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D.L. 119/2018 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (PACE FISCALE)
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Normativa 
31 ottobre 2018 11:10
 

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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119 -Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. 
GU n.247 del 23-10-2018 - Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2018


Titolo I DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Capo I Disposizioni in materia di pacificazione fiscale
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure
per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 15 e del 20 ottobre 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dello sviluppo economico, del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e
delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione 
 
  1.  Il  contribuente  puo'  definire  il  contenuto  integrale  dei
processi verbali di constatazione redatti ai sensi  dell'articolo  24
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata
in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione
per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia  di
imposte sui redditi e relative addizionali, contributi  previdenziali
e ritenute, imposte sostitutive, imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul
valore delle attivita' finanziarie all'estero e  imposta  sul  valore
aggiunto. E' possibile definire solo i  verbali  per  i  quali,  alla
predetta  data,  non  e'  stato  ancora  notificato  un   avviso   di
accertamento  o  ricevuto  un  invito  al  contraddittorio   di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.
218. 
  2. Le dichiarazioni di cui al  comma  1  devono  essere  presentate
entro  il  31  maggio  2019  con  le  modalita'   stabilite   da   un
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per i periodi
di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di
cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102. 
  3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione
di cui al comma 1 non  possono  essere  utilizzate,  a  scomputo  dei
maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli  8  e
84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917. 
  4. In caso  di  processo  verbale  di  constatazione  consegnato  a
soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115  e  116
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
la dichiarazione di cui al comma 1 puo' essere presentata  anche  dai
soggetti partecipanti, ai quali  si  applicano  le  disposizioni  del
presente articolo per regolarizzare le imposte  dovute  sui  maggiori
redditi di partecipazione ad essi imputabili. 
  5.  Le  imposte  autoliquidate  nelle   dichiarazioni   presentate,
relative  a  tutte  le  violazioni  constatate  per  ciascun  periodo
d'imposta, devono essere versate, senza applicazione  delle  sanzioni
irrogabili  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma   1,   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro  il  31
maggio 2019. 
  6.  Limitatamente  ai  debiti   relativi   alle   risorse   proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,  il
debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui  al
comma 5, a decorrere dal  1°  maggio  2016,  gli  interessi  di  mora
previsti dall'articolo 114, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9  ottobre  2013,
fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso  articolo
114. 
  7.  La  definizione  di  cui  al  comma  1  si  perfeziona  con  la
presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione
o della prima rata entro i  termini  di  cui  ai  commi  2  e  5.  Si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi  2,  3,  4,
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  con  un  massimo  di
venti rate trimestrali di pari importo. E' esclusa  la  compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241. 
  8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli  effetti
del presente articolo e il competente ufficio procede  alla  notifica
degli atti relativi alle violazioni constatate. 
  9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27  luglio  2000,
n. 212, con riferimento ai periodi di imposta  fino  al  31  dicembre
2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui  al  comma
1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633  e  all'articolo
20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  sono
prorogati di due anni. 
  10. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sono  emanate  le  ulteriori  disposizioni  necessarie  per
l'attuazione del presente articolo. 
                               Art. 2 
 
  Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento 
 
  1. Gli avvisi  di  accertamento,  gli  avvisi  di  rettifica  e  di
liquidazione, gli atti  di  recupero  notificati  entro  la  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  non  impugnati  e  ancora
impugnabili  alla  stessa  data,  possono  essere  definiti  con   il
pagamento delle somme complessivamente dovute per  le  sole  imposte,
senza le sanzioni, gli interessi e  gli  eventuali  accessori,  entro
trenta giorni dalla predetta data o, se piu' ampio, entro il  termine
di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto  legislativo  19  giugno
1997, n. 218, che residua dopo la  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di  cui  agli
articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera  b-bis),  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la  data
di entrata in vigore del presente decreto,  possono  essere  definiti
con il pagamento delle somme  complessivamente  dovute  per  le  sole
imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali  accessori,
entro trenta giorni dalla predetta data. 
  3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli  2  e  3  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,  sottoscritti  entro  la
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  possono  essere
perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo  decreto,  con  il
pagamento, entro il termine di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  del
citato decreto, decorrente dalla predetta data, delle  sole  imposte,
senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori. 
  4. La definizione di cui a commi 1,  2,  3  si  perfeziona  con  il
versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro  i
termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 8, commi 2, 3, 4  del  decreto  legislativo  19  giugno
1997, n. 218, con un  massimo  di  venti  rate  trimestrali  di  pari
importo. E' esclusa la compensazione prevista  dall'articolo  17  del
decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241.  In  caso  di  mancato
perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo  e
il competente ufficio prosegue  le  ordinarie  attivita'  relative  a
ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3. 
  5.  Limitatamente  ai  debiti   relativi   alle   risorse   proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,  il
debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui  ai
commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di  mora
previsti dall'articolo 114, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9  ottobre  2013,
fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso  articolo
114. 
  6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della
procedura di collaborazione volontaria di cui  all'articolo  5-quater
del  decreto-legge  28  giugno  1990,   n.   167,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 
  7. La definizione perfezionata  dal  coobbligato  giova  in  favore
degli altri. 
  8. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sono adottate  le  ulteriori  disposizioni  necessarie  per
l'attuazione del presente articolo. 
                               Art. 3 
 
Definizione  agevolata  dei   carichi   affidati   all'agente   della
                             riscossione 
 
