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Cara ADUC

Violazione al CDS non immediatamente contestata

18 marzo 2009
Domanda 18 marzo 2009
Gentile ADUC,
alla fine di Novembre 2008 ho tamponato con la mia auto il veicolo che mi precedeva: niente di grave, solo un fanale rotto: procedevamo entrambi a passo d'uomo e non mi sono accorto che chi mi precedeva si fosse improvvisamente fermato subito dopo essere ripartito da uno stop.
Entrambi avevamo semplicemente l'intenzione di redigere la constatazione amichevole: tuttavia, una più che solerte pattuglia di VVUU di passaggio ha voluto comunque rilevare l'incidente, nonostante entrambi (la controparte ed io) avessimo detto all'agente che non fosse necessario (quindi siamo rimasti bloccati per 1 ora e mezza invece di 15 minuti).
Adesso, in data 11/03/09 mi vedo recapitare un verbale di 53 Euro perché "il conducente ha violato l'art. 149comma 1-4 del C.D.S. poiché: il conducente del veicolo sopra indicato non manteneva una distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva tale da evitare la collisione".
In più, il verbale riporta la seguente dicitura: "La violazione non è stata immediatamente contestata causa: emerge dalla ricostruzione dell'incidente stradale".
A prescindere dal fatto che la distanza di sicurezza ci fosse (il problema è che io non ho proprio frenato per niente, perchè non mi sono accorto della seconda fermata del veicolo che mi precedeva), è possibile (e con quante possibilità di successo) contestare il verbale perché non contestato immediatamente? La dinamica dell'incidente era più che chiara fin dall'inizio ed il tempo materiale per farlo c'è stato (1 ora e mezza...).
Inoltre sul verbale, più in basso, è riportata la seguente dicitura "la suddetta violazione comporta la decurtazione di n. 3 punti della patente di guida, secondo le modalità previste dall'art. 126 bis del CDS ed indicate al punto 5 delle avvertenze (vedasi modulo comunicazione dati del conducente allegato)."purtroppo il "punto 5 delle avvertenze" non esiste sul modulo che mi hanno inviato (sono riportati solo i punti 1, 2, 3, 4 e 6: manca proprio il 5), così come non esiste il modulo comunicazione dati del conducente.
Possono queste "irregolarità" essere usate per il ricorso?
E' possibile fare un ricorso "parziale" (ad esempio solo alla decurtazione dei punti oppure solo alla sanzione pecuniaria)?
Da notare che io non sono in possesso del verbale originario sottoscritto dagli agenti accertatori, da me e dalla controparte sul luogo del sinistro.
Mi sento veramente preso in giro.
Grazie anticipatamente per la collaborazione,
Emiliano, da Cavenago Di Brianza (MB)

Risposta ADUC
non crediamo che la mancanza tra gli allegati del modulo relativo alla comunicazione dei dati riteniamo che sia essenziali ai fini della regolarita' del verbale di accertamento (poiche' contiene comunque l'informazione sulla sanzione accessoria). La violazione circa la distanza di sicurezza ci pare incontestabile. La mancata contestazione immediata ha margini di probabilita' di essere accolta in un eventuale ricorso, e potrebbe comportare l'applicazione della sanzione in misura ridotta. Valuti lei se puo' essere conveniente (o se invece non possa essere esperito un tentativo di rettifica dell'importo contattando direttamente i vigili in autotutela):
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