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D.l. 73/2021 convertito nella Legge 106/2021 - Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (decreto sostegni bis)
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Normativa 
25 luglio 2021 10:50
 

AVVISO - La norma qui riprodotta potrebbe essere stata recentemente modificata o abrogata dal legislatore. Facciamo il possibile per tenere aggiornati i testi normativi sul nostro sito, ma si consiglia comunque di visitare il sito istituzionale www.normattiva.it per ottenere il testo attualmente vigente. Si tenga infine presente che l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE  

Testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 123 del 25 maggio 2021), coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.». (21A04536) (GU Serie Generale n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25)

Titolo I

SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI
 
Avvertenza 
  Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto  dal  Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. 
  Restano invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
qui riportati. 
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. 
  A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
  Nella Gazzetta Ufficiale  del 5  agosto  2021  si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.  
                               Art. 1 
 
                     Contributo a fondo perduto 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere   gli   operatori   economici   colpiti
dall'emergenza  epidemiologica   «Covid-19»,   e'   riconosciuto   un
ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che
hanno la partita IVA attiva  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto  e,  inoltre,  presentano  istanza  e  ottengono  il
riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui  all'articolo  1
del  decreto-legge  22   marzo   2021,   n.   41,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e che  non  abbiano
indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo. 
  2. Il nuovo contributo a fondo perduto di cui  al  comma  1  spetta
nella misura del cento per cento del contributo gia' riconosciuto  ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  ed  e'
corrisposto  dall'Agenzia  delle  entrate   mediante   accreditamento
diretto sul conto corrente bancario o  postale  sul  quale  e'  stato
erogato il precedente contributo, ovvero e' riconosciuto sotto  forma
di credito d'imposta, qualora il richiedente  abbia  effettuato  tale
scelta per il precedente contributo. 
  3. Al contributo di cui ai commi 1 e  2  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  7,  primo
periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 
  4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai  commi  1  e  2
sono valutati in 5.873 milioni di euro per l'anno 2021. 
  5. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  economici  maggiormente
colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», e' riconosciuto  un
contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che  svolgono
attivita' d'impresa, arte  o  professione  o  che  producono  reddito
agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio
dello Stato. Il contributo di cui al presente comma e' alternativo  a
quello di cui ai commi da 1 a 3. I  soggetti  che,  a  seguito  della
presentazione dell'istanza per il riconoscimento  del  contributo  di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.  41,  abbiano
beneficiato del contributo di  cui  ai  commi  da  1  a  3,  potranno
ottenere l'eventuale maggior valore  del  contributo  determinato  ai
sensi del presente comma. In tal caso, il contributo gia' corrisposto
o riconosciuto sotto forma di credito  d'imposta  dall'Agenzia  delle
entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verra' scomputato  da  quello  da
riconoscere ai sensi del  presente  comma.  Se  dall'istanza  per  il
riconoscimento del contributo di cui  al  presente  comma  emerge  un
contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi  dei  commi
da 1 a 3, l'Agenzia non dara' seguito all'istanza stessa. 
  6. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non  spetta,  in
ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA  risulti  non  attiva  alla
data di entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,  agli  enti
pubblici  di  cui  all'articolo  74,  nonche'  ai  soggetti  di   cui
all'articolo 162-bis  del  Testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917. 
  7. Il contributo  di  cui  al  comma  5  spetta  esclusivamente  ai
soggetti titolari di reddito  agrario  di  cui  all'articolo  32  del
citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b),  o  compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico  delle  imposte  sui
redditi non superiori a  10  milioni  di  euro  nel  secondo  periodo
d'imposta antecedente a quello di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  8. Il contributo  di  cui  al  comma  5  spetta  a  condizione  che
l'ammontare medio mensile  del  fatturato  e  dei  corrispettivi  del
periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno  del
30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al  31  marzo  2020.  Al
fine  di  determinare  correttamente  i  predetti  importi,   si   fa
riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di
beni o di prestazione dei servizi. 
  9. Per i soggetti che hanno  beneficiato  del  contributo  a  fondo
perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
l'ammontare del contributo di cui al comma 5 e' determinato in misura
pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla  differenza
tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei  corrispettivi  del
periodo dal 1° aprile 2020 al  31  marzo  2021  e  l'ammontare  medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal  1°  aprile
2019 al 31 marzo 2020 come segue: 
    a) sessanta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  e  compensi
indicati al comma 7 non superiori a centomila euro; 
    b) cinquanta per cento per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati  al  comma  7  superiori  a  centomila   euro   e   fino   a
quattrocentomila euro; 
    c) quaranta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila  euro  e  fino  a  1
milione di euro; 
    d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; 
    e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi  indicati
al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. 
  10. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo
perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
l'ammontare del contributo di cui al comma 5 e' determinato in misura
pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla  differenza
tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei  corrispettivi  del
periodo dal 1° aprile 2020 al  31  marzo  2021  e  l'ammontare  medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal  1°  aprile
2019 al 31 marzo 2020 come segue: 
    a) novanta per  cento  per  i  soggetti  con  ricavi  e  compensi
indicati al comma 7 non superiori a centomila euro; 
    b) settanta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati  al  comma  7  superiori  a  centomila   euro   e   fino   a
quattrocentomila euro; 
    c) cinquanta per cento per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila  euro  e  fino  a  1
milione di euro; 
    d) quaranta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5  milioni
di euro; 
    e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. 
  11. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al  comma
5 non puo' essere superiore a centocinquantamila euro. 
  12. Il contributo di cui al comma 5 non  concorre  alla  formazione
della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva  altresi'
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,  comma  5,  del
Testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non  concorre
alla formazione del valore della produzione netta, di cui al  decreto
legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446.  A  scelta  irrevocabile  del
contribuente, il contributo a fondo perduto e' riconosciuto nella sua
totalita'  sotto  forma   di   credito   d'imposta,   da   utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  presentando  il  modello  F24
esclusivamente  tramite  i  servizi   telematici   resi   disponibili
dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non
si  applicano  i  limiti  di  cui  all'articolo  31,  comma  1,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma  53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  13. Al fine di ottenere il contributo di cui al comma 5, i soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica,  un'istanza
all'Agenzia delle entrate con  l'indicazione  della  sussistenza  dei
requisiti definiti dai  commi  da  5  a  10.  L'istanza  puo'  essere
presentata,  per  conto  del  soggetto  interessato,  anche   da   un
intermediario di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  delegato  al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle  entrate.  L'istanza
deve essere presentata, a pena di decadenza,  entro  sessanta  giorni
dalla data di avvio della procedura telematica per  la  presentazione
della stessa. Le modalita'  di  effettuazione  dell'istanza,  il  suo
contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni
altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni dei commi
da 5 a 12 sono definiti con provvedimento del direttore  dell'Agenzia
delle entrate, che individua, altresi', gli  elementi  da  dichiarare
nell'istanza al fine del  rispetto  delle  condizioni  e  dei  limiti
previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12  «Aiuti
sotto  forma  di  sostegno  a  costi   fissi   non   coperti»   della
Comunicazione della Commissione europea del  19  marzo  2020  C(2020)
1863 final «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID  19»,  e
successive modificazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione
delle  comunicazioni  della  liquidazione  periodica   IVA   di   cui
all'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
l'istanza puo' essere presentata esclusivamente dopo la presentazione
della comunicazione riferita al primo trimestre 2021. 
  14. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da  5  a
13 sono valutati in 3.400 milioni di euro per l'anno 2021. 
  15. Ai fini del contributo di cui ai commi da 5 a 13 si  applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9
e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 
  16. Al fine  di  sostenere  gli  operatori  economici  maggiormente
colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», e' riconosciuto  un
contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che  svolgono
attivita' d'impresa, arte  o  professione  o  che  producono  reddito
agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio
dello Stato. 17. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 non
spetta, in ogni caso, ai soggetti la  cui  partita  IVA  risulti  non
attiva alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,
agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonche' ai soggetti di cui
all'articolo 162-bis  del  Testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917. 
  18. Il contributo di cui  al  comma  16  spetta  esclusivamente  ai
soggetti titolari di reddito  agrario  di  cui  all'articolo  32  del
citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b),  o  compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico  delle  imposte  sui
redditi non superiori a  10  milioni  di  euro  nel  secondo  periodo
d'imposta antecedente a quello di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  19. Il contributo a fondo perduto di  cui  al  comma  16  spetta  a
condizione che  vi  sia  un  peggioramento  del  risultato  economico
d'esercizio relativo al periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al  31
dicembre 2019, in misura pari o superiore alla  percentuale  definita
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  20. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al  comma  16
e' determinato applicando la  percentuale  che  verra'  definita  con
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  alla  differenza
del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2020  rispetto  a  quello  relativo  al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al  netto  dei  contributi  a
fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia  delle  entrate
ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
degli articoli 59 e 60 del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, dell'articolo 2 del decreto-legge  18  dicembre  2020,  n.  172,
dell'articolo 1 del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  e  del
presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13. 
  21. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al  comma
16 non puo' essere superiore a centocinquantamila euro. 
  22. Il contributo di cui al comma 16 non concorre  alla  formazione
della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva  altresi'
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,  comma  5,  del
Testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non  concorre
alla formazione del valore della produzione netta, di cui al  decreto
legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446.  A  scelta  irrevocabile  del
contribuente, il contributo a fondo perduto e' riconosciuto nella sua
totalita'  sotto  forma   di   credito   d'imposta,   da   utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  presentando  il  modello  F24
esclusivamente  tramite  i  servizi   telematici   resi   disponibili
dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non
si  applicano  i  limiti  di  cui  all'articolo  31,  comma  1,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma  53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  23. Al fine di ottenere il contributo a fondo  perduto  di  cui  al
comma 16, i soggetti interessati presentano,  esclusivamente  in  via
telematica, un'istanza all'Agenzia delle  entrate  con  l'indicazione
della sussistenza dei requisiti  definiti  dai  commi  da  16  a  20.
L'istanza puo' essere presentata, per conto del soggetto interessato,
anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  delegato  al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle  entrate.  L'istanza
deve essere presentata, a pena  di  decadenza,  entro  trenta  giorni
dalla data di avvio della procedura telematica per  la  presentazione
della stessa. Le modalita'  di  effettuazione  dell'istanza,  il  suo
contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni
altro  elemento  necessario  all'attuazione  delle  disposizioni  del
presente articolo  sono  definiti  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono
individuati gli  specifici  campi  delle  dichiarazioni  dei  redditi
relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019  e  al  31
dicembre 2020 nei quali sono indicati  gli  ammontari  dei  risultati
economici d'esercizio di cui ai commi 19 e 20. 
  24. L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al  comma
16 puo'  essere  trasmessa  solo  se  la  dichiarazione  dei  redditi
relativa al periodo  d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2020  e'
presentata entro il 10 settembre 2021. 
  25. Per le finalita' di cui ai commi da 16 a 24  e'  destinata  una
somma pari a 4.000 milioni di euro. Ai predetti oneri  si  fa  fronte
per un importo pari a 3.150 milioni di euro con  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.  41,
gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778  intestata
all'Agenzia delle entrate, e per un importo pari  a  850  milioni  di
euro ai sensi dell'articolo 77. 
  25-bis. Per le finalita' di cui ai commi da 16 a 24  e'  destinata,
in aggiunta a quanto previsto dal comma  25,  un'ulteriore  somma  di
452,1 milioni di euro per l'anno  2021,  cui  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
  26. Ai fini del contributo di cui ai commi da 16 a 24 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9
e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 
  27. L'efficacia delle misure previste dai commi  da  16  a  26  del
presente  articolo  e'  subordinata,  ai  sensi  dell'articolo   108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. 
  28. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.
41, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese presentano
un'apposita autodichiarazione  con  la  quale  attestano  l'esistenza
delle condizioni  previste  dalla  Sezione  3.1  di  cui  al  periodo
precedente. 
  29. Agli oneri di cui ai commi 4 e 14, valutati in 9.273 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  30. (Soppresso). 
  30-bis. In favore dei soggetti titolari di reddito agrario ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
nonche' ai soggetti che hanno conseguito ricavi di  cui  all'articolo
85, comma 1, lettere a) o b), o  compensi  di  cui  all'articolo  54,
comma 1, del medesimo testo unico superiori a 10 milioni di euro,  ma
non superiori a 15 milioni di euro,  nel  secondo  periodo  d'imposta
antecedente a quello di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti  per
il  riconoscimento  dei  contributi  di  cui   all'articolo   1   del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o di cui ai commi da 5  a  13  del
presente articolo, e' riconosciuto: 
  a) il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021,  n.  69,  determinato  in  misura  pari  all'importo   ottenuto
applicando la percentuale  del  20  per  cento  alla  differenza  tra
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno
2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato  e  dei  corrispettivi
dell'anno 2019; in tale caso, e' riconosciuto anche il contributo  di
cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, alle condizioni e con le
modalita' ivi previste; 
  b) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del  presente  articolo,
determinato,  nel  caso  in  cui  gli  interessati   beneficino   del
contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura  pari
all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento  alla
differenza  tra  l'ammontare  medio  mensile  del  fatturato  e   dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile  2020  al  31  marzo  2021  e
l'ammontare medio mensile  del  fatturato  e  dei  corrispettivi  del
periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in  tale  caso,  non  e'
riconosciuto il contributo di cui ai commi da  1  a  3  del  presente
articolo; 
  c) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del  presente  articolo,
determinato, nel caso in  cui  gli  interessati  non  beneficino  del
contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura  pari
all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento  alla
differenza  tra  l'ammontare  medio  mensile  del  fatturato  e   dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile  2020  al  31  marzo  2021  e
l'ammontare medio mensile  del  fatturato  e  dei  corrispettivi  del
periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. 
  30-ter. Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui  al  comma
30-bis  si  applicano,  in  quanto   compatibili,   le   disposizioni
dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69,  e   le
disposizioni dei commi da 5 a 13 e 15 del presente articolo. 
  30-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 30-bis
e 30-ter, valutati in  529  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                             Art. 1 bis 
 
Detassazione di contributi, di indennita' e di ogni  altra  misura  a
  favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza  da
  COVID-19 
  1. Il comma 9 dell'articolo 6-bis e il comma 2 dell'articolo 10-bis
del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono abrogati. 
                             Art. 1 ter 
 
                Contributi per i settori del wedding, 
                 dell'intrattenimento e dell'HORECA 
 
  1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 alle  imprese  operanti  nei  settori  del
wedding,  dell'intrattenimento,  dell'organizzazione   di   feste   e
cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA),
sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di
60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di
spesa. A valere sullo  stanziamento  di  cui  al  primo  periodo,  un
importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e'  destinato  alle
imprese operanti nel settore dell'HORECA  e  un  importo  pari  a  10
milioni di euro e'  destinato  alle  imprese  operanti  nel  settore,
diverso dal wedding, dell'intrattenimento  e  dell'organizzazione  di
feste e cerimonie. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di applicazione del presente articolo,  anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del limite di  spesa  di  cui  al  comma  1  e
tenendo altresi' conto della differenza tra il fatturato annuale  del
2020 e il fatturato annuale del 2019. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto. 
  4.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea. 
                            Art. 1 quater 
 
                 Incremento del Fondo straordinario 
            per il sostegno degli enti del Terzo settore 
 
  1. La dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli  enti
del  Terzo  settore,  di   cui   all'articolo   13-quaterdecies   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementata di  60  milioni
di euro per l'anno 2021. A valere sul Fondo di cui al primo  periodo,
una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e'  destinata  al
riconoscimento di un contributo a fondo perduto, nel limite di  spesa
di 20 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite  massimo
di spesa, in favore degli enti non commerciali di cui al  titolo  II,
capo III, del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
degli  enti  religiosi   civilmente   riconosciuti,   nonche'   delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  iscritte  nella
relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel
territorio dello Stato e che svolgono  attivita'  di  prestazione  di
servizi   socio-sanitari   e   assistenziali,   in   regime   diurno,
semiresidenziale  e  residenziale,   in   favore   di   anziani   non
autosufficienti o disabili, ancorche'  svolte  da  enti  pubblici  ai
sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato  testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                          Art. 1 quinquies 
 
           Sostegno economico delle istituzioni pubbliche 
                     di assistenza e beneficenza 
 
  1. Al fine di assicurare, nel limite di spesa di  cui  al  presente
comma, alle istituzioni pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza  un
sostegno economico utile a garantire la  continuita'  nell'erogazione
delle prestazioni,  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con  una  dotazione
di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo
di spesa. 
  2. Nel limite di spesa di cui al comma 1, e' riconosciuto, a titolo
compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e  2021  in
ragione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  un  contributo
straordinario in favore di ciascuna delle  istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza, sulla base dei seguenti parametri: 
  a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali; 
  b) costi per l'adozione di dispositivi  di  protezione  individuale
per gli ospiti e gli operatori; 
  c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali. 
  3. Il riparto delle risorse del fondo di cui  al  comma  1  tra  le
regioni e le province autonome interessate e' disposto, anche al fine
del rispetto del limite di spesa di cui  al  medesimo  comma  1,  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Il riparto  tra  le  regioni  e  le
province autonome interessate e' effettuato in proporzione al  numero
di istituzioni pubbliche di assistenza  e  beneficenza  presenti  nel
relativo territorio. Con il decreto di  cui  al  primo  periodo  sono
individuati  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione   dei
contributi straordinari di cui al presente articolo. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto. 
                            Art. 1 sexies 
 
Modifica di termini per il versamento delle rate per  la  definizione
  agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione 
  1. Il comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020  e  di
quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31  maggio  e
il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni  agevolate  di  cui  agli
articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo
16-bis del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e  all'articolo  1,
commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato
tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni  se
effettuato  integralmente,  con   applicazione   delle   disposizioni
dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge  n.  119  del
2018: 
  a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza  il
28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; 
  b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza  il
31 maggio 2020; 
  c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in  scadenza
il 31 luglio 2020; 
  d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il
30 novembre 2020; 
  e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate  in  scadenza
il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021». 
                           Art. 1 septies 
 
Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali
                       nei contratti pubblici 
 
  1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei  prezzi  di  alcuni
materiali da costruzione verificatisi nel  primo  semestre  dell'anno
2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili rileva,  entro  il
31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni  percentuali,  in
aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel
primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi  dei  materiali  da
costruzione piu' significativi. 
  2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1  si  procede  a
compensazioni, in aumento o in diminuzione,  nei  limiti  di  cui  ai
commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e  6-bis,  del  codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e,  per  i  contratti
regolati dal  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  in  deroga  alle  disposizioni
dell'articolo  106,  comma  1,  lettera  a),  del  medesimo   codice,
determinate  al  netto   delle   compensazioni   eventualmente   gia'
riconosciute o liquidate in relazione  al  primo  semestre  dell'anno
2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a). 
  3. La compensazione e' determinata applicando  alle  quantita'  dei
singoli   materiali   impiegati   nelle   lavorazioni   eseguite    e
contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021  fino  al
30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi
prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1  con  riferimento  alla
data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente
all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite  a
piu' anni. 
  4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore
presenta alla stazione appaltante l'istanza  di  compensazione  entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in  diminuzione,  la
procedura e'  avviata  d'ufficio  dalla  stazione  appaltante,  entro
quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento
accerta  con  proprio  provvedimento  il   credito   della   stazione
appaltante e procede a eventuali recuperi. 
  5.  Per  le  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  negli   anni
precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai  decreti
adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice  di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e  dell'articolo  216,
comma 27-ter, del codice di cui  al  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50. 
  6. Ciascuna stazione appaltante  provvede  alle  compensazioni  nei
limiti del 50 per cento delle risorse appositamente  accantonate  per
imprevisti nel quadro economico di ogni intervento,  fatte  salve  le
somme relative agli impegni contrattuali  gia'  assunti,  nonche'  le
eventuali ulteriori somme a disposizione  della  stazione  appaltante
per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono,  altresi',
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta,  qualora  non
ne sia prevista una  diversa  destinazione  sulla  base  delle  norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative  ad  altri  interventi
ultimati di competenza della medesima stazione  appaltante  e  per  i
quali  siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  ed  emanati   i
certificati di  regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle  procedure
contabili della spesa, nei limiti  della  residua  spesa  autorizzata
disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. 
  7. Per i soggetti tenuti all'applicazione  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  ad  esclusione  dei
soggetti di cui all'articolo  142,  comma  4,  del  medesimo  codice,
ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti  di  cui  all'articolo
164, comma 5, del medesimo codice, per  i  lavori  realizzati  ovvero
affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di  cui
al comma 6 del presente  articolo,  alla  copertura  degli  oneri  si
provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di  euro,
che costituisce limite massimo di spesa, con le modalita' di  cui  al
comma 8 del presente articolo. 
  8. Per le finalita' di cui al comma 7, nello  stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  e'
istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di
100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di utilizzo del  Fondo,
garantendo la parita' di accesso  per  le  piccole,  medie  e  grandi
imprese di costruzione, nonche' la proporzionalita', per  gli  aventi
diritto, nell'assegnazione delle risorse. 
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 2 
 
       Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse 
 
  1. Al fine di favorire la continuita'  delle  attivita'  economiche
per le quali, per  effetto  delle  misure  adottate  ai  sensi  degli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,  sia  stata
disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni,  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'
istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno delle attivita'
economiche chiuse», con una dotazione di  140  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. 
  2.  I  soggetti   beneficiari   e   l'ammontare   dell'aiuto   sono
determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di cui  al  comma
1, sulla base dei criteri individuati, tenendo conto delle misure  di
ristoro gia' adottate per specifici  settori  economici  nonche'  dei
contributi a fondo perduto concessi  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e  dell'articolo  1  del  presente
decreto, con decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Con il medesimo decreto si provvede altresi' ad  individuare
modalita' di erogazione della misura tali da garantire  il  pagamento
entro i successivi trenta giorni. 
  3. I contributi sono  concessi  nel  rispetto  della  Comunicazione
della Commissione europea  del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,  e  successive
modificazioni. 
  4. Alla copertura degli oneri del presente  articolo,  pari  a  140
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
  4-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 3,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementata di 50  milioni  di
euro per l'anno 2021 al fine  di  provvedere,  nel  limite  di  spesa
autorizzato ai sensi del presente  comma  che  costituisce  tetto  di
spesa massima, al ristoro delle perdite derivanti  dall'annullamento,
dal  rinvio  o  dal  ridimensionamento,  in   seguito   all'emergenza
epidemiologica da  COVID-19,  delle  fiere  nonche'  al  ristoro  dei
soggetti  erogatori  di  servizi  di  logistica  e  trasporto  e   di
allestimento che abbiano una quota superiore  al  51  per  cento  dei
ricavi derivante da attivita' riguardanti fiere e congressi. 
  4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a  50  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto. 
  4-quater.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  comma  4-bis   e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
                             Art. 2 bis 
 
Incremento della dotazione del Fondo per la prevenzione del  fenomeno
                             dell'usura 
 
  1.  La  dotazione  del  Fondo  per  la  prevenzione  del   fenomeno
dell'usura, di cui all'articolo 15, comma  1,  della  legge  7  marzo
1996, n. 108, e' integrata di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto. 
                               Art. 3 
 
                      Incremento delle risorse 
            per il sostegno ai comuni a vocazione montana 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo  2021,
n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21  maggio  2021,  n.
69,  e'  incrementato  di  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.
L'incremento di cui al primo periodo e' assegnato alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  nelle  quote  determinate
dalla tabella seguente, per essere erogato in  favore  delle  imprese
turistiche, come  definite  ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79,  localizzate  nei  Comuni  ubicati
all'interno di comprensori sciistici. A tal fine,  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  provvedono  con  proprio
provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni  al  loro
interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresi'  a
definire criteri e modalita' di assegnazione dei contributi a  titolo
di ristoro. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  2-bis. Il fondo di cui all'articolo 2 del  decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, e' incrementato di 30 milioni di euro per  l'anno  2021.
Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni e alle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ai  fini  della  loro
destinazione ai  comprensori  e  alle  aree  sciistiche  a  carattere
locale, come definiti dalla Commissione europea,  per  interventi  di
inno-tecnologica,  ammodernamento  e  miglioramento  dei  livelli  di
sicurezza degli impianti di risalita, delle  piste  da  sci  e  degli
impianti  di  innevamento  programmato.  Le  medesime  risorse   sono
ripartite con decreto del Ministro del turismo, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2-ter. Per l'anno 2021,  per  far  fronte  alle  esigenze  connesse
all'incidente della funivia del Mottarone, e' assegnato un contributo
di 0,5 milioni di euro ai comuni di Stresa e Omegna, proporzionato al
numero  degli  esercizi  presenti  nella  porzione   del   rispettivo
territorio situata sulla sommita'  del  Mottarone  e  finalizzato  al
ristoro delle attivita' alberghiere, di ristorazione  e  di  bar,  in
possesso di licenza annuale non stagionale alla data  del  25  maggio
2021. 
  2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter del presente
articolo, pari a 30,5 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 
                             Art. 3 bis 
 
                        Incremento del Fondo 
                per il ristoro delle citta' portuali 
 
  1. All'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite  dalle  seguenti:  «10
milioni di euro». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto. 
                             Art. 3 ter 
 
           Valorizzazione turistica del Paese in relazione 
                    alle Olimpiadi invernali 2026 
 
  1. Al fine di incrementare l'attrattivita' turistica del  Paese  in
relazione  allo  svolgimento  dei  Giochi  olimpici   e   paralimpici
invernali Milano Cortina 2026, e' autorizzata la spesa di 35  milioni
di euro per l'anno 2021. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle  province
autonome  interessate,  sono  individuati  gli  interventi   per   le
infrastrutture sportive da finanziare, con l'indicazione  del  Codice
unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della  legge  16  gennaio
2003,  n.  3,  e  del  relativo   cronoprogramma.   Il   monitoraggio
sull'attuazione degli  interventi  infrastrutturali  e'  eseguito  ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  35  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto. 
                               Art. 4 
 
Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di  locazione
  degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda 
  1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n.  77,  le  parole:  «fino  al  30  aprile  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021». 
  2. Ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte  o  professione,
con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel  secondo
periodo d'imposta antecedente a  quello  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nonche' agli enti  non  commerciali,  compresi  gli
enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente  riconosciuti,
il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4  dell'articolo  28  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  spetta  in  relazione  ai  canoni
versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a  maggio
2021. Ai soggetti locatari esercenti attivita' economica, il  credito
d'imposta spetta a  condizione  che  l'ammontare  medio  mensile  del
fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il  1°  aprile
2020 e il 31 marzo  2021  sia  inferiore  almeno  del  30  per  cento
rispetto  all'ammontare   medio   mensile   del   fatturato   e   dei
corrispettivi del periodo compreso tra il 1°  aprile  2019  e  il  31
marzo  2020.  Il  credito  d'imposta  spetta  anche  in  assenza  dei
requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019. 
  2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo  28
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta  anche  alle
imprese esercenti attivita' di commercio  al  dettaglio,  con  ricavi
superiori  a  15  milioni  di  euro  nel  secondo  periodo  d'imposta
antecedente a quello della data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, in relazione ai canoni versati con  riferimento  a  ciascuno
dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che  l'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo  compreso
tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del  30
per cento rispetto all'ammontare medio mensile del  fatturato  e  dei
corrispettivi del periodo compreso tra il 1°  aprile  2019  e  il  31
marzo  2020.  Il  credito  d'imposta  spetta  anche  in  assenza  dei
requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019. Alle  imprese  di  cui  al
presente comma il credito d'imposta  spetta,  rispettivamente,  nelle
misure del 40 per cento e del 20 per cento. 
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  2-bis  del
presente articolo, pari a 81 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 
  4. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  euro
1.910,6 milioni per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
                             Art. 4 bis 
 
Modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.
  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2021,  n.
  69 
  1. L'articolo 6-novies del decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 6-novies (Percorso condiviso per  la  ricontrattazione  delle
locazioni commerciali). - 1. Le disposizioni  del  presente  articolo
sono  volte  a  consentire  un  percorso  regolato  di   condivisione
dell'impatto economico  derivante  dall'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti  locatrici,  nei
casi in cui il locatario abbia subito una  significativa  diminuzione
del volume d'affari, del fatturato  o  dei  corrispettivi,  derivante
dalle restrizioni sanitarie, nonche' dalla crisi economica di  taluni
comparti e dalla riduzione dei flussi  turistici  legati  alla  crisi
pandemica in atto. 
  2. Nei casi  in  cui  il  locatario  non  abbia  avuto  diritto  di
accedere, a partire dall'8 marzo 2020,  ad  alcuna  delle  misure  di
sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli  effetti
delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica  da  COVID-19
ovvero non abbia  beneficiato  di  altri  strumenti  di  supporto  di
carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in
funzione della crisi economica  connessa  alla  pandemia  stessa,  il
locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra  di  loro  in
buona fede per rideterminare temporaneamente il canone  di  locazione
per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. 
  3.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   si   applicano
esclusivamente ai locatari esercenti attivita' economica che  abbiano
registrato  un  ammontare  medio  mensile   del   fatturato   e   dei
corrispettivi nel periodo compreso tra il  1°  marzo  2020  e  il  30
giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto  all'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo  compreso
tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attivita' sia stata
sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento  giorni  anche
non consecutivi a partire dall'8 marzo 2020». 
                             Art. 4 ter 
 
Esenzione dal versamento dell'imposta municipale  propria  in  favore
                      dei proprietari locatori 
 
  1. Alle persone fisiche che possiedono  un  immobile,  concesso  in
locazione a uso abitativo, che abbiano  ottenuto  in  proprio  favore
l'emissione di una convalida di sfratto per  morosita'  entro  il  28
febbraio 2020, la cui esecuzione e' sospesa sino al 30  giugno  2021,
e'  riconosciuta  l'esenzione  per   l'anno   2021   dal   versamento
dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto.
L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio
delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in  locazione
ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore  l'emissione
di una convalida di  sfratto  per  morosita'  successivamente  al  28
febbraio 2020, la cui esecuzione e' sospesa fino al 30 settembre 2021
o fino al 31 dicembre 2021. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 hanno  diritto  al  rimborso  della
prima rata dell'IMU relativa  all'anno  2021,  versata  entro  il  16
giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita' di attuazione del presente comma. 
  3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti
dai commi 1  e  2,  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni  di
euro per l'anno 2021.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sono definite le modalita' relative
al riparto del fondo di cui al presente comma. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  115  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 5 
 
                 Proroga della riduzione degli oneri 
                      delle bollette elettriche 
 
  1. La riduzione  della  spesa  sostenuta  dalle  utenze  elettriche
connesse in bassa tensione  diverse  dagli  usi  domestici,  prevista
dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
trova applicazione con le medesime modalita' ivi previste  anche  per
il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra
il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200  milioni
di euro per l'anno 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                             Art. 5 bis 
 
                   Misure per il settore elettrico 
 
  1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti  delle  tariffe
del settore  elettrico  fissate  dall'Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente previsti per il  terzo  trimestre  dell'anno
2021: 
  a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione  di
anidride  carbonica  (CO2),  di  cui  all'articolo  19  del   decreto
legislativo 13 marzo 2013, n.  30,  e  all'articolo  23  del  decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una  quota  di  competenza  del
Ministero della transizione ecologica e per una quota  di  competenza
del Ministero dello sviluppo economico,  e'  destinata  nella  misura
complessiva di 609 milioni  di  euro  al  sostegno  delle  misure  di
incentivazione   delle   energie   rinnovabili   e    dell'efficienza
energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia; 
  b)  sono  trasferite  alla  Cassa  per  i  servizi   energetici   e
ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 591 milioni di
euro. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: 
  a) quanto a 551 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77; 
  b) quanto a 429 milioni di euro, mediante  utilizzo  delle  risorse
disponibili, anche in conto residui,  sui  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero della transizione ecologica e del  Ministero
dello sviluppo economico, finanziati con  quota  parte  dei  proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2, di  cui  all'articolo  19
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,  di  competenza  delle
medesime amministrazioni. A  tal  fine  le  disponibilita'  in  conto
residui sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  la
successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa  dello  stato
di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini  del
trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; 
  c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di  quota  parte
dei proventi delle aste delle  quote  di  emissione  di  CO2  di  cui
all'articolo 23  del  decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,
destinata  al  Ministero  della   transizione   ecologica,   giacenti
sull'apposito  conto  aperto  presso  la  tesoreria  dello  Stato  da
reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; 
  d) quanto a 40 milioni di euro, mediante  corrispondente  riduzione
della dotazione del fondo di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  primo
periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 
                               Art. 6 
 
                          Agevolazioni Tari 
 
  1. In  relazione  al  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle  categorie
economiche  interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', e'  istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con
una dotazione di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato
alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della  Tari  di
cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,
o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma  688,  della
medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 
  2. Alla  ripartizione  del  fondo  tra  gli  enti  interessati,  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  in  proporzione
alla stima per ciascun ente dell'agevolazione  massima  riconducibile
alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota  metodologica
stima  TARI  e  TARI  corrispettivo  -  del  decreto  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministero
dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 
  3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al  comma
1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi  del  decreto
di cui al comma 2, a  valere  su  risorse  proprie  o  sulle  risorse
assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate,  di  cui  alla  tabella  1
allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile  2021,
escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri  a  carico  della
rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta  fermo,  in
ogni caso, che l'ammontare massimo delle  agevolazioni  riconoscibile
dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 
  4. I  comuni  possono  determinare,  nel  rispetto  di  criteri  di
semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante  strumenti
telematici,  le  modalita'  per   l'eventuale   presentazione   della
comunicazione di accesso alla  riduzione  da  parte  delle  attivita'
economiche beneficiarie. 
  5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non
utilizzate per le finalita' di  cui  al  comma  1,  come  certificate
nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  sono  recuperate,  nell'anno
2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi  128  e  129,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                             Art. 6 bis 
 
 Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi 
 
  1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14  agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «con qualunque finalita'»  e  «,  comunque,»  sono
soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Per  l'anno
2021,  l'importo  annuo  del  canone   dovuto   quale   corrispettivo
dell'utilizzazione di  aree  e  pertinenze  demaniali  marittime  per
attivita' sportive,  ricreative  e  legate  alle  tradizioni  locali,
svolte in forma singola o associata  senza  scopo  di  lucro,  e  per
finalita' di interesse pubblico individuate e deliberate  dagli  enti
locali territorialmente competenti non puo' essere inferiore  a  euro
500». 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  valutati  in  12
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto. 
                             Art. 6 ter 
 
Misure  di  sostegno  per  l'installazione  di  tecnologie   per   il
  potenziamento  della   selezione   e   per   l'avvio   al   riciclo
  dell'alluminio piccolo e leggero 
  1. Al fine di assicurare il sostegno, nel limite di spesa di cui al
presente articolo, delle  societa'  di  gestione  degli  impianti  di
riciclo dei rifiuti che,  nell'ultimo  anno  di  crisi  pandemica  da
COVID-19, hanno continuato con difficolta' a  operare  nonostante  la
crisi del sistema  generata  dal  calo  della  domanda  di  materiale
riciclato, nello stato di previsione del Ministero della  transizione
ecologica e' istituito un fondo di 3 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022. 
  2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita'
di attuazione del fondo di cui al comma 1  nel  rispetto  del  Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale  emergenza  del  COVID-19,  di  cui  alla  comunicazione
C(2020)1863 final della Commissione del 19 marzo 2020. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 
                               Art. 7 
 
Misure urgenti a sostegno  del  settore  turistico,  delle  attivita'
  economiche e commerciali nelle Citta' d'Arte e bonus alberghi 
  1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 160 milioni di euro. 
  2. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il»  sono
sostituite dalla seguente «del». 
  3. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
e successive modifiche, dopo la parola «ricettive,» sono aggiunte  le
parole: «dalle agenzie di viaggi e tour operator» 
  4. Per il  rilancio  della  attrattivita'  turistica  delle  citta'
d'arte, e' istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero  del
turismo un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per  l'anno
2021, destinato all'erogazione di contributi  in  favore  dei  comuni
classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica,  artistica  e
paesaggistica, nei  cui  territori  sono  ubicati  siti  riconosciuti
dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanita',  tenendo  conto  delle
riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019,  da
destinare  ad  iniziative  di  valorizzazione  turistica  dei  centri
storici e delle citta' d'arte. Con decreto del Ministero del turismo,
di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le disposizioni di  attuazione
del presente comma. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al
presente comma, una quota pari a 10 milioni di euro per  l'anno  2021
e'  destinata  in  favore  della  citta'  di  Roma   capitale   della
Repubblica. 
  5. All'articolo 79  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le parole «per  i  due  periodi  di
imposta successivi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  i  tre
periodi di imposta successivi»; 
    b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «degli anni  2020  e
2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 100 milioni  di  euro  per  il
2022». 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 220  milioni  di
euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede, quanto a 200 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  a  100
milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 77 e,  quanto
a 20  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto. 
  6-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 4 e' incrementata  di
15 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sull'incremento  di  cui
al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di  euro  e'  destinato
all'erogazione di contributi in favore dei comuni italiani che  fanno
parte  della  rete  delle  citta'  creative  dell'UNESCO.   All'onere
derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di  euro  per  l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto. 
  6-ter. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021  e
a  valere  sul  fondo  di  cui  al  secondo  periodo,  sono  concessi
contributi in favore delle guide turistiche  e  degli  accompagnatori
turistici titolari di  partita  IVA  non  risultati  beneficiari  del
contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'
culturali e per il  turismo  n.  440  del  2  ottobre  2020,  recante
disposizioni applicative per il riparto delle risorse  del  fondo  di
cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
destinate a guide turistiche e accompagnatori turistici. A tale  fine
il fondo di cui al citato articolo 182, comma 1, del decreto-legge n.
34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  77  del
2020 e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
  6-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  85,  comma
1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.   126,   e'
incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021. 
  6-quinquies. L'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  26,
comma 1, terzo periodo, del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,  e'
incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
  6-sexies.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  6-ter,  6-quater   e
6-quinquies, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 
                             Art. 7 bis 
 
Misure  a  sostegno  delle  strutture  ricettive  extralberghiere   a
  carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione 
  1. Al comma 1 dell'articolo 176 del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, dopo la parola:  «servizi»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  di
pacchetti turistici come definiti dall'articolo 34 del codice di  cui
all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,». 
  2. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, dopo le parole: «imprese turistico-ricettive»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  le  agenzie  di  animazione  per  feste   e   villaggi
turistici». 
  3. Presso il Ministero del turismo e' istituito un fondo,  con  una
dotazione di 5 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  che  costituisce
limite massimo di spesa, da destinare  al  sostegno  delle  strutture
ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale  munite  di
codice  identificativo  regionale,  o,  in   mancanza,   identificate
mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attivita'
ricettiva di bed & breakfast. I criteri di  riparto  del  fondo  sono
stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, anche al  fine  del  rispetto
del limite di spesa di cui al presente comma. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal  comma  7
dell'articolo 77 del presente decreto. 
                             Art. 7 ter 
 
                       Aree naturali protette 
 
  1.  Sono  consentiti  interventi  di  recupero,  di   riconversione
funzionale e di valorizzazione di  beni  demaniali  ad  uso  militare
situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni
d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere
fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso. 
  2. Gli Enti parco si esprimono sugli interventi di cui al  comma  1
del  presente  articolo,  anche  avvalendosi  del  supporto   tecnico
qualificato dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca
ambientale  ai  sensi  del   comma   2-bis   dell'articolo   28   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.   133,   previa   verifica   della
sostenibilita' degli impatti ambientali  degli  interventi  proposti,
ferma restando l'acquisizione degli atti di  assenso  previsti  dalla
parte seconda e dalla parte terza del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
                               Art. 8 
 
Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonche' per altre
  attivita'   economiche   particolarmente   colpite   dall'emergenza
  epidemiologica 
  1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  «limitatamente  al  periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle  disposizioni
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  9  marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del  9  marzo  2020,»
sono inserite le seguenti: «ed a  quello  in  corso  al  31  dicembre
2021,»; le parole «in corso alla data di entrata in vigore del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020,» sono
sostituite dalle seguenti: «di spettanza del beneficio»;  le  parole:
«45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa» sono sostituite
dalle seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni  di
euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa»; 
    b) al comma 3, le parole: «in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «di maturazione»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Fermi  restando  i
controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti  che  intendono
avvalersi  del   credito   d'imposta   devono   presentare   apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate.  Con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri  per  la
corretta individuazione  dei  settori  economici  in  cui  operano  i
soggetti beneficiari del credito d'imposta di  cui  al  comma  1.  Le
modalita',  i  termini  di  presentazione  e   il   contenuto   della
comunicazione,  sono  stabiliti  con  provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia medesima da adottare entro  30  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, con il quale sono stabilite le modalita'
per il monitoraggio  degli  utilizzi  del  credito  d'imposta  e  del
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonche' le  ulteriori
disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.»; 
    d) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  2. Il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.
69, e' incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20
milioni  di  euro  destinati  ad  interventi  in  favore  dei  parchi
tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. 
  2-bis. Per sostenere l'industria conciaria, gravemente  danneggiata
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare le  filiere
e   la   programmazione   di   attivita'   di    progettazione,    di
sperimentazione, di ricerca e  di  sviluppo  nel  settore  conciario,
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico  e'
istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno
2021, che costituisce limite massimo di spesa. 
  2-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 2-bis sono destinate ai
distretti del settore conciario  presenti  nel  territorio  nazionale
riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei  soggetti
gia' beneficiari del contributo di cui all'articolo 1,  commi  157  e
158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  2-quater. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e  2-ter,  i
criteri  per  la  selezione   dei   programmi   e   delle   attivita'
finanziabili, le spese ammissibili nonche' le modalita' di  verifica,
di controllo e di rendicontazione delle spese  sostenute  utilizzando
le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di
spesa di cui al citato comma 2-bis. 
  2-quinquies. Le risorse del fondo di cui ai  commi  2-bis  e  2-ter
sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo  per  le  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID-19,  di  cui  alla  comunicazione  C(2020)  1863  final   della
Commissione, del 19 marzo 2020. 
  2-sexies. All'onere di cui al comma 2-bis  del  presente  articolo,
pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto. 
  3. Agli oneri di cui al presente articolo pari  a  170  milioni  di
euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il  2022  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 77. 
                             Art. 8 bis 
 
Modifica all'articolo 33-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,
  in materia di assicurazione per la produzione,  il  deposito  e  la
  vendita di fuochi artificiali 
  1. All'articolo 33-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, le parole:  «dal  1°  marzo  2020  al  30  settembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021». 
                               Art. 9 
 
Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente  della
  riscossione, dei  termini  relativi  all'imposta  sul  consumo  dei
  manufatti in plastica con singolo impiego  e  del  termine  per  la
  contestazione delle  sanzioni  connesse  all'omessa  iscrizione  al
  catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali  ubicati  nei  comuni
  colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 
  1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
all'articolo  145,  comma  1,  e  all'articolo  152,  comma  1,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  le  parole:  «30  aprile»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 agosto». 
  1-bis. Al comma  1  dell'articolo  18-quater  del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45, le  parole:  «fino  al  31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021». 
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente  articolo,
pari a 33,6 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto. 
  1-quater. All'articolo 2,  comma  2,  del  decreto  legislativo  29
settembre 1999, n. 381, le parole: «svolte in regime  di  convenzione
con il Dipartimento della protezione civile»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «svolte  in  coordinamento  con  il   Dipartimento   della
protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV». 
  1-quinquies. Per le attivita' di cui all'articolo 2, comma  2,  del
decreto  legislativo  29  settembre  1999,  n.  381,   e'   assegnato
all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia un  contributo  di
15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 
  1-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 1-quater e 1-quinquies del
presente articolo, pari a  15  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2022,  si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  6,  comma  1,  del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. 
  1-septies. Al comma 5-ter  dell'articolo  2  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo periodo, le parole: «fino all'anno di  imposta  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2023»; 
  b) dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  «Per  l'anno
2021 i soggetti beneficiari  dell'esenzione  dall'imposta  municipale
propria di cui al secondo periodo hanno  diritto  al  rimborso  della
prima rata dell'imposta relativa all'anno 2021, versata entro  il  16
giugno 2021». 
  1-octies.  Al  comma  2  dell'articolo  32  del  decreto-legge   28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, dopo le parole: «ciascuno degli  anni  2019  e
2020» sono inserite le seguenti: «e nel limite massimo complessivo di
1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023». 
  1-novies. Agli oneri derivanti dai commi 1-septies e 1-octies, pari
a 1,55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e  2023  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 
  2. Restano validi  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati  e  gli
adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo  dal  1°
maggio 2021 alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici  sorti
sulla base dei medesimi; restano altresi' acquisiti, relativamente ai
versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi
di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' le
sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27,
comma 1, del decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46.  Agli
accantonamenti effettuati  e  alle  somme  accreditate  nel  predetto
periodo  all'agente  della  riscossione  e   ai   soggetti   di   cui
all'articolo 52, comma 5, lettera  b),  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo
152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77;
alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  effettuate
nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo  153,
comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. 
  3. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole: «dal 1° luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal
1° gennaio 2022». 
  4. All'articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2022». 
  4-bis. Al comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, le parole: «31 dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre  2021»  e  le  parole:  «50  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «70 per cento, previa  certificazione  del
Commissario straordinario  relativamente  all'effettivo  avvio  delle
operazioni di recupero nel sito interessato». 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  379,9
milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2022 e 20,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2024  e,  in  termini  di
indebitamento netto e di fabbisogno, in 1.114,8 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                             Art. 9 bis 
 
                       Differimento della TARI 
 
  1. All'articolo 30, comma 5, primo periodo,  del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di  legge
le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                             Art. 9 ter 
 
        Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici 
                      di affidabilita' fiscale 
 
  1. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le  quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di
cui all'articolo 9-bis del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  e
che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei  versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in  materia  di
imposta regionale sulle attivita' produttive e da quelle dell'imposta
sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto  2021,  in
deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2,  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai  soggetti  che
presentano  cause  di  esclusione  dall'applicazione   degli   indici
sintetici di affidabilita' fiscale, compresi quelli che  adottano  il
regime di cui all'articolo 27, comma 1, del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, ai soggetti che applicano il regime forfetario  di  cui
all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, nonche' ai soggetti che partecipano a societa',  associazioni  e
imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti  indicati  al
comma 1 del presente articolo. 
                               Art. 10 
 
