciplinare le modalita' operative di erogazione delle
risorse stanziate, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto
adottato ai sensi del comma 405»;
d) dopo il comma 401 e' inserito il seguente:
«401-bis. Il Fondo di cui al comma 401 e' finanziato, per 664
milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393
e, per 336 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse
destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano
sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge
23 dicembre 1996, n. 662»;
e) al comma 402, le parole: «ai commi 400 e 401» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 401»;
f) al comma 402-bis, le parole: «ai Fondi previsti ai commi 400 e
401» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo previsto al comma 401»
e le parole: «dei Fondi di cui ai commi 400 e 401» sono sostituite
dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 401»;
g) al comma 405, le parole: «dei fondi di cui ai commi 400 e 401»
sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 401» e le
parole: «ai citati commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti:
«al citato comma 401»;
h) al comma 406, le parole: «di ciascuno dei fondi di cui ai commi
400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma
401».
2. Il comma 550 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' abrogato.
Titolo IVDISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Art. 36
Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza
1. Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro
quote di reddito di emergenza (di seguito «Rem»), relative alle
mensilita' di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto
previsto all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.
69. Ciascuna quota e' della misura prevista al comma 1 del citato
articolo 12.
2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1,
si applicano i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del
reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo
articolo 12, che e' riferito al mese di aprile 2021.
3. La domanda per le quote di Rem e' presentata all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 luglio 2021
tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e
presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica
la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
5. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 e'
effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro per l'anno
2021 e, a tali fini, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
incrementata di 884,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al
primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale
attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo, pari a
884,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
Art. 37
Reddito di ultima istanza in favore
dei professionisti con disabilita'
1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui
all'articolo 44, per gli iscritti agli enti di diritto privato di
previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ogni emolumento corrisposto dai
medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidita' e
avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalita'
dell'assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato, e'
equiparato all'assegno medesimo per le finalita' del medesimo comma.
1-quater. Entro il 31 luglio 2021, possono presentare domanda per
la corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 44, i
lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e
10 febbraio 1996, n. 103 percettori degli emolumenti di cui al comma
1-ter, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
1-quinquies. La domanda di cui al comma 1-quater e' presentata con
le medesime modalita' previste dal decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 28 marzo 2020, pubblicato nel sito internet
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1-sexies. L'indennita' di cui al comma 1-ter e' erogata dai
rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 8,5
milioni di euro per l'anno 2021. Gli enti di previdenza provvedono al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicano i
risultati di tale attivita' al Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono
adottati altri provvedimenti concessori.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8,5 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 37 bis
Incremento del Fondo per le non autosufficienze
1. Al fine di potenziare l'assistenza e i servizi relativi ai
progetti di vita indipendente per le persone con disabilita' e non
autosufficienti, il Fondo per le non autosufficienze di cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per finanziare
programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare
integrata. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.
Art. 37 ter
Misure in favore dei lavoratori socialmente utili
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 495, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, possono procedere all'assunzione a tempo
indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali
risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81.
2. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento,
la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di
stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' espressa dall'organo commissariale.
Art. 38
Disposizioni in materia di NASPI
e di trattamento di mobilita' in deroga
1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1°
giugno 2021 e' sospesa l'ulteriore applicazione dell'articolo 4,
comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono
confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore
del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel
periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 e' sospesa fino
al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova
piena applicazione l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22 e l'importo delle prestazioni in pagamento con
decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 e' calcolato applicando le
riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati
in 327,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
2-bis. Al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal 1°
febbraio al 31 dicembre 2021, ai lavoratori beneficiari delle misure
di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
come prorogate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 289,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le riduzioni previste
dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno
2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilita' in deroga nei
casi di terza e quarta proroga, e' stanziato l'importo di 500.000
euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 0,5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.
Art. 39
Disposizioni in materia di contratto di espansione
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, all'articolo 41, comma 1-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, le parole «500 unita'» e «250 unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «100 unita'» e, conseguentemente, i limiti
di spesa di cui ai commi 5-bis e 7 sono incrementati rispettivamente
di 35 milioni di euro per l'anno 2021, 91 milioni di euro per l'anno
2022 e 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 66,7 milioni di euro
per l'anno 2021 e 134,5 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a
101,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 225,5 milioni di euro per
l'anno 2022 e a 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai
sensi dell'articolo 77.
3. Al comma 5-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 le parole «3,7 milioni di euro per l'anno
2024» sono sostituite dalle parole «30,4 milioni di euro per l'anno
2024». Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 26,7 milioni di
euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 40
Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione
salariale e di esonero dal contributo addizionale
1. In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui
al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro
privati di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un
calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre
dell'anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi
collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 di riduzione dell'attivita'
lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del
presente decreto finalizzati al mantenimento dei livelli
occupazionali nella fase di ripresa delle attivita' dopo l'emergenza
epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26
settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente
decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non puo'
essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero,
settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo
collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione
complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore al 90 per
cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo
di cui al presente comma e' stipulato. Il trattamento retributivo
perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti
retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di
sei mesi antecedente la stipula dell'accordo collettivo di cui al
presente comma. Il trattamento di integrazione salariale e' ridotto
in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui
al presente comma devono specificare le modalita' attraverso le quali
l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo'
modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro,
l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una
corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.
Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente comma
e' riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in
misura pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe
loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione
dei limiti di importo previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e la relativa contribuzione
figurativa. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma
non e' dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.
1-bis. Al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati nella
gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle
prestazioni integrative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.
95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118
del 21 maggio 2016, i termini di decadenza di cui all'articolo 7,
comma 8, del medesimo decreto per l'invio delle domande di accesso ai
trattamenti integrativi, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al
30 aprile 2021, sono differiti al 31 luglio 2021. Il beneficio di cui
al primo periodo del presente comma e' riconosciuto nel limite di
spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021; a tale fine e' previsto
uno specifico finanziamento del Fondo di cui al citato decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 2016 a
titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 18 milioni di euro per
l'anno 2021. All'onere derivante dal secondo periodo del presente
comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 77.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo
di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e'
stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS
non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti
dal primo periodo del presente comma pari a 557,8 milioni di euro per
l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
3. I datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che a decorrere dalla data del 1°
luglio 2021 sospendono o riducono l'attivita' lavorativa e presentano
domanda di integrazione salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono esonerati dal
pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del
medesimo decreto legislativo fino al 31 dicembre 2021. Il beneficio
contributivo di cui al primo periodo del presente comma e'
riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 163,7
milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo
periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attivita'
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri
provvedimenti concessori.
4. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione
salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per
la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il
31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese nel medesimo periodo le
procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia'
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di
lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti
di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa nel medesimo
periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di
recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi'
sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima
legge.
5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa oppure dalla cessazione
definitiva dell'attivita' di impresa conseguente alla messa in
liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo
collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori e'
comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto
per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
6. Alle minori entrate derivanti dal comma 3, rispettivamente pari
a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 24 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 40 bis
Ulteriore trattamento
di cassa integrazione guadagni straordinaria
1. Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficolta'
economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori
di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione
salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e'
riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno
2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in
deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo
n. 148 del 2015, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al
31 dicembre 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via
prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione
salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro
il 31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese, nel medesimo periodo,
le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020,
fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,
gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di
un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo
nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai
medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa,
nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la
facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7
della medesima legge.
3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa oppure dalla cessazione
definitiva dell'attivita' di impresa conseguente alla messa in
liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si
realizzi la cessione di un complesso di beni o attivita' che possa
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo
collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori e'
comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto
per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 351 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 40 ter
Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di
solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale per l'anno 2020
1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del
settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19 ed eliminare la disparita' di trattamento dei lavoratori dei
servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operativita' del Fondo di
solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 12 milioni di euro per
l'anno 2021, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a),
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.
95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118
del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di
integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al
presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non
erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con proprio decreto, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, stabilisce le modalita' per l'erogazione dei
trattamenti integrativi arretrati di cui al comma 1, anche al fine
del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.
Art. 40 quater
Disposizioni per il settore marittimo
1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
al 31 dicembre 2021, l'indennita' di cui al comma 2 dell'articolo 3
della legge 28 giugno 2012, n. 92, puo' essere altresi' riconosciuta,
a domanda, in alternativa alla Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI), ai lavoratori gia' dipendenti delle
imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
operanti nei porti di cui al comma 1 del presente articolo ubicati
nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento
straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, nel limite di
spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora il lavoratore
opti per l'indennita' di cui al presente comma, l'erogazione della
NASpI e' sospesa fino al termine del periodo di percepimento
dell'indennita' stessa».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari
a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.
Art. 41
Contratto di rioccupazione
1. In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021
e' istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento
nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai
sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n.
150 nella fase di ripresa delle attivita' dopo l'emergenza
epidemiologica. Il contratto di cui al presente articolo e' stipulato
in forma scritta ai fini della prova.
2. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione e'
la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto
individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento
delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo
contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una
durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano
applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il
licenziamento illegittimo.
3. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere
dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con
preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di
preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto
di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue
come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si
applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
5. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo
e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di
cui al presente articolo e' riconosciuto, per un periodo massimo di
sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite
massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e
applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
6. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi
di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, l'esonero contributivo di cui al comma 5 spetta ai datori di
lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano
proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo
oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n.
604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio
1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva.
7. Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di
inserimento ai sensi del comma 3, o il licenziamento collettivo o
individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore
impiegato nella medesima unita' produttiva e inquadrato con lo stesso
livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto
con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi
alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il
recupero del beneficio gia' fruito. Ai fini del computo del periodo
residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha
effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che
assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di
dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il
periodo di effettiva durata del rapporto.
8. Il beneficio previsto dal comma 5 e' cumulabile, per il periodo
di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri
contributivi previsti a legislazione vigente e nei casi di cui al
comma 3, primo e secondo periodo, lo stesso e' oggetto di recupero da
parte dell'ente previdenziale.
9. Il beneficio previsto dal comma 5 e' concesso ai sensi della
sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020)
1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla
medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente
articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione
della Commissione europea.
10. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 9 e'
riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6
milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno
2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di
tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori.
11. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a 585,6
milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno
2022 e valutate in 42 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede
quanto a 202 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori
entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto a 585,6
milioni di euro per l'anno 2021, a 90,8 milioni di euro per l'anno
2022 e a 42 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo
77.
Art. 41 bis
Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, in materia di lavoro a tempo determinato
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di
cui all'articolo 51»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non
eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo,
puo' essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si
verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di
lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del
medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022».
Art. 42
Proroga indennita' lavoratori stagionali,
turismo e spettacolo
1. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo
10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e'
erogata una tantum un'ulteriore indennita' pari a euro 1.600.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e
degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo
periodo, non titolari di pensione ne' di rapporto di lavoro
dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a euro
1.600. La medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e
che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di
rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro, e'
riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.600 euro:
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in
somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo
e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto
la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo
periodo;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente
decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice
civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per
tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data di entrata in
vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con
accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo
mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019
derivante dalle medesime attivita' superiore a 5.000 euro e titolari
di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla
data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione
del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennita' di
disponibilita' ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.600 euro
ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo
e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei
requisiti di seguito elencati:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto di uno o piu'
contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e
degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno
trenta giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', alla data di entrata in vigore del
presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1°
gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al
medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a
75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto
intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione
dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del medesimo
decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.600
euro. La medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette
contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di
entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito
all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro
cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per
le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS
entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal
medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo
stesso.
8. Le indennita' di cui ai commi da 1 a 7 non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate
dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 848 milioni di euro per
l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite
di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
8-bis. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai
fini della relativa tassazione, i contributi e le indennita' di
qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli
riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale,
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in
base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con
oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato,
ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro.
9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo
periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementata di
167,4 milioni di euro per l'anno 2021.
10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 1.015,4 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
c) quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di
assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e
fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione, per
126,6 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13
marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
maggio 2021, n. 61;
d) quanto a 771,4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi
dell'articolo 77.
Art. 43
Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e
del commercio nonche' del settore creativo, culturale e dello
spettacolo
1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali e del commercio nonche' del settore creativo,
culturale e dello spettacolo a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e' riconosciuto, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal
versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro
il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione
salariale gia' fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con
esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero e'
riparametrato e applicato su base mensile.
2. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui
al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di cui
all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la
revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con
efficacia retroattiva e l'impossibilita' di presentare domanda di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
4. L'esonero di cui al comma 1 e' cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il
beneficio contributivo di cui al comma 1 e' riconosciuto, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, nel limite di minori entrate
contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1
milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo
e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. L'esonero di cui al comma 1 e' concesso ai sensi della sezione
3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni
di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni
del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770,9
milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97,1 milioni di euro
per l'anno 2023, si provvede, quanto a 770 milioni di euro per l'anno
2021 e a 97 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo
77 del presente decreto, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, quanto a 0,1
milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della citata legge n. 190
del 2014.
Art. 43 bis
Contributi per i servizi della ristorazione collettiva
1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei servizi di
ristorazione collettiva sono erogati contributi a fondo perduto nel
limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di attuazione del presente articolo, anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, tenendo
in considerazione anche il costo del lavoro.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
Art. 43 ter
Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta
turistica
1. Al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far
fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a
seguito delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le regioni possono stipulare una polizza
assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti
stranieri non residenti in Italia ne' nella Repubblica di San Marino
o nello Stato della Citta' del Vaticano, che contraggano la sindrome
respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro
permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture
turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi
sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle
strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il
prolungamento del loro soggiorno in Italia.
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle ore
ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino
alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021.
3. Alla procedura per la stipulazione della polizza di cui al comma
1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, denominato
«Fondo straordinario per il sostegno al turismo», con una dotazione
di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.
Art. 44
Indennita' per i collaboratori sportivi
1. E' erogata dalla societa' Sport e Salute s.p.a., nel limite
massimo di 220 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennita'
complessiva determinata ai sensi del comma 2, in favore dei
lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato Italiano
Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline
sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato Italiano
Paralimpico (CIP), le societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i
quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita'. Il predetto
emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del
reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,
20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal decreto-legge 21 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro
che esclude il diritto a percepire l'indennita' i redditi da lavoro
autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e
assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di
ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione
dell'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno
1984, n. 222.
2. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 1 e' determinata
come segue:
a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura superiore ai 10.000
euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400;
b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura compresa tra 4.000
e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600;
c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura inferiore ad euro
4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800.
3. Ai fini di cui al comma 2, la societa' Sport e Salute s.p.a.,
sulla base di apposite intese, acquisisce dall'Agenzia delle Entrate
i dati relativi ai beneficiari.
4. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi 1 e 2,
i lavoratori autocertificano la persistenza dei presupposti e delle
condizioni di cui al comma 1. A tal fine, si considerano cessati a
causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di
collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non
rinnovati.
5. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con
cadenza settimanale, i risultati di tale attivita' all'Autorita' di
Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di
cui al comma 1, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione
ulteriori autocertificazioni ai sensi del comma 4, dandone
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ferma
restando, in ogni caso, la possibilita' di utilizzo ai fini
dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo di
eventuali economie accertate in sede di attuazione dell'articolo 10,
commi da 10 a 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, previa
comunicazione al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a
220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
7. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli
obiettivi sociali perseguiti con le indennita' COVID-19 previste in
favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione
sportiva, dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo
12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dagli articoli
17 e 17 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai
lavoratori che abbiano presentato domanda sia alla societa' Sport e
Salute S.p.A. sia all'INPS, ai quali siano state riconosciute le
indennita', ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 84 e 222 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, degli articoli 9 e 10 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli articoli 15 e 15 bis del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dell'articolo 10 del
decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o altre indennita' o misure di
sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale, si
applicano le disposizioni dei commi da 8 a 12.
8. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'articolo 31
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la societa' Sport e
Salute S.p.A. acquisisce dall'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto per i
soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento della sussistenza
dei requisiti richiesti per ciascuna indennita' prevista in favore
dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva,
verifica l'ammontare delle indennita' e ne liquida l'importo
spettante, detraendo le somme eventualmente gia' erogate dalla
societa' Sport e Salute S.p.A. o dall'INPS, nel limite massimo di
spesa di 35,8 milioni di euro per l'anno 2021.
9. Le indennita' di cui ai commi da 7 a 12 non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non sono riconosciute ai
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza
di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ne' ai percettori
del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34. Si considerano reddito da lavoro che esclude il
diritto a percepire l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui
all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni genere e gli
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
10. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per le
indennita' di cui al comma 8, i soggetti di cui al comma 7
presentano, sulla piattaforma informatica prevista dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
per le politiche giovanili e lo sport 6 aprile 2020, una
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che prende
luogo della dichiarazione resa all'atto della presentazione delle
domande di cui al comma 7 salvi gli effetti dell'articolo 76 del
predetto decreto.
11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 35,8 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
12. Sono autorizzati tutti i trattamenti dei dati tra la Societa'
Sport e Salute S.p.A. e l'INPS necessari all'attuazione dei commi da
7 a 10.
13. Le somme trasferite alla societa' Sport e Salute S.p.A. e non
utilizzate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro
il 15 settembre 2021.
Art. 45
Proroga CIGS per cessazione e incremento
del Fondo sociale per occupazione e formazione
1. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In via eccezionale
al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle
attivita' dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 puo' essere
autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da
stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo
economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano
particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano
avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni,
necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale,
abbiano incontrato fasi di particolare complessita' anche
rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori
oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente
comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma
278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal
fine, sono integrate per 50 milioni di euro per l'anno 2021 e per 25
milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal secondo
periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021
e a 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 125 milioni di euro per l'anno 2022.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 46
Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario
agli istituti di patronato
1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per
l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi
dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni
organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei
centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui
all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019,
e' autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro per l'anno
2021. Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.
2. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, i commi 12, 13 e 14 sono abrogati;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il direttore»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il direttore e' scelto tra esperti ovvero tra personale
incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui
all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di
provata esperienza e professionalita' nelle materie di competenza
dell'ANPAL ed e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se
dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori
ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso e' reso indisponibile
un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso
l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'ANPAL spetta il
trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo
dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del
1999. Il direttore e' sottoposto alla disciplina in materia di
responsabilita' dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facolta' di revoca
dell'incarico.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il consiglio di amministrazione e' nominato per tre anni con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed e'
composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato di funzioni
di livello dirigenziale generale, delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto
legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalita'
nelle materie di competenza dell'ANPAL. Un componente e' indicato
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Uno dei
componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di
presidente. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalle
funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello
stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o
deceduti, non percepiscono alcun compenso, indennita', gettone di
presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto
unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal
luogo di residenza.»;
c) all'articolo 7:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, provvede
all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa
con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di
amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il
direttore riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una
relazione annuale sull'attivita' svolta dall'ANPAL. Al direttore sono
assegnati i poteri e la responsabilita' della gestione dell'ANPAL,
nonche' la responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o,
nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. I regolamenti interni di
contabilita' sono sottoposti all'approvazione del ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che
svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresi' l'ordine
del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il
conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento. Alle sedute del
consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'ANPAL.»;
d) l'articolo 8 e' abrogato.
3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, entro il
termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono apportate le conseguenti modifiche allo statuto
dell'ANPAL. Nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto,
nonche' della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione
di ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), a cui
comunque si procede entro il termine di sessanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la continuita'
amministrativa dell'Agenzia, e' nominato un commissario straordinario
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Il commissario e' scelto tra i soggetti indicati
al comma 1, lettera b), numero 2), ed assume, per il periodo in cui
e' in carica, i poteri attribuiti al direttore ed al consiglio di
amministrazione. Con la nomina del commissario straordinario, il
presidente, il direttore generale ed il consiglio di amministrazione
dell'ANPAL in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge decadono automaticamente. Il presidente dell'ANPAL
decade altresi' dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi
Spa e il commissario ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo
presidente e del consiglio di amministrazione della societa'. Al
commissario spetta il trattamento economico del direttore dell'ANPAL
ai sensi del comma 1, lettera b), numero 2). Il commissario, se
individuato tra dipendenti della pubblica amministrazione, e'
collocato fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso e' reso
indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario,
presso l'amministrazione di provenienza.
4. A far data dalla nomina del commissario straordinario di cui al
comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nella
titolarita' delle azioni di ANPAL Servizi Spa. I diritti
dell'azionista sono esercitati d'intesa con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi
di carattere generale su ANPAL servizi Spa, che opera quale societa'
in house del Ministero medesimo e dell'ANPAL. Ai fini dell'esercizio
del controllo analogo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentita l'ANPAL, provvede: a
definire con apposite direttive priorita' ed obiettivi della
societa', approvare le linee generali di organizzazione interna e, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto;
individuare con proprio decreto gli atti di gestione ordinaria e
straordinaria della societa' che, ai fini della loro efficacia e
validita', dovranno formare oggetto di preventiva approvazione
ministeriale. Lo statuto e' corrispondentemente adeguato entro
sessanta giorni dalla data di cui al primo periodo.
5. Per l'esercizio finanziario 2021, gli specifici stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di
cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro.
Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si
provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 47
Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti
iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali
1. Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei
contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all'articolo 1
della legge 2 agosto 1990, n. 233 con scadenza il 17 maggio 2021 puo'
essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna
maggiorazione.
Art. 47 bis
Differimento dei termini per la verifica della regolarita'
contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini
dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di Fondi
di solidarieta' bilaterali del credito ordinario, cooperativo e
della societa' Poste italiane Spa
1. Ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei
contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarita' contributiva e'
verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre
2021. A tal fine la regolarita' contributiva e' assicurata anche dai
versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso
fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 59,
comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative
ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni
erogate in forma rateale dai Fondi di solidarieta' bilaterali del
credito ordinario, cooperativo e della societa' Poste italiane Spa,
il richiamo ivi contenuto all'articolo 17 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi riferito alla
determinazione dell'aliquota da applicare, con esclusione della
riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 22 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
risorse di cui al comma 25-bis dell'articolo 1.
Art. 48
Piano nazionale per le Scuole dei mestieri
1. Al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema
delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale,
la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi
nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno
2021 denominato «Scuole dei mestieri».
2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato all'istituzione da parte
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione
industriale del territorio.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono
individuati i criteri e le modalita' di applicazione della misura e
di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
Art. 48 bis
Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione
professionale di alto livello dei propri dipendenti
1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica,
dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano,
che effettuano spese per attivita' di formazione professionale di
alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2020, e' riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al
25 per cento, nel limite massimo complessivo delle risorse di cui al
comma 5.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna
impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per
il periodo in cui e' occupato nelle attivita' di formazione
attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata
non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti
legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle
conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria
4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing,
sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida,
sistemi di visualizzazione e realta' aumentata, robotica avanzata e
collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva,
internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei
processi aziendali.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non
concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di
attuazione del presente articolo, comprese quelle finalizzate ad
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.
Art. 49
Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri
1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, le parole «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per
l'anno 2021»;
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2-bis. All'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, le parole: «nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e
2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.
Art. 50
Interventi urgenti per la vigilanza
e la sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Al fine di potenziare le attivita' di prevenzione sull'intero
territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai
Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei
luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a
procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al
reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della
prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e assistenti
sanitari, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare
ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore
all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella
tabella allegata al presente decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa
complessiva di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 di euro
annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato e' incrementato di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e
di 10.000.000 di euro annui dall'anno 2022. Al relativo finanziamento
accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al
fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021 e
per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto.
3. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applica
l'articolo 26, comma 4, in materia di utilizzo flessibile delle
risorse per l'emergenza COVID-19.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
Art. 50 bis
Misure in materia di tutela del lavoro
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la
proroga di sei mesi di cui all'articolo 44, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, puo', in via
eccezionale, essere concessa, previo accordo stipulato presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione
del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e delle regioni
interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale
straordinaria di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, nel limite di 12,3 milioni di euro per l'anno
2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022; la dotazione del Fondo
di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' incrementata di 7,4 milioni
di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma,
complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di
articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle
fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, con i codici
13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021,
sospendono o riducono l'attivita' lavorativa, possono presentare, per
i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli
19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata
massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1°
luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del
presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale.
3. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di
cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69.
4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2 resta precluso fino al 31
ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresi' sospese le
procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia'
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un
nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo
nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla
medesima data di cui al primo periodo, resta altresi' preclusa al
datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la
facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
restano, altresi', sospese le procedure in corso di cui all'articolo
7 della medesima legge.
5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa oppure dalla cessazione
definitiva dell'attivita' di impresa conseguente alla messa in
liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si
realizzi la cessione di un complesso di beni o attivita' che possa
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo
collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori e'
comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresi', esclusi dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto
per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo
di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS
non prende in considerazione ulteriori domande.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 185,4 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
8. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali un fondo denominato: «Fondo per il
potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale»,
con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il
Fondo e' finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti
formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di
integrazione salariale per i quali e' programmata una riduzione
dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un
periodo di dodici mesi, nonche' ai percettori della Nuova prestazione
di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 77.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i
criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 8.
10. Con effetto dal 1° gennaio 2021:
a) il primo periodo dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente: «I periodi di
trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai
fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli
articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148.»;
b) gli oneri relativi alle domande di assegno ordinario con causale
COVID-19 autorizzate, di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7, del
citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti prioritariamente a
carico delle disponibilita' dei rispettivi fondi di solidarieta' di
cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa
vigente;
c) gli oneri relativi alle domande di cassa integrazione ordinaria
con causale COVID-19 autorizzate, di cui agli articoli 19, comma 1, e
20 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti a carico della
gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai
sensi di quanto previsto alla lettera a) del presente comma.
11. L'INPS e' autorizzato ad aggiornare, previa comunicazione al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti
di spesa di cui al primo periodo del comma 13 dell'articolo 8 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in ragione di quanto previsto al
comma 10 del presente articolo e delle risultanze del monitoraggio
effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo
restando il limite di spesa complessivo.
Art. 50 ter
Assunzione di personale presso i Ministeri della cultura, della
giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'obiettivo europeo
«Convergenza»
1. Al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni
comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia) e migliorare la qualita' degli investimenti in
capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a bandire, nel
limite massimo di spesa di cui al comma 6, procedure selettive per
l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale
di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle
quali sono prioritariamente ammessi i soggetti gia' inquadrati come
tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il
Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero
dell'istruzione.
2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unita' di personale da
assegnare a ciascuno dei Ministeri di cui al comma 1 nonche' l'area
di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente
articolo si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Per l'ammissione alle procedure di cui al comma 1 e' richiesto
il possesso di titolo di studio pari o superiore a quello della
scuola dell'obbligo e dei requisiti previsti per l'accesso al
pubblico impiego.
4. Le procedure di cui al comma 1 sono organizzate, per figure
professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica
tramite l'Associazione Formez PA.
5. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui al
comma 1 sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le
assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre
amministrazioni pubbliche.
6. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente
articolo e' autorizzata la spesa complessiva di 60 milioni di euro,
di cui 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.
Art. 50 quater
Tirocini di inclusione sociale nella regione Calabria
1. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la
realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati
gia' percettori di trattamenti di mobilita' in deroga prorogati dalla
regione Calabria, e' assegnato alla medesima regione un contributo di
25 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'integrazione
dell'indennita'.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.
Titolo VENTI TERRITORIALI
Art. 51
Disposizioni urgenti in materia
di trasporto pubblico locale
1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di ulteriori
450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate al
finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far
fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente
di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli
prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le Regioni, le Province
autonome di Trento e Bolzano e i Comuni, nei limiti delle
disponibilita' del fondo di cui al medesimo comma possono anche
ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di
passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,
nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o
di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente, mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi
di servizio. Al personale degli operatori economici esercenti il
servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11
agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari di autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegato nei
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale si
applicano esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria
effettuata dal medico competente ai sensi dell'articolo 41 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e non si applicano le
previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12
aprile 1999, n. 84, relative allo svolgimento delle visite di
idoneita' fisica e psicoattitudinale.
3. Qualora all'esito dello specifico procedimento, previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1,
per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e
termine delle attivita' didattiche e gli orari dei servizi di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi
stabilite emerga la necessita' di erogare servizi aggiuntivi
destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di
primo o di secondo grado, le convenzioni di cui al comma 2 possono
essere stipulate, previa intesa con la Regione o la Provincia
autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli
uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione
relativamente agli ambiti territoriali di competenza.
4. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nel
limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di
contributi in favore delle aziende di traporto pubblico regionale o
locale, nonche' degli operatori economici esercenti il servizio di
trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto
2003, n. 218 ovvero dei titolari di licenza per l'esercizio del
servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente, impiegati nell'erogazione dei servizi
aggiuntivi di trasporto pubblico, a titolo di compensazione dei
maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la
disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per
l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione
dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonche' per ogni altra
modalita' e attivita' finalizzata a ridurre i rischi di contagi da
Covid-19.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono assegnate alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano nonche' alla gestione governativa
della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio
ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa
navigazione laghi le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base
dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con il medesimo decreto e'
determinata anche l'entita' delle eventuali risorse da destinare per
le finalita' di cui al comma 4 nonche' le modalita' di erogazione
delle stesse.
6. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di
cui al comma 1 possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le
finalita' previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
7. Al fine di consentire una piu' efficace distribuzione degli
utenti del trasporto pubblico di linea, nonche' di realizzare un piu'
idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attivita'
economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle
misure di contenimento individuate con i provvedimenti di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e' istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno
2021, destinato all'erogazione di contributi in favore:
a) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che
provvedano, previa nomina del mobility manager di cui al citato
articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli
spostamenti casa-lavoro del proprio personale che possa contribuire
alla realizzazione delle finalita' di cui al presente comma; tali
contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse
disponibili, di iniziative di mobilita' sostenibile, incluse
iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di
bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli
spostamenti casa-lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021;
b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che
provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico di cui
all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a
predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti
casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa
contribuire alla realizzazione delle finalita' di cui al presente
comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti
delle risorse disponibili, di iniziative di mobilita' sostenibile,
incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di
bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei
piani degli spostamenti casa-scuola-casa adottati entro il termine
del 31 agosto 2021.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e
dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento dei
contributi di cui al comma 7 per il tramite degli enti locali,
indicati nel medesimo decreto, nel cui territorio sono ubicati i
soggetti beneficiari.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in
complessivi euro 500 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
Art. 51 bis
Proroga dei termini per il ricorso alla convenzione Consip Autobus 3
stipulata il 2 agosto 2018 e disposizioni in materia di Consip Spa
1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli
investimenti e il perseguimento piu' rapido ed efficace degli
obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di
trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7,
ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30
giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2. All'articolo 1, comma 928, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
dopo le parole: «monitoraggio della spesa pubblica» sono inserite le
seguenti: «nonche' le attivita' di razionalizzazione degli acquisti
pubblici e gli obiettivi di finanza pubblica», dopo le parole: «dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133,» sono inserite le seguenti: «alla
societa' di cui all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135,» e la parola: «finanziaria» e' sostituita dalle
seguenti: «di riferimento. Le disposizioni del presente comma si
applicano ai provvedimenti previsti dall'articolo 19, comma 5, del
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».
3. All'articolo 1, comma 771, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle ulteriori
attivita' svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per conto delle
amministrazioni che si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato ai sensi degli articoli 1 e 43 del citato testo unico di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».
Art. 52
Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali,
proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti
locali e fusione di comuni
1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per
l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il
disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto
all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo
anticipazioni di liquidita' ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1,
del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore
disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di
liquidita' e' superiore al 10 per cento delle entrate correnti
accertate,risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Il fondo di cui al primo
periodo e' destinato alla riduzione del disavanzo ed e' ripartito con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato citta' ed autonomie locali, da adottare entrotrenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo..
1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza
pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei
servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione
delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e
n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31
dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal
riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di
liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo
anticipazione di liquidita', distinto dal fondo crediti di dubbia
esigibilita', a decorrere dall'esercizio 2021 e' ripianato in quote
costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari
al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni
rimborsate nel corso dell'esercizio 2020.
1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono
nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di
liquidita' nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei
prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto,
gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale
rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di
liquidita' accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato
di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo
anticipazione di liquidita' e' iscritta nell'entrata del bilancio
dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di
liquidita'», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897
e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa
allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione
allegata al rendiconto e' data evidenza della copertura delle spese
riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di
liquidita', che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo
anticipazioni di liquidita' stesso.
1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del
contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da
ricostituzione del fondo anticipazione di liquidita' applicato al
primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto
previsto ai sensi del comma 1-bis puo' non essere applicato al
bilancio degli esercizi successivi.
2. Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di
liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti e' differito al 31 luglio 2021:
a) il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione
relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo 227, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data e' autorizzato l'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n.
267 del 2000.
3. Il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti
dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' incrementato di 6,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
4. All'onere di cui ai commi 1 e 3, pari a 666,5 milioni di euro
per l'anno 2021 e a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si
provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 52 bis
Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario
1. Il comma 843 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e' sostituito dal seguente:
«843. Il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di
cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui
al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro
dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, tra i comuni i cui organi risultano sciolti, ai sensi
dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
alla data del 1° gennaio 2021».
2. Le disposizioni del terzo periodo del comma 141 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano alla procedura
di assegnazione del contributo in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino
all'adozione di apposite linee guida da parte del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il
Ministro dell'interno, e' sospesa la procedura di verifica dei
requisiti di cui al citato terzo periodo del comma 141 dell'articolo
1 della legge n. 145 del 2018, ai fini dell'assegnazione del
contributo.
Art. 53
Misure urgenti di solidarieta' alimentare e di sostegno alle famiglie
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche
1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di
solidarieta' alimentare, nonche' di sostegno alle famiglie che
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione
e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno
2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base
dei seguenti criteri:
a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250
milioni, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente di
ciascun comune;
b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250
milioni, e' ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito
pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata
per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono
quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento
delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze,
all'indirizzo:
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_cl
ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;
c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non puo' in
ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui alla
lettera a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila
abitanti e' decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad
assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.
1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle
risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le
procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 54
Restituzione riserve Province autonome Trento
e Bolzano
1. Nell'anno 2021 e' corrisposto l'importo di 60 milioni di euro a
ciascuna Provincia autonoma di Trento e Bolzano a titolo di
restituzione delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 e a riduzione delle somme alle
medesime spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge
23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri, pari a 120 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 54 bis
Misure a sostegno degli enti
di area vasta in dissesto finanziario
1. Al fine di garantire un contributo a favore degli enti di area
vasta in dissesto finanziario e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono determinati le modalita' di attuazione del
presente articolo e i criteri di ripartizione delle risorse sotto
forma di contributo a favore degli enti di cui al comma 1, anche al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.
Art. 54 ter
Riorganizzazione del sistema camerale
della Regione siciliana
1. La Regione siciliana, in considerazione delle competenze e
dell'autonomia ad essa attribuite, puo' provvedere, entro il 31
dicembre 2021, a riorganizzare il proprio sistema camerale, anche
revocando gli accorpamenti gia' effettuati o in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico
nonche' del numero massimo di camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e assicurando alle
camere di commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e
patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti nella
medesima circoscrizione territoriale.
2. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1,
sono istituite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, anche mediante
accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle
camere di commercio esistenti e comunque nel rispetto del limite
numerico previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 219 del 2016, le circoscrizioni territoriali della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania
e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani; con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della
Regione siciliana, e' nominato un commissario ad acta per ciascuna
delle predette camere di commercio.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 55
Incremento contributo mancato incasso
imposta di soggiorno
1. All'articolo 25 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite
dalle parole: «350 milioni di euro»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alla ripartizione
del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.».
2. All'onere di cui al comma 1, lettera a), pari a 100 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 56
Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di
liquidita' delle Regioni e Province autonome
1. Al primo periodo dell'articolo 1, comma 823, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole:
«e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori
specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma
827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, sono vincolate per le finalita' cui sono state assegnate, nel
biennio 2020-2021.».
2. In considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19, per
l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome in disavanzo di
amministrazione utilizzano le quote accantonate e vincolate del
risultato di amministrazione secondo le modalita' previste
dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione
liquidita'. Alla compensazione in termini di indebitamento netto e
fabbisogno, pari a 164 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni
di euro per l'anno 2022, a 190 milioni di euro per l'anno 2023, a 77
milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro per l'anno
2025, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 56 bis
Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche
1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni
possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle
concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee
guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet
istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre
2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26- bis del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere
verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la
regolarita' contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo
periodo.
Art. 56 ter
Misure in materia di equilibrio economico
delle aziende speciali degli enti locali
1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del
presente comma non trovano applicazione qualora il recupero
dell'equilibrio economico delle attivita' svolte sia comprovato da un
idoneo piano di risanamento aziendale».
Art. 56 quater
Misure in favore degli enti locali
1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con
popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i
quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con
provvedimento dell'autorita' giudiziaria, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di
3 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni
beneficiari, si tiene conto del numero complessivo dei minori
interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per
l'intervento socio-assistenziale in relazione all'eta' del minore e
alla durata dell'intervento stesso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.
Art. 57
Riparto del contributo di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
1. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
il secondo periodo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Il ristoro delle minori entrate e' attuato mediante riduzione del
contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 secondo gli
importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella con
corrispondente riduzione del Fondo di cui al primo periodo:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 57 bis
Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e
in materia di documento unico di regolarita' contributiva
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 264 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. La
presente lettera si applica per il periodo di vigenza del Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione
C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020».
Titolo VIGIOVANI, SCUOLA E RICERCA
Art. 58
Misure urgenti per la scuola
1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche
tenendo conto dell'eventuale necessita' di rafforzamento degli
apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione
delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e
delle tempistiche di immissione in ruolo, anche in relazione alla
data di cui alla lettera a), nonche' degli aspetti procedurali e
delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni
provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in
deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo
4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando
il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle
disposizioni vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili e
ferma restando la decorrenza dei contratti al 1° settembre o, se
successiva, alla data di inizio del servizio;
c) a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e fino
all'inizio delle lezioni siano attivati, quale attivita' didattica
ordinaria, l'eventuale integrazione e il rafforzamento degli
apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) a tenere conto delle necessita' degli studenti con patologie
gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle
competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza
primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di
poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche
eventualmente della didattica a distanza.
2. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno
scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare l'anno successivo sono
disposte le seguenti misure:
0a) al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 419 e' sostituito dal seguente:
«Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). - 1. Presso
il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.
2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero
dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto,
le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello
Stato»;
2) all'articolo 420:
2.1) al comma 1, le parole: «al ruolo del personale ispettivo
tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione dei dirigenti
tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1,» e
le parole da: «, distinti» fino alla fine del comma sono soppresse;
2.2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i dirigenti
scolastici delle istituzioni scolastiche statali. E' ammesso altresi'
il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed
educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o
specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente
ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato
dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al
previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario
superiore, che abbia maturato un'anzianita' complessiva, anche nei
diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che sia confermato
in ruolo»;
2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
2.4) al comma 6, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite
dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive», le
parole: «della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'istruzione», dopo le parole: «nei limiti dei posti» sono
inserite le seguenti: «vacanti e» e le parole: «nei contingenti
relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori
d'insegnamento» sono soppresse;
2.5) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I bandi di concorso stabiliscono le modalita' di
partecipazione, il termine di presentazione delle domande e il
calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono altresi'
disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili, con il
relativo punteggio, nel rispetto delle modalita' e dei limiti
previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendono superate con
una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente»;
2.6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al
10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i
requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di
dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le
relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli
uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero
dell'istruzione»;
2.7) alla rubrica, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite
dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive»;
3) all'articolo 421:
3.1) al comma 1:
3.1.1) all'alinea, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite
dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive» e le
parole: «o capo del servizio centrale» sono soppresse;
3.1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) tre membri scelti tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione
che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici
dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima fascia di
universita' statali e non statali, i magistrati amministrativi,
ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato o i consiglieri di
Stato aventi documentata esperienza nei settori della valutazione
delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione
scolastica»;
3.1.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione»;
3.1.4) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) un dirigente amministrativo di livello non generale del
Ministero dell'istruzione»;
3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
4) all'articolo 422:
4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con
funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova
orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100
da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla
valutazione dei titoli»;
4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati;
5) all'articolo 423:
5.1) al comma 1, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite
dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive»;
5.2) al comma 2, le parole: «ed il colloquio con la valutazione
prescritta» e la parola: «anzidette» sono soppresse e dopo le parole:
«dei punti assegnati per i titoli» sono aggiunte le seguenti: «, nel
limite dei posti messi a concorso»;
5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
6) l'articolo 424 e' abrogato;
a) al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, l'articolo 3-bis e'
abrogato;
b) con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno scolastico
2021/2022 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi da 17 a 17-septies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e
le disposizioni di cui all'articolo 32 ter, commi 2, 3 e 4, del
decreto-legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
c) soppressa;
d) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 agosto 2021, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.
233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il
proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte
del Ministro dell'istruzione;
e) qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i
sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.),
i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici
Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore
previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo,
l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validita'.
Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e
quantitativi di formazione delle attivita' svolte, sono derogate le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, le parole: «cinque anni scolastici» sono sostituite
dalle parole: «tre anni scolastici» e al comma 3 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «quattro anni»
sono sostituite dalle parole: «due anni». Al fine di tutelare
l'interesse degli studenti alla continuita' didattica, i docenti
possono presentare istanza volontaria di mobilita' non prima di tre
anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la
titolarita' in una qualunque sede della provincia chiesta. Le
disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere
dalle operazioni di mobilita' relative all'anno scolastico 2022/2023;
g) all'articolo 58, comma 5-sexies, secondo periodo, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «1° marzo 2021» sono
sostituite dalle seguenti «1° settembre 2021»;
h) all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,
le parole: «al 31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, per
ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2022» e sono aggiunti,
infine, i seguenti periodi: «Ai fini del presente comma e per
consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza,
con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi
termini e modalita' per le elezioni. I componenti eletti ai sensi del
periodo precedente decadono unitamente ai componenti non elettivi in
carica all'atto della loro nomina secondo modalita' e termini
previsti nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»;
i) all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.18,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Con decreto
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento
del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di
Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo decreto
disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea
di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, dopo il
comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Alla Scuola e' riconosciuta, a decorrere dalla data della
sua istituzione, la facolta' di stabilire, in modo autonomo e a
titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari
allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a carico
delle famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti
dell'EFSA ne' di societa' convenzionate con l'Autorita' medesima.
L'importo di tali contributi e rette non puo' essere superiore a
2.000 euro annui per ciascun alunno, fatte salve le riduzioni
spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle disposizioni
vigenti».
3. All'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «anno scolastico 2020-2021» sono inserite le
seguenti: «e fino al 31 dicembre 2021»;
b) dopo le parole: «esigenze didattiche» sono aggiunte le
seguenti: «nei limiti delle risorse gia' assegnate. Per la stessa
finalita' di cui al primo periodo, al fine di garantire la
continuita' didattica anche nell'anno scolastico 2021-2022, sono
stanziati ulteriori 70 milioni per l'anno 2021 da trasferire agli
enti locali beneficiari e rendicontare entro e non oltre il 31
dicembre 2021».
4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione
all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo, denominato
«Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno
scolastico 2021/2022», con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel
2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il fondo
e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della
destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da
realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto
dei saldi programmati di finanza pubblica.
4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere destinate alle
seguenti finalita':
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza
tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a
distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonche' di
servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene
individuale e degli ambienti nonche' di ogni altro materiale, anche
di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con
disabilita', disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni
educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e
a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la
fruizione di modalita' didattiche compatibili con la situazione
emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione scolastica;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici
innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro
dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in condizioni di
sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia
straordinaria e sanificazione, nonche' interventi di realizzazione,
adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre,
di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e
dell'infrastruttura informatica.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2021,
provvede al monitoraggio delle spese di cui all'articolo 231-bis,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il personale
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le
relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La quota parte
delle risorse di cui all'articolo 235 del predetto decreto-legge n.
34 del 2020, che in base al monitoraggio risulti non spesa, e'
destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per
l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con ordinanza del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti,
misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici
regionali, nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo,
come ripartite ai sensi del comma 4-quater:
a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente
con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio
fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli
apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni
scolastiche nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione
delle attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza
epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura lo
svolgimento delle prestazioni con le modalita' del lavoro agile;
b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale
amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo
determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre
2021, per finalita' connesse all'emergenza epidemiologica.