  1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere
le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di  mora  di  cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le  somme  aggiuntive
di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26  febbraio
1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro  il  31
luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive  di  pari
importo, le somme: 
    a) affidate all'agente della riscossione a titolo di  capitale  e
interessi; 
    b) maturate a favore  dell'agente  della  riscossione,  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,  a
titolo di aggio sulle somme di cui alla  lettera  a)  e  di  rimborso
delle spese per le procedure esecutive e di notifica  della  cartella
di pagamento. 
  2. Le rate previste dal comma 1  scadono  il  31  luglio  e  il  30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. 
  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono  dovuti,
a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi  al  tasso  del  2  per
cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo  19  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari
a individuare i carichi definibili presso i  propri  sportelli  e  in
apposita area del proprio sito internet. 
  5. Il  debitore  manifesta  all'agente  della  riscossione  la  sua
volonta' di procedere alla definizione di cui al  comma  1  rendendo,
entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le  modalita'  e
in conformita' alla modulistica che lo  stesso  agente  pubblica  sul
proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto; in tale  dichiarazione  il
debitore sceglie  altresi'  il  numero  di  rate  nel  quale  intende
effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto  dal  comma
1. 
  6. Nella dichiarazione  di  cui  al  comma  5  il  debitore  indica
l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi  in  essa
ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi,  che,
dietro presentazione di copia della dichiarazione e  nelle  more  del
pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.  L'estinzione
del  giudizio  e'  subordinata  all'effettivo  perfezionamento  della
definizione  e  alla  produzione,  nello   stesso   giudizio,   della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso  contrario,
il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. 
  7. Entro il 30 aprile 2019  il  debitore  puo'  integrare,  con  le
modalita'  previste  dal  comma  5,   la   dichiarazione   presentata
anteriormente a tale data. 
  8. Ai fini  della  determinazione  dell'ammontare  delle  somme  da
versare ai sensi del comma  1,  lettere  a)  e  b),  si  tiene  conto
esclusivamente degli importi gia' versati  a  titolo  di  capitale  e
interessi  compresi  nei  carichi   affidati,   nonche',   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112,  di
aggio e di rimborso delle spese  per  le  procedure  esecutive  e  di
notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di
precedenti pagamenti  parziali,  ha  gia'  integralmente  corrisposto
quanto dovuto ai sensi del comma 1,  per  beneficiare  degli  effetti
della definizione  deve  comunque  manifestare  la  sua  volonta'  di
aderirvi con le modalita' previste dal comma 5. 
  9. Le somme relative ai  debiti  definibili,  versate  a  qualsiasi
titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente
acquisite e non sono rimborsabili. 
  10.   A   seguito   della   presentazione   della    dichiarazione,
relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: 
    a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 
    b) sono sospesi, fino alla scadenza  della  prima  o  unica  rata
delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento
derivanti  da  precedenti  dilazioni   in   essere   alla   data   di
presentazione; 
    c) non possono  essere  iscritti  nuovi  fermi  amministrativi  e
ipoteche,  fatti  salvi   quelli   gia'   iscritti   alla   data   di
presentazione; 
    d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; 
    e)  non  possono  essere  proseguite   le   procedure   esecutive
precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto
con esito positivo; 
    f) il debitore non e' considerato inadempiente  ai  fini  di  cui
agli articoli 28-ter  e  48-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  11. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai
debitori che hanno presentato la dichiarazione  di  cui  al  comma  5
l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione,
nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di  scadenza
di ciascuna di esse. 
  12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo'  essere
effettuato: 
    a)  mediante  domiciliazione  sul  conto  corrente  eventualmente
indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5; 
    b)  mediante  bollettini   precompilati,   che   l'agente   della
riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al  comma
11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con  le
modalita' previste dalla lettera a) del presente comma; 
    c) presso gli sportelli dell'agente  della  riscossione.  In  tal
caso, si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  12,  comma
7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con  le  modalita'
previste dal decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  24
settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  236  del  10
ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti. 
  13. Limitatamente  ai  debiti  definibili  per  i  quali  e'  stata
presentata la dichiarazione di cui al comma 5: 
    a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del
comma 10, lettera b), sono automaticamente  revocate  e  non  possono
essere accordate  nuove  dilazioni  ai  sensi  dell'articolo  19  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
    b) il pagamento della prima o unica rata  delle  somme  dovute  a
titolo  di  definizione  determina   l'estinzione   delle   procedure
esecutive precedentemente avviate, salvo che non  si  sia  tenuto  il
primo incanto con esito positivo. 
  14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento
dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui e'  stato  dilazionato
il pagamento delle somme di cui al comma  1,  lettere  a)  e  b),  la
definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di
prescrizione e decadenza per  il  recupero  dei  carichi  oggetto  di
dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per  i  quali  la
definizione non ha prodotto effetti: 
    a) i versamenti effettuati sono acquisiti  a  titolo  di  acconto
dell'importo complessivamente dovuto a seguito  dell'affidamento  del
carico e non determinano l'estinzione  del  debito  residuo,  di  cui
l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero; 
    b) il pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi dell'articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602. 
  15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al
comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi  affidati  agli  agenti
della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito
di istanza presentata dai debitori ai  sensi  del  capo  II,  sezione
prima, della legge 27 gennaio 2012, n.  3,  con  la  possibilita'  di
effettuare  il  pagamento  del  debito,  anche  falcidiato,  con   le
modalita'  e  nei  tempi  eventualmente  previsti  nel   decreto   di
omologazione dell'accordo o del piano del consumatore. 
  16. Sono esclusi dalla definizione di  cui  al  comma  1  i  debiti
risultanti  dai  carichi  affidati  agli  agenti  della   riscossione
recanti: 
    a) le somme dovute a titolo di recupero  di  aiuti  di  Stato  ai
sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,
del 13 luglio 2015; 
    b) i crediti derivanti da pronunce di condanna  della  Corte  dei
conti; 
    c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito
di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 
    d)  le  sanzioni  diverse  da  quelle  irrogate  per   violazioni
tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai  contributi  e
ai premi dovuti agli enti previdenziali. 
  17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice  della
strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  le
disposizioni del presente articolo si  applicano  limitatamente  agli
interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione  di  cui  al
comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonche' in  tutte
le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste
dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei
crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e  111-bis  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e
24,  l'agente  della  riscossione  e'   automaticamente   discaricato
dell'importo residuo. Al fine di consentire agli  enti  creditori  di
eliminare   dalle   proprie   scritture   patrimoniali   i    crediti
corrispondenti  alle  quote  discaricate,  lo  stesso  agente   della
riscossione trasmette,  anche  in  via  telematica,  a  ciascun  ente
interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che  si
sono avvalsi delle disposizioni di cui al  presente  articolo  e  dei
codici tributo  per  i  quali  e'  stato  effettuato  il  versamento.
All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
le parole «30  giugno  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2024». 
  20. All'articolo 1, comma 684, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Le  comunicazioni
di inesigibilita' relative alle  quote  affidate  agli  agenti  della
riscossione dal 1°  gennaio  2000  al  31  dicembre  2017,  anche  da
soggetti creditori che hanno cessato o  cessano  di  avvalersi  delle
societa'   del   Gruppo   Equitalia   ovvero    dell'Agenzia    delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i  ruoli  consegnati  negli
anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli  consegnati
fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita' di consegna partendo
dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun  anno  successivo
al 2026.». 
  21.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  4,  l'integrale
pagamento, entro il termine  differito  al  7  dicembre  2018,  delle
residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e  8,  lettera
b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,  in  scadenza
nei mesi di luglio,  settembre  e  ottobre  2018,  determina,  per  i
debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento
delle restanti somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive  di
pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun
anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono  dovuti,  dal  1°  agosto
2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A  tal  fine,
entro il 30  giugno  2019,  senza  alcun  adempimento  a  carico  dei
debitori interessati,  l'agente  della  riscossione  invia  a  questi
ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini  precompilati
per il pagamento  delle  somme  dovute  alle  nuove  scadenze,  anche
tenendo conto di quelle  stralciate  ai  sensi  dell'articolo  4.  Si
applicano le  disposizioni  di  cui  al  comma  12,  lettera  c);  si
applicano  altresi',  a  seguito  del  pagamento  della  prima  delle
predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13,  lettera
b). 
  22. Resta salva la facolta', per il debitore, di effettuare,  entro
il 31 luglio 2019,  in  unica  soluzione,  il  pagamento  delle  rate
differite ai sensi del comma 21. 
  23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i debiti  relativi
ai carichi per i quali non e' stato effettuato l'integrale pagamento,
entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine
in conformita' alle  previsioni  del  comma  21  non  possono  essere
definiti  secondo  le  disposizioni  del  presente  articolo   e   la
dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai  sensi  del
comma 5 e' improcedibile. 
  24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio  2000  al  30  settembre
2017,  i  soggetti  di  cui  all'articolo  6,   comma   13-ter,   del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il  pagamento  delle
residue somme dovute ai fini  delle  definizioni  agevolate  previste
dallo  stesso  articolo  6  del  decreto-legge  n.  193  del  2016  e
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31  luglio
e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal  2019,  sulle  quali
sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per
cento annuo. A tal  fine,  entro  il  30  giugno  2019,  senza  alcun
adempimento  a  carico  dei  debitori  interessati,  l'agente   della
riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione,  unitamente
ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme  dovute  alle
nuove scadenze. Si applicano le disposizioni  di  cui  al  comma  12,
lettera c); si applicano altresi',  a  seguito  del  pagamento  della
prima delle predette rate,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  13,
lettera b). Resta salva la facolta', per il debitore,  di  effettuare
il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019. 
  25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni  del  presente
articolo,  anche  i  debiti  relativi  ai  carichi  gia'  oggetto  di
precedenti dichiarazioni rese ai sensi: 
    a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22  ottobre  2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016,
n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato  la  definizione
con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine; 
    b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16  ottobre  2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,
n. 172, per le quali il debitore  non  ha  provveduto  all'integrale,
tempestivo pagamento delle somme dovute in conformita'  al  comma  8,
lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del  decreto-legge  n.
148 del 2017. 
                               Art. 4 
 
Stralcio dei debiti fino a mille  euro  affidati  agli  agenti  della
                    riscossione dal 2000 al 2010 
 
  1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore  del
presente  decreto,  fino  a  mille  euro,  comprensivo  di  capitale,
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti  alle  cartelle  per  le
quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui  all'articolo  3,  sono
automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del
31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari
adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del  conseguente  discarico,
senza  oneri  amministrativi  a   carico   dell'ente   creditore,   e
dell'eliminazione dalle  relative  scritture  patrimoniali,  l'agente
della riscossione trasmette  agli  enti  interessati  l'elenco  delle
quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via  telematica,  in
conformita' alle  specifiche  tecniche  di  cui  all'allegato  1  del
decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze  del
15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  142  del  22
giugno 2015. Si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1: 
    a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in  vigore
del presente decreto restano definitivamente acquisite; 
    b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto sono imputate alle rate da corrispondersi  per  altri  debiti
eventualmente inclusi nella definizione  agevolata  anteriormente  al
versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in
assenza  anche  di  questi  ultimi,   sono   rimborsate,   ai   sensi
dell'articolo  22,  commi  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  del   decreto
legislativo 13 aprile 1999,  n.  112.  A  tal  fine,  l'agente  della
riscossione presenta all'ente  creditore  richiesta  di  restituzione
delle somme eventualmente riscosse dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate  ai  sensi
dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999.  In
caso di mancata  erogazione  nel  termine  di  novanta  giorni  dalla
richiesta, l'agente della riscossione e' autorizzato a compensare  il
relativo importo con le somme da riversare. 
  3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste  in
essere in relazione alle  quote  annullate  ai  sensi  del  comma  1,
concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle  spese  maturate
negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente  della  riscossione
presenta,  entro  il  31  dicembre  2019,  sulla  base  dei   crediti
risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le
anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il rimborso e' effettuato, a decorrere
dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con  onere  a  carico  del
bilancio dello Stato.  Per  i  restanti  carichi  tale  richiesta  e'
presentata al singolo ente creditore, che  provvede  direttamente  al
rimborso,  fatte  salve  anche  in  questo  caso   le   anticipazioni
eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalita'
e nei termini previsti dal secondo periodo. 
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti
relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e
c), nonche' alle risorse proprie tradizionali previste  dall'articolo
2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,
del 26 maggio  2014,  e  all'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa
all'importazione. 
                               Art. 5 
 
Definizione  agevolata  dei   carichi   affidati   all'agente   della
  riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea 
 