               Misure di sostegno al settore sportivo 
 
  1. Le disposizioni di cui  all'articolo  81  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n.104, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n.126,  si  applicano  anche  per  le  spese  sostenute
durante l'anno  di  imposta  2021,  relativamente  agli  investimenti
sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. 
  2. Ai fini del comma 1 e' autorizzata  la  spesa,  per  un  importo
complessivo  pari  a  90  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   che
costituisce tetto di spesa. 
  3.  Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  del  settore  sportivo
interessati dalle misure restrittive introdotte con  il  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  24  ottobre  2020  per
contenere la diffusione dell'epidemia di COVID-19, e' istituito,  per
l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo
della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  un  fondo  con  una
dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di  spesa,  al
fine di riconoscere un contributo a fondo  perduto  a  ristoro  delle
spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per  l'effettuazione
di test di diagnosi  dell'infezione  da  COVID-19,  in  favore  delle
societa' sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno
superato il valore della produzione di 100 milioni di  euro  e  delle
societa'  ed  associazioni  sportive  dilettantistiche  iscritte   al
registro CONI operanti in discipline ammesse  ai  Giochi  olimpici  e
paralimpici. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta dell'Autorita' politica delegata in  materia  di  sport,  da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalita'
ed i termini di  presentazione  delle  richieste  di  erogazione  del
contributo, i criteri di  ammissione,  le  modalita'  di  erogazione,
nonche' le procedure di verifica, di controllo e  di  rendicontazione
delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di  cui  al
comma 3. 
  5. Per far fronte alla crisi  economica  determinatasi  in  ragione
delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, la dotazione del «Fondo  unico  per  il  sostegno  delle
associazioni  sportive   e   societa'   sportive   dilettantistiche»,
istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,
n. 176, e' incrementata di 190 milioni di euro per l'anno 2021. 
  6. L'importo di cui al comma 5 costituisce limite di  spesa  ed  e'
destinato  all'erogazione  di  contributi  a  fondo  perduto  per  le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche che  hanno  sospeso
l'attivita' sportiva. 
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta dell'Autorita' politica delegata in  materia  di  sport,  da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati, ai  fini
dell'attuazione  del  comma  6,  le  modalita'   e   i   termini   di
presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri
di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche'  le  procedure  di
verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto. 
  8. Il Fondo di cui  all'articolo  90,  comma  12,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, puo' prestare garanzia, fino  al  31  dicembre
2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo
o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidita'  previste
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,
delle  leghe  che  organizzano  campionati  nazionali  a  squadre  di
discipline  olimpiche  e  paralimpiche,  e  delle  societa'  sportive
professionistiche  impegnate  in  tali  competizioni,  con  fatturato
derivante da diritti  audiovisivi  inferiore  al  25  per  cento  del
fatturato complessivo relativo al bilancio  2019.  A  tali  fini,  e'
utilizzato  il  comparto  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,   del
decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  23  che  e'  incrementato  con  una
dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette  risorse
sono versate sul  conto  corrente  di  tesoreria  centrale  intestato
all'Istituto  per  il  Credito   Sportivo   per   la   gestione   del
summenzionato comparto, per essere utilizzate in base  al  fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. 
  9. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi,
fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per
il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le  esigenze  di
liquidita' di cui al comma 8,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il  Credito
Sportivo. Per tale funzione  e'  utilizzato,  nei  limiti  della  sua
dotazione,  il  comparto  di  cui  all'articolo  14,  comma  2,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, incrementato  di  13  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  10. Le garanzie di  cui  al  comma  8  sono  rilasciate,  a  titolo
gratuito, alle seguenti condizioni: 
    a) le garanzie sono rilasciate entro  il  31  dicembre  2021,  in
favore di soggetti che non abbiano gia' pienamente utilizzato la loro
capacita' di accesso al Fondo  di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come documentato  e
attestato dal beneficiario; 
    b) la garanzia copre fino al: 
      1) 100 per cento dell'ammontare  del  finanziamento  garantito,
della durata massima di 120 mesi, con un  importo  massimo  garantito
per singolo beneficiario di euro 30 mila e, a decorrere dal 1° luglio
2021, fino al 90 per cento; 
      2) 90 per cento  dell'ammontare  del  finanziamento  garantito,
della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per
singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e fino ad  un  massimo
di 5 milioni di euro; 
    c) a decorrere dal  1°  luglio  2021  le  garanzie  di  cui  alla
precedente lettera b), numero 2) sono concesse nella  misura  massima
dell'80% e il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie  e'
innalzato a 120 mesi. Per  le  operazioni  finanziarie  di  cui  alla
precedente lettera b), numero 2), aventi durata non  superiore  a  72
mesi e gia' garantite dal Fondo,  nel  caso  di  prolungamento  della
durata dell'operazione  accordato  dal  soggetto  finanziatore,  puo'
essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo restando il
predetto periodo  massimo  di  120  mesi  di  durata  dell'operazione
finanziaria.»; 
    d) la  garanzia  non  puo'  essere  concessa  a  imprese  che  si
trovavano gia' in difficolta' il  31  dicembre  2019,  ai  sensi  del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,
del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento
(UE) n. 1388/2014 del 16  dicembre  2014,  salvo  che  si  tratti  di
microimprese o piccole imprese che risultavano gia' in difficolta' al
31 dicembre 2019, purche' non siano soggette a procedure  concorsuali
per insolvenza; 
    e) l'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie  di  cui  al
presente comma non puo' superare, alternativamente: 
      1) il 25 per cento del fatturato totale  del  beneficiario  nel
2019; 
      2) il fabbisogno per costi del  capitale  di  esercizio  e  per
costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di  piccole  e
medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi  imprese;
tale fabbisogno e'  attestato  mediante  apposita  autocertificazione
resa dal beneficiario ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 
  11. Gli impegni per il rilascio  di  garanzie  assunti  sulla  base
dell'incremento della dotazione del comparto di garanzia ai sensi dei
commi 8, 9 e 10 e del rifinanziamento per 30 milioni di euro  operato
dall'articolo 31, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
non superano l'importo complessivo massimo di euro 225.000.000,00.  I
benefici accordati ai sensi della  sezione  3.1  della  comunicazione
della Commissione europea del  19  marzo  2020,  recante  un  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del  COVID-19»  non  superano  le  soglie  ivi
previste, tenuto  conto  di  eventuali  altre  misure  di  aiuto,  da
qualunque soggetto erogate, di cui i soggetti beneficiari di  cui  al
comma 9 hanno beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1. 
  12. L'efficacia delle misure di cui ai commi  8,  9,  10  e  11  e'
subordinata  all'approvazione  della  Commissione  Europea  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
  13. Sono  a  carico  dell'Istituto  per  il  credito  sportivo  gli
obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato
previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all'articolo
14  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. 
  13-bis. Le risorse destinate alla societa' Sport e  salute  Spa  ai
sensi del comma 630 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, sono incrementate di 4 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2021  e  2022,  anche  in  considerazione  dello  svolgimento   delle
attivita'  preparatorie  dei  Campionati  europei  di  nuoto  che  si
svolgeranno a Roma nell'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo
sono  destinate  a  interventi  di  riqualificazione  degli  impianti
natatori situati all'interno del complesso del Parco del Foro italico
e delle aree e manufatti a essi connessi. 
  13-ter.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  13-bis  del   presente
articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2021  e
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 
  ?13-quater. Ai decreti  legislativi  emanati  in  attuazione  della
legge 8 agosto 2019, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le disposizioni del presente decreto si applicano  a  decorrere
dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2022»; 
  b) all'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
al comma 1, alinea, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023»; 
  c) all'articolo 15-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
37, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2023»; 
  d) all'articolo 12-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
38, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2023»; 
  e) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
39, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 agosto 2022»; 
  f) all'articolo 43-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
40, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2022». 
  13-quinquies. All'articolo 6 del decreto  legislativo  28  febbraio
2021, n. 39, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. Alla domanda e' allegata la documentazione attestante: 
  a) la ragione sociale o  denominazione,  natura  giuridica,  codice
fiscale  ed  eventuale  partita  IVA  dell'associazione  o   societa'
sportiva dilettantistica; 
  b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti; 
  c) la data dello statuto vigente; 
  d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e
le attivita' sportive, didattiche e formative; 
  e) la dichiarazione contenente l'indicazione della  composizione  e
della durata  dell'organo  amministrativo  e  delle  generalita'  del
legale rappresentante e degli amministratori; 
  f) i dati dei tesserati. 
  3. Ogni associazione e societa' sportiva dilettantistica trasmette,
in via telematica, entro il  31  gennaio  dell'anno  successivo,  una
dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2,
l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra  modifica
intervenuta nell'anno precedente. 
  3-bis. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'autorita' di Governo delegata in materia di sport possono essere
rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2,  anche  fissando
requisiti ulteriori». 
  14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 409  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede: 
  a) quanto  a  369  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  ai  sensi
dell'articolo 77; 
  b)  quanto  a  40  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato  ai  sensi
dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 
                             Art. 10 bis 
 
        Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo 
 
  1. Alle associazioni e alle societa' sportive iscritte nel registro
del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di
promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la  gestione
di impianti sportivi e, in  particolare,  di  impianti  natatori,  e'
riconosciuto un contributo a fondo perduto,  nel  limite  massimo  di
spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di
spesa, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine  dello
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
31 gennaio  2020,  e  successive  proroghe,  per  la  gestione  e  la
manutenzione degli  impianti  natatori,  anche  polivalenti,  il  cui
utilizzo e' stato impedito o limitato dalle disposizioni  in  materia
di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai  corsi  e  alle
attivita'  sportive  a  seguito  dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta dell'autorita' di Governo competente in materia di sport, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono individuati le modalita'  e  i
termini  di  presentazione  delle   richieste   di   erogazione   del
contributo, i criteri di accesso al  contributo  e  le  modalita'  di
erogazione del contributo stesso. 
  2. Per l'anno 2021 e' riconosciuto un contributo a  fondo  perduto,
nel limite massimo di spesa di 1 milione di  euro,  in  favore  degli
organizzatori  di   eventi   del   campionato   del   mondo   MotoGP,
limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti,  non  coperti
dai ricavi a causa del divieto della presenza del  pubblico  disposto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  e
dal  decreto-legge  22  aprile   2021,   n.   52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorita'  di
Governo competente in materia di sport, da adottare di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni  dalla
data di entrata di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del
presente comma. 
  3. A favore della societa' Sport e salute  Spa  e'  autorizzata  la
spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021, al  fine  di  finanziare,
nel limite di spesa autorizzato  ai  sensi  del  presente  comma,  il
progetto  «Sport  nei  parchi»,  promosso  dalla  medesima  societa',
d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto. 
                             Art. 10 ter 
 
           Proroga delle concessioni di impianti sportivi 
            per le associazioni sportive dilettantistiche 
 
  1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere
le  associazioni  sportive  dilettantistiche  senza  scopo  di  lucro
colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le  concessioni  a
tali  associazioni  degli  impianti  sportivi  ubicati   su   terreni
demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero
in scadenza entro il 31 dicembre 2021,  sono  prorogate  fino  al  31
dicembre   2023,   allo   scopo   di   consentire   il   riequilibrio
economico-finanziario  delle  associazioni  stesse,  in  vista  delle
procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative». 
                               Art. 11 
 
        Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione 
 
  1. La dotazione del fondo rotativo di  cui  all'articolo  2,  primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' incrementata di
1,2 miliardi di euro per l'anno 2021. 
  2. La dotazione del fondo di cui  all'articolo  72,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 400 milioni  di
euro per l'anno 2021, per le finalita' di cui  alla  lettera  d)  del
medesimo comma. Sono escluse dai cofinanziamenti a fondo  perduto  di
cui al presente comma le richieste di  sostegno  alle  operazioni  di
patrimonializzazione presentate successivamente alla data di  entrata
in vigore del presente decreto-legge. 
  3.  All'articolo  72  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera d), primo periodo, la  parola  «cinquanta»
e' sostituita dalla seguente: «dieci» e dopo le parole  «dalla  legge
29 luglio 1981, n. 394,» sono inserite le seguenti: «quale  incentivo
da riconoscere a fronte di iniziative  caratterizzate  da  specifiche
finalita' o in settori o aree  geografiche  ritenuti  prioritari,»  e
dopo la parola «criteri» e' inserita la seguente: «selettivi»; 
    b) al comma 1,  lettera  d),  secondo  periodo,  dopo  la  parola
«concessi» sono inserite le seguenti:  «tenuto  conto  delle  risorse
disponibili e»; 
    c) al comma 1, lettera d), dopo il secondo periodo  e'  aggiunto,
in fine, il seguente: «Fino al 31 dicembre 2021 i  cofinanziamenti  a
fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per  cento
dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio1981, n. 251, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio  1981,  n.  394,  tenuto  conto  delle  risorse
disponibili   e   dell'ammontare   complessivo   delle   domande   di
finanziamento  presentate  nei  termini  e  secondo   le   condizioni
stabilite con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni»; 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.600  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                             Art. 11 bis 
 
Disposizioni  in  materia  di  utilizzo  di  strumenti  di  pagamento
  elettronici:  sospensione  del  programma  «cashback»   e   credito
  d'imposta POS 
  1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti
effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento  elettronici
disciplinato  dal  regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n.  156,  e'  sospeso
per il periodo di cui  all'articolo  6,  comma  2,  lettera  b),  del
predetto decreto. 
  2. L'articolo 8 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n.  156,  si  applica
per i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a)  e  c),  del
medesimo regolamento. 
  3. Al regolamento di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo  6,
comma 2, lettere a) e c), sono erogati, rispettivamente entro  il  30
novembre 2021 ed entro  il  30  novembre  2022,  sulla  base  di  una
graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza
del termine per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A.
ai sensi dell'articolo 10, comma 5»; 
  b) all'articolo 10: 
  1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Avverso il mancato o inesatto accredito del  rimborso  previsto
per il periodo sperimentale di cui all'articolo  7,  l'aderente  puo'
presentare reclamo entro centoventi giorni successivi  alla  scadenza
del termine previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma
5. Per quanto concerne i periodi di  cui  all'articolo  6,  comma  2,
lettere a) e  c),  l'aderente  puo'  presentare  reclamo  avverso  la
mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi
a disposizione dagli issuer convenzionati del rimborso cashback e del
rimborso speciale, a partire dal quindicesimo  giorno  successivo  al
termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e  c),
e rispettivamente entro il 29 agosto  2021  ed  entro  il  29  agosto
2022»; 
  2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo dell'aderente,  sulla  base
del quadro normativo e regolamentare  che  disciplina  il  programma,
entro  trenta  giorni  decorrenti  dalla  scadenza  del  termine  per
presentare il reclamo ai sensi del comma 2»; 
  c) all'articolo 11: 
  1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'attribuzione dei rimborsi previsti  dall'articolo  6  avviene
nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni per  il  periodo  di
cui alla lettera a) del comma 2  del  predetto  articolo  e  di  euro
1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera c)  del  medesimo
comma. Qualora le predette  risorse  finanziarie  non  consentano  il
pagamento   integrale   del    rimborso    spettante,    questo    e'
proporzionalmente ridotto»; 
  2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  L'attribuzione  del  rimborso  previsto  dall'articolo   8
avviene nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno  dei
periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c).  Qualora  le
predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del
rimborso spettante, questo e' proporzionalmente ridotto». 
  4. Le somme eventualmente riconosciute agli  aderenti  in  caso  di
accoglimento dei reclami presentati avverso  il  mancato  o  inesatto
accredito del rimborso cashback  nel  periodo  sperimentale  previsto
dall'articolo 7 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono  erogate
nell'ambito delle risorse  complessivamente  disponibili  per  l'anno
2021. 
  5. Le convenzioni stipulate dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze con le societa'  PagoPA  S.p.a.  e  Consap  S.p.A.  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, sono modificate per tenere conto della  sospensione  di
cui al comma 1 del presente articolo. 
  6. Per l'anno 2022 e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  un  Fondo,  con  una
dotazione di 1.497,75 milioni di  euro,  destinato  a  concorrere  al
finanziamento di interventi di riforma in materia  di  ammortizzatori
sociali.  I  predetti   interventi   sono   disposti   con   appositi
provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di  cui  al
primo periodo. 
  7. Sono abrogate tutte le disposizioni  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, incompatibili
con le disposizioni del presente articolo. 
  8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75  milioni  di  euro
per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rivenienti dal comma 1. 
  9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia  e
delle finanze effettua rilevazioni periodiche  relative  all'utilizzo
degli strumenti di pagamento elettronici,  sulla  base  del  supporto
informativo fornito dalla Banca d'Italia. 
  10. All'articolo 22 del decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio  2021
al 30 giugno 2022,  il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui  gli
esercenti attivita' di impresa, arte o  professione,  che  effettuano
cessioni  di  beni  o  prestazioni  di  servizi  nei   confronti   di
consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico,  nel
rispetto   delle   caratteristiche   tecniche   da   stabilire    con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo  2,  comma
3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di
pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo». 
  11.  Al  capo  I  del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 22-bis (Credito  d'imposta  per  l'acquisto,  il  noleggio  o
l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico
e per il collegamento con  i  registratori  telematici).  -  1.  Agli
esercenti attivita' di impresa, arte  o  professione  che  effettuano
cessioni  di  beni  o  prestazioni  di  servizi  nei   confronti   di
consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno  2022,
acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di
pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da
stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  collegati  agli  strumenti   di   cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
127, spetta un credito d'imposta, parametrato al costo  di  acquisto,
di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonche' alle  spese
di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per  il  collegamento
tecnico tra i predetti strumenti. 
  2. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  1  spetta,  nel  limite
massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure: 
  a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi  al
periodo d'imposta precedente  siano  di  ammontare  non  superiore  a
200.000 euro; 
  b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi  al
periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore  a  200.000
euro e fino a 1 milione di euro; 
  c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi  al
periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione
di euro e fino a 5 milioni di euro. 
  3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso  dell'anno
2022,  acquistano,  noleggiano  o  utilizzano  strumenti  evoluti  di
pagamento  elettronico  che  consentono   anche   la   memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta  un  credito
d'imposta, nel limite massimo di spesa  di  320  euro  per  soggetto,
nelle seguenti misure: 
  a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al
periodo d'imposta precedente  siano  di  ammontare  non  superiore  a
200.000 euro; 
  b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi  al
periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore  a  200.000
euro e fino a 1 milione di euro; 
  c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi  al
periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione
di euro e fino a 5 milioni di euro. 
  4.  I  crediti  d'imposta  di  cui  al   presente   articolo   sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente  al
sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del  credito
e nelle dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi  d'imposta
successivi fino a quello nel  quale  se  ne  conclude  l'utilizzo.  I
crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  de   minimis,   del
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  de  minimis  nel
settore  agricolo,  e  del  regolamento  (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura». 
  12. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  10  e  11,
valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  13. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui  al
presente decreto, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  a  bandire  apposite  procedure  concorsuali  pubbliche,
secondo  le  modalita'  semplificate  di  cui  all'articolo  10   del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, conseguentemente,  ad  assumere
con contratto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  per  le
esigenze delle strutture del Dipartimento della  Ragioneria  generale
dello  Stato  del  medesimo  Ministero,  nei  limiti  della   vigente
dotazione organica, un contingente  di  personale  pari  a  cinquanta
unita' da inquadrare nel livello iniziale dell'area III del  comparto
funzioni centrali. 
  14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13 del  presente
articolo, pari a 388.412 euro per l'anno  2021  e  a  2.330.469  euro
annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  15. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui  al
presente decreto, la dotazione complessiva del  contingente  previsto
dall'articolo 5, comma 1, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di
dieci unita' di personale per ciascuno degli anni dal 2021  al  2027.
Una quota parte,  non  inferiore  a  otto  unita'  di  personale,  e'
riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3  del  citato
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
luglio 2003, n. 227. Per i medesimi anni di cui al primo periodo  del
presente comma, in aggiunta al posto di cui  all'ultimo  periodo  del
comma 1 del citato articolo 3 del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 227 del 2003, presso la struttura  ivi
prevista sono istituiti due ulteriori posti di  funzione  di  livello
dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo  di
gabinetto. Per le finalita' di cui al presente comma  e'  autorizzata
la spesa di 547.279 euro per l'anno 2021  e  di  1.094.558  euro  per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. 
  16. La  dotazione  finanziaria  destinata  all'indennita'  prevista
dall'articolo 7, comma 7, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 luglio  2003,  n.  227,  anche  per  le
esigenze di cui al comma 15, secondo periodo, del presente  articolo,
e' incrementata di 250.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. 
  17. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15 e 16, pari  a
797.279 euro per l'anno 2021 e a 1.594.558 euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. 
  18. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo  3  della  legge  19
giugno 2019, n. 56, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
asseverate dai relativi organi di controllo». 
                             Art. 11 ter 
 
                  Semplificazione e rifinanziamento 
                    della misura «Nuova Sabatini» 
 
  1. Al fine di accelerare i processi di  erogazione  dei  contributi
agli investimenti produttivi delle micro,  piccole  e  medie  imprese
previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, il Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  riferimento  alle
domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1°  gennaio
2021 per le quali sia stata gia'  erogata  in  favore  delle  imprese
beneficiarie almeno la prima quota di  contributo,  procede,  secondo
criteri cronologici, nei limiti delle risorse  autorizzate  ai  sensi
del comma 2, ad erogare le successive quote di  contributo  spettanti
in un'unica soluzione, anche se  non  espressamente  richieste  dalle
imprese  beneficiarie,  previo   positivo   esito   delle   verifiche
amministrative propedeutiche al pagamento. 
  2. Per le necessita' derivanti dal comma 1 e al fine di  assicurare
continuita' alle misure  di  sostegno  agli  investimenti  produttivi
delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 e' integrata  di  425
milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  cui  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 77. 
                           Art. 11 quater 
 
                       Disposizioni in materia 
            di Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre  2019,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio  2020,  n.
2, le parole:  «entro  il  30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 16 dicembre 2021». 
  2. Nelle more della decisione della  Commissione  europea  prevista
dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
nonche'  della  conseguente  modifica  del  programma  in  corso   di
esecuzione di cui al comma 4  del  presente  articolo,  l'Alitalia  -
Societa' Aerea Italiana  S.p.a.  e  l'Alitalia  Cityliner  S.p.a.  in
amministrazione  straordinaria  sono  autorizzate  alla  prosecuzione
dell'attivita' di impresa, compresa la vendita di biglietti,  che  si
intende utilmente perseguita anche ai fini di  cui  all'articolo  69,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 
  3. A seguito della  decisione  della  Commissione  europea  di  cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e  in
conformita' al piano industriale valutato dalla  Commissione  stessa,
l'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a.  e  l'Alitalia  Cityliner
S.p.a. in amministrazione straordinaria  provvedono,  anche  mediante
trattativa privata, al trasferimento, alla societa' di cui al  citato
articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e  pongono
in essere le ulteriori  procedure  necessarie  per  l'esecuzione  del
piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso  alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno  2021,  n.  99,
dirette, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137  del
2019, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, al
trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con
il piano integrato o modificato tenendo conto della  decisione  della
Commissione europea. 
  4. I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma
della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo
alla decisione della Commissione europea di cui  al  citato  articolo
79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020. A tal fine possono
procedere  all'adozione,  per  ciascun  ramo  d'azienda  oggetto   di
cessione,  di  distinti  programmi  nell'ambito  di  quelli  previsti
dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270.  Le
modifiche al programma, la  cui  durata  si  computa  dalla  data  di
autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche  dopo  la
scadenza del  termine  del  primo  programma  autorizzato  e  possono
prevedere la cessione a trattativa  privata  anche  di  singoli  rami
d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3. La
stima del valore dei complessi oggetto  della  cessione  puo'  essere
effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo  individuato
dall'organo   commissariale,   previo   parere   del   comitato    di
sorveglianza, da rendere nel termine  massimo  di  tre  giorni  dalla
richiesta. 
  5. Il programma di cui al comma 4 del presente articolo puo' essere
autorizzato, in quanto coerente con il piano di cui  al  comma  3,  a
prescindere dalle verifiche di affidabilita'  del  piano  industriale
previste dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 8  luglio
1999, n. 270, che potranno non essere effettuate dall'amministrazione
straordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte
della Commissione europea del piano medesimo. 
  6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i  Commissari
straordinari  dell'Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana  S.p.a.   e
dell'Alitalia  Cityliner  S.p.a.  in  amministrazione   straordinaria
possono procedere, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis,
quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  al  pagamento
degli oneri e dei costi funzionali alla  prosecuzione  dell'attivita'
d'impresa di ciascuno dei rami del  compendio  aziendale  nonche'  di
tutti i costi di funzionamento della procedura  che  potranno  essere
antergati ad ogni altro credito. 
  7.  I  Commissari  straordinari  dell'Alitalia  -  Societa'   Aerea
Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a.  in  amministrazione
straordinaria, ferma restando la disciplina in tema  di  rapporti  di
lavoro,  sono  autorizzati  a  sciogliere  i  contratti,   anche   ad
esecuzione  continuata  o  periodica,   ancora   ineseguiti   o   non
interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano  oggetto  di
trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che
non risultino piu' funzionali alla procedura. 
  8.  L'esecuzione  del  programma,  nei  termini  rivenienti   dalla
decisione della Commissione europea di  cui  all'articolo  79,  comma
4-bis, del  decreto-legge  n.  18  del  2020,  integra  il  requisito
richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270.  A  far  data  dal  decreto  di  revoca  dell'attivita'
d'impresa  dell'Alitalia  -  Societa'   Aerea   Italiana   S.p.a.   e
dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria,  che
potra' intervenire a seguito dell'intervenuta  cessione  di  tutti  i
compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione
straordinaria prosegue con finalita'  liquidatoria,  i  cui  proventi
sono prioritariamente destinati al  soddisfacimento  in  prededuzione
dei crediti verso lo Stato. 
  9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e' istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di  euro  per
l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di  titoli
di viaggio e di voucher emessi dall'amministrazione straordinaria  in
conseguenza delle misure di  contenimento  previste  per  l'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  non   utilizzati   alla   data   del
trasferimento dei complessi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo
e' erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non  sia  garantito  al
contraente un analogo servizio di trasporto  ed  e'  quantificato  in
misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalita' attuative
sono  stabilite  con  provvedimento  del  Ministero  dello   sviluppo
economico che provvede al trasferimento all'Alitalia - Societa' Aerea
Italiana S.p.a. e all'Alitalia Cityliner  S.p.a.  in  amministrazione
straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia
conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri  derivanti
dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                          Art. 11 quinquies 
 
Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle  imprese
                         di medie dimensioni 
 
  1. Fermi restando i requisiti, i criteri e le  condizioni  previsti
dall'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77,  l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa - Invitalia e' autorizzata a effettuare entro il 31 dicembre 2021
la sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al comma  18  del
predetto articolo 26, limitatamente alle istanze presentate entro  il
30 giugno 2021. 
  2. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento del
relativo apporto sono effettuati entro i limiti della  dotazione  del
Fondo Patrimonio  PMI  di  cui  al  comma  12  dell'articolo  26  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  3.   L'efficacia   del    presente    articolo    e'    subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
                           Art. 11 sexies 
 
Modifiche al comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2020,
  n. 178, in materia di contrasto della deindustrializzazione 
  1. Al primo periodo del comma 200 dell'articolo 1  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  le  parole:  «e  impoverimento   del   tessuto   produttivo   e
industriale» sono soppresse; 
  b) le parole: «da destinare ai comuni dei»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da  destinare  in  pari  misura  ai  consorzi  industriali
ricadenti nei». 
  2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono  concessi  nel  rispetto  della
normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis. 
                           Art. 11 septies 
 
            Misure per il sostegno al settore pirotecnico 
 
  1. Al fine di promuovere la fruizione di spettacoli pirotecnici  da
parte di privati, nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
cultura e' istituito il Fondo per gli spettacoli pirotecnici, con una
dotazione di 2 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Con  decreto  del
Ministro della cultura, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
definite le modalita' di attuazione del presente articolo, nel limite
della dotazione del Fondo di cui al primo  periodo,  che  costituisce
limite massimo di spesa. 
  2. Le risorse del Fondo  di  cui  al  comma  1  sono  concesse  nel
rispetto del Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  COVID-19,  di  cui
alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo
2020. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto. 
Titolo II

MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE
                           Art. 11 octies 
 
Modifiche  al  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
  creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
  1.  Per   fronteggiare   gli   effetti   economici   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe  e  trasparenti
le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno  delle
famiglie,  al  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo l'articolo 120-quaterdecies e' inserito il seguente: 
  «Art. 120-quaterdecies.1 (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore
puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto  o  in
parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una  riduzione
del costo totale  del  credito,  in  misura  pari  all'importo  degli
interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»; 
  b) il comma 1  dell'articolo  120-noviesdecies  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «1. Ai contratti di  credito  disciplinati  dal  presente  capo  si
applicano gli articoli  117,  118,  119,  120,  comma  2,  120-ter  e
120-quater»; 
  c) l'articolo 125-sexies e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). - 1.  Il  consumatore  puo'
rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore e, in  tal  caso,  ha  diritto  alla
riduzione, in misura proporzionale alla vita residua  del  contratto,
degli interessi e di tutti i costi  compresi  nel  costo  totale  del
credito, escluse le imposte. 
  2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per  la
riduzione  proporzionale  degli  interessi  e  degli   altri   costi,
indicando in modo analitico se trovi applicazione il  criterio  della
proporzionalita' lineare o il criterio del  costo  ammortizzato.  Ove
non sia diversamente indicato,  si  applica  il  criterio  del  costo
ammortizzato. 
  3. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e  l'intermediario
del credito, il finanziatore ha diritto  di  regresso  nei  confronti
dell'intermediario del credito per la quota  dell'importo  rimborsato
al   consumatore   relativa   al   compenso   per   l'attivita'    di
intermediazione del credito. 
  4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a  un
indennizzo equo e oggettivamente  giustificato  per  eventuali  costi
direttamente  collegati   al   rimborso   anticipato   del   credito.
L'indennizzo non puo' superare l'1 per cento dell'importo  rimborsato
in anticipo, se la vita residua del contratto e' superiore a un anno,
ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua  del
contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni  caso,  l'indennizzo
non puo'  superare  l'importo  degli  interessi  che  il  consumatore
avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 
  5. L'indennizzo di cui al comma 4 non e' dovuto: 
  a) se il rimborso anticipato e'  effettuato  in  esecuzione  di  un
contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; 
  b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di  apertura  di
credito; 
  c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui  non  si
applica un tasso di interesse espresso da una  percentuale  specifica
fissa predeterminata nel contratto; 
  d) se l'importo rimborsato anticipatamente  corrisponde  all'intero
debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000 euro». 
  2. L'articolo 125-sexies del testo unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c),  del  presente
articolo, si applica ai contratti sottoscritti  successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti  prima
della data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente   decreto   continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni
dell'articolo  125-sexies  del  testo  unico  di   cui   al   decreto
legislativo n. 385 del 1993 e le  norme  secondarie  contenute  nelle
disposizioni di trasparenza  e  di  vigilanza  della  Banca  d'Italia
vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. 
                               Art. 12 
 
Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti  a  medio-lungo
  termine  per  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  e  programmi   di
  investimento 
  1. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui  all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  per
le garanzie su  portafogli  di  nuovi  finanziamenti  a  medio  lungo
termine concessi a imprese con numero di dipendenti non  superiore  a
499  per  la  realizzazione  di  progetti  di  ricerca,  sviluppo   e
innovazione  o  di  programmi  di  investimenti,  sono  applicate  le
seguenti misure: 
    a)  l'ammontare  massimo  dei  portafogli  di  finanziamenti   e'
innalzato a euro 500 milioni; 
    b) i finanziamenti hanno durata non inferiore  a  6  anni  e  non
superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per  cento  a
progetti di ricerca, sviluppo  e  innovazione  e/o  di  programmi  di
investimenti; 
    c) i soggetti  beneficiari  sono  ammessi  senza  la  valutazione
economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo; 
    d) il punto di stacco e lo  spessore  della  tranche  junior  del
portafoglio  di  finanziamenti  sono   determinati   utilizzando   la
probabilita' di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base
dei propri modelli interni; 
    e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota non superiore
all'80  per  cento  della   tranche   junior   del   portafoglio   di
finanziamenti; 
    f) la quota della tranche junior  coperta  dal  Fondo,  non  puo'
superare  il  25  per  cento  dell'ammontare   del   portafoglio   di
finanziamenti; 
    g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel  portafoglio
garantito, il Fondo copre l'80 per cento della perdita registrata sul
singolo finanziamento; 
    h) la chiusura del periodo  di  costruzione  del  portafoglio  di
finanziamenti deve avvenire entro il termine  indicato  dai  soggetti
richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potra' comunque
superare i 24 mesi dalla  data  di  concessione  della  garanzia  del
Fondo. 
  2.  Per  le  finalita'  di  cui   al   comma   1   sono   destinati
complessivamente 1.000 milioni di euro. Allo scopo la  dotazione  del
Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100,  lettera  a),
della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  e'  incrementata  di  1.000
milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi  oneri  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 77. 
                             Art. 12 bis 
 
Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle societa'
  di gestione del risparmio per il completamento della  raccolta  del
  patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati 
  1. All'articolo 71, comma 2, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, le parole: «fino ad ulteriori tre mesi e comunque non  oltre  il
31 dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fino  al  31
dicembre 2021». 
                               Art. 13 
 
        Misure per il sostegno alla liquidita' delle imprese 
 
  1.  Al  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis le  parole
«30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    b) all'articolo 1, comma 2,  lettera  a),  dopo  le  parole  «non
superiore a 6 anni» sono aggiunte  le  seguenti  «ovvero  al  maggior
termine di durata previsto dalla lettera a-bis)»; 
    c) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a),  e'  inserita  la
seguente: 
    «a-bis)  previa  notifica  e  autorizzazione  della   Commissione
europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e
1-bis.1 del presente decreto e' innalzata a  10  anni.  Su  richiesta
delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni,
gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del
presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di
10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a
10 anni ai  sensi  della  presente  lettera  a-bis).  Le  commissioni
annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per  l'estensione
delle garanzie di cui all'articolo 1  del  presente  decreto  saranno
determinate  in  conformita'  alla  Comunicazione  della  Commissione
europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa
notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato
sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.»; 
    d) all'articolo 1, comma 14-ter, le  parole  «trenta  per  cento»
sono sostituite dalle parole «quindici per cento». Tale previsione si
applica anche alle operazioni in  essere  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto; 
    e)  all'articolo  1-bis.1,  le  parole  «30  giugno  2021»   sono
sostituite dalle parole «31 dicembre 2021» e, al secondo periodo,  le
parole «lettera l)» sono sostituite dalle  seguenti:  «lettere  i)  e
l)»; 
    f) all'articolo 13, comma 1, lettera c), al primo  periodo,  dopo
le parole: «con durata fino a 72 mesi»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«ovvero del maggior termine di durata previsto dalla lettera  c-bis).
A decorrere dal 1° luglio 2021  le  garanzie  di  cui  alla  presente
lettera sono concesse nella misura massima dell'80 per cento»; 
    g) all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera c)  e'  inserita  la
seguente: 
    «c-bis)  previa  notifica  e  autorizzazione  della   Commissione
europea, il limite di durata delle nuove  operazioni  finanziarie  di
cui alla lettera c) garantibili dal Fondo e' innalzato  a  120  mesi.
Per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c),  aventi  durata
non superiore a 72 mesi e gia'  garantite  dal  Fondo,  nel  caso  di
prolungamento della durata  dell'operazione  accordato  dal  soggetto
finanziatore,  puo'  essere  richiesta  la  pari   estensione   della
garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120  mesi  di
durata dell'operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della
Commissione europea.». 
    h) all'articolo 13, comma 1,  lettera  m)  dopo  le  parole  «con
copertura al 100 percento» sono aggiunte le seguenti: «e, a decorrere
dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 per cento,» e dopo le  parole
«con  durata  analoga  al  finanziamento»  e'  inserito  il  seguente
periodo: «A decorrere dal 1° luglio 2021,  per  i  finanziamenti  con
copertura al  90  per  cento,  puo'  essere  applicato  un  tasso  di
interesse diverso da quello previsto dal periodo precedente»; 
    i) all'articolo 13, comma 12-bis, le parole «Fino al 31  dicembre
2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021». 
  2. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2021». 
  3. All'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250  e
non superiore a 499» sono sostituite dalle seguenti «imprese  con  un
numero di dipendenti non superiore  a  499,  determinato  sulla  base
delle unita' di lavoro anno e non  riconducibili  alle  categorie  di
imprese di cui alla raccomandazione  2003/361/CE  della  Commissione,
del 6 maggio 2003,  relativa  alla  definizione  delle  microimprese,
piccole e medie imprese». 
  4. All'articolo 6, comma 14-bis,  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, al primo periodo, dopo  le  parole  «per  finanziamenti
sotto qualsiasi forma» sono inserite  le  seguenti:  «,  ivi  inclusi
portafogli di finanziamenti,». 
  5. Per le finalita' di cui ai commi 1, lettere da f) a i), e 2,  la
dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  incrementata  di
euro 1.860.202.000 per l'anno 2021. 
  6. Sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021.  Le
predette  risorse  sono  versate  sul  conto  corrente  di  tesoreria
centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno  finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie. 
  7. All'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n.
225, le parole «La garanzia dell'ISMEA e' concessa a titolo gratuito,
nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai
regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  de
minimis» sono sostituite dalle seguenti: «La garanzia  dell'ISMEA  e'
concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai  regolamenti  (UE)
nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della  Commissione  e  successive
modifiche e integrazioni». 
  7-bis. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e
altri titoli  di  credito  e  a  ogni  altro  atto  avente  efficacia
esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio  2021
al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o  le
constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021  al
30 settembre 2021 sono cancellati  d'ufficio.  Non  si  fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' riscosso. 
  8. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  pari  a  1.940,202
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
                             Art. 13 bis 
 
Modifica all'articolo 1 del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in
  materia di sostegno alla liquidita' delle imprese 
  1.  Alla  lettera  a-bis)  del  comma   2   dell'articolo   1   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole:  «per  l'estensione
delle garanzie di cui  all'articolo  1  del  presente  decreto»  sono
inserite  le  seguenti:  «e  la  durata  effettiva   delle   garanzie
medesime». 
                               Art. 14 
 
        Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione 
              di partecipazioni in start up innovative 
 
  1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma  1,  lettere  c)  e
c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  realizzate
da persone fisiche, derivanti dalla  cessione  di  partecipazioni  al
capitale di imprese start up innovative di cui all'articolo 25, comma
2, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  acquisite
mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al  31
dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni  non  sono  soggette  a
imposizione. Al fine dell'esenzione di  cui  al  primo  periodo  sono
agevolati gli investimenti di cui  agli  articoli  29  e  29-bis  del
decreto-legge n. 179 del 2012. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
plusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere  c)  e  c-bis),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  realizzate  da
persone  fisiche,  derivanti  dalla  cessione  di  partecipazioni  al
capitale di piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo  4
del  decreto-legge  24  gennaio   2015,   n.   3,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,  acquisite  mediante
sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31  dicembre
2025 e possedute per almeno tre anni. Al fine dell'esenzione  di  cui
al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui  all'articolo
4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015. 
  3.  Non  sono  soggette  a  imposizione  le  plusvalenze   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da  persone  fisiche,
derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societa' di
cui agli articoli 5, escluse le societa' semplici e gli enti ad  esse
equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico,
qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro  conseguimento,
siano reinvestite in imprese start up innovative di cui  all'articolo
25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, o in  piccole
e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, mediante la sottoscrizione del  capitale  sociale
entro il 31 dicembre 2025. 
  4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai  commi  1,  2  e  3  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea, richiesta a cura del  Ministero  dello  Sviluppo
Economico. 
  4-bis. Al comma 2 dell'articolo 2  del  decreto-legge  24  dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «15 novembre 2021»; 
  b) al terzo periodo, le parole: «30 giugno  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15 novembre 2021». 
  5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate  in
7,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,8 milioni di euro per  l'anno
2023, 9,5 milioni di euro per l'anno 2024, 29,6 milioni di  euro  per
l'anno 2025, 43,9 milioni di euro per l'anno 2026,  29,7  milioni  di
euro per l'anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2028 e 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                             Art. 14 bis 
 
             Imposta di consumo sui prodotti succedanei 
                dei prodotti da fumo per l'anno 2021 
 
  1. Al fine di sostenere la filiera italiana dei prodotti liquidi da
inalazione senza  combustione,  al  primo  periodo  del  comma  1-bis
dell'articolo  62-quater   del   testo   unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «al quindici per
cento e al dieci per cento dal 1°  gennaio  2021»  sono  inserite  le
seguenti: «fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per
cento dal 1° agosto 2021,». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione  di  cui
al comma 1 del presente articolo, pari a 2.363.750  euro  per  l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 
                               Art. 15 
 
            Misure per lo sviluppo di canali alternativi 
                   di finanziamento delle imprese 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere  l'accesso  a  canali  alternativi   di
finanziamento da parte delle imprese con  numero  di  dipendenti  non
superiore  a  499,  nell'ambito  del  Fondo  di   garanzia   di   cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, e' istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di
garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese
a fronte della realizzazione di  programmi  qualificati  di  sviluppo
aziendale, nell'ambito di operazioni  di  cartolarizzazione  di  tipo
tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. 
  2. Ai  fini  dell'ammissibilita'  alla  garanzia,  l'importo  delle
obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro
2 milioni ed euro 8 milioni. 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabiliti  le
modalita', i termini, i limiti e le  condizioni  per  la  concessione
della  garanzia,  le  caratteristiche  dei  programmi   di   sviluppo
finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle  operazioni
di cartolarizzazione ammissibili nonche' le modalita' e i criteri  di
loro selezione e le modalita' di  coinvolgimento  nell'operazione  di
eventuali investitori istituzionali o professionali. 
  4. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale  di
cui al comma 1, in fase di prima applicazione,  sono  destinati  euro
100 milioni per l'anno  2021  e  100  milioni  per  l'anno  2022.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 16 
 
                    Proroga moratoria per le PMI 
 
  1. Previa comunicazione delle imprese gia' ammesse,  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  alle  misure  di  sostegno
previste dall'articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, come  modificato  dal  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e
dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, da far  pervenire  al  soggetto
finanziatore entro il 15 giugno 2021 secondo le medesime modalita' di
cui al comma 2 del suddetto articolo  56,  e'  prorogato  il  termine
delle predette misure di  sostegno,  limitatamente  alla  sola  quota
capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021.  Conseguentemente
sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i termini
di cui all'articolo 56, commi 6 e 8. 
  2. La presente disposizione opera in conformita' all'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere integrate le disposizioni operative del  Fondo
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662. 
  3-bis. Dopo il comma 5-bis dell'articolo  24  del  testo  unico  in
materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' inserito il seguente: 
  «5-ter. Le disposizioni del comma  5-bis  si  applicano  anche  per
l'anno 2022 nel caso in cui le societa' partecipate abbiano  prodotto
un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019». 
                               Art. 17 
 
           Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato 
 
  1. All'articolo  27  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo
il comma 4 e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  Gli  interventi  del
Patrimonio Destinato nelle  forme  e  alle  condizioni  previste  dal
quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti  di  Stato  adottato
per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  "Covid-19",  come
definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati  entro  il
31 dicembre 2021.». 
  2. All'articolo 27, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, dopo le parole «possono esserlo»,  sono  inserite
le seguenti «, in alternativa all'apporto di liquidita',». 
  2-bis. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: «sono investiti» sono inserite le seguenti: «, a
cura della societa' Poste italiane Spa,»; 
  b) le parole: «a cura di Poste Italiane Spa» sono soppresse; 
  c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', nel limite
del 30 per cento di tale ultima quota, in crediti d'imposta, cedibili
ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  ovvero  in  altri
crediti d'imposta cedibili ai sensi della normativa vigente». 
                               Art. 18 
 
              Recupero dell'IVA su crediti non riscossi 
                     nelle procedure concorsuali 
 
  1. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 le parole «o per mancato pagamento in  tutto  o  in
parte a causa di  procedure  concorsuali  o  di  procedure  esecutive
individuali  rimaste  infruttuose  o  a  seguito  di  un  accordo  di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo  182-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato
ai sensi dell'articolo 67, terzo  comma,  lettera  d),  del  medesimo
regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese»
sono soppresse; 
    b)  dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  La
disposizione di cui al comma 2 si applica anche in  caso  di  mancato
pagamento del corrispettivo, in  tutto  o  in  parte,  da  parte  del
cessionario o committente: 
    a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e' assoggettato a una
procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo
di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del  Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o  dalla  data  di  pubblicazione  nel
registro delle imprese di un piano attestato ai  sensi  dell'articolo
67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
    b)  a  causa   di   procedure   esecutive   individuali   rimaste
infruttuose.»; 
    c) al comma  5,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'obbligo di cui al  primo  periodo  non  si  applica  nel  caso  di
procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a).»; 
    d) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Nel caso  in
cui,  successivamente  agli  eventi  di  cui  al  comma   3-bis,   il
corrispettivo sia  pagato,  in  tutto  o  in  parte,  si  applica  la
disposizione di cui al  comma  1.  In  tal  caso,  il  cessionario  o
committente che abbia assolto  all'obbligo  di  cui  al  comma  5  ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19  l'imposta
corrispondente alla variazione in aumento.»; 
    e) al comma 8, le parole «ai commi 2,  3  e  5»  sono  sostituite
dalle seguenti «ai commi 2, 3, 3-bis e 5»; 
    f) dopo il comma 10, e' inserito il seguente comma:  «10-bis.  Ai
fini  del  comma  3-bis,  lettera  a),  il  debitore   si   considera
assoggettato  a  procedura  concorsuale  dalla  data  della  sentenza
dichiarativa  del  fallimento  o  del  provvedimento  che  ordina  la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di  ammissione  alla
procedura di concordato preventivo  o  del  decreto  che  dispone  la
procedura di amministrazione straordinaria delle  grandi  imprese  in
crisi.»; 
    g) al comma 12, le parole «ai fini del comma 2»  sono  sostituite
dalle seguenti «ai fini del comma 3-bis, lettera b),». 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a),
e  comma  5,  secondo  periodo,  del  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  nel  testo  risultante  dalle
modifiche  apportate  dal  comma  1  si  applicano   alle   procedure
concorsuali avviate successivamente alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto. 
  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate  in
340  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 77. 
                             Art. 18 bis 
 
             Disposizioni in materia di aliquota ridotta 
                  dell'imposta sul valore aggiunto 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto e fino al 31 dicembre  2021,  per  fronteggiare  gli
effetti  economici   derivanti   dall'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19,   ai   fini   dell'applicazione    dell'aliquota    ridotta
dell'imposta sul valore aggiunto di cui  alla  tabella  A,  parte  I,
numero 4), e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  negli  animali  vivi
destinati all'alimentazione umana sono  compresi  anche  gli  animali
vivi ceduti per l'attivita' venatoria. 
  2. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto. 
                               Art. 19 
 
               Proroga degli incentivi per la cessione 
                  di crediti e ACE innovativa 2021 
 