4-quater. Le risorse di cui al comma 4-ter sono ripartite tra gli
uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le misure
di cui al medesimo comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse
attribuite.
4-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' abrogato.
4-sexies. Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, presso
ciascuna prefettura - ufficio territoriale del Governo e nell'ambito
della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma
3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituito un
tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione
del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle
attivita' didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico
locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilita' di
mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la
frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal
rientro in classe di tutti gli studenti. Al predetto tavolo di
coordinamento partecipano il presidente della provincia o il sindaco
della citta' metropolitana, gli altri sindaci eventualmente
interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero
dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano nonche' delle aziende di trasporto
pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige
un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni
coinvolte nel coordinamento adottano le misure di rispettiva
competenza, la cui attuazione e' monitorata dal medesimo tavolo,
anche ai fini dell'eventuale adeguamento del citato documento
operativo. Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine
indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ne da' comunicazione al presidente della regione, che
adotta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, una o piu' ordinanze, con efficacia limitata al pertinente
ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori
della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani,
delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalita' di cui al presente comma. Le scuole
modulano il piano di lavoro del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, gli orari delle attivita' didattiche per i docenti e gli
studenti nonche' gli orari degli uffici amministrativi sulla base
delle disposizioni del presente comma. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica; le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
4-septies. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2021/2022, e' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, con la dotazione di 6
milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo
sono destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di
completare l'acquisizione degli arredi scolastici. Alla copertura
degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, alle scuole
dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti
parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della
legge 10 marzo 2000, n. 62, e' erogato un contributo complessivo di
60 milioni di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore
delle scuole dell'infanzia. Con decreto del Ministro dell'istruzione
il predetto contributo e' ripartito tra gli uffici scolastici
regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle
istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli
uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in
favore delle istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia,
primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti
nell'anno scolastico 2020/2021. Le risorse di cui al presente comma
sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le scuole
paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito
internet:
a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento
all'articolazione degli uffici e all'organigramma;
b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di
conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso
erogato;
c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute,
con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica
e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo,
nonche' i tassi di assenza;
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro
non a tempo indeterminato;
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto
consuntivo;
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di
gestione del patrimonio.
5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto
periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al
medesimo comma 5.
5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 623 e' sostituito dal seguente:
«623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di
favorire la fruizione della didattica digitale integrata, le
istituzioni scolastiche possono chiedere contributi per la
concessione di dispositivi digitali dotati di connettivita' in
comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari
con un indicatore della situazione economica equivalente non
superiore a 20.000 euro annui»;
b) il comma 624 e' sostituito dal seguente:
«624. Il beneficio di cui al comma 623 e' concesso nel limite
complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A
tale fine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13
luglio 2015, n. 107, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno
2021»;
c) il comma 625 e' abrogato.
5-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri versa
all'entrata del bilancio dello Stato gli importi ad essa gia'
trasferiti in attuazione del secondo periodo del comma 624
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5 si provvede
ai sensi dell'articolo 77.
Art. 58 bis
Misure per l'edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017
1. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, le parole: «il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96» sono sostituite dalle seguenti:
«il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11,
comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
Art. 59
Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto
comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali
del personale docente
1. Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti di tipo
comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono destinati, nel
limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo da disporre
secondo la legislazione vigente, fatto salvo quanto disposto dai
commi seguenti.
2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 e' incrementata al 100
per cento la quota prevista dall'articolo 17, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla
procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso anno
scolastico e' incrementata al 100 per cento la quota prevista
dall'articolo 4 comma 1-quater, lettera b) del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 96 da destinare alla procedura di cui al comma
1-quinquies del medesimo articolo.
3. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' integrata con i soggetti che
hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo
comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo
4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico
2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che
residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale
docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione
nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive
modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel
limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo,
ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie
provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno,
o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi,
anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono
il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio
2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del
presente comma, e' altresi' richiesto che abbiano svolto su posto
comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualita' di
servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici
oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124.
5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 e' proposto
esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o
tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella
prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli
elenchi aggiuntivi.
6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono
altresi' il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le
integrazioni di cui al comma 7.
7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova e' seguito da
una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati
valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della
legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare e' superata dai
candidati che raggiungono una soglia di idoneita' ed e' valutata da
una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di
formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare,
il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo,
con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva,
dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione
scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La
negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la
reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119,
della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo
alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui
al comma 4 e l'impossibilita' di trasformazione a tempo indeterminato
del contratto.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, con riferimento alla
procedura di cui al comma 4, sono disciplinati le modalita' di
attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie
provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel
limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la
commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento
per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le
modalita' di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i
requisiti dei componenti e le modalita' di espletamento della
suddetta prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono
dovuti, per le attivita' svolte, compensi, indennita', gettoni,
emolumenti, rimborsi spese ne' altre utilita' comunque denominate.
9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli
vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano
dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4,
salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con
i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499
del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie
speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e' bandita una procedura
concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata
ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano
svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di
partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di
almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni
scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresi' il contributo di
segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire
integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato
puo' partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola
classe di concorso e puo' partecipare solo per una classe di concorso
per la quale abbia maturato almeno una annualita', valutata ai sensi
del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono
predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio
conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 31 dicembre
2021, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro
dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, i
candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria
partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione,
anche in collaborazione con le universita', che ne integra le
competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo
modalita' definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al
periodo precedente. In caso di positiva valutazione del percorso di
formazione e della prova conclusiva il candidato e' assunto a tempo
indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2022 sui posti vacanti e
disponibili di cui al primo periodo, che sono resi indisponibili per
le operazioni di mobilita' e immissione in ruolo. Nel corso dell'anno
scolastico 2022/2023 i docenti assunti svolgono altresi' il percorso
annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Le graduatorie di cui al
presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori.
10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale
docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i
posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel
rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre
1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019,
n. 56, nonche' in deroga alla disciplina di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n.
107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi
decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le
prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalita'
semplificate:
a) in sostituzione della o delle prove scritte previste a
legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova
scritta con piu' quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento
delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della
classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa,
nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. Non si da' luogo
alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva
la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere,
ove necessario, la non contestualita' delle prove relative alla
medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di selettivita'
tra tutti i partecipanti. La prova e' valutata al massimo 100 punti
ed e' superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70
punti;
b) prova orale;
c) valutazione dei titoli;
d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di
cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso.
10-bis. I bandi dei concorsi di cui al comma 10, emanati a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per
cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto,
in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di
presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un
servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni
scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti,
valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio
1999, n. 124. La riserva di cui al periodo precedente vale in
un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per
le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno
scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si
procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo
nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna
regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o
superiore a quattro.
11. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate tutte
le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto
sopra previsto, fermi restando i programmi concorsuali, senza che
cio' comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle
istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione. Con decreto
del Ministro dell'istruzione sono altresi' disciplinate le modalita'
di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso,
la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di
riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle
prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la
valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli
valutabili e il relativo punteggio
12. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 90
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi e
maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con le riforme
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono disciplinati,
nell'ambito del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo
1, comma 115, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le attivita'
formative, le procedure e i criteri di verifica degli standard
professionali, le modalita' di verifica in itinere e finale incluse
l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze
e del portfolio professionale.
13. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal
bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o
tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati
annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni
scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria di cui
al comma 10, lettera d), nel limite delle facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente per i concorsi ordinari.
14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo
relative all'anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi
perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa
il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e
dell'elevato numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure
concorsuali ordinarie gia' bandite, di cui al decreto dipartimentale
del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e per
il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla
normativa vigente, con le modalita' di cui al comma 15.
Parte di provvedimento in formato grafico
15. Per le classi di concorso e tipologie di posto di cui al comma
14 la procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalita':
a) unica prova scritta con piu' quesiti a risposta multipla,
volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato
sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la
quale partecipa, nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. La
prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici
Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti,
40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al
decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la
singola classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua
inglese. Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica i 40
quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di
matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe di concorso A028 -
Matematica e scienze i 40 quesiti vertenti sui programmi sono
suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell'ambito delle
scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito
consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo
una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato in modalita'
casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100
minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui
all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si da' luogo
alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva
la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere,
ove necessario, la non contestualita' delle prove relative alla
medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di selettivita'
tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova e' effettuata
assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle
risposte non date o errate. La prova e' valutata al massimo 100 punti
ed e' superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70
punti.
b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da
coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio
2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui
alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso.
16. La procedura di cui ai commi 14 e 15 non comporta la riapertura
dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei
requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto
dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso
interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate
le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari
all'espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 15. La
redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, e'
assegnata con affidamento diretto ad una o piu' universita'.
Parimenti i servizi logistici e informatici necessari per lo
svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente anche
a soggetti in house rispetto al Ministero dell'istruzione. Le
commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile della
procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova scritta.
E' possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale
della prova orale, ferma restando l'unicita' del presidente, per
gruppi comprendenti un numero di candidati superiore a cinquanta. Al
presidente ed ai componenti e al segretario delle commissioni che
concludono le operazioni concorsuali redigendo la graduatoria entro
il 31 luglio 2021 e' riconosciuto un compenso, aggiuntivo rispetto a
quello previsto a legislazione vigente, pari a due volte il compenso
base previsto dall'articolo 2, comma 1, numero 3), comma 2 e comma 3,
nonche' dall'articolo 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 24 aprile 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione
sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la
congruita' e l'equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di
riferimento per la valutazione della prova orale, i requisiti dei
componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova
scritta e della prova orale.
17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono
utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico
2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo,
entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei
contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui
relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non
approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate
nel corso degli anni successivi con priorita' rispetto alle
graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in
ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la
specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei
posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte
anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della
graduatoria, nel limite delle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico
2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti prevista
dall'articolo 58, comma 1 lett. b).
18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al
comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per
le corrispondenti classi di concorso. Ai fini di quanto previsto nel
periodo precedente i posti delle predette procedure concorsuali
ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e
disponibili nei limiti individuati da un decreto del Ministro
dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione. Con decreto
del Ministero dell'istruzione si provvede, altresi', alla riapertura
dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure di cui al
periodo precedente.
19. Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a euro 7.684.000 per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
20. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono definiti
appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni, relativi alle modalita' di svolgimento in sicurezza
dei concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre 2022,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
21. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159:
1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono soppressi;
2) il comma 13 e' abrogato.
Art. 60
Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della
formazione superiore e della ricerca nonche' in materia di concorso
di accesso alle scuole di specializzazione in medicina
1. In considerazione dei disagi determinati dalla crisi
epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire l'attivita' di
orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di
azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione
superiore, nonche' di azioni di recupero e inclusione, anche con
riferimento agli studenti con disabilita' e con disturbi specifici
dell'apprendimento, e' istituito, per l'anno 2021, un fondo con
dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle
risorse di cui al presente comma tra le universita', anche non
statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla
legge 29 luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21
dicembre 1999, n. 508. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma
12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al secondo periodo, le parole: «successivamente, a
fine corso o interrompendo lo stesso,» sono soppresse;
b) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «E' esclusa la
contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione specifica
in medicina generale e alle scuole di specializzazione universitaria
di area sanitaria».
3. All'articolo 19 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero ai
concorrenti iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina
generale».
4. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca 10 agosto 2017, n. 130, il periodo «Ai sensi dell'articolo
19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che si
iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, puo' partecipare ai
concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione universitarie
di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso di
formazione, fatta salva la possibilita' di rinunciare al corso
stesso, interrompendolo anticipatamente.» e' soppresso.
Art. 60 bis
Modifica del comma 536 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178
1. Il comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e' sostituito dal seguente:
«536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori
strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di
promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema
produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite
donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di
borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e
all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da universita'
pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole
di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma
537, e' concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta,
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino al 100 per
cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le
medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese
dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di
100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato, le disposizioni per
l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539, anche al
fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma
539».
Art. 60 ter
Misure a sostegno delle universita' del Mezzogiorno
1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di potenziare
l'attrattivita' degli atenei del Mezzogiorno, alle universita'
statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede legale nei
territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania,
Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno un numero di iscritti
non superiore a 9.000 e' riconosciuto un contributo complessivo di 2
milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di
spesa. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di ripartizione delle risorse tra gli atenei
interessati.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.
Art. 61
Fondo italiano per la scienza
1. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca, un apposito fondo, denominato «Fondo italiano per la
scienza» con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno
2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle
risorse del fondo attraverso procedure competitive ispirate ai
parametri dello European Research Council (ERC), con particolare
riferimento alle tipologie denominate «Starting Grant» e «Advanced
Grant». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
77.
Art. 62
Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento
tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale
complessa di Torino
1. All'articolo 49 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
b) Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «favorisce la
collaborazione con» sono inserite le seguenti «universita' e» e le
parole «anche mediante attivita' d'insegnamento e formazione» sono
sostituite dalle seguenti: «anche mediante attivita' di formazione»
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«Il Centro promuove e organizza attivita' di:
a) ricerca e sviluppo (R&S) svolta in maniera indipendente e
volta all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore
comprensione inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito il Polo
intraprende un'effettiva collaborazione;
b) ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non
esclusiva e non discriminatoria;
c) formazione volta a ottenere risorse umane qualificate per le
competenze inerenti all'attivita' del Centro.»
c) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Politecnico di Torino e' identificato quale coordinatore del
Centro e, per l'effetto, e' individuato come beneficiario delle
risorse di cui al comma 1. Entro il 31 luglio 2021 il Politecnico di
Torino e' tenuto a sottoporre alla valutazione e approvazione del
Ministero dello Sviluppo economico la proposta progettuale contenente
i criteri, le modalita' e i tempi di attuazione dell'intervento e di
realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dello Sviluppo
economico, sentito il Ministro dell'Universita' e della Ricerca,
approva, con decreto da emanare entro 40 giorni dalla data di
presentazione, la proposta progettuale.»;
?2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 62 bis
Centro italiano di ricerca per l'automotive
1. Al fine di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento
tecnologico e piu' in generale l'innovazione del Paese nel settore
dell'automotive e di favorire la sua ricaduta positiva nell'ambito
dell'industria, dei servizi e della pubblica amministrazione, e'
istituita la fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive,
competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi
alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale, nel
quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del
valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca e
innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale. La
fondazione ha sede a Torino. Per il raggiungimento dei propri scopi
la fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in
Italia e all'estero.
2. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'universita' e della
ricerca e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali e'
attribuita la vigilanza sulla fondazione medesima.