  1.  I  debiti  relativi  ai  carichi  affidati  agli  agenti  della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al  31  dicembre  2017  a  titolo  di
risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2,  paragrafo  1,
lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7
giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,  del  26  maggio
2014, e di imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa  all'importazione
possono essere estinti  con  le  modalita',  alle  condizioni  e  nei
termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe: 
    a)  limitatamente  ai  debiti  relativi  alle   risorse   proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,  il
debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta  alle  somme  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b): 
      1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli
interessi di  mora  previsti  dall'articolo  114,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi  3  e  4
dello stesso articolo 114; 
      2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2  per  cento
annuo; 
    b) entro il 31 maggio 2019 l'agente della riscossione  trasmette,
anche in via telematica, l'elenco dei singoli carichi compresi  nelle
dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, che, determinato l'importo degli interessi di  mora  di
cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente, entro
il 15 giugno 2019, con le stesse modalita'; 
    c) entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione comunica ai
debitori  che   hanno   presentato   la   dichiarazione   l'ammontare
complessivo delle somme dovute ai  fini  della  definizione,  nonche'
quello delle singole rate, e il giorno  e  il  mese  di  scadenza  di
ciascuna di esse; 
    d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme  dovute
a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la  seconda  rata
scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31  luglio  e  il  30
novembre di ciascun anno successivo; 
    e)  limitatamente  ai  debiti  relativi  alle   risorse   proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera
c), relative al pagamento mediante compensazione; 
    f) l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  al  fine  di  poter
correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti  alle  somme  di
competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica,
alle scadenze determinate in base  all'articolo  13  del  regolamento
(UE) n. 609/14, specifica  richiesta  all'agente  della  riscossione,
che, entro sessanta giorni, provvede  a  comunicare,  con  le  stesse
modalita', se i debitori che hanno  aderito  alla  definizione  hanno
effettuato il pagamento delle rate previste e, in  caso  positivo,  a
fornire l'elenco dei codici tributo per i quali e'  stato  effettuato
il versamento. 
                               Art. 6 
 
         Definizione agevolata delle controversie tributarie 
 
  1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in  cui
e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti  impositivi,
pendenti in ogni stato e  grado  del  giudizio,  compreso  quello  in
Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono  essere  definite,  a
domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio
o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento
di un importo pari al valore  della  controversia.  Il  valore  della
controversia e' stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo  12  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di  soccombenza
dell'Agenzia   delle   entrate   nell'ultima   o   unica    pronuncia
giurisdizionale non cautelare depositata  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, le controversie possono essere  definite
con il pagamento: 
    a)  della  meta'  del  valore  della  controversia  in  caso   di
soccombenza nella pronuncia di primo grado; 
    b) di  un  quinto  del  valore  della  controversia  in  caso  di
soccombenza nella pronuncia di secondo grado. 
  3.  Le  controversie  relative  esclusivamente  alle  sanzioni  non
collegate al tributo possono essere definite  con  il  pagamento  del
quindici  per  cento  del  valore  della  controversia  in  caso   di
soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica  pronuncia
giurisdizionale  non  cautelare,  sul  merito  o  sull'ammissibilita'
dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di  entrata
in vigore del presente decreto, e con il pagamento del  quaranta  per
cento  negli  altri  casi.   In   caso   di   controversia   relativa
esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono,
per la definizione non e' dovuto alcun importo relativo alle sanzioni
qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche  con
modalita' diverse dalla presente definizione. 
  4. Il presente articolo si applica  alle  controversie  in  cui  il
ricorso in primo grado e' stato notificato alla controparte entro  la
data di entrata in vigore del presente decreto e per  le  quali  alla
data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il  processo
non si sia concluso con pronuncia definitiva. 
  5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche
solo in parte: 
    a) le risorse  proprie  tradizionali  previste  dall'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,
del  26  maggio  2014,  e  l'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa
all'importazione; 
    b) le somme dovute a titolo di recupero  di  aiuti  di  Stato  ai
sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,
del 13 luglio 2015. 
  6. La definizione si perfeziona con la presentazione della  domanda
di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi  dovuti  ai  sensi
del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel
caso in cui gli importi dovuti superano  mille  euro  e'  ammesso  il
pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni  dell'articolo
8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in  un  massimo  di
venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive
alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e  31  maggio
di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima,
si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno  2019  alla
data  del  versamento.   E'   esclusa   la   compensazione   prevista
dall'articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona
con la sola presentazione della domanda. 
  7.  Nel  caso  in  cui  le  somme  interessate  dalle  controversie
definibili a norma del presente articolo sono oggetto di  definizione
agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
il perfezionamento della definizione della controversia  e'  in  ogni
caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018  delle  somme
di cui al comma 21 dell'articolo 3. 
  8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia  autonoma  e'
presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di
bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma
si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 
  9.  Dagli  importi  dovuti  ai  sensi  del  presente  articolo   si
scomputano quelli gia' versati a  qualsiasi  titolo  in  pendenza  di
giudizio. La definizione non da'  comunque  luogo  alla  restituzione
delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto
per  la  definizione.  Gli  effetti  della  definizione  perfezionata
prevalgono su quelli delle  eventuali  pronunce  giurisdizionali  non
passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 
  10. Le controversie definibili  non  sono  sospese,  salvo  che  il
contribuente faccia apposita richiesta  al  giudice,  dichiarando  di
volersi avvalere delle disposizioni del  presente  articolo.  In  tal
caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno  2019.  Se  entro  tale
data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi
al quale pende la controversia copia della domanda di  definizione  e
del versamento degli importi dovuti o della prima rata,  il  processo
resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 
  11. Per le controversie definibili sono sospesi  per  nove  mesi  i
termini  di   impugnazione,   anche   incidentale,   delle   pronunce
giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per  la  proposizione  del
controricorso in Cassazione che scadono tra la  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019. 
  12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31
luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti
processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni  dinanzi
all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel
caso in  cui  la  definizione  della  controversia  e'  richiesta  in
pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo'
essere  impugnata  dal  contribuente  unitamente  al  diniego   della
definizione entro sessanta  giorni  dalla  notifica  di  quest'ultimo
ovvero dalla controparte nel medesimo termine. 
  13. In mancanza di istanza di trattazione presentata  entro  il  31
dicembre 2020 dalla parte  interessata,  il  processo  e'  dichiarato
estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione  della  pronuncia
giurisdizionale e del diniego, qualora la  controversia  risulti  non
definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le  spese  del
processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 
  14. La definizione perfezionata dal  coobbligato  giova  in  favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia  piu'
pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo  del  comma
8. 
  15. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del  presente
articolo. 
  16. Ciascun ente territoriale puo' stabilire,  entro  il  31  marzo
2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione
dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo alle controversie attribuite alla  giurisdizione  tributaria
in cui e' parte il medesimo ente. 
                               Art. 7 
 
Regolarizzazione  con  versamento  volontario  di  periodi  d'imposta
                             precedenti 
 
  1.  Le  societa'  e  le  associazioni  sportive   dilettantistiche,
iscritte nel Registro CONI,  possono  avvalersi  della  dichiarazione
integrativa speciale, di cui all'articolo 9,  per  tutte  le  imposte
dovute e per ciascun anno  di  imposta,  nel  limite  complessivo  di
30.000 euro di imponibile annuo. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresi' avvalersi: 
    a) della definizione agevolata degli  atti  del  procedimento  di
accertamento prevista dall'articolo 2, versando un importo pari al 50
per cento delle  maggiori  imposte  accertate,  fatta  eccezione  per
l'imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5  per  cento
delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti; 
    b) della definizione agevolata delle liti pendenti  dinanzi  alle
commissioni tributarie di cui all'articolo 6 con il versamento del: 
      1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per  cento  delle
sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo
grado di giudizio; 
      2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per  cento  delle
sanzioni e degli interessi  accertati,  in  caso  di  soccombenza  in
giudizio  dell'amministrazione  finanziaria   nell'ultima   o   unica
pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto; 
      3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento  delle
sanzioni e interessi accertati in caso  di  soccombenza  in  giudizio
della societa' o associazione sportiva nell'ultima o unica  pronuncia
giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. La definizione agevolata di cui al presente articolo e' preclusa
se l'ammontare delle  sole  imposte  accertate  o  in  contestazione,
relativamente a ciascun periodo d'imposta,  per  il  quale  e'  stato
emesso avviso d'accertamento o e'  pendente  reclamo  o  ricorso,  e'
superiore ad  euro  30  mila  per  ciascuna  imposta,  IRES  o  IRAP,
accertata o contestata. In tal caso resta ferma  la  possibilita'  di
avvalersi delle definizioni agevolate degli atti  di  accertamento  e
delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e  6  con  le  regole  ivi
previste. 
                               Art. 8 
 
Definizione agevolata  delle  imposte  di  consumo  dovute  ai  sensi
  dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del  decreto  legislativo
  26 ottobre 1995, n. 504 
 