  1. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole  «31  dicembre  2020»,  ovunque  ricorrano,   sono
sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021»; 
    b) al comma 1, dopo le parole «2 miliardi di euro» sono  aggiunte
le seguenti parole «per ciascuno degli anni 2020 e 2021». 
  2. Nel periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2020, per la variazione  in  aumento  del  capitale  proprio
rispetto a quello  esistente  alla  chiusura  del  periodo  d'imposta
precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b)  del  comma
287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' pari  al
15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al
31 dicembre 2020, gli incrementi  del  capitale  proprio  rilevano  a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del  presente
comma la variazione in aumento del capitale  proprio  rileva  per  un
ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo
del patrimonio netto risultante dal bilancio. 
  3. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre  2020,  la  deduzione  del  rendimento  nozionale   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  valutato
mediante applicazione dell'aliquota percentuale di  cui  al  comma  2
corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo
comma 2, puo' essere alternativamente fruita  tramite  riconoscimento
di un  credito  d'imposta  da  calcolarsi  applicando  al  rendimento
nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in  vigore  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il credito  d'imposta
puo'  essere  utilizzato,  previa  comunicazione  all'Agenzia   delle
entrate da effettuarsi ai sensi del comma  7,  secondo  le  modalita'
stabilite al comma 6, dal giorno successivo  a  quello  dell'avvenuto
versamento del conferimento in denaro o dal  giorno  successivo  alla
rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo
alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto  o  in  parte,  a
riserva l'utile di esercizio. 
  4. Nel caso di applicazione del comma 3, qualora la differenza  tra
la variazione in aumento del capitale  proprio  riferita  al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita  al  periodo
d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui  quali  si
e' usufruito del credito d'imposta ai sensi del comma 3,  il  credito
d'imposta e' restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora
nel periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre
2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti  inferiore
rispetto a quella del periodo precedente,  il  credito  d'imposta  e'
restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel  secondo
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la
variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto
a quella del periodo  in  corso  al  31  dicembre  2021,  il  credito
d'imposta  e'  restituito  in  proporzione  alla  differenza  tra  la
variazione in  aumento  del  capitale  proprio  riferita  al  secondo
periodo d'imposta successivo a quello in corso al  31  dicembre  2021
rispetto a quella riferita  al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2021, al netto dell'eventuale credito  d'imposta  restituito
nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione  della
variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto
del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio. 
  5. Nel caso  di  mancata  applicazione  del  comma  3,  qualora  la
variazione in aumento del  capitale  proprio  del  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre  2021  risulti  inferiore
rispetto a quella  esistente  alla  chiusura  del  periodo  d'imposta
precedente, il reddito complessivo ai fini dell'imposta  sui  redditi
e' aumentato di un ammontare pari al 15 per  cento  della  differenza
tra la variazione in aumento  del  capitale  proprio  esistente  alla
chiusura del periodo d'imposta precedente  e  quella  esistente  alla
chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel secondo  periodo
d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31  dicembre  2021  la
variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto
a quella del periodo  in  corso  al  31  dicembre  2021,  il  reddito
complessivo ai fini dell'imposta  sui  redditi  e'  aumentato  di  un
ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione  in
aumento del capitale proprio  esistente  alla  chiusura  del  periodo
d'imposta in corso al  31  dicembre  2021  e  quella  esistente  alla
chiusura del periodo d'imposta  in  corso,  al  netto  dell'eventuale
aumento del reddito complessivo  ai  fini  dell'imposta  sui  redditi
effettuato  nel  periodo  d'imposta   precedente.   Ai   fini   della
determinazione  della  variazione  in  aumento  di  cui  ai   periodi
precedenti non  si  tiene  conto  del  limite  del  patrimonio  netto
risultante dal bilancio. 
  6. Il credito d'imposta di cui al comma  3  non  e'  produttivo  di
interessi. Puo'  essere  utilizzato,  senza  limiti  di  importo,  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241,  oppure  puo'  essere  chiesto  a  rimborso.  In
alternativa, il credito d'imposta puo' essere ceduto, con facolta' di
successiva cessione del credito ad altri soggetti,  ed  e'  usufruito
dal cessionario con le stesse  modalita'  previste  per  il  soggetto
cedente.  I  soggetti  cessionari  rispondono  solo  per  l'eventuale
utilizzo del  credito  d'imposta  in  modo  irregolare  o  in  misura
maggiore rispetto al credito  ricevuto.  Il  credito  d'imposta  deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi,  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  7. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di  cui
al comma 3 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle
entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono   definiti   le
modalita',  i  termini  di  presentazione  e   il   contenuto   della
comunicazione nonche' le modalita'  attuative  per  la  cessione  del
credito. 
  8. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2020, n.  178
le parole «e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo
competente per legge, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021,»  sono
sostituite dalle seguenti: «qualora il progetto sia  stato  approvato
dall'organo amministrativo competente delle societa' partecipanti, in
caso di fusioni e scissioni,  o  l'operazione  sia  stata  deliberata
dall'organo amministrativo competente della conferente,  in  caso  di
conferimenti, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021,». 
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati  in  2.881,2
milioni di euro per l'anno 2021, 5,28  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 106,64 milioni di euro per l'anno 2023, 2,02  milioni  di  euro
per l'anno 2024, 1,57 milioni di euro per l'anno 2025,  1,13  milioni
di euro per l'anno 2026, 0,75 milioni di euro per l'anno  2027,  0,43
milioni di euro per l'anno 2028, 0,40  milioni  di  euro  per  l'anno
2029, 0,29 milioni di euro per l'anno 2030, 40,58 milioni di euro per
l'anno 2031, 0,24 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,25  milioni  di
euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                             Art. 19 bis 
 
           Proroga degli incentivi per le societa' benefit 
 
  1. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2021»; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Tra i costi di costituzione  o  trasformazione  di  cui  al
comma 1 sono compresi quelli notarili e di  iscrizione  nel  registro
delle imprese nonche' le spese inerenti all'assistenza  professionale
e  alla  consulenza   sostenute   e   direttamente   destinate   alla
costituzione o alla trasformazione  in  societa'  benefit.  L'importo
massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 e' fissato
in 10.000 euro per ciascun contribuente». 
                               Art. 20 
 
           Modifiche alla disciplina del credito d'imposta 
                     per beni strumentali nuovi 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il
comma 1059, e' aggiunto il seguente: 
  «1059-bis. Per  gli  investimenti  in  beni  strumentali  materiali
diversi da quelli indicati nell'allegato  A  annesso  alla  legge  11
dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020  e
fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del
comma 1054 ai soggetti  con  un  volume  di  ricavi  o  compensi  non
inferiore a 5 milioni di euro e'  utilizzabile  in  compensazione  in
un'unica quota annuale.». 
  2. All'articolo 1, comma 1065, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, le parole: «a  3.976,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  a
3.629,05 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.370,18 milioni di  euro
per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni» sono sostituite dalle  seguenti:
«, a 5.280,90 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.012,95 milioni  di
euro per l'anno 2022, a 2.699,68 milioni di euro per l'anno  2023,  a
2.063,97 milioni». 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in  1.304,80
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
                               Art. 21 
 
Fondo di liquidita' per il pagamento  dei  debiti  commerciali  degli
                          enti territoriali 
 
  1. La  dotazione  del  «Fondo  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed   esigibili»,   di   cui
all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  e'
incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno  2021.  L'incremento
e'  attribuito  alla  «Sezione  per  assicurare  la  liquidita'   per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali  e
delle regioni e  province  autonome  per  debiti  diversi  da  quelli
finanziari e sanitari». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 1.000 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
  2. Al fine di garantire l'immediata operativita' del Fondo  di  cui
al comma 1, entro 10  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con
la Cassa depositi e prestiti  S.p.A.  un  addendum  alla  convenzione
sottoscritta, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e trasferisce l'importo attribuito alla  «Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi
ed esigibili degli enti locali e delle regioni  e  province  autonome
per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» al corrispondente
conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai
sensi del medesimo articolo 115 del decreto-legge n. 34 del 2020. Per
le finalita' di cui  alla  predetta  Sezione,  la  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A. e' autorizzata a effettuare operazioni di prelievo  e
versamento sul conto corrente aperto  presso  la  Tesoreria  centrale
dello  Stato.  Nell'addendum  alla  convenzione  sono  definiti,  tra
l'altro, criteri e modalita' per l'accesso da parte degli enti locali
e delle regioni e  province  autonome  alle  risorse  della  Sezione,
secondo un  contratto  tipo,  approvato  con  decreto  del  Direttore
generale del Tesoro e pubblicato  sui  siti  internet  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A., nonche' i criteri e le modalita'  di  gestione  da  parte  di
Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.  L'addendum  alla  convenzione  e'
pubblicato sui siti internet  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
  3. Gli enti locali di cui all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano che in caso di carenza  di  liquidita',  anche  a
seguito del protrarsi della  situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da  COVID-19,  non
possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili
maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni,
forniture, appalti e a obbligazioni  per  prestazioni  professionali,
possono  chiedere,  con  deliberazione  della  Giunta,  nel   periodo
intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7  luglio  2021  alla  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidita' da destinare
ai predetti pagamenti, secondo le modalita'  stabilite  nell'addendum
di cui al comma 2. L'anticipazione di liquidita' per il pagamento  di
debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni, forniture, appalti
e a obbligazioni per  prestazioni  professionali  e'  subordinata  al
relativo riconoscimento. 
  4. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 3 non  comportano
la disponibilita' di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti,  ma
consentono  di  superare  temporanee  carenze  di  liquidita'  e   di
effettuare pagamenti relativi a spese per le quali e'  gia'  prevista
idonea copertura di bilancio e  non  costituiscono  indebitamento  ai
sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge  24  dicembre  2003,  n.
350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del  testo
unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Con
riferimento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano,  le
anticipazioni sono  concesse  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 62 del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118.
Successivamente al perfezionamento del  contratto  di  anticipazione,
gli enti richiedenti iscrivono nel titolo 4 di spesa, riguardante  il
rimborso dei  prestiti,  un  fondo  anticipazione  di  liquidita'  di
importo   pari   alle   anticipazioni   di    liquidita'    accertate
nell'esercizio, non impegnabile e pagabile. 
  5. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai  sensi
del comma 3 e' corredata di  un'apposita  dichiarazione  sottoscritta
dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente  l'elenco
dei  debiti  da  pagare  con  l'anticipazione,  come  qualificati  al
medesimo comma 3,  redatta  utilizzando  il  modello  generato  dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64,  e  dell'attestazione  di  copertura  finanziaria
delle spese concernenti  il  rimborso  delle  rate  di  ammortamento,
verificata dall'organo di controllo di regolarita'  amministrativa  e
contabile. 
  6. L'anticipazione e' concessa entro il 23  luglio  2021  a  valere
sulla Sezione di cui al comma 1, proporzionalmente alle richieste  di
anticipazione  pervenute  e,  comunque,  nei   limiti   delle   somme
disponibili. 
  7. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a  rate
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata
fino a un massimo di 30 anni o  anticipatamente  in  conseguenza  del
ripristino della normale gestione della liquidita',  alle  condizioni
di cui al contratto tipo di  cui  al  precedente  comma  2.  La  rata
annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non  oltre  il
31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione  e  sino  alla
data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti,  il  giorno
lavorativo   bancario   antecedente   tale   data,    interessi    di
preammortamento. Il tasso di interesse  da  applicare  alle  suddette
anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei  Buoni  Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso  di  emissione  rilevato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del  Tesoro  alla  data
della pubblicazione del presente decreto, con un minimo pari a  zero,
e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. 
  8. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in
caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del
contratto di anticipazione, alle scadenze ivi  previste,  sulla  base
dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia
delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per  i  comuni
interessati,  all'atto  del  pagamento   agli   stessi   dell'imposta
municipale propria, e, per le citta'  metropolitane  e  le  province,
all'atto  del   riversamento   alle   medesime   dell'imposta   sulle
assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile,  derivante  dalla
circolazione dei veicoli a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  di  cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
riscossa tramite modello  F24.  Con  riferimento  alle  anticipazioni
concesse alle regioni e alle province autonome di Trento  e  Bolzano,
in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai  sensi
del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste,  si  puo'
procedere al recupero a valere sulle giacenze depositate a  qualsiasi
titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. 
  9. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma  3
entro  il  trentesimo  giorno  successivo  alla  data  di  erogazione
dell'anticipazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il  termine
di cui al primo periodo e' rilevante  ai  fini  della  misurazione  e
della  valutazione  della  performance  individuale   dei   dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale  e  disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.   verifica,
attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma  5,  l'avvenuto
pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso  di  mancato
pagamento,  puo'  chiedere  per   il   corrispondente   importo,   la
restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle  modalita'  di
cui al comma 8. 
  10. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui  al  comma  3,
gli  enti  utilizzano  eventuali  somme  residue  per   la   parziale
estinzione  dell'anticipazione  di  liquidita'  concessa  alla  prima
scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto.  La
mancata estinzione dell'anticipazione entro  il  termine  di  cui  al
periodo precedente e' rilevante ai fini  della  misurazione  e  della
valutazione della performance individuale dei dirigenti  responsabili
e comporta responsabilita'  dirigenziale  e  disciplinare,  ai  sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni. 
  11. Gli importi oggetto della  restituzione  da  parte  degli  enti
territoriali delle somme  anticipate  dallo  Stato  sono  annualmente
versati ad appositi capitoli dello stato di  previsione  dell'entrata
del bilancio dello Stato, distinti per la quota  capitale  e  per  la
quota interessi. Gli  importi  dei  versamenti  relativi  alla  quota
capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei  titoli  di
Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnate al fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato  le
eventuali somme, di cui al comma 1, non richieste alla  data  del  31
dicembre 2021. 
  12. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma 2 e'
autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2021  cui
si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 22 
 
Estensione del limite annuo dei crediti compensabili  o  rimborsabili
  ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021 
  1. Per l'anno 2021, il limite previsto dall'articolo 34,  comma  1,
primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato  a  2
milioni di euro. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.607,1 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 23 
 
          Capitalizzazione societa' controllate dallo Stato 
 
  1. All'articolo 79, comma 4, ultimo periodo, del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e all'articolo 66  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, le parole «nell'anno 2020» sono soppresse. 
                             Art. 23 bis 
 
Modifiche  al  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
  creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
  385, in materia di morte del socio delle banche popolari 
  1. Al titolo II, capo V, sezione I, del testo unico delle leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli: 
  «Art. 32-bis (Morte del socio). - 1. In caso di  morte  del  socio,
gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto. 
  2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda  di  ammissione  a
socio  o,  se  privi   dei   requisiti,   domanda   di   accertamento
dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al  rigetto
della   domanda   di   ammissione   a   socio   o    all'accertamento
dell'insussistenza dei requisiti,  gli  eredi  possono  esercitare  i
diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2. 
  3. Gli  eredi  ai  quali  il  consiglio  di  amministrazione  abbia
rifiutato l'ammissione a  socio  o  nei  confronti  dei  quali  abbia
accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione  hanno  diritto
al rimborso delle azioni, salvo  quanto  previsto  dall'articolo  28,
comma 2-ter. 
  Art. 32-ter  (Criteri  di  valutazione  delle  azioni  in  caso  di
rimborso). - 1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  28,
comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni  a  seguito  di
recesso, morte nel caso previsto dall'articolo  32-bis,  comma  3,  o
esclusione del socio, ai fini  della  determinazione  del  valore  di
rimborso delle azioni si applicano  i  criteri  di  cui  all'articolo
2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in  cui
le azioni siano quotate  in  mercati  regolamentati  si  applicano  i
criteri  di  cui  all'articolo  2437-ter,  terzo  comma,  del  codice
civile». 
  2. All'articolo 150-bis, comma 2, del testo unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «2530, primo, secondo, terzo,
quarto e quinto comma,»  sono  inserite  le  seguenti:  «2534,  2535,
secondo comma, primo periodo,». 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  le  banche  popolari  adeguano  i
propri statuti sociali alle  disposizioni  degli  articoli  32-bis  e
32-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  introdotti
dal presente articolo. Anche in deroga a  quanto  previsto  da  altre
disposizioni normative o dagli statuti sociali delle banche popolari,
non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437,
primo comma, lettere f) e g), e secondo comma, lettera b), del codice
civile. 
                             Art. 23 ter 
 
Introduzione dell'articolo 150-quater  del  testo  unico  di  cui  al
  decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  in  materia  di
  partecipazione azionaria a banche popolari 
  1. Dopo l'articolo 150-ter del testo unico delle leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' inserito il seguente: 
  «Art. 150-quater  (Disposizioni  in  materia  di  partecipazione  a
banche popolari). - 1. Le banche popolari possono emettere le  azioni
previste dall'articolo 2526 del codice civile nei  casi  e  nei  modi
previsti  dal  presente  articolo,  previa  modifica  dello   statuto
sociale. 
  2. I soci finanziatori possono  detenere  azioni  di  finanziamento
anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 30, comma 2. Lo statuto
stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci
finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti, anche  in  deroga
ai limiti previsti dall'articolo  30,  comma  1,  e  ne  assicura  la
computabilita' come capitale di qualita' primaria.  L'emissione  deve
essere autorizzata dalla Banca d'Italia. 
  3. Le maggioranze richieste per  la  costituzione  delle  assemblee
delle banche popolari emittenti azioni  di  finanziamento  e  per  la
validita' delle deliberazioni sono determinate dallo statuto  e  sono
calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori  e
ai soci finanziatori. 
  4.  Le  banche  popolari  che  versino   in   una   situazione   di
inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad  amministrazione
straordinaria possono emettere le azioni di  finanziamento  anche  in
deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526,  secondo  comma,  terzo
periodo, del codice civile. Non si applicano gli articoli 2542, terzo
comma e quarto comma, secondo periodo, 2543,  terzo  comma,  e  2544,
secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile». 
                               Art. 24 
 
Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi  imprese  e  misure
  per la continuita' del trasporto aereo di linea di passeggeri 
  1. Il Fondo di cui all'articolo 37, comma 1, del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno
2021. 
  2. Al fine di scongiurare il rischio di interruzione  del  servizio
di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la  continuita'
territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione  europea
sul piano di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del  decreto-legge  17
marzo 2020 n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e' concesso,  per  l'anno  2021,  ad  Alitalia  -
Societa' Aerea Italiana S.p.A.  in  amministrazione  straordinaria  e
alle  altre  societa'  del   medesimo   gruppo   in   amministrazione
straordinaria, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   un
finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro  e
della durata massima di sei mesi, da utilizzare  per  la  continuita'
operativa e gestionale.  Il  finanziamento  di  cui  al  comma  1  e'
concesso,   anche   mediante   anticipazioni   di   tesoreria,    con
l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il
giorno lavorativo antecedente la data di  erogazione,  maggiorato  di
1.000 punti base, ed e' restituito  alla  scadenza,  per  capitale  e
interessi, in prededuzione, con  priorita'  rispetto  ad  ogni  altro
debito della procedura. 
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  300  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 25 
 
          Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali 
 
  1. All'articolo  52  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «1. I
versamenti di quote di restituzione e di diritti di  regia,  relativi
ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre  1985,  n.
808, in scadenza nel 2020 e nel 2021, sono sospesi e sono effettuati,
senza applicazione di interessi e di  sanzioni,  in  unica  soluzione
rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed  entro  il  31  dicembre
2023 o mediante rateizzazione  fino  ad  un  massimo  di  dieci  rate
mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal  31  dicembre
2022 e dal 31 dicembre 2023.». 
    b) al comma 2, le parole «e di diritti di regia» sono soppresse; 
    c) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Con
riguardo agli  interventi  inerenti  ai  progetti  di  ricerca  e  di
sviluppo  nell'area  della  sicurezza  nazionale,  nelle  more  della
definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31  dicembre
2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti
utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti
finanziati, puo' procedersi all'erogazione delle  quote  relative  ai
finanziamenti gia' oggetto di liquidazione.». 
  2. Agli oneri derivanti dalla  presente  disposizione,  pari  a  15
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
                             Art. 25 bis 
 
             Misure di sostegno del settore aeroportuale 
 
  1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto  fino  al  31
dicembre  2021,  l'addizionale  comunale  sui  diritti  d'imbarco  di
passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2,  comma  11,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, non  si  applica  nei  confronti  dei
passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali  che  hanno
registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza  pari
o inferiore a un milione di unita'. A  tale  fine,  i  gestori  degli
scali aeroportuali di cui al primo periodo  comunicano  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ente  nazionale  per  l'aviazione
civile i dati relativi al numero di  passeggeri  partiti  in  ciascun
mese entro il giorno 25 del mese successivo. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1  del  presente
articolo, pari complessivamente a 5,7  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 
Titolo III

MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE
                               Art. 26 
 
             Disposizioni in materia di liste di attesa 
                 e utilizzo flessibile delle risorse 
 
  1.  Per  le  finalita'  del  Piano  di  cui  all'articolo  29   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un maggior
recupero delle prestazioni  di  ricovero  ospedaliero  per  acuti  in
regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali
non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020,
a causa dell'intervenuta emergenza  epidemiologica  conseguente  alla
diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province autonome  di
Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021: 
    a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero  per
acuti  in  regime  di   elezione,   agli   istituti   gia'   previsti
dall'articolo 29, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n.126; 
    b)  per  il   recupero   delle   prestazioni   di   specialistica
ambulatoriale, agli istituti gia' previsti dall'articolo 29, comma 3,
lettere a), b) e c),  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
  Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle  prestazioni
aggiuntive prevista dall'articolo  29  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020,  n.  126,  opera  soltanto  con  riferimento  alle  prestazioni
aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo  29  e  della
presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per  il
raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, fermo  restando  il
prioritario ricorso alle modalita' organizzative di cui al  comma  1,
possono integrare  gli  acquisti  di  prestazioni  ospedaliere  e  di
specialistica  ambulatoriale  da  privato,  di   cui   agli   accordi
contrattuali  stipulati  per  l'anno  2021,  ai  sensi  dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  in
deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e, ferma restando  la  garanzia  dell'equilibrio
economico  del  Servizio  sanitario  regionale,   anche   utilizzando
eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. A
tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le
liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29  del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n.126,  prevedendo,  ove  ritenuto,  il  coinvolgimento
delle strutture private accreditate  e  conseguentemente  rimodulando
l'utilizzo delle relative risorse. Le strutture  private  accreditate
eventualmente interessate dal periodo  precedente  rendicontano  alle
rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le  attivita'  effettuate
nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini  della
valutazione della predetta deroga. 
  3. Per l'attuazione delle finalita' di cui ai commi 1, 2 e 6-bis le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  utilizzano  le
risorse non impiegate  nell'anno  2020,  previste  dall'articolo  29,
comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  nonche'  quota
parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano utilizzate per
le finalita' indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, secondo  le
modalita' indicate nei rispettivi Piani per il recupero  delle  liste
d'attesa opportunamente aggiornati e dando  priorita'  agli  utilizzi
secondo le modalita' organizzative di cui al comma 1 e  solo  in  via
residuale alle  modalita'  individuate  ai  sensi  del  comma  2.  Il
Ministero della salute monitora le attivita' effettuate dalle regioni
e province autonome a valere sui finanziamenti  di  cui  al  presente
comma. 
  3-bis. Relativamente alle prestazioni di genetica medica, clinica e
di laboratorio, considerati la rilevanza delle indagini  diagnostiche
e l'ampio bacino di utenza necessario per garantire un idoneo  numero
di prestazioni da parte degli  operatori  accreditati,  e'  possibile
ricorrere a forme di collegamenti in rete  anche  tra  strutture  che
operano in regioni confinanti. Al fine di garantire  l'erogazione  di
un livello adeguato di prestazioni di cui al periodo  precedente,  in
particolare a favore di pazienti fragili, e al fine di contrastare le
malattie  genetiche,  le  regioni  promuovono  la   possibilita'   di
effettuare  prelievi  domiciliari  da  parte   delle   strutture   di
laboratorio accreditate per le  medesime  prestazioni,  con  oneri  a
carico dell'assistito. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  entro
il 15 luglio 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione
dettagliata, attestante  le  prestazioni  assistenziali  destinate  a
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno
2020 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126.
La  relazione  fornisce  altresi'  evidenza  della  coerenza  tra  le
prestazioni assistenziali erogate e  le  rilevazioni  del  centro  di
costo dedicato contrassegnato dal codice univoco  «COV  20»,  di  cui
all'articolo 18 del  citato  decreto-legge  n.  18  del  2020.  Entro
quindici giorni dalla ricezione della relazione, il  Ministero  della
salute verifica la  completezza  delle  informazioni  ivi  contenute.
Sulla base delle risultanze  della  verifica  operata  dal  Ministero
della salute, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari
le risorse correnti a  valere  sul  Fondo  sanitario  nazionale  2020
previste dai decreti-legge n. 18 del 2020, n. 34 del 2020  e  n.  104
del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai
medesimi decreti, prescindendo dagli importi stabiliti dalle  singole
disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento, e  degli
interventi effettuati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  da
COVID-19, diversi da quelli previsti nei citati decreti,  concernenti
l'effettuazione dei tamponi alla popolazione, l'acquisizione di  beni
e servizi, il ricorso a contratti di somministrazione di personale  e
la realizzazione di investimenti finanziati da  contributi  in  conto
esercizio. Nel caso in cui la relazione  sia  incompleta  o  non  sia
trasmessa nel termine previsto dal  primo  periodo,  la  verifica  si
intende effettuata con esito  negativo.  Le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso  l'erogazione
delle prestazioni  assistenziali  nell'anno  2021  nell'ambito  delle
risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. Per l'anno 2021, i termini del 15 giugno e del 15 luglio, di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono differiti,
rispettivamente, al 10 agosto e al 20 settembre e i termini di cui al
comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118, sono cosi' modificati: 
  a) i bilanci di esercizio per l'anno 2020 degli enti  di  cui  alle
lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo  19  del  citato
decreto legislativo n. 118  del  2011  sono  approvati  dalla  giunta
regionale entro il 15 settembre 2021; 
  b) il bilancio consolidato del  Servizio  sanitario  regionale  per
l'anno 2020 e' approvato dalla giunta regionale entro il  15  ottobre
2021. 
  6.  Alla  copertura  degli  oneri,  in  termini  di  fabbisogno   e
indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per l'anno 2021 si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  6-bis. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di  assistenza
di cui all'articolo 29 del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
anche gli stabilimenti termali concorrono a fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica conseguente alla diffusione del  virus  SARS-CoV-2.  A
tale fine sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario
nazionale, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, nel limite  massimo  di
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni  2021  e  2022,  i
cicli di  riabilitazione  termale  motoria  e  neuromotoria,  per  la
riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione  della
funzione respiratoria e  cardiorespiratoria  gia'  riconosciuti  agli
assicurati dell'Istituto nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  65
del 18 marzo 2017. Gli stessi cicli di riabilitazione possono  essere
erogati altresi' agli assistiti che presentano postumi  riconducibili
all'infezione da SARS-CoV-2. 
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a  5  milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  2021  e  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato  ai  sensi
dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Conseguentemente  il
fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni  2021
e 2022 e' incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2021 e 2022. 
  6-quater.  Al  fine  di  sostenere  il  sistema  termale  nazionale
mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza  epidemiologica
da COVID-19, il fondo di cui al  comma  1  dell'articolo  29-bis  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' incrementato di 10 milioni di
euro per l'anno 2021. 
  6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma  6-quater,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto. 
                               Art. 27 
 
                Esenzione prestazioni di monitoraggio 
                        per pazienti ex COVID 
 
  1. Al fine di garantire la presa in carico  omogenea  su  tutto  il
territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro  clinico
COVID-19 correlato, mediante un programma  di  monitoraggio  dedicato
tale da  assicurare  un'attivita'  clinico-diagnostica  assistenziale
modulata in base  alla  severita'  della  sintomatologia  presentata,
anche mediante la diagnosi  precoce  delle  possibili  sequele  della
malattia, il Servizio sanitario nazionale garantisce  le  prestazioni
di specialistica ambulatoriale, comprese nei  Livelli  essenziali  di
assistenza, incluse nella tabella A, che forma parte  integrante  del
presente  decreto,  senza  compartecipazione  alla  spesa  da   parte
dell'assistito, per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma  1  e'  garantita
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con  la
frequenza massima stabilita nella tabella A,  variabile  in  funzione
dell'evoluzione o dell'indicazione clinica, ai soli dimessi a seguito
di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
attivano i programmi di monitoraggio previsti dal  comma  1,  per  la
presa in carico di pazienti COVID-19 di cui al comma 2, garantendo le
prestazioni e le indicazioni riportate nella tabella A. 
  4. In  considerazione  dell'esigenza  di  comprensione,  analisi  e
studio degli esiti della malattia COVID-19, particolarmente rilevanti
per gli effetti  in  termini  di  coordinamento  delle  risposte  del
Servizio  sanitario  nazionale,   al   termine   del   programma   di
monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero  della  salute  effettua
studi mirati dei dati raccolti in  forma  aggregata  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  5. Per l'applicazione di quanto previsto dal presente  articolo  e'
autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 28.802.000,  per  l'anno
2022 di euro 24.993.000 e per l'anno 2023 di euro  4.441.000.  A  tal
fine e' conseguentemente incrementato, per  gli  anni  2021,  2022  e
2023, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato  per  un  importo  corrispondente.  Al
finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali
il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario
corrente, in proporzione al  numero  di  prestazioni  da  erogare  ai
pazienti dimessi e risultati guariti dal COVID-19  come  risulta  dai
dati dell'Istituto superiore di sanita' alla data del 9 maggio  2021.
La ripartizione complessiva delle somme di cui al  presente  articolo
e' riportata nella tabella B che  costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma  per
ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 28 
 
           Iniziative internazionali per il finanziamento 
      dei «beni pubblici globali» in materia di salute e clima 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  la  partecipazione  dell'Italia  alle
iniziative multilaterali  per  il  finanziamento  dei  beni  pubblici
globali in materia di salute e clima e' istituito un  apposito  Fondo
nello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e
delle finanze con una dotazione di 500 milioni  di  euro  per  l'anno
2021. 
  2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate: 
    a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie  e  al
contrasto  al  COVID-19,  incluse  le   iniziative   promosse   dalle
organizzazioni  facenti   parte   dell'Access   to   COVID-19   Tools
Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di  sviluppo,
dal Fondo Monetario  Internazionale  o  dai  gruppi  intergovernativi
informali; 
    b) a sostenere  l'azione  per  il  clima  nei  Paesi  in  via  di
sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015,  nell'ambito
delle iniziative promosse  dalle  banche  e  fondi  multilaterali  di
sviluppo,  dal  Fondo   Monetario   Internazionale   o   dai   gruppi
intergovernativi informali. 
  3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi  dell'articolo
77. 
                               Art. 29 
 
        Incentivo al processo di riorganizzazione della rete 
           dei laboratori del Servizio sanitario nazionale 
 
  1. Al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai
processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal  ricorso  a
metodiche automatizzate, le regioni e le province autonome di  Trento
e  di  Bolzano  favoriscono  il   completamento   dei   processi   di
riorganizzazione della  rete  delle  strutture  pubbliche  e  private
accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di  diagnostica  di
laboratorio, attivati  mediante  l'approvazione  dei  piani  previsti
dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e inseriscono tra le strutture qualificate  gli  istituti  di
ricerca con comprovata esperienza in  materia  di  sequenziamento  di
nuova generazione (NGS). Per gli anni 2021 e 2022, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano  possono  riconoscere  alle
strutture che si adeguano progressivamente ai predetti  standard  non
oltre il 31 dicembre 2022, al fine di garantire la soglia  minima  di
efficienza  di  200.000  esami  di  laboratorio  e   di   prestazioni
specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS,  un
contributo da stabilirsi con  provvedimento  della  regione  o  della
provincia autonoma, nei limiti dell'importo di cui al comma 2. 
  2. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, alle regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano e' assegnato, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 1, commi 34  e  34-bis,  della  legge  23
novembre 1996, n. 662, l'importo di 46 milioni  di  euro  per  l'anno
2021 e di 23 milioni di euro per  l'anno  2022,  al  cui  riparto  si
provvede con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione  dei  Livelli  di
assistenza,  di  cui  all'articolo  9   dell'Intesa   sancita   dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano in data 23  marzo  2005,  il
cronoprogramma di cui  al  comma  1  ai  fini  degli  adempimenti  di
competenza in  materia  di  accesso  alla  quota  premiale  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre  2009,
n. 191. L'erogazione delle risorse di cui al comma 2  e'  subordinata
all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato di  cui  al
primo periodo e alla relativa positiva attuazione. 
                               Art. 30 
 
Misure per lo sviluppo  della  sanita'  militare  e  della  capacita'
            produttiva nel settore vaccinale e antidotico 
 
  1. Al fine di sostenere lo sviluppo della Sanita'  militare,  anche
attraverso la sua  piena  integrazione  nella  rete  di  telemedicina
nazionale, nonche' di  potenziare  la  capacita'  di  intervento  sul
territorio a sostegno del Sistema sanitario nazionale, e' autorizzata
la spesa di 63.249.247 euro per l'anno 2021. 
  1-bis.  Al  fine  di  procedere  alla  dematerializzazione  e  alla
digitalizzazione degli archivi della Sanita' militare, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
  1-ter. Al fine di procedere alla dematerializzazione degli  archivi
e alla digitalizzazione dei processi di lavoro del Servizio sanitario
del Corpo della guardia di finanza, e' autorizzata la  spesa  di  1,5
milioni di euro per l'anno 2021. 
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter del presente
articolo, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 
  2. Al  fine  di  conseguire  l'autonomia  produttiva  di  anticorpi
nazionali per il contrasto al Coronavirus, di selezionati  vaccini  e
di specifici antidoti per il bioterrorismo, e' autorizzata  la  spesa
di 16.500.000 euro per l'anno 2021 per la realizzazione di un reparto
di  infialamento  dei  farmaci,  da  costituirsi  all'interno   dello
stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per le esigenze
della sanita' militare e della sanita' pubblica. 
  3. Per l'approvvigionamento di mezzi, dispositivi medici e  presidi
igienico-sanitari e per incrementare  le  capacita'  di  prevenzione,
diagnostiche,  di  profilassi  e  di  cura  necessarie  al  fine   di
affrontare   le   eccezionali   esigenze    connesse    all'andamento
dell'epidemia da  COVID-19  sul  territorio  nazionale,  al  Servizio
sanitario della Guardia di finanza e' altresi' assegnata la somma  di
euro 2.000.000 per l'anno 2021. 
  4. A decorrere dal 1° maggio 2021 e fino al  31  luglio  2021,  per
consentire il pagamento delle competenze per lavoro  straordinario  e
del compenso forfetario di  impiego  al  personale  militare  medico,
paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale
operative  delle  Forze  armate,  indispensabile  ad  assicurare   lo
svolgimento  delle  molteplici  attivita'  aggiuntive  necessarie   a
contrastare  l'eccezionale  diffusione   del   COVID-19   sull'intero
territorio  nazionale,  per  l'anno  2021  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di euro 6.502.918. 
  5. Per il medesimo periodo di cui al comma 4, al fine di consentire
il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del  compenso
forfetario di impiego e  dell'indennita'  di  missione  al  personale
militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attivita'
di stoccaggio, movimentazione e trasporto  dei  vaccini  dall'hub  di
Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i
diversi punti vaccinali,  nonche'  a  consentire  l'impiego  di  team
vaccinali  mobili  per  contrastare  l'eccezionale   diffusione   del
COVID-19  sull'intero  territorio  nazionale,  per  l'anno  2021   e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 1.122.835. 
  6. I compensi accessori di cui  ai  commi  4  e  5  possono  essere
corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo
10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli  stabiliti
dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
11 settembre 2007, n. 171. 
  7. All'articolo 2197-ter.1 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66, e successive modificazioni, dopo il comma 3,  e'  inserito  il
seguente: 
  «3-bis. Per i posti eventualmente non coperti con  il  concorso  di
cui al comma 1, nell'anno  2021  puo'  essere  bandito  un  ulteriore
concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2
e secondo le modalita' di cui al comma 3. Con determinazione del Capo
di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo  sono
ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di
personale, come determinate per l'anno 2021  ai  sensi  dell'articolo
2207». 
  7-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto, per l'anno
2021  e'  autorizzato  l'arruolamento,  a   domanda,   di   personale
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare in servizio a tempo determinato, con una ferma  fino  al  31
dicembre 2021, non prorogabile, e posto  alle  dipendenze  funzionali
dell'Ispettorato  generale  della  Sanita'  militare,  nella   misura
complessiva dei posti non coperti con le  procedure  di  arruolamento
previste dall'articolo 19-undecies del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,
n. 176, pari a: 
  a)  16  ufficiali  medici  con  il  grado  di   tenente   o   grado
corrispondente; 
  b) 7 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo. 
  7-ter. Agli arruolamenti di cui al comma 7-bis, ripartiti per Forza
armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, si
applicano le disposizioni dell'articolo 19-undecies, commi 2, 3, 4  e
6, del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
  7-quater.  In  relazione  alla  specificita'  del  ruolo   prevista
dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e ai  peculiari
compiti svolti dal personale  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  connessi  anche
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021,
in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 436, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di  77  milioni  di
euro annui, destinata al personale di cui al decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.
217, per i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021. 
  7-quinquies. Per le medesime finalita' di cui al comma 7-quater: 
  a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  il  comma
996 e' sostituito dal seguente: 
  «996.  Per  i  peculiari  compiti  connessi   anche   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di  cui  al  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  e  al  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno  2021,  e'  istituito  un
Fondo  con  una  dotazione  di  50  milioni  di  euro  da  destinare,
nell'ambito  dei  rispettivi  provvedimenti  negoziali  relativi   al
triennio  2019-2021,  agli  istituti  normativi  e   ai   trattamenti
economici accessori»; 
  b) all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  95,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «In
relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo  20,  comma  1,
del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli  anni  dal
2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di  cui  al  precedente
periodo»; 
  2) al comma 6, il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «In
relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo  20,  comma  1,
del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli  anni  dal
2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di  cui  al  precedente
periodo». 
  7-sexies. In  considerazione  delle  maggiori  funzioni  e  compiti
svolti in materia di politica economica, finanziaria e  di  bilancio,
di monitoraggio dell'andamento della  spesa  pubblica  e  del  debito
pubblico, compresi i peculiari compiti connessi  anche  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le risorse dei fondi per  il  trattamento
accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle  finanze
sono incrementate di 30 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2021. Agli oneri derivanti dal primo  periodo  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307. 
  7-septies. Agli oneri derivanti  dal  comma  7-quater,  pari  a  77
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
  a) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, 53 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029,  43  milioni  di  euro  per
l'anno 2030 e 53 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2031,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  b)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2030,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  c)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  ai
sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196; 
  d) quanto a 24 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando: 
  1) l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per 3.038.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021; 
  2) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della  giustizia  per
1.838.400 euro per l'anno 2021, 3.861.200  euro  per  l'anno  2022  e
1.838.400 euro annui a decorrere dall'anno 2023; 
  3)  l'accantonamento  relativo  al   Ministero   dell'interno   per
6.568.800 euro per l'anno 2021, 4.546.000  euro  per  l'anno  2022  e
6.568.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023; 
  4)  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della   difesa   per
12.554.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  8. All'articolo  19  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis. I medici della Polizia di Stato, del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco e gli ufficiali medici  delle  Forze  armate  e  del
Corpo della guardia di finanza in servizio permanente  effettivo  con
almeno quattro anni di anzianita' di servizio,  previo  conseguimento
del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta
delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi
di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o
maggiori oneri per la  finanza  pubblica  e  compatibilmente  con  le
esigenze operative e  funzionali  delle  amministrazioni  interessate
nonche'  con  i  doveri  attinenti  al  servizio,  possono   svolgere
attivita' di  medicina  generale,  subordinatamente  all'espletamento
delle  procedure  per   l'assegnazione   degli   incarichi   previsti
dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale-  del
23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore
del  personale  delle  medesime  amministrazioni   e   dei   relativi
familiari, secondo i criteri, le modalita' e i limiti  stabiliti  con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  della
difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e  delle
finanze.». 
  9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a euro 89.375.000 si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                             Art. 30 bis 
 
Modifica all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo  15
  marzo 2010, n. 66, in materia di agevolazioni all'Agenzia industrie
  difesa 
  1. All'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui  al
decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  dopo  il  comma  13  e'
aggiunto il seguente: 
  «13-bis. Per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali e per
l'iscrizione al registro nazionale,  l'Agenzia  industrie  difesa  e'
esentata  dall'obbligo  di  munirsi  delle  licenze  previste   dagli
articoli 28, 46  e  47  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.  L'Agenzia
industrie difesa assicura l'annotazione delle operazioni  svolte  con
operatori economici e  con  altri  soggetti  privati  negli  appositi
registri previsti dagli articoli 35 e 55 del citato  testo  unico  di
cui al regio decreto n. 773 del 1931, anche allo scopo di  consentire
le previste verifiche da parte degli ufficiali e agenti  di  pubblica
sicurezza secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni vigenti». 
                               Art. 31 
 
                 Disposizioni in materia di ricerca 
                   e sviluppo di vaccini e farmaci 
 
  1. Alle imprese che effettuano attivita' di ricerca e sviluppo  per
farmaci nuovi, inclusi i vaccini, spetta un credito  d'imposta  nella
misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al  31
dicembre 2030. 
  2. Ai fini della determinazione della base di calcolo  del  credito
d'imposta, sono considerati ammissibili, nel  rispetto  delle  regole
generali di effettivita', pertinenza  e  congruita',  tutti  i  costi
sostenuti per ricerca  fondamentale,  ricerca  industriale,  sviluppo
sperimentale e studi di fattibilita' necessari  per  il  progetto  di
ricerca  e  sviluppo  nel  corso  della  sua  durata,  come  indicati
dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,
del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   ad
esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni  di  cui  al
paragrafo 3,  lettera  c),  del  medesimo  articolo  25.  Il  credito
d'imposta di cui al presente articolo non e' cumulabile, in relazione
ai medesimi costi ammissibili, con altri  incentivi  sotto  forma  di
credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo. 
  3. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o  alle
stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato  di  soggetti  non
residenti che eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo  in  Italia
nel caso di contratti stipulati con imprese residenti  o  localizzate
in altri Stati  membri  dell'Unione  europea,  negli  Stati  aderenti
all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in  Stati  compresi
nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4  settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  220  del  19  settembre
1996. 
  4. Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo  di  euro
20 milioni annui per  ciascun  beneficiario  ed  e'  utilizzabile  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n.  241,  in  tre  quote  annuali  di  pari  importo,  a
decorrere dall'anno successivo a quello di  maturazione.  Al  credito
d'imposta di cui al presente articolo non si applicano  i  limiti  di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
di cui all'articolo 34 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito  ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e  delle  condizioni  previsti  dal  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo  regolamento,
che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo. 
  6. La fondazione di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, assume la denominazione di  «Enea  Tech  e  Biomedical»;
conseguentemente,  ogni  richiamo  alla  Enea   Tech   contenuto   in
disposizioni normative vigenti deve  intendersi  riferito  alla  Enea
Tech e Biomedical. 
  7. All'articolo  42  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) dopo le parole: «ricerca applicata,» sono inserite le  seguenti:
«compresi  il  potenziamento  della  ricerca,  lo   sviluppo   e   la
riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione
di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in  ambito  nazionale  le
patologie infettive emergenti, oltre a  quelle  piu'  diffuse,  anche
attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione,»; 
  2) le parole: «con  particolare  riferimento  alle  start-up»  sono
sostituite dalle seguenti: «anche con riferimento alle start-up»; 
  3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota  parte  di
almeno 250 milioni di euro  e'  destinata  ai  settori  dell'economia
verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e  del
deep tech»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Al Fondo  di  cui  al  comma  1  possono  essere  assegnate
ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro,  destinate
alla promozione della ricerca e alla  riconversione  industriale  del
settore biomedicale di  cui  al  medesimo  comma.  A  tale  fine,  il
Ministero dello sviluppo economico provvede al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto  corrente  di
tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo  43  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 400 milioni di  euro
e comunque nel limite delle risorse disponibili,  da  riassegnare  al
pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo.
Per l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al  presente  comma  il
Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi della Fondazione di
cui al comma 5»; 
  c) al comma 2: 
  1) dopo le parole: «pubblici e privati» sono inserite le  seguenti:
«, anche attraverso strumenti di partecipazione,»; 
  2)  le  parole:  «di  progetti  di  innovazione  e  spin-off»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle iniziative di cui al comma 1»; 
  d) al comma 4, le parole: «previa stipula»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «anche tramite stipulazione»; 
  e) al comma 5: 
  1) i periodi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: «Per  le
medesime  finalita'  di  cui  al  presente  articolo,   compresa   la
realizzazione di programmi di  sviluppo  del  settore  biomedicale  e
della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi  al
rafforzamento del sistema nazionale di produzione di  apparecchiature
e dispositivi medicali nonche' di tecnologie e di servizi finalizzati
alla prevenzione delle emergenze  sanitarie,  l'ENEA  e'  autorizzata
alla costituzione della fondazione di  diritto  privato,  di  seguito
denominata "Fondazione  Enea  Tech  e  Biomedical",  sottoposta  alla
vigilanza del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  che,  mediante
l'adozione di un atto di  indirizzo,  puo'  definirne  gli  obiettivi
strategici. Lo statuto della Fondazione Enea  Tech  e  Biomedical  e'
adottato, sentita l'ENEA, con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico. Lo statuto puo' prevedere  la  costituzione  di  strutture
dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al  primo  periodo
del presente comma»; 
  2) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Tramite  apposita
convenzione il Ministero dello sviluppo economico puo'  procedere  al
trasferimento alla Fondazione delle risorse  di  cui  ai  commi  1  e
1-bis»; 
  f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis.  Sono  organi  necessari  della  Fondazione  Enea  Tech   e
Biomedical: 
  a) il Presidente, che presiede  il  Consiglio  direttivo  e  ha  la
rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta  del  Fondatore
d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico; 
  b) il Consiglio direttivo, al cui interno puo' essere  nominato  un
consigliere delegato, con funzioni di direttore, per  lo  svolgimento
delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il  Consiglio  direttivo
e' formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a),  e  da
quattro membri, due dei quali nominati su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, uno  nominato  su  proposta  del  Ministro  della
salute e uno nominato su proposta  del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo  sono
scelti  tra  soggetti  dotati  di   requisiti   di   onorabilita'   e
indipendenza nonche' di specifica competenza professionale  in  campo
economico, medico-scientifico e ingegneristico; 
  c) il Collegio dei revisori  dei  conti,  composto  da  tre  membri
effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente,  su  proposta
del Fondatore, del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Ministro dello sviluppo economico. Con  le  medesime  modalita'  sono
nominati i membri supplenti. 
  6-ter. Alle nomine dei componenti degli  organi  di  cui  al  comma
6-bis si  procede  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
  6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima della data  di
entrata in vigore della presente disposizione restano in carica  fino
alla nomina dei nuovi organi ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter»; 
  g) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei
treni  storici  per  le  perdite  subite   a   causa   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS Italiane  e'  concesso
un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021». 
  7-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla  lettera
g) del comma 7, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
ai sensi dell'articolo 77. 
  8. Entro 30 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto sono adottati i conseguenti adeguamenti dello  statuto  della
fondazione Enea Tech. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 valutati in 19,3 milioni
di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno  2023,  68,3
milioni di euro per l'anno 2024, 76,8  milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 83,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al  2031,
55,4 milioni di euro per l'anno 2032  e  27,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                             Art. 31 bis 
 