3. Ai fini del rapido avvio delle attivita' della fondazione, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
nominato un comitato di coordinamento. Il comitato predispone lo
schema di statuto della fondazione, che e' approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo
economico. Ai componenti del comitato di coordinamento non spettano
indennita', compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati. Lo statuto disciplina, tra l'altro,
la partecipazione alla fondazione da parte di altri enti pubblici e
privati, con particolare riferimento a quelli che svolgono attivita'
ad alto contenuto tecnologico e innovativo, nonche' le modalita' con
cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto
scientifico e di trasferimento tecnologico della fondazione medesima.
4. Il patrimonio della fondazione e' costituito da apporti dei
Ministeri di cui al comma 2 e incrementato da ulteriori apporti dello
Stato, nonche' dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e
privati. Le attivita', oltre che dai mezzi propri, possono essere
finanziate da contributi di enti pubblici e di privati.
5. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione puo'
avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, messo a
disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai
rispettivi ordinamenti, dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La
fondazione puo' avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e
di societa' di consulenza nazionali ed estere, ovvero di universita'
e di istituti universitari e di ricerca.
6. La fondazione, in quanto polo scientifico infrastrutturale a
sostegno della ricerca e dello sviluppo, agisce con approccio
multidisciplinare e integrato nel rispetto dei principi di piena
accessibilita' per la comunita' scientifica nazionale, di trasparenza
e pubblicita' dell'attivita', nonche' di verificabilita' dei
risultati scientifici raggiunti in conformita' alle migliori pratiche
internazionali. A tale fine la fondazione presenta una relazione, con
cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al
Ministro dell'universita' e della ricerca, al Ministro dello sviluppo
economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle
attivita' svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto
sul sistema nazionale di ricerca, sul trasferimento tecnologico
nonche' sui servizi svolti a beneficio della comunita' scientifica
nazionale.
7. Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 30 giugno
2022, tra la fondazione, i membri fondatori e gli altri soggetti
finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto della
fondazione, sono definite le modalita' di attuazione delle seguenti
attivita' che la fondazione e' tenuta, tra l'altro, a svolgere:
a) individuare periodicamente programmi di ricerca e innovazione da
realizzare con l'uso maggioritario delle risorse poste a carico dello
Stato, mediante bandi rivolti alla comunita' scientifica esterna alla
fondazione;
b) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca
nazionale per massimizzare la compatibilita' e l'integrazione delle
facility della fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale
di ricerca;
c) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la
selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti
presentati per l'accesso alle facility infrastrutturali da
ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a universita' ed enti
pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle facility
infrastrutturali della fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei
risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in
parte i loro progetti di ricerca presso la fondazione conservano
l'affiliazione all'ente scientifico di provenienza;
d) prevedere modalita' di reclutamento di ricercatori, in via
prioritaria, nell'ambito del sistema universitario e della ricerca,
che consentano, attraverso specifiche convenzioni con le istituzioni
interessate, la doppia affiliazione.
8. Per la costituzione della fondazione e per la realizzazione del
progetto volto a incrementare l'innovazione del Paese nel settore
dell'automotive e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021. Il contributo e' erogato sulla base dello
stato di avanzamento del progetto. Gli apporti al fondo di dotazione
e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello
Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la
Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.
9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della
fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi
da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
10. I criteri e le modalita' di attuazione del presente articolo
nonche' il trasferimento delle risorse alla fondazione sono stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dello
sviluppo economico.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede, per l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, a decorrere
dall'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 77.
Art. 63
Misure per favorire le opportunita'
e per il contrasto alla poverta' educativa
1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di
opportunita' educative rivolte ai figli, una quota di risorse a
valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinata al
finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1
giugno-31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e
privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e
ricreativa destinati alle attivita' dei minori.
2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia,
previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i
criteri di riparto delle risorse tra i Comuni, tenuto conto dei dati
relativi alla popolazione minorenne sulla base dei dati ISTAT
relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, nonche'
le modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli interventi
finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di
mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di
mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.
3. Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri
stabiliti con il decreto di cui al comma precedente provvede la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria
disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata
con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di
spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021.
4. Per le finalita' di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al
comma 1 e' incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021. Al
relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 77.
5. Il Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile di
cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
e' prorogato per l'anno 2022.
6. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «e 2021,» sono sostituite con le
seguenti: «, 2021 e 2022»;
b) al secondo periodo le parole: «e a 55 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021,» sono sostituite dalle
seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020,
a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per
l'anno 2022»;
7. All'articolo 1, comma 202, primo periodo, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «2019, 2020 e 2021,» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2022».
8. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7 pari a 45 milioni di
euro per l'anno 2021 e 115 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi
dell'articolo 77 e quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 63 bis
Disposizioni in materia di reti e impianti
di comunicazione elettronica in fibra ottica
1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle
convenzioni accessorie al permesso di costruire concernente
interventi di nuova costruzione rilasciato per edifici di tipo
residenziale le amministrazioni individuano in termini preferenziali,
ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con
particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare il
collegamento tra l'ingresso dell'edificio e il piu' vicino nodo di
connessione».
Art. 64
Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia
di prevenzione e contrasto al disagio giovanile
1. Le misure di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2021.
2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, le parole «di eta' inferiore ai trentacinque anni
titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della
legge 28 giugno 2012, n. 92» sono sostituite dalle seguenti: «che non
hanno compiuto trentasei anni di eta'.».
3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30
giugno 2022, alle categorie aventi priorita' per l'accesso al credito
di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con
limite di finanziabilita', inteso come rapporto tra l'importo del
finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli
oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della garanzia
concedibile dal Fondo e' elevata all'80% della quota capitale, tempo
per tempo in essere sui finanziamenti concessi.
3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di
richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore
applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo di
garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera
c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e' incrementata di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di
250 milioni di euro per l'anno 2022.
5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3 e 4 si
provvede ai sensi dell'articolo 77.
6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di «prime
case» di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale
A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti
traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto,
dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti
dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se
stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto
trentasei anni di eta' nell'anno in cui l'atto e' rogitato e che
hanno un valore dell'indicatore della situazione economica
equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non
superiore a 40.000 euro annui.
7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto, e' attribuito agli acquirenti che
non hanno ancora compiuto trentasei anni di eta' nell'anno in cui
l'atto e' stipulato un credito d'imposta di ammontare pari
all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione
all'acquisto. Il credito d' imposta puo' essere portato in
diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati
dopo la data di acquisizione del credito, ovvero puo' essere
utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone
fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare
successivamente alla data dell'acquisto; puo' altresi' essere
utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non da' luogo a
rimborsi.
8. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono
le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreche' la
sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte
mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo
sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di
bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni
governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti
stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del
presente decreto e il 30 giugno 2022.
10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per
beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 o di
decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute
e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano
le relative disposizioni previste dalla nota II bis all'articolo 1,
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e
dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601.
11. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7, 8, 9 e 10, valutati in
347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
12. In considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le politiche giovanili, di
cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e' incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2021 allo scopo
di finanziare, nel limite di spesa autorizzato, politiche di
prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e
comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all'uso non
consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attivita' di
assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire
l'inclusione e l'innovazione sociale nonche' lo sviluppo individuale,
la promozione di attivita' sportive per i giovani di eta' inferiore
ai 35 anni.
13. I criteri di riparto delle risorse del comma 12 e le modalita'
di attuazione degli interventi realizzati dalle Regioni e dalle
Province autonome di Trento e Bolzano e dal sistema delle Autonomie
locali sono definiti con decreto del Ministro per le politiche
giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per
l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto e, quanto
a 5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7
del presente decreto.
Titolo VIICULTURA
Art. 65
Misure urgenti per la cultura
1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero
della cultura, sono incrementati per l'anno 2021 di 47,85 milioni di
euro per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli
interventi in conto capitale. Quota parte dell'incremento del fondo
di parte corrente e' destinata a riconoscere un contributo a fondo
perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione
da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo.
2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
della cultura, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
3. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «105 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «125 milioni di euro per l'anno 2021».
4. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e per il cinquanta per cento ai
produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di
categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle
seguenti: «e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali,
tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori,
anche tramite le imprese che svolgono attivita' di intermediazione
dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;
b) il comma 2 e' abrogato;
b-bis) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE) trasmette al Ministero della cultura
il rendiconto dettagliato delle spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute
per la gestione delle attivita' di cui ai medesimi commi nonche'
l'elenco dei soggetti beneficiari del riparto dei compensi con i
relativi importi.
3-quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti abilitati a
ripartire il compenso di cui all'articolo 71-septies trasmettono al
Ministero della cultura e alla Societa' italiana degli autori ed
editori (SIAE) il rendiconto dettagliato della destinazione delle
somme e della relativa ripartizione in favore dei beneficiari nonche'
delle spese sostenute in quanto strettamente connesse all'attivita'
di ripartizione. Al fine di favorire l'economicita', l'efficacia e
l'efficienza delle attivita' di ripartizione di cui al presente
articolo e di ridurne le spese di gestione, la Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE) definisce modelli e procedure,
approvati dal Ministero della cultura, relativi alle attivita' di
ripartizione, che consentono altresi' alla medesima Societa' la
verifica della necessita' e della congruita' delle spese rendicontate
e delle eventuali somme accantonate o comunque non distribuite. La
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) puo' procedere a
verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare
la regolarita' dei dati rendicontati e puo' disporre il reintegro
degli importi detratti a copertura di spese di gestione o di
eventuali accantonamenti, al fine della successiva ripartizione tra i
beneficiari. Il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione di
cui al presente comma determina per i soggetti inadempienti
l'impossibilita' di partecipare alle successive ripartizioni nonche'
l'obbligo di restituzione degli importi complessivi ricevuti dalla
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE). La Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE) riferisce al Ministero della
cultura sugli esiti delle verifiche di cui al presente comma».
5. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti
modificazioni:
0a) all'articolo 7, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, sono altresi' stabiliti:
a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate presso la
Cineteca nazionale possono essere considerate rispettivamente opere
fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in via
permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione;
b) i criteri per definire scambi delle opere di cui alla lettera a)
con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare con tali
cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della cultura
cinematografica;
c) le modalita' con le quali la Cineteca nazionale, per i fini di
cui all'articolo 27, lettere da a) a e), puo' svolgere proiezioni in
sala delle opere depositate o iniziative dirette a realizzare
raccolte di opere o a diffonderle su piattaforme telematiche di
apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni
all'accesso e senza possibilita' per gli utenti di scaricare i
contenuti;
d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative di cui
al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e di
digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute
dalla Cineteca nazionale, nonche' i casi in cui essa, in riferimento
alle opere depositate presso di essa, e' esclusa dagli obblighi
inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, in quanto istituto di tutela del patrimonio
culturale»;
a) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Quota parte dei contributi automatici, ai sensi e per le
finalita' di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione III della legge 22
aprile 1941, n. 633, e' destinata agli autori del soggetto, agli
autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi,
secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 25, comma
1.»;
b) all'articolo 25, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera: «d-bis) i requisiti e le modalita' di erogazione dei
contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo.».
6. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e
delle attivita' circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, i soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo
1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto
conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati,
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di
cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.
7. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal
comma 6, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,95 milioni di euro per
l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si
provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
entro il 30 settembre 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione
prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato.
8. All'articolo 1, comma 590, terzo periodo, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, le parole «e il finanziamento attribuibile a
ciascuna delle fondazioni non puo' essere superiore alla quota di 20
milioni di euro» sono soppresse.
9. All'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «220
milioni».
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 290,8
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 286,5 milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 4,3 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Art. 65 bis
Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli
immobili di interesse storico e artistico
1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura e'
istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi
conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti
alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una
dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
che costituisce limite massimo di spesa.
2. Il Fondo e' finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del
patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, in
attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e secondo le
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, anche in ragione della crisi economica determinata
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che
detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 e'
riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute negli anni
2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei
predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti
a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo
complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d'imposta
spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio
di impresa.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 del presente articolo e'
utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal riconoscimento
dello stesso e non e' cumulabile con qualsiasi altro contributo o
finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15,
comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
5. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 3
possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione,
anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi
istituti di credito e altri intermediari finanziari.
6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di gestione e di funzionamento del Fondo, nonche' le
procedure per l'accesso alle sue risorse, in conformita' a quanto
previsto dal presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.
Art. 66
Disposizioni urgenti in tema di previdenza
e assistenza nel settore dello spettacolo
1. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo hanno diritto all'indennita' di malattia per ciascuno dei
giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180
giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno
quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare
precedente l'insorgenza dell'evento morboso.
2. All'articolo 13, primo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, le parole «cento
paghe» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta paghe».
3. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.
48, le parole «lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a
tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti «lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 182,» e le parole «lire 130.000» sono sostituite
dalle seguenti «euro 100».
4. L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e' esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Con uno o piu' decreti
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
cultura, su proposta dell'INAIL, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione
dell'obbligo assicurativo di cui al primo periodo del presente comma
e sono individuati i soggetti tenuti al versamento del premio
assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in
cui non e' applicabile l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e
per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L'obbligo di
assicurazione per i lavoratori autonomi di cui al presente comma
decorre dal 1° gennaio 2022.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il personale orchestrale delle
fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, e' assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
5-bis. I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto restano salvi e conservano la loro efficacia. Per i periodi
antecedenti alla predetta data di entrata in vigore, nel caso di
evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell'INAIL, sono
comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso, i premi
relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di
sanzioni e interessi.
5-ter. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto aventi a oggetto le
questioni di cui al comma 5 sono dichiarati estinti d'ufficio con
compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari
non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
6. Al Capo X del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo
l'articolo 59 e' inserito il seguente:
«59-bis (Lavoro nel settore dello spettacolo). - 1. Le lavoratrici
e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
hanno diritto alle tutele previste dal presente testo unico
rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.
2. Per le lavoratrici e i lavoratori di cui all'articolo 2, comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,
ai fini del calcolo dell'indennita' di cui all'articolo 23 la
retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo
ottenuto dividendo l'ammontare del reddito percepito in relazione
alle attivita' lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici
mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di
giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo
periodo.».
7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, e' riconosciuta una indennita'
per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'articolo
2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 182, per la disoccupazione involontaria. L'indennita' e' erogata
dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
8. L'indennita' e' riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori di
cui al comma 7 in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a
carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
d) aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno
solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro
autonomo alla data di presentazione della domanda di indennita',
almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
e) avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla
presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
9. La domanda e' presentata dal lavoratore all'INPS in via
telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro autonomo.
10. I requisiti di cui al comma 8, lettere b) e c), devono essere
mantenuti anche durante il percepimento dell'indennita'.
11. L'indennita' e' rapportata al reddito imponibile ai fini
previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui
si e' concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare
precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni
di essi.
12. L'indennita', rapportata al reddito medio mensile come
determinato al comma 11, e' pari al 75 per cento dello stesso reddito
nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021
all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel
caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto
importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra
il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennita' non puo'
in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel
2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente.
13. L'indennita' e' corrisposta mensilmente per un numero di
giornate pari alla meta' delle giornate di contribuzione versata o
accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo
che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione
dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo. Ai fini della durata non
sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad
erogazione della prestazione. L'indennita' non puo' in ogni caso
superare la durata massima di sei mesi.