  1. E' ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per  i
quali non sia  ancora  intervenuta  sentenza  passata  in  giudicato,
maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo,  ai
sensi  dell'articolo  62-quater,  commi  1  e  1-bis,   del   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il versamento, da parte  del
soggetto obbligato, di un importo pari al 5 per cento  degli  importi
dovuti, con le modalita' stabilite nel presente  articolo.  Non  sono
dovuti gli interessi e le sanzioni. 
  2. Ai fini della  definizione  di  cui  al  comma  1,  il  soggetto
obbligato manifesta  all'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  la
volonta' di avvalersene, facendo pervenire all'Agenzia stessa,  entro
il 30 aprile 2019, apposita  dichiarazione  con  le  modalita'  e  in
conformita' alla modulistica  che  l'Agenzia  medesima  pubblica  sul
proprio sito internet istituzionale entro il 28 febbraio 2019. Ove la
data di pubblicazione delle modalita' e della  modulistica  da  parte
dell'Agenzia  stessa  sia  successiva  al  28   febbraio   2019,   la
dichiarazione deve pervenire all'Agenzia entro sessanta giorni  dalla
suddetta  data  di  pubblicazione.  I   termini   indicati   per   la
presentazione della dichiarazione sono perentori. 
  3.   Nella   dichiarazione   deve   essere   indicato   l'ammontare
dell'imposta dovuta ai  sensi  dell'articolo  62-quater,  commi  1  e
1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504.  Qualora  il
soggetto obbligato non abbia ottemperato, in tutto o in  parte,  agli
adempimenti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze  29  dicembre  2014,  la  dichiarazione
stessa deve essere corredata dei prospetti riepilogativi previsti dal
medesimo articolo 6. Il soggetto obbligato deve  altresi'  dichiarare
che i dati indicati  nei  prospetti  riepilogativi  sono  conformi  a
quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal  soggetto
obbligato stesso. 
  4. La presentazione della dichiarazione sospende per novanta giorni
i termini per l'impugnazione dei  provvedimenti  impositivi  e  degli
atti di riscossione delle imposte  di  consumo  di  cui  al  comma  1
nonche' delle sentenze pronunciate su tali atti. Nel caso  in  cui  i
provvedimenti impositivi  e  gli  atti  di  riscossione  siano  stati
oggetto di impugnazione  innanzi  alla  giurisdizione  tributaria  il
processo   e'    sospeso    a    domanda    della    parte    diversa
dall'Amministrazione  finanziaria,  fino  al  perfezionamento   della
definizione di cui al comma 1. 
  5. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con il pagamento,
entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione,  dell'intero   importo
comunicato dall'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  ai  sensi  del
comma 6, ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale. 
  6. Entro centoventi giorni dalla ricezione della  dichiarazione  di
cui al comma 2, l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  comunica  al
soggetto obbligato l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini
della definizione agevolata di cui al comma 1. 
  7.  L'ammontare   complessivo   delle   somme   dovute   comunicato
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero della prima rata  in
caso di pagamento rateale, e' versato dal  soggetto  obbligato  entro
sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'Agenzia stessa. 
  8. Nella dichiarazione, il soggetto  obbligato  puo'  esprimere  la
volonta' di effettuare il pagamento, in forma rateale mensile,  delle
somme dovute, per un  massimo  di  centoventi  rate  mensili,  previa
prestazione di una garanzia, ai sensi dell'articolo 1 della legge  10
giugno 1982, n. 348,  a  copertura  di  sei  mensilita'.  Il  mancato
pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la  decadenza
dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di  versamento  delle
somme residue entro sessanta giorni dalla scadenza  dell'ultima  rata
non pagata. 
  9. La definizione agevolata perde di efficacia,  qualora  l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, entro il termine di  prescrizione  delle
imposte di cui al comma  1,  accerti  la  non  veridicita'  dei  dati
comunicati con la dichiarazione di cui al comma 2. 
                               Art. 9 
 
    Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale 
 
  1. Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere  errori
od omissioni ed integrare, con le  modalita'  previste  dal  presente
articolo, le dichiarazioni fiscali presentate  entro  il  31  ottobre
2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali,  delle
imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute  e  dei
contributi  previdenziali,  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e dell'imposta sul valore aggiunto.  L'integrazione  degli
imponibili e' ammessa, nel  limite  di  100.000  euro  di  imponibile
annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e  comunque
di non oltre il 30 per cento di quanto gia' dichiarato.  Resta  fermo
il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui  e'
possibile l'integrazione ai sensi del  presente  comma.  In  caso  di
dichiarazione di un imponibile minore di  100.000  euro,  nonche'  in
caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli
articoli 8 e 84 del Testo unico  delle  imposte  sui  redditi  (TUIR)
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, l'integrazione degli  imponibili  e'  comunque  ammessa
sino a 30.000 euro. 
  2. Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno  di  imposta,
si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori: 
    a) un'imposta  sostitutiva  determinata  applicando  sul  maggior
imponibile IRPEF o IRES un'aliquota pari al  20  per  cento  ai  fini
delle imposte sui  redditi  e  relative  addizionali,  delle  imposte
sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
    b) un'imposta sostitutiva determinata applicando  sulle  maggiori
ritenute un'aliquota pari al 20 per cento; 
    c) l'aliquota media per l'imposta sul valore aggiunto, risultante
dal rapporto  tra  l'imposta  relativa  alle  operazioni  imponibili,
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili,  e
il  volume  d'affari  dichiarato,  tenendo  conto  dell'esistenza  di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali.
Nei casi in cui non e' possibile  determinare  l'aliquota  media,  si
applica l'aliquota ordinaria prevista dall'articolo  16  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i contribuenti devono: 
    a) inviare una  dichiarazione  integrativa  speciale  all'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  per  uno  o  piu'  periodi
d'imposta per i quali, alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, non  sono  scaduti  i  termini  per  l'accertamento  di  cui
all'articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 20,  comma  1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; 
    b) provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione  di
quanto dovuto,  entro  il  31  luglio  2019,  senza  avvalersi  della
compensazione prevista dall'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241; il versamento puo'  essere  ripartito  in  dieci
rate semestrali di pari importo ed in tal  caso  il  pagamento  della
prima rata deve essere effettuato entro  il  30  settembre  2019.  Il
perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di
quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata. 
  4. Se i  dichiaranti  non  eseguono  in  tutto  o  in  parte,  alle
prescritte scadenze, il versamento delle somme di  cui  al  comma  3,
lettera b), la dichiarazione integrativa speciale e'  titolo  per  la
riscossione delle imposte dovute in  base  agli  imponibili  in  essa
indicati e, per il recupero delle somme non corrisposte, si applicano
le disposizioni dell'articolo 14 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  sono  altresi'  dovuti  gli
interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30  per  cento
delle somme non versate, ridotta alla meta'  in  caso  di  versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima. 
  5. Nella dichiarazione integrativa  speciale  di  cui  al  presente
articolo non possono  essere  utilizzate,  a  scomputo  dei  maggiori
imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli  8  e  84  del
Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)  approvato  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917.  La
dichiarazione integrativa speciale  non  costituisce  titolo  per  il
rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non
dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non
richieste in precedenza, ovvero di detrazioni  d'imposta  diverse  da
quelle  originariamente  dichiarate;  la  differenza  tra   l'importo
dell'eventuale  maggior  credito   risultante   dalla   dichiarazione
originaria  e  quello  del  minor  credito  spettante  in  base  alla
dichiarazione integrativa e' versata secondo  le  modalita'  previste
dal presente articolo. 
  6. Ai soli elementi oggetto dell'integrazione si applica l'articolo
1, comma 640, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  7. La dichiarazione integrativa speciale  e'  irrevocabile  e  deve
essere sottoscritta personalmente. La procedura di  cui  al  presente
articolo non e' esperibile: 
    a) se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato  le
dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni  di  imposta  dal
2013 al 2016; 
    b) se la richiesta e' presentata  dopo  che  il  contribuente  ha
avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche,  inviti  o
questionari o dell'inizio  di  qualunque  attivita'  di  accertamento
amministrativo o di procedimenti  penali,  per  violazione  di  norme
tributarie, relativi all'ambito di applicazione  della  procedura  di
cui al presente articolo. 
  8.  La  procedura  non  puo',   altresi',   essere   esperita   dai
contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e  patrimoniali
costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi
prodotti in forma associata di cui all'articolo  5  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917  e  dai  contribuenti  che  hanno  esercitato  l'opzione
prevista dagli articoli 115  o  116  del  predetto  testo  unico  con
riferimento   alle   imposte   dovute   sui   maggiori   redditi   di
partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati  a  seguito
di accessi, ispezioni, verifiche o di  qualsiasi  atto  impositivo  a
carico delle societa' da essi partecipate. 
  9. Chiunque fraudolentemente si avvale della procedura  di  cui  al
presente articolo al fine di far  emergere  attivita'  finanziarie  e
patrimoniali o denaro contante o valori al portatore  provenienti  da
reati diversi dai delitti di cui agli articoli  2  e  3  del  decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' punito con la medesima  sanzione
prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
agosto 1990, n. 227.  Resta  ferma  l'applicabilita'  degli  articoli
648-bis,  648-ter,  648-ter.1  del  codice  penale  e   dell'articolo
12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. 
  10. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione
finanziaria concordano condizioni e modalita' per lo scambio dei dati
relativi alle procedure avviate e concluse. 
  11. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate  sono  disciplinate  le  modalita'  di  presentazione   della
dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti
tributari, nonche' sono emanate le ulteriori disposizioni  necessarie
per l'attuazione dei precedenti commi. 
  12. Le somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione
della dichiarazione integrativa speciale di cui al comma  3,  lettera
a), affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello
Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione,  al  Fondo
per la riduzione della pressione  fiscale,  di  cui  all'articolo  1,
comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nel  predetto  Fondo
e' altresi' eventualmente iscritta una  dotazione  corrispondente  al
maggior  gettito  prevedibile,  per  ciascun  esercizio  finanziario,
derivante   dall'emersione   di   base   imponibile   indotta   dalla
presentazione della dichiarazione integrativa speciale, sulla base di
valutazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento delle finanze. Nella nota di aggiornamento al  Documento
di economia e  finanza  viene  data  adeguata  evidenza  del  maggior
gettito valutato ai sensi del precedente periodo. 
Capo II Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario
                               Art. 10 
 
Disposizioni  di  semplificazione  per  l'avvio  della   fatturazione
                             elettronica 
 
  1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto  2015,
n. 127, dopo il secondo periodo e'  inserito  il  seguente:  «Per  il
primo semestre del periodo d'imposta  2019  le  sanzioni  di  cui  ai
periodi precedenti: 
    a) non si applicano se la fattura e' emessa con le  modalita'  di
cui al comma 3 entro il termine di effettuazione  della  liquidazione
periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo  1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,
n. 100; 
    b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione  che
la fattura elettronica sia emessa entro il termine  di  effettuazione
della liquidazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  del  periodo
successivo.». 
                               Art. 11 
 
 Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture 
 
  1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo  la  lettera  g)  e'  inserita  la  seguente:
«g-bis)  data  in  cui  e'  effettuata  la  cessione  di  beni  o  la
prestazione di servizi ovvero data in cui e' corrisposto in  tutto  o
in parte il corrispettivo, sempreche' tale  data  sia  diversa  dalla
data di emissione della fattura;»; 
    b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «La
fattura   e'   emessa   entro   dieci    giorni    dall'effettuazione
dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.». 
  2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere  dal  1°
luglio 2019. 
                               Art. 12 
 
Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle  fatture
                               emesse 
 
  1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, il primo comma e' sostituito dal seguente:  «Il
contribuente deve annotare in apposito registro  le  fatture  emesse,
nell'ordine della loro numerazione,  entro  il  giorno  15  del  mese
successivo  a  quello  di  effettuazione  delle  operazioni   e   con
riferimento allo stesso mese di effettuazione  delle  operazioni.  Le
fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo,  lettera  b),
sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo  a  quello  di
emissione e con riferimento al medesimo mese.». 
                               Art. 13 
 
Disposizioni  di  semplificazione  in  tema  di  registrazione  degli
                              acquisti 
 
  1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole «Il contribuente  deve  numerare  in
ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni
e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte
o professione, comprese quelle  emesse  a  norma  del  secondo  comma
dell'articolo  17  e  deve  annotarle  in  apposito  registro»   sono
sostituite dalle seguenti:  «Il  contribuente  deve  annotare  in  un
apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai  beni
e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte
o professione, comprese quelle  emesse  a  norma  del  secondo  comma
dell'articolo 17,»; 
    b) al secondo comma, le parole «il  numero  progressivo  ad  essa
attribuito,» sono soppresse. 
                               Art. 14 
 
           Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA 
 
  1. Nell'articolo 1, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo  e'  aggiunto
il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo  precedente
puo'  essere  esercitato  il  diritto  alla  detrazione  dell'imposta
relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del
mese successivo a  quello  di  effettuazione  dell'operazione,  fatta
eccezione  per  i  documenti  di  acquisto  relativi  ad   operazioni
effettuate nell'anno precedente.». 
                               Art. 15 
 
  Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica 
 
  1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto  2015,
n. 127, le parole «, stabiliti o identificati» sono sostituite  dalle
seguenti: «o stabiliti». 
                               Art. 16 
 
                    Giustizia tributaria digitale 
 
  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16-bis: 
      1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Comunicazioni,
notificazioni e depositi telematici»; 
      2) nel comma 1, il quarto periodo e' sostituito  dal  seguente:
«La comunicazione si intende perfezionata con la  ricezione  avvenuta
nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nelle ipotesi  di
mancata indicazione dell'indirizzo di posta  elettronica  certificata
del difensore o della parte ed ove lo stesso non  sia  reperibile  da
pubblici elenchi,  ovvero  nelle  ipotesi  di  mancata  consegna  del
messaggio di posta elettronica certificata per  cause  imputabili  al
destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente  mediante
deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di  cui
al  periodo  precedente  le  notificazioni  sono  eseguite  ai  sensi
dell'articolo 16.»; 
      4) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Le  parti,  i
consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo  7,  comma  2,
notificano  e  depositano  gli  atti  processuali  i  documenti  e  i
provvedimenti   giurisdizionali    esclusivamente    con    modalita'
telematiche,  secondo  le  disposizioni  contenute  nel  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013,  n.  163,  e
nei  successivi  decreti  di  attuazione.  In  casi  eccezionali,  il
Presidente della Commissione tributaria o il Presidente  di  sezione,
se il ricorso e' gia' iscritto a ruolo,  ovvero  il  collegio  se  la
questione  sorge  in  udienza,  con  provvedimento  motivato  possono
autorizzare   il   deposito   con   modalita'   diverse   da   quelle
telematiche.»; 
      5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I  soggetti
che  stanno  in  giudizio   senza   assistenza   tecnica   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 2,  hanno  facolta'  di  utilizzare,  per  le
notifiche e i depositi, le modalita' telematiche indicate  nel  comma
3,  previa  indicazione  nel  ricorso  o  nel  primo  atto  difensivo
dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere  le
comunicazioni e le notificazioni.»; 
    b) dopo l'articolo 25, e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 25-bis (Potere di certificazione di  conformita').  -  1.  Al
fine del deposito e della notifica con  modalita'  telematiche  della
copia informatica, anche per immagine,  di  un  atto  processuale  di
parte, di un provvedimento del giudice o di un documento  formato  su
supporto analogico e detenuto in originale o in  copia  conforme,  il
difensore e il dipendente di  cui  si  avvalgono  l'ente  impositore,
l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti  nell'albo  di  cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
attestano la conformita' della copia  al  predetto  atto  secondo  le
modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Analogo potere di attestazione di conformita' e'  esteso,  anche
per l'estrazione di copia analogica, agli  atti  e  ai  provvedimenti
presenti nel fascicolo informatico, formato  dalla  segreteria  della
Commissione tributaria ai sensi  dell'articolo  14  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013,  n.  163,  o
trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio  di
segreteria.  Detti  atti  e  provvedimenti,  presenti  nel  fascicolo
informatico o trasmessi in allegato  alle  comunicazioni  telematiche
dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se  privi
dell'attestazione di conformita' all'originale da parte  dell'ufficio
di segreteria. 
  3. La copia informatica  o  cartacea  munita  dell'attestazione  di
conformita' ai sensi dei commi precedenti  equivale  all'originale  o
alla copia conforme dell'atto o  del  provvedimento  detenuto  ovvero
presente nel fascicolo informatico. 
  4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo,
esonera dal pagamento dei diritti di copia. 
  5. Nel compimento dell'attestazione di conformita'  i  soggetti  di
cui al presente  articolo  assumono  ad  ogni  effetto  la  veste  di
pubblici ufficiali.». 
  2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le  parti
possono utilizzare in ogni grado di giudizio  la  modalita'  prevista
dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  23  dicembre
2013, n. 163, e dai  relativi  decreti  attuativi,  indipendentemente
dalla  modalita'  prescelta  da  controparte  nonche'   dall'avvenuto
svolgimento del giudizio di primo grado con modalita' analogiche. 
  3. In tutti i casi in cui  debba  essere  fornita  la  prova  della
notificazione  o  della  comunicazione  eseguite  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata e non sia possibile  fornirla  con  modalita'
telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono  l'ente
impositore,  l'agente  della  riscossione  ed  i  soggetti   iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, provvedono ai sensi  dell'articolo  9,  commi  1-bis  e
1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n.  53.  I  soggetti  di  cui  al
periodo precedente nel compimento di tali attivita' assumono ad  ogni
effetto la veste di pubblico ufficiale. 
  4. La  partecipazione  delle  parti  all'udienza  pubblica  di  cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,
puo' avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata  da  almeno
una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo,  mediante  un
collegamento audiovisivo  tra  l'aula  di  udienza  e  il  luogo  del
domicilio indicato  dal  contribuente,  dal  difensore,  dall'ufficio
impositore o dai soggetti della riscossione  con  modalita'  tali  da
assicurare la contestuale, effettiva e  reciproca  visibilita'  delle
persone presenti in entrambi i luoghi  e  la  possibilita'  di  udire
quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega  in
audiovisione e' equiparato  all'aula  di  udienza.  Con  uno  o  piu'
provvedimenti  del  direttore  generale  delle  finanze,  sentito  il
Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria  e  l'Agenzia  per
l'Italia Digitale, sono individuate le regole  tecnico-operative  per
consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione
della visione delle relative immagini, e  le  Commissioni  tributarie
presso le  quali  attivare  l'udienza  pubblica  a  distanza.  Almeno
un'udienza per ogni  mese  e  per  ogni  sezione  e'  riservata  alla
trattazione di controversie  per  le  quali  e'  stato  richiesto  il
collegamento audiovisivo a distanza. 
  5. Le disposizioni di cui alla lettera a),  numeri  4)  e  5),  del
comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in  primo  e  in  secondo
grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art.  25-bis,  comma
4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai
sensi dell'articolo 26. 
Capo III Altre disposizioni fiscali
                               Art. 17 
 
Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal  1°
gennaio  2020  i  soggetti  che  effettuano  le  operazioni  di   cui
all'articolo 22  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n.  633,  memorizzano  elettronicamente  e  trasmettono
telematicamente  all'Agenzia  delle  entrate  i  dati   relativi   ai
corrispettivi  giornalieri.  La  memorizzazione  elettronica   e   la
connessa trasmissione dei dati dei  corrispettivi  sostituiscono  gli
obblighi di registrazione di cui all'articolo 24,  primo  comma,  del
suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui  ai  periodi
precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio  2019  ai  soggetti
con un volume d'affari superiore ad  euro  400.000.  Per  il  periodo
d'imposta 2019  restano  valide  le  opzioni  per  la  memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati  dei  corrispettivi
esercitate entro il  31  dicembre  2018.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  possono  essere  previsti  specifici
esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in  ragione  della
tipologia di attivita' esercitata.»; 
    b) al comma 6  le  parole  «optano  per»  sono  sostituite  dalla
seguente: «effettuano»; 
    c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «6-ter. Le operazioni  di  cui  all'articolo  22  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate  nelle
zone individuate con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
possono essere  documentate,  in  deroga  al  comma  1,  mediante  il
rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge  10
maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge
26 gennaio 1983, n.  18,  nonche'  con  l'osservanza  delle  relative
discipline. 
  6-quater. I soggetti che effettuano  cessioni  di  farmaci,  tenuti
all'invio  dei  dati  al   Sistema   tessera   sanitaria,   ai   fini
dell'elaborazione della dichiarazione dei  redditi  precompilata,  ai
sensi dell'articolo 3, commi  3  e  4,  del  decreto  legislativo  21
novembre  2014,  n.  175,  e  dei  relativi  decreti   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo  di  cui
al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e  la  trasmissione
telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al  Sistema
tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati
dall'Agenzia   delle   entrate   anche    per    finalita'    diverse
dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. 
  6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o  l'adattamento
degli strumenti mediante i quali effettuare la  memorizzazione  e  la
trasmissione di cui al comma 1, al soggetto e' concesso un contributo
complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta,  per  un
massimo di euro 250 in caso di acquisto e  di  euro  50  in  caso  di
adattamento, per ogni strumento.  Il  contributo  e'  anticipato  dal
fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed e'  a  questo
rimborsato sotto forma di  credito  d'imposta  di  pari  importo,  da
utilizzare in compensazione ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito  d'imposta  di  cui  al
presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di  cui  all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita'
attuative, comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta,
il regime dei controlli nonche' ogni  altra  disposizione  necessaria
per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di
spesa previsto. Il limite di spesa  previsto  e'  pari  a  euro  36,3
milioni per l'anno 2019 e pari  ad  euro  195,5  milioni  per  l'anno
2020.». 
  2. A decorre dal 1° gennaio 2020: 
    a) l'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127 e' abrogato; 
    b) all'articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1. al comma 1, le parole «compresi coloro che hanno  esercitato
l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1,» sono soppresse; 
      2. al comma 2,  dopo  le  parole  «n.  633»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, fatta salva la tenuta del registro di  cui  all'articolo
18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai  fini  dell'imposta
sul valore aggiunto permane per i soggetti che optano per  la  tenuta
dei registri secondo le modalita' di cui all'articolo 18, comma 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.». 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 26. 
                               Art. 18 
 
                  Rinvio lotteria dei corrispettivi 
 
  1. All'articolo 1  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 540, e' sostituito dal seguente:  «540.  A  decorrere
dal 1° gennaio  2020  i  contribuenti,  persone  fisiche  maggiorenni
residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni
o servizi, fuori dall'esercizio  di  attivita'  di  impresa,  arte  o
professione,  presso  esercenti  che  trasmettono  telematicamente  i
corrispettivi,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione
a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per
partecipare all'estrazione  e'  necessario  che  i  contribuenti,  al
momento  dell'acquisto,  comunichino  il   proprio   codice   fiscale
all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle  entrate
i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalita'  di
cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo  5  agosto
2015, n. 127.»; 
    b) il comma 543 e' abrogato; 
    c)  il  comma  544  e'  sostituito  dal   seguente:   «544.   Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinante le modalita'
tecniche relative alle  operazioni  di  estrazione,  l'entita'  e  il
numero  dei  premi  messi  a   disposizione,   nonche'   ogni   altra
disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.  Il  divieto
di pubblicita' per giochi  e  scommesse,  previsto  dall'articolo  9,
comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018,  n.  87,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica  alla
lotteria di cui al comma 540.». 
  2. Al fine di  garantire  le  risorse  finanziarie  necessarie  per
l'attribuzione dei premi e  le  spese  amministrative  connesse  alla
gestione della lotteria, e' istituito un Fondo iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  con  una
dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 25. 
                               Art. 19 
 
                  Disposizioni in materia di accisa 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°dicembre  2018,  al  testo   unico   delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella  A,
al punto 11, nella colonna «Impieghi», il  periodo  da  «In  caso  di
produzione  combinata»  fino  a  «quinquennio  di   riferimento»   e'
sostituito dal seguente: «In caso di generazione combinata di energia
elettrica e calore utile, i quantitativi  di  combustibili  impiegati
nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando  i
seguenti consumi specifici convenzionali: 
 
               +-------------------------+-----------+
               |a) oli vegetali non      | 0,194 kg  |
               |modificati chimicamente  |  per kWh  |
               +-------------------------+-----------+
               |                         | 0,220 mc  |
               |b) gas naturale          |  per kWh  |
               +-------------------------+-----------+
               |c) gas di petrolio       | 0,173 kg  |
               |liquefatti               |  per kWh  |
               +-------------------------+-----------+
               |                         | 0,186 kg  |
               |d) gasolio               |  per kWh  |
               +-------------------------+-----------+
               |e) olio combustibile e   |           |
               |oli minerali greggi,     | 0,194 kg  |
               |naturali                 |  per kWh  |
               +-------------------------+-----------+
               |f) carbone, lignite e    |           |
               |coke (codici NC 2701,    | 0,312 kg  |
               |2702 e 2704)             |  per kWh  |
               +-------------------------+-----------+
 
  2. All'articolo 3-bis  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) a decorrere dal 1°dicembre 2018, il comma 1 e' abrogato; 
    b) nel comma 2, le parole  «31  dicembre  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 novembre 2018». 
  3. All'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, nella lettera b), le parole «da adottare entro  il  30  novembre
2018» sono soppresse. 
                               Art. 20 
 
Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 70-ter, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresi' sussistente  tra
i  soggetti  passivi,   stabiliti   nel   territorio   dello   Stato,
partecipanti ad un Gruppo Bancario di  cui  all'articolo  37-bis  del
testo unico di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385.»; 
    b) all'articolo 70-septies, comma 2, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di  cui
al comma 1-bis dell'articolo 70-ter, il rappresentante di  gruppo  e'
la  societa'  capogruppo  di  cui  alla  lettera  a),  del  comma   1
dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.». 
  2. Per l'anno 2019, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo
IVA  da  parte  dei  partecipanti  ad  un  Gruppo  Bancario  di   cui
all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, ha effetto se presentata entro il 31 dicembre
2018 e se a tale data sussistono i vincoli finanziario,  economico  e
organizzativo di cui all'articolo 70-ter del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il vincolo  finanziario  si
considera  sussistere  se  a  tale  data  e'  stato  sottoscritto  il
contratto di coesione di cui al  comma  3  dell'articolo  37-bis  del
testo unico di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385.». 
Titolo II DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI
                               Art. 21 
 
                        Ferrovie dello Stato 
 
  1. E' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro  per  l'anno  2018
per il finanziamento del  contratto  di  programma  -  parte  servizi
2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la
societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa. 
  2. E' autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per  l'anno  2018
per il finanziamento del contratto di programma - parte  investimenti
2017 - 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e
la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 26. 
                               Art. 22 
 
                        Fondo garanzia e FSC 
 
  1. Al Fondo di garanzia per le  piccole  e  medie  imprese  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, sono assegnati 735  milioni  di  euro  per  l'anno  2018.  Al
relativo onere si provvede quanto a 300 milioni per  l'anno  2018,  a
valere sulle risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -
programmazione 2014-2020 gia' destinate al predetto  Fondo  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 53, secondo periodo, della legge  27  dicembre
2013, n. 147 e per la rimanente quota ai sensi dell'articolo 26. 
                               Art. 23 
 
                            Autotrasporto 
 
  1. Al fine di  favorire  gli  interventi  per  la  ristrutturazione
dell'autotrasporto e' incrementata di 26,4 milioni per l'anno 2018 la
dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui  all'articolo
1, comma 106, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266.  Agli  oneri
derivanti dal presente articolo si provvede: 
    a) quanto a  10,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2018  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
1230 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    b) quanto a 16 milioni di euro a mediante  utilizzo  delle  somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai  sensi  dell'articolo
11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che  alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non  sono  state
riassegnate  ai  pertinenti  programmi  e  che  sono  acquisite,  nel
predetto limite di 16  milioni,  definitivamente  al  bilancio  dello
Stato. 
  2. In relazione all'articolo 9 del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento
dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da
assegnare  all'autorita'  di  sistema   portuale   del   mar   ligure
occidentale. 
  3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui  al  comma  2,  si
provvede per 15 milioni di euro  mediante  corrispondente  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato,  entro  il  15  novembre  2018,
delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4
e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 non  utilizzate  al  termine
del periodo di operativita' delle misure agevolative e  giacenti  sui
conti correnti sui c/c n. 211390 e n. 211389 accesi presso BNL Spa. 
                               Art. 24 
 
                   Missioni internazionali di pace 
 
  1.  Al  fine  di   garantire   la   prosecuzione   delle   missioni
internazionali per l'anno 2018, il fondo di cui all'articolo 4, comma
1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e'  incrementato  di  euro  130
milioni per il medesimo anno 2018. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 26. 
                               Art. 25 
 
Disposizioni  in  materia  di  CIGS  per  riorganizzazione  o   crisi
                              aziendale 
 