             Credito d'imposta per la ricerca biomedica 
 
  1. Al fine di favorire lo sviluppo della  ricerca  biomedica  e  la
capacita' degli enti di ricerca  nazionali  di  competere  a  livello
europeo, e' riconosciuto in via sperimentale, per  l'anno  2021,  nel
limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un
contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del  17  per
cento  delle  spese  sostenute  da  enti  di  ricerca  privati  senza
finalita' di lucro  per  l'acquisto  di  reagenti  e  apparecchiature
destinati alla ricerca scientifica. 
  2. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile  in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e  all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  3. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  e  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono stabilite le spese  ammissibili  ai  fini  del
riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, le  procedure
di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalita' di  verifica
e controllo dell'effettivita' delle  spese  sostenute,  le  cause  di
decadenza e di revoca del beneficio e le  modalita'  di  restituzione
del credito d'imposta indebitamente fruito. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto. 
  5.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
                             Art. 31 ter 
 
Riduzione  dell'aliquota  dell'IVA  su  reagenti  e   apparecchiature
  diagnostiche  nell'ambito  di  progetti  di  ricerca  integralmente
  finanziati da fondi europei 
  1.  In  considerazione  degli  effetti  connessi   alla   emergenza
epidemiologica da COVID-19,  dal  1°  luglio  al  31  dicembre  2021,
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai  reagenti  e
alle apparecchiature diagnostiche destinati a essere  utilizzati  per
progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della
biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati
dalle universita', dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti  di
ricovero e cura a carattere  scientifico  e  dagli  enti  di  ricerca
privati senza fini di lucro e' ridotta al 5 per cento. 
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
24,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto. 
                           Art. 31 quater 
 
Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in materia di
             finanziamento dei crediti all'esportazione 
 
  1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 14, comma 3: 
  1)  sono  premesse  le  seguenti  parole:  «La   tipologia   e   le
caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e»; 
  2) le parole: «, le modalita' e  i  tempi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e le modalita'»; 
  b) all'articolo 15, comma 1: 
  1) alla lettera a), dopo  le  parole:  «operatori  nazionali»  sono
inserite le seguenti: «e le loro  societa'  controllate  e  collegate
estere nella loro attivita' con l'estero e di  internazionalizzazione
dell'economia italiana,» e le parole da: «da intermediari» fino  alla
fine della lettera sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  operatori
finanziari italiani o esteri  che  rispettino  adeguati  principi  di
organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operativita'  o  da
sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di  cambiali  finanziarie,
di titoli di debito e  di  altri  strumenti  finanziari  connessi  al
processo di internazionalizzazione di imprese italiane»; 
  2) alla lettera b), le parole da: «e gli intermediari» fino a:  «n.
385,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «gli  operatori  finanziari
italiani o esteri che rispettano adeguati principi di organizzazione,
vigilanza, patrimonializzazione e operativita' e i sottoscrittori  di
prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito
e  di  altri   strumenti   finanziari   connessi   al   processo   di
internazionalizzazione  di  imprese  italiane,»  e  dopo  le  parole:
«nazionali»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  alle  loro   societa'
controllate e collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana»; 
  c) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  17  (Piano  strategico  annuale  e  piano  previsionale  dei
fabbisogni finanziari). - 1. Il  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera  il
piano strategico annuale  e  il  piano  previsionale  dei  fabbisogni
finanziari del fondo di cui al secondo  comma  dell'articolo  37  del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
dalla legge  18  dicembre  1970,  n.  1034,  per  l'anno  successivo,
previamente approvati dal Comitato agevolazioni di  cui  all'articolo
1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  2. Il piano strategico di cui al comma 1 e' redatto considerando le
aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario e  indica
la misura massima del contributo agli interessi, tenuto  conto  delle
risorse disponibili, sulla base della metodologia di cui all'articolo
16, comma 1-bis. 
  3. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare  al  fondo
di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre
1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
1970, n. 1034, per le finalita' di cui all'articolo 14  del  presente
decreto, e' stabilito annualmente con la legge di bilancio». 
                               Art. 32 
 
               Credito d'imposta per la sanificazione 
              e l'acquisto di dispositivi di protezione 
 
  1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a  contenere  e
contrastare  la  diffusione  del  COVID-19,  ai  soggetti   esercenti
attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti  non  commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti  religiosi  civilmente
riconosciuti, nonche' alle strutture  ricettive  extra-alberghiere  a
carattere  non  imprenditoriale  munite  di   codice   identificativo
regionale    ovvero,    in    mancanza,     identificate     mediante
autocertificazione  in   merito   allo   svolgimento   dell'attivita'
ricettiva di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura
pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio
ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli  strumenti
utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione  individuale
e di altri dispositivi atti a garantire la salute  dei  lavoratori  e
degli utenti, comprese le spese per la  somministrazione  di  tamponi
per COVID-19. Il credito d'imposta  spetta  fino  ad  un  massimo  di
60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo  di  200
milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute per: 
    a) la  sanificazione  degli  ambienti  nei  quali  e'  esercitata
l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli  strumenti  utilizzati
nell'ambito di tali attivita'; 
    b) la somministrazione  di  tamponi  a  coloro  che  prestano  la
propria opera nell'ambito delle attivita' lavorative e  istituzionali
esercitate dai soggetti di cui al comma 1; 
    c) l'acquisto di dispositivi  di  protezione  individuale,  quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione
e calzari, che siano conformi ai requisiti  essenziali  di  sicurezza
previsti dalla normativa europea; 
    d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
    e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi  da  quelli  di
cui alla  lettera  c),  quali  termometri,  termoscanner,  tappeti  e
vaschette  decontaminanti  e  igienizzanti,  che  siano  conformi  ai
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla  normativa  europea,
ivi incluse le eventuali spese di installazione; 
    f) l'acquisto di dispositivi atti  a  garantire  la  distanza  di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli  protettivi,  ivi
incluse le eventuali spese di installazione. 
  3. Il credito d'imposta e'  utilizzabile  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta  di  sostenimento  della  spesa
ovvero in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del
credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  200  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                             Art. 32 bis 
 
Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione  individuale
             presso le rivendite di generi di monopolio 
 
  1. Le rivendite  di  generi  di  monopolio  sono  autorizzate  alla
vendita di mascherine medico-chirurgiche e  protettive  di  qualunque
tipologia, nonche' di guanti chirurgici e no, di occhiali protettivi,
visiere e protezioni facciali, di camici e  grembiuli  monouso  e  di
ogni altro  dispositivo  di  protezione  individuale  destinato  alle
medesime finalita' protettive. Al fine di garantire la sicurezza  dei
dispositivi di cui al presente  comma,  le  rivendite  di  generi  di
monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni  del  fabbricante
in relazione alla destinazione d'uso degli stessi. 
                               Art. 33 
 
Servizi territoriali e ospedalieri di  Neuropsichiatria  infantile  e
  dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi 
  1. Nelle more di un intervento organico strutturale  a  regime,  al
fine  di  potenziare  i  servizi  territoriali   e   ospedalieri   di
Neuropsichiatria infantile  e  dell'adolescenza  e  di  garantire  la
prevenzione e la presa in carico  multidisciplinare  dei  pazienti  e
delle  loro  famiglie,  assicurando  adeguati  interventi  in  ambito
sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai  bisogni  di  salute
connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende  e  gli
enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo  7  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  ai  vincoli  previsti
dalla legislazione vigente  in  materia  di  personale  e  fino  alla
concorrenza dell'importo massimo complessivo di 8  milioni  di  euro,
possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali,  utilizzare
forme di  lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, fino al  31  dicembre  2021,  per  il  reclutamento  di
professionisti sanitari e di assistenti sociali. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e'  autorizzata,  per  l'anno
2021, la spesa di 8 milioni di euro. Conseguentemente il livello  del
finanziamento del fabbisogno  sanitario  nazionale  cui  concorre  lo
Stato e' incrementato di 8  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  Al
relativo finanziamento  accedono  tutte  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il  concorso
regionale e provinciale al finanziamento  sanitario  corrente,  sulla
base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario.  La  ripartizione
complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro e' riportata nella
tabella C allegata al presente decreto. 
  3. Al fine  di  tutelare  la  salute  e  il  benessere  psicologico
individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle  forme
di disagio psicologico dei bambini e degli  adolescenti,  conseguenti
alla pandemia da COVID-19, le  regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano possono autorizzare le aziende  e  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale a conferire, in  deroga  all'articolo  7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino  al  31  dicembre
2021,  incarichi  di  lavoro  autonomo,   anche   di   collaborazione
coordinata e continuativa,  a  psicologi,  regolarmente  iscritti  al
relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le  prestazioni
psicologiche, anche domiciliari, a  cittadini,  minori  ed  operatori
sanitari, nonche' di garantire  le  attivita'  previste  dai  livelli
essenziali  di  assistenza  (LEA)  per  una  spesa  complessiva   non
superiore all'importo  indicato  per  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma nella tabella di cui al comma 5. 
  4. Gli psicologi di cui al comma 3 svolgono la  propria  attivita',
per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell'ambito
dei servizi territoriali e agli stessi e'  riconosciuto  un  compenso
lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 3 e'  autorizzata,  per  l'anno
2021, la spesa complessiva di 19.932.000  euro.  Conseguentemente  il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato e' incrementato di 19.932.000 euro  per  l'anno
2021. Al relativo  finanziamento  accedono  tutte  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il  concorso
regionale e provinciale al finanziamento  sanitario  corrente,  sulla
base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario.  La  ripartizione
complessiva del finanziamento pari a  19.932.000  euro  e'  riportata
nella tabella D allegata al presente decreto. 
  6. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  27,932
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
  ?6-bis. Nello stato di previsione del  Ministero  della  salute  e'
istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno
2021 destinato a promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi
del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai
servizi psicologici delle fasce piu' deboli  della  popolazione,  con
priorita' per i pazienti affetti da  patologie  oncologiche,  nonche'
per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti  in  eta'
scolare. 
  6-ter. Con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinate le modalita' di attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 6-bis, anche al fine  del  rispetto  del
limite di spesa autorizzato. 
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a  10  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto. 
                             Art. 33 bis 
 
Riconoscimento di un contributo in  favore  dell'Ospedale  pediatrico
  Istituto Giannina Gaslini e  degli  altri  Istituti  pediatrici  di
  ricovero e cura a carattere scientifico per il  ristoro  dei  costi
  sostenuti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
  1. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato  ai  sensi
del presente  comma  che  costituisce  limite  massimo  di  spesa,  i
maggiori costi operativi sostenuti  per  la  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonche' quelli derivanti dal  conseguente
incremento delle prestazioni di  alta  complessita'  nell'anno  2020,
all'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini  e'  attribuito  un
contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato  ai  sensi
del presente  comma  che  costituisce  limite  massimo  di  spesa,  i
maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza  da
COVID-19, nonche' quelli derivanti dal conseguente  incremento  delle
prestazioni di alta complessita', a favore degli Istituti  pediatrici
di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  e'  attribuito   un
contributo pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite  le  modalita'
di attuazione del comma 2, anche al fine del rispetto del  limite  di
spesa autorizzato. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto. 
                               Art. 34 
 
           Altre disposizioni urgenti in materia di salute 
 
  1. Per l'anno 2021, e' autorizzata la spesa  di  1.650  milioni  di
euro per gli interventi di competenza del  Commissario  straordinario
di cui all'articolo 122, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  da
trasferire sull'apposita contabilita'  speciale  ad  esso  intestata,
previa  motivata  richiesta  avanzata  dal  medesimo  Commissario  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per   il   tramite   del
Dipartimento della Protezione civile. Le predette risorse finanziarie
sono trasferite al Commissario previa  presentazione,  da  parte  del
medesimo,  di  rendiconto  amministrativo  relativo   alla   gestione
successiva al 1° marzo 2021. 
  2. Ai fini di una migliore allocazione delle  risorse  confluite  a
legislazione vigente sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 ed
in  relazione  alle  necessita'  di  spesa   connesse   all'emergenza
pandemica,  su  richiesta  del  commissario  straordinario,  mediante
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro  della  Salute,
le predette risorse possono essere rimodulate tra le finalita' di cui
all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  3.  Il  commissario  straordinario  presenta  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze  e
alle Camere il rendiconto attestante l'effettivo utilizzo delle somme
di cui al comma 1, decorsi sei mesi dalla data del loro trasferimento
sulla contabilita' speciale ad esso  intestata.  Successivamente,  la
rendicontazione e' effettuata ogni quattro mesi. 
  4. Per  l'attuazione  della  Raccomandazione  (UE)  2021/472  della
Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un  approccio  comune  per
istituire una sorveglianza sistematica del  SARS-CoV-2  e  delle  sue
varianti nelle acque reflue, e' autorizzata la spesa  complessiva  di
euro 5.800.000, di cui euro  2.500.000,  per  l'anno  2021,  ed  euro
3.300.000, per l'anno 2022. 
  5. Le attivita' di sorveglianza di cui al comma 4 sono  coordinate,
con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto  superiore
di sanita', che si avvale del supporto delle regioni e delle province
autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. 
  6. Con decreto del Ministro della salute, da adottare  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti
i criteri e le modalita' per il riparto delle risorse di cui al comma
4. 
  7. All'articolo 1, comma 465 della legge 30 dicembre 2020  n.  178,
dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Le regioni e province
autonome possono prevedere anche il  coinvolgimento  degli  erogatori
privati accreditati nell'attivita' di  somministrazione  dei  vaccini
contro il SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale  finalita',
degli accordi e dei contratti di  cui  all'articolo  8-quinquies  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  stipulati  per  l'anno
2021, anche in deroga, per la quota  destinata  alle  prestazioni  di
somministrazione  dei  vaccini,  all'articolo  15,  comma  14,  primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ferma restando la
garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale». 
  8. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio  2021,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  marzo  2021,  n.
29,   la   parola:   «retribuiti»   e'   soppressa   e   le    parole
«Conseguentemente non e' erogato il trattamento previdenziale per  le
mensilita' per cui l'incarico e' retribuito.» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Il  predetto  personale  opta  per  il  mantenimento  del
trattamento previdenziale gia' in godimento ovvero  per  l'erogazione
della retribuzione connessa all'incarico da conferire.». 
  9. In considerazione del contributo fornito  per  far  fronte  alle
esigenze straordinarie  e  urgenti  derivanti  dalla  diffusione  del
COVID-19 e per garantire il massimo livello  di  copertura  vaccinale
sul territorio nazionale, le disposizioni di cui  all'articolo  3-bis
del  decreto-legge  14  gennaio   2021,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano  nel
senso che esse non si applicano, per l'anno 2021, agli  incarichi  di
cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n.  18  del  2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  9-bis. Al fine di sostenere  il  settore  delle  cerimonie  colpito
dalle restrizioni imposte dalle esigenze di  contenimento  del  virus
SARS-CoV-2 e in conformita' alla proposta di raccomandazione  di  cui
alla comunicazione COM(2021) 294 final del Consiglio, del  31  maggio
2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13  ottobre
2020, per un approccio coordinato alla limitazione della liberta'  di
circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, al  decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 8-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Nel rispetto delle  misure  di  carattere  generale  e  dei
protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i
bambini di eta' inferiore a sei anni sono esentati dal requisito  del
possesso della certificazione verde COVID-19 di  cui  all'articolo  9
per la partecipazione ai banchetti  nell'ambito  di  cerimonie  e  di
eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti»; 
  b) all'articolo 9, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri
dell'Unione europea restino  unite,  i  minori  che  accompagnano  il
genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o  ad
autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non  e'  imposto
al genitore o ai genitori perche' in possesso di  un  certificato  di
vaccinazione  o  di  un  certificato  di  guarigione.  L'obbligo   di
sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio
non si applica ai bambini di eta' inferiore a sei anni». 
  9-ter.  Al  fine  di  dare  completa  attuazione   all'integrazione
sociosanitaria  e  di  fare  fronte   al   perdurare   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19,  il  personale  dipendente  del  Servizio
sanitario  nazionale  appartenente  ai   profili   professionali   di
assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario,  gia'
collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,  in  attuazione
di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3,
e' collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal  presente  comma,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  9-quater. Al fine di garantire, nel limite di spesa autorizzato  ai
sensi del presente comma che  costituisce  tetto  massimo  di  spesa,
l'esecuzione gratuita dei test molecolari  e  antigenici  rapidi  per
l'ottenimento   della   certificazione   verde   COVID-19,   di   cui
all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  17  giugno  2021,  n.  87,  o  del
certificato  COVID  digitale  dell'UE,  di  cui  all'articolo  3  del
regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2021, per i cittadini con disabilita' o  in  condizione  di
fragilita' che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2
a causa di patologie ostative certificate, e' istituito  nello  stato
di previsione del Ministero della salute un Fondo  per  la  gratuita'
dei tamponi, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
  9-quinquies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per  le
disabilita' ovvero con l'Autorita' politica delegata  in  materia  di
disabilita', da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabiliti, anche al fine del rispetto del  limite  massimo  di  spesa
previsto, i criteri e le modalita' di riparto del  Fondo  di  cui  al
comma 9-quater tra le regioni e le province autonome di Trento  e  di
Bolzano, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. Agli oneri  derivanti  dal  comma  9-quater,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto. 
  10. Agli oneri derivanti dai commi 1  e  4  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
  10-bis.  Al  fine  di  rafforzare  i  programmi   di   sorveglianza
epidemiologica e di garantire l'aderenza alla terapia  farmacologica,
realizzando l'efficace  monitoraggio  dei  consumi  farmaceutici,  il
sistema di ricezione dei dati individuali in forma  anonimizzata,  di
cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
all'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e' esteso a tutti i farmaci dotati di  autorizzazione  all'immissione
in commercio, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale,  e
a tutti i farmaci comunque  dispensati  dalle  farmacie  nelle  forme
della distribuzione per conto,  secondo  i  termini  e  le  modalita'
previsti dall'articolo 50, commi 5 e 8, del citato  decreto-legge  n.
269  del  2003,  utilizzando  l'infrastruttura  del  sistema  tessera
sanitaria. 
  10-ter. Nell'ambito delle attivita'  di  cui  al  comma  10-bis  e'
prevista l'acquisizione dei dati  individuali  anonimizzati  relativi
all'erogazione di  parafarmaci  registrati  come  dispositivi  medici
tramite il canale di dispensazione delle farmacie. 
  10-quater. Ai dati di cui ai commi 10-bis e 10-ter possono accedere
il  Ministero  della  salute,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, l'Agenzia italiana  del  farmaco,  l'Istituto  nazionale  di
statistica, l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per
i servizi  sanitari  regionali,  secondo  le  modalita'  fissate  dal
decreto del Ministro della sanita' 18 giugno 1999,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999. 
  10-quinquies. Dall'attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e  10-quater
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono  alla  ricezione  dei  dati
previsti dai commi  10-bis,  10-ter  e  10-quater,  i  cui  oneri  di
acquisizione e di trasmissione sono posti ad esclusivo  carico  delle
associazioni di categoria, utilizzando le risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  10-sexies. Al fine di potenziare l'attivita' di screening polmonare
su tutto il territorio  nazionale,  e'  autorizzata  la  spesa  di  1
milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare  ai
centri della Rete italiana screening polmonare per  la  realizzazione
di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone nei
limiti della spesa autorizzata. 
  10-septies. Con decreto del  Ministro  della  salute,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita'  per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma
10-sexies,  anche  al  fine  del  rispetto  del   limite   di   spesa
autorizzato. Con il medesimo decreto sono individuati  i  centri  che
costituiscono la Rete italiana  screening  polmonare,  garantendo  il
piu' ampio livello di copertura del territorio nazionale. 
  10-octies. Agli oneri derivanti dai commi 10-sexies  e  10-septies,
pari a 1 milione di euro per ciascuno degli  anni  2021  e  2022,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 
                             Art. 34 bis 
 
Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2
  e  delle  relative  varianti  genetiche  e  di  monitoraggio  delle
  risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini 
  1. Al fine  di  assicurare  la  sorveglianza  epidemiologica  della
circolazione  del  virus  SARS-CoV-2  e   delle   relative   varianti
genetiche, l'Istituto superiore di sanita' si avvale di una  rete  di
laboratori di microbiologia e di centri  di  sequenziamento  genomico
individuati ai sensi  del  comma  2.  Allo  scopo  di  promuovere  il
monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione da SARS-CoV-2
e ai vaccini somministrati per la  prevenzione  del  medesimo  virus,
nonche' attivita' di formazione e ricerca nel settore  specifico  che
comprendono  studi  sui  meccanismi  patogenetici  dell'infezione  da
SARS-CoV-2 e sull'individuazione  di  nuove  strategie  diagnostiche,
preventive e terapeutiche, l'Istituto superiore di  sanita'  coordina
lo svolgimento di attivita' in collaborazione con laboratori e centri
appositamente identificati nel territorio nazionale,  anche  mediante
bandi pubblici. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, ciascuna regione e provincia autonoma
costituisce una rete di laboratori di microbiologia e  di  centri  di
sequenziamento genomico, individuati da un  laboratorio  pubblico  di
riferimento regionale che, in coordinamento con l'Istituto  superiore
di sanita', ai fini dell'accreditamento,  verifica  il  possesso  dei
requisiti tecnici indicati dal Ministero della  salute.  Ai  medesimi
fini, sono  individuati  laboratori  di  microbiologia  e  centri  di
sequenziamento genomico afferenti alla Sanita' militare  che  operano
in diretto coordinamento con l'Istituto superiore di sanita'. 
  3. Allo scopo di  assicurare  la  sorveglianza  epidemiologica  del
virus SARS-CoV-2, i laboratori di cui al comma 2 hanno  l'obbligo  di
trasmettere i dati relativi ai casi di pazienti positivi ai test  per
l'individuazione dell'infezione  da  SARS-CoV-2  al  dipartimento  di
prevenzione   dell'azienda    sanitaria    locale    territorialmente
competente. Le regioni  e  le  province  autonome,  ricevuti  i  dati
relativi ai casi positivi, li trasmettono all'Istituto  superiore  di
sanita',  nel  rispetto  delle  indicazioni  dallo  stesso   fornite,
mediante la piattaforma per la sorveglianza  integrata  del  COVID-19
istituita presso il medesimo Istituto  ai  sensi  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27  febbraio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020.
Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono  adottate
adeguate  misure  tecniche  e  organizzative  idonee  a  tutelare  la
riservatezza dei dati stessi. 
  4. Per lo svolgimento delle specifiche  attivita'  di  sorveglianza
delle varianti genetiche del  virus  SARS-CoV-2,  i  laboratori  e  i
centri di sequenziamento genomico di cui al  comma  2,  nel  rispetto
delle  modalita'  indicate  dall'Istituto  superiore  di  sanita'   e
accedendo all'apposito  sistema  informativo  predisposto  presso  il
medesimo Istituto, trasmettono, in forma  anonima,  i  dati  relativi
alla sequenza genica di una determinata percentuale  di  campioni  di
casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2. 
  5.  Ai  fini  del   monitoraggio   delle   risposte   immunologiche
all'infezione  e  ai  vaccini  somministrati   per   la   prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2,  l'Istituto  superiore  di  sanita'  si
avvale dei  dati  individuali  acquisiti  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29. 
  6. L'Istituto superiore  di  sanita',  le  regioni  e  le  province
autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 2  e  3  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. Per lo svolgimento delle  attivita'  di  sorveglianza  delle
varianti genetiche del  virus  SARS-CoV-2  e  di  monitoraggio  delle
risposte immunologiche  all'infezione  e  ai  vaccini  somministrati,
nonche' per l'avvio delle attivita' di formazione specifica nel campo
e di ricerca sull'infezione da SARS-CoV-2, e' autorizzata la spesa di
10.000.000 di euro  per  l'anno  2021.  Alla  copertura  degli  oneri
derivanti dal precedente periodo si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle risorse di cui all'articolo 34, a  valere  sul  Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, destinate agli interventi del  Commissario  straordinario  di  cui
all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
                               Art. 35 
 
            Disposizioni finanziarie in materia sanitaria 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: «5-ter.  Ai  fini
della  determinazione  dei  fabbisogni  sanitari  standard  regionali
dell'anno 2021 sono regioni di riferimento tutte  le  cinque  regioni
indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.». 
    b) alla fine del comma 7 e' inserito il seguente periodo: «In via
transitoria, per il solo anno 2021, nelle more  dell'applicazione  di
quanto previsto al secondo periodo del presente comma ed in deroga  a
quanto previsto dal quarto periodo del presente  comma,  al  fine  di
tenere conto della proposta regionale presentata dal Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021,
l'85 per cento delle risorse destinate alla copertura del  fabbisogno
standard nazionale per il medesimo anno 2021 sono ripartite secondo i
criteri di cui al presente comma e il restante  15  per  cento  delle
medesime risorse e' ripartito sulla base della popolazione  residente
riferita al 1° gennaio 2020». 
  2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Limitatamente all'anno 2021,  la  percentuale  indicata  al
citato articolo 15, comma 23,  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,  e'  pari
allo 0,32 per cento.». 
  2-bis. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 23, 31 e  38,
comma 2, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio 2017, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, di definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, il Ministero della  salute,  previa
istruttoria dell'Agenzia nazionale per i servizi  sanitari  regionali
(AGENAS) da concludere  entro  il  30  dicembre  2021,  effettua  una
ricognizione delle attivita' svolte dalle singole regioni e  province
autonome ed elabora un programma  triennale  per  l'attuazione  della
legge 15 marzo 2010, n. 38,  al  fine  di  assicurare,  entro  il  31
dicembre 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui
ai citati articoli 23, 31 e 38, comma 2, del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017  in  tutto  il  territorio
nazionale, fissando per  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  i
relativi obiettivi. L'attuazione del predetto programma triennale  da
parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento
ai  fini  dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  del  Servizio
sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,  comma
68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  prorogato,  a
decorrere  dall'anno  2013,   dall'articolo   15,   comma   24,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di  Bolzano  presentano  periodicamente
una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  del  citato   programma
triennale  al  Comitato  permanente  per  l'erogazione  dei   livelli
essenziali di assistenza di cui all'articolo  9  dell'intesa  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
  2-ter. Entro il 30 giugno 2022, previa istruttoria dell'AGENAS, con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  tariffe  nazionali
massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure
palliative in ambito domiciliare e  residenziale  e  in  hospice,  in
coerenza con la  programmazione  economico-finanziaria  del  Servizio
sanitario nazionale. 
  2-quater. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter
le amministrazioni  interessate  provvedono  con  le  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2-quinquies. In caso di mancata attuazione del programma  triennale
nei termini previsti si applica  la  procedura  per  l'esercizio  del
potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5  giugno  2003,
n. 131. 
                             Art. 35 bis 
 
Disposizione in materia di proroga di contratti dell'Agenzia italiana
                             del farmaco 
 
  1. I commi 431 e 432 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2020,
n. 178, sono sostituiti dai seguenti: 
  «431. L'AIFA puo' prorogare  e  rinnovare,  fino  al  completamento
delle procedure concorsuali di cui al  comma  430  e,  comunque,  non
oltre il 31 dicembre 2021, i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa scaduti il 30 giugno 2021  o  in  essere  alla  data  di
entrata in vigore della  presente  disposizione,  nel  limite  di  35
unita', nonche' i contratti di prestazione di  lavoro  flessibile  di
cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  81,
scaduti il 30 giugno 2021, nel limite di 39 unita'. Ferma restando la
durata dei contratti in essere alla data di entrata in  vigore  della
presente  disposizione,  e'  fatto  divieto  all'AIFA  di  instaurare
rapporti di lavoro flessibile  per  le  posizioni  interessate  dalle
procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo,  per
una spesa corrispondente alle correlate assunzioni. 
  432. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'AIFA e' fatto divieto  di
stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6,  e  36
del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  si  applica  il
divieto di cui all'articolo 7,  comma  5-bis,  del  medesimo  decreto
legislativo n. 165 del 2001». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  pari  a  1.213.888
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto. 
                             Art. 35 ter 
 
Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi  e  dei
                    farmaci oncologici innovativi 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 393, la parola: «400,» e' soppressa; 
  b) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 400 e' abrogato; 
  c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 401 e'  sostituito  dal
seguente: 
  «401. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e'  istituito  un  Fondo,
con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui, per il concorso  al
rimborso alle  regioni  delle  spese  sostenute  per  l'acquisto  dei
farmaci innovativi. Resta ferma la  competenza  del  Ministero  della
salute a disciplinare le  modalita'  operative  di  erogazione  delle
risorse stanziate, sulla base dei criteri stabiliti  con  il  decreto
adottato ai sensi del comma 405»; 
  d) dopo il comma 401 e' inserito il seguente: 
  «401-bis. Il Fondo di cui al  comma  401  e'  finanziato,  per  664
milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma  393
e, per 336 milioni di euro annui,  mediante  utilizzo  delle  risorse
destinate  alla  realizzazione  di  specifici  obiettivi  del   Piano
sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662»; 
  e) al comma 402, le parole: «ai commi 400 e  401»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al comma 401»; 
  f) al comma 402-bis, le parole: «ai Fondi previsti ai commi  400  e
401» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo previsto al comma 401»
e le parole: «dei Fondi di cui ai commi 400 e  401»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 401»; 
  g) al comma 405, le parole: «dei fondi di cui ai commi 400  e  401»
sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 401» e  le
parole: «ai citati commi 400 e 401» sono sostituite  dalle  seguenti:
«al citato comma 401»; 
  h) al comma 406, le parole: «di ciascuno dei fondi di cui ai  commi
400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma
401». 
  2. Il comma 550 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, e' abrogato. 
Titolo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI
                               Art. 36 
 
      Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza 
 
  1. Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro
quote di reddito di  emergenza  (di  seguito  «Rem»),  relative  alle
mensilita' di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto
previsto all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22  marzo  2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.
69. Ciascuna quota e' della misura prevista al  comma  1  del  citato
articolo 12. 
  2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1,
si applicano i requisiti previsti  dall'articolo  12,  comma  1,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del
reddito familiare di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  del  medesimo
articolo 12, che e' riferito al mese di aprile 2021. 
  3. La domanda per  le  quote  di  Rem  e'  presentata  all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) entro  il  31  luglio  2021
tramite modello  di  domanda  predisposto  dal  medesimo  Istituto  e
presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. 
  4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo  si  applica
la disciplina di cui all'articolo  82  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77. 
  5. Il riconoscimento delle quote di  Rem  di  cui  al  comma  1  e'
effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di  euro  per  l'anno
2021 e, a tali fini, l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo
82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
incrementata di  884,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di  cui  al
primo periodo del presente comma  e  comunica  i  risultati  di  tale
attivita' al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora  dal   predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono  adottati
altri provvedimenti concessori. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo,  pari  a
884,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
                               Art. 37 
 
                 Reddito di ultima istanza in favore 
                 dei professionisti con disabilita' 
 
  1.  All'articolo  31  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «1-ter.  Ai  fini  della  corresponsione  dell'indennita'  di   cui
all'articolo 44, per gli iscritti agli enti  di  diritto  privato  di
previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ogni  emolumento  corrisposto  dai
medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di  invalidita'  e
avente natura previdenziale, che  risponda  alle  medesime  finalita'
dell'assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato,  e'
equiparato all'assegno medesimo per le finalita' del medesimo comma. 
  1-quater. Entro il 31 luglio 2021, possono presentare  domanda  per
la  corresponsione  dell'indennita'  di  cui   all'articolo   44,   i
lavoratori iscritti  agli  enti  di  diritto  privato  di  previdenza
obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.  509  e
10 febbraio 1996, n. 103 percettori degli emolumenti di cui al  comma
1-ter, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data  di
entrata in vigore della presente disposizione. 
  1-quinquies. La domanda di cui al comma 1-quater e' presentata  con
le medesime modalita' previste dal decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali 28 marzo 2020, pubblicato nel  sito  internet
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  1-sexies. L'indennita'  di  cui  al  comma  1-ter  e'  erogata  dai
rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di  8,5
milioni di euro per l'anno 2021. Gli enti di previdenza provvedono al
monitoraggio  del  rispetto  del  limite  di  spesa  e  comunicano  i
risultati di tale attivita' al Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche  in
via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono
adottati altri provvedimenti concessori.». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  8,5  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                             Art. 37 bis 
 
           Incremento del Fondo per le non autosufficienze 
 
  1. Al fine di potenziare  l'assistenza  e  i  servizi  relativi  ai
progetti di vita indipendente per le persone con  disabilita'  e  non
autosufficienti,  il  Fondo  per  le  non  autosufficienze   di   cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'
incrementato di 40 milioni di euro per  l'anno  2022  per  finanziare
programmi  di  assistenza  domiciliare   e   assistenza   domiciliare
integrata. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  pari  a  40
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto. 
                             Art. 37 ter 
 
          Misure in favore dei lavoratori socialmente utili 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 495,  della  legge
27 dicembre 2019, n. 160, possono procedere  all'assunzione  a  tempo
indeterminato anche le  amministrazioni  pubbliche  presso  le  quali
risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori  socialmente  utili
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo  28  febbraio
2000, n. 81. 
  2. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento,
la  manifestazione  di  interesse  all'avvio   della   procedura   di
stabilizzazione di cui all'articolo 1,  comma  495,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e' espressa dall'organo commissariale. 
                               Art. 38 
 
                  Disposizioni in materia di NASPI 
               e di trattamento di mobilita' in deroga 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal  1°
giugno 2021 e'  sospesa  l'ulteriore  applicazione  dell'articolo  4,
comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono
confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto  e  per  le  nuove  prestazioni  decorrenti  nel
periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 e' sospesa  fino
al 31 dicembre 2021 l'applicazione  dell'articolo  4,  comma  3,  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1°  gennaio  2022  trova
piena applicazione l'articolo 4, comma 3, del decreto  legislativo  4
marzo 2015, n. 22 e l'importo  delle  prestazioni  in  pagamento  con
decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 e' calcolato applicando  le
riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati
in 327,2 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
  2-bis. Al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal  1°
febbraio al 31 dicembre 2021, ai lavoratori beneficiari delle  misure
di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
come prorogate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 1,  comma  289,
della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  le  riduzioni   previste
dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo,  della  legge  28  giugno
2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilita' in deroga nei
casi di terza e quarta proroga, e'  stanziato  l'importo  di  500.000
euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. 
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 0,5 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto. 
                               Art. 39 
 
         Disposizioni in materia di contratto di espansione 
 
  1. Con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, all'articolo 41, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, le parole «500 unita'» e  «250  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «100 unita'» e, conseguentemente, i limiti
di spesa di cui ai commi 5-bis e 7 sono incrementati  rispettivamente
di 35 milioni di euro per l'anno 2021, 91 milioni di euro per  l'anno
2022 e 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 66,7 milioni di euro
per l'anno 2021 e 134,5 milioni di euro per l'anno 2022. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente  articolo  pari  a
101,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 225,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e a 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 si  provvede  ai
sensi dell'articolo 77. 
  3. Al comma 5-bis  dell'articolo  41  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148 le parole «3,7  milioni  di  euro  per  l'anno
2024» sono sostituite dalle parole «30,4 milioni di euro  per  l'anno
2024». Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 26,7 milioni di
euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 40 
 
Ulteriori disposizioni in  materia  di  trattamenti  di  integrazione
  salariale e di esonero dal contributo addizionale 
  1. In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale  di  cui
al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di  lavoro
privati di cui all'articolo 8, comma 1  del  decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, che nel primo semestre dell'anno 2021  hanno  subito  un
calo del fatturato del  50  per  cento  rispetto  al  primo  semestre
dell'anno  2019,  possono  presentare,  previa  stipula  di   accordi
collettivi  aziendali  ai  sensi   dell'articolo   51   del   decreto
legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  di  riduzione  dell'attivita'
lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del
presente   decreto   finalizzati   al   mantenimento   dei    livelli
occupazionali nella fase di ripresa delle attivita' dopo  l'emergenza
epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni  straordinaria
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata  massima  di  26
settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore  del  presente
decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione  media  oraria  non  puo'
essere  superiore   all'80   per   cento   dell'orario   giornaliero,
settimanale  o  mensile  dei  lavoratori   interessati   dall'accordo
collettivo. Per  ciascun  lavoratore,  la  percentuale  di  riduzione
complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore al 90 per
cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo
di cui al presente comma e'  stipulato.  Il  trattamento  retributivo
perso va determinato inizialmente non  tenendo  conto  degli  aumenti
retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di
sei mesi antecedente la stipula dell'accordo  collettivo  di  cui  al
presente comma. Il trattamento di integrazione salariale  e'  ridotto
in  corrispondenza  di  eventuali  successivi   aumenti   retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi  di  cui
al presente comma devono specificare le modalita' attraverso le quali
l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo'
modificare in aumento, nei  limiti  del  normale  orario  di  lavoro,
l'orario  ridotto.  Il   maggior   lavoro   prestato   comporta   una
corrispondente riduzione del trattamento di  integrazione  salariale.
Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente  comma
e' riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in
misura pari al 70 per cento della retribuzione  globale  che  sarebbe
loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione
dei limiti di importo previsti dall'articolo 3, comma 5, del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e  la  relativa  contribuzione
figurativa. Per i trattamenti concessi ai sensi  del  presente  comma
non e' dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale. 
  1-bis.  Al  fine  di  mitigare  i  disagi   che,   in   conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati  nella
gestione degli adempimenti connessi alle richieste  di  accesso  alle
prestazioni integrative di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  a),
del decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  n.
95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  118
del 21 maggio 2016, i termini di decadenza  di  cui  all'articolo  7,
comma 8, del medesimo decreto per l'invio delle domande di accesso ai
trattamenti integrativi, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020  al
30 aprile 2021, sono differiti al 31 luglio 2021. Il beneficio di cui
al primo periodo del presente comma e'  riconosciuto  nel  limite  di
spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021; a tale fine e'  previsto
uno specifico finanziamento del Fondo di cui al  citato  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.  95269  del  2016  a
titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 18 milioni di  euro  per
l'anno 2021. All'onere derivante dal  secondo  periodo  del  presente
comma, pari a 18 milioni di euro per  l'anno  2021,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 77. 
  2. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo
di spesa pari a  557,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo  periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga  che  e'
stato raggiunto anche in via prospettica il limite di  spesa,  l'INPS
non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri  derivanti
dal primo periodo del presente comma pari a 557,8 milioni di euro per
l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  3. I datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma  1,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che a decorrere dalla data del  1°
luglio 2021 sospendono o riducono l'attivita' lavorativa e presentano
domanda di integrazione salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del
decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148  sono  esonerati  dal
pagamento del  contributo  addizionale  di  cui  all'articolo  5  del
medesimo decreto legislativo fino al 31 dicembre 2021.  Il  beneficio
contributivo  di  cui  al  primo  periodo  del  presente   comma   e'
riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari  a  163,7
milioni di euro per l'anno 2021.  L'ente  previdenziale  provvede  al
monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa  di  cui  al  secondo
periodo del presente comma e comunica i risultati di  tale  attivita'
al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono  adottati  altri
provvedimenti concessori. 
  4. Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per
la durata del trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il
31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese nel medesimo  periodo  le
procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  gia'
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai  medesimi  soggetti
di cui al  primo  periodo  resta,  altresi',  preclusa  nel  medesimo
periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta'  di
recedere dal contratto per giustificato  motivo  oggettivo  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi'
sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7  della  medesima
legge. 
  5. Le sospensioni e le  preclusioni  di  cui  al  comma  4  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto
per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 
  6. Alle minori entrate derivanti dal comma 3, rispettivamente  pari
a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 24  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                             Art. 40 bis 
 
                        Ulteriore trattamento 
            di cassa integrazione guadagni straordinaria 
 
  1. Anche per fronteggiare  situazioni  di  particolare  difficolta'
economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori
di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione
salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e'
riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro  per  l'anno
2021, un  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  in
deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del medesimo  decreto  legislativo
n. 148 del 2015, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al
31 dicembre 2021. L'INPS provvede al monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo del presente  comma.  Qualora
dal predetto monitoraggio emerga  il  raggiungimento,  anche  in  via
prospettica, del predetto limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
considerazione ulteriori domande. 
  2. Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,
per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito  entro
il 31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese, nel medesimo periodo,
le procedure pendenti avviate successivamente al  23  febbraio  2020,
fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,
gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di  subentro  di
un nuovo appaltatore in  forza  di  legge,  di  contratto  collettivo
nazionale di lavoro o  di  clausola  del  contratto  di  appalto.  Ai
medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi',  preclusa,
nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la
facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo  oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7
della medesima legge. 
  3. Le sospensioni e le  preclusioni  di  cui  al  comma  2  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
realizzi la cessione di un complesso di beni o  attivita'  che  possa
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto
per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  351  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                             Art. 40 ter 
 
Riconoscimento dei trattamenti integrativi  arretrati  del  Fondo  di
  solidarieta' per il settore  del  trasporto  aereo  e  del  sistema
  aeroportuale per l'anno 2020 
  1. Al fine di mitigare gli effetti  economici  sui  lavoratori  del
settore  aeroportuale  derivanti  dall'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19 ed eliminare la disparita' di trattamento dei lavoratori dei
servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operativita' del Fondo  di
solidarieta' per  il  settore  del  trasporto  aereo  e  del  sistema
aeroportuale ai sensi dell'articolo 22  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 12 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, le disposizioni dell'articolo 5, comma  1,  lettera  a),
del decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  n.
95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  118
del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di
integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori  di  cui  al
presente comma, con il riconoscimento delle spettanze  arretrate  non
erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020. 
  2. Per l'attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con proprio  decreto,  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  stabilisce  le  modalita'  per  l'erogazione  dei
trattamenti integrativi arretrati di cui al comma 1,  anche  al  fine
del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto. 
                           Art. 40 quater 
 
                Disposizioni per il settore marittimo 
 
  1. All'articolo 9-bis del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
al 31 dicembre 2021, l'indennita' di cui al comma 2  dell'articolo  3
della legge 28 giugno 2012, n. 92, puo' essere altresi' riconosciuta,
a domanda, in alternativa alla  Nuova  prestazione  di  Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI), ai lavoratori  gia'  dipendenti  delle
imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,
operanti nei porti di cui al comma 1 del  presente  articolo  ubicati
nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento
straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, nel limite di
spesa di 4 milioni di euro per l'anno  2021.  Qualora  il  lavoratore
opti per l'indennita' di cui al presente  comma,  l'erogazione  della
NASpI  e'  sospesa  fino  al  termine  del  periodo  di  percepimento
dell'indennita' stessa». 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,  pari
a  4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto. 
                               Art. 41 
 
                     Contratto di rioccupazione 
 
  1. In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021
e' istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento
nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di  disoccupazione  ai
sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015,  n.
150  nella  fase  di  ripresa  delle   attivita'   dopo   l'emergenza
epidemiologica. Il contratto di cui al presente articolo e' stipulato
in forma scritta ai fini della prova. 
  2. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione e'
la definizione, con  il  consenso  del  lavoratore,  di  un  progetto
individuale di inserimento,  finalizzato  a  garantire  l'adeguamento
delle  competenze  professionali  del  lavoratore  stesso  al   nuovo
contesto lavorativo. Il progetto individuale di  inserimento  ha  una
durata di  sei  mesi.  Durante  il  periodo  di  inserimento  trovano
applicazione le sanzioni previste  dalla  normativa  vigente  per  il
licenziamento illegittimo. 
  3. Al termine del periodo di inserimento le parti possono  recedere
dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118  del  codice  civile,  con
preavviso decorrente dal medesimo  termine.  Durante  il  periodo  di
preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto
di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto  prosegue
come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
  4. Per quanto non espressamente previsto dal presente  articolo  si
applica la disciplina ordinaria in  materia  di  rapporto  di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato. 
  5. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo
e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il  contratto  di
cui al presente articolo e' riconosciuto, per un periodo  massimo  di
sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei  complessivi
contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di   lavoro,   con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL)  nel  limite
massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua,  riparametrato  e
applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota  di  computo  delle
prestazioni pensionistiche. 
  6. Fermi restando i principi generali di fruizione degli  incentivi
di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
150, l'esonero contributivo di cui al comma 5  spetta  ai  datori  di
lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano
proceduto  a  licenziamenti  individuali  per   giustificato   motivo
oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15  luglio  1966,  n.
604 o a licenziamenti collettivi, ai  sensi  della  legge  23  luglio
1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva. 
  7. Il licenziamento intimato durante o al termine  del  periodo  di
inserimento ai sensi del comma 3, o  il  licenziamento  collettivo  o
individuale  per  giustificato  motivo  oggettivo  di  un  lavoratore
impiegato nella medesima unita' produttiva e inquadrato con lo stesso
livello e categoria legale di inquadramento  del  lavoratore  assunto
con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi
alla predetta  assunzione,  comporta  la  revoca  dell'esonero  e  il
recupero del beneficio gia' fruito. Ai fini del computo  del  periodo
residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non  ha
effetti nei confronti  degli  altri  datori  di  lavoro  privati  che
assumono il lavoratore ai sensi del presente  articolo.  In  caso  di
dimissioni del lavoratore il  beneficio  viene  riconosciuto  per  il
periodo di effettiva durata del rapporto. 
  8. Il beneficio previsto dal comma 5 e' cumulabile, per il  periodo
di durata del rapporto  successivo  ai  sei  mesi,  con  gli  esoneri
contributivi previsti a legislazione vigente e nei  casi  di  cui  al
comma 3, primo e secondo periodo, lo stesso e' oggetto di recupero da
parte dell'ente previdenziale. 
  9. Il beneficio previsto dal comma 5 e'  concesso  ai  sensi  della
sezione 3.1 della comunicazione  della  Commissione  europea  C(2020)
1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di  cui  alla
medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni  del  presente
articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione
della Commissione europea. 
  10. Il beneficio  contributivo  di  cui  ai  commi  da  1  a  9  e'
riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari  a  585,6
milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per  l'anno
2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo e  comunica  i  risultati  di
tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora  dal   predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono  adottati
altri provvedimenti concessori. 
  11. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a  585,6
milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per  l'anno
2022 e valutate in 42 milioni di euro per l'anno  2024,  si  provvede
quanto a 202 milioni di euro per l'anno  2022  mediante  le  maggiori
entrate derivanti dai medesimi commi da  1  a  9  e  quanto  a  585,6
milioni di euro per l'anno 2021, a 90,8 milioni di  euro  per  l'anno
2022 e a 42 milioni di euro per l'anno 2024  ai  sensi  dell'articolo
77. 
                             Art. 41 bis 
 
Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.
            81, in materia di lavoro a tempo determinato 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «b-bis) specifiche esigenze previste dai  contratti  collettivi  di
cui all'articolo 51»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non
eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo,
puo' essere apposto ai contratti di  lavoro  subordinato  qualora  si
verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi  di
lavoro di cui all'articolo 51, ai  sensi  della  lettera  b-bis)  del
medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022». 
                               Art. 42 
 
              Proroga indennita' lavoratori stagionali, 
                        turismo e spettacolo 
 
  1. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo
10, commi da  1  a  9,  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,  e'
erogata una tantum un'ulteriore indennita' pari a euro 1.600. 
  2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali che  hanno  cessato  involontariamente  il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo,  non  titolari  di  pensione  ne'  di  rapporto  di   lavoro
dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva  pari  a  euro
1.600. La  medesima  indennita'  e'  riconosciuta  ai  lavoratori  in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso  tra  il
1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e
che abbiano  svolto  la  prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta
giornate nel medesimo  periodo,  non  titolari  di  pensione  ne'  di
rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno  cessato,  ridotto  o
sospeso  la  loro  attivita'  o  il  loro  rapporto  di  lavoro,   e'
riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.600 euro: 
    a)   lavoratori   dipendenti   stagionali   e    lavoratori    in
somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo
e degli stabilimenti termali che hanno cessato  involontariamente  il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto e che  abbiano  svolto
la prestazione lavorativa per almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo; 
    b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a  18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
    c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra
il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  siano  stati  titolari  di  contratti  autonomi  occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222  del  codice
civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno  successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi,  per
tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  alla   Gestione   separata   di   cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  con
accredito  nello  stesso  arco  temporale  di  almeno  un  contributo
mensile; 
    d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019
derivante dalle medesime attivita' superiore a 5.000 euro e  titolari
di partita  IVA  attiva,  iscritti  alla  Gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto  e  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie. 
  4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a) titolari di contratto di lavoro  subordinato,  con  esclusione
del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennita' di
disponibilita' ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  4,  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    b) titolari di pensione. 
  5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.600  euro
ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del  turismo
e  degli  stabilimenti  termali  in  possesso   cumulativamente   dei
requisiti di seguito elencati: 
    a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  di  uno  o  piu'
contratti di lavoro a tempo determinato nel  settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali, di  durata  complessiva  pari  ad  almeno
trenta giornate; 
    b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
    c) assenza di titolarita', alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 
  6. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri  versati  dal  1°
gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente  decreto  al
medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a
75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di  contratto  di  lavoro
subordinato   a   tempo   indeterminato,   diverso   dal    contratto
intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e  18  del  decreto
legislativo   15   giugno   2015,   n.   81,   senza   corresponsione
dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del medesimo
decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari  a  1.600
euro. La medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori  iscritti
al Fondo  pensioni  lavoratori  dello  spettacolo  con  almeno  sette
contributi giornalieri versati dal  1°  gennaio  2019  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  con  un  reddito  riferito
all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro. 
  7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono  tra  loro
cumulabili e  sono  invece  cumulabili  con  l'assegno  ordinario  di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda  per
le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5  e  6  e'  presentata  all'INPS
entro il 31 luglio 2021 tramite modello di  domanda  predisposto  dal
medesimo Istituto e presentato secondo le modalita'  stabilite  dallo
stesso. 
  8. Le indennita' di cui ai commi da  1  a  7  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono  erogate
dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 848 milioni di euro  per
l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite
di spesa e comunica i risultati di tale attivita'  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
  8-bis. Non concorrono alla formazione del  reddito  imponibile,  ai
fini della relativa tassazione,  i  contributi  e  le  indennita'  di
qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi  rispetto  a  quelli
riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in  via  eccezionale,
dalle regioni e dalle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  in
base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con
oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno  cessato,
ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro. 
  9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo
periodo, del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementata  di
167,4 milioni di euro per l'anno 2021. 
  10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 1.015,4 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede: 
  a)  quanto  a  70  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
  b)  quanto  a  70  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
  c) quanto a 104 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  al  fine  di
assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e
fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante  riduzione,  per
126,6 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del  decreto-legge  13
marzo 2021, n. 30,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
maggio 2021, n. 61; 
  d) quanto a 771,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  ai  sensi
dell'articolo 77. 
                               Art. 43 
 
Decontribuzione settori del turismo e degli  stabilimenti  termali  e
  del commercio nonche'  del  settore  creativo,  culturale  e  dello
  spettacolo 
  1. Ai datori di lavoro privati dei  settori  del  turismo  e  degli
stabilimenti termali e del commercio nonche'  del  settore  creativo,
culturale e dello spettacolo a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  e'   riconosciuto,   ferma   restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal
versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro
il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di  integrazione
salariale gia' fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con
esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero  e'
riparametrato e applicato su base mensile. 
  2. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di  cui
al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i  divieti  di  cui
all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 
  3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2  comporta  la
revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del  comma  1  con
efficacia retroattiva e l'impossibilita'  di  presentare  domanda  di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 8, commi  1  e  2,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 
  4. L'esonero di cui al comma 1 e' cumulabile con  altri  esoneri  o
riduzioni delle aliquote di finanziamento  previsti  dalla  normativa
vigente, nei limiti  della  contribuzione  previdenziale  dovuta.  Il
beneficio contributivo di cui  al  comma  1  e'  riconosciuto,  fermo
restando quanto previsto dal comma 5, nel limite  di  minori  entrate
contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno  2021  e  a  0,1
milioni di euro per l'anno 2023.  L'ente  previdenziale  provvede  al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo
e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora  dal  predetto  monitoraggio   emerga   il   verificarsi   di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
  5. L'esonero di cui al comma 1 e' concesso ai sensi  della  sezione
3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle  condizioni
di cui alla medesima Comunicazione.  L'efficacia  delle  disposizioni
del presente articolo e' subordinata,  ai  sensi  dell'articolo  108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. 
  6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari  a  770,9
milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97,1  milioni  di  euro
per l'anno 2023, si provvede, quanto a 770 milioni di euro per l'anno
2021 e a 97 milioni di euro per l'anno 2023, ai  sensi  dell'articolo
77 del presente decreto, quanto a 0,9  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente  decreto,  e,  quanto  a  0,1
milioni di euro per l'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della citata legge n. 190
del 2014. 
                             Art. 43 bis 
 
       Contributi per i servizi della ristorazione collettiva 
 
  1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, alle  imprese  operanti  nei  servizi  di
ristorazione collettiva sono erogati contributi a fondo  perduto  nel
limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione del  presente  articolo,  anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, tenendo
in considerazione anche il costo del lavoro. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  4.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
                             Art. 43 ter 
 
Disposizioni straordinarie  in  materia  di  promozione  dell'offerta
                              turistica 
 
  1. Al fine di promuovere l'offerta turistica  nazionale  e  di  far
fronte alle ricadute economiche  negative  sul  settore  turistico  a
seguito delle misure di contenimento  e  di  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le regioni possono stipulare una  polizza
assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore  dei  turisti
stranieri non residenti in Italia ne' nella Repubblica di San  Marino
o nello Stato della Citta' del Vaticano, che contraggano la  sindrome
respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante  la  loro
permanenza  nel  territorio  regionale,  quali  ospiti  di  strutture
turistico-ricettive, per il rimborso  delle  spese  mediche  da  essi
sostenute in relazione al  COVID-19  per  prestazioni  erogate  dalle
strutture del  Servizio  sanitario  nazionale  e  dei  costi  per  il
prolungamento del loro soggiorno in Italia. 
  2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle  ore
ventiquattro della data di stipulazione della relativa  polizza  sino
alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021. 
  3. Alla procedura per la stipulazione della polizza di cui al comma
1,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero del turismo  un  fondo,  denominato
«Fondo straordinario per il sostegno al turismo», con  una  dotazione
di 3 milioni di euro per l'anno 2021. 
  5. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del  presente
decreto. 
                               Art. 44 
 
               Indennita' per i collaboratori sportivi 
 
  1. E' erogata dalla societa' Sport  e  Salute  s.p.a.,  nel  limite
massimo di  220  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  un'indennita'
complessiva  determinata  ai  sensi  del  comma  2,  in  favore   dei
lavoratori  impiegati  con  rapporti  di  collaborazione  presso   il
Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI),  il  Comitato  Italiano
Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali,  le  discipline
sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal  Comitato  Italiano
Paralimpico   (CIP),   le   societa'    e    associazioni    sportive
dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1,  lettera  m),  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  i
quali, in  conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
hanno cessato, ridotto o  sospeso  la  loro  attivita'.  Il  predetto
emolumento non concorre alla formazione  del  reddito  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da  lavoro  e  del
reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,
20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17  marzo  2020
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, cosi' come prorogate e  integrate  dal  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126,   dal
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal  decreto-legge  21  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro
che esclude il diritto a percepire l'indennita' i redditi  da  lavoro
autonomo di cui all'articolo 53  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e
assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  nonche'  le  pensioni  di
ogni  genere  e  gli  assegni  ad  esse  equiparati,  con  esclusione
dell'assegno ordinario di invalidita' di cui  alla  legge  12  giugno
1984, n. 222. 
  2. L'ammontare dell'indennita' di cui al  comma  1  e'  determinata
come segue: 
    a) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura superiore ai 10.000
euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400; 
    b) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura compresa tra  4.000
e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600; 
    c) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura inferiore  ad  euro
4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, la societa' Sport  e  Salute  s.p.a.,
sulla base di apposite intese, acquisisce dall'Agenzia delle  Entrate
i dati relativi ai beneficiari. 
  4. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi 1 e  2,
i lavoratori autocertificano la persistenza dei presupposti  e  delle
condizioni di cui al comma 1. A tal fine, si  considerano  cessati  a
causa  dell'emergenza  epidemiologica  anche  tutti  i  rapporti   di
collaborazione scaduti  entro  la  data  del  31  marzo  2021  e  non
rinnovati. 
  5. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e  comunica,  con
cadenza settimanale, i risultati di tale attivita'  all'Autorita'  di
Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite  di  spesa  di
cui al comma 1, Sport e Salute s.p.a. non  prende  in  considerazione
ulteriori  autocertificazioni  ai  sensi   del   comma   4,   dandone
comunicazione al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ferma
restando,  in  ogni  caso,  la  possibilita'  di  utilizzo  ai   fini
dell'erogazione  del  beneficio  di  cui  al  presente  articolo   di
eventuali economie accertate in sede di attuazione dell'articolo  10,
commi da 10 a 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69,  previa
comunicazione al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a
220  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 77. 
  7. Al fine di assicurare la piena ed efficace  realizzazione  degli
obiettivi sociali perseguiti con le indennita' COVID-19  previste  in
favore dei lavoratori  titolari  di  un  rapporto  di  collaborazione
sportiva, dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  dall'articolo
12  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dagli  articoli
17 e 17 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,   ai
lavoratori che abbiano presentato domanda sia alla societa'  Sport  e
Salute S.p.A. sia all'INPS, ai  quali  siano  state  riconosciute  le
indennita', ai sensi degli articoli  27,  28,  29,  30,  38,  44  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  degli  articoli  84  e  222  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  degli  articoli  9  e  10  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli articoli 15 e 15  bis  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,  dell'articolo   10   del
decreto-legge 22 marzo 2021 n.  41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o altre  indennita'  o  misure  di
sostegno previste dalla normativa per  il  periodo  emergenziale,  si
applicano le disposizioni dei commi da 8 a 12. 
  8. Fermo restando il divieto di cumulo  previsto  dall'articolo  31
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la societa' Sport e
Salute S.p.A. acquisisce  dall'Istituto  Nazionale  della  Previdenza
Sociale i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto  per  i
soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento  della  sussistenza
dei requisiti richiesti per ciascuna indennita'  prevista  in  favore
dei lavoratori titolari di un rapporto  di  collaborazione  sportiva,
verifica  l'ammontare  delle  indennita'  e  ne   liquida   l'importo
spettante,  detraendo  le  somme  eventualmente  gia'  erogate  dalla
societa' Sport e Salute S.p.A. o dall'INPS,  nel  limite  massimo  di
spesa di 35,8 milioni di euro per l'anno 2021. 
  9. Le indennita' di cui ai commi da 7  a  12  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  non  sono  riconosciute  ai
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito  di  cittadinanza
di cui al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,  ne'  ai  percettori
del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34. Si considerano reddito da lavoro che  esclude  il
diritto a percepire l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di  cui
all'articolo 53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni  genere  e  gli
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario  di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  10. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti  per  le
indennita' di  cui  al  comma  8,  i  soggetti  di  cui  al  comma  7
presentano, sulla piattaforma informatica prevista  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro
per  le  politiche  giovanili  e  lo  sport  6   aprile   2020,   una
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e  48  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che  prende
luogo della dichiarazione resa  all'atto  della  presentazione  delle
domande di cui al comma 7 salvi  gli  effetti  dell'articolo  76  del
predetto decreto. 
  11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a  35,8  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  12. Sono autorizzati tutti i trattamenti dei dati tra  la  Societa'
Sport e Salute S.p.A. e l'INPS necessari all'attuazione dei commi  da
7 a 10. 
  13. Le somme trasferite alla societa' Sport e Salute S.p.A.  e  non
utilizzate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato  entro
il 15 settembre 2021. 
                               Art. 45 
 
              Proroga CIGS per cessazione e incremento 
           del Fondo sociale per occupazione e formazione 
 
  1. All'articolo 44 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In  via  eccezionale
al fine di  sostenere  i  lavoratori  nella  fase  di  ripresa  delle
attivita' dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2021  puo'  essere
autorizzata una proroga di sei  mesi,  previo  ulteriore  accordo  da
stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello  sviluppo
economico e della Regione interessata, per  le  aziende  che  abbiano
particolare  rilevanza  strategica  sul  territorio  qualora  abbiano
avviato  il  processo  di  cessazione  aziendale,  le   cui   azioni,
necessarie al suo completamento e per la salvaguardia  occupazionale,
abbiano   incontrato   fasi   di   particolare   complessita'   anche
rappresentate dal Ministero dello  sviluppo  economico.  Ai  maggiori
oneri derivanti dall'applicazione  del  primo  periodo  del  presente
comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma
278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che,  a  tal
fine, sono integrate per 50 milioni di euro per l'anno 2021 e per  25
milioni di euro per l'anno 2022. Agli  oneri  derivanti  dal  secondo
periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno  2021
e a 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». 
  2.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e   formazione   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 125 milioni di euro per  l'anno  2022.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 46 
 
Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto
  legislativo 14 settembre 2015, n. 150  e  contributo  straordinario
  agli istituti di patronato 
  1. Per far fronte  agli  oneri  di  funzionamento  dei  centri  per
l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni,  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle  dotazioni
organiche previsto  dal  Piano  straordinario  di  potenziamento  dei
centri per l'impiego e delle  politiche  attive  del  lavoro  di  cui
all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4  del  2019,
e' autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro per  l'anno
2021. Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per  l'anno  2021,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019. 
  2. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, i commi 12, 13 e 14 sono abrogati; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) il direttore»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il  direttore  e'  scelto  tra  esperti  ovvero  tra  personale
incaricato  di  funzioni  di  livello  dirigenziale  generale   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  o  altro  personale  di  cui
all'articolo 3 del  medesimo  decreto  legislativo,  in  possesso  di
provata esperienza e professionalita'  nelle  materie  di  competenza
dell'ANPAL  ed  e'  nominato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e,  se
dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori
ruolo, aspettativa non retribuita, comando  o  analogo  provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso e'  reso  indisponibile
un  posto  equivalente,  dal  punto  di  vista  finanziario,   presso
l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'ANPAL  spetta  il
trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo
dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del
1999. Il direttore  e'  sottoposto  alla  disciplina  in  materia  di
responsabilita' dirigenziale  di  cui  all'articolo  21  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facolta' di revoca
dell'incarico.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il consiglio di amministrazione e' nominato per  tre  anni  con
decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed  e'
composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato  di  funzioni
di livello dirigenziale generale, delle amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo  decreto
legislativo, in possesso di  provata  esperienza  e  professionalita'
nelle materie di competenza dell'ANPAL.  Un  componente  e'  indicato
dalla Conferenza delle regioni e delle  province  autonome.  Uno  dei
componenti del consiglio di amministrazione svolge,  su  designazione
del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  le  funzioni  di
presidente. I membri del consiglio di amministrazione  cessano  dalle
funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello
stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o
deceduti, non percepiscono alcun  compenso,  indennita',  gettone  di
presenza o altro  emolumento  comunque  denominato  e  hanno  diritto
unicamente al rimborso delle spese sostenute  per  la  trasferta  dal
luogo di residenza.»; 
    c) all'articolo 7: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il direttore ha la rappresentanza legale  dell'ANPAL,  provvede
all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate  d'intesa
con il consiglio di amministrazione  e  approvate  dal  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  presenta  al  consiglio   di
amministrazione il bilancio preventivo  e  il  conto  consuntivo.  Il
direttore riferisce periodicamente al Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e al consiglio di amministrazione  e  presenta  una
relazione annuale sull'attivita' svolta dall'ANPAL. Al direttore sono
assegnati i poteri e la responsabilita'  della  gestione  dell'ANPAL,
nonche' la responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati
dal Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  nell'ambito,  ove
possibile, di massimali  di  spesa  predeterminati  dal  bilancio  o,
nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. I regolamenti interni  di
contabilita'  sono  sottoposti  all'approvazione  del  ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il consiglio di amministrazione, convocato dal  componente  che
svolge le funzioni di presidente, che  stabilisce  altresi'  l'ordine
del giorno delle sedute, coadiuva il direttore  nell'esercizio  delle
attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio  preventivo,  il
conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento. Alle sedute  del
consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'ANPAL.»; 
    d) l'articolo 8 e' abrogato. 
  3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,  entro  il
termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto,  sono  apportate  le  conseguenti  modifiche  allo   statuto
dell'ANPAL. Nelle more dell'adozione delle modifiche  dello  statuto,
nonche' della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione
di ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numeri  2)  e  3),  a  cui
comunque si procede entro il termine di sessanta giorni  dall'entrata
in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la  continuita'
amministrativa dell'Agenzia, e' nominato un commissario straordinario
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali. Il commissario e' scelto tra i  soggetti  indicati
al comma 1, lettera b), numero 2), ed assume, per il periodo  in  cui
e' in carica, i poteri attribuiti al direttore  ed  al  consiglio  di
amministrazione. Con la  nomina  del  commissario  straordinario,  il
presidente, il direttore generale ed il consiglio di  amministrazione
dell'ANPAL in carica alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge  decadono  automaticamente.  Il  presidente  dell'ANPAL
decade altresi' dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi
Spa e il commissario ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo
presidente e del consiglio  di  amministrazione  della  societa'.  Al
commissario spetta il trattamento economico del direttore  dell'ANPAL
ai sensi del comma 1, lettera  b),  numero  2).  Il  commissario,  se
individuato  tra  dipendenti  della  pubblica   amministrazione,   e'
collocato fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o  analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso  e'  reso
indisponibile un posto equivalente, dal punto di  vista  finanziario,
presso l'amministrazione di provenienza. 
  4. A far data dalla nomina del commissario straordinario di cui  al
comma 3, il Ministero dell'economia e delle  finanze  subentra  nella
titolarita'  delle  azioni  di   ANPAL   Servizi   Spa.   I   diritti
dell'azionista sono esercitati d'intesa con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi
di carattere generale su ANPAL servizi Spa, che opera quale  societa'
in house del Ministero medesimo e dell'ANPAL. Ai fini  dell'esercizio
del controllo analogo, di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  c),
del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175,  il  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  sentita  l'ANPAL,  provvede:  a
definire  con  apposite  direttive  priorita'  ed   obiettivi   della
societa', approvare le linee generali di organizzazione interna e, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  lo  statuto;
individuare con proprio decreto gli  atti  di  gestione  ordinaria  e
straordinaria della societa' che, ai  fini  della  loro  efficacia  e
validita',  dovranno  formare  oggetto  di  preventiva   approvazione
ministeriale.  Lo  statuto  e'  corrispondentemente  adeguato   entro
sessanta giorni dalla data di cui al primo periodo. 
  5. Per l'esercizio finanziario  2021,  gli  specifici  stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di
cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo  2001,  n.  152,
sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni  di  euro.
Ai relativi oneri pari a 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 47 
 
Differimento dei termini dei  versamenti  contributivi  dei  soggetti
  iscritti alle gestioni autonome speciali degli  artigiani  e  degli
  esercenti attivita' commerciali 
  1. Il versamento delle somme richieste  con  l'emissione  2021  dei
contributi previdenziali dovuti dai soggetti di  cui  all'articolo  1
della legge 2 agosto 1990, n. 233 con scadenza il 17 maggio 2021 puo'
essere  effettuato  entro   il   20   agosto   2021,   senza   alcuna
maggiorazione. 
                             Art. 47 bis 
 
Differimento  dei  termini  per   la   verifica   della   regolarita'
  contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti  ai  fini
  dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da  20  a  22-bis,  della
  legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di  Fondi
  di solidarieta' bilaterali del  credito  ordinario,  cooperativo  e
  della societa' Poste italiane Spa 
  1.  Ai  fini  della  concessione  dell'esonero  dal  pagamento  dei
contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarita' contributiva  e'
verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre
2021. A tal fine la regolarita' contributiva e' assicurata anche  dai
versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta  in  ogni  caso
fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla  normativa  vigente,
degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti. 
  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  dell'articolo  59,
comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  relative
ai criteri  di  tassazione  a  titolo  definitivo  delle  prestazioni
erogate in forma rateale dai Fondi  di  solidarieta'  bilaterali  del
credito ordinario, cooperativo e della societa' Poste  italiane  Spa,
il richiamo ivi contenuto  all'articolo  17  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve  intendersi  riferito  alla
determinazione  dell'aliquota  da  applicare,  con  esclusione  della
riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 22 milioni di euro  per
l'anno 2021, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse di cui al comma 25-bis dell'articolo 1. 
                               Art. 48 
 
             Piano nazionale per le Scuole dei mestieri 
 
  1. Al fine di favorire una maggiore  integrazione  tra  il  sistema
delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale,
la transizione occupazionale e la formazione  dei  lavoratori  attivi
nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro  per  l'anno
2021 denominato «Scuole dei mestieri». 
  2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato all'istituzione da parte
delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
d'intesa con il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  di
Scuole dei  mestieri  nell'ambito  dei  settori  di  specializzazione
industriale del territorio. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare  entro  60  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto-legge,   sono
individuati i criteri e le modalita' di applicazione della  misura  e
di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui  al
comma 1. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 77. 
                             Art. 48 bis 
 
Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione
  professionale di alto livello dei propri dipendenti 
  1. A tutte le imprese,  indipendentemente  dalla  forma  giuridica,
dalla dimensione aziendale e dal settore economico  in  cui  operano,
che effettuano spese per attivita'  di  formazione  professionale  di
alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2020, e' riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al
25 per cento, nel limite massimo complessivo delle risorse di cui  al
comma 5. 
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute, fino all'importo  massimo  di  30.000  euro  per  ciascuna
impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente  per
il  periodo  in  cui  e'  occupato  nelle  attivita'  di   formazione
attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento  di  durata
non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti
legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento  delle
conoscenze delle tecnologie previste dal  Piano  nazionale  industria
4.0, quali big data e  analisi  dei  dati,  cloud  e  fog  computing,
sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici,  prototipazione  rapida,
sistemi di visualizzazione e realta' aumentata, robotica  avanzata  e
collaborativa,  interfaccia  uomo-macchina,   manifattura   additiva,
internet delle cose e delle  macchine  e  integrazione  digitale  dei
processi aziendali. 
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non
concorre alla formazione  del  reddito,  ne'  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
l'applicazione dei limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. 
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite le  disposizioni  di
attuazione del presente  articolo,  comprese  quelle  finalizzate  ad
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto. 
                               Art. 49 
 
          Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri 
 
  1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, le parole «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti:  «Per
l'anno 2021»; 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  2-bis. All'articolo 94-bis, comma 1,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le parole: «nell'anno 2020, nel limite di spesa  di  1,5
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni  2020  e
2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2020 e 2021». 
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto. 
                               Art. 50 
 
                 Interventi urgenti per la vigilanza 
                 e la sicurezza sui luoghi di lavoro 
 
  1. Al fine di potenziare le attivita'  di  prevenzione  sull'intero
territorio  nazionale  e  di  rafforzare  i   servizi   erogati   dai
Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza  negli  ambienti  e  nei
luoghi di lavoro, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano autorizzano le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale,  in  relazione  ai  modelli  organizzativi  regionali,   a
procedere,  in  deroga  agli   ordinari   limiti   assunzionali,   al
reclutamento  straordinario  di  dirigenti  medici,   tecnici   della
prevenzione negli ambienti  e  nei  luoghi  di  lavoro  e  assistenti
sanitari, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare
ai  predetti  servizi  per  una  spesa  complessiva   non   superiore
all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma  nella
tabella allegata al presente decreto. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 di euro
annui a decorrere dall'anno 2022.  Conseguentemente  il  livello  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato e' incrementato di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e
di 10.000.000 di euro annui dall'anno 2022. Al relativo finanziamento
accedono tutte le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale   al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al
fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno  2021  e
per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto. 
  3. Alle disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applica
l'articolo 26, comma 4,  in  materia  di  utilizzo  flessibile  delle
risorse per l'emergenza COVID-19. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 77. 
                             Art. 50 bis 
 
               Misure in materia di tutela del lavoro 
 
  1. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e  fino  al  31  dicembre  2021,  la
proroga di  sei  mesi  di  cui  all'articolo  44,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  puo',  in  via
eccezionale, essere concessa,  previo  accordo  stipulato  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione
del  Ministero  dello  sviluppo  economico,   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e   delle   regioni
interessate,  anche  per  i  trattamenti  di  integrazione  salariale
straordinaria  di  cui  all'articolo  94,  commi  2  e   2-bis,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, nel limite di 12,3 milioni di euro  per  l'anno
2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022; la dotazione del Fondo
di solidarieta' per il settore del  trasporto  aereo  e  del  sistema
aeroportuale,   costituito   ai   sensi   dell'articolo   1-ter   del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' incrementata di  7,4  milioni
di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di  euro  per  l'anno  2022.
Agli  oneri  derivanti  dal  primo  periodo   del   presente   comma,
complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a  9,9
milioni di euro per l'anno 2022,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni  di
articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle
fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, con  i  codici
13, 14 e 15,  che,  a  decorrere  dalla  data  del  1°  luglio  2021,
sospendono o riducono l'attivita' lavorativa, possono presentare, per
i  lavoratori  in  forza  alla  data  di  entrata   in   vigore   del
decreto-legge 30 giugno 2021,  n.  99,  domanda  di  concessione  del
trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli  articoli
19 e 20 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  per  una  durata
massima di diciassette settimane  nel  periodo  compreso  tra  il  1°
luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi  del
presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale. 
  3. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure  di
cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6,  del  decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69. 
  4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2 resta precluso fino al  31
ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5  e  24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e  restano  altresi'  sospese  le
procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  gia'
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito  di  subentro  di  un
nuovo  appaltatore  in  forza  di  legge,  di  contratto   collettivo
nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla
medesima data di cui al primo periodo,  resta  altresi'  preclusa  al
datore di lavoro, indipendentemente dal  numero  dei  dipendenti,  la
facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo  oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
restano, altresi', sospese le procedure in corso di cui  all'articolo
7 della medesima legge. 
  5. Le sospensioni e le  preclusioni  di  cui  al  comma  4  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
realizzi la cessione di un complesso di beni o  attivita'  che  possa
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresi', esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto
per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 
  6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo
di spesa pari a  185,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di  cui  al
presente  comma.  Qualora  dal  predetto   monitoraggio   emerga   il
raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS
non prende in considerazione ulteriori domande. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 185,4 milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  8. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e  delle  politiche  sociali  un  fondo  denominato:  «Fondo  per  il
potenziamento delle competenze e la riqualificazione  professionale»,
con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021.  Il
Fondo e' finalizzato  a  contribuire  al  finanziamento  di  progetti
formativi  rivolti  ai  lavoratori  beneficiari  di  trattamenti   di
integrazione salariale per  i  quali  e'  programmata  una  riduzione
dell'orario di lavoro superiore al 30  per  cento,  calcolata  in  un
periodo di dodici mesi, nonche' ai percettori della Nuova prestazione
di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Agli oneri  derivanti
dal presente comma, pari a 50 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono  individuati  i
criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 8. 
  10. Con effetto dal 1° gennaio 2021: 
  a) il primo periodo dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n.  27,  e'  sostituito  dal  seguente:  «I  periodi  di
trattamento ordinario di integrazione salariale e  assegno  ordinario
concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni  caso  conteggiati  ai
fini dei limiti previsti dall'articolo  4,  commi  1  e  2,  e  dagli
articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del  decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 148.»; 
  b) gli oneri relativi alle domande di assegno ordinario con causale
COVID-19 autorizzate, di cui all'articolo 19, commi 1,  5  e  7,  del
citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono  posti  prioritariamente  a
carico delle disponibilita' dei rispettivi fondi di  solidarieta'  di
cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 148, anche in  deroga  a  quanto  previsto  dalla  normativa
vigente; 
  c) gli oneri relativi alle domande di cassa integrazione  ordinaria
con causale COVID-19 autorizzate, di cui agli articoli 19, comma 1, e
20 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti a carico della
gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.  88,  ai
sensi di quanto previsto alla lettera a) del presente comma. 
  11. L'INPS e' autorizzato ad aggiornare,  previa  comunicazione  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti
di spesa di cui al primo periodo del comma  13  dell'articolo  8  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in ragione di quanto  previsto  al
comma 10 del presente articolo e delle  risultanze  del  monitoraggio
effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa  medesimi,  fermo
restando il limite di spesa complessivo. 
                             Art. 50 ter 
 
Assunzione di personale  presso  i  Ministeri  della  cultura,  della
  giustizia e dell'istruzione nelle  regioni  dell'obiettivo  europeo
  «Convergenza» 
  1. Al fine di promuovere la rinascita occupazionale  delle  regioni
comprese nell'obiettivo europeo  «Convergenza»  (Calabria,  Campania,
Puglia e Sicilia) e migliorare  la  qualita'  degli  investimenti  in
capitale  umano,  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a  bandire,  nel
limite massimo di spesa di cui al comma 6,  procedure  selettive  per
l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale
di diciotto ore settimanali, della  durata  di  diciotto  mesi,  alle
quali sono prioritariamente ammessi i soggetti gia'  inquadrati  come
tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il
Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il  Ministero
dell'istruzione. 
  2. Con decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unita'  di  personale  da
assegnare a ciascuno dei Ministeri di cui al comma 1  nonche'  l'area
di inquadramento economico.  Per  i  contratti  di  cui  al  presente
articolo si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  3. Per l'ammissione alle procedure di cui al comma 1  e'  richiesto
il possesso di titolo di studio  pari  o  superiore  a  quello  della
scuola  dell'obbligo  e  dei  requisiti  previsti  per  l'accesso  al
pubblico impiego. 
  4. Le procedure di cui al comma  1  sono  organizzate,  per  figure
professionali omogenee,  dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica
tramite l'Associazione Formez PA. 
  5. Le graduatorie approvate all'esito delle  procedure  di  cui  al
comma 1  sono  utilizzabili,  secondo  l'ordine  di  merito,  per  le
assunzioni  a   tempo   determinato   anche   da   parte   di   altre
amministrazioni pubbliche. 
  6. Per la realizzazione  degli  interventi  previsti  dal  presente
articolo e' autorizzata la spesa complessiva di 60 milioni  di  euro,
di cui 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto. 
                           Art. 50 quater 
 
        Tirocini di inclusione sociale nella regione Calabria 
 
  1. Al  fine  di  favorire  percorsi  di  politiche  attive  per  la
realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati
gia' percettori di trattamenti di mobilita' in deroga prorogati dalla
regione Calabria, e' assegnato alla medesima regione un contributo di
25 milioni di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato  all'integrazione
dell'indennita'. 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari  a  25  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del  presente
decreto. 
Titolo V

ENTI TERRITORIALI
                               Art. 51 
 
                   Disposizioni urgenti in materia 
                    di trasporto pubblico locale 
 
  1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo  1,  comma  816,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'  incrementata  di  ulteriori
450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono  destinate  al
finanziamento dei servizi  aggiuntivi  programmati  al  fine  di  far
fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente
di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei  tavoli
prefettizi di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  le  Regioni,  le  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  i  Comuni,  nei   limiti   delle
disponibilita' del fondo di  cui  al  medesimo  comma  possono  anche
ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di
passeggeri su strada ai sensi della legge 11  agosto  2003,  n.  218,
nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o
di autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente, mediante apposita convenzione ovvero  imponendo  obblighi
di servizio. Al personale  degli  operatori  economici  esercenti  il
servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11
agosto 2003, n.  218,  nonche'  ai  titolari  di  autorizzazione  per
l'esercizio del servizio di noleggio con  conducente,  impiegato  nei
servizi aggiuntivi  di  trasporto  pubblico  regionale  o  locale  si
applicano  esclusivamente  le  misure   di   sorveglianza   sanitaria
effettuata dal  medico  competente  ai  sensi  dell'articolo  41  del
decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81  e  non  si  applicano  le
previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  del  12
aprile 1999,  n.  84,  relative  allo  svolgimento  delle  visite  di
idoneita' fisica e psicoattitudinale. 
  3. Qualora all'esito dello  specifico  procedimento,  previsto  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  1,
per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e
termine delle  attivita'  didattiche  e  gli  orari  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e  nelle  forme  ivi
stabilite  emerga  la  necessita'  di  erogare   servizi   aggiuntivi
destinati esclusivamente agli studenti  della  scuola  secondaria  di
primo o di secondo grado, le convenzioni di cui al  comma  2  possono
essere stipulate,  previa  intesa  con  la  Regione  o  la  Provincia
autonoma e nei limiti delle risorse ad essa  assegnate,  anche  dagli
uffici  dirigenziali   periferici   del   Ministero   dell'istruzione
relativamente agli ambiti territoriali di competenza. 
  4. Le risorse di cui al comma  1  possono  essere  utilizzate,  nel
limite massimo di 45  milioni  di  euro,  per  il  riconoscimento  di
contributi in favore delle aziende di traporto pubblico  regionale  o
locale, nonche' degli operatori economici esercenti  il  servizio  di
trasporto di passeggeri su strada ai  sensi  della  legge  11  agosto
2003, n. 218 ovvero dei  titolari  di  licenza  per  l'esercizio  del
servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio  di
noleggio  con  conducente,  impiegati  nell'erogazione  dei   servizi
aggiuntivi di trasporto  pubblico,  a  titolo  di  compensazione  dei
maggiori  costi  sostenuti  per  l'utilizzo  di   prodotti   per   la
disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per
l'uso  di   sistemi   di   sanificazione   ovvero   di   disinfezione
dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonche' per ogni  altra
modalita' e attivita' finalizzata a ridurre i rischi  di  contagi  da
Covid-19. 
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  assegnate  alle  Regioni  e  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano  nonche'  alla  gestione  governativa
della  ferrovia  circumetnea,  alla   concessionaria   del   servizio
ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione  governativa
navigazione laghi le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla  base
dei criteri stabiliti ai sensi  dell'articolo  1,  comma  816,  della
legge  30  dicembre  2020,  n.  178.  Con  il  medesimo  decreto   e'
determinata anche l'entita' delle eventuali risorse da destinare  per
le finalita' di cui al comma 4 nonche'  le  modalita'  di  erogazione
delle stesse. 
  6. Le eventuali risorse residue dello stanziamento  complessivo  di
cui al comma 1 possono essere  utilizzate,  nell'anno  2021,  per  le
finalita' previste dall'articolo 200, comma 1, del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  7. Al fine di consentire  una  piu'  efficace  distribuzione  degli
utenti del trasporto pubblico di linea, nonche' di realizzare un piu'
idoneo raccordo tra gli orari di inizio  e  termine  delle  attivita'
economiche, lavorative e  didattiche  e  gli  orari  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto  delle
misure  di  contenimento  individuate  con  i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  e'  istituito
presso  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per  l'anno
2021, destinato all'erogazione di contributi in favore: 
    a)  delle  imprese  e  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che
provvedano, previa nomina del  mobility  manager  di  cui  al  citato
articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano  degli
spostamenti casa-lavoro del proprio personale che  possa  contribuire
alla realizzazione delle finalita' di cui  al  presente  comma;  tali
contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle  risorse
disponibili,  di  iniziative  di   mobilita'   sostenibile,   incluse
iniziative di car-pooling,  di  car-sharing,  di  bike-pooling  e  di
bike-sharing,  in  coerenza  con  le  previsioni  dei   piani   degli
spostamenti casa-lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021; 
    b)  degli  istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e  grado   che
provvedano, previa nomina del  mobility  manager  scolastico  di  cui
all'articolo 5, comma 6, della legge 28  dicembre  2015,  n.  221,  a
predisporre, entro il 31 agosto  2021,  un  piano  degli  spostamenti
casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni,  che  possa
contribuire alla realizzazione delle finalita'  di  cui  al  presente
comma; tali contributi sono destinati al  finanziamento,  nei  limiti
delle risorse disponibili, di iniziative  di  mobilita'  sostenibile,
incluse iniziative di piedibus, di car-pooling,  di  car-sharing,  di
bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza  con  le  previsioni  dei
piani degli spostamenti casa-scuola-casa adottati  entro  il  termine
del 31 agosto 2021. 
  8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  di  concerto  con   i   Ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  della  transizione   ecologica   e
dell'istruzione e previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono stabiliti i criteri e le modalita'  per  il  riconoscimento  dei
contributi di cui al comma  7  per  il  tramite  degli  enti  locali,
indicati nel medesimo decreto, nel  cui  territorio  sono  ubicati  i
soggetti beneficiari. 
  9. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo  quantificati  in
complessivi euro 500 milioni per l'anno 2021, si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
                             Art. 51 bis 
 
Proroga dei termini per il ricorso alla convenzione Consip Autobus  3
  stipulata il 2 agosto 2018 e disposizioni in materia di Consip Spa 
  1.  Al  fine  di  contenere  gli  effetti  negativi  dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  di  favorire   lo   sviluppo   degli
investimenti  e  il  perseguimento  piu'  rapido  ed  efficace  degli
obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai  servizi  di
trasporto pubblico locale e regionale,  all'articolo  200,  comma  7,
ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole:  «30
giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 
  2. All'articolo 1, comma 928, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
dopo le parole: «monitoraggio della spesa pubblica» sono inserite  le
seguenti: «nonche' le attivita' di razionalizzazione  degli  acquisti
pubblici e gli obiettivi di finanza pubblica», dopo le parole: «dalla
legge 6 agosto 2008,  n.  133,»  sono  inserite  le  seguenti:  «alla
societa' di cui all'articolo 4,  comma  3-ter,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135,» e la parola: «finanziaria» e' sostituita  dalle
seguenti: «di riferimento. Le  disposizioni  del  presente  comma  si
applicano ai provvedimenti previsti dall'articolo 19,  comma  5,  del
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di  cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175». 
  3. All'articolo 1, comma 771, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e  alle  ulteriori
attivita' svolte ai sensi dell'articolo 4, commi  3-ter  e  3-quater,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  per  conto  delle
amministrazioni che si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato ai sensi degli articoli 1 e 43 del citato testo unico di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611». 
                               Art. 52 
 
Misure di sostegno all'equilibrio  di  bilancio  degli  enti  locali,
  proroga di termini concernenti  rendiconti  e  bilanci  degli  enti
  locali e fusione di comuni 
  1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di  euro  per
l'anno 2021, in favore degli enti  locali  che  hanno  peggiorato  il
disavanzo  di  amministrazione   al   31   dicembre   2019   rispetto
all'esercizio precedente a seguito  della  ricostituzione  del  fondo
anticipazioni di liquidita' ai sensi dell'articolo 39-ter,  comma  1,
del  decreto  legge  30  dicembre  2019,  n.  162,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8,  se  il  maggiore
disavanzo determinato  dall'incremento  del  fondo  anticipazione  di
liquidita' e' superiore  al  10  per  cento  delle  entrate  correnti
accertate,risultante dal rendiconto  2019  inviato  alla  banca  dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Il  fondo  di  cui  al  primo
periodo e' destinato alla riduzione del disavanzo ed e' ripartito con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato citta' ed autonomie  locali,  da  adottare  entrotrenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.. 
  1-bis.  Al  fine  di  garantire  il  coordinamento  della   finanza
pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione  dei
servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione
delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020  e
n. 80 del 29  aprile  2021,  l'eventuale  maggiore  disavanzo  al  31
dicembre  2019  rispetto  all'esercizio  precedente,  derivante   dal
riappostamento  delle  somme  provenienti  dalle   anticipazioni   di
liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,   e   al
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,   sterilizzate   nel   fondo
anticipazione di liquidita', distinto dal  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita', a decorrere dall'esercizio 2021 e' ripianato  in  quote
costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo  pari
al  predetto  maggiore  disavanzo,  al  netto   delle   anticipazioni
rimborsate nel corso dell'esercizio 2020. 
  1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti  locali  iscrivono
nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di
liquidita' nel titolo 4 della  spesa,  riguardante  il  rimborso  dei
prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di  rendiconto,
gli enti locali riducono, per un  importo  pari  alla  quota  annuale
rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo  anticipazione  di
liquidita' accantonato ai sensi del comma 1. La quota  del  risultato
di amministrazione liberata  a  seguito  della  riduzione  del  fondo
anticipazione di liquidita' e'  iscritta  nell'entrata  del  bilancio
dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo  anticipazione  di
liquidita'», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi  897
e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella  nota  integrativa
allegata al bilancio di previsione e nella relazione  sulla  gestione
allegata al rendiconto e' data evidenza della copertura  delle  spese
riguardanti  le  rate  di   ammortamento   delle   anticipazioni   di
liquidita', che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo
anticipazioni di liquidita' stesso. 
  1-quater.  A  seguito   dell'utilizzo   dell'intero   importo   del
contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano  del  disavanzo  da
ricostituzione del fondo anticipazione  di  liquidita'  applicato  al
primo esercizio del bilancio di previsione  2021  rispetto  a  quanto
previsto ai sensi del  comma  1-bis  puo'  non  essere  applicato  al
bilancio degli esercizi successivi. 
  2. Per gli enti locali che  hanno  incassato  le  anticipazioni  di
liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti e' differito al 31 luglio 2021: 
    a) il termine per la deliberazione  del  rendiconto  di  gestione
relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo  227,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
    b) il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione
2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data e'  autorizzato  l'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n.
267 del 2000. 
  3. Il contributo straordinario  in  favore  dei  comuni  risultanti
dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' incrementato di  6,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. 
  4. All'onere di cui ai commi 1 e 3, pari a 666,5  milioni  di  euro
per l'anno 2021 e a 6,5 milioni di  euro  a  decorrere  dal  2022  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                             Art. 52 bis 
 
         Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario 
 
  1. Il comma 843 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, e' sostituito dal seguente: 
  «843. Il fondo per i comuni in stato di  dissesto  finanziario,  di
cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui
al  presente  comma  sono  ripartite   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, tra i comuni i cui organi risultano sciolti, ai  sensi
dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
alla data del 1° gennaio 2021». 
  2. Le disposizioni del terzo periodo del comma 141 dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano alla procedura
di assegnazione del contributo in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.   Fino
all'adozione di apposite linee guida  da  parte  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno,  e'  sospesa  la  procedura  di  verifica  dei
requisiti di cui al citato terzo periodo del comma 141  dell'articolo
1 della  legge  n.  145  del  2018,  ai  fini  dell'assegnazione  del
contributo. 
                               Art. 53 
 
Misure urgenti di solidarieta' alimentare e di sostegno alle famiglie
  per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
  1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti  di
solidarieta'  alimentare,  nonche'  di  sostegno  alle  famiglie  che
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di  locazione
e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione  del
Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  sulla  base
dei seguenti criteri: 
    a) una quota pari al 50% del totale,  per  complessivi  euro  250
milioni, e' ripartita in proporzione alla  popolazione  residente  di
ciascun comune; 
    b) una quota pari al  restante  50%,  per  complessivi  euro  250
milioni, e' ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito
pro capite di ciascun comune e il valore medio  nazionale,  ponderata
per la rispettiva popolazione.  I  valori  reddituali  comunali  sono
quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal  Dipartimento
delle  Finanze  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
all'indirizzo:
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_cl
ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes; 
    c) il contributo minimo spettante a ciascun comune  non  puo'  in
ogni caso risultare inferiore a  euro  600.  La  quota  di  cui  alla
lettera a) relativa ai comuni con popolazione maggiore  di  centomila
abitanti e' decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario  ad
assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera. 
  1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di  spesa  relativi  alle
risorse di cui al presente articolo, i comuni  possono  applicare  le
procedure di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili. 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a  500  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 54 
 
            Restituzione riserve Province autonome Trento 
                              e Bolzano 
 
  1. Nell'anno 2021 e' corrisposto l'importo di 60 milioni di euro  a
ciascuna  Provincia  autonoma  di  Trento  e  Bolzano  a  titolo   di
restituzione delle riserve di cui all'articolo 1,  comma  508,  della
legge 27 dicembre 2013,  n.  147  e  a  riduzione  delle  somme  alle
medesime spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 412,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri, pari a  120  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                             Art. 54 bis 
 
                    Misure a sostegno degli enti 
                di area vasta in dissesto finanziario 
 
  1. Al fine di garantire un contributo a favore degli enti  di  area
vasta in dissesto finanziario e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono determinati le  modalita'  di  attuazione  del
presente articolo e i criteri di  ripartizione  delle  risorse  sotto
forma di contributo a favore degli enti di cui al comma 1,  anche  al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1. 
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto. 
                             Art. 54 ter 
 
                Riorganizzazione del sistema camerale 
                       della Regione siciliana 
 
  1. La Regione  siciliana,  in  considerazione  delle  competenze  e
dell'autonomia ad essa  attribuite,  puo'  provvedere,  entro  il  31
dicembre 2021, a riorganizzare il  proprio  sistema  camerale,  anche
revocando gli accorpamenti gia' effettuati o in corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico
nonche'  del  numero  massimo  di  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura previsto  dall'articolo  3,  comma  1,  del
decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  219,  e  assicurando  alle
camere di commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria  e
patrimoniale  detenuta  da  quelle  precedentemente  esistenti  nella
medesima circoscrizione territoriale. 
  2. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1,
sono istituite, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  anche  mediante
accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali  delle
camere di commercio esistenti e  comunque  nel  rispetto  del  limite
numerico previsto  dall'articolo  3,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 219 del 2016,  le  circoscrizioni  territoriali  della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di  Catania
e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  di
Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani; con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il  presidente  della
Regione siciliana, e' nominato un commissario ad  acta  per  ciascuna
delle predette camere di commercio. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 55 
 