14. Per i periodi di fruizione dell'indennita' e' riconosciuta la
contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come
determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione pari a 1,4
volte l'importo massimo mensile dell'indennita' per l'anno in corso.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori di cui al comma 7,
e' dovuta un'aliquota contributiva pari al 2 per cento, che
confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
15. La prestazione e' incompatibile con le altre prestazioni a
tutela della disoccupazione involontaria.
16. L'indennita' di cui ai commi da 7 a 15 non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
17. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 15 le parole «60 contributi» ovunque ricorrano sono
sostituite dalle seguenti «45 contributi» e le parole «120
contributi» sono sostituite dalle seguenti «90 contributi»;
2) dopo il comma 15-bis, sono inseriti i seguenti:
«15-ter Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla
corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori
appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
che non raggiungano il requisito dell'annualita' di contribuzione
richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano
dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante
dall'esercizio delle attivita' lavorative per le quali e' richiesta
l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo superiore a quattro volte l'importo del trattamento minimo
annuale in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, e'
accreditato, d'ufficio, un numero di contributi giornalieri, fino a
concorrenza del requisito dell'annualita' di contribuzione richiesto
dall'articolo 2, comma 2, lettera a).
15-quater. Ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione
lavoratori dello spettacolo per attivita' dei lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 182, riferite alla categoria attori cinematografici e
audiovisivi determina l'accreditamento di un'ulteriore giornata, fino
a concorrenza del requisito dell'annualita' di contribuzione
richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a).
15-quinquies. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a
rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa,
una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione
giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare
riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato
rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro e'
punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro,
salvo che il fatto costituisca reato, e non puo' accedere, nell'anno
successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche
tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni
altra pertinente disposizione di legge.»
b) all'articolo 2:
1) al comma 2, lettera a), le parole «120 contributi» sono
sostituite dalle seguenti: «90 contributi»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale e' dovuta al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le prestazioni
rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento a:
a) attivita' retribuite di insegnamento o di formazione svolte in
enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste
organizzate;
b) attivita' remunerate di carattere promozionale di spettacoli
dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo,
nonche' di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o
privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale
l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attivita'
educative collegate allo spettacolo.
2-ter. Per le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis
non sono richiesti gli adempimenti di cui all'articolo 6, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708;
c) all'articolo 4, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Ai
fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti
contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, devono
riferirsi per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative
svolte nel settore dello spettacolo».
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano a decorrere dal
1° luglio 2021.
19. All'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentiti
rispettivamente il Ministro della cultura e il Ministro con delega
per lo sport, nonche'» e, dopo le parole «sono adeguate», sono
inserite le seguenti: «, con frequenza almeno quinquennale,»
b) al secondo periodo, dopo le parole «di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e
il Ministro della cultura».
20. In sede di prima applicazione dell'articolo 3, secondo comma,
primo periodo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dal comma 19 del
presente articolo, l'adeguamento ivi previsto e' disposto entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. All'onere derivante dal presente articolo, ad esclusione dei
commi 3, 4 e 5, valutato in 14,8 milioni di euro per l'anno 2021,
53,7 milioni di euro per l'anno 2022, 58,6 milioni di euro per l'anno
2023, 58,2 milioni di euro per l'anno 2024, 59,7 milioni di euro per
l'anno 2025, 61,6 milioni di euro per l'anno 2026, 63,2 milioni di
euro per l'anno 2027, 65,7 milioni di euro per l'anno 2028, 69,4
milioni di euro per l'anno 2029, 73,9 milioni di euro per l'anno 2030
e 74,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede,
per 10,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 11
milioni di euro per l'anno 2024, 11,2 milioni di euro per l'anno
2025, 11,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,4 milioni di euro per
l'anno 2027, 11,6 milioni di euro per l'anno 2028, 11,9 milioni di
euro per l'anno 2029, 12,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 12,3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori
entrate derivanti dai commi da 7 a 16, e, per il restante importo, ai
sensi dell'articolo 77.
Art. 67
Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa
e investimenti pubblicitari
1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari
sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del
COVID-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che
stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi
di filiera orientati a garantire la sostenibilita' e la capillarita'
della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei
comuni con un solo punto vendita di giornali, e' riconosciuto un
credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa
la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come
attestata ai sensi del comma 2. Il credito d'imposta e' concesso
entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che
costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili
rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle
stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta
astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 3. L'efficacia
della disposizione di cui al presente comma e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1 si considerano
ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto
della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di
copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il
testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese
deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di
cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto
di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero
dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi
dell'articolo 2409-bis del codice civile.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non e' cumulabile con il
contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici,
di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n.
198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini
dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere
presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 e'
altresi' scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta
utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' revocato nel caso in
cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o
risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito
d'imposta e' disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti
effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la
misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto
indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le
modalita', i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per
la presentazione dell'istanza di cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 60 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, che e' corrispondentemente incrementato di 60
milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al
riconoscimento del credito d'imposta di cui ai medesimi commi sono
iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di
bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
7. Per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di
periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore
aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo' applicarsi,
in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle
copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione
della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici,
esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi
dai supporti integrativi.
8. All'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
al primo periodo, dopo le parole: «alle condizioni e con le modalita'
ivi previste» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020», e dopo il
primo periodo, e' inserito il seguente: «Fermo restando il suddetto
limite di spesa, per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta puo'
essere altresi' parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il
noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di
dispositivi POS.».
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 80,66 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
9-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di
quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto anche per l'anno 2021 nella
misura del 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per
l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite,
entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che
costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del
decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 77 del 2020.
9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis del presente articolo, pari
a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalita' il
suddetto Fondo e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui
al citato comma 9-bis sono iscritte nel pertinente capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle
entrate-Fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
9-quater. Agli oneri derivanti dai commi 9-bis e 9-ter,
quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
9-quinquies. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole: «30 giugno 2021. Fino alla stessa data» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021. Al fine di consentire i
necessari approfondimenti sulle misure di riforma di cui al primo
periodo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria e' istituita una
commissione tecnica composta da rappresentanti del medesimo
Dipartimento, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e dell'INPGI. La
commissione conclude i propri lavori entro il 20 ottobre 2021. Ai
componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Le attivita' della commissione sono svolte senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Fino alla data indicata al
primo periodo».
10. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, il
comma 1-quater e' sostituito dal seguente: «1-quater. Limitatamente
agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica
del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni
caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al
comma 1, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che
costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il
beneficio e' concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli
investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e
periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli
investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non
partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere
finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle
risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 65 milioni
di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero
dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito
d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente
disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per
l'anno 2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma
1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il 1°
ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite
nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel
periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque
valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 90 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.»
11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, i commi 612
e 613 sono abrogati.
11-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le parole: «quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«sessanta mesi».
12. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede quanto a 15 milioni
di euro ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 25 milioni di euro con
le risorse rivenienti dal comma 11. A tal fine, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato dell'importo, gia' trasferito al proprio
bilancio, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2021 che resta
acquisito all'entrata del bilancio dello Stato.
13. A decorrere dall'anno 2023, per la concessione del credito
d'imposta di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017 n. 96, e' autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in
ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti
dal periodo precedente, pari a 45 milioni di euro in ragione d'anno,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo
e' da imputare per 30 milioni di euro alla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 15 milioni di euro alla
quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
13-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre
2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
2020, n. 159, le parole: «per i successivi sei mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «fino all'entrata in vigore del decreto legislativo
di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 novembre 2018, previsto dall'articolo 3 della
legge 22 aprile 2021, n. 53, e comunque non oltre il 30 ottobre
2021».
Art. 67 bis
Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui
all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160
1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di assicurare la
ripresa del mercato della pubblicita' effettuata sulle aree pubbliche
o aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile, e'
concesso un credito d'imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di
euro, in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o
concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e
ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche
attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque
diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il credito d'imposta di cui al
primo periodo e' attribuito in misura proporzionale all'importo
dovuto dai soggetti ivi indicati, nell'anno 2021, a titolo di canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi
pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' attuative delle disposizioni del comma 1 per la fruizione
del credito d'imposta e per assicurare il rispetto del limite di
spesa previsto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.
4. Il presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e
dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis».
Titolo VIIIAGRICOLTURA E TRASPORTI
Art. 68
Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il
settore agrituristico
1. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «e 2020»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2021 le
percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina
sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27,5 milioni per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2-bis. In considerazione del rilevante incremento dei costi di
produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui
mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il
bestiame, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1,
comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 5
milioni di euro per l'anno 2021 al fine di erogare contributi agli
allevatori bovini.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID 19», e successive modificazioni.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le disposizioni relative alle
operazioni di cui alla lettera i') del medesimo comma, si applicano
nei settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con
durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 100.000,00. I
benefici accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19» non superano le soglie ivi
previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da
qualunque soggetto erogate, concesse al beneficiario ai sensi del
medesimo paragrafo 3.1.».
4. Al fine di favorire la continuita' produttiva nel settore
bieticolo saccarifero, anche per fare fronte alle emergenze o a
situazioni di crisi di mercato impreviste determinate dalle misure
restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19
e stimolare la ripresa e il rilancio del comparto, nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e' istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno
del settore bieticolo saccarifero», con una dotazione di 25 milioni
di euro per l'anno 2021, per sostenere interventi di aiuto per ettaro
coltivato a barbabietola da zucchero.
5. L'aiuto e' determinato, nei limiti della dotazione finanziaria
di cui al comma 4, sulla base delle superfici coltivate a
barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime
di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ed in
relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo
stesso produttore nell'anno 2021.
6. L'aiuto e' erogato a favore dei produttori di barbabietola da
zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all'80 per cento
dell'importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di
ammissibilita'. All'erogazione dell'acconto si applica l'articolo 78,
comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, previa comunicazione alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le
modalita' di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente
articolo devono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto
previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020, C (2020) 91 I/01, recante «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID- 19» e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con
comunicazione della Commissione 2021/C 34/06.
8. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4, pari a 25 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.
9. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, al
comma 2, lettera c), dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, dopo le parole: «e condotte» sono inserite le
seguenti: «da una donna oppure» e dopo le parole: «quote di
partecipazione,» sono inserite le seguenti: «da donne e».
10. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore
agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo
2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza
dell'attivita' agricola principale, gli addetti di cui all'articolo
2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati
lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di
connessione tra attivita' agricola ed attivita' agrituristica.
11. All'articolo 4, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96,
sono soppresse le seguenti parole: «, con particolare riferimento al
tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attivita'».
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11,
valutati in 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di
euro per l'anno 2022, 3,63 milioni di euro per l'anno 2023, 3,65
milioni di euro per l'anno 2024, 3,67 milioni di euro per l'anno
2025, 3,70 milioni di euro per l'anno 2026, 3,72 milioni di euro per
l'anno 2027, 3,74 milioni di euro per l'anno 2028, 3,76 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede, per 1,57 milioni di
euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,76
milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali.
13. Il comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2019, n. 44, e' sostituito dal seguente: «1. Allo scopo di alleviare
le gravi difficolta' finanziarie degli agricoltori determinate dalle
avverse condizioni meteorologiche, da gravi emergenze sanitarie e
fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di mercato, e'
autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno,
fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di
un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle
somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune (PAC)».
14. Dopo il comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2019, n. 44, sono aggiunti seguenti commi:
«2-bis. In alternativa al comma 2, nel periodo di vigenza del
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla
Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 e
successive modifiche, l'anticipazione e' concessa agli agricoltori
applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi
di riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della
Commissione europea 2008/C14/02 e pertanto non comporta elementi di
aiuto di Stato.»;
«2-ter. Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione di cui al
comma 2-bis sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione
diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della
comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19" nei limiti del massimale previsto per
ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli di cui al punto 23 del medesimo "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19"».
15. All'articolo 1 comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del fondo
possono altresi' essere erogate a condizioni diverse da quelle
previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013, qualora destinate ad
interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo
compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato
riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle
aziende agricole il cui potenziale produttivo e' stato danneggiato da
calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'
naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonche'
prevenzione dei danni da essi arrecati.».
15-bis. Al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme
di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere
le filiere e i distretti di agricoltura biologica di cui all'articolo
1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' disposto per
l'anno 2021 lo stanziamento di 15 milioni di euro.
15-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 15-bis, pari a
15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
15-quater. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, dopo le parole: «e 2020» sono inserite le seguenti: «nonche'
di 5 milioni di euro per l'anno 2021».
15-quinquies. Lo stanziamento di cui al comma 15-quater costituisce
limite di spesa.
15-sexies. All'onere derivante dal comma 15-quater, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77,
comma 7, del presente decreto.
15-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 94 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre
2021 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19.
15-octies. Agli oneri derivanti dal comma 15-septies, pari a 58,9
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
77.
Art. 68 bis
Misure per lo sviluppo e il sostegno
delle innovazioni in agricoltura
1. Al fine di sostenere, nel limite di spesa di cui al presente
comma, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole
tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni
tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i
costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la
resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica,
contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 0,5 milioni di
euro per l'anno 2021.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.
Art. 68 ter
Risorse per il riequilibrio degli interventi
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
1. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni
a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonche' al fine di sostenere
i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il
periodo transitorio 2021-2022 e' destinato l'importo di euro
92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle
risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea la
suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i programmi regionali
di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le regioni beneficiarie
inseriscono le risorse di cui al comma 1 nei piani finanziari dei
rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi.
Art. 68 quater
Misure a sostegno del settore della birra artigianale
1. Per l'anno 2021 e' riconosciuto un contributo a fondo perduto ai
birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto
1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra
del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel
registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di
magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
138 del 14 giugno 2019. All'onere derivante dal presente comma,
valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno
delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito
dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 69
Indennita' per i lavoratori
del settore agricolo e della pesca
1. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano
effettuato almeno 50 giornate effettive di attivita' di lavoro
agricolo, e' riconosciuta un'indennita' una tantum pari a 800 euro.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente
senza diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi dell'articolo
13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
3. L'indennita' di cui al comma 1:
a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) e' incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data di
entrata in vigore della presente disposizione: del reddito di
cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; del
reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77; del reddito di emergenza di cui all'articolo 12
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e di cui al presente decreto;
c) non e' cumulabile con le altre misure previste dall'articolo
10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e le relative proroghe di
cui al presente decreto;
d) e' cumulabile con l'assegno ordinario di invalidita' di cui
alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
4. L'indennita' di cui al comma 1 e' erogata dall'INPS nel limite
di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l'anno 2021. La
domanda per l'indennita' e' presentata all'INPS entro il 30 giugno
2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e
presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche
in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono
adottati altri provvedimenti concessori.