  1.  All'articolo  22-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, le parole «organico superiore  a  100  unita'
lavorative e» sono soppresse ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Alle  medesime  condizioni  e  nel  limite  delle  risorse
finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli
articoli 4 e 22, commi  3  e  5,  puo'  essere  concessa  la  proroga
dell'intervento  di  integrazione  salariale  straordinaria  per   la
causale contratto di solidarieta' sino al limite massimo di 12  mesi,
qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero  di  personale  gia'
dichiarato nell'accordo  di  cui  all'articolo  21,  comma  5,  e  si
realizzino le condizioni di cui al comma 2.». 
                               Art. 26 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il fondo  per  la  riduzione  della  pressione  fiscale  di  cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147  e'
incrementato di 390,335 milioni di euro per  l'anno  2019,  1.639,135
milioni di euro per l'anno 2020, 2.471,935 milioni di euro per l'anno
2021, 2.303,135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.354,735 milioni di
euro per l'anno 2023, 1.292.735 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,
1.437,735 milioni di euro per l'anno 2025, 1.579,735 milioni di  euro
per l'anno  2026,  1.630,735  milioni  di  euro  per  l'anno  2027  e
1.648,735 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028.  Le
predette risorse sono destinate  al  raggiungimento  degli  obiettivi
programmatici della manovra di finanza pubblica. 
  2. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di  700  milioni
di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno  2021,  di
1.050 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.150 milioni di  euro  per
l'anno 2023. Le predette risorse  sono  destinate  al  raggiungimento
degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica. 
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16,  comma
4, 17, 18, 20, 21, 22, 24, e dai commi 1 e 2 del presente articolo  e
dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) del
presente  comma,  pari  a  1.323.000.000  euro  per  l'anno  2018,  a
462.500.000 euro per l'anno 2019, a  1.872.500.000  euro  per  l'anno
2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno 2021, a 2.385.700.000 euro  per
l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l'anno  2023,  a  1.458.600.000
euro per l'anno  2024,  a  1.544.600.000  euro  per  l'anno  2025,  a
1.642,600 milioni di euro per l'anno 2026, 1.677,600 milioni di  euro
per l'anno 2027  e  1.689,600  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2028 e, che aumentano, ai fini  della  compensazione  degli
effetti  in  termini  di  indebitamento  netto  e  di  fabbisogno   a
1.743.544.737 euro per l'anno 2018, a  481.170.390  euro  per  l'anno
2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro  per
l'anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l'anno  2022,  a  3.551.176.417
euro per l'anno 2023, a  1.731.600.000  euro  per  l'anno  2024  e  a
1.689.600.000 euro per ciascuno degli anni  dal  2025,  al  2027,  si
provvede: 
    a) quanto a 589.305.117 euro per l'anno 2018,  che  aumentano  in
termini di fabbisogno e indebitamento netto a  818.805.117  euro  per
l'anno 2018 e a 20.500.000 euro per l'anno 2019,  mediante  riduzione
delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e  ai
programmi di spesa degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri  come
indicate nell'elenco 1 allegato  al  presente  decreto.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad  accantonare  e  a
rendere  indisponibili  le  suddette  somme.   Entro   venti   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri
competenti, con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei
pertinenti  stati  di  previsione  della  spesa,  fermo  restando  il
conseguimento  dei  risparmi  di  spesa  realizzati  in  termini   di
indebitamento  netto  della  pubblica  amministrazione.  Il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. 
    b) quanto 150 milioni euro per  l'anno  2018,  mediante  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite,  nel
predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato; 
    c) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo
di quota parte dei proventi delle aste delle quote  di  emissione  di
CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.
30,  destinati  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare per una quota di  35  milioni  e  al  Ministero
dello sviluppo  economico  per  una  quota  di  35  milioni,  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,   che   restano   acquisite
definitivamente all'erario. I decreti di cui al comma 3 dell'articolo
19 del citato decreto legislativo n. 30  del  2013  dispongono  negli
esercizi successivi gli opportuni conguagli, al  fine  di  assicurare
complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel  predetto
articolo  19  e  del  vincolo  di  destinazione  a  investimenti  con
finalita'  ambientali  derivante  dalla  direttiva   2009/29/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009; 
    d) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  alla
legge 17 agosto 1957, n. 848. Il  Ministero  degli  affari  esteri  e
della   cooperazione   internazionale   provvede   agli   adempimenti
eventualmente  necessari,  anche  sul   piano   internazionale,   per
rinegoziare i  termini  dell'accordo  internazionale  concernente  la
determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite,  per
un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 
    e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante le somme
di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legge 30  dicembre  2009,
n. 195, iscritte nel conto dei residui nello stato di previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  che
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite
all'erario. 
    f) quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2018-2020,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; 
    g) quanto a 462.500.000 euro per  l'anno  2019,  a  1.872.500.000
euro per l'anno  2020,  a  2.512.800.000  euro  per  l'anno  2021,  a
2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro  per  l'anno
2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024  e  a  1.689.600.000  euro
annui a  decorrere  dall'anno  2025,  che  aumentano  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto a  41.225.000  di  euro  per  l'anno
2018, a 460.670.390 euro per l'anno 2019, a  2.585.752.875  euro  per
l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno  2021,  a  3.444.868.857
euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023,  mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dal presente decreto; 
    h)  quanto  a  23.943.052  euro   per   l'anno   2018,   mediante
corrispondente utilizzo delle somme iscritte nel  conto  dei  residui
del fondo di conto capitale dello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi  dell'articolo  49,  comma  2,
lettere b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che  sono  versate,
nell'anno 2018,  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e  restano
acquisite all'erario; 
    i) quanto a 16,614 milioni di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
utilizzo   delle   somme    relative    ai    rimborsi    corrisposti
dall'organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  quale  corrispettivo  di
prestazioni  rese  dalle  Forze  armate  italiane  nell'ambito  delle
operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8,  comma  11,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla  data  di
entrata  in  vigore,  del  presente  decreto-legge  non  sono  ancora
riassegnate al fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della  legge  21
luglio 2016, n. 145 e che restano acquisite all'entrata del  bilancio
dello Stato; 
    l) quanto a 300 milioni per l'anno 2018  mediante  riduzione  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui
all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 147; 
    m) quanto a  300  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al  Fondo  per  le
esigenze indifferibili. Conseguentemente, le risorse del fondo per le
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della  legge
n. 190 del 2014, accantonate ai sensi dell'articolo 9, comma  2,  del
decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, pari a 300 milioni  di  euro  per
l'anno  2018,  sono  rese  disponibili  a  seguito   della   modifica
intervenuta del  trattamento  contabile  ai  fini  dell'indebitamento
netto dell'operazione relativa alla Banca Popolare di Vicenza  S.p.A.
e di Veneto Banca S.p.A. 
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Ove necessario,  previa  richiesta  dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'  disporre
il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione
avviene tempestivamente con l'emissione di ordini  di  pagamento  sui
pertinenti capitoli di spesa. 
                               Art. 27 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 ottobre 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Tria, Ministro dell'economia e  delle
                                finanze 
 
                                Di  Maio,  Ministro  dello   sviluppo
                                economico  e del   lavoro   e   delle
                                politiche sociali 
 
                                Toninelli,       Ministro       delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
                                                             Elenco 1 
    

   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

|=====================================|=============================|
| Ministero                           |            2018             |
|                                     |--------------|--------------|
|                                     |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA             |   469.700    |   203.700    |
| E DELLE FINANZE                     |              |              |
|                                     |              |              |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  |     9.000    |     6.000    |
|                                     |              |              |
| MINISTERO DEL LAVORO                |    24.034    |    24.034    |
| E DELLE POLITICHE SOCIALI           |              |              |
|                                     |              |              |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA           |    11.000    |     4.000    |
|                                     |              |              |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI       |     7.650    |     7.000    |
| E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |              |              |
|                                     |              |              |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,          |    29.000    |         0    |
| DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA    |              |              |
|                                     |              |              |
| MINISTERO DELL'INTERNO              |    17.222    |     5.000    |
|                                     |              |              |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA     |     4.000    |     4.000    |
| TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE    |              |              |
|                                     |              |              |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE      |     2.000    |         0    |
| E DEI TRASPORTI                     |              |              |
|                                     |              |              |
| MINISTERO DELLA DIFESA              |    14.000    |         0    |
|                                     |              |              |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  |     1.000    |         0    |
| ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |              |              |
|                                     |              |              |
| MINISTERO PER I BENI                |       700    |        40    |
| E LE ATTIVITA' CULTURALI            |              |              |
|                                     |              |              |
|                              Totale |   589.305    |   253.774    |
|=====================================|==============|==============|

   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

|=====================================|=============================|
| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA             |   469.700        203.700    |
| E DELLE FINANZE                     |                             |
|                                     |                             |
| 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)|    28.000         28.000    |
|                                     |                             |
|   3.1 Partecipazione italiana alle  |    28.000         28.000    |
|       politiche di bilancio in      |                             |
|       ambito UE (10)                |                             |
|                                     |                             |
| 7 Competitivita' e sviluppo delle   |    10.000          10.000   |
|   imprese (11)                      |                             |
|                                     |                             |
| 7.1 Incentivi alle imprese per      |    10.000         10.000    |
|     interventi di sostegno (8)      |                             |
|                                     |                             |
| 14 Diritti sociali, politiche       |    50.000              0    |
|    sociali e famiglia (24)          |                             |
|                                     |                             |
| 14.3 Sostegno in favore di          |    50.000              0    |
|      pensionati di guerra ed        |                             |
|      assimilati, perseguitati       |                             |
|      politici e razziali (11)       |                             |
|                                     |                             |
| 21   Debito pubblico (34)           |    20.000              0    |
|                                     |                             |
| 21.1 Oneri per il servizio del      |    20.000              0    |
|      debito statale (1)             |                             |
|                                     |                             |
| 22 Servizi istituzionali e generali |     1.000              0    |
|    delle amministrazioni            |                             |
|    pubbliche (32)                   |                             |
|                                     |                             |
| 22.5 Servizi per le pubbliche       |     1.000              0    |
|      amministrazioni nell'area degli|                             |
|      acquisti e del trattamento     |                             |
|      economico del personale (7)    |                             |
|                                     |                             |
| 23 Fondi da ripartire (33)          |   360.700        165.700    |
|                                     |                             |
| 23.1 Fondi da assegnare (1)         |   240.700        165.700    |
|                                     |                             |
| 23.2 Fondi di riserva e speciali (2)|   120.000              0    |
|=====================================|=============================|