                Incremento contributo mancato incasso 
                        imposta di soggiorno 
 
  1.  All'articolo  25  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021,  n.  69,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, le parole: «250 milioni di euro»  sono  sostituite
dalle parole: «350 milioni di euro»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  Alla  ripartizione
del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.». 
  2. All'onere di cui al comma 1, lettera a), pari a 100  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 56 
 
Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di
  liquidita' delle Regioni e Province autonome 
  1. Al primo periodo dell'articolo 1,  comma  823,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, alla fine, sono aggiunte le  seguenti  parole:
«e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori
specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma
827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, sono vincolate per le finalita' cui sono  state  assegnate,  nel
biennio 2020-2021.». 
  2. In considerazione del  protrarsi  dell'emergenza  COVID-19,  per
l'anno 2021 le  Regioni  e  le  Province  autonome  in  disavanzo  di
amministrazione utilizzano  le  quote  accantonate  e  vincolate  del
risultato  di   amministrazione   secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145,  senza  operare  la  nettizzazione   del   fondo   anticipazione
liquidita'. Alla compensazione in termini di  indebitamento  netto  e
fabbisogno, pari a 164 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni
di euro per l'anno 2022, a 190 milioni di euro per l'anno 2023, a  77
milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2025, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                             Art. 56 bis 
 
             Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche 
 
  1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i  comuni
possono concludere il procedimento amministrativo  di  rinnovo  delle
concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee
guida di cui all'allegato A annesso al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 25 novembre 2020,  pubblicato  nel  sito  internet
istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il  27  novembre
2020,  entro  il  termine  stabilito  dall'articolo   26-   bis   del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono  essere
verificati il  possesso  dei  requisiti  soggettivi  e  morali  e  la
regolarita' contributiva previsti dalle Linee guida di cui  al  primo
periodo. 
                             Art. 56 ter 
 
              Misure in materia di equilibrio economico 
              delle aziende speciali degli enti locali 
 
  1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le  disposizioni  del
presente  comma  non  trovano  applicazione   qualora   il   recupero
dell'equilibrio economico delle attivita' svolte sia comprovato da un
idoneo piano di risanamento aziendale». 
                           Art. 56 quater 
 
                 Misure in favore degli enti locali 
 
  1. Al fine di contribuire  alle  spese  sostenute  dai  comuni  con
popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai  minori  per  i
quali sia stato disposto l'allontanamento dalla  casa  familiare  con
provvedimento dell'autorita' giudiziaria, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione  di
3 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  da  adottare,  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma  1  tra  i  comuni
beneficiari,  si  tiene  conto  del  numero  complessivo  dei  minori
interessati in rapporto alla popolazione residente e  dei  costi  per
l'intervento socio-assistenziale in relazione all'eta' del  minore  e
alla durata dell'intervento stesso. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto. 
                               Art. 57 
 
Riparto  del  contributo  di  cui  all'articolo  23,  comma  2,   del
                 decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 
 
  1. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
il secondo periodo e il terzo periodo sono sostituiti  dal  seguente:
«Il ristoro delle minori entrate e' attuato  mediante  riduzione  del
contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 secondo gli
importi  indicati  per  ciascun  ente  nella  seguente  tabella   con
corrispondente riduzione del Fondo di cui al primo periodo: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Art. 57 bis 
 
Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e
  in materia di documento unico di regolarita' contributiva 
  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 264 del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. La
presente lettera si applica per il  periodo  di  vigenza  del  Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale  emergenza  del  COVID-19,  di  cui  alla  comunicazione
C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020». 
Titolo VI

GIOVANI, SCUOLA E RICERCA
                               Art. 58 
 
                    Misure urgenti per la scuola 
 
  1. Con una  o  piu'  ordinanze  del  Ministro  dell'istruzione,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  per  l'ordinato  avvio
dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate,  nei  limiti
degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  anche  in  deroga  alle
disposizioni vigenti, misure volte: 
    a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche
tenendo  conto  dell'eventuale  necessita'  di  rafforzamento   degli
apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione
delle procedure di avvio dell'anno scolastico; 
    b) all'adattamento e alla modifica degli  aspetti  procedurali  e
delle tempistiche di immissione in ruolo,  anche  in  relazione  alla
data di cui alla lettera a),  nonche'  degli  aspetti  procedurali  e
delle   tempistiche   relativi   alle   utilizzazioni,   assegnazioni
provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in
deroga al termine di conclusione delle stesse previsto  dall'articolo
4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando
il rispetto dei vincoli  di  permanenza  sulla  sede  previsti  dalle
disposizioni vigenti e  delle  facolta'  assunzionali  disponibili  e
ferma restando la decorrenza dei contratti  al  1°  settembre  o,  se
successiva, alla data di inizio del servizio; 
    c) a prevedere che  a  partire  dal  1°  settembre  2021  e  fino
all'inizio delle lezioni siano attivati,  quale  attivita'  didattica
ordinaria,  l'eventuale  integrazione  e   il   rafforzamento   degli
apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
    d) a tenere conto delle necessita' degli studenti  con  patologie
gravi o immunodepressi, in possesso di certificati  rilasciati  dalle
competenti autorita' sanitarie,  nonche'  dal  medico  di  assistenza
primaria che ha in carico il paziente, tali  da  consentire  loro  di
poter  seguire  la  programmazione   scolastica   avvalendosi   anche
eventualmente della didattica a distanza. 
  2.  Al  fine  di  sostenere  la  regolare   conclusione   dell'anno
scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare l'anno successivo  sono
disposte le seguenti misure: 
  0a) al  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  1) l'articolo 419 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). -  1.  Presso
il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti  di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive. 
  2. Ai  dirigenti  tecnici  con  funzioni  ispettive  del  Ministero
dell'istruzione si applicano, per quanto non  diversamente  previsto,
le disposizioni relative ai  dirigenti  delle  amministrazioni  dello
Stato»; 
  2) all'articolo 420: 
  2.1) al comma 1, le  parole:  «al  ruolo  del  personale  ispettivo
tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione dei  dirigenti
tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1,»  e
le parole da: «, distinti» fino alla fine del comma sono soppresse; 
  2.2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai concorsi  di  cui  al  comma  1  sono  ammessi  i  dirigenti
scolastici delle istituzioni scolastiche statali. E' ammesso altresi'
il personale docente ed educativo delle  istituzioni  scolastiche  ed
educative statali in possesso  di  diploma  di  laurea  magistrale  o
specialistica ovvero di  laurea  conseguita  in  base  al  previgente
ordinamento, di diploma  accademico  di  secondo  livello  rilasciato
dalle  istituzioni  dell'alta  formazione   artistica,   musicale   e
coreutica  ovvero  di  diploma  accademico  conseguito  in  base   al
previgente ordinamento congiunto con diploma di  istituto  secondario
superiore, che abbia maturato un'anzianita'  complessiva,  anche  nei
diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che  sia  confermato
in ruolo»; 
  2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati; 
  2.4) al comma 6, le parole:  «ispettore  tecnico»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «dirigente  tecnico  con  funzioni  ispettive»,  le
parole: «della pubblica istruzione» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dell'istruzione», dopo  le  parole:  «nei  limiti  dei  posti»  sono
inserite le seguenti: «vacanti  e»  e  le  parole:  «nei  contingenti
relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto  dei  settori
d'insegnamento» sono soppresse; 
  2.5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7.  I   bandi   di   concorso   stabiliscono   le   modalita'   di
partecipazione, il  termine  di  presentazione  delle  domande  e  il
calendario  delle  prove.  Nei  bandi  di  concorso   sono   altresi'
disciplinati le prove concorsuali  e  i  titoli  valutabili,  con  il
relativo  punteggio,  nel  rispetto  delle  modalita'  e  dei  limiti
previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendono superate  con
una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente»; 
  2.6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva  fino  al
10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo  i
requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di
dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  abbiano  svolto  le
relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine  di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli
uffici  dell'amministrazione  centrale  o  periferica  del  Ministero
dell'istruzione»; 
  2.7) alla rubrica, le parole: «ispettore tecnico»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive»; 
  3) all'articolo 421: 
  3.1) al comma 1: 
  3.1.1) all'alinea, le parole: «ispettore tecnico»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dirigente  tecnico  con  funzioni  ispettive»  e  le
parole: «o capo del servizio centrale» sono soppresse; 
  3.1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) tre membri scelti tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione
che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di  uffici
dirigenziali generali ovvero tra i  professori  di  prima  fascia  di
universita' statali  e  non  statali,  i  magistrati  amministrativi,
ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato  o  i  consiglieri  di
Stato aventi documentata esperienza  nei  settori  della  valutazione
delle organizzazioni complesse o del  diritto  e  della  legislazione
scolastica»; 
  3.1.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione»; 
  3.1.4) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c)  un  dirigente  amministrativo  di  livello  non  generale  del
Ministero dell'istruzione»; 
  3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati; 
  4) all'articolo 422: 
  4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con
funzioni ispettive constano di due  prove  scritte  e  di  una  prova
orale. 
  2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui  100
da attribuire alle prove scritte, 60  alla  prova  orale  e  40  alla
valutazione dei titoli»; 
  4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati; 
  5) all'articolo 423: 
  5.1) al comma 1, le parole:  «ispettore  tecnico»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive»; 
  5.2) al comma 2, le parole: «ed il  colloquio  con  la  valutazione
prescritta» e la parola: «anzidette» sono soppresse e dopo le parole:
«dei punti assegnati per i titoli» sono aggiunte le seguenti: «,  nel
limite dei posti messi a concorso»; 
  5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati; 
  6) l'articolo 424 e' abrogato; 
  a)  al  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, l'articolo  3-bis  e'
abrogato; 
  b) con riferimento alle operazioni di  avvio  dell'anno  scolastico
2021/2022 non si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
commi da 17 a 17-septies del decreto-legge 29 ottobre 2019,  n.  126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e
le disposizioni di cui all'articolo 32 ter,  commi  2,  3  e  4,  del
decreto-legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  c) soppressa; 
  d) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 agosto 2021,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno  1999,  n.
233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI  rende  il
proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta  da  parte
del Ministro dell'istruzione; 
  e) qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19,  i
sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale  (IeF.P.),
i sistemi  regionali  che  realizzano  i  percorsi  di  Istruzione  e
Formazione  Tecnica  Superiore  (I.F.T.S.)  e  gli  Istituti  Tecnici
Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il  numero  minimo  di  ore
previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso  formativo,
l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque  validita'.
Qualora  si  determini  una  riduzione  dei  livelli  qualitativi   e
quantitativi di formazione delle attivita' svolte, sono  derogate  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  7,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22; 
  f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo  16  aprile
1994, n. 297, le parole: «cinque  anni  scolastici»  sono  sostituite
dalle parole: «tre anni scolastici» e al comma 3 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «quattro  anni»
sono sostituite  dalle  parole:  «due  anni».  Al  fine  di  tutelare
l'interesse degli studenti  alla  continuita'  didattica,  i  docenti
possono presentare istanza volontaria di mobilita' non prima  di  tre
anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto  la
titolarita'  in  una  qualunque  sede  della  provincia  chiesta.  Le
disposizioni di cui al precedente periodo si  applicano  a  decorrere
dalle operazioni di mobilita' relative all'anno scolastico 2022/2023; 
  g)  all'articolo  58,  comma   5-sexies,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le  parole  «1°  marzo  2021»  sono
sostituite dalle seguenti «1° settembre 2021»; 
  h) all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,
le parole: «al 31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, per
ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2022» e  sono  aggiunti,
infine, i seguenti  periodi:  «Ai  fini  del  presente  comma  e  per
consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali  in  sicurezza,
con ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione  sono  stabiliti  nuovi
termini e modalita' per le elezioni. I componenti eletti ai sensi del
periodo precedente decadono unitamente ai componenti non elettivi  in
carica  all'atto  della  loro  nomina  secondo  modalita'  e  termini
previsti nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»; 
  i) all'articolo 6 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2017,  n.18,
dopo il comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Con  decreto
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione provvede  all'accorpamento
del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola  europea  di
Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo  decreto
disciplina l'organizzazione e il funzionamento della  Scuola  europea
di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; 
  i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n.  115,  dopo  il
comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Alla Scuola e' riconosciuta, a decorrere dalla  data  della
sua istituzione, la facolta' di  stabilire,  in  modo  autonomo  e  a
titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o  rette  necessari
allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a  carico
delle famiglie degli  alunni  i  cui  genitori  non  sono  dipendenti
dell'EFSA ne' di societa'  convenzionate  con  l'Autorita'  medesima.
L'importo di tali contributi e rette  non  puo'  essere  superiore  a
2.000 euro  annui  per  ciascun  alunno,  fatte  salve  le  riduzioni
spettanti  alle  medesime  famiglie  ai  sensi   delle   disposizioni
vigenti». 
  3. All'articolo 32, comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo le parole: «anno scolastico 2020-2021» sono  inserite  le
seguenti: «e fino al 31 dicembre 2021»; 
    b)  dopo  le  parole:  «esigenze  didattiche»  sono  aggiunte  le
seguenti: «nei limiti delle risorse gia'  assegnate.  Per  la  stessa
finalita'  di  cui  al  primo  periodo,  al  fine  di  garantire   la
continuita' didattica  anche  nell'anno  scolastico  2021-2022,  sono
stanziati ulteriori 70 milioni per l'anno  2021  da  trasferire  agli
enti locali beneficiari e  rendicontare  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2021». 
  4. Al fine di contenere  il  rischio  epidemiologico  in  relazione
all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello stato  di  previsione
del Ministero  dell'istruzione  e'  istituito  un  fondo,  denominato
«Fondo  per  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   per   l'anno
scolastico 2021/2022», con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel
2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il fondo
e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo  della
destinazione a misure di contenimento del rischio  epidemiologico  da
realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e  nel  rispetto
dei saldi programmati di finanza pubblica. 
  4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere  destinate  alle
seguenti finalita': 
  a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza
tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro,  per  la  didattica  a
distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonche' di
servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; 
  b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene
individuale e degli ambienti nonche' di ogni altro  materiale,  anche
di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da
COVID-19; 
  c)  interventi  in  favore  della  didattica  degli  studenti   con
disabilita', disturbi specifici  di  apprendimento  e  altri  bisogni
educativi speciali; 
  d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza,  e
a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti  necessari  per  la
fruizione di  modalita'  didattiche  compatibili  con  la  situazione
emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione scolastica; 
  e)  acquisto  e  utilizzo  di  strumenti  editoriali  e   didattici
innovativi; 
  f)  adattamento  degli  spazi  interni  ed  esterni  e  delle  loro
dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in condizioni  di
sicurezza, compresi interventi di piccola  manutenzione,  di  pulizia
straordinaria e sanificazione, nonche' interventi  di  realizzazione,
adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle  palestre,
di ambienti  didattici  innovativi,  di  sistemi  di  sorveglianza  e
dell'infrastruttura informatica. 
  4-ter. Il Ministero  dell'istruzione,  entro  il  31  luglio  2021,
provvede al monitoraggio delle spese  di  cui  all'articolo  231-bis,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  per  il  personale
docente  e  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  comunicando  le
relative risultanze al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.  La  quota  parte
delle risorse di cui all'articolo 235 del predetto  decreto-legge  n.
34 del 2020, che in  base  al  monitoraggio  risulti  non  spesa,  e'
destinata  all'attivazione  di  ulteriori  incarichi  temporanei  per
l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con  ordinanza  del  Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono adottate, anche in deroga  alle  disposizioni  vigenti,
misure volte ad  autorizzare  i  dirigenti  degli  uffici  scolastici
regionali, nei limiti delle risorse di  cui  al  precedente  periodo,
come ripartite ai sensi del comma 4-quater: 
  a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale  docente
con contratto a tempo determinato, dalla data di  presa  di  servizio
fino  al  30   dicembre   2021,   finalizzati   al   recupero   degli
apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze  delle  istituzioni
scolastiche nell'ambito della loro autonomia. In caso di  sospensione
delle attivita'  didattiche  in  presenza  a  seguito  dell'emergenza
epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura lo
svolgimento delle prestazioni con le modalita' del lavoro agile; 
  b)  ad  attivare  ulteriori  incarichi  temporanei   di   personale
amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   con   contratto   a   tempo
determinato, dalla data di presa di  servizio  fino  al  30  dicembre
2021, per finalita' connesse all'emergenza epidemiologica. 
  4-quater. Le risorse di cui al comma 4-ter sono ripartite  tra  gli
uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le  misure
di cui al medesimo comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse
attribuite. 
  4-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 231-bis del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' abrogato. 
  4-sexies. Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, presso
ciascuna prefettura - ufficio territoriale del Governo e  nell'ambito
della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma
3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e'  istituito  un
tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la  definizione
del piu' idoneo raccordo tra gli orari  di  inizio  e  termine  delle
attivita' didattiche e gli orari dei servizi  di  trasporto  pubblico
locale, urbano ed extraurbano, in funzione  della  disponibilita'  di
mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili, volto  ad  agevolare  la
frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal
rientro in classe di  tutti  gli  studenti.  Al  predetto  tavolo  di
coordinamento partecipano il presidente della provincia o il  sindaco
della  citta'  metropolitana,   gli   altri   sindaci   eventualmente
interessati, i dirigenti  degli  ambiti  territoriali  del  Ministero
dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle  infrastrutture
e  della  mobilita'  sostenibili,  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano nonche' delle  aziende  di  trasporto
pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto  redige
un documento  operativo  sulla  base  del  quale  le  amministrazioni
coinvolte  nel  coordinamento  adottano  le  misure   di   rispettiva
competenza, la cui attuazione  e'  monitorata  dal  medesimo  tavolo,
anche  ai  fini  dell'eventuale  adeguamento  del  citato   documento
operativo. Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine
indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ne da' comunicazione al presidente della  regione,  che
adotta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23  dicembre  1978,  n.
833, una o piu'  ordinanze,  con  efficacia  limitata  al  pertinente
ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per  i  settori
della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed  extraurbani,
delle misure organizzative strettamente necessarie al  raggiungimento
degli obiettivi e delle finalita' di cui al presente comma. Le scuole
modulano il piano di lavoro del personale amministrativo,  tecnico  e
ausiliario, gli orari delle attivita' didattiche per i docenti e  gli
studenti nonche' gli orari degli  uffici  amministrativi  sulla  base
delle disposizioni del presente comma. Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica; le amministrazioni interessate  vi  provvedono  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
  4-septies.  Al  fine  di  garantire  l'ordinato   avvio   dell'anno
scolastico 2021/2022, e' istituito un apposito fondo nello  stato  di
previsione del Ministero  dell'istruzione,  con  la  dotazione  di  6
milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al  primo  periodo
sono  destinate  alle  istituzioni  scolastiche  che  necessitano  di
completare l'acquisizione degli  arredi  scolastici.  Alla  copertura
degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,  del  presente
decreto. 
  5. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  4,  alle  scuole
dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie paritarie,  facenti
parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della
legge 10 marzo 2000, n. 62, e' erogato un contributo  complessivo  di
60 milioni di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore
delle scuole dell'infanzia. Con decreto del Ministro  dell'istruzione
il  predetto  contributo  e'  ripartito  tra  gli  uffici  scolastici
regionali in  proporzione  al  numero  degli  alunni  iscritti  nelle
istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente  periodo.  Gli
uffici scolastici  regionali  provvedono  al  successivo  riparto  in
favore  delle  istituzioni   scolastiche   paritarie   dell'infanzia,
primarie e secondarie in proporzione al  numero  di  alunni  iscritti
nell'anno scolastico 2020/2021. Le risorse di cui al  presente  comma
sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  le  scuole
paritarie di cui  al  primo  periodo  pubblichino  nel  proprio  sito
internet: 
  a)   l'organizzazione   interna,   con   particolare    riferimento
all'articolazione degli uffici e all'organigramma; 
  b)  le  informazioni  relative  ai   titolari   di   incarichi   di
collaborazione  o  consulenza,  compresi  gli  estremi  dell'atto  di
conferimento  dell'incarico,  il  curriculum  vitae  e  il   compenso
erogato; 
  c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute,
con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione  organica
e al personale  effettivamente  in  servizio  e  al  relativo  costo,
nonche' i tassi di assenza; 
  d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro
non a tempo indeterminato; 
  e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e  del  conto
consuntivo; 
  f) le informazioni  relative  ai  beni  immobili  e  agli  atti  di
gestione del patrimonio. 
  5-bis. La mancata  osservanza  degli  obblighi  di  cui  al  quarto
periodo del comma 5 comporta la  revoca  del  contributo  di  cui  al
medesimo comma 5. 
  5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 623 e' sostituito dal seguente: 
  «623. Al fine di ridurre il fenomeno  del  divario  digitale  e  di
favorire  la  fruizione  della  didattica  digitale   integrata,   le
istituzioni  scolastiche   possono   chiedere   contributi   per   la
concessione  di  dispositivi  digitali  dotati  di  connettivita'  in
comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari
con  un  indicatore  della  situazione  economica   equivalente   non
superiore a 20.000 euro annui»; 
  b) il comma 624 e' sostituito dal seguente: 
  «624. Il beneficio di cui al  comma  623  e'  concesso  nel  limite
complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A
tale fine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della  legge  13
luglio 2015, n. 107, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno
2021»; 
  c) il comma 625 e' abrogato. 
  5-quater.  La  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   versa
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  gli  importi  ad  essa  gia'
trasferiti  in  attuazione  del  secondo  periodo   del   comma   624
dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  nel  testo
vigente prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5 si  provvede
ai sensi dell'articolo 77. 
                             Art. 58 bis 
 
Misure per l'edilizia scolastica nelle aree interessate dagli  eventi
                     sismici del 2016 e del 2017 
 
  1. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «il Fondo di cui all'articolo  41,  comma  2,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«il Fondo unico per l'edilizia scolastica  di  cui  all'articolo  11,
comma  4-sexies,  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221». 
                               Art. 59 
 
Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei  docenti  di  posto
  comune e di sostegno e semplificazione delle procedure  concorsuali
  del personale docente 
  1. Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti  di  tipo
comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono destinati, nel
limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo  39  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo  da  disporre
secondo la legislazione vigente,  fatto  salvo  quanto  disposto  dai
commi seguenti. 
  2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 e' incrementata al 100
per cento la quota prevista dall'articolo 17, comma  2,  lettera  b),
del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  59  da  destinare  alla
procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso anno
scolastico e'  incrementata  al  100  per  cento  la  quota  prevista
dall'articolo 4 comma  1-quater,  lettera  b)  del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 87  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 96 da  destinare  alla  procedura  di  cui  al  comma
1-quinquies del medesimo articolo. 
  3. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9,  lettera  b)  del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' integrata con i soggetti che
hanno conseguito nelle prove di cui  alla  lettera  a)  del  medesimo
comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo 
  4. In  via  straordinaria,  esclusivamente  per  l'anno  scolastico
2021/2022, i posti comuni e di sostegno  vacanti  e  disponibili  che
residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il  personale
docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il  sistema
educativo di istruzione e formazione  del  Ministero  dell'istruzione
nn.  498  e  499  del  21  aprile  2020,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e  successive
modifiche, sono assegnati con  contratto  a  tempo  determinato,  nel
limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del  presente  articolo,
ai docenti che sono iscritti nella  prima  fascia  delle  graduatorie
provinciali per le supplenze di  cui  all'articolo  4,  comma  6-bis,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di  sostegno,
o negli appositi elenchi  aggiuntivi  ai  quali  possono  iscriversi,
anche con riserva di accertamento del titolo, coloro  che  conseguono
il titolo di abilitazione o di specializzazione entro  il  31  luglio
2021. Per i docenti di posto comune, di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma, e' altresi' richiesto che  abbiano  svolto  su  posto
comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre  annualita'  di
servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci  anni  scolastici
oltre  quello  in  corso,  nelle  istituzioni  scolastiche   statali,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124. 
  5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4  e'  proposto
esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di  concorso  o
tipologie di posto per le quali il  docente  risulta  iscritto  nella
prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze  o  negli
elenchi aggiuntivi. 
  6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono
altresi' il percorso annuale di formazione iniziale e  prova  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le
integrazioni di cui al comma 7. 
  7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova e' seguito da
una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i  candidati
valutati positivamente ai sensi dell'articolo  1,  comma  117,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare e'  superata  dai
candidati che raggiungono una soglia di idoneita' ed e'  valutata  da
una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. 
  8.  In  caso  di  positiva  valutazione  del  percorso  annuale  di
formazione e prova e di giudizio positivo della  prova  disciplinare,
il docente e' assunto a tempo indeterminato e  confermato  in  ruolo,
con decorrenza giuridica dal 1° settembre  2021,  o,  se  successiva,
dalla  data  di  inizio  del  servizio,  nella  medesima  istituzione
scolastica presso cui ha prestato servizio a  tempo  determinato.  La
negativa valutazione del percorso di formazione e prova  comporta  la
reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma  119,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.  Il  giudizio  negativo  relativo
alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di  cui
al comma 4 e l'impossibilita' di trasformazione a tempo indeterminato
del contratto. 
  9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, con  riferimento  alla
procedura di cui al  comma  4,  sono  disciplinati  le  modalita'  di
attribuzione del contratto  a  tempo  determinato  dalle  graduatorie
provinciali per le supplenze e dai relativi  elenchi  aggiuntivi  nel
limite dei posti  vacanti  e  disponibili  di  cui  al  comma  4,  la
commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di  riferimento
per la valutazione della prova disciplinare di cui  al  comma  7,  le
modalita' di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i
requisiti  dei  componenti  e  le  modalita'  di  espletamento  della
suddetta prova. Ai componenti della commissione  nazionale  non  sono
dovuti, per  le  attivita'  svolte,  compensi,  indennita',  gettoni,
emolumenti, rimborsi spese ne' altre utilita' comunque denominate. 
  9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari  a  quelli
vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022  che  residuano
dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e  4,
salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con
i decreti del Capo del  Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di
istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498  e  499
del 21 aprile 2020, pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale,  4a  serie
speciale, n.  34  del  28  aprile  2020,  e'  bandita  una  procedura
concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso  riservata
ai docenti non compresi tra quelli di cui  al  comma  4  che  abbiano
svolto,  entro  il  termine  di  presentazione   delle   istanze   di
partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali  di
almeno tre anni  anche  non  consecutivi  negli  ultimi  cinque  anni
scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresi' il  contributo  di
segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire
integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun  candidato
puo' partecipare alla procedura in un'unica regione e  per  una  sola
classe di concorso e puo' partecipare solo per una classe di concorso
per la quale abbia maturato almeno una annualita', valutata ai  sensi
del  primo  periodo.  Le  graduatorie  di   merito   regionali   sono
predisposte  sulla  base  dei  titoli  posseduti  e   del   punteggio
conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il  31  dicembre
2021, le cui caratteristiche sono definite con decreto  del  Ministro
dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui  al  presente  comma,  i
candidati vincitori  collocati  in  posizione  utile  in  graduatoria
partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione,
anche in  collaborazione  con  le  universita',  che  ne  integra  le
competenze professionali e che prevede una prova conclusiva,  secondo
modalita' definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al
periodo precedente. In caso di positiva valutazione del  percorso  di
formazione e della prova conclusiva il candidato e' assunto  a  tempo
indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2022 sui posti  vacanti  e
disponibili di cui al primo periodo, che sono resi indisponibili  per
le operazioni di mobilita' e immissione in ruolo. Nel corso dell'anno
scolastico 2022/2023 i docenti assunti svolgono altresi' il  percorso
annuale di formazione iniziale e prova di  cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Le graduatorie di  cui  al
presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori. 
  10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il  personale
docente per la scuola dell'infanzia,  primaria  e  secondaria  per  i
posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza  annuale,  nel
rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della  Legge  27  dicembre
1997, n. 449, in deroga alla disciplina del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019,
n.  56,  nonche'  in  deroga  alla  disciplina  di  cui  al   decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge  13  luglio  2015,  n.
107, al decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  59  e  ai  relativi
decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le
prove di detti concorsi si svolgono  secondo  le  seguenti  modalita'
semplificate: 
    a) in  sostituzione  della  o  delle  prove  scritte  previste  a
legislazione vigente, sostenimento e superamento di una  unica  prova
scritta con piu' quesiti a risposta multipla, volti  all'accertamento
delle conoscenze e competenze del candidato  sulla  disciplina  della
classe di concorso o tipologia  di  posto  per  la  quale  partecipa,
nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese.  Non  si  da'  luogo
alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione  si  riserva
la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere,
ove necessario, la  non  contestualita'  delle  prove  relative  alla
medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza  e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di  selettivita'
tra tutti i partecipanti. La prova e' valutata al massimo  100  punti
ed e' superata da coloro che conseguono il  punteggio  minimo  di  70
punti; 
    b) prova orale; 
    c) valutazione dei titoli; 
    d) formazione della graduatoria sulla base delle  valutazioni  di
cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso. 
  10-bis. I bandi  dei  concorsi  di  cui  al  comma  10,  emanati  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, prevedono una riserva di posti, pari al 30  per
cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di  posto,
in  favore  di  coloro  che  hanno  svolto,  entro  il   termine   di
presentazione  delle  istanze  di  partecipazione  al  concorso,   un
servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni
scolastici,  anche  non  continuativi,  nei  dieci  anni  precedenti,
valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della  legge  3  maggio
1999, n. 124. La  riserva  di  cui  al  periodo  precedente  vale  in
un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per
le quali il candidato abbia maturato un servizio di  almeno  un  anno
scolastico. Nel calcolo della  percentuale  dei  posti  riservati  si
procede con arrotondamento per difetto. La riserva  si  applica  solo
nel caso in cui il numero dei  posti  messi  a  bando,  per  ciascuna
regione, classe  di  concorso  o  tipologia  di  posto,  sia  pari  o
superiore a quattro. 
  11. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate  tutte
le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da  quanto
sopra previsto, fermi restando i  programmi  concorsuali,  senza  che
cio' comporti la riapertura dei termini per  la  presentazione  delle
istanze o la modifica dei requisiti di  partecipazione.  Con  decreto
del Ministro dell'istruzione sono altresi' disciplinate le  modalita'
di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo  oneroso,
la  commissione  nazionale  incaricata  di  redigere  i   quadri   di
riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle
prove, i requisiti dei componenti delle  commissioni  cui  spetta  la
valutazione della  prova  scritta  e  della  prova  orale,  i  titoli
valutabili e il relativo punteggio 
  12. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare  entro  90
giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  senza  nuovi  e
maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza  con  le  riforme
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  sono  disciplinati,
nell'ambito del periodo di formazione e di prova di cui  all'articolo
1, comma 115, della legge  13  luglio  2015,  n.  107,  le  attivita'
formative, le procedure  e  i  criteri  di  verifica  degli  standard
professionali, le modalita' di verifica in itinere e  finale  incluse
l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle  competenze
e del portfolio professionale. 
  13. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite  previsto  dal
bando di concorso per la specifica  regione,  classe  di  concorso  o
tipologia di  posto,  in  caso  di  incapienza  dei  posti  destinati
annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni
scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria di  cui
al comma 10, lettera  d),  nel  limite  delle  facolta'  assunzionali
disponibili a legislazione vigente per i concorsi ordinari. 
  14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo
relative all'anno scolastico 2021/2022  in  ragione  degli  obiettivi
perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e  resilienza  circa
il  rafforzamento  delle  materie  scientifiche  e   tecnologiche   e
dell'elevato numero dei posti vacanti  e  disponibili,  le  procedure
concorsuali ordinarie gia' bandite, di cui al decreto  dipartimentale
del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e  per
il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche  in  deroga  alla
normativa vigente, con le modalita' di cui al comma 15. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
   15. Per le classi di concorso e tipologie di posto di cui al comma
14 la procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalita': 
    a) unica prova scritta con  piu'  quesiti  a  risposta  multipla,
volta all'accertamento delle conoscenze e  competenze  del  candidato
sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la
quale partecipa, nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese.  La
prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli  Uffici
Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti,
40 dei quali vertenti  sui  programmi  previsti  dall'allegato  A  al
decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n.  201  per  la
singola classe di concorso,  5  sull'informatica  e  5  sulla  lingua
inglese. Per la classe di concorso  A027-Matematica  e  Fisica  i  40
quesiti vertenti sui programmi  sono  suddivisi  tra  20  quesiti  di
matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe di concorso  A028  -
Matematica e  scienze  i  40  quesiti  vertenti  sui  programmi  sono
suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell'ambito delle
scienze chimiche, fisiche, biologiche  e  naturali.  Ciascun  quesito
consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo
una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato in  modalita'
casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di  100
minuti,  fermi  restando  gli  eventuali  tempi  aggiuntivi  di   cui
all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si da' luogo
alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione  si  riserva
la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere,
ove necessario, la  non  contestualita'  delle  prove  relative  alla
medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza  e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di  selettivita'
tra tutti i partecipanti. La valutazione della  prova  e'  effettuata
assegnando 2 punti  a  ciascuna  risposta  esatta,  zero  punti  alle
risposte non date o errate. La prova e' valutata al massimo 100 punti
ed e' superata da coloro che conseguono il  punteggio  minimo  di  70
punti. 
    b) prova orale, valutata al  massimo  100  punti  e  superata  da
coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti; 
    c) formazione della graduatoria, entro  la  data  del  31  luglio
2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di  cui
alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso. 
  16. La procedura di cui ai commi 14 e 15 non comporta la riapertura
dei termini per la presentazione delle  istanze  o  la  modifica  dei
requisiti  di  partecipazione  alla  procedura  indetta  con  decreto
dipartimentale 21 aprile 2020, n.  499  per  le  classi  di  concorso
interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate
le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di  concorso  necessari
all'espletamento delle  procedure  di  cui  ai  commi  14  e  15.  La
redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, e'
assegnata  con  affidamento  diretto  ad  una  o  piu'   universita'.
Parimenti  i  servizi  logistici  e  informatici  necessari  per   lo
svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente  anche
a  soggetti  in  house  rispetto  al  Ministero  dell'istruzione.  Le
commissioni di concorso sono costituite  con  decreto  del  direttore
generale  dell'Ufficio  scolastico   regionale   responsabile   della
procedura che provvede entro cinque  giorni  dalla  pubblicazione  in
Gazzetta ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova  scritta.
E' possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento  contestuale
della prova orale, ferma  restando  l'unicita'  del  presidente,  per
gruppi comprendenti un numero di candidati superiore a cinquanta.  Al
presidente ed ai componenti e al  segretario  delle  commissioni  che
concludono le operazioni concorsuali redigendo la  graduatoria  entro
il 31 luglio 2021 e' riconosciuto un compenso, aggiuntivo rispetto  a
quello previsto a legislazione vigente, pari a due volte il  compenso
base previsto dall'articolo 2, comma 1, numero 3), comma 2 e comma 3,
nonche' dall'articolo 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 24 aprile 2020. Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione
sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare  la
congruita' e l'equivalenza dei  quesiti,  di  redigere  i  quadri  di
riferimento per la valutazione della prova  orale,  i  requisiti  dei
componenti delle commissioni cui spetta la  valutazione  della  prova
scritta e della prova orale. 
  17. Le  graduatorie  delle  procedure  di  cui  al  comma  14  sono
utilizzate per le immissioni in ruolo  relative  all'anno  scolastico
2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di  ritardo,
entro la data del 30 ottobre 2021, con  conseguente  risoluzione  dei
contratti di lavoro a tempo  determinato  nelle  more  stipulati  sui
relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non
approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate
nel  corso  degli  anni  successivi  con  priorita'   rispetto   alle
graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in
ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la
specifica regione e classe di concorso, in  caso  di  incapienza  dei
posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere  disposte
anche negli anni scolastici successivi,  sino  all'esaurimento  della
graduatoria, nel limite delle  facolta'  assunzionali  disponibili  a
legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno  scolastico
2021/2022  si  applica   la   decorrenza   dei   contratti   prevista
dall'articolo 58, comma 1 lett. b). 
  18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui  al
comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria  per
le corrispondenti classi di concorso. Ai fini di quanto previsto  nel
periodo precedente  i  posti  delle  predette  procedure  concorsuali
ordinarie  sono  rideterminati  in  ragione  dei  posti   vacanti   e
disponibili  nei  limiti  individuati  da  un  decreto  del  Ministro
dell'istruzione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e il Ministro per la pubblica  amministrazione.  Con  decreto
del Ministero dell'istruzione si provvede, altresi', alla  riapertura
dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure di cui  al
periodo precedente. 
  19. Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a  euro  7.684.000  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  20.  Con  ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione  sono  definiti
appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni, relativi alle modalita' di  svolgimento  in  sicurezza
dei concorsi per il personale scolastico fino al  31  dicembre  2022,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  21. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159: 
    1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono soppressi; 
    2) il comma 13 e' abrogato. 
                               Art. 60 
 
Misure straordinarie a sostegno degli studenti e  del  sistema  della
  formazione superiore e della ricerca nonche' in materia di concorso
  di accesso alle scuole di specializzazione in medicina 
  1.  In  considerazione   dei   disagi   determinati   dalla   crisi
epidemiologica da  COVID-19,  al  fine  di  favorire  l'attivita'  di
orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di
azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione
superiore, nonche' di azioni di  recupero  e  inclusione,  anche  con
riferimento agli studenti con disabilita' e  con  disturbi  specifici
dell'apprendimento, e' istituito,  per  l'anno  2021,  un  fondo  con
dotazione pari a 50 milioni di  euro  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca.  Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,  da  adottarsi
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati i  criteri  di  riparto  e  di  utilizzazione  delle
risorse di cui al  presente  comma  tra  le  universita',  anche  non
statali legalmente riconosciute ammesse al  contributo  di  cui  alla
legge 29 luglio 1991, n. 243, e le  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge  21
dicembre 1999, n. 508. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  2. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  al  comma
12, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo e al secondo periodo, le parole: «successivamente,  a
fine corso o interrompendo lo stesso,» sono soppresse; 
    b) e' aggiunto, infine,  il  seguente  periodo:  «E'  esclusa  la
contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione  specifica
in medicina generale e alle scuole di specializzazione  universitaria
di area sanitaria». 
  3. All'articolo  19  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
al comma 5, sono aggiunte, infine, le  seguenti  parole:  «ovvero  ai
concorrenti iscritti ai corsi di  formazione  specifica  in  medicina
generale». 
  4. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca 10 agosto 2017, n. 130, il periodo  «Ai  sensi  dell'articolo
19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che  si
iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di  cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  puo'  partecipare  ai
concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione  universitarie
di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso  di
formazione, fatta  salva  la  possibilita'  di  rinunciare  al  corso
stesso, interrompendolo anticipatamente.» e' soppresso. 
                             Art. 60 bis 
 
               Modifica del comma 536 dell'articolo 1 
                della legge 30 dicembre 2020, n. 178 
 
  1. Il comma 536 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, e' sostituito dal seguente: 
  «536. Per sostenere l'investimento in  capitale  umano  in  settori
strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di
promuovere  l'inserimento  di  giovani   neo-laureati   nel   sistema
produttivo, alle imprese  che  sostengono  finanziariamente,  tramite
donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma  di
borse di studio, iniziative formative  finalizzate  allo  sviluppo  e
all'acquisizione di competenze manageriali, promosse  da  universita'
pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o  da  scuole
di formazione manageriale pubbliche e private come definite al  comma
537, e' concesso un contributo, sotto  forma  di  credito  d'imposta,
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  fino  al  100  per
cento per le piccole e micro imprese, fino al 90  per  cento  per  le
medie  imprese  e  fino  all'80  per  cento  per  le  grandi  imprese
dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo  massimo  di
100.000 euro. Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto  della  normativa
europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato,   le   disposizioni   per
l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a  539,  anche  al
fine del rispetto del limite complessivo di spesa  di  cui  al  comma
539». 
                             Art. 60 ter 
 
         Misure a sostegno delle universita' del Mezzogiorno 
 
  1.  Al  fine  di   promuovere   lo   sviluppo   e   di   potenziare
l'attrattivita'  degli  atenei  del  Mezzogiorno,  alle   universita'
statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede legale  nei
territori  delle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Molise,   Campania,
Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno un numero di  iscritti
non superiore a 9.000 e' riconosciuto un contributo complessivo di  2
milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce  limite  massimo  di
spesa. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   gli   atenei
interessati. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto. 
                               Art. 61 
 
                    Fondo italiano per la scienza 
 
  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca, un apposito fondo, denominato «Fondo italiano  per  la
scienza» con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per  l'anno
2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto
del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono stabiliti i criteri e  le  modalita'  per  l'assegnazione  delle
risorse  del  fondo  attraverso  procedure  competitive  ispirate  ai
parametri dello European  Research  Council  (ERC),  con  particolare
riferimento alle tipologie denominate «Starting  Grant»  e  «Advanced
Grant». Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo,
determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e  150  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
                               Art. 62 
 
Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e  il  trasferimento
  tecnologico nel settore automotive nell'area di  crisi  industriale
  complessa di Torino 
  1. All'articolo  49  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) Al comma 1, le parole «per l'anno 2020» sono sostituite  dalle
seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021»; 
    b) Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  al  primo   periodo,   dopo   le   parole   «favorisce   la
collaborazione con» sono inserite le seguenti «universita'  e»  e  le
parole «anche mediante attivita' d'insegnamento  e  formazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «anche mediante attivita' di formazione» 
      b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
  «Il Centro promuove e organizza attivita' di: 
    a) ricerca e sviluppo (R&S)  svolta  in  maniera  indipendente  e
volta all'acquisizione di  maggiori  conoscenze  e  di  una  migliore
comprensione inclusa la R&S collaborativa, nel  cui  ambito  il  Polo
intraprende un'effettiva collaborazione; 
    b) ampia diffusione dei  risultati  della  ricerca  su  base  non
esclusiva e non discriminatoria; 
    c) formazione volta a ottenere risorse umane qualificate  per  le
competenze inerenti all'attivita' del Centro.» 
    c) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il Politecnico di Torino e' identificato quale coordinatore del
Centro e, per  l'effetto,  e'  individuato  come  beneficiario  delle
risorse di cui al comma 1. Entro il 31 luglio 2021 il Politecnico  di
Torino e' tenuto a sottoporre alla  valutazione  e  approvazione  del
Ministero dello Sviluppo economico la proposta progettuale contenente
i criteri, le modalita' e i tempi di attuazione dell'intervento e  di
realizzazione  dell'infrastruttura.  Il   Ministro   dello   Sviluppo
economico, sentito il  Ministro  dell'Universita'  e  della  Ricerca,
approva, con decreto  da  emanare  entro  40  giorni  dalla  data  di
presentazione, la proposta progettuale.»; 
  ?2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                             Art. 62 bis 
 
             Centro italiano di ricerca per l'automotive 
 
  1. Al fine di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento
tecnologico e piu' in generale l'innovazione del  Paese  nel  settore
dell'automotive e di favorire la sua  ricaduta  positiva  nell'ambito
dell'industria, dei servizi  e  della  pubblica  amministrazione,  e'
istituita la fondazione Centro italiano di ricerca per  l'automotive,
competente sui temi tecnologici e sugli ambiti  applicativi  relativi
alla manifattura nei  settori  dell'automotive  e  aerospaziale,  nel
quadro del processo Industria 4.0  e  della  sua  intera  catena  del
valore,  per  la  creazione  di  un'infrastruttura   di   ricerca   e
innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza  artificiale.  La
fondazione ha sede a Torino. Per il raggiungimento dei  propri  scopi
la fondazione instaura rapporti con  omologhi  enti  e  organismi  in
Italia e all'estero. 
  2.  Sono   membri   fondatori   della   fondazione   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'universita' e  della
ricerca  e  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ai  quali  e'
attribuita la vigilanza sulla fondazione medesima. 
  3. Ai fini del rapido avvio delle attivita' della  fondazione,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro  dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
nominato un comitato di  coordinamento.  Il  comitato  predispone  lo
schema di statuto della fondazione, che e' approvato con decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico. Ai componenti del comitato di coordinamento  non  spettano
indennita', compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri
emolumenti comunque denominati. Lo statuto disciplina,  tra  l'altro,
la partecipazione alla fondazione da parte di altri enti  pubblici  e
privati, con particolare riferimento a quelli che svolgono  attivita'
ad alto contenuto tecnologico e innovativo, nonche' le modalita'  con
cui tali soggetti possono partecipare  finanziariamente  al  progetto
scientifico e di trasferimento tecnologico della fondazione medesima. 
  4. Il patrimonio della fondazione  e'  costituito  da  apporti  dei
Ministeri di cui al comma 2 e incrementato da ulteriori apporti dello
Stato, nonche' dalle  risorse  provenienti  da  soggetti  pubblici  e
privati. Le attivita', oltre che dai  mezzi  propri,  possono  essere
finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. 
  5. Per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti  la  fondazione  puo'
avvalersi di  personale,  anche  di  livello  dirigenziale,  messo  a
disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai
rispettivi  ordinamenti,  dalle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  La
fondazione puo' avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e
di societa' di consulenza nazionali ed estere, ovvero di  universita'
e di istituti universitari e di ricerca. 
  6. La fondazione, in quanto  polo  scientifico  infrastrutturale  a
sostegno  della  ricerca  e  dello  sviluppo,  agisce  con  approccio
multidisciplinare e integrato nel  rispetto  dei  principi  di  piena
accessibilita' per la comunita' scientifica nazionale, di trasparenza
e  pubblicita'  dell'attivita',  nonche'   di   verificabilita'   dei
risultati scientifici raggiunti in conformita' alle migliori pratiche
internazionali. A tale fine la fondazione presenta una relazione, con
cadenza biennale, per la  successiva  trasmissione  alle  Camere,  al
Ministro dell'universita' e della ricerca, al Ministro dello sviluppo
economico  e  al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sulle
attivita' svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto
sul sistema  nazionale  di  ricerca,  sul  trasferimento  tecnologico
nonche' sui servizi svolti a beneficio  della  comunita'  scientifica
nazionale. 
  7. Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro  il  30  giugno
2022, tra la fondazione, i membri  fondatori  e  gli  altri  soggetti
finanziatori, pubblici e privati,  individuati  dallo  statuto  della
fondazione, sono definite le modalita' di attuazione  delle  seguenti
attivita' che la fondazione e' tenuta, tra l'altro, a svolgere: 
  a) individuare periodicamente programmi di ricerca e innovazione da
realizzare con l'uso maggioritario delle risorse poste a carico dello
Stato, mediante bandi rivolti alla comunita' scientifica esterna alla
fondazione; 
  b) promuovere il costante  confronto  con  il  sistema  di  ricerca
nazionale per massimizzare la compatibilita' e  l'integrazione  delle
facility della fondazione con quelle presenti nel  sistema  nazionale
di ricerca; 
  c) avviare e coordinare le procedure  competitive  annuali  per  la
selezione, secondo le migliori pratiche internazionali,  di  progetti
presentati  per   l'accesso   alle   facility   infrastrutturali   da
ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a universita' ed  enti
pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle  facility
infrastrutturali della  fondazione.  Ai  fini  dell'attribuzione  dei
risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in  tutto  o  in
parte i loro progetti di  ricerca  presso  la  fondazione  conservano
l'affiliazione all'ente scientifico di provenienza; 
  d) prevedere modalita'  di  reclutamento  di  ricercatori,  in  via
prioritaria, nell'ambito del sistema universitario e  della  ricerca,
che consentano, attraverso specifiche convenzioni con le  istituzioni
interessate, la doppia affiliazione. 
  8. Per la costituzione della fondazione e per la realizzazione  del
progetto volto a incrementare l'innovazione  del  Paese  nel  settore
dell'automotive e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021. Il contributo e' erogato sulla  base  dello
stato di avanzamento del progetto. Gli apporti al fondo di  dotazione
e al fondo di gestione della fondazione a carico del  bilancio  dello
Stato sono accreditati su un  conto  infruttifero  aperto  presso  la
Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione. 
  9. Tutti gli atti connessi alle operazioni  di  costituzione  della
fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi
da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di  neutralita'
fiscale. 
  10. I criteri e le modalita' di attuazione  del  presente  articolo
nonche' il trasferimento delle risorse alla fondazione sono stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca e  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico. 
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  20  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021,  si  provvede,  per  l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7,  del  presente  decreto,  e,  a  decorrere
dall'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 77. 
                               Art. 63 
 
                 Misure per favorire le opportunita' 
             e per il contrasto alla poverta' educativa 
 
  1. Al fine di sostenere le famiglie  anche  mediante  l'offerta  di
opportunita' educative rivolte ai  figli,  una  quota  di  risorse  a
valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  e'  destinata  al
finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel  periodo  1
giugno-31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici  e
privati,  di   potenziamento   dei   centri   estivi,   dei   servizi
socioeducativi territoriali e dei centri  con  funzione  educativa  e
ricreativa destinati alle attivita' dei minori. 
  2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia,
previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi  dell'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  stabiliti  i
criteri di riparto delle risorse tra i Comuni, tenuto conto dei  dati
relativi  alla  popolazione  minorenne  sulla  base  dei  dati  ISTAT
relativi all'ultimo censimento della popolazione  residente,  nonche'
le  modalita'  di  monitoraggio  dell'attuazione   degli   interventi
finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite, nel  caso  di
mancata  manifestazione  di  interesse  alle  iniziative,  ovvero  di
mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento. 
  3. Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base  dei  criteri
stabiliti con il decreto di  cui  al  comma  precedente  provvede  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
della  famiglia,  tramite  ricorso  ad  anticipazione  di   tesoreria
disposta dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  regolarizzata
con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli  di
spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi precedenti, il fondo di cui  al
comma 1 e' incrementato di 135 milioni di euro per  l'anno  2021.  Al
relativo onere, pari a 135  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  5. Il Fondo per il contrasto della poverta' educativa  minorile  di
cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
e' prorogato per l'anno 2022. 
  6. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo le parole: «e 2021,» sono sostituite  con  le
seguenti: «, 2021 e 2022»; 
    b) al secondo periodo le parole: «e a  55  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2019,  2020,  2021,»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020,
a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a  55  milioni  di  euro  per
l'anno 2022»; 
  7. All'articolo  1,  comma  202,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre  2017,  n.  205,  le  parole:  «2019,  2020  e  2021,»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2022». 
  8. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7 pari  a  45  milioni  di
euro per l'anno 2021 e 115  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede quanto a 45  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  ai  sensi
dell'articolo 77 e quanto a 115  milioni  di  euro  per  l'anno  2022
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                             Art. 63 bis 
 
             Disposizioni in materia di reti e impianti 
            di comunicazione elettronica in fibra ottica 
 
  1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Nell'ambito  delle
convenzioni  accessorie  al   permesso   di   costruire   concernente
interventi di  nuova  costruzione  rilasciato  per  edifici  di  tipo
residenziale le amministrazioni individuano in termini preferenziali,
ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo,  del  testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e
impianti  di  comunicazione  elettronica   in   fibra   ottica,   con
particolare  riferimento  alle  opere  necessarie  ad  assicurare  il
collegamento tra l'ingresso dell'edificio e il piu'  vicino  nodo  di
connessione». 
                               Art. 64 
 
Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia
  di prevenzione e contrasto al disagio giovanile 
  1. Le misure di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2021. 
  2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, le parole  «di  eta'  inferiore  ai  trentacinque  anni
titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della
legge 28 giugno 2012, n. 92» sono sostituite dalle seguenti: «che non
hanno compiuto trentasei anni di eta'.». 
  3. Per le domande presentate  a  decorrere  dal  trentesimo  giorno
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  fino  al  30
giugno 2022, alle categorie aventi priorita' per l'accesso al credito
di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre
2013, n. 147, che hanno un valore  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 40.000  euro  annui,  per  i  finanziamenti  con
limite di finanziabilita', inteso come  rapporto  tra  l'importo  del
finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli
oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della  garanzia
concedibile dal Fondo e' elevata all'80% della quota capitale,  tempo
per tempo in essere sui finanziamenti concessi. 
  3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede  di
richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior  favore
applicate ai beneficiari in  ragione  dell'intervento  del  Fondo  di
garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48,  lettera
c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  4. La dotazione del Fondo di garanzia per la  prima  casa,  di  cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,
n. 147, e' incrementata di 290 milioni di euro per l'anno 2021  e  di
250 milioni di euro per l'anno 2022. 
  5. Alla copertura degli oneri previsti  dai  commi  2,  3  e  4  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di  «prime
case» di abitazione, ad eccezione di quelle  di  categoria  catastale
A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis  all'articolo  1,  della
tariffa, parte prima, allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  l'imposta  di  registro,  approvato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 26  aprile  1986,  n.  131,  e  gli  atti
traslativi  o  costitutivi  della  nuda  proprieta',  dell'usufrutto,
dell'uso  e  dell'abitazione  relativi  alle   stesse   sono   esenti
dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria  e  catastale  se
stipulati  a  favore  di  soggetti  che  non  hanno  ancora  compiuto
trentasei anni di eta' nell'anno in cui  l'atto  e'  rogitato  e  che
hanno  un   valore   dell'indicatore   della   situazione   economica
equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,  n.  159,  non
superiore a 40.000 euro annui. 
  7. Per gli atti di cui al comma 6,  relativi  a  cessioni  soggette
all'imposta sul valore aggiunto, e' attribuito  agli  acquirenti  che
non hanno ancora compiuto trentasei anni di  eta'  nell'anno  in  cui
l'atto  e'  stipulato  un  credito  d'imposta   di   ammontare   pari
all'imposta   sul   valore   aggiunto   corrisposta   in    relazione
all'acquisto.  Il  credito  d'  imposta  puo'   essere   portato   in
diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria,  catastale,  sulle
successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce  presentati
dopo  la  data  di  acquisizione  del  credito,  ovvero  puo'  essere
utilizzato in diminuzione delle imposte  sui  redditi  delle  persone
fisiche   dovute   in   base   alla   dichiarazione   da   presentare
successivamente  alla  data  dell'acquisto;  puo'   altresi'   essere
utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d'imposta in  ogni  caso  non  da'  luogo  a
rimborsi. 
  8. I finanziamenti erogati per  l'acquisto,  la  costruzione  e  la
ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i  quali  ricorrono
le condizioni e i requisiti  di  cui  al  comma  6  e  sempreche'  la
sussistenza  degli  stessi  risulti  da  dichiarazione  della   parte
mutuataria resa nell'atto di finanziamento  o  allegata  al  medesimo
sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte  di  registro,  di
bollo,  ipotecarie  e  catastali  e  delle  tasse  sulle  concessioni
governative, prevista in ragione dello 0,25 %  dall'articolo  18  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli  atti
stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in  vigore  del
presente decreto e il 30 giugno 2022. 
  10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei  requisiti  per
beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6,  7,  8  e  9  o  di
decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute
e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano
le relative disposizioni previste dalla nota II bis  all'articolo  1,
della  tariffa,  parte  prima,  allegata   al   testo   unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  aprile   1986,   n.   131   e
dall'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601. 
  11. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7, 8, 9  e  10,  valutati  in
347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48 milioni di  euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  12. In  considerazione  delle  conseguenze  causate  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le politiche  giovanili,  di
cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, e' incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2021 allo scopo
di  finanziare,  nel  limite  di  spesa  autorizzato,  politiche   di
prevenzione  e  contrasto  ai  fenomeni  di   disagio   giovanile   e
comportamenti  a  rischio,  compresi  quelli   dovuti   all'uso   non
consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attivita' di
assistenza  e  supporto  psicologico,   azioni   volte   a   favorire
l'inclusione e l'innovazione sociale nonche' lo sviluppo individuale,
la promozione di attivita' sportive per i giovani di  eta'  inferiore
ai 35 anni. 
  13. I criteri di riparto delle risorse del comma 12 e le  modalita'
di attuazione degli  interventi  realizzati  dalle  Regioni  e  dalle
Province autonome di Trento e Bolzano e dal sistema  delle  Autonomie
locali sono definiti  con  decreto  del  Ministro  per  le  politiche
giovanili, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a  35  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto e, quanto
a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo  77,  comma  7
del presente decreto. 
Titolo VII

CULTURA
                               Art. 65 
 
                    Misure urgenti per la cultura 
 
  1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero
della cultura, sono incrementati per l'anno 2021 di 47,85 milioni  di
euro per la  parte  corrente  e  di  120  milioni  di  euro  per  gli
interventi in conto capitale. Quota parte dell'incremento  del  fondo
di parte corrente e' destinata a riconoscere un  contributo  a  fondo
perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi  dell'infezione
da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo. 
  2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
della cultura, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «105 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «125 milioni di euro per l'anno 2021». 
  4. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «e  per  il  cinquanta  per  cento  ai
produttori di fonogrammi,  anche  tramite  le  loro  associazioni  di
categoria  maggiormente  rappresentative»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «e per il restante cinquanta per cento,  in  parti  uguali,
tra produttori di fonogrammi e gli artisti  interpreti  o  esecutori,
anche tramite le imprese che svolgono  attivita'  di  intermediazione
dei  diritti  connessi  al  diritto  d'autore,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35»; 
    b) il comma 2 e' abrogato; 
  b-bis) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «3-ter. Entro il 31 dicembre di ogni  anno,  la  Societa'  italiana
degli autori ed editori (SIAE) trasmette al Ministero  della  cultura
il rendiconto dettagliato delle spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute
per la gestione delle attivita' di  cui  ai  medesimi  commi  nonche'
l'elenco dei soggetti beneficiari del  riparto  dei  compensi  con  i
relativi importi. 
  3-quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti abilitati a
ripartire il compenso di cui all'articolo 71-septies  trasmettono  al
Ministero della cultura e alla  Societa'  italiana  degli  autori  ed
editori (SIAE) il rendiconto  dettagliato  della  destinazione  delle
somme e della relativa ripartizione in favore dei beneficiari nonche'
delle spese sostenute in quanto strettamente  connesse  all'attivita'
di ripartizione. Al fine di favorire  l'economicita',  l'efficacia  e
l'efficienza delle attivita'  di  ripartizione  di  cui  al  presente
articolo e di ridurne le spese  di  gestione,  la  Societa'  italiana
degli  autori  ed  editori  (SIAE)  definisce  modelli  e  procedure,
approvati dal Ministero della cultura,  relativi  alle  attivita'  di
ripartizione, che  consentono  altresi'  alla  medesima  Societa'  la
verifica della necessita' e della congruita' delle spese rendicontate
e delle eventuali somme accantonate o comunque  non  distribuite.  La
Societa' italiana degli autori ed editori  (SIAE)  puo'  procedere  a
verifiche amministrativo-contabili, anche a campione,  per  accertare
la regolarita' dei dati rendicontati e  puo'  disporre  il  reintegro
degli importi  detratti  a  copertura  di  spese  di  gestione  o  di
eventuali accantonamenti, al fine della successiva ripartizione tra i
beneficiari. Il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione di
cui  al  presente  comma  determina  per  i   soggetti   inadempienti
l'impossibilita' di partecipare alle successive ripartizioni  nonche'
l'obbligo di restituzione degli importi  complessivi  ricevuti  dalla
Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori  (SIAE).  La  Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE) riferisce al Ministero  della
cultura sugli esiti delle verifiche di cui al presente comma». 
  5. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  0a) all'articolo 7, comma 5, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica, sono altresi' stabiliti: 
  a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate  presso  la
Cineteca nazionale possono essere considerate  rispettivamente  opere
fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in  via
permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione; 
  b) i criteri per definire scambi delle opere di cui alla lettera a)
con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare  con  tali
cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della  cultura
cinematografica; 
  c) le modalita' con le quali la Cineteca nazionale, per i  fini  di
cui all'articolo 27, lettere da a) a e), puo' svolgere proiezioni  in
sala  delle  opere  depositate  o  iniziative  dirette  a  realizzare
raccolte di opere o  a  diffonderle  su  piattaforme  telematiche  di
apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni
all'accesso e senza  possibilita'  per  gli  utenti  di  scaricare  i
contenuti; 
  d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative  di  cui
al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e  di
digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute
dalla Cineteca nazionale, nonche' i casi in cui essa, in  riferimento
alle opere depositate presso  di  essa,  e'  esclusa  dagli  obblighi
inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis della  legge  22
aprile 1941, n. 633, in quanto  istituto  di  tutela  del  patrimonio
culturale»; 
    a) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Quota parte dei contributi automatici, ai sensi  e  per  le
finalita' di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione  III  della  legge  22
aprile 1941, n. 633, e' destinata  agli  autori  del  soggetto,  agli
autori della sceneggiatura, agli autori della musica  e  ai  registi,
secondo quanto previsto nel decreto di  cui  all'articolo  25,  comma
1.»; 
    b) all'articolo 25, comma 1, e' aggiunta, in  fine,  la  seguente
lettera: «d-bis)  i  requisiti  e  le  modalita'  di  erogazione  dei
contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo.». 
  6. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo  viaggiante  e
delle attivita' circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, i soggetti che esercitano le attivita' di cui  all'articolo
1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari  di  concessioni  o  di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto
conto di  quanto  stabilito  dall'articolo  4,  comma  3-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8,  sono  esonerati,
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone  di
cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160. 
  7. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal
comma 6, e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,95 milioni di euro per
l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati  si
provvede con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da  adottare
entro il 30 settembre 2021. Nel caso in  cui  ricorra  la  condizione
prevista dal comma 3  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato. 
  8. All'articolo  1,  comma  590,  terzo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le parole «e il finanziamento  attribuibile  a
ciascuna delle fondazioni non puo' essere superiore alla quota di  20
milioni di euro» sono soppresse. 
  9. All'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le  parole  «150  milioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «220
milioni». 
  10. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  290,8
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 286,5  milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 4,3 milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 
                             Art. 65 bis 
 
Fondo per il restauro  e  per  altri  interventi  conservativi  sugli
              immobili di interesse storico e artistico 
 
  1. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della  cultura  e'
istituito  il  Fondo  per  il  restauro  e   per   altri   interventi
conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti
alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  con  una
dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021  e  2022,
che costituisce limite massimo di spesa. 
  2. Il Fondo e' finalizzato alla tutela e  alla  valorizzazione  del
patrimonio  immobiliare  di  interesse  storico   e   artistico,   in
attuazione  dell'articolo  9  della   Costituzione   e   secondo   le
disposizioni del codice di cui  al  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, anche  in  ragione  della  crisi  economica  determinata
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  3. A valere sulle risorse  del  Fondo,  alle  persone  fisiche  che
detengono a qualsiasi titolo gli  immobili  di  cui  al  comma  1  e'
riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute  negli  anni
2021 e 2022 per la manutenzione, la  protezione  o  il  restauro  dei
predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti
a carico delle medesime persone fisiche, fino a  un  importo  massimo
complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito  d'imposta
spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato  nell'esercizio
di impresa. 
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 del presente articolo  e'
utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  a  decorrere  dal  riconoscimento
dello stesso e non e' cumulabile con  qualsiasi  altro  contributo  o
finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15,
comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917. 
  5. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al  comma  3
possono, in luogo dell'utilizzo  diretto,  optare  per  la  cessione,
anche parziale, dello stesso  credito  ad  altri  soggetti,  compresi
istituti di credito e altri intermediari finanziari. 
  6. Con decreto del Ministro  della  cultura,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di gestione  e  di  funzionamento  del  Fondo,  nonche'  le
procedure per l'accesso alle sue risorse,  in  conformita'  a  quanto
previsto dal presente articolo. 
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione  di
euro per ciascuno degli  anni  2021  e  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto. 
                               Art. 66 
 
             Disposizioni urgenti in tema di previdenza 
              e assistenza nel settore dello spettacolo 
 
  1.  I  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensione  lavoratori  dello
spettacolo hanno diritto all'indennita' di malattia per ciascuno  dei
giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180
giorni nell'anno solare, a condizione che possano far  valere  almeno
quaranta contributi  giornalieri  dal  1°  gennaio  dell'anno  solare
precedente l'insorgenza dell'evento morboso. 
  2. All'articolo 13, primo comma, del decreto legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,  n.  708,  le  parole  «cento
paghe» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta paghe». 
  3. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,  n.
48, le parole «lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro  a
tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti «lavoratori di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto  legislativo  30
aprile 1997, n. 182,» e le  parole  «lire  130.000»  sono  sostituite
dalle seguenti «euro 100». 
  4. L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e  le
malattie    professionali    presso    l'Istituto    nazionale    per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124, e' esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Con uno o piu' decreti
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
cultura, su proposta dell'INAIL, da  adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  sono  stabilite  le   modalita'   di   attuazione
dell'obbligo assicurativo di cui al primo periodo del presente  comma
e sono  individuati  i  soggetti  tenuti  al  versamento  del  premio
assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei  casi  in
cui non e' applicabile l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei  premi  e
per la liquidazione  delle  prestazioni  indennitarie.  L'obbligo  di
assicurazione per i lavoratori autonomi  di  cui  al  presente  comma
decorre dal 1° gennaio 2022. 
  5. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  il  personale  orchestrale  delle
fondazioni  lirico-sinfoniche  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge  11  novembre
2003, n. 310, e' assicurato contro gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
  5-bis. I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto restano salvi e conservano la loro efficacia. Per  i  periodi
antecedenti alla predetta data di entrata  in  vigore,  nel  caso  di
evento occorso che comporti un indennizzo da parte  dell'INAIL,  sono
comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso,  i  premi
relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di
sanzioni e interessi. 
  5-ter. I giudizi pendenti alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto  aventi  a  oggetto  le
questioni di cui al comma 5 sono  dichiarati  estinti  d'ufficio  con
compensazione delle spese tra le parti.  I  provvedimenti  giudiziari
non ancora passati in giudicato restano privi di effetto. 
  6. Al Capo X del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  dopo
l'articolo 59 e' inserito il seguente: 
  «59-bis (Lavoro nel settore dello spettacolo). - 1. Le  lavoratrici
e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
hanno  diritto  alle  tutele  previste  dal  presente   testo   unico
rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo. 
  2. Per le lavoratrici e i lavoratori di cui all'articolo  2,  comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.  182,
ai fini  del  calcolo  dell'indennita'  di  cui  all'articolo  23  la
retribuzione  media  globale  giornaliera   corrisponde   all'importo
ottenuto dividendo l'ammontare del  reddito  percepito  in  relazione
alle attivita' lavorative nel settore  dello  spettacolo  nei  dodici
mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di
giorni lavorati,  o  comunque  retribuiti,  risultanti  nel  medesimo
periodo.». 
  7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, e' riconosciuta una  indennita'
per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'articolo
2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile  1997,
n. 182, per la disoccupazione involontaria. L'indennita'  e'  erogata
dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS). 
  8. L'indennita' e' riconosciuta, previa domanda, ai  lavoratori  di
cui al comma 7 in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato; 
    b) non essere titolari di  trattamento  pensionistico  diretto  a
carico di gestioni previdenziali obbligatorie; 
    c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza  di  cui  al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
    d) aver maturato, nel periodo che va  dal  1°  gennaio  dell'anno
solare precedente  la  conclusione  dell'ultimo  rapporto  di  lavoro
autonomo alla data di  presentazione  della  domanda  di  indennita',
almeno quindici giornate di contribuzione versata  o  accreditata  al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; 
    e) avere un reddito  relativo  all'anno  solare  precedente  alla
presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro. 
  9.  La  domanda  e'  presentata  dal  lavoratore  all'INPS  in  via
telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni  dalla
cessazione del rapporto di lavoro autonomo. 
  10. I requisiti di cui al comma 8, lettere b) e c),  devono  essere
mantenuti anche durante il percepimento dell'indennita'. 
  11. L'indennita'  e'  rapportata  al  reddito  imponibile  ai  fini
previdenziali risultante dai versamenti  contributivi  effettuati  al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in  cui
si e' concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare
precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni
di essi. 
  12.  L'indennita',  rapportata  al  reddito  medio   mensile   come
determinato al comma 11, e' pari al 75 per cento dello stesso reddito
nel caso in cui il reddito mensile sia  pari  o  inferiore  nel  2021
all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno  precedente.  Nel
caso in cui il  reddito  medio  mensile  sia  superiore  al  predetto
importo l'indennita' e' pari al 75 per  cento  del  predetto  importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della  differenza  tra
il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennita' non puo'
in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro  nel
2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione  dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le  famiglie  degli  operai  e  degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. 
  13. L'indennita'  e'  corrisposta  mensilmente  per  un  numero  di
giornate pari alla meta' delle giornate di  contribuzione  versata  o
accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo
che va dal 1° gennaio  dell'anno  solare  precedente  la  conclusione
dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo. Ai  fini  della  durata  non
sono computati i periodi contributivi che hanno gia'  dato  luogo  ad
erogazione della prestazione. L'indennita'  non  puo'  in  ogni  caso
superare la durata massima di sei mesi. 
  14. Per i periodi di fruizione dell'indennita' e'  riconosciuta  la
contribuzione figurativa rapportata al  reddito  medio  mensile  come
determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione  pari  a  1,4
volte l'importo massimo mensile dell'indennita' per l'anno in  corso.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori di cui al comma  7,
e'  dovuta  un'aliquota  contributiva  pari  al  2  per  cento,   che
confluisce  presso  la  Gestione  prestazioni   temporanee   di   cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
  15. La prestazione e' incompatibile  con  le  altre  prestazioni  a
tutela della disoccupazione involontaria. 
  16. L'indennita' di cui ai commi  da  7  a  15  non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  17. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 15 le parole «60 contributi» ovunque ricorrano sono
sostituite  dalle  seguenti  «45  contributi»  e   le   parole   «120
contributi» sono sostituite dalle seguenti «90 contributi»; 
      2) dopo il comma 15-bis, sono inseriti i seguenti: 
  «15-ter  Ai  soli   fini   dell'acquisizione   del   diritto   alla
corresponsione  dei  trattamenti  pensionistici,  per  i   lavoratori
appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
che non raggiungano il  requisito  dell'annualita'  di  contribuzione
richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e  che  abbiano
dichiarato per il medesimo anno una  retribuzione  globale  derivante
dall'esercizio delle attivita' lavorative per le quali  e'  richiesta
l'iscrizione  obbligatoria  al  Fondo   pensione   lavoratori   dello
spettacolo superiore a quattro volte l'importo del trattamento minimo
annuale  in  vigore  nell'assicurazione  generale  obbligatoria,   e'
accreditato, d'ufficio, un numero di contributi giornalieri,  fino  a
concorrenza del requisito dell'annualita' di contribuzione  richiesto
dall'articolo 2, comma 2, lettera a). 
  15-quater. Ogni giornata contributiva  versata  al  Fondo  pensione
lavoratori dello spettacolo  per  attivita'  dei  lavoratori  di  cui
all'articolo 2, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  30
aprile 1997, n. 182, riferite alla categoria attori cinematografici e
audiovisivi determina l'accreditamento di un'ulteriore giornata, fino
a  concorrenza  del  requisito   dell'annualita'   di   contribuzione
richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a). 
  15-quinquies. Il datore di lavoro o il committente  sono  tenuti  a
rilasciare al lavoratore, al termine  della  prestazione  lavorativa,
una  certificazione   attestante   l'ammontare   della   retribuzione
giornaliera corrisposta e dei  contributi  versati,  con  particolare
riguardo a quanto disposto dai commi 8  e  12.  In  caso  di  mancato
rilascio o di attestazione non veritiera,  il  datore  di  lavoro  e'
punito con la sanzione amministrativa non superiore  a  10.000  euro,
salvo che il fatto costituisca reato, e non puo' accedere,  nell'anno
successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche
tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione  di  ogni
altra pertinente disposizione di legge.» 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 2, lettera a),  le  parole  «120  contributi»  sono
sostituite dalle seguenti: «90 contributi»; 
      2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale e' dovuta al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per  le  prestazioni
rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento a: 
    a) attivita' retribuite di insegnamento o di formazione svolte in
enti accreditati presso le  amministrazioni  pubbliche  o  da  queste
organizzate; 
    b) attivita' remunerate di carattere promozionale  di  spettacoli
dal vivo, cinematografici,  televisivi  o  del  settore  audiovisivo,
nonche' di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o
privati  che  non  hanno   come   scopo   istituzionale   o   sociale
l'organizzazione  e  la  diffusione  di  spettacoli  o  di  attivita'
educative collegate allo spettacolo. 
  2-ter. Per le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis
non sono richiesti gli adempimenti di cui all'articolo 6, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708; 
    c) all'articolo 4, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.  Ai
fini  dell'accesso  al  diritto   alle   prestazioni,   i   requisiti
contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9  del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre  1971,  n.  1420,  devono
riferirsi per almeno due terzi ad  effettive  prestazioni  lavorative
svolte nel settore dello spettacolo». 
  18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano a decorrere dal
1° luglio 2021. 
  19. All'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.  708,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole «di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze,» sono inserite le  seguenti:  «sentiti
rispettivamente il Ministro della cultura e il  Ministro  con  delega
per lo sport, nonche'»  e,  dopo  le  parole  «sono  adeguate»,  sono
inserite le seguenti: «, con frequenza almeno quinquennale,» 
    b) al secondo  periodo,  dopo  le  parole  «di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e
il Ministro della cultura». 
  20. In sede di prima applicazione dell'articolo 3,  secondo  comma,
primo periodo del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato 16 luglio 1947, n.  708,  come  modificato  dal  comma  19  del
presente articolo,  l'adeguamento  ivi  previsto  e'  disposto  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  21. All'onere derivante dal presente articolo,  ad  esclusione  dei
commi 3, 4 e 5, valutato in 14,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021,
53,7 milioni di euro per l'anno 2022, 58,6 milioni di euro per l'anno
2023, 58,2 milioni di euro per l'anno 2024, 59,7 milioni di euro  per
l'anno 2025, 61,6 milioni di euro per l'anno 2026,  63,2  milioni  di
euro per l'anno 2027, 65,7 milioni di  euro  per  l'anno  2028,  69,4
milioni di euro per l'anno 2029, 73,9 milioni di euro per l'anno 2030
e 74,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede,
per 10,9 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2022  e  2023,  11
milioni di euro per l'anno 2024, 11,2  milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 11,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,4 milioni di euro  per
l'anno 2027, 11,6 milioni di euro per l'anno 2028,  11,9  milioni  di
euro per l'anno 2029, 12,1 milioni di euro per  l'anno  2030  e  12,3
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2031,  mediante  le  maggiori
entrate derivanti dai commi da 7 a 16, e, per il restante importo, ai
sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 67 
 
        Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa 
                     e investimenti pubblicitari 
 
  1. A titolo  di  sostegno  economico  per  gli  oneri  straordinari
sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione  del
COVID-19,  alle  imprese  editrici  di  quotidiani  e  periodici  che
stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative,  accordi
di filiera orientati a garantire la sostenibilita' e la  capillarita'
della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei
comuni con un solo punto vendita  di  giornali,  e'  riconosciuto  un
credito  d'imposta  fino  al  30  per  cento  della  spesa  sostenuta
nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi  inclusa
la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti  vendita,  come
attestata ai sensi del comma 2.  Il  credito  d'imposta  e'  concesso
entro  il  limite  di  60  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  che
costituisce tetto di spesa, previa istanza  diretta  al  Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri.  Nel  caso  di  insufficienza  delle  risorse   disponibili
rispetto alle richieste ammesse, si procede alla  ripartizione  delle
stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta
astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma  3.  L'efficacia
della disposizione di cui al presente comma e' subordinata, ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 
  2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1  si  considerano
ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto
della percentuale di sconto per la rete  di  vendita  del  prezzo  di
copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  recante  il
testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali  spese
deve risultare da apposita attestazione rilasciata  dai  soggetti  di
cui  all'articolo  35,  commi  1,  lettera  a),  e  3,  del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il  visto
di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni  fiscali,  ovvero
dai soggetti che esercitano la revisione legale dei  conti  ai  sensi
dell'articolo 2409-bis del codice civile. 
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non e' cumulabile con  il
contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani  e  periodici,
di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre  2016,  n.
198, e al  decreto  legislativo  15  maggio  2017,  n.  70.  Esso  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo
17  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.   Ai   fini
dell'utilizzo del credito di imposta,  il  modello  F24  deve  essere
presentato  a  pena  di  scarto  esclusivamente  tramite  i   servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate. Il  medesimo  modello  F24  e'
altresi'  scartato  qualora   l'ammontare   del   credito   d'imposta
utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante. 
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' revocato nel  caso  in
cui la documentazione presentata contenga elementi  non  veritieri  o
risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito
d'imposta e'  disposta  solo  nel  caso  in  cui  dagli  accertamenti
effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la
misura del  beneficio  concesso.  Ai  fini  del  recupero  di  quanto
indebitamente  fruito,  si  applica  l'articolo  1,  comma   6,   del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   le
modalita', i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini  per
la presentazione dell'istanza di cui al comma 1. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a  60  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
delle  risorse  del  Fondo  per   il   pluralismo   e   l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n.  198,  nell'ambito  della  quota  spettante  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, che e' corrispondentemente incrementato di 60
milioni  di  euro  per  l'anno  2021.   Le   risorse   destinate   al
riconoscimento del credito d'imposta di cui ai  medesimi  commi  sono
iscritte nel  pertinente  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  sono  trasferite  nella
contabilita' speciale n. 1778  «Agenzia  delle  entrate  -  fondi  di
bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. 
  7. Per l'anno 2021, per il commercio di giornali  quotidiani  e  di
periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta  sul  valore
aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo' applicarsi,
in deroga alla suddetta disposizione, in relazione  al  numero  delle
copie consegnate o spedite, diminuito  a  titolo  di  forfetizzazione
della resa del 95 per cento per i giornali  quotidiani  e  periodici,
esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi
dai supporti integrativi. 
  8. All'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
al primo periodo, dopo le parole: «alle condizioni e con le modalita'
ivi previste» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020», e dopo il
primo periodo, e' inserito il seguente: «Fermo restando  il  suddetto
limite di spesa, per gli anni 2021 e 2022 il credito  d'imposta  puo'
essere altresi' parametrato agli importi spesi per  l'acquisto  o  il
noleggio di registratori di cassa  o  registratori  telematici  e  di
dispositivi POS.». 
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 80,66 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  9-bis. Il credito d'imposta in favore  delle  imprese  editrici  di
quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e'  riconosciuto  anche  per  l'anno  2021  nella
misura del 10 per cento delle  spese  sostenute  nell'anno  2020  per
l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate  edite,
entro  il  limite  di  30  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  che
costituisce  limite  massimo  di  spesa.  Si  applicano,  in   quanto
compatibili,  le   disposizioni   del   citato   articolo   188   del
decreto-legge n. 34 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 77 del 2020. 
  9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis del presente articolo, pari
a  30  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo  e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre  2016,  n.  198,  nell'ambito  della  quota  spettante   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette  finalita'  il
suddetto Fondo e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta  di  cui
al citato comma 9-bis sono iscritte  nel  pertinente  capitolo  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e
sono trasferite nella contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  delle
entrate-Fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. 
  9-quater.  Agli  oneri  derivanti  dai   commi   9-bis   e   9-ter,
quantificati in 30 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 
  9-quinquies. Al comma 31 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, le parole: «30 giugno 2021. Fino alla stessa data» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021. Al fine di consentire i
necessari approfondimenti sulle misure di riforma  di  cui  al  primo
periodo,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  e'  istituita   una
commissione  tecnica  composta   da   rappresentanti   del   medesimo
Dipartimento, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e  dell'INPGI.  La
commissione conclude i propri lavori entro il  20  ottobre  2021.  Ai
componenti  della  commissione  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque  denominati.
Le attivita' della commissione sono svolte  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Fino  alla  data  indicata  al
primo periodo». 
  10. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n.  96,  il
comma 1-quater e' sostituito dal seguente:  «1-quater.  Limitatamente
agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di  cui  al  comma  1  e'
concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati,  nella  misura  unica
del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in  ogni
caso nei limiti dei regolamenti  dell'Unione  europea  richiamati  al
comma  1,  entro  il  limite  massimo  di  90  milioni  di  euro  che
costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021  e  2022.  Il
beneficio e' concesso nel limite  di  65  milioni  di  euro  per  gli
investimenti  pubblicitari  effettuati  sui  giornali  quotidiani   e
periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro  per  gli
investimenti pubblicitari effettuati  sulle  emittenti  televisive  e
radiofoniche  locali  e  nazionali,  analogiche   o   digitali,   non
partecipate  dallo  Stato.  Alla   copertura   del   relativo   onere
finanziario  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse   del   Fondo   per    il    pluralismo    e    l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 65 milioni
di euro alla  quota  spettante  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante  al  Ministero
dello sviluppo economico.  Ai  fini  della  concessione  del  credito
d'imposta si applicano, per i profili  non  derogati  dalla  presente
disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 16  maggio  2018,  n.  90.  Per
l'anno 2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma
1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il  1°
ed il 30 settembre del medesimo  anno,  con  le  modalita'  stabilite
nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche  trasmesse  nel
periodo compreso tra il 1° ed  il  31  marzo  2021  restano  comunque
valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il  Fondo  per  il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo  1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 90 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.» 
  11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, i commi 612
e 613 sono abrogati. 
  11-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le parole: «quarantotto mesi» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sessanta mesi». 
  12. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 40  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede quanto a 15  milioni
di euro ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 25 milioni di  euro  con
le risorse rivenienti dal comma 11. A tal  fine,  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  provvede  al  versamento  all'entrata   del
bilancio  dello  Stato  dell'importo,  gia'  trasferito  al   proprio
bilancio, pari a 12,5 milioni di  euro  per  l'anno  2021  che  resta
acquisito all'entrata del bilancio dello Stato. 
  13. A decorrere dall'anno 2023,  per  la  concessione  del  credito
d'imposta di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017 n. 96, e' autorizzata la spesa di 45 milioni di  euro  in
ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri  derivanti
dal periodo precedente, pari a 45 milioni di euro in ragione  d'anno,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo  1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del  Fondo
e' da imputare per 30 milioni  di  euro  alla  quota  spettante  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 15 milioni di  euro  alla
quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. 
  13-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del  decreto-legge  7  ottobre
2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  novembre
2020, n. 159, le parole: «per i successivi sei mesi» sono  sostituite
dalle seguenti: «fino all'entrata in vigore del  decreto  legislativo
di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 14 novembre 2018, previsto dall'articolo 3 della
legge 22 aprile 2021, n. 53, e  comunque  non  oltre  il  30  ottobre
2021». 
                             Art. 67 bis 
 
Credito d'imposta per il pagamento del  canone  patrimoniale  di  cui
  all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019,
  n. 160 
  1. Per  l'anno  2021,  in  considerazione  degli  effetti  connessi
all'emergenza sanitaria da  COVID-19  e  al  fine  di  assicurare  la
ripresa del mercato della pubblicita' effettuata sulle aree pubbliche
o aperte al pubblico  o  comunque  da  tali  luoghi  percepibile,  e'
concesso un credito d'imposta, nel limite di spesa di 20  milioni  di
euro, in favore dei  titolari  di  impianti  pubblicitari  privati  o
concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti  e
ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale,  anche
attraverso pannelli  luminosi  o  proiezioni  di  immagini,  comunque
diverse dalle insegne di esercizio, come definite  dall'articolo  47,
comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il credito d'imposta di  cui  al
primo periodo  e'  attribuito  in  misura  proporzionale  all'importo
dovuto dai soggetti ivi indicati, nell'anno 2021, a titolo di  canone
patrimoniale   di   concessione,   autorizzazione    o    esposizione
pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi  816  e  seguenti,  della
legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  per  la  diffusione  di  messaggi
pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi. 
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita' attuative delle disposizioni del comma 1 per  la  fruizione
del credito d'imposta e per assicurare  il  rispetto  del  limite  di
spesa previsto. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto. 
  4. Il presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni  e
dei  limiti  previsti  dal  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis». 
Titolo VIII

AGRICOLTURA E TRASPORTI
                               Art. 68 
 
Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura  e  il
                        settore agrituristico 
 
  1. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «, 2020 e 2021», ovunque ricorrono,  sono  sostituite
dalle seguenti: «e 2020»; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno  2021  le
percentuali di compensazione di cui all'articolo  34,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina
sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27,5 milioni  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  2-bis. In considerazione del  rilevante  incremento  dei  costi  di
produzione per il settore zootecnico, derivante  dalle  tensioni  sui
mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti  per  il
bestiame, il Fondo per  lo  sviluppo  e  il  sostegno  delle  filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura,  di  cui  all'articolo  1,
comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 5
milioni di euro per l'anno 2021 al fine di  erogare  contributi  agli
allevatori bovini. 
  2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si  applicano  nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID 19», e successive modificazioni. 
  2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto. 
  3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo   13,   comma   1,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 5 giugno 2020,  n.  40,  le  disposizioni  relative  alle
operazioni di cui alla lettera i') del medesimo comma,  si  applicano
nei settori dell'agricoltura, della pesca e della  silvicoltura,  con
durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 100.000,00.  I
benefici accordati ai sensi del  paragrafo  3.1  della  Comunicazione
della Commissione europea  del  19  marzo  2020  recante  un  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del  COVID-19»  non  superano  le  soglie  ivi
previste, tenuto  conto  di  eventuali  altre  misure  di  aiuto,  da
qualunque soggetto erogate, concesse al  beneficiario  ai  sensi  del
medesimo paragrafo 3.1.». 
  4. Al fine  di  favorire  la  continuita'  produttiva  nel  settore
bieticolo saccarifero, anche per  fare  fronte  alle  emergenze  o  a
situazioni di crisi di mercato impreviste  determinate  dalle  misure
restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19
e stimolare la ripresa e il rilancio del  comparto,  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e' istituito un fondo, denominato «Fondo  per  il  sostegno
del settore bieticolo saccarifero», con una dotazione di  25  milioni
di euro per l'anno 2021, per sostenere interventi di aiuto per ettaro
coltivato a barbabietola da zucchero. 
  5. L'aiuto e' determinato, nei limiti della  dotazione  finanziaria
di  cui  al  comma  4,  sulla  base  delle  superfici   coltivate   a
barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del  regime
di aiuto di base di cui  al  regolamento  (UE)  n.  1307/2013  ed  in
relazione alle quali siano state presentate domande  di  aiuto  dallo
stesso produttore nell'anno 2021. 
  6. L'aiuto e' erogato a favore dei produttori  di  barbabietola  da
zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all'80 per  cento
dell'importo richiesto e del saldo  al  termine  delle  verifiche  di
ammissibilita'. All'erogazione dell'acconto si applica l'articolo 78,
comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, entro venti giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto-legge,   previa   comunicazione   alla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione del Fondo.  Gli  aiuti  di  cui  al  presente
articolo  devono  essere  stabiliti  anche  nel  rispetto  di  quanto
previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del  19  marzo
2020, C (2020) 91 I/01, recante «Quadro temporaneo per le  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID- 19» e successive modifiche  ed  integrazioni,  da  ultimo  con
comunicazione della Commissione 2021/C 34/06. 
  8. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4, pari a 25  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  58  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. 
  9. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, al
comma 2, lettera c), dell'articolo 10-bis del decreto legislativo  21
aprile 2000, n. 185, dopo le parole: «e condotte»  sono  inserite  le
seguenti:  «da  una  donna  oppure»  e  dopo  le  parole:  «quote  di
partecipazione,» sono inserite le seguenti: «da donne e». 
  10. Al fine di sostenere  l'incremento  occupazionale  nel  settore
agricolo  e  ridurre  gli  effetti  negativi  causati  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo
2135  del  codice   civile   per   il   rispetto   della   prevalenza
dell'attivita' agricola principale, gli addetti di  cui  all'articolo
2, comma 2 della legge 20 febbraio  2006,  n.  96,  sono  considerati
lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del  rapporto  di
connessione tra attivita' agricola ed attivita' agrituristica. 
  11. All'articolo 4, comma 2 della legge 20 febbraio  2006,  n.  96,
sono soppresse le seguenti parole: «, con particolare riferimento  al
tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attivita'». 
  12. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  10  e  11,
valutati in 1,57 milioni di euro per l'anno  2021,  4,56  milioni  di
euro per l'anno 2022, 3,63 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  3,65
milioni di euro per l'anno 2024, 3,67  milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 3,70 milioni di euro per l'anno 2026, 3,72 milioni di euro  per
l'anno 2027, 3,74 milioni di euro per l'anno 2028,  3,76  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede,  per  1,57  milioni  di
euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per  l'anno  2022  e  3,76
milioni di euro a decorrere dall'anno 2023,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo  al  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali. 
  13. Il comma 1 dell'articolo  10-ter  del  decreto-legge  29  marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44, e' sostituito dal seguente: «1. Allo scopo di  alleviare
le gravi difficolta' finanziarie degli agricoltori determinate  dalle
avverse condizioni meteorologiche, da  gravi  emergenze  sanitarie  e
fitosanitarie  ovvero  da  gravi   perturbazioni   di   mercato,   e'
autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio  di  ciascun  anno,
fino al  persistere  della  situazione  di  crisi  determinatasi,  di
un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle
somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune (PAC)». 
  14. Dopo il comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44, sono aggiunti seguenti commi: 
  «2-bis. In alternativa al comma  2,  nel  periodo  di  vigenza  del
"Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19"  di  cui  alla
Comunicazione della Commissione del  19  marzo  2020,  C(2020)1863  e
successive modifiche, l'anticipazione e'  concessa  agli  agricoltori
applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai  tassi
di  riferimento  stabiliti  ai  sensi   della   comunicazione   della
Commissione europea 2008/C14/02 e pertanto non comporta  elementi  di
aiuto di Stato.»; 
  «2-ter. Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione di cui al
comma 2-bis sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione
diretta  che  costituisce  aiuto  di  Stato   notificato   ai   sensi
dell'articolo  107,  paragrafo  3,  lettera  b),  del  Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della
comunicazione della Commissione europea  "Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza  del  COVID-19"  nei  limiti  del  massimale  previsto  per
ciascuna impresa operante nel settore della  produzione  primaria  di
prodotti agricoli di cui al punto 23 del medesimo "Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19"». 
  15. All'articolo 1 comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Le  risorse  del  fondo
possono altresi'  essere  erogate  a  condizioni  diverse  da  quelle
previste dal regolamento (UE)  n.  1408/2013,  qualora  destinate  ad
interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale  produttivo
compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto  della
disciplina  dell'Unione  europea  in  materia  di  aiuti   di   Stato
riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali  alle
aziende agricole il cui potenziale produttivo e' stato danneggiato da
calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a  calamita'
naturali,  epizoozie  e  organismi  nocivi   ai   vegetali,   nonche'
prevenzione dei danni da essi arrecati.». 
  15-bis. Al fine di potenziare gli interventi in favore delle  forme
di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e  di  promuovere
le filiere e i distretti di agricoltura biologica di cui all'articolo
1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'  disposto  per
l'anno 2021 lo stanziamento di 15 milioni di euro. 
  15-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 15-bis,  pari  a
15  milioni  di  euro  per  l'anno   2021,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  15-quater. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, dopo le parole: «e 2020» sono inserite le seguenti:  «nonche'
di 5 milioni di euro per l'anno 2021». 
  15-quinquies. Lo stanziamento di cui al comma 15-quater costituisce
limite di spesa. 
  15-sexies. All'onere  derivante  dal  comma  15-quater,  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi  dell'articolo  77,
comma 7, del presente decreto. 
  15-septies.  Le   disposizioni   di   cui   all'articolo   94   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al  31  dicembre
2021 e, ove successivo, fino al  termine  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19. 
  15-octies. Agli oneri derivanti dal comma 15-septies, pari  a  58,9
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
                             Art. 68 bis 
 
                Misure per lo sviluppo e il sostegno 
                  delle innovazioni in agricoltura 
 
  1. Al fine di sostenere, nel limite di spesa  di  cui  al  presente
comma, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle  filiere  agricole
tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego  di  soluzioni
tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i
costi e le spese sostenute dai  produttori  agricoli,  aumentarne  la
resilienza  di  fronte  alle  costrizioni  dell'emergenza  pandemica,
contenere l'impatto ambientale e mitigare  i  cambiamenti  climatici,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  521,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata  di  0,5  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto. 
                             Art. 68 ter 
 
            Risorse per il riequilibrio degli interventi 
          del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
 
  1. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni
a seguito  del  riparto  delle  risorse  relative  al  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonche' al fine di sostenere
i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per  il
periodo  transitorio  2021-2022  e'  destinato  l'importo   di   euro
92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle
risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183. 
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  -
Dipartimento  delle  politiche  europee  e  internazionali  e   dello
sviluppo rurale fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale  per  i  rapporti  finanziari  con   l'Unione   europea   la
suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i programmi regionali
di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le  regioni  beneficiarie
inseriscono le risorse di cui al comma 1  nei  piani  finanziari  dei
rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi. 
                           Art. 68 quater 
 
        Misure a sostegno del settore della birra artigianale 
 
  1. Per l'anno 2021 e' riconosciuto un contributo a fondo perduto ai
birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge  16  agosto
1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di  birra
del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel
registro della birra condizionata  ovvero  nel  registro  annuale  di
magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
138 del 14 giugno  2019.  All'onere  derivante  dal  presente  comma,
valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per  lo  sviluppo  e  il  sostegno
delle filiere agricole, della pesca  e  dell'acquacoltura,  istituito
dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
                               Art. 69 
 
                     Indennita' per i lavoratori 
                 del settore agricolo e della pesca 
 
  1. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020,  abbiano
effettuato almeno  50  giornate  effettive  di  attivita'  di  lavoro
agricolo, e' riconosciuta un'indennita' una tantum pari a 800 euro. 
  2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a)  titolari  di  contratto  di  lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato, con esclusione del contratto di  lavoro  intermittente
senza diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi dell'articolo
13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    b) titolari di pensione. 
  3. L'indennita' di cui al comma 1: 
    a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    b) e' incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione:  del  reddito  di
cittadinanza  di  cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.   4,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.  26;  del
reddito di emergenza di cui  all'articolo  82  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77; del reddito di emergenza di cui  all'articolo  12
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e di cui al presente decreto; 
    c) non e' cumulabile con le altre misure  previste  dall'articolo
10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e le relative  proroghe  di
cui al presente decreto; 
    d) e' cumulabile con l'assegno ordinario di  invalidita'  di  cui
alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  4. L'indennita' di cui al comma 1 e' erogata dall'INPS  nel  limite
di spesa complessivo di 448 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  La
domanda per l'indennita' e' presentata all'INPS entro  il  30  giugno
2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo  Istituto  e
presentato  secondo  le  modalita'  stabilite  dallo  stesso.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e  comunica
i risultati di  tale  attivita'  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,  anche
in via prospettica, rispetto al predetto limite di  spesa,  non  sono
adottati altri provvedimenti concessori. 
  5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 e pari a 448 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  6. I pescatori  autonomi,  compresi  i  soci  di  cooperative,  che
esercitano professionalmente la pesca in acque marittime,  interne  e
lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,  non  titolari  di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad
esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita'  una
tantum di 950 euro. L'indennita' non  concorre  alla  formazione  del
reddito ai sensi del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  L'indennita'  di  cui  al
presente comma e' erogata dall'INPS, previa domanda,  nel  limite  di
spesa complessivo di 3,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e  comunica
i risultati di  tale  attivita'  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
Qualora  dal  predetto  monitoraggio   emerga   il   verificarsi   di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
  7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,8  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 70 
 
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti  ai
                settori agrituristico e vitivinicolo 
 
  1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle
filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo
e contenere gli  effetti  negativi  del  perdurare  dell'epidemia  di
COVID-19,  alle  aziende  appartenenti  alle  predette  filiere,  ivi
incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate  dai
codici  ATECO  di  cui  alla   tabella   E   allegata   al   presente
decreto-legge,  e'  riconosciuto   l'esonero   dal   versamento   dei
contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi  e
contributi dovuti all'INAIL, per la quota  a  carico  dei  datori  di
lavoro per la mensilita'  relativa  a  febbraio  2021.  L'esonero  e'
riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di  altre
agevolazioni  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento  della
previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti
nel periodo di riferimento dell'esonero. 
  2. Il medesimo esonero e' riconosciuto agli  imprenditori  agricoli
professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai  coloni,  con
riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021. 
  3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma  l'aliquota  di
computo delle prestazioni pensionistiche. 
  4.  L'esonero  e'  riconosciuto  nel  rispetto   della   disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in  particolare  ai
sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della  Commissione
europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»  e  nei
limiti ed alle condizioni di  cui  alla  medesima  Comunicazione.  Il
beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 e'  riconosciuto,  fermo
restando quanto previsto dal primo periodo del  presente  comma,  nel
limite di minori entrate contributive pari a 72,5 milioni di euro per
l'anno  2021.  L'ente  previdenziale  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo  del  presente
comma e comunica i risultati  di  tale  attivita'  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
  5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4,  pari  a  72,5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77. 
                               Art. 71 
 
Interventi per  la  ripresa  economica  e  produttiva  delle  imprese
  agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche 
  1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate
e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di  aprile,  maggio  e
giugno 2021 e che,  al  verificarsi  dell'evento,  non  beneficiavano
della copertura recata da polizze assicurative a fronte  del  rischio
gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per
favorire la ripresa dell'attivita'  economica  e  produttiva  di  cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
  1-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni a  seguito  degli
eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che  hanno
colpito il territorio della regione Calabria e che, al verificarsi di
tali eventi, non beneficiavano della copertura  disposta  da  polizze
assicurative, possono accedere agli interventi previsti per  favorire
la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui  all'articolo
5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102,  nei  limiti  delle
risorse di cui al comma 3-bis del presente articolo, che  costituisce
limite massimo di spesa. 
  2. Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6,
comma 1 del decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  possono
deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi
di cui al comma 1 entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Per gli interventi di cui al comma 1, la  dotazione  finanziaria
del «Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori»  di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e'
incrementata di 160 milioni  di  euro,  di  cui  5  milioni  di  euro
riservati in favore degli imprenditori apistici per l'anno 2021. 
  3-bis. Per gli interventi di  cui  al  comma  1-bis,  la  dotazione
finanziaria  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale   -   interventi
indennizzatori, di cui all'articolo 15  del  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 1 milione di euro  per  l'anno
2021. 
  3-ter. All'articolo 7, comma  2-bis,  del  decreto-legge  29  marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «La  regione
Toscana puo' destinare eventuali economie di spesa agli interventi di
cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102». 
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 161 milioni di euro per l'anno 2021,  si  provvede,  quanto  a  105
milioni    di     euro,     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e,  quanto  a  56  milioni  di  euro,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto. 
                               Art. 72 
 
      Disposizioni urgenti per la funzionalita' di ANAS s.p.a. 
 
  1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale  e
la copertura degli oneri connessi  alle  attivita'  di  monitoraggio,
sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilita' e manutenzione delle
strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui  al  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21   novembre   2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio  2020,  n.  22,  e
trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia  Romagna
e Toscana ad ANAS S.p.A., e' autorizzata, in favore di  ANAS  S.p.A.,
la spesa di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  nonche'  per  assicurare
l'attivita' di manutenzione ed ispezione della intera rete  stradale,
Anas S.p.A. e' autorizzata ad assumere, negli anni 2021 e  2022,  con
contratti di lavoro a tempo determinato 370 unita'  di  personale  in
possesso  di  alta  specializzazione  nei  settori   dell'ingegneria,
dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e  della  manutenzione  delle
infrastrutture stradali, da inquadrare in base al  vigente  Contratto
collettivo nazionale di lavoro. A tal fine e' autorizzata la spesa di
12,63 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni  di  euro  per
l'anno 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,13 milioni
di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022,  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                               Art. 73 
 
            Disposizioni urgenti in materia di trasporto 
 
  1.  In  considerazione  dei  danni   subiti   dall'intero   settore
dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19,  la
dotazione del fondo di cui  all'articolo  198  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno
2021. 
  2. Al fine di mitigare gli effetti  economici  sull'intero  settore
aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,  il
fondo di cui all'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 e' incrementato di ulteriori 300 milioni di  euro  per  l'anno
2021. 
  3. L'incremento di cui al comma 2 e' destinato alla compensazione: 
    a) nel limite di 285  milioni  di  euro,  dei  danni  subiti  dai
gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in  corso
di validita' rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile; 
    b) nel limite di  15  milioni  di  euro,  dei  danni  subiti  dai
prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in  possesso
del prescritto certificato in corso di validita' rilasciato dall'Ente
nazionale dell'aviazione civile. 
  4. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario e in
considerazione  del  perdurare   dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro  per
l'anno  2021  a  favore  di  Rete  ferroviaria   italiana   Spa.   Lo
stanziamento di cui al primo periodo del presente comma e' dedotto da
Rete ferroviaria italiana Spa dai costi  netti  totali  afferenti  ai
servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre,  dal  1°
maggio 2021 al 30 settembre  2021,  entro  il  limite  massimo  dello
stanziamento di cui al medesimo  primo  periodo,  una  riduzione  del
canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per
cento della quota  eccedente  la  copertura  del  costo  direttamente
legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui  all'articolo
17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.  112,  per  i
servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a  obbligo  di  servizio
pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone  per  l'utilizzo
dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui  al  secondo
periodo del presente comma e' determinato sulla  base  delle  vigenti
misure di regolazione  definite  dall'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. 
  5. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma
4, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di  traffico  rispetto  a
quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo
compreso tra il 1° maggio 2021 e il 30 settembre 2021, sono destinate
a compensare il  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale
delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per  l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo  periodo.  Entro  il  15
novembre 2021, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette  al  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e all'Autorita' di
regolazione dei trasporti  una  rendicontazione  sull'attuazione  del
comma 4 e del presente comma. 
  6. All'articolo 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' aggiunto in  fine
il seguente periodo:  «Le  eventuali  risorse  residue  di  cui  alla
lettera b) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al  primo
periodo, sono destinate alle societa' di cui all'articolo  14,  comma
1-quinquies, della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  a  titolo  di
indennizzo per le ridotte  prestazioni  di  ormeggio  rese  da  dette
societa'  dal  1°  gennaio  2021  al  31  luglio  2021  rispetto   ai
corrispondenti mesi dell'anno 2019.» 
  6-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b),  primo  periodo,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro portuale,  la
locuzione: «per ogni lavoratore» si interpreta nel senso che, ai fini
della determinazione del contributo ivi previsto, si tiene  conto  di
tutti  i  lavoratori  impiegati  in  forza  di  contratti  di  lavoro
subordinato, compresi quelli a tempo determinato, a tempo parziale  o
stagionale, nonche' di contratti di somministrazione di lavoro di cui
al capo IV del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
  6-ter. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, le parole: «e di 2 milioni  di  euro  per  l'anno
2021» sono sostituite dalle seguenti: «e di 4  milioni  di  euro  per
l'anno 2021». 
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto. 
  7. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, le parole «e fino al  30  aprile  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e  fino  al  31  dicembre  2021».  Il  relativo  onere  e'
determinato in 49 milioni di euro per l'anno 2021 e in 7  milioni  di
euro per l'anno 2022. 
  8. Agli oneri di cui ai commi 1, 2, 4 e  7  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
                             Art. 73 bis 
 
Contributo  per  i  destinatari  dei  ristori  delle  maggiori  spese
                 affrontate dagli autotrasportatori 
 
  1. I destinatari dei ristori  erogati  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, hanno diritto  a
un contributo,  pari  a  6  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  che
costituiscono limite massimo di spesa, che, in ogni  caso,  non  puo'
superare l'importo  corrisposto  a  titolo  di  imposte  sui  redditi
relativi ai ristori percepiti per le maggiori spese affrontate  dagli
autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto
Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come «ponte
Morandi», avvenuto il  14  agosto  2018,  consistenti  nella  forzata
percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto  ai
normali  percorsi   e   nelle   difficolta'   logistiche   dipendenti
dall'ingresso e dall'uscita dalle aree urbane e portuali. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione del presente  articolo,  anche  ai  fini  del
rispetto  del  limite  di  spesa  indicato   al   comma   1   nonche'
dell'acquisizione, da parte dei soggetti destinatari  dei  contributi
di cui al medesimo comma 1,  dell'idonea  documentazione  comprovante
l'importo corrisposto a titolo di imposte. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  6  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato  ai  sensi
dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 
  4.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
                             Art. 73 ter 
 
           Disposizioni urgenti per il settore ferroviario 
 
  1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli  interventi  sulla
rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento,  per  gli  anni  2020  e
2021, del contratto di programma 2017-2021 - parte  investimenti  tra
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e  la
societa' Rete ferroviaria italiana  si  considera  approvato  con  il
parere favorevole espresso  dal  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti
ivi  previsti  si  considerano  immediatamente  disponibili  per   la
societa' Rete ferroviaria italiana ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti. 
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1,  relativamente
agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste  per
l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza,  resta  subordinata  alla  definitiva  approvazione   del
medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea. 
  3. Al fine di favorire lo sviluppo  delle  aree  interessate  dagli
eventi sismici verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto  2016,  e'
assegnato alla societa' Rete ferroviaria italiana un contributo di 40
milioni di euro per l'anno 2021 da destinare: 
  a) alla progettazione, anche  esecutiva,  di  un  primo  tratto  di
ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra Roma e  le
aree appenniniche, anche attraverso la  revisione  e  l'aggiornamento
dei progetti esistenti gia' esaminati dal Comitato  interministeriale
per la programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  ovvero
previsti dal vigente contratto di programma tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e  la  societa'  Rete
ferroviaria italiana; 
  b)  alla  redazione  di  studi  di  fattibilita'   finalizzati   al
miglioramento  dei  collegamenti  tra  i  capoluoghi  delle  province
dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico e Roma. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro  per
l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 4
milioni di euro per l'anno 2021 e a 36 milioni  di  euro  per  l'anno
2022, si provvede mediante il ricorso  all'indebitamento  autorizzato
dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22  aprile
2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al
Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012,  n.
243.  Le  risorse  di   cui   al   presente   comma   sono   recepite
nell'aggiornamento del contratto di programma  di  cui  al  comma  1,
nell'ambito del quale sono individuati gli  specifici  interventi  di
cui alle lettere a) e b) del comma 3. 
                           Art. 73 quater 
 
                Sospensione del pagamento della tassa 
                di ancoraggio per le navi da crociera 
 
  1. Al fine di fronteggiare la riduzione del traffico  crocieristico
nei porti  italiani  e  di  promuovere  la  ripresa  delle  attivita'
turistiche ad esso connesse, dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto fino al  31  dicembre  2021
non  si  applica  alle  navi  da  crociera  la  tassa  di  ancoraggio
disciplinata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82,  e  dall'articolo  1
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
maggio 2009, n. 107. 
  2. Nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili e' istituito un fondo con  una  dotazione
di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021. La disponibilita'  del  fondo
e' destinata a compensare, nel limite di  2,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, le Autorita' di sistema portuale  dei  mancati  introiti
conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma  1  nonche'
dei  rimborsi  da  esse  effettuati  nei  confronti  degli  operatori
economici  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, abbiano gia' provveduto al versamento  della  tassa  di
ancoraggio relativa al periodo di cui al comma 1. 
  3.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione  europea,  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  4. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di  cui  al
comma 3, con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'   sostenibili,   sentita   la   Conferenza   nazionale   di
coordinamento delle Autorita' di sistema portuale, sono stabilite  le
modalita' di assegnazione delle  risorse  di  cui  al  comma  2  alle
Autorita' di sistema portuale. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  2,2  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto. 
                          Art. 73 quinquies 
 
                Disposizioni in materia di incentivi 
              per l'acquisto di veicoli meno inquinanti 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 654, le parole: «al 30  giugno  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»; 
  b) al comma 657, le parole: «al 30  giugno  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021». 
  2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata  di  350  milioni  di
euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente  ripartizione,
che costituisce limite massimo di spesa: 
  a) euro 60 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione
finanziaria, di autoveicoli le  cui  emissioni  sono  comprese  nella
fascia 0-60 grammi (g) di anidride  carbonica  (CO2)  per  chilometro
(km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178; 
  b)  euro  200  milioni  ai  contributi  per  l'acquisto,  anche  in
locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono  comprese
nella fascia 61-135 g di CO2 per km, di  cui  all'articolo  1,  comma
654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  c) euro 50 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione
finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica
o autoveicoli speciali di categoria M1  nuovi  di  fabbrica,  di  cui
all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  di
cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici; 
  d) euro 40 milioni ai contributi destinati alle persone fisiche che
acquistano in Italia, entro  il  31  dicembre  2021,  un  veicolo  di
categoria M1 usato e di prima  immatricolazione  in  Italia,  per  il
quale  non  siano  gia'  stati  riconosciuti  gli  incentivi  di  cui
all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  e
di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di  mercato  e  non
superiore a 25.000 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro
6, e  che,  contestualmente,  rottamano  un  veicolo  della  medesima
categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011  ovvero
che nel periodo di vigenza  dell'agevolazione  superi  i  dieci  anni
dalla data di  immatricolazione  e  di  cui  l'acquirente  o  un  suo
familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici
mesi; il contributo riconosciuto ai sensi della presente  lettera  e'
parametrato al numero di g di CO2 emessi per km, secondo gli  importi
di cui alla seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  3. Il contributo previsto dal comma 2, lettera d), e'  riconosciuto
solo in caso di adesione del  cedente  e  fino  a  esaurimento  delle
relative risorse, che  costituiscono  limite  massimo  di  spesa.  Il
cedente riconosce al cessionario del veicolo l'importo del contributo
e  recupera  tale  importo  quale  credito  d'imposta,   utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei  limiti  di
cui  all'articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
all'articolo 1, comma 53, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
presentando  il  modello  F24  esclusivamente   tramite   i   servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle  entrate.  Per  la
disciplina  applicativa  e  per  le  procedure  di  concessione   del
contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da
1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, nonche' del decreto del Ministero dello  sviluppo  economico  20
marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82  del  6  aprile
2019. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 350  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
                               Art. 74 
 
Proroga  del  contingente  «Strade  sicure»  e  remunerazione   delle
  maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte  dal  personale
  della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di
  finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto -  Guardia  costiera,
  del Corpo della polizia Penitenziaria 
  1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento della diffusione del COVID-19,  l'incremento  delle  753
unita'  di  personale  di  cui  all'articolo   22,   comma   1,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
31 luglio 2021. 
  2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e'  autorizzata,
per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.670.674, di cui  euro
1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro  straordinario
ed euro 5.795.659  per  gli  altri  oneri  connessi  all'impiego  del
personale. 
  2-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 11  dell'articolo  45
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono  incrementate  di
8.628.749 euro per l'anno 2021, al fine di  attribuire  lo  specifico
compenso,  relativamente  agli  anni  indicati  al  comma  2-ter  del
presente  articolo  e  secondo  la  ripartizione  ivi  prevista,   al
personale con qualifica di vice questore aggiunto e di vice questore,
e  qualifiche  e  gradi  corrispondenti,  della  Polizia  di   Stato,
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza  e  del
Corpo della polizia penitenziaria. 
  2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono suddivise nei seguenti
modi: 
  a) Polizia di Stato: 2.003.114 euro, relativamente agli anni 2018 e
2019; 
  b)  Arma  dei  carabinieri:  3,4  milioni  di  euro,  relativamente
all'anno 2020; 
  c) Corpo della guardia di finanza: 3 milioni di euro, relativamente
all'anno 2020; 
  d) Corpo della polizia penitenziaria: 225.635  euro,  relativamente
agli anni 2018 e 2019. 
  2-quater.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  2-bis  del  presente
articolo, pari a 8.628.749 euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto. 
  3. Ai fini della prosecuzione, dal 1°  maggio  2021  al  31  luglio
2021,  del  dispositivo  di   pubblica   sicurezza   preordinato   al
contenimento del contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento  dei
maggiori compiti comunque connessi  all'emergenza  epidemiologica  in
corso, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro  40.317.880,
di cui euro 13.185.180 per il pagamento delle  indennita'  di  ordine
pubblico del personale delle Forze di polizia  e  degli  altri  oneri
connessi  all'impiego  del  personale  delle  polizie  locali,   euro
8.431.150 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del  personale
delle Forze di polizia ed euro  18.701.550  per  il  pagamento  delle
prestazioni di lavoro straordinario  del  personale  delle  Forze  di
polizia. 
  4. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle Forze di polizia, al fine di consentire,  per  il
periodo di cui  al  comma  3,  la  sanificazione  e  la  disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi  in  uso  alle
medesime  Forze,   nonche'   assicurare   l'adeguata   dotazione   di
dispositivi di protezione individuale e l'idoneo  equipaggiamento  al
relativo personale impiegato, e' autorizzata,  per  l'anno  2021,  la
spesa di euro  22.651.320,  di  cui  euro  11.625.000  per  spese  di
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
ed euro 11.026.320  per  l'acquisto  dei  dispositivi  di  protezione
individuale e per l'ulteriore materiale sanitario. 
  5. Al fine di assicurare, per il periodo di  cui  al  comma  3,  lo
svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione  della
pubblica  sicurezza  in  relazione  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di  euro  832.500
per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate
dal  personale  dell'amministrazione  civile  dell'interno   di   cui
all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile
1981, n. 121. 
  6. Al fine di garantire, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio  2021,  la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  in  relazione
agli accresciuti impegni  connessi  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro  4.622.070
per il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del
personale dei vigili del fuoco. 
  7. In relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di far
fronte, fino al 31 luglio 2021, alle esigenze sanitarie, di pulizia e
di acquisto di dispositivi di protezione  individuale  del  Ministero
dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle  prefetture
- uffici territoriali del Governo, e' autorizzata, per  l'anno  2021,
la spesa di euro 2.520.000. 
  8. Al fine di assicurare, dal 1° maggio 2021  al  31  luglio  2021,
l'azione del Ministero dell'interno  nell'articolazione  territoriale
delle prefetture - uffici territoriali del Governo e  lo  svolgimento
dei compiti affidati, e' autorizzata, per  l'anno  2021,  l'ulteriore
spesa di euro 1.372.275 per il pagamento delle prestazioni di  lavoro
straordinario reso dal personale delle predette prefetture  -  uffici
territoriali del Governo. 
  9. Per  la  remunerazione  delle  maggiori  prestazioni  di  lavoro
straordinario connesse alle accresciute  esigenze  di  controllo  del
territorio, anche per finalita' economico-finanziarie, svolte dal  1°
maggio al 31 luglio  2021  dal  personale  della  Polizia  di  Stato,
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e' autorizzata,
per l'anno 2021, la spesa di euro 18.575.092. 
  10. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie
di  porto  -  Guardia  Costiera  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento della diffusione del COVID-19 ed in  considerazione  del
livello  di  esposizione  al  rischio  di  contagio   connesso   allo
svolgimento dei compiti istituzionali, e' autorizzata, dal 1°  maggio
2021 al 31 luglio 2021, la spesa complessiva di  euro  1.951.238,  di
cui euro  351.238  per  il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario  ed  euro  1.600.000  per  spese  di  sanificazione  ed
acquisto di materiale di protezione individuale. 
  11. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della  sicurezza
in ambito carcerario e  far  fronte  al  protrarsi  della  situazione
emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19,  per  il  periodo
dal 1° maggio al 31 luglio 2021, e' autorizzata la spesa  complessiva
di euro 4.494.951,00 per l'anno 2021 di cui euro 3.427.635,00 per  il
pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti,  delle  prestazioni  di
lavoro straordinario per lo svolgimento da parte  del  personale  del
Corpo  di  polizia  penitenziaria,  dei  dirigenti   della   carriera
dirigenziale penitenziaria,  nonche'  dei  direttori  degli  istituti
penali  per  minorenni  e  del  personale  appartenente  al  comparto
funzioni  centrali   dell'Amministrazione   penitenziaria   e   della
Giustizia minorile e di comunita' di piu' gravosi  compiti  derivanti
dalle misure  straordinarie  poste  in  essere  per  il  contenimento
epidemiologico ed euro 1.067.316,00 per le spese per i dispositivi di
protezione e  prevenzione,  di  sanificazione  e  disinfezione  degli
ambienti e dei locali nella  disponibilita'  del  medesimo  personale
nonche' a tutela della popolazione detenuta. 
  11-bis. Al fine di incrementare l'efficienza  delle  risorse  umane
del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, di garantire  una
maggior azione di prevenzione e di  controllo  del  territorio  e  di
tutela  dell'ordine  e  della   sicurezza   pubblica   connessi,   in
particolare, all'emergenza sanitaria in corso causata dalla  pandemia
di COVID-19, alla copertura di un  massimo  di  ulteriori  999  posti
nell'ambito di quelli disponibili alla data del 31  dicembre  2016  e
riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica  di  vice
ispettore della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 27, comma  1,
lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 335, nei limiti della dotazione  organica  prevista  per  il
ruolo degli ispettori, si provvede, in  via  straordinaria,  mediante
integrale  scorrimento  delle  graduatorie  di  merito  del  concorso
interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti  di  vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di  Stato,  indetto
con decreto  del  Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale  della
pubblica sicurezza, in data 2 novembre 2017, e del concorso  interno,
per titoli ed esame, per la copertura di 263 posti di vice  ispettore
del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
in data 31 dicembre 2018. 
  11-ter. I soggetti immessi nel ruolo degli  ispettori  mediante  lo
scorrimento delle graduatorie  di  merito  di  cui  al  comma  11-bis
accedono alla qualifica di vice ispettore con decorrenza giuridica ed
economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di
formazione. 
  11-quater. I posti nella qualifica di  vice  ispettore  coperti  ai
sensi del  comma  11-bis  del  presente  articolo  tornano  a  essere
disponibili per le procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alla
qualifica di vice ispettore  ai  sensi  dell'articolo  27,  comma  1,
lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 335, in ragione di  almeno  250  unita'  ogni  due  anni,  a
decorrere dal 31 dicembre 2023. 
  11-quinquies.   Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione    delle
disposizioni del comma 11-bis, quantificati  in  2.726.510  euro  per
l'anno 2021, in 5.453.020 euro per l'anno 2022, in 6.526.725 euro per
l'anno 2023, in 7.600.430 euro per l'anno 2024, in 7.611.390 euro per
l'anno 2025, in 7.639.595 euro per l'anno 2026, in 7.658.950 euro per
l'anno 2027, in 7.660.820 euro per l'anno 2028, in 8.220.260 euro per
l'anno 2029, in 8.803.860 euro per l'anno 2030 e  in  8.828.020  euro
annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto. 
  12. Alla copertura degli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,
pari a  105.008.000  euro  per  l'anno  2021  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
                             Art. 74 bis 
 
Iniziative di solidarieta' in  favore  dei  familiari  del  personale
  delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   e'
istituito un fondo, con una dotazione di  1,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, destinato a erogare, nel  limite  di  spesa  di  cui  al
presente comma, un contributo economico in favore dei  familiari  del
personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, impegnato nelle azioni di  contenimento,  di  contrasto  e  di
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  che  durante  lo
stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attivita'  di
servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la  morte
per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati i soggetti che  possono  usufruire
del contributo di cui al comma 1, nonche' le misure  applicative  del
presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa  di
cui al citato comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  1,5  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto. 
                             Art. 74 ter 
 
         Iniziative di solidarieta' in favore dei familiari 
                  del personale delle Forze armate 
 
  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della  difesa  e'
istituito un fondo, con una dotazione di  1,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, destinato a erogare, nel  limite  di  spesa  di  cui  al
presente comma, un contributo economico in favore dei  familiari  del
personale delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento,
di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
che durante lo stato di emergenza  abbia  contratto,  in  conseguenza
dell'attivita' di servizio prestata, una patologia  dalla  quale  sia
conseguita la  morte  per  effetto,  diretto  o  come  concausa,  del
contagio da COVID-19. 
  2. Con decreto del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati i soggetti che  possono  usufruire
del contributo di cui al comma 1, nonche' le misure  applicative  del
presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa  di
cui al citato comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  1,5  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto. 
                               Art. 75 
 
Misure  urgenti  per   l'esercizio   dell'attivita'   giurisdizionale
  militare e per la semplificazione delle attivita' di deposito degli
  atti,   documenti   e   istanze   nella   vigenza    dell'emergenza
  epidemiologica da Covid-1) 
  1.   Limitatamente   al   periodo   di    vigenza    dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,   le   disposizioni   per   l'esercizio
dell'attivita'  giurisdizionale  e  per  la   semplificazione   delle
attivita' di deposito di atti, documenti e istanze  introdotte  dagli
articoli 23-bis e 24 del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
e dall'articolo 37-bis del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
si applicano, in quanto compatibili,  anche  ai  procedimenti  penali
militari. 
  2. Per gli uffici giudiziari militari  e  per  il  Consiglio  della
magistratura  militare  in  funzione  di  giudice   disciplinare,   i
collegamenti da remoto utilizzabili per le attivita' di cui al  comma
1 e per quelle previste dall'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2020,  n.  176,  sono  definiti  con   provvedimento   adottato   dal
responsabile della struttura  tecnica  del  Ministero  della  difesa,
d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. 
  3. Nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti  e
le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge  n.  137  del
2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020  sono  depositati  con
valore legale  mediante  invio  da  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata,  risultante  dal  Registro  generale   degli   indirizzi
certificati di cui all' articolo 7 del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, a indirizzo di  posta  elettronica
certificata degli uffici giudiziari militari destinatari, inserito in
apposito provvedimento  adottato  dal  responsabile  della  struttura
tecnica  di  cui  al  comma  2,  d'intesa  con  il  Consiglio   della
magistratura  militare.  Tale  provvedimento,  pubblicato  sul   sito
internet del Ministero della difesa, definisce altresi' le specifiche
tecniche  relative  ai  formati  degli  atti  e  alla  sottoscrizione
digitale, nonche' le ulteriori modalita' di invio con caratteristiche
corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari. 
  4. Restano validi ed efficaci gli atti di impugnazione di qualsiasi
tipo, gli atti di opposizione nonche' i  reclami  giurisdizionali  di
cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, posti in  essere  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, sottoscritti digitalmente e  pervenuti  alla  casella  di  posta
elettronica    certificata    dell'ufficio    giudiziario    militare
competente.». 
                             Art. 75 bis 
 
            Misure urgenti per la sicurezza degli uffici 
                     e del personale all'estero 
 
  1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del
personale in servizio presso i medesimi uffici,  l'autorizzazione  di
spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo  171  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,   n.   18,   e'
incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per l'impiego all'estero di
personale dell'Arma dei carabinieri ai fini di cui  all'articolo  158
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66. 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 203: 
  1) al secondo comma, lettera b),  le  parole:  «dell'articolo  208»
sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 208 e 211»; 
  2) il quinto comma e' abrogato; 
  b) l'articolo 211 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza sanitaria al personale
in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto e' assicurata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,  n.
618. 
  2. In favore  del  personale  con  sede  di  servizio  in  Stati  o
territori  dove  non  e'  erogata  l'assistenza  sanitaria  in  forma
diretta, il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale  e'  autorizzato  a  stipulare  una  o  piu'   polizze
assicurative  per  prestazioni  sanitarie  in   caso   di   malattia,
infortunio, maternita' e, in caso di carenza  in  loco  di  strutture
sanitarie  adeguate  all'evento   occorso,   per   il   trasferimento
dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore. La polizza  prevede  la
copertura assicurativa  anche  per  i  familiari  a  carico,  purche'
effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente. 
  3. Per il personale inviato  in  missione  in  Stato  o  territorio
diverso da quello della sede di servizio, nel quale  non  e'  erogata
l'assistenza sanitaria in forma diretta, il  Ministero  degli  affari
esteri  e   della   cooperazione   internazionale   stipula   polizze
assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia  o
infortunio e  per  il  trasferimento  dell'infermo  e  dell'eventuale
accompagnatore. 
  4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui  ai
commi 1, 2  e  3,  trovano  applicazione,  nella  misura  in  cui  le
prestazioni non sono coperte dalle  polizze  assicurative  stipulate,
l'assistenza sanitaria in forma indiretta  prevista  dall'articolo  7
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e
dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1,  comma  86,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche' l'istituto del  trasferimento
dell'infermo previsto dall'articolo  6  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 618 del 1980. 
  5.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale e' autorizzato a stipulare, in favore del personale di
ruolo in servizio o  inviato  in  missione  all'estero,  una  o  piu'
polizze assicurative che coprono i rischi di  morte,  di  invalidita'
permanente o di altre gravi menomazioni, causati da  atti  di  natura
violenta o da eventi  calamitosi  di  origine  naturale  o  antropica
occorsi all'estero. Le polizze prevedono un  massimale  di  copertura
non inferiore a 1 milione di euro in caso  di  morte  e  sono  estese
anche ai familiari a carico, purche' effettivamente conviventi  nella
stessa sede del dipendente». 
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1  e  2,
pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12 milioni di euro annui
a decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
                               Art. 76 
 
           Subentro dell'Agenzia delle entrate-riscossione 
                alla Societa' Riscossione Sicilia Spa 
 
  1. In attuazione delle previsioni  di  cui  all'articolo  1,  comma
1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  con  decorrenza  dal  30
settembre 2021, Riscossione Sicilia  S.p.A.  e'  sciolta,  cancellata
d'ufficio dal registro  delle  imprese  ed  estinta,  senza  che  sia
esperita alcuna  procedura  di  liquidazione,  e  i  relativi  organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6. 
  2. Con decorrenza dal 1°  ottobre  2021,  secondo  quanto  previsto
dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio
delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma
2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n.  19  della  medesima
Regione Siciliana, e' affidato all'Agenzia delle entrate ed e' svolto
dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che,  dalla  stessa  data,  vi
provvede, nel territorio  della  Regione,  anche  relativamente  alle
entrate non spettanti a quest'ultima.  Conseguentemente  a  decorrere
dalla stessa data all'articolo 3, comma 29-bis del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248 le parole «,  relativamente  alle  entrate  non
spettanti a quest'ultima,»  e  le  parole  «,  con  riferimento  alle
predette entrate,» sono soppresse. 
  3. Per garantire senza soluzione di continuita'  l'esercizio  delle
funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, entro
il  31  ottobre  2021,  e'  erogato,  in  favore  di  Agenzia   delle
entrate-Riscossione, un versamento in  conto  capitale  di  ammontare
pari a trecento milioni di euro a carico del  bilancio  dello  Stato,
anche a  copertura  di  eventuali  rettifiche  di  valore  dei  saldi
patrimoniali   di    Riscossione    Sicilia    S.p.A.,    a    valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  4.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  e  la  funzionalita'
nell'esercizio  delle  attivita'   di   riscossione   nella   Regione
Siciliana, Agenzia delle entrate-Riscossione a far data dal 1 ottobre
2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici  attivi  e
passivi, anche processuali,  di  Riscossione  Sicilia  S.p.A.  con  i
poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo  II,  e  al
titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre
1973, n. 602. 
  5. Tenuto conto della specificita'  delle  funzioni  proprie  della
riscossione  e  delle  competenze   tecniche   necessarie   al   loro
svolgimento, a  decorrere  dal  1°  ottobre  2021,  il  personale  di
Riscossione  Sicilia  S.p.A.  con  contratto  di   lavoro   a   tempo
indeterminato, o sino alla scadenza del  contratto  in  essere  se  a
tempo determinato, che alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto risulti in servizio o assente con diritto alla  conservazione
del posto di  lavoro,  passera'  alle  dipendenze  di  Agenzia  delle
entrate-Riscossione senza soluzione di continuita' e con la  garanzia
della  conservazione   della   posizione   giuridica,   economica   e
previdenziale maturata alla data del  passaggio,  ferma  restando  la
ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una  collocazione
organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso  ente.
Dalla  data  del  passaggio  alle   dipendenze   di   Agenzia   delle
entrate-Riscossione di cui al periodo che precede, a  tale  personale
verra'  applicata  in  via  esclusiva  la  contrattazione  collettiva
vigente presso il nuovo datore di  lavoro  con  immediata  cessazione
dell'intera contrattazione collettiva, di tutti gli accordi sindacali
e degli usi aziendali. E' fatto divieto a Riscossione  Sicilia  S.p.A
di effettuare assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con
qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Entro la data del 30 settembre 2021, l'assemblea degli azionisti
di Riscossione Sicilia S.p.A. provvede ad approvarne il  bilancio  di
esercizio per l'anno 2020, corredato delle relazioni di legge.  Entro
centoventi giorni dalla stessa  data,  il  bilancio  di  chiusura  di
Riscossione Sicilia S.p.A., e' deliberato dagli organi in carica alla
data del relativo scioglimento e, corredato delle relazioni di legge,
e' trasmesso per l'approvazione alla Regione Siciliana; si  applicano
le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. 
  7.  Agenzia  delle   entrate-Riscossione,   previo   utilizzo   del
versamento di cui  al  comma  3,  e'  tenuta  indenne  dalla  Regione
Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione
della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla
data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale  precedente
dismissione di tale partecipazione,  dalle  conseguenze  patrimoniali
derivanti dall'attivita' di Riscossione Sicilia S.p.A., ivi  comprese
quelle: 
    a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche  non  noti
alla predetta data, subiti per effetto di un'operazione effettuata  o
di un atto compiuto o di un  fatto  determinatosi  fino  alla  stessa
data; 
    b) originate da qualsiasi sopravvenienza  passiva,  insussistenza
dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze  dei  bilanci  di
cui al comma 6 e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati; 
    c) originate  dall'assenza,  incompletezza,  o  erroneita'  delle
informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali,  riguardanti
i carichi affidati, le relative procedure di recupero  e  ogni  altra
attivita' esperita; 
    d) scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilita' di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112. 
  8. Le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana  ai  sensi  del
comma 7 sono temporalmente  limitate  alle  richieste  di  indennizzo
avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro  il  31  dicembre
2030. Tale limite temporale non opera per  le  obbligazioni  gravanti
sulla medesima Regione Siciliana ai sensi delle lettere c) e d) dello
stesso comma 7 e, comunque, per quelle  derivanti  dallo  svolgimento
dell'attivita' di riscossione. 
  9. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro il 30 settembre 2021, d'intesa con il Presidente della
Regione Siciliana, sono stabilite le modalita' per  l'esercizio,  nei
confronti della Regione Siciliana, della manleva di cui al  comma  7,
nonche' le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali
controversie, tenendo anche conto della necessita', per quest'ultima,
di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio. 
  10. Nell'ambito della relazione  annuale  di  cui  all'articolo  1,
comma 14-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n.  193,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016  n.  225,  l'Agenzia
delle entrate-Riscossione espone separatamente, in  apposita  sezione
da trasmettere alla Regione Siciliana ai fini  della  predisposizione
del rapporto di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, le informazioni sui carichi di ruolo concernenti  le  entrate
spettanti alla stessa Regione Siciliana e le  relative  procedure  di
riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti,  evidenziando
in particolare le ragioni  della  mancata  riscossione  dei  predetti
carichi. 
  11. Le operazioni e gli atti  di  cui  al  presente  articolo  sono
esenti da imposte e tasse di qualsiasi natura. 
  12. La Regione Siciliana adegua il proprio ordinamento  in  materia
di riscossione compatibilmente con  le  attribuzioni  previste  dallo
Statuto e dalle relative norme di attuazione. 
                               Art. 77 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.   Per   consentire   lo   sviluppo   dei   servizi   finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a  contenere  gli  effetti
negativi  dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19  sul  reddito  dei
lavoratori, il valore medio dell'importo delle  spese  sostenute  per
l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  incrementato  nel  limite  annuo
massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi  oneri  si
provvede ai sensi del comma 10. 
  2. Per l'anno 2021 e' istituito, presso lo stato di previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  un  apposito  fondo  da
ripartire con una dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato  alla
sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle
amministrazioni  centrali  dello  Stato,  per   la   definizione   di
contenziosi di pertinenza  di  altre  amministrazioni  pubbliche.  Il
riparto  del  fondo  e'  disposto  con  decreto  emanato   ai   sensi
dell'articolo 4 quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 convertito con modifiche, dalla legge 14 giugno 2019,  n.  55.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
  2-bis. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e' istituito un fondo, con una dotazione di  5  milioni  di
euro per l'anno 2021 e di  2,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa  di
5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno
2022, dei danni agli immobili derivanti  dall'esposizione  prolungata
all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di  Taranto
del gruppo ILVA. 
  2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei
limiti  delle  disponibilita'  finanziarie  del  medesimo  fondo,   i
proprietari di immobili siti nei quartieri della  citta'  di  Taranto
oggetto dell'aggressione di polveri  provenienti  dagli  stabilimenti
siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei  quali  sia  stata  emessa
sentenza  definitiva  di  risarcimento  dei  danni,  a  carico  della
societa'  ILVA  Spa,  attualmente   sottoposta   ad   amministrazione
straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo  della
procedura, in ragione dei maggiori costi connessi  alla  manutenzione
degli stabili di  loro  proprieta'  ovvero  per  la  riduzione  delle
possibilita'  di  godimento  dei  propri  immobili,  nonche'  per  il
deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni  inquinanti
provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA. 
  2-quater.  L'indennizzo  di  cui  ai  commi  2-bis   e   2-ter   e'
riconosciuto nella misura massima del 20  per  cento  del  valore  di
mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque
per un ammontare non superiore a  30.000  euro  per  ciascuna  unita'
abitativa. 
  2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni  e  le
modalita' per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo
di cui al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai
commi 2-ter e 2-quater, anche al fine  del  rispetto  del  limite  di
spesa di cui al citato comma 2-bis. 
  2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da  2-bis  a  2-quinquies,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro  per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del  presente
decreto. 
  3. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione  -  periodo
di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata  di  200  milioni  di
euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma
10. 
  4. Il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11,
comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17,  convertito
con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   e'
incrementato di 150 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Ai  relativi
oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
  5. Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile
1987, n. 183, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno  2025
e di 140 milioni di euro  per  l'anno  2026.  Ai  relativi  oneri  si
provvede ai sensi del comma 10. 
  6. Le risorse  del  Fondo  di  cui  all'articolo  13-duodecies  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con  modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di 100  milioni
di euro per l'anno 2021 e 130 milioni di euro  per  l'anno  2022.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
  7. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 800  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per  l'anno  2022.  Ai  relativi
oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
  8. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del ricorso  all'indebitamento  di  cui  al  comma  10,
lettera h), sono valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2022, 208
milioni di euro per l'anno 2023, 247 milioni di euro per l'anno 2024,
307 milioni di euro per l'anno 2025, 366 milioni di euro  per  l'anno
2026, 449 milioni di euro per l'anno 2027, 517 milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 575 milioni di euro per l'anno 2029, 625 milioni di euro
per l'anno 2030, 712 milioni di euro per l'anno 2031, 782 milioni  di
euro per l'anno  2032  e  836  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2033, che aumentano,  ai  fini  della  compensazione  degli
effetti in termini di indebitamento netto, in 23 milioni di euro  per
l'anno 2021, 155 milioni di euro per l'anno 2022, 235 milioni di euro
per l'anno 2023, 291 milioni di euro per l'anno 2024, 364 milioni  di
euro per l'anno 2025, 433  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  526
milioni di euro per l'anno 2027, 586 milioni di euro per l'anno 2028,
650 milioni di euro per l'anno 2029, 708 milioni di euro  per  l'anno
2030, 767 milioni di euro per l'anno 2031, 876 milioni  di  euro  per
l'anno 2032 e 929 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2033.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
  9. Per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 100 milioni  di  euro
per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i  quali  e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei
Ministri del 23  dicembre  2020  nel  territorio  delle  Province  di
Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia,  da  destinare  ai
territori gia' danneggiati dagli eventi sismici del 20  e  29  maggio
2012 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25,
comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del  2018.
Le risorse di cui al precedente periodo  sono  trasferite  o  versate
nella  contabilita'  speciale  aperta  per   l'emergenza   ai   sensi
dell'articolo 6, comma  2  dell'ordinanza  732/2020  e  intestata  al
Commissario  delegato.  Ai  relativi  oneri  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  del  fondo  di  cui  all'articolo  44,  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  9-bis. Le risorse non utilizzate ai sensi  dell'articolo  1,  comma
12,  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69,  gia'  nella
disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia
delle entrate, sono quantificate in 2.127 milioni di euro per  l'anno
2021. 
  10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione  degli
articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57,
68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in  43.803,433  milioni
di euro per l'anno 2021, 2.326,511 milioni di euro per  l'anno  2022,
777,051 milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di  euro  per
l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025,  870,97  milioni
di euro per l'anno 2026, 805,61 milioni  di  euro  per  l'anno  2027,
875,61 milioni di euro per l'anno  2028,  937  milioni  di  euro  per
l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni
di euro per l'anno 2031, 1.086,34 milioni di euro  per  l'anno  2032,
1.112,65 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.084,7  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, in termini di  saldo
netto da finanziare di cassa, a 44.360,333 milioni di euro per l'anno
2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno,  a  2.776,711
milioni di euro per l'anno 2022, 1.221,901 milioni di euro per l'anno
2023, 759,31 milioni di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di  euro
per l'anno 2027, 935,41 milioni di  euro  per  l'anno  2028,  1.002,6
milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per  l'anno
2030, 1.129,68 milioni di euro per l'anno 2031, 1.170,54  milioni  di
euro per l'anno 2032, 1.195,85 milioni di  euro  per  l'anno  2033  e
1.167,9  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2034,  si
provvede: 
  a) quanto a 130,18  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  1.370,25
milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di  euro  per  l'anno
2023, 81,79 milioni di euro per l'anno 2024, 61,76  milioni  di  euro
per l'anno 2025, 58,56 milioni di euro per l'anno 2026, 61,67 milioni
di euro per l'anno 2027, 56,2 milioni di euro per l'anno 2028,  55,56
milioni di euro per l'anno 2029, 55,16 milioni  di  euro  per  l'anno
2030, 1,21 milioni di euro per l'anno 2031, 1,16 milioni di euro  per
l'anno 2032 e 0,20 milioni di euro per l'anno 2034, che  aumentano  a
1.575,05 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da
finanziare di cassa e,  in  termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto, a 251,449 milioni di euro per l'anno 2021,  1.869,483  milioni
di euro per l'anno 2022, 906,79 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,
86,64 milioni di euro per l'anno 2024,  66,61  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 63,41 milioni di euro per l'anno 2026, 66,52 milioni  di
euro per l'anno 2027, 61,05 milioni di euro per  l'anno  2028,  60,41
milioni di euro per l'anno 2029, 60,01 milioni  di  euro  per  l'anno
2030, 6,06 milioni di euro per l'anno 2031, 6,01 milioni di euro  per
l'anno 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033,  5,05  milioni  di
euro per l'anno 2034  e  4,85  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2035,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 11-ter,  14,
19, 20, 26, 30, 40, 41, 42, comma 10, 43, 50, 72 e 74; 
  b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di
euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per  l'anno  2025,  27,30
milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50  milioni  di  euro
per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030, 39,20 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50  milioni  di
euro per l'anno 2034 e 225,70  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
  c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e  2025
e 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2026  e,  solo  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027,
mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e
2026 e, solo in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  a  10
milioni di euro per l'anno 2027,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo unico per l'edilizia scolastica  di  cui  all'articolo  11,
comma  4-sexies,  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
  f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021,  8  milioni  di
euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro  per  l'anno  2023,  220
milioni di euro per l'anno 2024, 145 milioni di euro per l'anno  2025
e 150 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
  g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di  euro
per l'anno 2028 e 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo  5,  comma  1,
della legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  h) quanto a  2.127  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 9-bis, che sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, da  parte  dell'Agenzia
delle entrate, ad esclusione dell'importo di 194,6  milioni  di  euro
per l'anno 2021; 
  i)  quanto  a  141  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, in  termini  di
competenza e di cassa, sul capitolo 4339 dello  stato  di  previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  riguardante  le
somme da trasferire all'INPS a titolo di  anticipazioni  di  bilancio
sul fabbisogno finanziario  delle  gestioni  previdenziali  nel  loro
complesso; 
  l) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato  dalla  Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021  con  le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al  Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
  11. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito
dall'allegato 1 annesso al presente decreto. 
  12. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
le parole «180.000 milioni di euro» sono  sostituite  dalle  seguenti
«223.000 milioni di euro». 
  13. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
                             Art. 77 bis 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali  e  con  le
relative norme di attuazione. 
                               Art. 78 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
 
                                                           Allegato 1 
 
                                              (articolo 77, comma 11) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
 
 
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