5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 e pari a 448 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6. I pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che
esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e
lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad
esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita' una
tantum di 950 euro. L'indennita' non concorre alla formazione del
reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennita' di cui al
presente comma e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di
spesa complessivo di 3,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,8 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 70
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai
settori agrituristico e vitivinicolo
1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle
filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo
e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia di
COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi
incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai
codici ATECO di cui alla tabella E allegata al presente
decreto-legge, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di
lavoro per la mensilita' relativa a febbraio 2021. L'esonero e'
riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre
agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della
previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti
nel periodo di riferimento dell'esonero.
2. Il medesimo esonero e' riconosciuto agli imprenditori agricoli
professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con
riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.
3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche.
4. L'esonero e' riconosciuto nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai
sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione
europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Il
beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuto, fermo
restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel
limite di minori entrate contributive pari a 72,5 milioni di euro per
l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente
comma e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 72,5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
77.
Art. 71
Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese
agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche
1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate
e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e
giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano
della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio
gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per
favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
1-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli
eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno
colpito il territorio della regione Calabria e che, al verificarsi di
tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze
assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire
la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle
risorse di cui al comma 3-bis del presente articolo, che costituisce
limite massimo di spesa.
2. Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6,
comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono
deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi
di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria
del «Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori» di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e'
incrementata di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro
riservati in favore degli imprenditori apistici per l'anno 2021.
3-bis. Per gli interventi di cui al comma 1-bis, la dotazione
finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi
indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno
2021.
3-ter. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2019, n. 44, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione
Toscana puo' destinare eventuali economie di spesa agli interventi di
cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102».
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 161 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 105
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e, quanto a 56 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.
Art. 72
Disposizioni urgenti per la funzionalita' di ANAS s.p.a.
1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e
la copertura degli oneri connessi alle attivita' di monitoraggio,
sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilita' e manutenzione delle
strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2020, n. 22, e
trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna
e Toscana ad ANAS S.p.A., e' autorizzata, in favore di ANAS S.p.A.,
la spesa di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per assicurare
l'attivita' di manutenzione ed ispezione della intera rete stradale,
Anas S.p.A. e' autorizzata ad assumere, negli anni 2021 e 2022, con
contratti di lavoro a tempo determinato 370 unita' di personale in
possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria,
dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle
infrastrutture stradali, da inquadrare in base al vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro. A tal fine e' autorizzata la spesa di
12,63 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per
l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,13 milioni
di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 73
Disposizioni urgenti in materia di trasporto
1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore
dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, la
dotazione del fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno
2021.
2. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore
aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il
fondo di cui all'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 e' incrementato di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno
2021.
3. L'incremento di cui al comma 2 e' destinato alla compensazione:
a) nel limite di 285 milioni di euro, dei danni subiti dai
gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso
di validita' rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;
b) nel limite di 15 milioni di euro, dei danni subiti dai
prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso
del prescritto certificato in corso di validita' rilasciato dall'Ente
nazionale dell'aviazione civile.
4. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario e in
considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per
l'anno 2021 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo
stanziamento di cui al primo periodo del presente comma e' dedotto da
Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai
servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1°
maggio 2021 al 30 settembre 2021, entro il limite massimo dello
stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del
canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per
cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente
legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo
17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i
servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio
pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo
dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo
periodo del presente comma e' determinato sulla base delle vigenti
misure di regolazione definite dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.
5. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma
4, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a
quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo
compreso tra il 1° maggio 2021 e il 30 settembre 2021, sono destinate
a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 15
novembre 2021, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e all'Autorita' di
regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del
comma 4 e del presente comma.
6. All'articolo 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' aggiunto in fine
il seguente periodo: «Le eventuali risorse residue di cui alla
lettera b) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al primo
periodo, sono destinate alle societa' di cui all'articolo 14, comma
1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a titolo di
indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette
societa' dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ai
corrispondenti mesi dell'anno 2019.»
6-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), primo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro portuale, la
locuzione: «per ogni lavoratore» si interpreta nel senso che, ai fini
della determinazione del contributo ivi previsto, si tiene conto di
tutti i lavoratori impiegati in forza di contratti di lavoro
subordinato, compresi quelli a tempo determinato, a tempo parziale o
stagionale, nonche' di contratti di somministrazione di lavoro di cui
al capo IV del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
6-ter. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno
2021» sono sostituite dalle seguenti: «e di 4 milioni di euro per
l'anno 2021».
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.
7. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, le parole «e fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «e fino al 31 dicembre 2021». Il relativo onere e'
determinato in 49 milioni di euro per l'anno 2021 e in 7 milioni di
euro per l'anno 2022.
8. Agli oneri di cui ai commi 1, 2, 4 e 7 si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
Art. 73 bis
Contributo per i destinatari dei ristori delle maggiori spese
affrontate dagli autotrasportatori
1. I destinatari dei ristori erogati ai sensi dell'articolo 5,
comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, hanno diritto a
un contributo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021 che
costituiscono limite massimo di spesa, che, in ogni caso, non puo'
superare l'importo corrisposto a titolo di imposte sui redditi
relativi ai ristori percepiti per le maggiori spese affrontate dagli
autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto
Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come «ponte
Morandi», avvenuto il 14 agosto 2018, consistenti nella forzata
percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai
normali percorsi e nelle difficolta' logistiche dipendenti
dall'ingresso e dall'uscita dalle aree urbane e portuali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente articolo, anche ai fini del
rispetto del limite di spesa indicato al comma 1 nonche'
dell'acquisizione, da parte dei soggetti destinatari dei contributi
di cui al medesimo comma 1, dell'idonea documentazione comprovante
l'importo corrisposto a titolo di imposte.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi
dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
Art. 73 ter
Disposizioni urgenti per il settore ferroviario
1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla
rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento, per gli anni 2020 e
2021, del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la
societa' Rete ferroviaria italiana si considera approvato con il
parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti
ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la
societa' Rete ferroviaria italiana ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, relativamente
agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per
l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del
medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.
3. Al fine di favorire lo sviluppo delle aree interessate dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e'
assegnato alla societa' Rete ferroviaria italiana un contributo di 40
milioni di euro per l'anno 2021 da destinare:
a) alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di
ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra Roma e le
aree appenniniche, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento
dei progetti esistenti gia' esaminati dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero
previsti dal vigente contratto di programma tra il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la societa' Rete
ferroviaria italiana;
b) alla redazione di studi di fattibilita' finalizzati al
miglioramento dei collegamenti tra i capoluoghi delle province
dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico e Roma.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per
l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 4
milioni di euro per l'anno 2021 e a 36 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato
dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile
2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al
Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n.
243. Le risorse di cui al presente comma sono recepite
nell'aggiornamento del contratto di programma di cui al comma 1,
nell'ambito del quale sono individuati gli specifici interventi di
cui alle lettere a) e b) del comma 3.
Art. 73 quater
Sospensione del pagamento della tassa
di ancoraggio per le navi da crociera
1. Al fine di fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico
nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attivita'
turistiche ad esso connesse, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021
non si applica alle navi da crociera la tassa di ancoraggio
disciplinata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e dall'articolo 1
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
maggio 2009, n. 107.
2. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e' istituito un fondo con una dotazione
di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021. La disponibilita' del fondo
e' destinata a compensare, nel limite di 2,2 milioni di euro per
l'anno 2021, le Autorita' di sistema portuale dei mancati introiti
conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 nonche'
dei rimborsi da esse effettuati nei confronti degli operatori
economici che, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, abbiano gia' provveduto al versamento della tassa di
ancoraggio relativa al periodo di cui al comma 1.
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
4. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al
comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, sentita la Conferenza nazionale di
coordinamento delle Autorita' di sistema portuale, sono stabilite le
modalita' di assegnazione delle risorse di cui al comma 2 alle
Autorita' di sistema portuale.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,2 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.
Art. 73 quinquies
Disposizioni in materia di incentivi
per l'acquisto di veicoli meno inquinanti
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 654, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 657, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 350 milioni di
euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione,
che costituisce limite massimo di spesa:
a) euro 60 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione
finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella
fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro
(km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178;
b) euro 200 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in
locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese
nella fascia 61-135 g di CO2 per km, di cui all'articolo 1, comma
654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) euro 50 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione
finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica
o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui
all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di
cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;
d) euro 40 milioni ai contributi destinati alle persone fisiche che
acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di
categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, per il
quale non siano gia' stati riconosciuti gli incentivi di cui
all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non
superiore a 25.000 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro
6, e che, contestualmente, rottamano un veicolo della medesima
categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 ovvero
che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni
dalla data di immatricolazione e di cui l'acquirente o un suo
familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici
mesi; il contributo riconosciuto ai sensi della presente lettera e'
parametrato al numero di g di CO2 emessi per km, secondo gli importi
di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Il contributo previsto dal comma 2, lettera d), e' riconosciuto
solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle
relative risorse, che costituiscono limite massimo di spesa. Il
cedente riconosce al cessionario del veicolo l'importo del contributo
e recupera tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Per la
disciplina applicativa e per le procedure di concessione del
contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da
1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, nonche' del decreto del Ministero dello sviluppo economico 20
marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile
2019.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
Titolo IXDISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 74
Proroga del contingente «Strade sicure» e remunerazione delle
maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di
finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera,
del Corpo della polizia Penitenziaria
1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753
unita' di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
31 luglio 2021.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e' autorizzata,
per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.670.674, di cui euro
1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario
ed euro 5.795.659 per gli altri oneri connessi all'impiego del
personale.
2-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 11 dell'articolo 45
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate di
8.628.749 euro per l'anno 2021, al fine di attribuire lo specifico
compenso, relativamente agli anni indicati al comma 2-ter del
presente articolo e secondo la ripartizione ivi prevista, al
personale con qualifica di vice questore aggiunto e di vice questore,
e qualifiche e gradi corrispondenti, della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del
Corpo della polizia penitenziaria.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono suddivise nei seguenti
modi:
a) Polizia di Stato: 2.003.114 euro, relativamente agli anni 2018 e
2019;
b) Arma dei carabinieri: 3,4 milioni di euro, relativamente
all'anno 2020;
c) Corpo della guardia di finanza: 3 milioni di euro, relativamente
all'anno 2020;
d) Corpo della polizia penitenziaria: 225.635 euro, relativamente
agli anni 2018 e 2019.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis del presente
articolo, pari a 8.628.749 euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.
3. Ai fini della prosecuzione, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio
2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al
contenimento del contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento dei
maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in
corso, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 40.317.880,
di cui euro 13.185.180 per il pagamento delle indennita' di ordine
pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri
connessi all'impiego del personale delle polizie locali, euro
8.431.150 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale
delle Forze di polizia ed euro 18.701.550 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di
polizia.
4. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali delle Forze di polizia, al fine di consentire, per il
periodo di cui al comma 3, la sanificazione e la disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle
medesime Forze, nonche' assicurare l'adeguata dotazione di
dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al
relativo personale impiegato, e' autorizzata, per l'anno 2021, la
spesa di euro 22.651.320, di cui euro 11.625.000 per spese di
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
ed euro 11.026.320 per l'acquisto dei dispositivi di protezione
individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.
5. Al fine di assicurare, per il periodo di cui al comma 3, lo
svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della
pubblica sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 832.500
per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate
dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui
all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile
1981, n. 121.
6. Al fine di garantire, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione
agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 4.622.070
per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del
personale dei vigili del fuoco.
7. In relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di far
fronte, fino al 31 luglio 2021, alle esigenze sanitarie, di pulizia e
di acquisto di dispositivi di protezione individuale del Ministero
dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle prefetture
- uffici territoriali del Governo, e' autorizzata, per l'anno 2021,
la spesa di euro 2.520.000.
8. Al fine di assicurare, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021,
l'azione del Ministero dell'interno nell'articolazione territoriale
delle prefetture - uffici territoriali del Governo e lo svolgimento
dei compiti affidati, e' autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore
spesa di euro 1.372.275 per il pagamento delle prestazioni di lavoro
straordinario reso dal personale delle predette prefetture - uffici
territoriali del Governo.
9. Per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro
straordinario connesse alle accresciute esigenze di controllo del
territorio, anche per finalita' economico-finanziarie, svolte dal 1°
maggio al 31 luglio 2021 dal personale della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e' autorizzata,
per l'anno 2021, la spesa di euro 18.575.092.
10. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie
di porto - Guardia Costiera dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del
livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo
svolgimento dei compiti istituzionali, e' autorizzata, dal 1° maggio
2021 al 31 luglio 2021, la spesa complessiva di euro 1.951.238, di
cui euro 351.238 per il pagamento delle prestazioni di lavoro
straordinario ed euro 1.600.000 per spese di sanificazione ed
acquisto di materiale di protezione individuale.
11. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza
in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione
emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo
dal 1° maggio al 31 luglio 2021, e' autorizzata la spesa complessiva
di euro 4.494.951,00 per l'anno 2021 di cui euro 3.427.635,00 per il
pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di
lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del
Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera
dirigenziale penitenziaria, nonche' dei direttori degli istituti
penali per minorenni e del personale appartenente al comparto
funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della
Giustizia minorile e di comunita' di piu' gravosi compiti derivanti
dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento
epidemiologico ed euro 1.067.316,00 per le spese per i dispositivi di
protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli
ambienti e dei locali nella disponibilita' del medesimo personale
nonche' a tutela della popolazione detenuta.
11-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane
del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, di garantire una
maggior azione di prevenzione e di controllo del territorio e di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi, in
particolare, all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia
di COVID-19, alla copertura di un massimo di ulteriori 999 posti
nell'ambito di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e
riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice
ispettore della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 27, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, nei limiti della dotazione organica prevista per il
ruolo degli ispettori, si provvede, in via straordinaria, mediante
integrale scorrimento delle graduatorie di merito del concorso
interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto
con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, in data 2 novembre 2017, e del concorso interno,
per titoli ed esame, per la copertura di 263 posti di vice ispettore
del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
in data 31 dicembre 2018.
11-ter. I soggetti immessi nel ruolo degli ispettori mediante lo
scorrimento delle graduatorie di merito di cui al comma 11-bis
accedono alla qualifica di vice ispettore con decorrenza giuridica ed
economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di
formazione.
11-quater. I posti nella qualifica di vice ispettore coperti ai
sensi del comma 11-bis del presente articolo tornano a essere
disponibili per le procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alla
qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, in ragione di almeno 250 unita' ogni due anni, a
decorrere dal 31 dicembre 2023.
11-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni del comma 11-bis, quantificati in 2.726.510 euro per
l'anno 2021, in 5.453.020 euro per l'anno 2022, in 6.526.725 euro per
l'anno 2023, in 7.600.430 euro per l'anno 2024, in 7.611.390 euro per
l'anno 2025, in 7.639.595 euro per l'anno 2026, in 7.658.950 euro per
l'anno 2027, in 7.660.820 euro per l'anno 2028, in 8.220.260 euro per
l'anno 2029, in 8.803.860 euro per l'anno 2030 e in 8.828.020 euro
annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo,
pari a 105.008.000 euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
Art. 74 bis
Iniziative di solidarieta' in favore dei familiari del personale
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al
presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del
personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo
stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attivita' di
servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte
per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire
del contributo di cui al comma 1, nonche' le misure applicative del
presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di
cui al citato comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.
Art. 74 ter
Iniziative di solidarieta' in favore dei familiari
del personale delle Forze armate
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e'
istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al
presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del
personale delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento,
di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza
dell'attivita' di servizio prestata, una patologia dalla quale sia
conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del
contagio da COVID-19.
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire
del contributo di cui al comma 1, nonche' le misure applicative del
presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di
cui al citato comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.
Art. 75
Misure urgenti per l'esercizio dell'attivita' giurisdizionale
militare e per la semplificazione delle attivita' di deposito degli
atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza
epidemiologica da Covid-1)
1. Limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le disposizioni per l'esercizio
dell'attivita' giurisdizionale e per la semplificazione delle
attivita' di deposito di atti, documenti e istanze introdotte dagli
articoli 23-bis e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
e dall'articolo 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti penali
militari.
2. Per gli uffici giudiziari militari e per il Consiglio della
magistratura militare in funzione di giudice disciplinare, i
collegamenti da remoto utilizzabili per le attivita' di cui al comma
1 e per quelle previste dall'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, sono definiti con provvedimento adottato dal
responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa,
d'intesa con il Consiglio della magistratura militare.
3. Nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e
le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del
2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 sono depositati con
valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica
certificata, risultante dal Registro generale degli indirizzi
certificati di cui all' articolo 7 del decreto del Ministro della
giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, a indirizzo di posta elettronica
certificata degli uffici giudiziari militari destinatari, inserito in
apposito provvedimento adottato dal responsabile della struttura
tecnica di cui al comma 2, d'intesa con il Consiglio della
magistratura militare. Tale provvedimento, pubblicato sul sito
internet del Ministero della difesa, definisce altresi' le specifiche
tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione
digitale, nonche' le ulteriori modalita' di invio con caratteristiche
corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari.
4. Restano validi ed efficaci gli atti di impugnazione di qualsiasi
tipo, gli atti di opposizione nonche' i reclami giurisdizionali di
cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, posti in essere a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, sottoscritti digitalmente e pervenuti alla casella di posta
elettronica certificata dell'ufficio giudiziario militare
competente.».
Art. 75 bis
Misure urgenti per la sicurezza degli uffici
e del personale all'estero
1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del
personale in servizio presso i medesimi uffici, l'autorizzazione di
spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo 171 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e'
incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per l'impiego all'estero di
personale dell'Arma dei carabinieri ai fini di cui all'articolo 158
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 203:
1) al secondo comma, lettera b), le parole: «dell'articolo 208»
sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 208 e 211»;
2) il quinto comma e' abrogato;
b) l'articolo 211 e' sostituito dal seguente:
«Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza sanitaria al personale
in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto e' assicurata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
618.
2. In favore del personale con sede di servizio in Stati o
territori dove non e' erogata l'assistenza sanitaria in forma
diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' autorizzato a stipulare una o piu' polizze
assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia,
infortunio, maternita' e, in caso di carenza in loco di strutture
sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento
dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore. La polizza prevede la
copertura assicurativa anche per i familiari a carico, purche'
effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.
3. Per il personale inviato in missione in Stato o territorio
diverso da quello della sede di servizio, nel quale non e' erogata
l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze
assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o
infortunio e per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale
accompagnatore.
4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui ai
commi 1, 2 e 3, trovano applicazione, nella misura in cui le
prestazioni non sono coperte dalle polizze assicurative stipulate,
l'assistenza sanitaria in forma indiretta prevista dall'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e
dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche' l'istituto del trasferimento
dell'infermo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 618 del 1980.
5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' autorizzato a stipulare, in favore del personale di
ruolo in servizio o inviato in missione all'estero, una o piu'
polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidita'
permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura
violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica
occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di copertura
non inferiore a 1 milione di euro in caso di morte e sono estese
anche ai familiari a carico, purche' effettivamente conviventi nella
stessa sede del dipendente».
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
Art. 76
Subentro dell'Agenzia delle entrate-riscossione
alla Societa' Riscossione Sicilia Spa
1. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma
1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 30
settembre 2021, Riscossione Sicilia S.p.A. e' sciolta, cancellata
d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia
esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6.
2. Con decorrenza dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto
dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio
delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma
2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della medesima
Regione Siciliana, e' affidato all'Agenzia delle entrate ed e' svolto
dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi
provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle
entrate non spettanti a quest'ultima. Conseguentemente a decorrere
dalla stessa data all'articolo 3, comma 29-bis del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248 le parole «, relativamente alle entrate non
spettanti a quest'ultima,» e le parole «, con riferimento alle
predette entrate,» sono soppresse.
3. Per garantire senza soluzione di continuita' l'esercizio delle
funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, entro
il 31 ottobre 2021, e' erogato, in favore di Agenzia delle
entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare
pari a trecento milioni di euro a carico del bilancio dello Stato,
anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi
patrimoniali di Riscossione Sicilia S.p.A., a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. Al fine di assicurare la continuita' e la funzionalita'
nell'esercizio delle attivita' di riscossione nella Regione
Siciliana, Agenzia delle entrate-Riscossione a far data dal 1 ottobre
2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e
passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. con i
poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al
titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
5. Tenuto conto della specificita' delle funzioni proprie della
riscossione e delle competenze tecniche necessarie al loro
svolgimento, a decorrere dal 1° ottobre 2021, il personale di
Riscossione Sicilia S.p.A. con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, o sino alla scadenza del contratto in essere se a
tempo determinato, che alla data di entrata in vigore del presente
decreto risulti in servizio o assente con diritto alla conservazione
del posto di lavoro, passera' alle dipendenze di Agenzia delle
entrate-Riscossione senza soluzione di continuita' e con la garanzia
della conservazione della posizione giuridica, economica e
previdenziale maturata alla data del passaggio, ferma restando la
ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione
organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente.
Dalla data del passaggio alle dipendenze di Agenzia delle
entrate-Riscossione di cui al periodo che precede, a tale personale
verra' applicata in via esclusiva la contrattazione collettiva
vigente presso il nuovo datore di lavoro con immediata cessazione
dell'intera contrattazione collettiva, di tutti gli accordi sindacali
e degli usi aziendali. E' fatto divieto a Riscossione Sicilia S.p.A
di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
6. Entro la data del 30 settembre 2021, l'assemblea degli azionisti
di Riscossione Sicilia S.p.A. provvede ad approvarne il bilancio di
esercizio per l'anno 2020, corredato delle relazioni di legge. Entro
centoventi giorni dalla stessa data, il bilancio di chiusura di
Riscossione Sicilia S.p.A., e' deliberato dagli organi in carica alla
data del relativo scioglimento e, corredato delle relazioni di legge,
e' trasmesso per l'approvazione alla Regione Siciliana; si applicano
le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
7. Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del
versamento di cui al comma 3, e' tenuta indenne dalla Regione
Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione
della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla
data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale precedente
dismissione di tale partecipazione, dalle conseguenze patrimoniali
derivanti dall'attivita' di Riscossione Sicilia S.p.A., ivi comprese
quelle:
a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche non noti
alla predetta data, subiti per effetto di un'operazione effettuata o
di un atto compiuto o di un fatto determinatosi fino alla stessa
data;
b) originate da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza
dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze dei bilanci di
cui al comma 6 e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati;
c) originate dall'assenza, incompletezza, o erroneita' delle
informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali, riguardanti
i carichi affidati, le relative procedure di recupero e ogni altra
attivita' esperita;
d) scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilita' di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.
8. Le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana ai sensi del
comma 7 sono temporalmente limitate alle richieste di indennizzo
avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre
2030. Tale limite temporale non opera per le obbligazioni gravanti
sulla medesima Regione Siciliana ai sensi delle lettere c) e d) dello
stesso comma 7 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento
dell'attivita' di riscossione.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro il 30 settembre 2021, d'intesa con il Presidente della
Regione Siciliana, sono stabilite le modalita' per l'esercizio, nei
confronti della Regione Siciliana, della manleva di cui al comma 7,
nonche' le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali
controversie, tenendo anche conto della necessita', per quest'ultima,
di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.
10. Nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 1,
comma 14-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, l'Agenzia
delle entrate-Riscossione espone separatamente, in apposita sezione
da trasmettere alla Regione Siciliana ai fini della predisposizione
del rapporto di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, le informazioni sui carichi di ruolo concernenti le entrate
spettanti alla stessa Regione Siciliana e le relative procedure di
riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando
in particolare le ragioni della mancata riscossione dei predetti
carichi.
11. Le operazioni e gli atti di cui al presente articolo sono
esenti da imposte e tasse di qualsiasi natura.
12. La Regione Siciliana adegua il proprio ordinamento in materia
di riscossione compatibilmente con le attribuzioni previste dallo
Statuto e dalle relative norme di attuazione.
Art. 77
Disposizioni finanziarie
1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti
negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei
lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per
l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato nel limite annuo
massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi del comma 10.
2. Per l'anno 2021 e' istituito, presso lo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da
ripartire con una dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato alla
sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle
amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di
contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche. Il
riparto del fondo e' disposto con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 4 quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 convertito con modifiche, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di
euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022,
destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di
5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno
2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata
all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto
del gruppo ILVA.
2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei
limiti delle disponibilita' finanziarie del medesimo fondo, i
proprietari di immobili siti nei quartieri della citta' di Taranto
oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti
siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa
sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico della
societa' ILVA Spa, attualmente sottoposta ad amministrazione
straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della
procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione
degli stabili di loro proprieta' ovvero per la riduzione delle
possibilita' di godimento dei propri immobili, nonche' per il
deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti
provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.
2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter e'
riconosciuto nella misura massima del 20 per cento del valore di
mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque
per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unita'
abitativa.
2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le
modalita' per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo
di cui al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai
commi 2-ter e 2-quater, anche al fine del rispetto del limite di
spesa di cui al citato comma 2-bis.
2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-quinquies,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.
3. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo
di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 200 milioni di
euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma
10.
4. Il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11,
comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17, convertito
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e'
incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi
oneri si provvede ai sensi del comma 10.
5. Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile
1987, n. 183, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025
e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi del comma 10.
6. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di 100 milioni
di euro per l'anno 2021 e 130 milioni di euro per l'anno 2022. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
7. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 800 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi
oneri si provvede ai sensi del comma 10.
8. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 10,
lettera h), sono valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2022, 208
milioni di euro per l'anno 2023, 247 milioni di euro per l'anno 2024,
307 milioni di euro per l'anno 2025, 366 milioni di euro per l'anno
2026, 449 milioni di euro per l'anno 2027, 517 milioni di euro per
l'anno 2028, 575 milioni di euro per l'anno 2029, 625 milioni di euro
per l'anno 2030, 712 milioni di euro per l'anno 2031, 782 milioni di
euro per l'anno 2032 e 836 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli
effetti in termini di indebitamento netto, in 23 milioni di euro per
l'anno 2021, 155 milioni di euro per l'anno 2022, 235 milioni di euro
per l'anno 2023, 291 milioni di euro per l'anno 2024, 364 milioni di
euro per l'anno 2025, 433 milioni di euro per l'anno 2026, 526
milioni di euro per l'anno 2027, 586 milioni di euro per l'anno 2028,
650 milioni di euro per l'anno 2029, 708 milioni di euro per l'anno
2030, 767 milioni di euro per l'anno 2031, 876 milioni di euro per
l'anno 2032 e 929 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
9. Per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei
Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di
Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, da destinare ai
territori gia' danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25,
comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
Le risorse di cui al precedente periodo sono trasferite o versate
nella contabilita' speciale aperta per l'emergenza ai sensi
dell'articolo 6, comma 2 dell'ordinanza 732/2020 e intestata al
Commissario delegato. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
9-bis. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma
12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, gia' nella
disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia
delle entrate, sono quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno
2021.
10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione degli
articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57,
68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in 43.803,433 milioni
di euro per l'anno 2021, 2.326,511 milioni di euro per l'anno 2022,
777,051 milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per
l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97 milioni
di euro per l'anno 2026, 805,61 milioni di euro per l'anno 2027,
875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937 milioni di euro per
l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni
di euro per l'anno 2031, 1.086,34 milioni di euro per l'anno 2032,
1.112,65 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, in termini di saldo
netto da finanziare di cassa, a 44.360,333 milioni di euro per l'anno
2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 2.776,711
milioni di euro per l'anno 2022, 1.221,901 milioni di euro per l'anno
2023, 759,31 milioni di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro
per l'anno 2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6
milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per l'anno
2030, 1.129,68 milioni di euro per l'anno 2031, 1.170,54 milioni di
euro per l'anno 2032, 1.195,85 milioni di euro per l'anno 2033 e
1.167,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si
provvede:
a) quanto a 130,18 milioni di euro per l'anno 2021, 1.370,25
milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di euro per l'anno
2023, 81,79 milioni di euro per l'anno 2024, 61,76 milioni di euro
per l'anno 2025, 58,56 milioni di euro per l'anno 2026, 61,67 milioni
di euro per l'anno 2027, 56,2 milioni di euro per l'anno 2028, 55,56
milioni di euro per l'anno 2029, 55,16 milioni di euro per l'anno
2030, 1,21 milioni di euro per l'anno 2031, 1,16 milioni di euro per
l'anno 2032 e 0,20 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano a
1.575,05 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da
finanziare di cassa e, in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, a 251,449 milioni di euro per l'anno 2021, 1.869,483 milioni
di euro per l'anno 2022, 906,79 milioni di euro per l'anno 2023,
86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di euro per
l'anno 2025, 63,41 milioni di euro per l'anno 2026, 66,52 milioni di
euro per l'anno 2027, 61,05 milioni di euro per l'anno 2028, 60,41
milioni di euro per l'anno 2029, 60,01 milioni di euro per l'anno
2030, 6,06 milioni di euro per l'anno 2031, 6,01 milioni di euro per
l'anno 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di
euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 11-ter, 14,
19, 20, 26, 30, 40, 41, 42, comma 10, 43, 50, 72 e 74;
b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di
euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30
milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni di euro per l'anno
2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro
per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030, 39,20 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni di
euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025
e 100 milioni di euro per l'anno 2026 e, solo in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e
2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 10
milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione
del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11,
comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di
euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro per l'anno 2023, 220
milioni di euro per l'anno 2024, 145 milioni di euro per l'anno 2025
e 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di euro
per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1,
della legge 16 aprile 1987, n. 183;
h) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 9-bis, che sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia
delle entrate, ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro
per l'anno 2021;
i) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, in termini di
competenza e di cassa, sul capitolo 4339 dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardante le
somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio
sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro
complesso;
l) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
11. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito
dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
12. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «180.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti
«223.000 milioni di euro».
13. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 77 bis
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le
relative norme di attuazione.
Art. 78
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Allegato 1
(articolo 77, comma 11)
Parte di provvedimento in formato grafico
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →