Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

vicinato e rumori molesti

23 novembre 2018
Domanda 23 novembre 2018
Spett.le Redazione,
vi scrivo per avere qualche delucidazione in merito a rumori molesti che da anni minano la tranquillità della mia famiglia.
Nel palazzo antistante a quello in cui abito (separato da un semplice muretto basso) vive una famiglia che non si è mai distinta per civiltà e rispetto del prossimo. Negli ultimi anni la situazione si è particolarmente aggravata in quanto il figlio della coppia è solito stazionare insieme ad amici nello spazio sotto la loro casa (a una trentina di metri dal mio appartamento), schiamazzando e mettendo musica a tutto volume dalla propria auto (musica talmente forte da far vibrare i vetri di casa mia ed essere percepita nonostante l'uso di tappi per le orecchie) a ogni ora del giorno e della notte. Nonostante le continue lamentele e nonostante l'intervento dei carabinieri, purtroppo la situazione è rimasta invariata, poiché queste persone ritengono di poter fare ciò che vogliono in quanto non facenti parte del mio complesso condominiale. Aggiungo inoltre che il disturbo colpisce prevalentemente la mia famiglia, in quanto l'unica ad avere l'appartamento esposto su quel lato della strada.
Vista la stanchezza e la frustrazione derivanti dall'impossibilità di svolgere attività quotidiane come lo studio, la lettura ma anche il semplice riposo, vi scrivo perché vorrei sapere se sustissessero o meno le condizioni per denunciare la cosa. Nel caso, vorrei anche conoscere l'iter migliore da seguire e capire se andrei incontro a spese ingenti.
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta
Cetty, dalla provincia di ME

Risposta ADUC
Trattandosi di questioni private la prima cosa da fare è rivolgersi direttamente al soggetto disturbante cercando una soluzione oppure, se si è in condominio, all’amministratore e/o agli altri condomini per avvalersi delle eventuali disposizioni del regolamento condominiale.
Come riferimento possono essere utili anche i regolamenti comunali di polizia urbana o i regolamenti locali che potrebbero fissare delle fasce orarie in cui certe attività -anche svolte all’interno delle abitazioni- non possono essere svolte.
Se non si può risolvere in questi modi o applicando il regolamento condominiale, e per tutti i casi diversi, la regola di riferimento principale la fissa il codice civile (art.844), che parla di “normale tollerabilità” come limite di rumore (od immissione di fumo, calore, esalazioni) che deve essere sopportato. Per farsi valere potrebbe quindi essere necessario intentare una causa civile, preceduta semmai da un tentativo di conciliazione.
Il soggetto destinatario delle molestie può da solo e senza l’ausilio di un legale: 1) Presentare un esposto al Sindaco del comune di residenza, su carta semplice e consegnato alla segreteria comunale che provvederà a protocollarlo. L’esposto dovrà contenere le generalità della parte istante e quelle del vicino rumoroso, con l’indicazione degli orari e dei rumori che provocano molestia. È consigliabile aggiungere nell’esposto la richiesta di un confronto conciliatorio, al fine di redimere la lite in sede stragiudiziale; 2) Rivolgersi all’A.R.P.A. (Ente Regionale per la Protezione Ambientale), che provvederà a eseguire un sopralluogo per rilevare la quantità, in decibel, di rumore percepito nell’abitazione. Per mezzo di questo intervento, ci si può rendere conto se il livello di rumore è idoneo o meno a configurare un danno alla persona e se ci sono gli estremi per agire. Oltretutto tale rilevazione rimane come utile elemento probatorio da produrre in un’eventuale causa. Esiste un limite, stabilito dalla Corte di Cassazione, alle emissioni sonore nelle zone residenziali che equivale a 3 decibel. Di conseguenza potrà valutare di percorrere una o più delle seguenti strade: 1) Inviare una diffida ad adempiere, nella quale s’invita il vicino rumoroso a non tenere condotte che possano turbare la tranquillità e la quiete; 2) Ricorrere al Giudice di Pace per chiedere l’inibizione delle immissioni rumorose. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, ha fatto notare come l’eccesso dei rumori che si propagano all’interno di un condominio possono risultare “nocivi per la salute umana” e per questo debbono essere rimossi. Nel caso di mancata rimozione scatterebbe il risarcimento del danno alla salute, in quanto bene costituzionalmente tutelato. 3) Nei casi di rumore continuo e potenzialmente lesivo per la salute del ricorrente, richiedere al giudice un procedimento d’urgenza, sempre quando la richiesta sia giuridicamente fondata (ossia, se i rumori siano tali da creare disturbo) e vi siano pericoli gravi e incombenti (irreparabilità, gravità ed imminenza del danno); 4) Inoltrare richiesta di tutela penale. Questa può chiedersi nei casi più gravi. La legge sanziona la condotta di molestie sonore con un ammenda fino a 309 euro oppure con la reclusione fino a 3 mesi; 5) Nel caso sia in corso un procedimento civile per porre fine alla condotta dannosa, richiedere al giudice, prima che questi emani la condanna, di stabilire una somma di denaro da corrispondere, a titolo di risarcimento danni, per ogni qual volta il vicino, pur dopo la sentenza, faccia rumori.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Nel caso in cui la controparte non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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