   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

|=====================================|=============================|
| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  |     9.000          6.000    |
|                                     |                             |
| 1 Competitivita' e sviluppo delle   |     3.000          2.000    |
|   imprese (11)                      |                             |
|                                     |                             |
| 1.1 Promozione e attuazione di      |     2.000          2.000    |
|     politiche di sviluppo,          |                             |
|     competitivita' e innovazione,   |                             |
|     di responsabilita' sociale      |                             |
|     d'impresa e movimento           |                             |
|     cooperativo (5)                 |                             |
|                                     |                             |
| 1.3 Incentivazione del sistema      |     1.000              0    |
|     produttivo (7)                  |                             |
|                                     |                             |
| 2 Regolazione dei mercati (12)      |     1.000          1.000    |
|                                     |                             |
| 2.1 Vigilanza sui mercati e sui     |     1.000          1.000    |
|     prodotti, promozione della      |                             |
|     concorrenza e tutela dei        |                             |
|     consumatori (4)                 |                             |
|                                     |                             |
| 3 Commercio internazionale ed       |     3.000          3.000    |
|   internazionalizzazione del        |                             |
|   sistema produttivo (16)           |                             |
|                                     |                             |
| 3.2 Sostegno all'internazionalizza- |     3.000          3.000    |
|     zione delle imprese e           |                             |
|     promozione del made in Italy (5)|                             |
|                                     |                             |
| 4 Energia e diversificazione delle  |     1.000              0    |
|   fonti energetiche (10)            |                             |
|                                     |                             |
| 4.3 Innovazione, regolamentazione   |     1.000              0    |
|     tecnica, gestione e controllo   |                             |
|     delle risorse del sottosuolo (8)|                             |
|                                     |                             |
| 7 Servizi istituzionali e generali  |     1.000              0    |
|   delle amministrazioni             |                             |
|   pubbliche (32)                    |                             |
|                                     |                             |
| 7.1 Indirizzo politico (2)          |     1.000              0    |
|=====================================|=============================|

   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

|=====================================|=============================|
| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DEL LAVORO                |    24.034         24.034    |
| E DELLE POLITICHE SOCIALI           |                             |
|                                     |                             |
| 1 Politiche per il lavoro (26)      |    19.034         19.034    |
|                                     |                             |
| 1.2 Coordinamento e integrazione    |    19.034         19.034    |
|     delle politiche del lavoro e    |                             |
|     delle politiche sociali,        |                             |
|     innovazione e coordinamento     |                             |
|     amministrativo (7)              |                             |
|                                     |                             |
| 3 Diritti sociali, politiche sociali|     5.000          5.000    |
|   e famiglia (24)                   |                             |
|                                     |                             |
|                                     |                             |
| 3.1 Terzo settore (associazionismo, |     5.000          5.000    |
|     volontariato, Onlus e formazioni|                             |
|     sociali) e responsabilita'      |                             |
|     sociale delle imprese e delle   |                             |
|     organizzazioni (2)              |                             |
|=====================================|=============================|

   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

|=====================================|=============================|
| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA           |    11.000          4.000    |
|                                     |                             |
| 1 Giustizia (6)                     |    10.000          4.000    |
|                                     |                             |
| 1.1 Amministrazione                 |     4.000          4.000    |
|     penitenziaria (1)               |                             |
|                                     |                             |
| 1.2 Giustizia civile e penale (2)   |     6.000              0    |
|                                     |                             |
| 2 Servizi istituzionali e generali  |     1.000              0    |
|   delle amministrazioni             |                             |
|   pubbliche (32)                    |                             |
|                                     |                             |
| 2.1 Indirizzo politico (2)          |     1.000              0    |
|=====================================|=============================|

   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

|=====================================|=============================|
| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI       |     7.650          7.000    |
| E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |                             |
|                                     |                             |
| 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)|     7.650          7.000    |
|                                     |                             |
| 1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)  |     5.000          5.000    |
|                                     |                             |
| 1.6 Italiani nel mondo e politiche  |     2.000          2.000    |
|     migratorie (8)                  |                             |
|                                     |                             |
| 1.7 Promozione del sistema Paese (9)|       650              0    |
|=====================================|=============================|

   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

|=====================================|=============================|
| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,          |    29.000              0    |
| DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA    |                             |
|                                     |                             |
| 1 Istruzione scolastica (22)        |    14.000              0    |
|                                     |                             |
| 1.6 Istruzione del primo ciclo (17) |     8.000              0    |
|                                     |                             |
| 1.7 Istruzione del secondo          |     3.000              0    |
|     ciclo (18)                      |                             |
|                                     |                             |
| 1.8 Reclutamento e aggiornamento    |     3.000              0    |
|     dei dirigenti scolastici e del  |                             |
|     personale scolastico            |                             |
|     per l'istruzione (19)           |                             |
|                                     |                             |
| 2 Istruzione universitaria e        |    15.000              0    |
|   formazione post-universitaria (23)|                             |
|                                     |                             |
| 2.3 Sistema universitario           |    15.000              0    |
|     e formazione post-universitaria |                             |
|    (3)                              |                             |
|=====================================|=============================|

   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

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| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELL'INTERNO              |    17.222          5.000    |
|                                     |                             |
| 2 Relazioni finanziarie con le      |    17.222          5.000    |
|   autonomie territoriali (3)        |                             |
|                                     |                             |
| 2.3 Elaborazione, quantificazione e |    17.222          5.000    |
|     assegnazione delle risorse      |                             |
|     finanziarie da attribuire agli  |                             |
|     enti locali (10)                |                             |
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   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

|=====================================|=============================|
| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELL'AMBIENTE             |     4.000          4.000    |
| E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO       |                             |
| E DEL MARE                          |                             |
|                                     |                             |
| 1 Sviluppo sostenibile e tutela del |     4.000          4.000    |
|   territorio e dell'ambiente (18)   |                             |
|                                     |                             |
| 1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e|       500            500    |
|     attivita' internazionali e danno |                             |
|     ambientale (5)                  |                             |
|                                     |                             |
| 1.5 Gestione delle risorse idriche, |     3.000          3.000    |
|     tutela del territorio           |                             |
|     e bonifiche (12)                |                             |
|                                     |                             |
| 1.6 Tutela e conservazione della    |       500            500    |
|     fauna e della flora,            |                             |
|     salvaguardia della              |                             |
|     biodiversita' e dell'ecosistema |                             |
|     marino (13)                     |                             |
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   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

|=====================================|=============================|
| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE      |     2.000              0    |
| E DEI TRASPORTI                     |                             |
|                                     |                             |
| 1 Infrastrutture pubbliche          |       500              0    |
|   e logistica (14)                  |                             |
|                                     |                             |
| 1.4 Opere strategiche, edilizia     |       500              0    |
|     statale ed interventi speciali  |                             |
|     e per pubbliche calamita' (10)  |                             |
|                                     |                             |
| 2 Diritto alla mobilita' e sviluppo |     1.500              0    |
|   dei sistemi di trasporto (13)     |                             |
|                                     |                             |
| 2.1 Sviluppo e sicurezza della      |     1.500              0    |
|     mobilita' stradale (1)          |                             |
|=====================================|=============================|

   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

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| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELLA DIFESA              |    14.000              0    |
|                                     |                             |
| 3 Servizi istituzionali e generali  |    14.000              0    |
|   delle amministrazioni             |                             |
|   pubbliche (32)                    |                             |
|                                     |                             |
| 3.2 Servizi e affari generali       |    11.000              0    |
|     per le amministrazioni          |                             |
|     di competenza (3)               |                             |
|                                     |                             |
| 3.3 Interventi non direttamente     |     3.000              0    |
|     connessi con l'operativita'     |                             |
|     dello Strumento Militare (6)    |                             |
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   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

|=====================================|=============================|
| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  |     1.000              0    |
| ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |                             |
|                                     |                             |
| 1 Agricoltura, politiche            |       500              0    |
|   agroalimentari e pesca (9)        |                             |
|                                     |                             |
| 1.3 Politiche competitive, della    |       500              0    |
|     qualita' agroalimentare, della  |                             |
|     pesca, dell'ippica e mezzi      |                             |
|     tecnici di produzione (6)       |                             |
|                                     |                             |
| 2 Servizi istituzionali e generali  |       500              0    |
|   delle amministrazioni             |                             |
|   pubbliche (32)                    |                             |
|                                     |                             |
| 2.1 indirizzo politico (2)          |       500              0    |
|=====================================|=============================|

   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

|=====================================|=============================|
| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO PER I BENI                |       700             40    |
| E LE ATTIVITA' CULTURALI            |                             |
|                                     |                             |
| 1 Tutela e valorizzazione dei beni  |       140             40    |
|   e attivita' culturali             |                             |
|   e paesaggistici (21)              |                             |
|                                     |                             |
| 1.4 Tutela e valorizzazione dei     |       140             40    |
|     beni archivistici (9)           |                             |
|                                     |                             |
| 3 Turismo (31)                      |       560              0    |
|                                     |                             |
| 3.1 Sviluppo e competitivita'       |       560              0    |
|     del turismo (1)                 |                             |
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ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS